Gazzetta n. 41 del 19 febbraio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
CIRCOLARE 13 febbraio 2001, n. 8
Regioni a statuto ordinario: nuovo sistema di Tesoreria unica. Pagamenti delle amministrazioni statali nei confronti delle regioni.

Alle Regioni a statuto ordinario
Ai Tesorieri delle regioni a
statuto ordinario
Alla Banca d'Italia -
Amminisrazione centrale servizio
rapporti con il Tesoro
e, per conoscenza:
Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Segretariato generale
Alla Corte dei conti segretariato
generale
Alle Amministrazioni centrali e
periferiche dello Stato
Agli Uffici centrali di bilancio e
alle ragionerie provinciali dello
Stato
All'Associazione bancaria italiana

L'art. 66 della legge finanziaria 23 dicembre 2000, n. 388, introduce una radicale modifica del sistema di Tesoreria unica per le regioni a statuto ordinario.
In particolare, le disposizioni prevedono l'inclusione dei suddetti Enti nella tabella A della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e, conseguentemente, una modifica del sistema di accreditamento dei trasferimenti statali, una utilizzazione piu' autonoma e tempestiva della liquidita' da parte delle regioni e la partecipazione diretta dei Tesorieri nella regolazione dei rapporti di credito e di debito con la Banca d'Italia.
Prima di illustrare gli aspetti applicativi della normativa appare utile evidenziare, sotto un profilo generale, che gli attuali tre conti correnti (conto ordinario, conto sanita' e conto disavanzi sanita') aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato verranno sostituiti per le regioni a statuto ordinario, dal 1o marzo 2001, dalle contabilita' speciali infruttifere intestate alle stesse regioni e aperte presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato ubicate nei capoluoghi di regione.
Le amministrazioni statali che dispongono pagamenti in favore delle regioni a statuto ordinario dovranno pertanto procedere all'accreditamento dei fondi sulle citate contabilita' speciali - e non piu' sui richiamati conti correnti - con l'avvertenza che le nuove modalita' di estinzione dei titoli di spesa interessano gli accreditamenti esigibili a partire dalla predetta data del 1o marzo. Al fine di agevolare i pagamenti, in allegato alla presente circolare e' riportata l'indicazione della contabilita' speciale infruttifera intestata ad ogni singola regione.
Cio' premesso, si ritiene di fornire i seguenti chiarimenti sull'applicazione della predetta normativa: 1) Cessazione del limite del 3%.
L'inclusione delle regioni nella tabella A della legge n. 720/1984 fa venir meno, dal 1o marzo 2001, il limite stabilito per le disponibilita' detenibili presso il sistema bancario (3% delle entrate previste nel bilancio di previsione).
Le entrate detenibili al di fuori delle contabilita' speciali (presso il sistema bancario o postale) sono pertanto, dalla suddetta data, quelle individuate dal nuovo sistema di Tesoreria unica e, cioe', tutte le entrate che non provengono dal bilancio statale e quelle rivenienti dalle operazioni di indebitamento (prestiti obbligazionari e mutui) non assistite da alcun contributo statale sia in conto capitale che in conto interessi. Tra le entrate detenibili al di fuori delle predette contabilita' sono comprese quelle afferenti l'accisa sulle benzine e l'addizionale regionale all'IRPEF che verranno direttamente accreditate ai Tesorieri regionali su disposizione del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGEPA, Ufficio XII.
Si precisa che le giacenze in essere al 1o marzo p.v. presso il Tesoriere regionale devono essere utilizzate seguendo il criterio di utilizzo prioritario illustrato al seguente punto 3).
Le giacenze esistenti al 1o marzo 2001 sui tre conti correnti (ordinario, sanita' e disavanzi sanita') verranno direttamente trasferite dalla Tesoreria centrale sulle nuove contabilita' speciali infruttifere e, pertanto, nessuna operazione di prelevamento potra' essere richiesta dalle regioni con valuta successiva all'ultimo giorno di febbraio. Anche le operazioni di giro fondi che dovessero essere richieste, verranno effettuate non oltre la data del 28 febbraio. 2) Prima alimentazione delle contabilita' speciali.
Il primo flusso destinato ad alimentare le contabilita' speciali e' costituito dalle giacenze esistenti sui tre conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale: conto ordinario, conto sanita' e conto disavanzi sanita'. Le giacenze esistenti al 1o marzo p.v. su tali conti correnti saranno trasferite - come gia' precisato - direttamente dalla Tesoreria centrale sulle corrispondenti nuove contabilita' speciali infruttifere e, entro tempi estremamente ravvicinati, la stessa Tesoreria centrale rendera' disponibile per ciascuna regione interessata il tabulato (mod. 56T) contenente, per ogni conto corrente, la descrizione delle singole operazioni di entrata e di uscita del mese di febbraio e il saldo di fine mese.
Eventuali accreditamenti che dovessero essere imputati sino al 30 giugno 2001 ai citati conti correnti di Tesoreria centrale verranno trasferiti alle contabilita' speciali. A partire dal 1o luglio 2001, gli eventuali titoli di spesa che dovessero prevedere ancora, quale modalita' di estinzione, l'accreditamento di somme sui richiamati conti correnti saranno restituiti alle amministrazioni emittenti perche' vengano riemessi con l'indicazione corretta della modalita' di estinzione, atteso che da tale data verranno chiusi i predetti conti correnti.
Vanno naturalmente escluse dal trasferimento alle contabilita' speciali le somme eventualmente accantonate dalla Tesoreria centrale per pignoramenti operati sulle giacenze dei citati conti correnti. Dette somme verranno prelevate d'ufficio dalla Tesoreria centrale che emettera' quietanze di trasferimento fondi (121 T) che daranno luogo ad ordini di pagamento intestati alla regione esecutata e finalizzati a mantenere accantonati i fondi in attesa della definizione delle procedure esecutive. 3) Priorita' di utilizzo delle disponibilita'.
I pagamenti regionali devono essere eseguiti dai Tesorieri con scrupolosa osservanza del criterio di priorita' stabilito dall'art. 7 del decreto legislativo n. 279/1997.
In particolare, i pagamenti devono essere fronteggiati utilizzando, prima, le disponibilita' depositate presso il Tesoriere e, poi, quelle depositate presso la contabilita' speciale.
