Gazzetta n. 53 del 5 marzo 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 20 febbraio 2001
Riconoscimento di titolo professionale estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
degli affari civili
e delle libere professioni

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Vista l'istanza della sig.ra Duffy Eileen Patricia, nata il 23 dicembre 1965 a Buenos Aires, cittadina argentina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di "abogado" di cui e' in possesso dal 1989, come attestato dal "Colegio Publico de Abogados" di Buenos Aires (Argentina) ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
Preso atto che la richiedente e' in possesso del diploma di laurea in "Derecho y Ciencias Sociales" conseguito presso la "Universidad de Buenos Aires" in data 12 settembre 1989, che conferisce in Argentina il titolo di "abogado";
Considerata l'esperienza maturata dalla richiedente nell'ambito del diritto civile e di procedura civile presso uno studio legale italiano a partire dal 1993, come documentata in atti;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 10 novembre 2000;
Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli avvocati;
Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rinnovato dalla questura di Roma in data 11 maggio 2000 e valido a tempo indeterminato, per motivi di lavoro subordinato;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Duffy Eileen Patricia, nata il 23 dicembre 1965 a Buenos Aires, cittadina argentina, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
 
Art. 2.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto costituzionale; 2) diritto penale; 3) diritto di procedura penale; 4) diritto amministrativo; 5) ordinamento e deontologia forensi.
 
Art. 3.
La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 20 febbraio 2001
Il direttore generale: Hinna Danesi
 
Allegato A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non piu' di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione.
c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate. Il candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia conseguito nella prova scritta un punteggio non inferiore a trenta punti.
d) L'esame si considera superato nel caso in cui il candidato abbia conseguito in ciascuna prova un punteggio non inferiore a trenta punti.
e) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame finale, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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