Gazzetta n. 48 del 27 febbraio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DECRETO 2 febbraio 2001
Attivita' promozionale in favore dei prodotti agroalimentari di alta qualita'.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
d'intesa con
IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12 concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;
Visto il trattato istitutivo dell'Unione europea;
Visti gli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo" (2000/C28/02) del 1o febbraio 2000;
Vista la legge 25 marzo 1997, n. 68, recante "Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero";
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, che prevede la realizzazione, da parte del Ministero del commercio con l'estero, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole e forestali ed avvalendosi dell'I.C.E., di specifici interventi volti alla promozione all'estero di prodotti di alta qualita' del settore agroalimentare;
Tenuto conto dell'intesa raggiunta in sede di conferenza Stato-regioni espressa nel "Documento di strategia a sostegno del settore agroalimentare", del luglio 1999;
Tenuto conto delle "Linee guida per l'internazionalizzazione delle aziende e la promozione dei prodotti del settore agroalimentare" adottate il 15 febbraio 2000 dal Ministero del commercio con l'estero e dal Ministero delle politiche agricole e forestali, con particolare riguardo ai mercati/obiettivo ed alle tipologie di intervento;
Ravvisata l'opportunita' di sostenere la diffusione all'estero dei prodotti agroalimentari di alta qualita' nel settore, attraverso specifiche azioni di promozione volte a esaltare la tradizione e la qualita' della produzione;
Decreta:
Art. 1.
Caratteri dei progetti ammissibili al finanziamento
1. Il Ministero del commercio con l'estero cofinanzia progetti di promozione integrata di prodotti agroalimentari italiani di alta qualita', al fine di favorirne la presenza sui mercati esteri.
2. Nell'ambito dei progetti di promozione integrata possono essere ricomprese le seguenti tipologie di azioni:
a) campagne promozionali, azioni pubblicitarie e di relazioni pubbliche intese a diffondere la conoscenza dei prodotti di alta qualita', con particolare riguardo ai caratteri legati alla tradizione, all'igiene ed alla sicurezza alimentare ed alle produzioni agroalimentari biologiche, anche al fine di favorire la diffusione e la commercializzazione di detti prodotti;
b) attivita' di consulenza, studio e progettazione, volte alla conoscenza dei mercati e delle opportunita' da essi offerte ed alla qualificazione dei servizi di accompagnamento del prodotto, in relazione alle esigenze dei destinatari;
c) partecipazione a missioni commerciali ed a manifestazioni, fiere ed esposizioni.
3. Sono ammissibili al cofinanziamento progetti integrati che prevedano la realizzazione di un insieme di azioni coordinate, in grado di rappresentare un disegno organico di promozione, e che siano coerenti con le capacita' economiche e organizzative del proponente.
4. I progetti devono essere realizzati entro un periodo di due anni, a decorrere dalla data di comunicazione della concessione del cofinanziamento.
5. I progetti devono essere realizzati in Paesi non facenti parte dell'Unione europea, possono riguardare al massimo due Paesi appartenenti alla stessa area geo-economica e devono rispettare la disciplina comunitaria in materia di regolamentazione degli aiuti nazionali a favore della pubblicita' dei prodotti agricoli e di taluni prodotti non compresi nell'allegato II del Trattato CEE, esclusi i prodotti della pesca (Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C 302/6 del 12 novembre 1987).
 
Art. 2.
Soggetti beneficiari
1. Possono presentare domanda per l'ottenimento del contributo le imprese, associate o singole, che siano in grado di presentare il bilancio di esercizio di almeno un anno di attivita'.
2. Possono altresi' essere ammessi al contributo i consorzi o le societa' consortili costituiti da meno di un anno sempreche' le singole imprese associate siano in grado di presentare il bilancio di esercizio di almeno un anno di attivita'.
 
Art. 3.
Priorita'
l. Nei limiti dei fondi disponibili, sono accolti con priorita' - ordinati in base ad una graduatoria ottenuta sommando i punteggi indicati accanto a ciascun requisito - i progetti:
a) presentati da consorzi e societa' consortili di piccole e medie imprese e cooperative operanti nel settore agroalimentare (fino ad un massimo di 3 punti);
b) presentati da imprese in possesso di certificazione di qualita' del prodotto o dell'azienda (fino ad un massimo di 3 punti);
c) tesi alla valorizzazione di produzioni agroalimentari biologiche conformi al regolamento (CEE) n. 2092/91 e successive modificazioni (fino a un massimo di 3 punti);
d) comprendenti interventi volti ad introdurre innovazioni che migliorino l'aggregazione dell'offerta fra produttori, la selezione, la presentazione e la distribuzione dei prodotti, anche con riguardo alla ristorazione italiana all'estero (fino ad un massimo di 3 punti).
 
