Gazzetta n. 53 del 5 marzo 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 2001, n. 33
Regolamento emanato ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante la disciplina e i criteri di ripartizione del fondo, istituito presso il Ministero dell'interno, per il contenimento delle tariffe applicate dagli enti locali ed alimentato con le risorse finanziarie derivanti dall'assoggettamento ad IVA di prestazioni di servizi non commerciali affidati dagli enti locali a soggetti esterni all'amministrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 6, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che prevede l'istituzione presso il Ministero dell'interno di un fondo alimentato con le risorse finanziarie costituite dalle entrate erariali derivanti dall'assoggettamento ad I.V.A. di prestazioni di servizi non commerciali affidate dagli enti locali territoriali a soggetti esterni all'amministrazione e che demanda ad apposito regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, la disciplina per l'istituzione del predetto fondo e per la sua ripartizione, finalizzato al contenimento delle tariffe, tra gli enti interessati;
Visto l'articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Acquisito il parere della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2000 e ritenuto di recepire i relativi suggerimenti, salvo per quanto concerne la previsione dell'invio da parte degli enti locali di una relazione sulle modalita' di utilizzo dei contributi concessi in quanto, essendo assegnati alla generalita' degli enti e per un periodo temporale indeterminato, non rientrano tra quelli straordinari per i quali e' dovuta, ai sensi dell'articolo 158 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la presentazione di apposito rendiconto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 22 dicembre 2000;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze;

E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, disciplina l'istituzione presso il Ministero dell'interno del fondo alimentato con le risorse finanziarie costituite dalle entrate erariali derivanti dall'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) di prestazioni di servizi non commerciali affidati da comuni, province, citta' metropolitane, comunita' montane, comunita' isolane ed unioni di comuni a soggetti esterni all'amministrazione e le modalita' per la ripartizione del fondo ai predetti enti locali.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione della Repubblica
italiana conferisce, tra l'altro, al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge".
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 3, della legge
23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato):
"3. E' istituito presso il Ministero dell'interno un
fondo alimentato con le risorse finanziarie costituite
dalle entrate erariali derivanti dall'assoggettamento ad
IVA di prestazioni di servizi non commerciali affidate
dagli enti locali territoriali a soggetti esterni
all'amministrazione a decorrere dal 1o gennaio 2000. Con
regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e con il Ministro
delle finanze, sono dettate le disposizioni per
l'attuazione della disposizione di cui al presente comma e
per la ripartizione del fondo, finalizzato al contenimento
delle tariffe, tra gli enti interessati. Resta fermo quanto
stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, e dell'art.
158 della legge 8 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali):
"Art. 2. - 1. Ai fini del presente testo unico si
intendono per enti locali i comuni, le province, le citta'
metropolitane, le comunita' montane, le comunita' isolane e
le unioni di comuni".
"Art. 158 (Rendiconto dei contributi straordinari). -
1. Per tutti i contributi straordinari assegnati da
amministrazioni pubbliche agli enti locali e' dovuta la
presentazione del rendiconto all'amministrazione erogante
entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio
finanziario relativo, a cura del segretario e del
responsabile del servizio finanziario.
2. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile
della spesa, documenta i risultati ottenuti in termini di
efficienza ed efficacia dell'intervento.
3. Il termine di cui al comma 1 e' perentorio. La sua
inosservanza comporta l'obbligo di restituzione del
contributo straordinario assegnato.
4. Ove il contributo attenga ad un intervento
realizzato in piu' esercizi finanziari l'ente locale e'
tenuto al rendiconto per ciascun esercizio".
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 6, comma 3, della legge
23 dicembre 1999, n. 488, vedi nelle note alle premesse.