Giova sottolineare che - ai sensi dell'art. 7, comma 5, del citato decreto legislativo n. 279/1997 tra le disponibilita' depositate presso il Tesoriere regionale devono essere ricomprese anche quelle temporaneamente reimpiegate in operazioni finanziarie (titoli di Stato e obbligazioni a breve, medio e lungo termine, operazioni pronti contro termine, ecc.). Ai fini del rispetto del criterio di prioritario utilizzo non vanno invece considerate le disponibilita' espressamente indicate nello stesso art. 7 (accantonamenti per fondi di previdenza a capitalizzazione per quiescenza personale e valori mobiliari provenienti da atti di liberalita' di privati).
Le disponibilita' rivenienti dai conti correnti postali saranno riversate presso il Tesoriere secondo le indicazioni fornite da ciascuna regione e, comunque, con una cadenza non superiore a 15 giorni.
Il Tesoriere regionale avra' peraltro cura di rispettare gli eventuali vincoli che la regione dovesse apporre nella utilizzazione delle disponibilita' (ad esempio, per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui, ecc.). Anche in questo caso, come precisato nel successivo paragrafo, i vincoli dovranno essere apposti sulle giacenze depositate nella contabilita' speciale e i pagamenti relativi alle spese cui i predetti vincoli sono finalizzati dovranno essere fronteggiati utilizzando prioritariamente, se e in quanto esistente, la liquidita' depositata presso il Tesoriere. 4) Pignoramenti di somme.
In considerazione del criterio di utilizzo prioritario delle entrate proprie, i vincoli di indisponibilita' delle somme corrispondenti ai pignoramenti dovranno essere apposti dai Tesorieri regionali prioritariamente sui fondi depositati presso la Tesoreria statale. In caso di assegnazione delle somme a favore del soggetto pignorante il pagamento dovra' comunque essere disposto utilizzando prioritariamente, se e in quanto esistente, la liquidita' depositata presso il Tesoriere e, contestualmente, dovra' essere rimosso il vincolo di indisponibilita' apposto sulla contabilita' speciale.
In considerazione di quanto sopra, gli attuali vincoli di indisponibilita' apposti sui fondi depositati presso i Tesorieri dovranno essere necessariamente trasferiti sulle somme depositate nella contabilita' speciale e, solo in caso di insufficienza di tali somme, dovranno essere temporaneamente conservati, per la quota necessaria, sulle somme depositate presso il Tesoriere. 5) Pagamenti a favore delle aziende sanitarie.
Come precisato nella relazione illustrativa del disegno di legge finanziaria per l'anno 2001, il nuovo sistema di Tesoreria unica introdotto per le regioni a statuto ordinario incide notevolmente sul sistema di finanziamento delle aziende sanitarie.
Infatti - nel mentre si rinvia per le anticipazioni sanitarie al decreto ministeriale che sara' emanato in attuazione dell'art. 13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 - si fa presente che il venir meno dei richiamati conti correnti regionali di Tesoreria centrale (ordinario, sanita' e disavanzi sanita') comporta la cessazione dell'attuale complessa procedura di addebito del conto corrente regionale "sanita'" e di accredito delle contabilita' speciali intestate alle aziende sanitarie.
L'accreditamento delle contabilita' speciali delle suddette aziende sanitarie dovra' infatti essere disposto direttamente da ciascuna regione a statuto ordinario utilizzando prioritariamente le disponibilita' esistenti presso il tesoriere.
Qualora non sussistano disponibilita' presso il tesoriere regionale l'accreditamento puo' essere disposto anche attraverso:
a) operazioni di giroconto nei casi in cui le contabilita' speciali di destinazione delle aziende sanitarie risultino accese presso la stessasezione di tesoreria provinciale dello Stato in cui e' aperta la contabilita' speciale regionale;
b) operazioni di trasferimento fondi nei casi in cui le contabilita' speciali di destinazione delle citate aziende non risultino accese presso la stessa sezione di Tesoreria.
Giova rilevare, peraltro, che il meccanismo di finanziamento del settore sanitario e' di fatto basato sulle anticipazioni corrisposte dalla Tesoreria statale, atteso che gli accreditamenti dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF seguono temporalmente l'effettivo fabbisogno di spesa.
Da quanto sopra esposto emerge che la nuova procedura di finanziamento delle aziende sanitarie e' estremamente piu' snella rispetto a quella sinora adottata.
Infatti, la regione non dovra' piu' trasmettere al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alle sezioni di tesoreria provinciale il provvedimento di riparto e di assegnazione delle risorse finanziarie alle aziende sanitarie. Le risorse finanziarie verranno, di fatto, assicurate dalle anticipazioni mensilmente accreditate sulla contabilita' speciale della regione. Dette anticipazioni saranno commisurate a 1/12 delle risorse annuali necessarie ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 56/2000, ad assicurare l'ordinato finanziamento della spesa sanitaria. Regolazione dei rapporti di debito e di credito tra i tesorieri regionali e le sezioni di tesoreria.
L'inclusione delle regioni a statuto ordinario nella tabella A della legge n. 720/1984 determina l'applicazione delle disposizioni che disciplinano la regolazione (entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione delle operazioni di incasso e di pagamento effettuate dai tesorieri) dei rapporti di debito e di credito fra il tesoriere regionale e la competente sezione di tesoreria provinciale e il riconoscimento, a carico dello Stato, degli interessi dovuti sulle "anticipazioni tecniche" disposte dai tesorieri regionali. Per "anticipazioni tecniche" si intendono i pagamenti effettuati - in eccedenza alla disponibilita' esistente presso il tesoriere - a valere sulle disponibilita' giacenti sulla contabilita' speciale. Appare utile citare in particolare, tra i decreti ministeriali attuativi della legge n. 720/1984, il decreto ministeriale 26 luglio 1985 (Gazzetta Ufficiale n. 179 del 31 luglio 1985), il decreto ministeriale 22 novembre 1985 (Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985) e il decreto ministeriale 13 marzo 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 1997).
Ulteriori richieste di chiarimenti possono essere indirizzate al: Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGEPA, Ufficio XII, via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma.
I chiarimenti possono essere altresi' richiesti telefonicamente al responsabile del suddetto ufficio, dott. Edoardo Grisolia, al n. 06/47613784 (fax 06/47614749).
Roma, 13 febbraio 2001

