Gazzetta n. 58 del 10 marzo 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 2001
Assegnazione alle regioni del numero dei seggi per la elezione del Senato della Repubblica, nonche' suddivisione tra seggi a riparto maggioritario ovvero proporzionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione del Senato della Repubblica sono stati convocati per il giorno di domenica 13 maggio 2001;
Vista la legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3: "Modificazione agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della regione Molise";
Visti gli articoli 1 e 2 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533;
Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 422: "Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione della misura 111 a favore della popolazione altoatesina";
Visto il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, concernente la determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica;
Visto l'art. 3, comma 2, della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1: "Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 1993, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale della Repubblica in base al censimento del 20 ottobre 1991;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 2001;
Sulla proposta del Ministro dell'interno;

E m a n a
il seguente decreto:
Alle regioni di cui all'art. 131 della Costituzione, modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, e' assegnato il numero dei seggi senatoriali, suddivisi tra seggi destinati a riparto con metodo maggioritario ovvero con metodo proporzionale, rispettivamente indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a Roma, addi' 9 marzo 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bianco, Ministro dell'interno Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2001 Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 367
 
SENATO DELLA REPUBBLICA Tabella di assegnazione alle regioni del nunero dei seggi e loro suddivisione tra seggi destinati a riparto con metodo maggioritario
ovvero con metodo proporzionale
----> vedere tabella a pag. 18 della G.U. <----
N.B. - Sono contraddistinte con un asterisco le Regioni alle quali i seggi sono stati assegnati in esecuzione dell'art. 57, terzo comma, della Costituzione, modificato dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3. Il quoziente 185.988 per il riparto, proporzionale, di cui al quarto comma dell'articolo citato, e' dato dal totale della popolazione delle Regioni per le quali non trova applicazione la norma del terzo comma, diviso per 284, cifra corrispondente alla differenza tra il totale dei seggi assegnati al Senato della Repubblica (315) ed il totale dei seggi (31) previamente assegnati alle Regioni contraddistinte da un solo asterisco, in applicazione delle succitate norme. Sono contraddistinte con due asterischi le Regioni alle quali e' stato assegnato un seggio in base ai piu' alti resti.

Visto, il Ministro dell'interno
Bianco
 
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