Gazzetta n. 66 del 20 marzo 2001 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 27 dicembre 2000, n. 392
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2000), coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2001, n. 26, (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 50 del 1o marzo 2001) recante: "Disposizioni urgenti in materia di enti locali".

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3 del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... ))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Disposizioni in materia di finanza locale
1. Per garantire la funzionalita' degli enti locali interessati, il contributo di cui all'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, e' attribuito alle province ed ai comuni interessati nella misura di lire 55.831 milioni per l'anno 2000, (( lire 49.969 milioni per l'anno 2001 e lire 53.969 milioni a decorrere dall'anno 2002, )) da ripartire in proporzione ai contributi in precedenza attribuiti.
2. A favore dei comuni destinatari del finanziamento previsto dall'articolo 31, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' attribuito un contributo complessivo, da ripartire secondo i criteri previsti dalla predetta norma, pari a lire 12.000 milioni per l'anno 2000, e lire 13.000 milioni per l'anno 2001.
3. (( A decorrere dall'anno 2000, )) alle province del Verbano - Cusio - Ossola, di Vercelli, di Novara e di Biella e' attribuito un contributo annuo complessivo di lire 4.000 milioni, da ripartire per il 60 per cento in relazione al territorio e per il 40 per cento in relazione alla popolazione.
4. All'articolo 154 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Ai componenti dell'Osservatorio spettano il gettone di presenza ed i rimborsi spese previsti per i componenti della commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. L'imputazione dei relativi oneri avviene sul medesimo capitolo di spesa relativo alla citata commissione. I rimborsi competono anche, per la partecipazione ad attivita' esterne di studio, di divulgazione ed approfondimento rientranti nell'attivita' istituzionale dell'Osservatorio. Il Ministro dell'interno puo' affidare, nell'anno 2000, ed entro la complessiva spesa di 30 milioni di lire, all'Osservatorio, o a singoli membri, la redazione di studi e lavori monografici, determinando il compenso in relazione alla complessita' dell'incarico ed ai risultati conseguiti".
4-bis. (( All'articolo 208, comma 1, lettera b), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "risultavano in possesso del codice rilasciato dalla Banca d'Italia per operare in tesoreria unica, a condizione che abbiano adeguato entro il 10 marzo 2000 il capitale sociale" sono sostituite dalle seguenti: "erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato".
4-ter. Il comma 3 dell'articolo 201 del citato testo unico approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' abrogato.
5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 1 a 4, valutato in lire 71.953 milioni per l'anno 2000, in lire 67.091 milioni per l'anno 2001 e in lire 58.091 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando, quanto a lire 15.351 milioni per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a lire 56.602 milioni per l'anno 2000, lire 67.091 milioni per l'anno 2001 e lire 58.091 milioni dall'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. ))

6. L'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, si interpreta nel senso che, sino alla data del 31 dicembre 1995 ovvero, se precedente, alla data di immissione nei ruoli speciali di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e successive modificazioni, e' mantenuto l'intervento finanziario dello Stato previsto dal medesimo articolo 12 della legge n. 730 del 1986. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 70 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6-bis. (( All'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "nel 1999" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1997 al 1999". ))
7. Sino all'anno precedente all'applicazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 7 e 23, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
7-bis. (( Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, si interpreta nel senso che la gratuita' del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonche' del servizio di inumazione in campo comune, e' limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi. L'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuita' del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l'articolo 16, comma 1, lettera a), del citato regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990.
7-ter. All'articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo ed al secondo periodo, dopo le parole: "per i mutui", sono inserite le seguenti: "e per le obbligazioni";
b) in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "Le operazioni finanziarie basate sulla cartolarizzazione di crediti di pubbliche amministrazioni derivanti da trasferimenti statali sono ammesse soltanto per trasferimenti previsti da norme vigenti e nel rispetto delle condizioni e modalita' stabilite dal presente comma".
7-quater. Al primo comma dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e succcessive modificazioni, dopo le parole: "da altre aziende di credito" sono inserite le seguenti: "e dalla Cassa depositi e prestiti". ))

Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 9, del
decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539
(Disposizioni urgenti in materia di finanza locale):
"9. In ogni caso, ai comuni che hanno avuto riduzioni
nel gettito dell'ICI per effetto della revisione degli
estimi catastali il Ministero dell'interno provvede ad
erogare il corrispondente contributo dello Stato, nonche'
un ulteriore contributo ad esaurimento degli stanziamenti
gia' autorizzati al riguardo e per i soli anni 1994 e 1995
fino all'importo delle stime gia' comunicate dal Ministero
dell'interno per via telematica. Inoltre, alle province ed
ai comuni che per effetto dell'art. 3 del decreto legge n.
41 del 1995, hanno avuto una detrazione superiore al 3 per
cento della spesa corrente del 1995, determinata dal
Ministero dell'interno sulla base dei dati consuntivi
disponibili mediante rivalutazione ai tassi inflattivi
programmati, e' concesso dallo stesso Ministero un
contributo di pari importo nell'anno 1995 entro il limite
massimo complessivo di lire 105.000 milioni. Gli enti
locali che hanno avuto riduzione di trasferimenti erariali
nel 1995 sono autorizzati ad aumentare per lo stesso anno
l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) fino
al sette per mille entro il 31 luglio 1995, nonche' ad
utilizzare l'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1994
per il finanziamento delle spese correnti del 1995.".
- Si riporta il testo dell'art. 31, comma 3, della legge
23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo):
"3. Per gli anni 1998 e 1999 ai comuni che hanno subito
minori entrate derivanti dal gettito dell'imposta comunale
sugli immobili, a seguito dell'attribuzione della rendita
catastale ai fabbricati classificati nel gruppo catastale
D, e' assegnato un contributo da parte dello Stato
commisurato alla differenza tra il gettito, derivante dal
predetti fabbricati, dell'imposta comunale sugli immobili
dell'anno 1993 con l'aliquota al 4 per mille e quello
dell'anno 1998 anch'esso calcolato con l'aliquota al 4 per
mille. Il contributo e' da intendere al netto del
contributo minimo garantito, previsto dall'art. 36, comma
1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, per il finanziamento dei servizi indispensabili per le
materie di competenza statale delegate o attribuite ai
comuni. A tale fine e' autorizzata per gli anni 1998 e 1999
la spesa di lire 15 miliardi per ciascun anno a favore dei
comuni. In caso di insufficienza dello stanziamento le
spettanze dei singoli comuni sono ridotte in proporzione
inversa all'entita' della spesa corrente. All'onere
derivante dall'attuazione del presente comma si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero di grazia e giustizia. Il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.".