Art. 4.
Domande
1. Alla domanda di contributo, redatta in triplice copia di cui un originale e due fotocopie, firmata dal legale rappresentante, deve essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
a) una scheda in triplice copia di presentazione del soggetto proponente, nella quale sia indicato anche il fatturato degli ultimi due anni, distinto fra interno ed estero;
b) una relazione in triplice copia illustrativa del progetto e della sua durata;
c) un preventivo in triplice copia che riporti, in modo analitico, le voci di spesa, al netto dell'I.V.A. ed espresse in lire italiane; qualora il progetto venga realizzato in due Paesi, le voci di spesa devono essere distinte per mercato d'intervento;
d) copia autocertificata per copia conforme dal legale rappresentante di: atto costitutivo (ed eventuali variazioni di ragione o sede sociale). Statuto vigente al momento della domanda, bilancio di esercizio relativo all'ultimo anno corredato della nota integrativa e della relazione del collegio dei sindaci ove esistente;
e) autocertificazione dalla quale risulti che non siano pendenti procedure fallimentari;
f) autocertificazione attestante la qualifica e il nominativo del rappresentante legale;
g) autocertificazione dell'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
h) dichiarazione (firmata dal legale rappresentante) che per le stesse voci di spesa indicate nel progetto non sono stati chiesti e non verranno chiesti ulteriori contributi ad altre amministrazioni statali o enti pubblici, e che il progetto per il quale e' richiesto il contributo non rientri in attivita' promosse dall'I.C.E.;
i) qualora la domanda sia presentata da un consorzio o da una cooperativa di piccole imprese, ad essa deve essere allegato un elenco autocertificato delle ditte associate al consorzio o alla cooperativa con autocertificazione resa dal responsabile legale in base alle disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
2. Le domande devono essere presentate, pena l'esclusione, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese - Viale America n. 341 - 00100 Roma.
3. Nel caso di domande inviate mediante raccomandata postale, il rispetto del termine di giorni quarantacinque, di cui al precedente comma, e' accertato in base alla data di presentazione all'ufficio postale.
4. Il Ministero del commercio con l'estero assicurera' la trasmissione di copia delle domande presentate e della documentazione di cui ai punti a), b) e c) del precedente comma 1, all'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) e al Ministero per le politiche agricole e forestali, direzione generale politiche agricole e agroindustriali nazionali.
5. Non e' ammessa la presentazione di piu' di una domanda da parte dello stesso interessato.
 
Art. 5.
Conferenza di servizi - Approvazione
1. Ai fini delle determinazioni da assumere in sede di conferenza di servizi, il Ministero del commercio con l'estero redige una scheda per ogni progetto nella quale viene valutata la conformita' del progetto stesso con quanto prevede l'art. l, comma 3. L'Istituto nazionale per il commercio estero esprime una valutazione sulla fattibilita' del progetto in relazione alle specifiche caratteristiche dei mercati esteri interessati.
2. L'I.C.E., entro i quarantacinque giorni successivi al termine di scadenza per la presentazione delle domande, invia le valutazioni di cui al comma precedente al Ministero delle politiche agricole e forestali, direzione generale politiche agricole e agroindustriali nazionali ed al Ministero del commercio con l'estero che, entro i trenta giorni successivi, indice, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, la conferenza di servizi con gli indicati organismi.
3. La conferenza decide in merito all'ammissione dei progetti al cofinanziamento pubblico nel rispetto delle priorita' di cui all'art. 3 e determina l'ammontare del contributo concesso.
 
Art. 6.
Erogazione del contributo
1. L'erogazione dei contributi di cui al presente decreto e' subordinata alla pronuncia, da parte della commissione europea, sulla compatibilita' del presente decreto con il mercato comune a norma dell'art. 87 del Trattato istitutivo l'Unione europea.
2. Il contributo, concesso con decreto dirigenziale del Ministero del commercio con l'estero, non puo' essere superiore al 50% del costo complessivo del progetto, e comunque non puo' essere i superiore a 150.000 euro per beneficiario.
3. Qualora i progetti comprendano misure di assistenza tecnica ai sensi del punto 14 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (Gazzetta Ufficiale C 28, 1o febbraio 2000) e siano presentati da soggetti, singoli o associati, che non rientrano nella definizione di piccole e medie imprese (Gazzetta Ufficiale L 107 del 30 aprile 1996, pag. 4), il contributo per tale tipo di misure non puo' superare i 100.000 euro per beneficiario per un periodo di tre anni.
4. Dell'esito della richiesta di contributo e' data comunicazione all'interessato entro cinque giorni dalla relativa decisione.
5. Il Ministero del commercio con l'estero dispone contestualmente il trasferimento dell'intero importo dei fondi da erogare all'I.C.E., che, previa acquisizione della prescritta certificazione antimafia e della consegna della fidejussione di cui all'art. 7, provvede ad erogare, entro i successivi trenta giorni, a titolo di anticipo, una somma pari al 70% del finanziamento concesso.
6. La quota residua verra' erogata a programma ultimato, dietro presentazione all'I.C.E. del rendiconto finale delle spese e previa approvazione dello stesso da parte della conferenza di servizi.
7. Fermo restando l'ammontare del contributo concesso, e' consentita una compensazione, per una percentuale non superiore al 25%, fra gli importi delle singole voci di spesa, indicate nel preventivo. Scostamenti di spesa di maggiore entita', ovvero variazioni che alterino aspetti sostanziali del progetto, devono essere sottoposti alla preventiva valutazione della conferenza di servizi di cui all'art. 5, comma 2, al massimo entro la meta' del periodo di realizzazione del progetto.
 
