Gazzetta n. 48 del 27 febbraio 2001 (vai al sommario)
ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
DISPOSIZIONE 7 febbraio 2001
Regolamento generale dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN). (Disposizione n. 8594).

IL PRESIDENTE

- vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; - vista la legge 5 novembre 1996, n. 573, di conversione in legge,
con modificazioni, del decreto legge 13 settembre 1996, n. 475; - visto il Regolamento Generale dell'Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare (INFN), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 146 del 24 giugno 1995; - vista la legge 15 marzo 1997, n. 59; - vista la legge 24 giugno 1997, n. 196; - visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204; - visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19; - visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297; - visto il decreto legisiativo 30 luglio 1999, n. 286; - visto il decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381; - vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370; - visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419; - vista la deliberazione n. 6764 del 31 marzo 2000, con la quale il
Consiglio Direttivo ha adottato modifiche al Regolamento Generale
dell'INFN, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 263 dei 10 novembre 2000; - vista la deliberazione n. 6886 del 21 luglio 2000, con la quale
il Consiglio Direttivo ha adottato ulteriori modifiche al
Regolamento Generale dell'INFN ed ha dato mandato al Presidente
di procedere ai conseguenti adempimenti; - considerato che la richiamata deliberazione n. 6886 del 21 luglio
2000 ha introdotto nel Regolamento Generale dell'INFN le
disposizioni sotto riportate: articolo 2, comma 1:
"1 - L'Istituto promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonche' la ricerca e lo sviluppo tecnologico necessari all'attivita' in tali settori, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 8, comma terzo, della legge 9 maggio 1989 n. 168 e dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381". articolo 2, comma 3, lettera d):
"d) promuove la costituzione e partecipa a consorzi, fondazioni, societa', anche internazionali, stranieri e comunitari, che abbiano come scopo lo sviluppo delle ricerche, le prestazioni di servizi ad esse attinenti o il trasferimento e la valorizzazione di conoscenze, nei campi di sua competenza ed in campi interdisciplinari e di interesse applicativo"; articolo 3, comma 3:
"3 - Il Consiglio Direttivo determina la dotazione organica dell'Istituto articolata in ruoli, livelli e profili professionali.";
articolo 4, comma 1:
"1 - L'Istituto programma la propria attivita' sulla base di piani pluriennali ad aggiornamento annuale con i quale vengono fissati gli indirizzi generali."; all'articolo 5 e' soppresso il comma 2; articolo 6, comma 2:
"2 - Il bilando preventivo e' deliberato dal Consiglio Direttivo entro il 31 ottobre ed e' trasmesso agli Organi competenti".; articolo 6, comma 3:
"3 - Il conto consuntivo e' deliberato dal Consiglio Direttivo entro il 30 aprile ed e' trasmesso agli Organi competenti".; articolo 7, commi 1 e 2:
"1 - L'istituto affida ad un apposito Comitato la valutazione complessiva dei risultati scientifici e tecnologici conseguiti.
2 - Il Comitato di Valutazione e' nominato dal Consiglio Direttivo, e' composto da non meno di cinque scienziati ed esperti, italiani e stranieri che durano in carica tre anni e possono essere confermati per una sola volta; riferisce periodicamente al Presidente dell'INFN sulle valutazioni effettuate."; articolo 9, comma 2:
"2 - Il Presidente e' designato dal Consiglio Direttivo dell'Istituto, a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, ed e' nominato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204". articolo 10, comma 4, lettera d):
"d) elegge a maggioranza assoluta dei suoi componenti i Direttori delle Sezioni, dei Laboratori Nazionali, dei Centri Nazionali, nonche' i Responsabili dei Gruppi Collegati"; articolo 10, comma 4, lettera e):
"e) conferisce con delibera adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti gli incarichi di direzione degli Uffici di livello dirigenziale generale di cui all'articolo 27"; articolo 10, comma 4, lettera f):
"f) nomina i componenti dei Comitato di Valutazione di cui all'articolo 7, dei Comitati Scientifici dei Laboratori Nazionali di cui all'articolo 21, del Collegio dei Revisori dei Conti di cui all'art. 14 e del Servizio di Controllo Interno di cui all'articolo 7"; articolo 14, comma 1, lettera a):
."a) un revisore effettivo ed uno supplente, con funzioni di Presidente, designati dal Ministro del Tesoro e scelti tra il personale di ruolo del Ministero ed iscritti al registro dei revisori contabili"; articolo 14, comma 1, lettera c):
c) un revisore effettivo ed uno supplente, designati dal Consiglio Direttivo tra gli iscritti al registro dei revisori contabili". all'articolo 24 sono soppressi i commi 4 e 6; articolo 26, comma 3: "3 - Sono componenti del Consiglio: a) Il Direttore che lo presiede; b) i Dirigenti delle Direzioni e dei Servizi; c) tre Rappresentanti eletti dal personale dipendente della
Struttura". articolo 28:
" 1- Il Consiglio Direttivo, tenendo conto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento Generale, adegua le vigenti normative interne dell'Istituto"; - vista la nota dell'Istituto del 27 luglio 2000, prot. n. 016125,
con la quale la deliberazione n. 6886 e' stata trasmessa al
Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica; - visto quanto disposto dall'articolo 8, comma 4, della legge 9
maggio 1989, n. 168; - ritenuto, pertanto, necessario dar seguito a quanto disposto dalla
detta deliberazione n. 6886 che autorizza il Presidente
dell'Istituto ad apportare al testo finale del Regolamento Generale
dell'INFN, gli aggiustamenti tecnici che si rendono necessari ai
fini della sua articolazione e conseguente pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; - considerato che l'inserimento delle disposizioni novellate
interessa quasi ogni articolo del Regolamento Generale, cosicche'
si rende necessaria la pubblicazione dell'intero testo risultante;