- Si riporta il testo integrale degli articoli 154, 201
e 208, comma 1, della legge 18 agosto 2000, n. 267 (Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come
modificati dalla presente legge:
"Art. 154 (Osservatorio sulla finanza e la contabilita'
degli enti locali). - 1. E' istituito presso il Ministero
dell'interno l'Osservatorio sulla finanza e la contabilita'
degli enti locali.
2. L'Osservatorio ha il compito di promuovere la
corretta gestione delle risorse finanziarie, strumentali ed
umane, la salvaguardia degli equilibri di bilancio,
l'applicazione dei principi contabili e la congruita' degli
strumenti applicativi, nonche' la sperimentazione di nuovi
modelli contabili. L'Osservatorio adotta iniziative di
divulgazione e di approfondimento finalizzate ad agevolare
l'applicazione ed il recepimento delle norme.
3. L'Osservatorio presenta al Ministro dell'interno
almeno una relazione annuale sullo stato di applicazione
delle norme, con proposte di integrazione normativa e di
principi contabili di generale applicazione.
4. Il presidente ed i componenti dell'Osservatorio, in
numero non superiore a diciotto, sono nominati dal Ministro
dell'interno con proprio decreto tra funzionari dello
Stato, o di altre pubbliche amministrazioni, professori e
ricercatori universitari ed esperti. L'Upi, l'Anci e
l'Uncem designano ciascuna un proprio rappresentante.
L'Osservatorio dura in carica cinque anni.
5. Il Ministro dell'interno puo' assegnare ulteriori
funzioni nell'ambito delle finalita' generali del comma 2
ed emanare norme di funzionamento e di organizzazione.
6. L'Osservatorio si avvale delle strutture e
dell'organizzazione della Direzione centrale per la finanza
locale e per i servizi finanziari dell'Amministrazione
civile del Ministero dell'interno.
7. Ai componenti dell'Osservatorio spettano il
trattamento economico ed i rimborsi spese previsti per i
componenti della Commissione per la finanza e gli organici
degli enti locali. L'imputazione dei relativi oneri avviene
sul medesimo capitolo di spesa relativo alla citata
commissione. I rimborsi competono anche per la
partecipazione ad attivita' esterne di studio, di
divulgazione ed approfondimento rientranti dell'attivita'
istituzionale dell'Osservatorio. Il Ministro dell'interno
puo' affidare, nell'anno 2000 ed entro la complessiva spesa
di 30 milioni di lire, all'Osservatorio, o a singoli membri
la redazione di studi e lavori monografici, determinando il
compenso in relazione alla complessita' dell'incarico ed ai
risultati conseguiti.".
"Art. 201 (Finanziamento di opere pubbliche e piano
economico-finanziario). - 1. Gli enti locali e le aziende
speciali sono autorizzate ad assumere mutui, anche se
assistiti da contributi dello Stato o delle regioni, per il
finanziamento di opere pubbliche destinate all'esercizio di
servizi pubblici, soltanto se i contratti di appalto sono
realizzati sulla base di progetti "chiavi in mano" ed a
prezzo non modificabile in aumento, con procedura di
evidenza pubblica e con esclusione della trattativa
privata.
2. Per le nuove opere di cui al comma 1 il cui progetto
generale comporti una spesa superiore al miliardo di lire,
gli enti di cui al comma 1 approvano un piano
economico-finanziario diretto ad accertare l'equilibrio
economico-finanziario dell'investimento e della connessa
gestione, anche in relazione agli introiti previsti ed al
fine della determinazione delle tariffe.
3. (Abrogato).
4. Le tariffe dei servizi pubblici di cui al comma 1
sono determinati in base ai seguenti criteri:
a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da
assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi
gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;
b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti
raccolti ed il capitale investito;
c) l'entita' dei costi di gestione delle opere,
tenendo conto anche degli investimenti e della qualita' del
servizio.".
"Art. 208 (Soggetti abilitati a svolgere il servizio di
tesoreria). - 1. Gli enti locali hanno un servizio di
tesoreria che puo' essere affidato:
a) per i comuni capoluoghi di provincia, le province,
le citta' metropolitane, ad una banca autorizzata, a
svolgere l'attivita' di cui all'art. 10 del decreto
legislativo 1o settembre 1993, n. 385;
b) per i comuni non capoluoghi di provincia, le
comunita' montane e le unioni di comuni, anche a societa'
per azioni regolarmente costituite con capitale sociale
interamente versato non inferiore a lire 1 miliardo, aventi
per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la
riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data
del 25 febbraio 1995 erano incaricate dello svolgimento del
medesimo servizio a condizione che il capitale sociale
risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa
vigente per le banche di credito cooperativo;
c) altri soggetti abilitati per legge.".
- Si riporta il testo dell'art. 22, comma 6, del
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 (Misure
dirette ad accelerare il completamento degli interventi
pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree
depresse):
"6. Il termine del 30 giugno 1990 previsto dall'art. 5
della legge 31 maggio 1990, n. 128, e' ulteriormente
prorogato al 31 dicembre 1995 per la conclusione delle
procedure concorsuali. Il predetto termine e' da
considerare perentorio ai fini del riconoscimento
dell'intervento finanziario dello Stato previsto dall'art.
12, comma 5, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e
successive modificazioni e integrazioni.".
- Si riporta il testo dell'art. 12 della legge
28 ottobre 1986, n. 730 (Disposizioni in materia di
calamita' naturali):
"Art. 12. - 1. Il personale convenzionato da enti,
amministrazioni e dai Commissari straordinari di Governo
con i fondi appositamente stanziati e in relazione alle
esigenze dei terremoti del gennaio 1968 in Sicilia,
del novembre 1980 e febbraio 1981 in Campania e Basilicata,
del 7 giugno 1981 nei comuni di Mazara del Vallo, Petrosino
e Marsala, del 19 settembre 1979 in Umbria, Marche e Lazio,
del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in
Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, del bradisismo dell'area
flegrea nonche' del programma costruttivo di cui al titolo
VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, che risulta in
servizio alla data del 31 marzo 1986, o che abbia comunque
prestato servizio per almeno un anno, e' immesso, a domanda
da prodursi entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale
e previo superamento di un concorso riservato al personale
in possesso dei requisiti di cui al presente articolo, in
ruoli speciali ad esaurimento da istituirsi presso gli enti
o le amministrazioni ove gli interessati prestano servizio.
Il personale in servizio presso i Commissari di cui al
richiamato titolo VIII e' immesso rispettivamente nei ruoli
speciali istituiti dalla regione Campania e dal comune di
Napoli. Il personale degli enti non territoriali e delle
societa' a partecipazione statale convenzionati con il
Ministro per il coordinamento della protezione civile e'
immesso nei ruoli speciali istituiti presso le regioni
territorialmente competenti.
