Gazzetta n. 63 del 16 marzo 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 15 gennaio 2001
Modalita' di utilizzo dei servizi telefonici, telegrafici e postali dei centri di permanenza temporanea e assistenza nonche' limiti di contribuzione alle spese da parte dell'Amministrazione dell'interno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", di seguito denominato testo unico;
Visto il documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, emanato, a norma dell'art. 3 della legge 6 marzo 1998, n. 40, con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1998;
Visto l'art. 21 del regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono definite le modalita' per l'utilizzo dei servizi telefonici, telegrafici e postali, da parte degli stranieri trattenuti ai sensi del succitato art. 14 del testo unico nonche' i limiti di contribuzione da parte del centro di permanenza temporanea e assistenza;

Decreta:
Art. 1.
1. Gli apparati telefonici per uso pubblico a pagamento, a scheda prepagata o a monete, sono installati presso i centri di permanenza temporanea e assistenza in un numero non inferiore ad un telefono ogni 25 persone trattenute.
2. A titolo di contributo, ad ogni cittadino straniero trattenuto e' fornita una scheda telefonica di importo pari a lire diecimila ogni dieci giorni di permanenza.
3. La scheda di cui al comma 2 e' consegnata all'inizio di ogni periodo di dieci giorni senza obbligo di restituzione in caso di cessazione della misura di trattenimento.
 
Art. 2.
1. A favore del cittadino straniero trattenuto, e' assicurato l'utilizzo del servizio postale e telegrafico in modo da garantire la riservatezza della corrispondenza.
2. Il contributo per le spese postali e telegrafiche concesso ad ogni cittadino straniero trattenuto e' erogato, su richiesta dell'interessato, tramite l'affrancatura di tre lettere ed il pagamento di tre telegrammi per un ammontare complessivo non superiore alle lire trentamila.
 
Art. 3.
1. La prefettura territorialmente competente attua i servizi di cui agli articoli 1 e 2 a mezzo dell'ente gestore del centro di permanenza temporanea e assistenza ovvero dei soggetti di cui all'art. 21, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
 
Art. 4.
1. Il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ridetermina proporzionalmente il contributo di cui agli articoli 1 e 2 ove intervengano rilevanti variazioni, in aumento o in diminuzione, delle tariffe telefoniche, postali e telegrafiche.
2. Le spese occorrenti per l'esecuzione del presente decreto fanno carico al capitolo 2356 "Spese per l'individuazione, l'attivazione, l'acquisizione e la gestione dei centri di permanenza e quelli di accoglienza per stranieri irregolari. Spese per interventi a carattere assistenziale, anche al di fuori dei centri" dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2001, centro di responsabilita' "Servizi civili" - unita' previsionale di base 5.1.2.5. "Immigrati, profughi e rifugiati".
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 gennaio 2001

Il Ministro dell'interno
Bianco Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Visco Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2001 Ministeri istituzionali, registro n. 2 Interno, foglio n. 106
 
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