 
Art. 2.
Fondo per il contenimento delle tariffe

1. Lo Stato concorre al contenimento delle tariffe applicate dai comuni, dalle province, dalle citta' metropolitane, dalle comunita' montane, dalle comunita' isolane e dalle unioni di comuni nella erogazione dei servizi alla collettivita' attraverso la distribuzione del fondo per il contenimento delle tariffe istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno.
2. Il fondo e' alimentato inizialmente con il maggior gettito dell'imposta sul valore aggiunto effettivamente realizzato nel 2000 rispetto agli importi inclusi nelle previsioni del gettito dell'imposta sul valore aggiunto per l'anno 2000, incorporate nell'aggiornamento del documento di programmazione economico-finanziaria presentato dal Governo il 28 settembre 1999, derivante dall'affidamento a soggetti esterni di servizi non commerciali da parte di comuni, province, citta' metropolitane, comunita' montane, comunita' isolane ed unioni di comuni. In sede di costituzione del fondo sono detratte preliminarmente le quote dell'imposta sul valore aggiunto spettanti alla Unione europea e quelle attribuite alle regioni a statuto speciale, alle province autonome di Trento e Bolzano e alle regioni a statuto ordinario in base alla vigente normativa.
3. Ai fini del comma 2 si considerano solo i contratti aventi ad oggetto i servizi non commerciali, intendendosi per tali i servizi assoggettati all'imposta sul valore aggiunto che, ove prestati dagli enti locali, sarebbero considerati esenti ovvero non rientrerebbero nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Sono esclusi i servizi relativi al trasporto pubblico locale.
4. La quantificazione del fondo spettante per l'anno 2000, ed erogabile nell'anno 2001, e' effettuata con la previsione di bilancio a legislazione vigente per l'anno 2001 in via presuntiva ed e' definitivamente determinata sulla base delle dichiarazioni degli enti locali da inviare al Ministero dell'interno, per il tramite delle prefetture, entro il termine perentorio del 31 marzo 2001, usando il modello di cui all'allegata tabella, che fa parte integrante del presente decreto, attestanti la spesa relativa all'imposta sul valore aggiunto per ciascuno degli anni dal 1997 al 2000; per gli anni successivi la predetta quantificazione e' effettuata sulla base della determinazione definitiva dell'anno precedente ed e' successivamente aggiornata in relazione alle dichiarazioni che gli enti locali trasmettono entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno secondo il modello di cui all'allegata tabella.
 
Art. 3.
Ripartizione del fondo per il contenimento delle tariffe

1. Il fondo per il contenimento delle tariffe attribuibile dall'anno 2001 viene erogato sulla base di dati consuntivi degli oneri relativi all'imposta sul valore aggiunto corrisposta per i contratti di servizio di cui all'articolo 2, comma 3.
2. Il fondo e' ripartito in misura direttamente proporzionale alla media annuale degli oneri relativi all'imposta sul valore aggiunto sostenuti dagli enti locali territoriali di cui all'articolo 1 nel quadriennio precedente, rispetto all'anno di attribuzione del contributo statale, sui corrispettivi dei contratti per l'affidamento della gestione dei servizi di cui all'articolo 2, comma 3, a soggetti esterni all'amministrazione. A tale fine, a decorrere dall'anno 2001, gli enti locali, entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno, trasmettono al Ministero dell'interno, per il tramite delle prefetture, apposita certificazione, secondo il modello di cui all'allegata tabella, che fa parte integrante del presente decreto, attestante la spesa relativa all'imposta sul valore aggiunto sulla base delle risultanze delle fatture rilasciate dai soggetti affidatari dei predetti servizi. Ai comuni, alle province, alle citta' metropolitane, alle comunita' montane, alle comunita' isolane ed alle unioni di comuni delle regioni a statuto speciale il contributo statale viene corrisposto nei limiti delle risorse derivanti dall'imposta sul valore aggiunto percepita dallo Stato nelle predette regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano, detratta la quota spettante all'Unione europea, in base alla vigente normativa.
3. Il pagamento del contributo statale spettante a ciascun ente avviene in due rate. Il pagamento della prima rata, fissata entro il 30 giugno di ciascun anno, avviene nella misura del 50 per cento dello stanziamento iniziale dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il pagamento della seconda rata avviene sulla base delle previsioni di bilancio definitivamente assestate.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8 gennaio 2001

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bianco, Ministro dell'interno
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Del Turco, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: Fassino

Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2001
Ministeri istituzionali, Interno, registro n. 2, foglio n. 76
 
Allegato

COMUNE ...................................... PROVINCIA ................................... CITTA' METROPOLITANA ........................ COMUNITA' MONTANA ........................... COMUNITA' ISOLANE ........................... UNIONE DI COMUNI ............................
----------------------
! ! ! ! !
! ! ! ! !
----------------------

CODICE ENTE

ALLA PREFETTURA DI
.........................

DICHIARAZIONE ATTESTANTE IL PAGAMENTO DELL'IVA IN RELAZIONE AI
CONTRATTI DI SERVIZI NON COMMERCIALI.

Visto l'articolo 6, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488; Visto il decreto del Presidente della Repubblica ...................;

SI DICHIARA

che per il quadriennio ............... precedente rispetto all'anno di erogazione del contributo, in relazione ai contrattistipulati per l'affidamento della gestione di servizi non commerciali a soggetti esterni all'amministrazione, (ente) ........., in base alle risultanze delle fatture rilasciate dai soggetti affidatari dei servizi, ha sostenuto, a titolo di imposta sul valore aggiunto, i seguenti oneri

Anno ......... L. ................................ Anno ......... L. ................................ Anno ......... L. ................................ Anno ......... L. ................................
BOLLO IL RESPONSABILE DEL IL RESPONSABILE DEL
DELL'ENTE SERVIZIO FINANZIARIO SERVIZIO

..........................
 
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