2. La immissione nei ruoli speciali di cui al comma 1
e' subordinata al possesso dei requisiti richiesti per
l'accesso al pubblico impiego, ad eccezione dell'eta', e al
superamento del concorso previsto dal medesimo comma, da
svolgere secondo modalita' stabilite ai sensi del comma 6.
Non possono in ogni caso essere ammessi al concorso i
soggetti sottoposti a misure di prevenzione e di sicurezza
ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 31 maggio
1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646.
3. Possono richiedere, alle medesime condizioni di cui
ai commi 1 e 2, immissione nei ruoli speciali i dipendenti
di ogni ente ed amministrazione anche statale che abbiano
svolto attivita' di servizio in relazione agli eventi
sismici indicati al comma 1.
4. Il trattamento economico del personale immesso nei
ruoli speciali previsti dal presente articolo e' pari a
quello iniziale del livello di inquadramento rideterminato
sulla base di una anzianita' pari al periodo di servizio
prestato.
5. L'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, posto a carico del fondo per la protezione
civile, e' valutato in lire 20 miliardi per l'anno 1986 e
in lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
L'importo di lire 40 miliardi costituisce base per i
trasferimenti statali agli enti interessati negli anni
successivi.
6. Il Ministro per il coordinamento della protezione
civile determina con proprie ordinanze criteri e modalita'
di applicazione del presente articolo.
7. Le convenzioni di cui al comma 1 cessano al momento
dell'immissione nei ruoli speciali e in ogni caso alla data
del 30 giugno 1987.".
- Si riporta il testo dell'art. 53, comma 10, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001), come modificato dalla presente
legge:
"10. A decorrere dall'anno 2001, i trasferimenti
erariali agli enti locali di cui al comma 9 sono aumentati
di lire 500.000 milioni annue, di cui lire 30.000 milioni
destinate alle province, lire 420.000 milioni ai comuni,
lire 20.000 milioni alle unioni di comuni e alle comunita'
montane per l'esercizio associato delle funzioni e lire
30.000 milioni alle comunita' montane. I maggiori
trasferimenti spettanti alle singole province ed ai singoli
comuni sono attribuiti in proporzione all'ammontare dei
trasferimenti a ciascuno attribuiti per l'anno 2000 a
titolo di fondo ordinario, fondo consolidato e fondo
perequantivo. Per le comunita' montane i maggiori
trasferimenti sono prioritariamente attribuiti alle
comunita' montane per le quali sono intervenute dal 1997 al
1999 variazioni in aumento del numero dei comuni membri con
territorio montano, in misura pari a lire 20.000 per
ciascun nuovo residente nel territorio montano della
comunita'. I restanti contributi erariali spettanti alle
comunita' montane sono attribuiti in proporzione alla
popolazione residente nei territori montani.".
- Si riporta il testo dell'art. 49 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle
direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti
pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio):
Art. 49 (Istituzione della tariffa). - 1. La tassa per
lo smaltimento dei rifiuti di cui alla sezione II dal Capo
XVIII del titolo III del testo unico della finanza locale,
approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175,
come sostituito dall'art. 21 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed al capo III
del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e'
soppressa a decorrere dai termini previsti dal regime
transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma
5, entro i quali i comuni devono provvedere alla integrale
copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
urbani attraverso la tariffa di cui al comma 2.
1-bis. Resta, comunque, ferma la possibilita', in via
sperimentale, per i comuni di deliberare l'applicazione
della tariffa ai sensi del comma 16.
2. I costi per i servizi relativi alla gestione dei
rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o
provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e
soggette ad uso pubblico, sono coperti dai Comuni mediante
l'istituzione di una tariffa.
3. La tariffa deve essere applicata nei confronti di
chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad
uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei
locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle
zone del territorio comunale.
4. La tariffa e' composta da una quota determinata in
relazione alle componenti essenziali del costo del
servizio, riferite in particolare agli investimenti per le
opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota
rapportata alle quantita' di rifiuti conferiti, al servizio
fornito, e all'entita' dei costi di gestione, in modo che
sia assicurata la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio.
4-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario che
precede i due anni dall'entrata in vigore della tariffa, i
comuni sono tenuti ad approvare e a presentare
all'Osservatorio nazionale sui rifiuti il piano finanziario
e la relazione di cui all'art. 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
5. Il Ministro dell'ambiente di concerto con il
Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano elabora un metodo normalizzato per definire le
componenti dei costi e determinare la tariffa di
riferimento, prevedendo disposizioni transitorie per
garantire la graduale applicazione del metodo normalizzato
e della tariffa ed il graduale raggiungimento
dell'integrale copertura dei costi del servizio di gestione
dei rifiuti urbani da parte dei comuni.
6. La tariffa di riferimento e' articolata per fasce di
utenza e territoriali.
7. La tariffa di riferimento costituisce la base per la
determinazione della tariffa nonche' per orientare e
graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari derivanti
dall'applicazione del presente decreto.
8. La tariffa e' determinata dagli enti locali anche in
relazione al piano finanziario degli interventi relativi al
servizio.
9. La tariffa e' applicata dai soggetti gestori nel
rispetto della convenzione e del relativo disciplinare.
10. Nella modulazione della tariffa sono assicurate
agevolazioni per le utenze domestiche e per la raccolta
differenziata delle frazioni umide e delle altre frazioni,
ad eccezione della raccolta differenziata dei rifiuti di
imballaggio che resta a carico dei produttori e degli
utilizzatori. E altresi' assicurata la gradualita' degli
adeguamenti derivanti dalla applicazione del presente
decreto.
11. Per le successive determinazioni della tariffa si
tiene conto degli obiettivi di miglioramento della
produttivita' e della qualita' del servizio fornito e del
tasso di inflazione programmato.
12. L'eventuale modulazione della tariffa tiene conto
degli investimenti effettuati dai comuni che risultino
utili ai fini' dell'organizzazione del servizio.
13. La tariffa e' riscossa dal soggetto che gestisce il
servizio.
14. Sulla tariffa e' applicato un coefficiente di
riduzione proporzionale alle quantita' di rifiuti
assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al
recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che
effettua l'attivita' di recupero dei rifiuti stessi.
15. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa
puo' essere effettuata con l'obbligo del non riscosso per
riscosso, tramite ruolo secondo le disposizioni del decreto
del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
e del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43.
16. In via sperimentale i Comuni possono attivare il
sistema tariffario anche prima del termine di cui al comma
1.
17. E' fatta salva l'applicazione del tributo
ambientale di cui all'art. 19 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504".
- Si riporta il testo dell'art. 31, commi 7 e 23, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica
per la stabilizzazione e lo sviluppo):
"7. Per l'anno 1999 continuano ad essere applicabili i
criteri di commisurazione della tassa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani adottati per le tariffe vigenti
nell'anno 1998. I comuni possono adottare sperimentalmente
il pagamento del servizio con la tariffa. I relativi
regolamenti non sono soggetti al controllo del Ministero
delle finanze.
Omissis.
23. In deroga a quanto previsto dall'art. 61, comma
3-bis, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507,
come modificato dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, per
l'anno 1999, ai fini della determinazione del costo di
esercizio del servizio di nettezza urbana gestito in regime
di privativa comunale, i comuni possono considerare
l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani
di cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, e successive modificazioni.".
- Si riporta il testo dell'art. 12, comma 4, del
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987 n. 440
(Provvedimenti urgenti per la finanza locale):
"4. La cremazione di cui al titolo XVI del decreto del
Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, e'
servizio pubblico gratuito al pari della inumazione in
campo comune indicata all'art. 68 del predetto decreto del
Presidente della Repubblica. Il costo per le cremazioni di
salme di persone non indicate all'art. 48 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 803 del 1975,
eseguite per conto di comuni sprovvisti di apposita area,
e' rimborsato dai comuni nei quali le persone avevano in
vita la residenza all'ente gestore dell'impianto secondo
una tariffa stabilita entro il 31 dicembre 1987 con decreto
del Ministro dell'interno, sentiti l'ANCI e la CISPEL.
- Il capo XVI del decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del
regolamento di polizia mortuaria), reca: "Cremazione".
- Si riporta l'art. 16, comma 1, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990,
n. 285.
"1. Il trasporto delle salme, salvo speciali
disposizioni dei regolamenti comunali, e':
a) a pagamento, secondo una tariffa stabilita
dall'autorita' comunale quando vengono richiesti servizi.".
- Si riporta il testo dell'art. 45, comma 32, della legge
23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo), come modificato dalla
presente legge:
"32. In deroga a quanto eventualmente previsto da
normative in vigore, anche a carattere speciale, per i
mutui e per le obbligazioni da stipulare con onere a totale
carico dello Stato, di importo pari o inferiore a 100
miliardi di lire, il tasso di interesse non puo' essere
superiore a quello indicato periodicamente, sulla base
delle condizioni di mercato, dal Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica con apposita
comunicazione da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Per i
mutui e per le obbligazioni di importo superiore a 100
miliardi di lire, il tasso di interesse massimo applicabile
deve essere previamente concordato dai soggetti interessati
con il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Qualora le predette modalita' non
risultassero applicate, l'eventuale maggior costo gravera'
sui soggetti stessi. Le operazioni finanziarie basate sulla
cartolarizzazione di crediti di pubbliche amministrazioni
derivanti da trasferimenti statali sono ammesse soltanto
per i trasferimenti previsti da norme vigenti e nel
rispetto delle norme vigenti e nel rispetto delle
condizioni e modalita' stabilite nel presente comma.".
- Si riporta il testo dell'art. 5, primo comma, della
legge 24 dicembre 1957, n. 1295 (Costituzione di un
Istituto per il credito sportivo con sede in Roma), come
modificato dalla presente legge:
"L'Istituto puo' concedere contributi agli interessi
sui mutui anche se accordati da altre aziende di credito e
dalla Cassa depositi e prestiti per le finalita' della
presente legge, con le disponibilita' di un fondo speciale
costituito presso l'Istituto medesimo e alimentato con il
versamento da parte del C.O.N.I. dell'aliquota dell'1 per
cento calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici
a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948,
n. 496, nonche' con l'importo dei premi dei concorsi
medesimi colpiti da decadenza.".
 
Art. 1-bis.
Termini per ricorsi avverso atti di accertamento
o liquidazione di tributi comunali e locali
1. (( Nelle controversie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il ricorso avverso gli atti di accertamento o liquidazione dei tributi comunali e locali, con riferimento alle disposizioni in materia di imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (ICIAP), di imposta comunale sugli immobili (ICI), di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province (TOSAP), e di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) contenute, rispettivamente, nel decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e nei capi II e III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, notificati dalle amministrazioni locali entro il 31 dicembre 2000 e non divenuti definitivi, puo' essere proposto entro il termine del 30 giugno 2001.))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettera h),
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
(Disposizioni sul processo tributario in attuazione della
delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge
30 dicembre 1991, n. 413):
"1. Sono soggette alla giurisdizione delle commissioni
tributarie le controversie concernenti:
a) - g) (omissis);
h) i tributi comunali e locali.
- Il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, reca:
"Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva
degli enti locali e di finanza locale".
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
reca: "Riordino della finanza degli enti territoriali, a
norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- I capi II e III del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta
comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche
affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche dei comuni e delle province nonche' della tassa
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma
dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
concernente il riordino della finanza territoriale),
recano, rispettivamente, "Tassa per l'occupazione di spazi
ed aree pubbliche" e "Tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani interni".
 
Art. 1-ter.
Concessione di un contributo
per le finalita' dell'ANUSCA
1. (( Il Ministero dell'interno e' autorizzato a concedere un contributo straordinario di lire 1 miliardo, come limite di impegno decennale, a decorrere dall'anno 2001, in favore dell'Associazione nazionale ufficiali di stato civile e d'anagrafe (ANUSCA), eretta in ente morale con decreto del Ministro dell'interno del 19 luglio 1999, per la costruzione di un fabbricato da adibire a sede dell'Accademia per gli ufficiali di stato civile.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 1 miliardo annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. ))
 
Art. 2.
Reclutamento di personale dell'agenzia autonoma
per la gestione dell'albo dei segretari
comunali e provinciali
1. Al comma 4 dell'articolo 102 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Al reclutamento del personale, ferma restando l'utilizzazione delle procedure e degli istituti previsti dal comma 2, lettera a), dell'articolo 103, si provvede anche con le modalita' previste dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nel rispetto della disciplina programmatoria delle assunzioni del personale prevista dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 102, comma 4, della
legge 18 agosto 2000, n. 267 (per l'argomento v. note
all'art. 1), cosi' come modificato dalla presente legge:
"4. L'Agenzia, con deliberazione del consiglio
nazionale di amministrazione, puo' adeguare la dotazione
organica in relazione alle esigenze di funzionamento, entro
i limiti derivanti dalle disponibilita' di bilancio. Al
reclutamento del personale, ferma restando l'utilizzazione
delle procedure e degli istituti previsti dal comma 2,
lettera a), dell'art. 103, si provvede anche con le
modalita' previste dall'art. 36 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nel
rispetto della disciplina programmatoria delle assunzioni
del personale prevista dall'art. 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni".
- Si riporta il testo dell'art. 103, comma 2, lettera
a), della legge 18 agosto 2000, n. 267 (per l'argomento
vedasi note all'art. 1):
"2. Il regolamento si conforma ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) reclutamento del personale da destinare
all'Agenzia mediante utilizzo delle procedure in materia di
mobilita', ricorrendo prioritariamente, anche in deroga
alle disposizioni dell'ordinamento speciale, al personale
dell'amministrazione civile dell'interno, utilizzando anche
l'istituto del comando o del fuori ruolo;".
- Si riporta il testo dell'art. 36 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e
revisione della disciplina in materia di pubblico impiego,
a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
"Art. 36 (Reclutamento del personale). - 1.
L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con
contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi
del comma 3, volte all'accertamento della professionalita'
richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso
dall'esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della legislazione vigente per le
qualifiche e profili per i quali e' richiesto il solo
requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli
eventuali ulteriori requisiti per specifiche
professionalita'.
2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle
amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei
soggetti di cui all'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n.
482, come integrato dall'art. 19 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, avvengono per chiamata numerica degli
iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente
normativa, previa verifica della compatibilita' della
invalidita' con le mansioni da svolgere, Per il coniuge
superstite e per i figli del personale delle Forze armate,
delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e del personale della polizia municipale, deceduto
nell'espletamento del servizio, nonche' delle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata di cui alla
legge 13 agosto 1980, n. 466, tali assunzioni avvengono per
chiamata diretta nominativa.
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche
amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita'
di svolgimento che garantiscano l'imparzialita' e
assicurino economicita' e celerita' di espletamento,
ricorrendo, ove e' opportuno, all'ausilio di sistemi
automatizzati, diretti anche a realizzare forme di
preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti,
idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali
e professionali richiesti in relazione alla posizione da
ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e
lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con
esperti di provata competenza nelle materie di concorso,
scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed
estranei alle medesime, che non siano componenti
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
non ricoprano cariche politiche e che non siano
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni
ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali.
4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di
reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
ente sulla base della programmazione triennale del
fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'art. 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
l'avvio delle procedure e' subordinato alla previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata ai sensi
dell'art. 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n.
449.
5. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle
amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome si
espletano di norma a livello regionale. Eventuali deroghe,
per ragioni tecnico-amministrative o di economicita', sono
autorizzate dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Per
gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o
provinciale possono essere banditi concorsi unici
circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalita'.
Ai fini delle assunzioni di personale presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni
che esercitano competenze istituzionali in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia
ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in
giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui
all'art. 26 della legge 1o febbraio 1989, n. 53.
7. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle
disposizioni sul reclutamento del personale di cui ai commi
precedenti, si avvalgono delle forme contrattuali
flessibili di assunzione e di impiego del personale
previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di
lavoro subordinato nell'impresa. I contratti collettivi
nazionali provvedono a disciplinare la materia dei
contratti a tempo determinato, dei contratti di formazione
e lavoro, degli altri rapporti formativi e della fornitura
di prestazioni di lavoro temporaneo, in applicazione di
quanto previsto dalla legge 18 aprile 1962, n. 230,
dall'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dall'art.
3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,
dall'art. 16 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994,
n. 451, dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, nonche' da ogni
successiva modificazione o integrazione della relativa
disciplina.
8. In ogni caso, la violazione di disposizioni
imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di
lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non
puo' comportare la costituzione di rapporti di lavoro a
tempo indeterminato con le medesime pubbliche
amministrazioni, ferma restando ogni responsabilita' e
sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al
risarcimento del danno derivante dalla prestazione di
lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le
amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme
pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti
responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o
colpa grave.".
- Si riporta il testo dell'art. 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica):
"Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di
personale delle amministrazioni pubbliche e misure di
potenziamento e di incentivazione del part-time). - 1. Al
fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e di
ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei
servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e
di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni
pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del
fabbisogno di personale, comprensivo delle unita' di cui
alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il
personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo
dei dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche
omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato
entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo
della riduzione complessiva del personale in servizio alla
data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1
per cento rispetto al numero delle unita' in servizio al
31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene
assicurata una riduzione complessiva del personale in
servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto
al numero delle unita' in servizio alla data del
31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 e' assicurata una
ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto
al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno
2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non
inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione
previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di
riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Nell'ambito della programmazione e delle procedure di
autorizzazione delle assunzioni, deve essere
prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli
addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei
concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999.
2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle
percentuali annue di riduzione del personale di cui al
comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei
risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno
precedente, separatamente per i Ministeri e le altre
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
per gli enti pubblici non economici con organico superiore
a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di
polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai
predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
riferiscono al Consiglio dei Ministri entro il primo
bimestre di ogni anno.
3. Per consentire lo sviluppo dei processi di
riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi
all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il
rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del
personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, definisce preliminarmente le priorita' e le
necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in
particolare delle correlate esigenze di introduzione di
nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo
semestre di ciascun anno, il Consiglio dei Ministri
determina il numero massimo complessivo delle assunzioni
delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle
cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano
comunque subordinate all'indisponibilita' di personale da
trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e
possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che
presentino le maggiori carenze di personale. Le
disposizioni del presente art. si applicano anche alle
assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina
autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla
generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di
reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare a
decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede
criteri, modalita' e termini anche differenziati delle
assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e delle
specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno
adempimento dei compiti istituzionali.
3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli
obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione
funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste
di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da
una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e
riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla
definizione di modelli organizzativi rispondenti ai
principi di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai
compiti e ai programmi, con specifico riferimento,
eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi
da fornire all'utenza. Le predette richieste sono
sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri, ai fini
dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa
istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. L'istruttoria e' diretta a riscontrare le
effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e
l'impraticabilita' di soluzioni alternative collegate a
procedure di mobilita' o all'adozione di misure di
razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, nonche' per gli enti
pubblici non economici con organico superiore a duecento
unita', i contratti integrativi sottoscritti, corredati da
una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli
oneri derivanti dall'applicazione della nuova
classificazione del personale, certificata dai competenti
organi di controllo, di cui all'art. 52, comma 5, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, che, entro trenta giorni
dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la
compatibilita' economico-finanziaria, ai sensi dell'art.
45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica
puo' procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel
caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti
riprendono le trattative.
4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da
1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unita'
di personale, secondo le modalita' di cui ai commi da 5 a
15.
5. Per il potenziamento delle attivita' di controllo
dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri
e le modalita' di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400
unita' di personale.
6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di
lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di
300 unita' di personale destinate al servizio ispettivo
delle Direzioni provinciali e regionali del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e di 300 unita' di
personale destinate all'attivita' dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a
destinare un numero non inferiore di unita' al Servizio
ispettivo.
7. Con regolamento da emanare su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le
modalita', nonche' i processi formativi, per disciplinare
il passaggio, in ambito regionale, del personale delle
amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa
vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al
servizio ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri
e modalita':
a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale
corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali,
per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in
relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del
Ministero delle finanze;
b) il numero dei posti da mettere a concorso nella
settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione
territoriale e' determinato sulla base della somma delle
effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici
aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima,
fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della
provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili
professionali di settima, ottava e nona qualifica
funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche,
la disponibilita' dei posti vacanti. Per il profilo
professionale di ingegnere direttore la determinazione dei
posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse
modalita', avendo a riferimento il profilo professionale
medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore
appartenente alla nona qualifica funzionale;
c) i concorsi consistono in una prova attitudinale
basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati
all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita'
specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico,
contabile, economico e finanziario, per svolgere le
funzioni del corrispondente profilo professionale. I
candidati che hanno superato positivamente la prova
attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio
interdisciplinare;
d) la prova attitudinale deve svolgersi
esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni
territoriali;
e) ciascun candidato puo' partecipare ad una sola
procedura concorsuale.
9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le
disposizioni dell'art. 11, commi settimo e ottavo, della
legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria
unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della
stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto
economico, nonche' quelle di cui al comma 2 dell'art. 43
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni.
10. Per assicurare forme piu' efficaci di contrasto e
prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il
Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze
individua all'interno del contingente di cui all'art. 55,
comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali
composte da personale di alta professionalita' destinato ad
operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e
del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa
specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il
personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi
del comma 5, nonche' altri funzionari gia' addetti agli
specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza
professionale e formativa, secondo criteri e modalita' di
carattere oggettivo.
11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui
al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle
dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori
alla settima nella misura complessiva corrispondente al
personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai
sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli
ruoli.
12. (Sostituisce il comma 47 dell'art. 1, legge
23 dicembre 1996, n. 662).
13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai
sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
conservano validita' per un periodo di diciotto mesi dalla
data della loro approvazione.
14. Per far fronte alle esigenze connesse con la
salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree
soggette a rischio sismico il Ministero per i beni
culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto
dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni
organiche complessive, ad assumere 600 unita' di personale
anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli
profili professionali, ferme restando le dotazioni di
ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono
effettuate tramite concorsi da espletare anche su base
regionale mediante una prova attitudinale basata su una
serie di quesiti a risposta multipla mirati
all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita'
specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico,
contabile, informatico, per svolgere le funzioni del
corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno
superato con esito positivo la prova attitudinale sono
ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare.
Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per
almeno un anno, in corrispondente professionalita', ai
piani o progetti di cui all'art. 6 del decreto-legge
21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.
15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere,
nel limite di 200 unita' complessive, con le procedure
previste dal comma 3, personale dotato di alta
professionalita', anche al di fuori della dotazione
organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro
prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla
predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti
legislativi di attribuzione di nuove e specifiche
competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si
applicano per le assunzioni di cui al presente comma le
disposizioni previste dai commi 8 e 11.
16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono
subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia'
espletati le cui graduatorie siano state approvate a
decorrere dal 1o gennaio 1994 secondo quanto previsto
dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art.
12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di
mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data di
entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli
ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il
31 dicembre 1998.
18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove
assunzioni il Consiglio dei ministri, con la determinazione
da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo
semestre di ciascun anno, anche la percentuale del
personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a
tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili,
salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non
puo' comunque essere inferiore al 50 per cento delle
assunzioni autorizzate. Per le amministrazioni che non
hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale
pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le
assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate
deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale.
L'eventuale trasformazione a tempo pieno puo' intervenire
purche' cio' non comporti riduzione complessiva delle
unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale.
18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di impegno
ridotto per il personale non sanitario con qualifica
dirigenziale che non sia preposto alla titolarita' di
uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico
secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali
di lavoro.
19. Le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti
del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti
di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui
al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle
spese di personale.
20. Gli enti pubblici non economici adottano le
determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di
cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri
ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese
per il personale. Agli enti pubblici non economici con
organico superiore a 200 unita' si applica anche il
disposto di cui ai commi 2 e 3.
20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si
applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo
restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le
proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di
riduzione complessiva della spesa di personale, in
particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3,
3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche
mediante l'incremento della quota di personale ad orario
ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel
quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della
programmazione e giustificate dai processi di riordino o di
trasferimento di funzioni e competenze. Per le universita'
restano ferme le disposizioni dell'art. 51.
20-ter. Le ulteriori economie conseguenti
all'applicazione del presente articolo, realizzate in
ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non
economici con organico superiore a duecento unita', sono
destinate, entro i limiti e con le modalita' di cui
all'art. 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione
integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi
nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del
personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai
sensi del predetto art. 43, comma 5, le amministrazioni e
gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria
consistenza di personale di una percentuale superiore allo
0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di
riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque
utilizzare le maggiori economie conseguite.
21. Per le attivita' connesse all'attuazione del
presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica possono avvalersi di personale
comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga
al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto
1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'.
22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997,
n. 59, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad
avvalersi, per non piu' di un triennio, di un contingente
integrativo di personale in posizione di comando o di fuori
ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unita', appartenente
alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2,
commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, nonche' ad enti pubblici economici. Si applicano le
disposizioni previste dall'art. 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127. Il personale di cui al presente
comma mantiene il trattamento economico fondamentale delle
amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi
oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Al
personale di cui al presente comma sono attribuiti
l'indennita' e il trattamento economico accessorio
spettanti al personale di ruolo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, se piu' favorevoli. Il servizio
prestato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
valutabile ai fini della progressione della carriera e dei
concorsi.
23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1o ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 novembre 1996, n. 608, le parole: "31 dicembre 1997"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". Al
comma 18 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
come modificato dall'art. 6, comma 18, lettera c), della
legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole "31 dicembre 1997"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998".
L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla
citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito della
programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente
articolo.
24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entita' complessiva
di giovani iscritti alle liste di leva di cui all'art. 37
del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio
1964, n. 237, da ammettere annualmente al servizio
ausiliario di leva nelle Forze di polizia, e' incrementato
di 3.000 unita', da assegnare alla Polizia di Stato,
all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di
finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni
organiche. A decorrere dall'anno 1999 e' disposto un
ulteriore incremento di 2.000 unita' da assegnare all'Arma
dei carabinieri, nell'ambito delle procedure di
programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al
presente articolo.
25. Al fine di incentivare la trasformazione del
rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a
tempo parziale e garantendo in ogni caso che cio' non si
ripercuota negativamente sulla funzionalita' degli enti
pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli
comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva
puo' prevedere che i trattamenti accessori collegati al
raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di
progetti, nonche' ad altri istituti contrattuali non
collegati alla durata della prestazione lavorativa siano
applicati in favore del personale a tempo parziale anche in
misura non frazionata o non direttamente proporzionale al
regime orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma
58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto
dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. In
mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
parziale puo' essere negata esclusivamente nel caso in cui
l'attivita' che il dipendente intende svolgere sia in
palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione
di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato
provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di
appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica.
26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data
di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate
d'ufficio secondo i criteri e le modalita' indicati al
comma 25, tenendo conto dell'attualita' dell'interesse del
dipendente.
27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di
lavoro a tempo parziale, si applicano al personale
dipendente delle regioni e degli enti locali finche' non
diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto
normativo.
28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1,
comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo
della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di
polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel
corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, non e' opponibile il
segreto d'ufficio. Vedi, anche, l'art. 45 e l'art. 49,
legge 17 maggio 1999, n. 144, riportata alla voce Economia
nazionale (Sviluppo della). In deroga a quanto disposto dal
presente articolo vedi, inoltre, l'art. 1, legge 17 agosto
1999, n. 301".
 
Art. 2-bis.
Permessi retribuiti
1. (( Al comma 1 dell'articolo 80 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all'articolo 79". ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 80, comma 1, della
legge 18 agosto 2000, n. 267 (per l'argomento vedasi note
all'art. 1), come modificato dalla presente legge:
"1. Le assenze dal servizio di cui ai commi 1, 2, 3 e 4
dell'art. 79 sono retribuite al lavoratore dal datore di
lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori
dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a
carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori
esercitano le funzioni pubbliche di cui all'art. 79.
L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, e'
tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per
retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di
effettiva assenza del lavoratore. Il rimborso viene
effettuato dall'ente entro trenta giorni dalla richiesta.
Le somme rimborsate sono esenti da imposta sul valore
aggiunto ai sensi dell'art. 8, comma 35, della legge
11 marzo 1988, n. 67".
 
Art. 2-ter.
Societa' per azioni con partecipazione
minoritaria di enti locali
1. (( All'articolo 116, comma 1, primo periodo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "anche in deroga a disposizioni di legge specifiche" sono sostituite dalle seguenti: "anche in deroga ai vincoli derivanti da disposizioni di legge specifiche". ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 116, comma 1, della
legge 18 agosto 2000, n. 267 (per l'argomento vedasi note
all'art. 1), come modificato dalla presente legge:
"1. Gli enti locali possono, per l'esercizio di servizi
pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al
corretto svolgimento del servizio, nonche' per la
realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse
pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente
legislazione statale e regionale, nelle competenze
istituzionali di altri enti, costituire apposite societa'
per azioni senza il vincolo della proprieta'
pubblica maggioritaria anche in deroga ai vincoli derivanti
da disposizioni di legge specifiche. Gli enti interessati
provvedono alla scelta dei soci privati e all'eventuale
collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure
di evidenza pubblica. L'atto costitutivo delle societa'
deve prevedere l'obbligo dell'ente pubblico di nominare uno
o piu' amministratori e sindaci. Nel caso di servizi
pubblici locali una quota delle azioni puo' essere
destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul
mercato".
 
Art. 2-quater.
Indice nazionale delle anagrafi
e carta d'identita' elettronica
1. (( All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:
"E' istituito, presso il Ministero dell'interno, l'Indice nazionale delle anagrafi (INA), per un migliore esercizio della funzione di vigilanza e di gestione dei dati anagrafici.
Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica sentiti l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA), il Garante per la protezione dei dati personali e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e' adottato il regolamento per la gestione dell'INA".
2. All'utilizzazione della quota del fondo di cui all'articolo 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, destinata alla realizzazione del piano di informatizzazione delle amministrazioni locali regionali e centrali del 22 giugno 2000, come approvato dal Comitato dei Ministri per la societa' dell'informazione, e prioritariamente alla realizzazione del sistema di accesso ed interscambio anagrafico e dell'Indice nazionale delle anagrafi (INA), nonche' alla sperimentazione della carta d'identita' elettronica, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in deroga a quanto previsto dal comma 2 del citato articolo 103.
3. Gli oneri derivanti, per l'anno 2001, dall'attuazione del comma 2 sono imputati, relativamente al sistema di accesso ed interscambio anagrafico, all'INA ed alla carta d'identita' elettronica e all'unita' previsionale di base 3.2.1.4., concernente i progetti finalizzati, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno, cui affluiranno i relativi fondi secondo le procedure di cui al comma 2. ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge
24 dicembre 1954, n. 1228 (Ordinamento delle anagrafi della
popolazione residente), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 1. - In ogni comune deve essere tenuta l'anagrafe
della popolazione residente. Nell'anagrafe della
popolazione residente sono registrate le posizioni relative
alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che
hanno fissato nel comune la residenza, nonche' le posizioni
relative alle persone senza fissa dimora che hanno
stabilito nel comune il proprio domicilio, in conformita'
del regolamento per l'esecuzione della presente legge. Gli
atti anagrafici sono atti pubblici.
E' istituito, presso il Ministero dell'interno,
l'Indice nazionale delle anagrafi (INA), per un migliore
esercizio della funzione di vigilanza e di gestione dei
dati anagrafici.
Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro per la funzione pubblica, sentiti l'Autorita'
per l'informazione nella pubblica amministrazione (AIPA),
il Garante per la protezione dei dati personali e
l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e' adottato il
regolamento per la gestione dell'INA".