Il Ragioniere generale dello Stato
Monorchio
 
Allegato

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Regioni a statuto | | Contabilità speciale
ordinario |Sezione di tesoreria| infruttifera ===================================================================== Piemonte .... | Torino | 31930 --------------------------------------------------------------------- Lombardia .... | Milano | 30268 --------------------------------------------------------------------- Veneto .... | Venezia | 30522 --------------------------------------------------------------------- Liguria .... | Genova | 32211 --------------------------------------------------------------------- Emilia-Romagna .... | Bologna | 30864 --------------------------------------------------------------------- Toscana .... | Firenze | 30938 --------------------------------------------------------------------- Umbria .... | Perugia | 31068 --------------------------------------------------------------------- Marche .... | Ancona | 31118 --------------------------------------------------------------------- Lazio .... | Roma | 31183 --------------------------------------------------------------------- Abruzzo .... | L'Aquila | 31195 --------------------------------------------------------------------- Molise .... | Campobasso | 31207 --------------------------------------------------------------------- Campania .... | Napoli | 31409 --------------------------------------------------------------------- Puglia .... | Bari | 31601 --------------------------------------------------------------------- Basilicata .... | Potenza | 31649 --------------------------------------------------------------------- Calabria .... | Catanzaro | 31789

N.B. La contabilita' speciale sostituisce, dal 1o marzo 2001, i tre conti correnti aperti per ciascuna regione presso la Tesoreria centrale: conto corrente ordinario, conto corrente sanita' e conto corrente disavanzi sanita'.
 
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