Gazzetta n. 66 del 20 marzo 2001 (vai al sommario)
LEGGE 7 marzo 2001, n. 58
Istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:

Art. 1.
(Fondo per lo sminamento umanitario)
1. A decorrere dall'esercizio finanziano 2001, e' istituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri un fondo denominato "Fondo per lo sminamento umanitario" destinato alla realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario aventi le seguenti finalita' che dovranno attuarsi equamente in tutte le aree interessate:
a) campagne di educazione preventiva sulla presenza delle mine e di riduzione del rischio;
b) censimento, mappatura, demarcazione e bonifica di campi minati;
c) assistenza alle vittime, ivi incluse la riabilitazione psicofisica e la reintegrazione socio-economica,
d) ricostruzione e sviluppo delle comunita' che convivono con la presenza di mine;
e) sostegno all'acquisizione e trasferimento di tecnologie per lo sminamento;
f) fondazione di operatori locali in grado di condurre autonomamente programmi di sminamento;
g) sensibilizzazione contro l'uso delle mine terrestri e in favore dell'adesione alla totale messa al bando delle mine.



Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura della disposizione di legge alla quale e' operato
il rinvio e della quale restano invariati il valore e
l'efficacia.



 
Art 2.
(Quadro d'azione e di riferimento)
1. Il quadro d'azione e di riferimento per i programmi integrati di sminamento umanitario di cui, al comma 1 dell'articolo 1 si sviluppera' lungo i seguenti tre assi principali:
a) la partecipazione della popolazione coinvolta mentre si prendono in considerazione e si integrano i diversi settori e le diverse fasi di azione;
b) l'integrazione degli interventi all'interno di programmi per la ricostruzione e lo sviluppo gia' in corso o da realizzare;
c) l'attuazione dell'azione umanitaria in uno spirito di solidarieta', tesa a promuovere autonomia e non a creare nuove dipendenze.
 
Art. 3.
(Decreto di attuazione)
1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti:
a) gli interventi prioritari;
b) i criteri generali per la ripartizione delle somme destinate agli interventi e le modalita' della relativa gestione;
c) le modalita' di eventuale partecipazione a programmi di sminamento umanitario di organismi internazionali;
d) le indicazioni circa il monitoraggio, il supporto, l'assistenza e la valutazione degli interventi.
 
Art. 4.
(Dotazione del Fondo e copertura finanziaria)
1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1 e' determinata in lire 5 miliardi per l'anno 2001, in lire 19 miliardi per l'anno 2002 e in lire 5 miliardi per l'anno 2003. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della progranunazione economica.
2. Alla dotazione del Fondo per gli anni successivi al 2003 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Al Fondo affluiscono altresi' le somme derivanti da contributi e donazioni, eventualmente disposti da privati, enti, organizzazioni, anche internazionali, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto Fondo.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Nota all'art. 4, comma 2:
- Il testo dell'art. 11, comma 3, lettera d), della
legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio),
cosi' come modificato dall'art. 2, comma 15, della legge
25 giugno 1999, n. 208, e' il seguente:
"3. La legge finanziaria non puo' contenere norme
di delega o di carattere ordinamentale ovvero
organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a
realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) (Omissis);
b) (Omissis);
c) (Omissis);
d) la determinazione, in apposita tabella,
della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli
anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di
spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale,
la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
(Omissis).



 
Art. 5.
(Interventi urgenti)
1. Nell'ambito della dotazione del Fondo di cui all'articolo 4, il Ministero degli affari esteri provvede, per gli anni 2001 e 2002, al coordinamento di interventi di urgenza e di progetti integrati per la rimozione e la distruzione degli ordigni disseminati e per iniziative di decontaminazione ambientale nelle aree interessate da recenti conflitti.
 
Art. 6.
(Relazione annuale)
1. Il Ministro degli affari esteri presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 marzo 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri Visto, il Guardasigilli: Fassino
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 4166):
Presentato il 20 luglio 1999 dal sen. Semenzato.
Assegnato alla 3a commissione (Affari esteri), in
sede referente, il 14 febbraio 1999, con parere delle
commissioni 1a, 4a e 5a.
Esaminato dalla 3a commissione, in sede referente,
il 29 settembre 1999 e il 5 ottobre 1999.
Relazione scritta annunciata il 6 dicembre 1999
(atto n. 4166-A).
Esaminato in aula ed approvato il 18 gennaio 2000.
Camera dei deputati (atto n. 6690):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in
sede referente, il 25 gennaio 2000, con pareri delle
commissioni I, IV, V e XII.
Esaminato dalla III commissione il 19 ottobre 2000;
17, 18, 25 e 31 gennaio 2001.
Esaminato in aula il 5 febbraio 2001 ed approvato,
con modificazioni, il 6 febbraio 2001.
Senato della Repubblica (atto n. 4166-B):
Assegnato alla 3a commissione (Affari esteri), in
sede deliberante, il 13 febbraio 2001, con pareri delle
commissioni 5a e 13a.
Esaminato dalla 3a commissione, in sede
deliberante, ed approvato il 21 febbraio 2001.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone