Gazzetta n. 66 del 20 marzo 2001 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 7 marzo 2001
Sostituzione del foglio delle avvertenze contenente le istruzioni relative alla compilazione del modello di pagamento per l'esecuzione dei versamenti delle accise di cui all'art. 28, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

IL DIRETTORE
dell'Agenzia delle entrate
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;
Dispone:
1. Sostituzione del foglio delle avvertenze relativo alle istruzioni per la compilazione modello di pagamento per il versamento unitario delle accise.
1.1 Il foglio delle avvertenze unito al modello di pagamento, approvato con provvedimento dell'8 febbraio 2001, e' sostituito dal foglio di cui all'allegato n. 1.
Il presente atto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Motivazioni:
Con provvedimento dell'8 febbraio 2001, e' stata approvata una nuova versione del modello F24, al fine di consentire, a partire dal 1o marzo 2001, il versamento dei tributi indicati nell'art. 28, comma 7, della legge 23 dicembre 2001, n. 388, con le modalita' regolate dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Il citato modello recava in allegato il foglio delle avvertenze contenente le istruzioni relative alla compilazione, adeguatamente modificato rispetto alla versione "tradizionale".
In data 2 marzo 2001, l'Agenzia delle dogane ha rappresentato, con riferimento ai tributi del settore metano, l'esigenza di inserire nella colonna "codice regione" della sezione accise del modello F24, in corrispondenza del relativo codice tributo, la sigla della provincia in cui avviene l'immissione in consumo.
Si e', pertanto, reso necessario apportare alcune modifiche al foglio di avvertenze allegato alla nuova versione del modello F24.
Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.
Disposizioni relative al versamento unitario con compensazione:
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (capo III).
Disposizioni relative al versamento delle accise
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (art. 28, comma 7);
Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 8 febbraio 2001 (Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 42 del 20 febbraio 2001).
Attribuzioni dell'Agenzia delle entrate in materia di riscossione:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 62, comma 2).
Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1).
Roma, 7 marzo 2001
Il direttore: Romano
 
Allegato
QUESTO MODELLO VA USATO Per pagare:
Imposte sui redditi e ritenute alla fonte;
Iva;
Imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'Iva Irap;
Addizionale regionale o comunale Irpef;
Contributi e premi INPS;
Interessi in caso di pagamento rateale;
Accise. Per pagare tutte le somme dovute (compresi interessi e sanzioni) in caso di:
Liquidazione e controllo formale della dichiarazione;
Avviso di accertamento;
Avviso di irrogazione sanzioni;
Accertamento con adesione (concordato);
Conciliazione giudiziale;
Ravvedimento.
AVVERTENZE Come si paga
Il modello e' disponibile in due versioni, in lire e in euro. Il pagamento in euro e' ammesso se effettuato con assegno o mediante addebito in un conto corrente detenuto in euro.
E' possibile pagare le somme dovute ad ogni singola scadenza anche utilizzando piu' modelli.
Il versamento puo' essere effettuato presso gli sportelli di qualunque concessionario o banca convenzionata e presso le agenzie postali:
in contanti;
con carte PagoBANCOMAT, presso gli sportelli abilitati;
con assegni bancari o circolari, presso le banche, a condizione che gli stessi siano di importo pari al saldo finale del modello di versamento e siano tratti dal contribuente a favore di se stesso ovvero emessi a suo ordine e girati alla banca;
con assegni bancari su piazza o circolari, presso le agenzie postali;
con assegni circolari e vaglia cambiari, presso i concessionari.
Attenzione: nel caso in cui l'assegno risulti anche solo parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso. Come va compilato il modello.
Il presente modello e' disponibile esclusivamente sul sito Internet del Ministero delle finanze (www.finanze.it).
Il contribuente e' tenuto a riportare con particolare attenzione il codice fiscale, i dati anagrafici e il domicilio fiscale, in quanto l'omessa o inesatta indicazione di questi dati comporta sanzioni che possono arrivare anche a 4 milioni. Nelle apposite colonne delle varie sezioni del modello devono essere evidenziati i codici tributo o le causali contributo per i quali si effettua il versamento e l'anno cui si riferisce il versamento stesso, da indicare con quattro cifre (es.: 2000).
I soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, devono barrare l'apposita casella ed indicare nella colonna "anno di riferimento" il primo dei due anni solari interessati.
Se gli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto sono pagati in unica soluzione, nelle colonne "rateazione/regione/prov." e "rateazione" rispettivamente delle sezioni "Erario" e "Regioni ed enti locali" occorre scrivere 0101; in caso di pagamento rateale, e' necessario attenersi alle indicazioni di seguito fornite nel paragrafo rateazioni.
L'elenco completo di codici e causali e' disponibile presso i concessionari, le banche e le agenzie postali e puo' essere prelevato anche dal sito Internet del Ministero delle finanze (www.finanze.it).
Se, in sostituzione del contribuente, il pagamento e' effettuato dall'erede, dal genitore, dal tutore o dal curatore, chi provvede al pagamento deve indicare negli appositi spazi i dati identificativi del contribuente, firmare il modello e barrare l'apposita casella collocata nello spazio per la firma. Rateazione.
Nel caso in cui il contribuente abbia scelto di pagare ratealmente le somme dovute a titolo di saldo e acconto delle imposte e dei contributi risultanti dalla dichiarazione (fatta eccezione per gli acconti dovuti nei mesi di novembre e dicembre, che non sono rateizzabili) tali somme possono essere ripartite in rate mensili di pari importo.
La rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi che, sulla base della dichiarazione, sono dovuti a titolo di saldo o di acconto. Ad esempio, e' possibile rateizzare l'IRPEF e versare in unica soluzione l'IRAP, ovvero rateizzare l'acconto IRPEF e versare in unica soluzione il saldo IRPEF. Relativamente ai tributi da indicare nelle sezioni "Erario" e "Regioni ed Enti locali", in occasione del pagamento di ciascuna rata, il contribuente deve indicare per ogni tributo, rispettivamente, nella colonna "rateazione/regione/prov." e in quella "rateazione", la rata che sta pagando e il numero di rate prescelto (ad es., se versa la seconda di sei rate, deve indicare 0206).
La prima rata deve essere versata entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell'acconto, le successive entro il giorno 16 del mese di scadenza (per i titolari di partita Iva) ed entro la fine di ciascun mese (per gli altri contribuenti). In ogni caso. il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.
L'importo da pagare ad ogni scadenza e' dato dalla somma della rata di capitale e degli interessi ad essa relativi, da calcolare al tasso indicato presso le banche, i concessionari e le agenzie postali. Gli interessi sono dovuti in misura forfettaria, indipendentemente dal giorno del pagamento e vanno calcolati con la seguente formula: C x i x t/36.000, in cui "C" e' l'importo rateizzato, "i" e' l'interesse e "t" e' il numero dei giorni che intercorrono tra la scadenza della prima rata e quella della seconda. Essi devono essere pagati utilizzando, per ogni sezione del modello, l'apposito codice tributo o causale contributo. Compensazione.
Chi effettua la compensazione, per esporre correttamente i crediti, deve indicare: a) nella colonna "codice tributo" o "causale contributo", i codici o le causali da utilizzare per il versamento del saldo dell'imposta o del contributo; b) nella colonna "anno di riferimento" o "periodo di riferimento", il periodo d'imposta o contributivo cui si riferisce la dichiarazione dalla quale risulta il credito; c) nella colonna "importi a credito compensati", l'ammontare del credito; d) limitatamente ai crediti previdenziali, gli altri dati identificativi previsti nella relativa sezione del modello.
Nella colonna "importi a credito compensati" vanno indicati:
nelle sezioni "Erario" e "Regioni ed enti locali", esclusivamente le eccedenze d'imposta indicate in dichiarazione come importi da compensare;
nella sezione "INPS", i crediti da compensare vantati nei confronti dell'ente stesso e risultanti dalle denunce contributive.
Dall'anno 2001, l'importo massimo compensabile e' fissato in un miliardo di lire.