Dispone

1) che si provveda alla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, secondo quanto indicato nelle premesse, del testo del Regelamento Generale dell'INFN (doc. gen. n. 1100/1995-rev. 1), allegato alla presente Disposizione di cui costituisce parte integrante.
2) La presente disposizione con il relativo allegato, e' inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 8, quarto comma, della legge n. 168/1989.

Roma, 7 febbraio 2001

Il presidente: IAROCCI
Articolo 1
La Natura Giuridica

1 - L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), con sede in Frascati, e' Ente pubblico nazionale di ricerca a carattere non strumentale e ha autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione e dell'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168.
 
Articolo 2
Le Funzioni

1 - L'Istituto promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonche' la ricerca e lo sviluppo tecnologico necessari all'attivita' in tali settori, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 8, comma terzo, della legge 9 maggio 1989 n. 168 e dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381.
2 - L'Istituto nell'esercizio dei propri compiti si avvale in via prioritaria della collaborazione con le Universita', regolata da apposite convenzioni.
3 - L'Istituto altresi': a) promuove e partecipa a collaborazioni, stipula convenzioni e
contratti in materia di studio, ricerca e servizi con enti,
societa' ed imprese pubbliche e private, nazionali,
internazionali, comunitari e stranieri; b) partecipa ad organismi scientifici e tecnici di altri Paesi o
comunque a carattere internazionale, operanti nell'ambito dei
settori di sua competenza; c) stipula accordi di collaborazione scientifica con industrie
nazionali e puo' mettere a loro disposizione conoscenze, mezzi
strumentali e brevetti; d) promuove la costituzione e partecipa a consorzi, fondazioni,
societa', anche internazionali, stranieri e comunitari, che
abbiano come scopo lo sviluppo delle ricerche, le prestazioni di
servizi ad esse attinenti a il trasferimento e la valorizzazione
di conoscenze, nei campi di sua competenza ed in campi
interdisciplinari e di interesse applicativo; e) promuove il trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie
acquisite; f) promuove e provvede alla formazione scientifica e alla diffusione
della cultura nei settori istituzionali anche in collaborazione
con le Universita'; puo' conferire borse di studio e premi.
 
Articolo 3
Il Personale

1 - Per assolvere ai propri fini istituzionali l'Istituto si avvale di proprio personale, nonche' di personale dipendente da Universita', istituti di istruzione universitaria, istituzioni di ricerca, altre amministrazioni pubbliche, mediante incarico di ricerca o di collaborazione tecnica attribuito secondo le modalita' di cui al Regolamento del Personale, previo assenso degli enti da cui il personale dipende.
2 - Possono essere previste altre forme di associazione alle attivita' dell'Istituto secondo modalita' di cui al Regolamento del Personale.
3 - Il Consiglio Direttivo determina la dotazione organica dell'Istituto articolata in ruoli, livelli e profili professionali.
 
Articolo 4
La Programmazione

1 - L'Istituto programma la propria attivita' sulla base di piani pluriennali ad aggiornamento annuale con i quali vengono fissati gli indirizzi generali.
2 - L'Istituto basa la propria attivita' di ricerca sulle proposte elaborate da membri della comunita' scentifica di riferimento e la organizza, di norma, in linee scientifiche. Per ciascuna linea scientifica e' costituita una Commissione Scientifica Nazionale consultiva, la cui composizione e funzionamento sono definiti all'articolo 15.
3 - Attivita' specifiche di particolare rilevanza possono essere svolte come Progetti Speciali, seguiti da appositi Comitati Scientifici.
 
Articolo 5
Le Fonti di Finanziamento

1 - L'Istituto assolve ai propri compiti attraverso contributi ordinari e straordinari a carico del bilancio dello Stato.
2 - Nel bilancio dell'istituto possono altresi' affluire: a) contributi da enti pubblici e privati, nazionali, internazionali,
comunitari e stranieri; b) proventi derivanti dalle attivita' di cui all'articolo 2, comma 3,
lettere a), c),d) ed e); c) redditi del patrimonio; d) lasciti e donazioni; e) eventuali altre entrate.
3 - Le norme di amministrazione, finanza e contabilita' sono definite in apposito regolamento adottato dal Consiglio Direttivo.
 