- Si riporta il testo dell'art. 103 della legge
23 dicembre 2000, n. 388 (per l'argomento vedasi nelle note
all'art. 1):
"Art. 103 (Utilizzo dei proventi derivanti dalle
licenze UMTS e norme in materia di carta di credito
formativa e di commercio elettronico). - 1. Nello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' istituito un fondo destinato al
finanziamento della ricerca scientifica nel quadro del
Programma nazionale della ricerca ed anche con riferimento
al settore delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione (ICT) ed al progetto "Genoma", nonche' per il
finanziamento di progetti per lo sviluppo della societa'
dell'informazione relativi all'introduzione delle nuove
tecnologie nella pubblica amministrazione,
all'informatizzazione della pubblica amministrazione,
compreso il monitoraggio della spesa, allo sviluppo
tecnologico delle imprese, alla formazione all'utilizzo dei
relativi strumenti, alla riduzione delle emissioni
elettromagnetiche, alla alfabetizzazione informatica e
delle nuove tecnologie, alle ricerche e studi nel settore
delle telecomunicazioni. La dotazione del fondo e'
determinata in misura pari al 10 per cento dei proventi
derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i
sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione. Alla
ripartizione del fondo tra le diverse finalizzazioni, fermo
restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo
e dall'art. 112 provvede il Consiglio dei Ministri, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita
la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, d'intesa con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentite la Conferenza unificata di cui all'art.
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le
competenti Commissioni parlamentari, sono determinati
procedure, modalita' e strumenti per l'utilizzo dei fondi
assegnati.
3. Una quota del fondo di cui al comma 1, pari a lire
50 miliardi nell'anno 2001, e' destinata all'istituzione
della carta di credito formativa per i cittadini italiani
che compiono diciotto anni nel corso del 2001. Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuove
la stipula di una convenzione tra le imprese del settore
delle tecnologie della informazione e della comunicazione,
le imprese del credito bancario e il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al fine
di ottenere le migliori possibili condizioni di utilizzo
della carta di credito formativa per l'acquisto, con
particolare riguardo alle iniziative economiche in forma
associativa, di beni e servizi nel settore delle tecnologie
della informazione e della comunicazione e di corsi di
formazione a distanza, per un ammontare pari a lire
10.000.000, da effettuare entro il 2005. La convenzione
identifica i prodotti e servizi ammissibili all'acquisto, e
prevede le condizioni di rimborso della somma utilizzata.
La convenzione prevede inoltre che le imprese del credito e
del settore delle tecnologie della informazione e della
comunicazione facciano fronte alle spese per gli interessi
sul debito contratto dal titolare della carta di credito
formativa e che lo Stato sia garante di ultima istanza
delle imprese emittenti di fronte ai casi di insolvenza nei
limiti delle somme che siano annualmente destinate a tale
fine dalla legge finanziaria. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono
determinate le procedure e le modalita' per l'esercizio
delle funzioni di garanzia di cui al periodo precedente.
4. E' istituito, presso il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, un Fondo di
garanzia, la cui dotazione e' stabilita in lire 55 miliardi
per l'anno 2001 ed in lire 125 miliardi per l'anno 2002,
destinato alla copertura dei rischi sui crediti erogati
dalle banche e dagli intermediari finanziari, di cui
all'art. 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n.
385, che effettuino operazioni di credito al consumo in
attuazione dell'accordo firmato in data 17 marzo 2000 tra
la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Associazione
bancaria italiana relativo al programma denominato "PC per
gli studenti" diretto alla diffusione delle tecnologie
informatiche tra gli studenti del primo anno della scuola
secondaria superiore. Con decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica sono
stabilite le modalita' di istituzione e funzionamento del
Fondo. Le eventuali disponibilita' del Fondo non utilizzate
negli anni 2001 e 2002 sono conservate nel conto dei
residui per essere utilizzate per le medesime finalita'.
5. Per lo sviluppo delle attivita' di commercio
elettronico, di cui all'art. 21 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114, il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato provvede alla concessione, nei
limiti stabiliti dalla disciplina comunitaria per gli aiuti
de minimis, di un credito di imposta, non rimborsabile, che
puo' essere utilizzato dal soggetto beneficiario in una o
piu' soluzioni, per i versamenti di cui all'art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, entro il termine massimo di tre anni dalla
ricezione del provvedimento di concessione. Per il settore
produttivo tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
adotta specifiche misure per la concessione di contributi
in conto capitale nei limiti degli aiuti de minimis.
6. Alla selezione delle iniziative finanziabili ai
sensi del comma 5 si provvede tramite bandi pubblici, nei
quali sono indicate le tipologie dei soggetti destinatari,
degli interventi, con priorita' verso forme associative e
consortili tra piccole e medie imprese, mirando a favorire
iniziative comuni delle stesse, nonche' le spese
ammissibili e le misure delle agevolazioni. Tra le spese
ammissibili dovranno essere incluse le spese per interventi
di formazione e per i portali internet. I contributi in
conto capitale di cui al comma 5 non sono cumulabili con il
credito di imposta di cui allo stesso comma. Potranno
essere altresi' previste azioni di monitoraggio e di
promozione del mercato nell'ambito delle attivita' degli
osservatori permanenti nel limite di lire 500 milioni per
ciascuno dei medesimi anni. Per la gestione dei predetti
interventi il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato puo' avvalersi, sulla base di apposite
convenzioni, di enti pubblici, ovvero di altri soggetti
individuati con le procedure di cui all'art. 3, comma 2,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i cui oneri
sono posti a carico degli stanziamenti cui le convenzioni
si riferiscono. Con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, adottato di concerto con
i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sono determinate, nel limite
delle risorse appositamente stanziate, le modalita' di
controllo e regolazione contabile del credito di imposta
concesso a ciascun soggetto beneficiario. Per gli
interventi di cui al comma 5 e' conferita al fondo di cui
all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, la somma
di lire 110 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003,
di cui lire 80 miliardi per la concessione di crediti di
imposta e lire 30 miliardi per contributi in conto
capitale".
 
Art. 2-quinquies.
Trasferimenti ai comuni di beni
immobili compresi nelle saline
1. (( I beni immobili compresi nelle saline gia' in uso all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e all'Ente tabacchi italiani, non piu' necessari, in tutto o in parte, alla produzione del sale, costituiscono aree prioritarie di reperimento di riserve naturali ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante la disciplina delle aree protette. I provvedimenti istitutivi delle aree protette e gli atti di concessione concernenti beni compresi nei predetti territori sono emanati di concerto con il Ministro delle finanze. Tali concessioni possono essere rilasciate, anche a titolo gratuito a favore delle regioni o degli enti locali nel cui territorio ricadono i predetti beni. I beni immobili di cui al presente comma, in quanto non destinabili a riserva naturale, sono trasferiti, a titolo gratuito, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente, ai comuni sul cui territorio i medesimi insistono. ))
Riferimenti normativi:
- La legge 6 dicembre 1991, n. 394, reca: "Legge quadro
sulle aree protette".
 
Art. 2-sexies.
Abrogazione di norme
1. (( L'articolo 2 della legge 11 dicembre 2000, n. 365, e' abrogato. ))
 
Art. 3.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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