Se un modello di pagamento non e' sufficiente per l'indicazione degli importi a debito e a credito di tutte le sezioni, il contribuente deve riempirne degli altri e sottoscriverli. Particolare attenzione deve essere dedicata alla indicazione dei saldi delle singole sezioni (che sono pari alla somma algebrica delle colonne "importi a debito versati" e "importi a credito compensati") e al saldo finale (che e' uguale alla somma algebrica dei saldi delle singole sezioni).
Il contribuente puo' compensare gli importi a credito di propria spettanza solo fino ad azzeramento del saldo finale; il credito eventualmente eccedente potra' essere compensato, sempre nel rispetto del medesimo criterio, in occasione dei pagamenti successivi. Pertanto, il saldo finale non puo' essere mai negativo (chiaramente, nel caso si compili una sola sezione, non puo' essere negativo neppure il relativo saldo).
Il modello va compilato e presentato anche nel caso in cui, a seguito delle compensazioni il saldo finale sia uguale a zero (N.B.: per la mancata o tardiva presentazione del modello nell'ipotesi di compensazione con saldo finale uguale a zero si applica la sanzione di L. 300.000). Compensazione e rateazione.
Nel caso in cui intenda procedere sia alla compensazione che alla rateazione, il contribuente puo' utilizzare due modelli: il primo con saldo finale eguale a zero e con l'indicazione 0101 nel campo rateazione; il secondo con l'ammontare rateizzato dei singoli importi rimasti a debito e, a partire dalla seconda rata, anche con l'ammontare degli interessi. Naturalmente, nel secondo modello deve essere sempre indicato il numero della rata pagata e quello complessivo del numero delle rate prescelto. Istruzioni particolari per alcuni tipi di pagamento.
Pagamento delle somme dovute in caso di liquidazione e controllo della dichiarazione.
In questo caso il contribuente deve attenersi alle istruzioni fornite nell'apposita comunicazione.
Pagamento delle somme dovute in caso di avviso di accertamento, di avviso di irrogazione o atto di contestazione di sanzioni, accertamento con adesione e conciliazione giudiziale.
Per tali pagamenti deve essere utilizzata la sezione "Erario" anche per pagare l'IRAP e le addizionali regionali o comunali all'IRPEF.
Il contribuente deve indicare:
nello spazio "codice ufficio", il codice dell'ufficio che ha emesso l'atto oggetto della definizione;
nello spazio "codice atto", il codice dell'atto oggetto di definizione;
nella colonna "anno di riferimento", l'anno cui si riferisce la violazione;
per l'IRAP e le addizionali regionali, nella colonna "rateazione/regione/prov.", il codice della regione destinataria della somma;
per le addizionali comunali: a) se le somme sono dovute a comuni delle Regioni Friuli Venezia-Giulia e Valle d'Aosta, ovvero delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, il codice identificativo della Regione o della Provincia Autonoma; b) se le somme sono dovute ad altri comuni, l'apposito codice identificativo, unico per la restante parte del territorio nazionale.
Il tributo e gli interessi devono essere pagati cumulativamente, utilizzando il codice del tributo, mentre le sanzioni devono essere pagate a parte, utilizzando l'apposito codice.
Se il contribuente effettua il pagamento in relazione a piu' atti, deve compilare tanti modelli quanti sono gli atti.
Attenzione: l'utilizzazione di uno dei codici istituiti per il versamento delle somme oggetto di questo paragrafo comporta l'obbligo di riempire anche i campi relativi al codice ufficio ed al codice atto. Ravvedimento.
Questo modello deve essere utilizzato anche per il versamento sia dell'imposta e degli interessi, sia delle sanzioni dovute a seguito di ravvedimento. In tal caso non deve mai essere compilato lo spazio relativo al "codice ufficio". Accise.
Nella sezione "Accise" possono attualmente essere indicati esclusivamente i tributi erariali. Lo spazio "codice regione" non deve essere riempito, ad eccezione dei contribuenti del settore metano, che in tale spazio devono indicare la sigla della provincia in cui avviene l'immissione in consumo.
 
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