Articolo 6
Il Bilancio

1 - L'Istituto redige per ogni esercizio finanziario il bilancio preventivo di competenza e di cassa ed il conto consuntivo.
2 - Il bilancio preventivo e' deliberato dal Consiglio Direttivo entro il 31 ottobre ed e' trasmesso agli Organi competenti.
3 - Il conto consuntivo e' deliberato dal Consiglio Direttivo entro il 30 aprile ed e' trasmesso agli Organi competenti.
4- Il bilancio dell'Istituto e' unico; la sua gestione si attua attraverso le Strutture di cui al capo III.
 
Articolo 7
La Verifica della Realizzazione degli Obiettivi e della Corretta
Gestione delle Risorse

1 - L'Istituto affida ad un apposito Comitato la valutazione complessiva dei risultati scientifici e tecnologici conseguiti.
2 - Il Comitato di Valutazione e' nominato dal Consiglio Direttivo, e' composto da non meno di cinque scienziati ed esperti, italiani e stranieri che durano in carica tre anni e possono essere confermati per una sola volta; riferisce periodicamente al Presidente dell'INFN sulle valutazioni effettuate.
3 - La verifica annuale del raggiungimento degli obiettivi programmati e' demandata alle Commissioni Scientifiche Nazionali ed ai Comitati Scientifici di cui all'articolo 4, che redigono appositi rapporti da allegare al conto consuntivo.
4 - Il Servizio di Controllo Interno valuta i risultati ottenuti e le scelte effettuate rispetto agli obiettivi stabiliti negli atti di indirizzo politico-amministrativo e fornisce indicazioni e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni dell'Istituto. La sua composizione e organizzazione sono definite nel Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilita'. Esso ha configurazione collegiale ed e' dotato di adeguata autonomia operativa e riferisce almeno annualmente al Consiglio Direttivo, in via riservata, per il tramite del Presidente. I suoi componenti sono nominati dal Consiglio Direttivo.
5- Il Controllo di Gestione verifica l'efficacia, l'efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante la proposizione di tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati. La sua organizzazione e' definita nel Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilita'.
6 - Le valutazioni e le verifiche di cui ai commi 4 e 5 non si estendono all'attivita' scientifica. Per quanto non previsto negli stessi commi, si applicano, in quanto compatibili con le attivita' istituzionali e le specificita' organizzative dell'INFN, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
 
Articolo 8
Gli Organi

1 - Sono Organi dell'Istituto: a) il Presidente; b) il Consiglio Direttivo; c) la Giunta Esecutiva; d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

2 - Sono Organi consultivi dell'Istituto: a) le Commissioni Scientifiche Nazionali.
 
Articolo 9
Il Presidente

1 - Il Presidente e' a capo dell'Istituto, ne ha la rappresentanza legale ed assicura l'unitarieta' dell'indirizzo scientifico e gestionale.
2 - Il Presidente e' designato dal Consiglio Direttivo dell'Istituto, a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, ed e' nominato ai sensi dell'afficolo 6 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
3 - Il Presidente e' scelto fra i professori universitari ordinari delle discipline fisiche o fra i dirigenti di ricerca dell'Istituto o fra gli esperti delle discipline stesse di fama internazionale.
4 - Il Presidente dura in carica tre anni e puo' essere confermato solo per il successivo triennio.
5 - Il Presidente: a) indice e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e della
Giunta Esecutiva; b) assume, anche in conformita' agli indirizzi stabiliti dal
Consiglio Direttivo, tutte le iniziative necessarie alla
promozione ed alla verifica dei corretto sviluppo e del
raggiungimento degli obiettivi prefissati delle attivita' di
ricerca scientifica e tecnologica; c) indice le riunioni delle Commissioni Scientifiche Nazionali e puo'
delegare componenti della Giunta Esecutiva a seguirne l'attivita'; d) indice le riunioni delle assemblee nazionali dei rappresentanti
dei ricercatori e dei rappresentanti del personale tecnologo,
tecnico e amministrativo, componenti dei Consigli delle Strutture
di cui agli articoli 22, 23 e 26; e) adotta i provvedimenti di sua competenza previsti dai regolamenti
dell'Istituto; f) sottoscrive provvedimenti conseguenti a deliberazioni adottate dal
Consiglio Direttivo e dalla Giunta Esecutiva in materia di
contratti d'opera, forniture, servizi e prestazioni d'opera e
professionali; g) puo' delegare l'esercizio di proprie funzioni ai vice Presidenti; h) esercita le funzioni a lui delegate dal Consiglio Direttivo.

6 - Il Presidente si avvale di un Servizio di Presidenza posto alle sue dipendenze.
7 - Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, e' sostituito dal vice Presidente piu' anziano di nomina.
 
