Gazzetta n. 48 del 27 febbraio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 23 gennaio 2001
Disposizioni in materia di depenalizzazione dei reati minori, da adottare ai sensi dell'art. 103 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205", e in particolare:
l'art. 42, riferito alla depenalizzazione della sanzione prevista dall'art. 466 del codice penale in materia di valori di bollo;
l'art. 53, riferito alla depenalizzazione della sanzione prevista dall'art. 686 del codice penale, in materia di fabbricazione e commercio abusivo di liquori e droghe;
l'art. 89, riferito alla depenalizzazione della sanzione prevista dall'art. 36, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in materia di imposta sugli intrattenimenti;
Visti inoltre gli articoli 59 e 93, lettera e), del medesimo decreto legislativo n. 507 del 1999, che individuano nel Ministero delle finanze l'autorita' competente ad applicare le sanzioni amministrative pecuniarie introdotte per le violazioni depenalizzate a norma dei citati articoli 42, 53 e 89;
Visto il testo dell'art. 32 del citato decreto n. 640 del 1972, come sostituito dall'art. 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, a sua volta sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2000, n. 99;
Considerato che il nuovo testo dell'art. 32, come sopra modificato, non prevede piu' in caso di recidiva delle violazioni, la sanzione accessoria consistente nella sospensione della licenza, concessione, autorizzazione ovvero dell'attivita' per un periodo non inferiore a venti giorni e non superiore a tre mesi e che, pertanto, non essendo piu' configurabile l'inosservanza dell'ordine di chiusura, non puo' piu' trovare applicazione la sanzione gia' prevista dall'art. 36, secondo comma, del decreto n. 640 del 1972, depenalizzata dall'art. 89 del decreto n. 507 del 1999;
Visto il comma 2 del successivo art. 103, con il quale si stabilisce che l'individuazione dell'ufficio competente a ricevere il rapporto, previsto dall'art. 17 della legge n. 689 del 1981, avvenga, per i Ministeri, con decreto del Ministro adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 507 del 1999;
Decreta:
Art. 1.
Individuazione degli uffici del Dipartimento delle entrate
L'ufficio destinatario del rapporto relativo alle violazioni in materia di valori di bollo, depenalizzata a norma dell'art. 42 del decreto legislativo n. 507 del 1999, e' la direzione regionale delle entrate, ovvero la Direzione delle entrate, competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore.
 
Art. 2. Individuazione degli uffici del Dipartimento delle dogane e delle
imposte indirette
L'ufficio destinatario del rapporto relativo alle violazioni in materia di commercio abusivo di liquori e droghe, depenalizzate a norma dell'art. 53 del decreto legislativo n. 507 del 1999, e' la Direzione compartimentale delle dogane e delle imposte indirette, competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore.
 
Art. 3.
Ambito temporale di applicazione
Gli uffici individuati con i precedenti articoli 1 e 2, applicheranno le sanzioni amministrative secondo quanto disposto dall'art. 100 del decreto legislativo n. 507 del 1999, anche per le violazioni commesse prima del 15 gennaio 2000, data dell'entrata in vigore del decreto legislativo stesso, qualora il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 gennaio 2001
Il Ministro delle finanze: Del Turco
 
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