Gazzetta n. 41 del 19 febbraio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 14 dicembre 2000
Modificazioni al prezzo di vendita della specialita' medicinale per uso umano "Pantorc". (Decreto AIC/UAC n. 136/2000).

IL DIRIGENTE GENERALE
del Dipartimento per la valutazione
dei medicinali e la farmacovigilanza

Visto il decreto AIC/UAC n. 7 del 2 maggio 1996 con il quale la societa' Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH e' stata autorizzata ad immettere in commercio la specialita' medicinale "Paxo" nella confezione:
14 compresse gastroresistenti 40 mg - A.I.C. n. 031981018 (in base 10) 0YHZU (in base 32); classe H L. 45.000.
Visto il decreto AIC/UAC n. 25 del 12 novembre 1996 con il quale e' stata modificata la denominazione in "Pantorc";
Visto il decreto con il quale la specialita' medicinale e' stata classificata in A con nota 48 al prezzo di L. 52.600;
Vista la domanda con la quale la ditta chiede la modifica del prezzo delle confezioni autorizzate sia con procedura nazionale che di mutuo riconoscimento;
Visto l'art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, comma 7;
Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;
Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco del 22 dicembre 2000 registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2000, registro n. 2, foglio n. 333;
Visto il parere espresso in data 21/22 novembre 2000 dalla Commissione unica del farmaco;
Decreta:
Art. 1.
Il prezzo della specialita' medicinale PANTORC e' modificato come segue:
14 compresse gastroresistenti 40 mg - A.I.C. n. 031981018 (in base 10) 0YHZGU (in base 32); classe A nota 48;
Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda e' stabilito in L. 33.151 (ex factory, IVA esclusa).
Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE 30 gennaio 1997 e' di L. 54.700 (IVA inclusa).
Il prezzo cosi' fissato resta valido fino al 30 giugno 2001.
Titolare A.I.C.: Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH.
 
Art. 2.
E' fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialita' praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero dell sanita' i dati di vendita.
 
Art. 3.
Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' notificato alla societa' titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialita' medicinale.
Roma, 14 dicembre 2000
Il dirigente generale: Martini
 
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