Articolo 10
Il Consiglio Direttivo
(composizione ed attribuzioni)

1 - Il Consiglio Direttivo esercita le funzioni di indirizzo scientifico e di gestione sulla base degli indirizzi generali determinati dai piani piuriennali.
2 - Fanno parte dei Consiglio Direttivo dell'Istituto:

a) il Presidente; b) i componenti della Giunta Esecutiva; c) i Direttori delle Sezioni; d) i Direttori dei Laboratori Nazionali; e) un Rappresentante del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR); f) un Rappresentante dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e
l'ambiente (ENEA); g) due Rappresentanti del Ministero della Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica (MURST); h) un Rappresentante del Ministero della Industria, del Commercio
e dell'Artigianato (MICA); i) un Rappresentante eletto dal personale ricercatore dell'Istituto,
dipendente o dotato di incarico di ricerca; l) un Rappresentante eletto dal personale tecnologo, tecnico e
amministrativo dell'Istituto, dipendente o dotato di incarico di
collaborazione tecnica.

3 - I rappresentanti eletti dal personale ed i componenti di cui al comma 2, lettere e), f), g) e h), durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente per un solo triennio.
4 - Il Consiglio Direttivo: a) designa il Presidente a maggioranza di due terzi dei suoi
componenti; b) elegge i componenti della Giunta Esecutiva e i vice Presidenti a
maggioranza assoluta dei suoi componenti; c) istituisce o sopprime, a maggioranza assoluta dei suoi componenti,
Sezioni, Laboratori Nazionali, Centri Nazionali e, su proposta del
Direttore interessato, Gruppi Collegati, ai sensi dell'articolo 8,
comma quinto, della legge 9 maggio 1989 n. 168; d) elegge a maggioranza assoluta dei suoi componenti i Direttori
delle Sezioni, dei Laboratori Nazionali, dei Centri Nazionali,
nonche' i Responsabili dei Gruppi Collegati; e) conferisce con delibera adottata a maggioranza assoluta dei suoi
componenti gli incarichi di direzione degli Uffici di livello
dirigenziale generale di cui all'articolo 27; f) nomina i componenti del Comitato di Valutazione di cui
all'articolo 7, dei Comitati Scientifici dei Laboratori Nazionali
di cui all'articelo 21, del Collegio dei Revisori dei Conti di cui
all'afficolo 14 e del Servizio di Controllo Interno di cui
all'articolo 7; g) adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti il Regolamento
di Amministrazione, Finanza e Contabiliita', il Regolamento
Generale delle Strutture ed il Regolamento del Personale, ai sensi
dell'afficolo 8, comma quinto, della legge 9 maggio 1989 n.168; h) adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti provvedimenti,
in particolare in materia di elezioni, di organizzazione e
funzionamento interni; i) definisce i programmi annuali e pluriennali di ricerca ed adotta i
provvedimenti volti alla verifica del loro regolare svolgimento; l) delibera in merito al bilancio preventivo, alle sue variazioni, ed
al conto consuntivo; m) delibera in materia di gestione della pianta organica ed adotta i
provvedimenti di sua competenza previsti dal Regolamento del
Personale; n) organizza l'attivita' di ricerca in linee scientifiche, per
ciascuna delle quali istituisce, con voto a maggioranza di due
terzi dei componenti, una Commissione Scientifica Nazionale, e
definisce i progetti speciali; o) delibera convenzioni, accordi di collaborazione scientifica con le
Universita', con enti, societa' ed imprese pubbliche e private,
con consorzi, societa' di ricerca e societa' consortili nazionali,
internazionali, comunitari e stranieri; p) detta norme, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di
Amministrazione, Finanza e Contabilita', in materia di contratti
d'opera, forniture, servizi e prestazioni d'opera e professionali
di competenza dei Direttori delle Strutture stabilendo, in
particolare, le categorie di beni e prestazioni, nonche' gli
eventuali limiti di valore di loro competenza; q) delibera in materia di contratti d'opera, forniture, servizi e
prestazioni d'opera e professionali che esulano dalla competenza
dei Direttori delle Strutture; r) delibera in materia di indennita' e gettoni di presenza nel
rispetto della normativa vigente; s) puo' delegare, con voto a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, l'esercizio di proprie attribuzioni al Presidente ed
alla Giunta Esecutiva; t) delibera su ogni altra materia non specificamente attribuita alla
competenza di altri Organi.
 
Articolo 11
Il Consiglio Direttivo
(funzionamento)

1 - Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno in seduta ordinaria ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunita'. Esso viene inoltre convocato a seguito di richiesta di tre componenti della Giunta Esecutiva o su istanza di un terzo dei componenti dei Consiglio stesso. Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando e' presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2 - Le votazioni del Consiglio Direttivo relative alla elezione dei Presidente, del vice Presidenti, dei componenti la Giunta Esecutiva, dei Direttori delle Strutture, si svolgono a scrutinio segreto.
3 - Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate con la maggioranza dei presenti, salvo nei casi in cui e' diversamente disposto dal presente Regolamento. Nelle votazioni palesi, in caso di parita' dei voti, prevale il voto del Presidente.
 
