Gazzetta n. 48 del 27 febbraio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 22 dicembre 2000
Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mediolanum Farmaceutici, unita' di Milano e rete esterna. (Decreto n. 29350).

IL DIRETTORE GENERALE
della previdenza e assistenza sociale

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, art. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1995, n. 19663, con cui e' stato approvato il programma per crisi aziendale della Mediolanum Farmaceutici S.p.a., relativo al periodo 16 gennaio 1995 - 15 gennaio 1996, ed e' stata autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il primo semestre (16 gennaio 1995 - 15 luglio 1995), in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla precitata ditta;
Considerato che questa amministrazione, con telex del 7 maggio 1996, n. 103912, non ha concesso il secondo semestre del predetto trattamento CIGS, in quanto, non solo, l'azienda non aveva provveduto a presentare l'istanza di proroga semestrale, ma, tra l'altro, la richiesta di applicazione dell'art. 8 del decreto-legge n. 232/1995 (unica soluzione), trasmessa il 18 gennaio 1996, era da considerarsi tardiva;
Vista la sentenza n. 5376/00, con la quale il Consiglio di Stato - in riforma della sentenza del TAR Lazio, Sez. III bis, n. 180/98 - ha annullato il suddetto provvedimento, ritenendolo illegittimo "nella parte in cui considera mancante una formale istanza di proroga del trattamento di cassa integrazione", in quanto, in realta', "con l'atto impugnato, l'amministrazione ha inteso respingere sia la domanda principale della societa' appellante, fondata sull'art. 8 del decreto-legge n. 232/1995, sia l'istanza subordinata, di estensione del trattamento di cassa integrazione, causa la mancanza di formale domanda di proroga";
Considerato che il giudice amministrativo, nell'annullare il piu' volte menzionato provvedimento n. 103912 del 7 maggio 1996, ha sottolineato la necessita' che l'amministrazione, al fine di addivenire all'erogazione del beneficio in questione, accerti la "sussistenza dei requisiti previsti dalla legge n. 223/1991, tra cui l'esito positivo dell'accertamento sulla regolare attuazione del programma da parte dell'impresa (art. 2, comma 3)";
Considerato che la predetta societa', in data 2 novembre 2000, nel notificare la sentenza sopra indicata, ha diffidato questa amministrazione ad "autorizzare, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 223/1991, l'erogazione, in favore della Mediolanum Farmaceutici S.p.a., del trattamento di integrazione salariale, per il secondo semestre (16 luglio 1995 - 15 gennaio 1996) del programma approvato con decreto ministeriale del 23 dicembre 1995, per i residui nove lavoratori interessati, previo accertamento del rispetto del programma di CIGS approvato con il suddetto decreto ministeriale, e delle condizioni di legge, ad opera degli organi ispettivi del Ministero";
Ritenuto, pertanto, di dover procedere agli accertamenti di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 223/1991, al fine di dare esecuzione alla sopra indicata sentenza del Consiglio di Stato;
Vista la nota della direzione provinciale del lavoro - servizio ispezione di Milano, in data 28 novembre 2000, nella quale si riferisce che nel corso del periodo interessato dallo stato di crisi l'azienda ha provveduto ad attuare gli interventi programmati nel piano di risanamento, che hanno consentito alla stessa il recupero sul piano economico e finanziario, risolvendo, tra l'altro, le problematiche occupazionali;
Riesaminata, sulla base dell'esito dei predetti accertamenti, l'istanza di proroga in questione;
A seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale 23 dicembre 1995, n. 19663, per le motivazioni in premessa esplicitate, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale concesso con il predetto decreto, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta Mediolanum Farmaceutici S.p.a., sede: Milano, unita' di Milano e rete esterna, per il periodo 16 luglio 1995 - 15 gennaio 1996. Unita' lavorative interessate: massimo nove lavoratori.
L'I.N.P.S. e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.
L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
Il presente decreto sara' pubblicato nelle Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 dicembre 2000
Il direttore generale: Daddi
 
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