Art. 7.
Garanzie
1. Il beneficiario, a garanzia della realizzazione del progetto, deve presentare, in favore dell'I.C.E., una fidejussione bancaria o assicurativa pari al 70% dell'importo complessivo concesso, valida sei mesi oltre il termine di realizzazione del progetto.
2. L'I.C.E. cura che tale fidejussione mantenga le capacita' di copertura del rischio di mancata realizzazione del progetto garantito.
 
Art. 8.
Relazione finale e controlli
1. Il beneficiario, entro la meta' del periodo di realizzazione del progetto, e' tenuto a trasmettere al Ministero del commercio con l'estero ed all'I.C.E. una relazione intermedia, che illustri lo stato di realizzazione del progetto stesso.
2. Entro quarantacinque giorni dalla conclusione del progetto, inoltre, il soggetto beneficiario deve trasmettere al Ministero del commercio con l'estero, in triplice copia di cui un originale e due fotocopie, una relazione finale analitico-descrittiva di tutta l'attivita' svolta, delle spese sostenute e degli esiti commerciali e promozionali dalla stessa conseguiti. Copia di tale relazione sara' inviata dal Ministero del commercio con l'estero al Ministero per le politiche agricole e forestali, direzione generale politiche agricole e agroindustriali nazionali nonche' all'ICE.
3. La relazione di cui al comma precedente deve essere autocertificata dal legale rappresentante dell'impresa e dal presidente del collegio sindacale, ove esistente, circa la veridicita' delle spese sostenute e della realizzazione del programma.
4. L'Istituto nazionale per il commercio estero, entro quarantacinque giorni dalla conclusione del progetto, invia al Ministero del commercio con l'estero una relazione sullo svolgimento dello stesso, contenente la propria valutazione in merito ai risultati conseguiti.
5. Qualora la conferenza di servizi, di cui al precedente art. 5, comma 2, sulla base della valutazione fornita dall'Istituto nazionale per il commercio estero e della relazione finale del beneficiario ritenga che il programma risulti pienamente realizzato, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della predetta documentazione autorizza l'I.C.E. a liquidare la quota residua del contributo e a svincolare la fidejussione bancaria o assicurativa prestata a garanzia della realizzazione del progetto.
6. In caso di mancato, totale o parziale, svolgimento del programma, il Ministero del commercio con l'estero sottopone una scheda di valutazione alla conferenza di servizi, che delibera in merito all'imputabilita' del fatto all'impresa ed allo svincolo totale o parziale della fidejussione bancaria o assicurativa, entro novanta giorni dal ricevimento della relazione finale.
7. Il Ministero del commercio con l'estero puo' effettuare, anche in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole e forestali, a campione, controlli in loco al fine di verificare lo stato di realizzazione dei progetti e la loro conformita' alla proposta iniziale, anche avvalendosi degli uffici I.C.E.
 
Art. 9.
Uffici competenti e termini della procedura di ricorso
l. Del procedimento amministrativo relativo alla concessione dei contributi di cui al presente decreto e' competente la divisione II della direzione generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese del Ministero del commercio con l'estero, il cui dirigente e' responsabile del procedimento stesso.
2. Contro il provvedimento conclusivo del procedimento puo' essere proposto ricorso al tribunale amministrativo regionale competente, entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o dall'avvenuta conoscenza.
 
Art. 10.
Imputabilita' della spesa
1. Gli importi dei cofinanziamenti concessi ai sensi dell'art. 1, comma 1, sono imputati - entro il limite di L. 10.000.000.000 - sugli stanziamenti del cap. 2150 dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per il 1999 ed il 2000.
 
Art. 11.
Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
1. Il presente decreto sara' inviato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 febbraio 2001
Il Ministro
del commercio con l'estero
Letta
Il Ministro delle politiche agricole e forestali
Pecoraro Scanio

Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2001 Registro n. 1, Commercio estero, foglio n. 40
 
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