Articolo 12
La Giunta Esecutiva
(composizione ed attribuzioni)

1 - La Giunta Esecutiva coadiuva il Presidente nello svolgimento dei propri compiti, in particolare nell'assicurare l'unitarieta' dell'indirizzo scientifico e gestionale dell'Istituto.
2 - La Giunta Esecutiva e' formata dal Presidente e da quattro componenti eletti dal Consiglio Direttivo, dei quali due con funzioni di vice Presidente.
3 - I componenti sono scelti fra i professori universitari ordinari delle discipline fisiche o fra i dirigenti di ricerca dell'Istituto o fra gli esperti delle discipline stesse di fama internazionale. Essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti solo per il successivo triennio.
4 - La Giunta Esecutiva: a) predispone l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio
Direttivo e la relativa documentazione; b) sostituisce in caso di urgenza il Consiglio Direttivo adottando
provvedimenti che devono essere sottoposti al Consiglio stesso per
la ratifica nella prima seduta utile e comunque entro tre mesi; c) esamina le proposte per lo sviluppo delle attivita' dell'Istituto
e le richieste di finanziamento ed esprime parere motivato al
Consiglio Direttivo; d) vigila sulla esecuzione delle delibere
consiliari; e) segue le attivita' delle Sezioni, dei Laboratori Nazionali, dei
Centri Nazionali e della Amministrazione Centrale; f) segue l'attivita' delle Commissioni Scientifiche Nazionali e lo
sviluppo dei progetti speciali; g) esercita le attribuzioni ad essa delegate dal Consiglio Direttivo.
 
Articolo 13
La Giunta Esecutiva
(funzionamento)

1 - La Giunta Esecutiva e' convocata dal Presidente in preparazione di ciascuna delle riunioni dei Consiglio Direttivo o quando lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta di due dei suoi componenti.
2 - Le sedute della Giunta Esecutiva sono valide quando e' presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3 - Le deliberazioni della Giunta Esecutiva sono adottate a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
 
Articolo 14
Il Collegio dei Revisori dei Conti

1 - Il Collegio dei Revisori dei Conti e' costituito da: a) un revisore effettivo ed uno supplente, con funzioni di
Presidente, designati dal Ministro dei Tesoro e scelti tra il
personale di ruolo del Ministero ed iscritti al registro dei
revisori contabili; b) un revisore effettivo ed uno supplente, designati dal Ministro
della Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e
scelti tra il personale di ruolo dei Ministero; c) un revisore effettivo ed uno supplente, designati dal Consiglio
Direttivo tra gli iscritti al registro dei revisori contabili.

2 - I componenti del Collegio sono norninati dal Consiglio Direttivo, durano in carica tre anni e possono essere confermati. Il Consiglio Direttivo stabilisce altresi' il compenso dei componenti il Collegio.
3 - Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa. I componenti dei Collegio esercitano il loro mandato anche individualmente e possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo; Il Presidente del Collegio o un suo delegato puo' assistere alle riunioni della Giunta Esecutiva.
 
Articolo 15
Le Commissioni Scientifiche Nazionali

1- Le Commissioni Scientifiche Nazionali sono composte dal Presidente della Commissione e dai Coordinatori locali delle linee scientifiche di cui all'articolo 4.
2 - Per ogni Sezione o Laboratorio Nazionale il Coordinatore locale di cui all'articolo 22 e' eletto, per ciascuna linea scientifica, da e tra il personale ricercatore della Struttura, dipendente o dotato di incarico di ricerca, che afferisce alla linea scientifica stessa.
3 - Il Presidente e' eletto dalla Commiissione Scientifica Nazionale tra il personale ricercatore dipendente o dotato di incarico di ricerca.
4 - I componenti di Commissione rimangono in carica per tre anni e possono essere confermati consecutivamente, nella stessa funzione, per un solo triennio.
5 - La carica di Presidente della Commissione e' incompatibile con quella di: a) componente del Consiglio Direttivo dell'Istituto; b) Presidente di altra Commiissione Scientifica Nazionale; c) Direttore di Centro Nazionale; d) coordinatore locale.

6 - Le riunioni delle Commissioni Scientifiche Nazionali sono indette dal Presidente dell'Istituto su proposta dei Presidenti delle Commissioni stesse.
7 - Le Commissioni Scientifiche Nazionali si riuniscono almeno due volte l'anno in seduta ordinaria, una volta, di norma in settembre, per discutere le proposte di attivita' di ricerca per l'anno successivo e una volta, di norma in marzo, per discutere il consuntivo scientifico dell'anno precedente.
8 - Le Commissioni Scientifiche Nazionali elaborano: a) pareri sugli aspetti scientifici, tecnici, finanziari ed
organizzativi delle singole proposte di ricerca e sui loro
consuntivi, tenendo conto delle esigenze di coordinamento delle
attivita' scientifiche afferenti a ciascuna Commissione; b) proposte di preventivi scientifici e finanziari per la
preparazione dei piani di sviluppo pluriennali dell'Istituto; c) valutazione e consuntivo annuale dell'attivita' svolta nell'ambito
della propria linea scientifica.

