Gazzetta n. 39 del 16 febbraio 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 dicembre 2000
Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni delle risorse per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di protezione civile

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 marzo 1997, n.59, e successive modifiche, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplifcazione amministrativa";
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, e successive modifiche, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto, in particolare, l'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, che prevede: "Con le modalita' previste dai rispettivi statuti si provvede a trasferire alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, in quanto non siano gia' attribuite, le funzioni ed i compiti conferiti dal presente decreto legislativo alle regioni a statuto ordinario"; Visto il decreto ciel Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2000, di individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di protezione civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2000 recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attivita' inerenti l'attuazione della legge n.59 del 1997;
Visto l'accordo generale quadro sancito, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 31 agosto 1997, n. 281, e dell'articolo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 del 1998, dalla Conferenza unificata in data 22 aprile 1999, come successivamente modificato ed integrato;
Considerati i risultati dell'istruttoria, concordemente raggiunti in sede tecnica tra Governo, regioni ed enti locali in merito al riparto delle risorse in materia di protezione civile, sulla base dei criteri definiti dall'accordo quadro generale;
Acquisito, in data 3 agosto 2000, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato, citta' e autonomie locali;
Acquisito, in data 29 novembre 2000, il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa, istituita ai sensi dell'art. 5 della legge 15 marzo 199 7, n.59 e successive modificazioni;
Sentita l'Unione Italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Sentiti il Dipartimento della protezione civile, Ministro dell'interno, il Ministro della funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:
Articolo 1
(Ambito operativo)

1. Il presente decreto provvede alla ripartizione tra le regioni dei beni e delle risorse finanziane, umane, strumentali e organizzative ad essi trasferite per l'esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di protezione civile, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2000, di individuazione dei beni e delle risorse Finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di protezione civi'le.
 
Articolo 2
(risorse finanziarie)

1. Le risorse finanziarie, individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2000 da trasferire alle regioni e agli enti locali pari a 50 miliardi, sono ripartite tra regioni, province e comuni sulla base dell'entita' delle funzioni assegnate, nelle percentuali del 30% alle regioni, del 35% per le province e del 35% per i' comuni.
2. Le risorse Finanziarie assegnate alle regioni pari a 15 miliardi, sono ripartite tra le stesse, per il 30% in misura eguale a ciascuna regione, per il 35% in base all'estensione territoriale e, per il rimanente 35%, in base alla popolazione residente, cosi' come specificato nell'allegata tabella A), che fa parte integrante del presente decreto.
3. Con successivo DPCM verranno individuati i criteri di riparto ed i riparti, tra le singole province e i singoli comuni, delle risorse finanziarie complessivamente attribuite ai predetti enti per l'esercizio delle funzioni ad essi direttamente conferite dal decreto legislativo 112/98, ivi incluse le risorse pari ad 1,570 miliardi da ripartirsi tra le sole province.
 
Articolo 3
(riparto delle risorse umane)

1. Le risorse umane, individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei .Ministri del 12 settembre 2000, nel numero di 60 unita', sono trasferite alle regioni e tra le stesse ripartite, in misura direttamente proporzionale alle risorse finanziarie spettanti a ciascuna regione, come indicato nella tabella B), che fa parte integrante del presente decreto.
 
Articolo 4
(riparto beni)

1. I centri di assistenza di pronto intervento (CAPI), di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2000, sono trasferiti alle regioni nelle quali i CAPI stessi hanno sede, secondo quanto previsto nell'allegata tabella C).
2. Le relative spese di funzionamento sono ripartite tra le regioni destinatarie dei CAPI per il 30% in misura eguale per ognuna di esse, per il 70% in base ai metri quadrati di estensione di ciascun CAPI.
 
Articolo 5
(Regioni a statuto speciale e province autonome)

1. Le risorse destinate alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, sulla base della ripartizione di cui alle allegate tabelle del presente decreto, saranno trasferite alle stesse eri sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, nei limiti e con le modalita' previste dai rispettivi statuti.
Roma, 19 dicembre 2000

p. Il Presidente: BASSANINI
 
Tabella A
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Tabella B
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Tabella C
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