9 - I Presidenti delle Commissioni trasmettono al Presidente dell'Istituto relazioni sulle conclusioni elaborate nelle riunioni delle Commissioni.
 
Articolo 16
Le Strutture

1 - L'Istituto e' articolato nelle seguenti Strutture: - Sezioni; - Laboratori Nazionali; - Centri Nazionali; - Amministrazione Centrale.

2 - Le Sezioni, i Laboratori Nazionali, i Centri Nazionali e l'Amministrazione Centrale costituiscono le sedi nelle quali si articola l'Istituto. In particolare: a) Le Sezioni sono strutture scientifiche aventi il fine di svolgere
l'attivita' di ricerca nel quadro degli obiettivi programmatici
dell'Istituto; esse hanno sede di norma presso i dipartimenti di
fisica delle Universita' sulla base di apposite convenzioni. Alle
Sezioni possono afferire Gruppi Collegati aventi sede presso
Universita' o centri di ricerca che non siano sede di Sezioni
dell'Istituto. b) I Laboratori Nazionali sono strutture scientifiche aventi il fine
di sviluppare, realizzare e gestire grandi complessi strumentali
per le attivita' di ricerca dell'Istituto ed eventualmente di
altri enti, nonche' di svolgere attivita' di ricerca nel quadro
degli obiettivi programmatici dell'Istituto. Ai Laboratori
Nazionali possono afferire Gruppi Collegati aventi sede presso
Universita' o centri di ricerca che non siano sede di Sezioni
dell'Istituto. c) I Centri Nazionali sono strutture tecnologiche aventi il fine di
sviluppare, realizzare o gestire apparecchiature strumentali per
le attivita' dell'Istituto, nonche' di svolgere attivita' di
ricerca e sviluppo tecnologico nel quadro degli obiettivi
programmatici dell'Istituto. d) L'Amministrazione Centrale svolge funzioni di indirizzo,
coordinamento e verifica dell'attivita' amministrativa decentrata;
predispone i bilanci preventivi e consuntivi; cura la gestione del
personale; assicura i servizi tecnici, professionali e di
sorveglianza centrali; cura la predisposizione e l'esecuzione
degli atti deliberativi di competenza. I Dirigenti delle Direzioni
e dei Servizi della Amministrazione Centrale sono responsabili
degli atti dei loro uffici e forniscono supporto professionale e
organizzativo all'azione degli Organi direttivi dell'Istituto.
 
Articolo 17

La Direzione delle Strutture e la Responsabilita'
dei Gruppi Collegati

1 - La direzione della Sezione, dei Laboratorio Nazionale, dei Centro Nazionale e della Amministrazione Centrale e la responsabilita' dei Gruppi Collegati attribuita per incarico dal Consiglio Direttivo.
2 - La Sezione o il Laboratorio Nazionale interessato propone al Consiglio Direttivo una rosa indicativa di candidati. Le modalita' per la formazione della rosa di candidature sono definite dal Consiglio Direttivo.
3 - La Direzione del Centro Nazionale e della Amministrazione Centrale e la responsabilita' del Gruppo Collegato e' attribuita su proposta dei Presidente.
4 - Le cariche di cui al presente articolo sono incompatibili con quelle di: a) Presidente dell'Istituto o componente della Giunta Esecutiva
dell'Istituto; b) Presidente o componente di una Commissione Scientifica Nazionale; c) Direttore di altra Struttura dell'Istituto; d) componente ad altra titolo dei Consiglio Direttivo; e) Rettore di Universita' o Direttore di dipartimento e istituto
universitario.
 
Articolo 18
I Direttori delle Sezioni e dei Laboratori Nazionali

1 - I Direttori delle Sezioni e dei Laboratori Nazionali hanno la responsabilita' di assicurare il funzionamento scientifico, organizzativo ed amministrativo della Struttura, nel rispetto dei programmi scientifici e degli indirizzi approvati dal Consiglio Direttivo.
2 - Essi sono scelti tra i dirigenti di ricerca dell'Istituto ovvero tra i professori ordinari e straordinari delle Universita' e tra i dirigenti di ricerca di altri enti, dotati di incarico di ricerca dell'Istituto. In caso di motivato impedimento degli stessi, essi sono scelti tra i primi ricercatori dell'Istituto ovvero tra i professori associati, dotati di incarico di ricerca dell'Istituto.
3 - Il Direttore dura in carica tre anni e puo' essere confermato consecutivamente per un solo triennio.
4 - I Direttori si avvalgono della consulenza di un Consiglio di Sezione o di Laboratorio Nazionale.
 
Articolo 19
I Direttori dei Centri Nazionali

1 - I Direttori dei Centri Nazionali hanno la responsabilita' di assicurare li funzionamento della Struttura nel rispetto dei programmi e degli indirizzi approvati dal Consiglio Direttivo.
2 - Essi sono scelti tra i dirigenti di ricerca, i dirigenti tecnologi dell'Istituto ovvero tra i professori ordinari e straordinari delle Universita' e tra i dirigenti di ricerca di altri enti, dotati di incarico di ricerca dell'Istituto. In caso di motivato impedimento degli stessi, essi sono scelti tra i primi ricercatori, i primi tecnologi dell'Istituto ovvero tra i professori associati, dotati di incarico di ricerca dell'Istituto.
3 - Il Direttore dura in carica tre anni e puo' essere confermato consecutivamente per un solo triennio.
4 - I Direttori si avvalgono della consulenza di un Consiglio di Centro Nazionale.
 
Articolo 20

I Direttori delle Sezioni, dei Laboratori Nazionali e dei Centri
Nazionali (attribuzioni)

1 - Il Direttore, nel rispetto degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio Direttivo: a) elabora e sottopone al Consiglio Direttivo, sentito il Consiglio
di Sezione o di Laboratorio Nazionale e di Centro Nazionale, il
provvedimento organizzativo della Struttura e le sue eventuali
modifiche e ne cura l'applicazione; b) coordina l'elaborazione dei programmi annuali e piuriennali di
ricerca e sviluppo della Struttura e la preparazione dei relativi
piani finanziari; c) ai fini della attuazione dei programmi di cui alla precedente
lettera b), adotta ed applica i provvedimenti relativi all'impiego
delle risorse di personale, dei mezzi strumentalizzazione, con le
limitazioni di cui alla lettera e) del presente articolo, dei
mezzi finanziari assegnati alla Struttura; d) esercita le attribuzioni di sua competenza previste dai
regolamenti dell'Istituto; e) e' competente in materia di contratti d'opera, forniture, servizi
e prestazioni d'opera e professionali di pertinenza della propria
Struttura nei limiti di valore e di materia definiti dal Consiglio
Direttivo.
 
Articolo 21
Il Comitato Scientifico dei Laboratorio Nazionale

1 - Presso ciascun Laboratorio Nazionale e' costituito un Comitato Scientifico con il compito di fornire pareri e formulare proposte al Direttore sulle linee scientifiche del Laboratorio Nazionale e sugli esperimenti da eseguire presso la Struttura anche in relazione alla disponibilita' di risorse.
2 - Le modalita' della sua costituzione e funzionamento sono determinate dal Consiglio Direttivo.
 
Articolo 22
Il Consiglio di Sezione e di Laboratorio Nazionale

1 - Il Direttore di Sezione o di Laboratorio Nazionale si avvale di un organo consultivo denominato Consiglio di Sezione o di Laboratorio Nazionale per: a) l'elaborazione dei programmi di attivita' e dei relativi
fabbisogni di spesa da sottoporre agli organi consultivi e
deliberanti dell'Istituto; b) l'esame dei problemi connessi con il funzionamento della Sezione o
del Laboratorio Nazionale e l'attuazione in sede locale delle
deliberazioni del Consiglio Direttivo; c) valutazione e consuntivo annuale dell'attivita' svolta nell'ambito
della propria Struttura.

2 - Sono componenti del Consiglio di Sezione:

a) il Direttore della Sezione che lo presiede; b) i Coordinatori locali delle linee scientifiche in cui è
articolata l'attività della Sezione; c) due Rappresentanti eletti dai ricercatori; d) un Rappresentante eletto dai tecnologi; e) due Rappresentanti eletti dai tecnici ed amministrativi; f) i Responsabili dei Gruppi Collegati ove esistano.

3 - Sono componenti del Consiglio di Laboratorio Nazionale:

a) il Direttore del Laboratorio Nazionale, che lo presiede; b) i Coordinatori locali delle linee scientifiche in cui è
articolata l'attività del Laboratorio Nazionale; c) i Responsabili delle Divisioni in cui è articolato il
Laboratorio Nazionale; d) due Rappresentanti eletti dai ricercatori; e) un Rappresentante eletto dai tecnologi; f) due Rappresentanti eletti dai tecnici ed amministrativi; g) i responsabili dei Gruppi Collegati ove esistano.

4 - L'elettorato attivo e passivo delle rappresentanze elettive di cui al comma 2, lettere c), d), e) ed al comma 3, lettere d), e), f), e' costituito dal personale della corrispondente qualifica sia dipendente che incaricato. Dette rappresentanze elettive sono subordinate alla esistenza, presso la Struttura interessata, di almeno cinque unita' di personale appartenente al corrispondente elettorato passivo. In caso contrario si provvede all'accorpamento dell'elettorato.
5 - Il Consiglio di Sezione e di Laboratorio Nazionale si riunisce almeno tre volte l'anno.
6 - Qualora esigenze specifiche lo richiedano, il Direttore puo' invitare a partecipare alle riunioni, su particolari punti all'ordine dei giorno, persone interne o esterne alla Sezione o al Laboratorio Nazionale.
7 - I rappresentanti del personale eletti in seno al Consiglio di Sezione o di Laboratorio Nazionale rimangono in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente per un solo triennio.
8 - Il Consiglio Direttivo, con appositi provvedimenti, stabilisce le modalita' di elezione dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di Sezione o di Laboratorio Nazionale e le relative modalita' di funzionamento.
 
Articolo 23
Il Consiglio di Centro Nazionale

1 - Il Direttore del Centro Nazionale si avvale di un organo consultivo denominato Consiglio di Centro Nazionale per: a) l'elaborazione dei programmi di attivita' e dei relativi
fabbisogni di spesa da sottoporre agli Organi consultivi e
deliberanti dell'istituto; b) l'esame dei problemi connessi con il funzonamento del Centro
Nazionale e l'attuazione in sede locale delle deliberazioni del
Consiglio Direttivo; c) valutazione e consuntivo annuale dell'attivita' svolta nell'ambito
della propria Struttura.

2 - Sono componenti del Consiglio di Centro Nazionale:

a) il Direttore del Centro Nazionale che lo presiede; b) i Responsabili dei Servizi tecnici, c) due Rappresentanti del personale eletti da e tra tutti
i dipendenti del Centro Nazionale.

3 - L'elettorato attivo e passivo delle rappresentanze elettive di cui al comma 2, lettera c), e' costituito dal personale dipendente.
4 - Il Consiglio di Centro Nazionale si riunisce almeno tre volte l'anno.
5 - I componenti eletti del Consiglio di Centro Nazionale rimangono in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente per un solo triennio.
6 - Il Consiglio Direttivo, con appositi provvedimenti, stabilisce le modalita' di elezione dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di Centro Nazionale e le relative modalita' di funzionamento.
 
Articolo 24
Il Direttore dell'Amministrazione Centrale

1 - Il Direttore dell'Amministrazione Centrale ha il compito di coordinare l'attivita' della Amministrazione Centrale.
2 - Il Direttore, nel rispetto degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio Direttivo, dalla Giunta Esecutiva e dal Presidente: a) elabora, sentito il Consiglio di cui all'articolo 26, il
provvedimento organizzativo della Struttura e le sue eventuali
modifiche sottoponendolo al Presidente dell'Istituto per
l'approvazione del Consiglio Direttivo e ne cura l'applicazione; b) adotta ed applica, sentiti i Dirigenti interessati, i
provvedimenti relativi all'impiego delle risorse di personale, dei
mezzi strumentali e dei mezzi finanziari assegnati alla Struttura
nei limiti di valore e di materia definiti dal Consiglio
Direttivo; c) esercita le attribuzioni di sua competenza previste dai
regolamenti dell'Istituto.

3 - Il Direttore si avvale della consulenza del Consiglio della Amministrazione Centrale di cui all'articolo 26.
 
Articolo 25

L'Amministrazione Centrale
(organizzazione)

1 - L'Amministrazione Centrale, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, e' articolata in Direzioni e Servizi.
2 - Alle Direzioni sono preposti, di norma, dirigenti con profilo amministrativo nominati dal Presidente, sentito il Direttore dell'Amministrazione Centrale.
3 - Ai Servizi e' preposto, di norma, personale con profilo di tecnologo nominato dal Presidente, sentito il Direttore dell'Amministrazione Centrale.
4 - L'organizzazione Interna delle Direzioni, la loro eventuale articolazione in uffici, il funzionamento delle Direzioni e dei Servizi sono definiti nel provvedimento organizzativo di cui all'Articolo 24.
 
Articolo 26
Il Consiglio della Amministrazione Centrale

1 - Presso la Amministrazione Centrale e' costituito un organo consultivo denominato Consiglio della Amministrazione Centrale.
2 - Il Consiglio coadiuva il Direttore nella soluzione dei problemi connessi con il funzionamento della Amministrazione Centrale e nell'attuazione in sede locale delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
3 - Sono componenti del Consiglio:

a) Il Direttore che lo presiede; b) i Dirigenti delle Direzioni e dei Servizi; c) tre Rappresentanti eletti dal personale dipendente
della Struttura.

4 - Il Consiglio della Amministrazione Centrale si riunisce almeno tre volte l'anno.
5 - I componenti eletti del Consiglio rimangono in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente per un solo triennio.
6 - Il Consiglio Direttivo, con appositi provvedimenti, stabilisce le modalita' di elezione dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio della Amministrazione Centrale e le relative modalita' di funzionamento.
 
Articolo 27
Gli Uffici di Livello Dirigenziale Generale

1 - Sono Uffici di Livello Dirigenziale Generale: il Coordinamento del Servizio di Controllo Interno, la Direzione del Controllo di Gestione e la Direzione dell'Amministrazione Centrale.
2 - Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, con l'osservanza dei principi dell'articolo 3 e del capo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.
3 - I titolari degli Uffici di cui al comma 1 assistono alle riunioni della Giunta Esecutiva e del Consiglio Direttivo e svolgono funzioni di Consiglieri del Presidente.
 
Articolo 28
Norma finale

1 - Il Consigliere Direttivo, tenendo conto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento Generale, adegua le vigenti normative interne dell' Istituto.
 
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