Gazzetta n. 31 del 7 febbraio 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 2000, n. 438
Regolamento di semplificazione concernente l'abrogazione della normativa sul procedimento per la concessione di contributi a favore del commercio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, allegato 1, n. 59;
Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, ed in particolare l'articolo 26;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 febbraio 1998, n. 92;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 settembre 2000;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Cessazione dell'operativita' delle procedure
1. Con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato successivamente all'adozione dell'ultimo provvedimento di liquidazione dei relativi contributi, e' dichiarata la cessazione dell'operativita' delle procedure di concessione delle agevolazioni di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica, il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997 - supplemento
ordinario - reca "Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa".
- L'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, cosi'
recita:
"Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni
anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la
delegificazione di norme concernenti procedimenti
amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni
centrali, locali o autonome, indicando i criteri per
l'esercizio della potesta' regolamentare nonche' i
procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto
previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al
disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di
attuazione della semplificazione dei procedimenti
amministrativi.
2. In sede di attuazione della delegificazione, il
Governo individua, con le modalita' di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i procedimenti o gli
aspetti del procedimento che possono essere autonomamente
disciplinati dalle regioni e dagli enti locali.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa
acquisizione del parere delle competenti commissioni
parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario,
promuove, anche su richiesta del Ministro competente,
riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta
giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, i
regolamenti possono essere comunque emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto
dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge,
regolatrici dei procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e
principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le
funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che
risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica
procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o
presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti
amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo in una
unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze
di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni
provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che
pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo
di porre in essere le procedure stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione
alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di
disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni;
f) trasferimento agli organi monocratici o ai
dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che
non richiedano, in ragione della loro specificita',
l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli
organi collegiali con conferenze di servizi o con
interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti
portatori di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilita' e delle
procedure di verifica e controllo;
g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino
non piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi
fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che
risultino in contrasto con i princi'pi generali
dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino,
per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati
dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
dell'attivita' amministrativa diretta con forme di
autoregolamentazione da parte degli interessati;
g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e
procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi
ai princi'pi della normativa comunitaria, anche sostituendo
al regime concessorio quello autorizzatorio;
g-quinquies) soppressione dei procedimenti che
derogano alla normativa procedimentale di carattere
generale, qualora non sussistano piu' le ragioni che
giustifichino una difforme disciplina settoriale;
g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli
aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove
tecnologie informatiche.
5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli
elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato
1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del
presente articolo si intendono estesi ai successivi
provvedimenti di modificazione.
6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti
sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei
regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle
norme stesse e per il miglioramento dell'azione
amministrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie
disciplinate dai commi da 1 a 6 nel rispetto dei princi'pi
desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che
costituiscono princi'pi generali dell'ordinamento
giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei
riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno
legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme
fondamentali contenute nella legge medesima.
8. In sede di prima attuazione della presente legge e
nel rispetto dei princi'pi, criteri e modalita' di cui al
presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono
emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla
presente legge, nonche' le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema
universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e
successive modificazioni, nonche' valutazione del medesimo
sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali
nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del
sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di
un consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi,
con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi
universitari. Le norme sono finalizzate a garantire
l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e
meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono
degli studi, a determinare percentuali massime
dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico
degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello
Stato per le universita', graduando la contribuzione
stessa, secondo criteri di equita', solidarieta' e
progressivita' in relazione alle condizioni economiche del
nucleo familiare, nonche' a definire parametri e
metodologie adeguati per la valutazione delle effettive
condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui
alla presente lettera sono soggette a revisione biennale,
sentite le competenti commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di
dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del D.P.R. 11 luglio
1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei
concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle
universita' di eredita', donazioni e legati, prescindendo
da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o
prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e
c), sono emanati previo parere delle commissioni
parlamentari competenti per materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui
al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previsto dall'articolo 4 della
legge 2 dicembre 1991, n. 390, e' emanato anche nelle more
della costituzione della Consulta nazionale per il diritto
agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima
legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il
Governo propone annualmente al Parlamento le norme di
delega ovvero di delegificazione necessarie alla
compilazione di testi unici legislativi o regolamentari,
con particolare riferimento alle materie interessate dalla
attuazione della presente legge. In sede di prima
attuazione della presente legge, il Governo e' delegato ad
emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data
di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui
all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di
cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva
assoluta di legge, nonche' testi unici delle leggi che
disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4,
lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche,
integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri
previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo".
- Si trascrive il testo del punto n. 59, dell'allegato
1, della legge 15 marzo 1997, n. 59:
"59. Procedimenti per la concessione di finanziamenti a
favore del commercio: legge 10 ottobre 1975, n. 517".
- La legge 10 ottobre 1975, n. 517, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 292 del 5 novembre 1975, reca:
"Credito agevolato al commercio".
- La legge 7 agosto 1997, n. 266, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 1997, reca,
"Interventi urgenti per l'economia".
- Si trascrive l'art. 26 della legge 7 agosto 1997, n.
266:
"26. (Rifinanziamento e chiusura dell'operativita'
della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive
modificazioni). - 1. Alle domande di credito agevolato,
presentate ai sensi delle leggi 10 ottobre 1975, n. 517, e
successive modificazioni, e 11 marzo 1988, n. 67, e
successive modificazioni, non ammesse ai contributi per
carenza di fondi, per le quali e' stato stipulato, alla
data del 1o gennaio 1997, il relativo contratto di
finanziamento agevolato, e' riconosciuto, in via
sostitutiva, per il tramite degli istituti di credito
finanziatori, un contributo pari all'abbattimento di 4
punti del tasso di riferimento vigente al momento della
stipula per le iniziative ubicate nei territori di cui
all'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del
Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, e
nei territori montani, e di 2 punti per i restanti
territori. Le domande per le quali non e' intervenuta la
stipula del contratto di finanziamento agevolato alla
suddetta data sono restituite agli istituti di credito
interessati.
2. Qualora le risorse complessivamente assegnate agli
interventi di cui al presente articolo non risultino
sufficienti alla concessione dei benefici nella misura
massima prevista al comma 1, il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, al fine di consentire il
finanziamento di tutti gli interventi, dispone la riduzione
percentuale, in eguale misura, dell'importo spettante a
ciascun beneficiario.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato stabilisce con proprio decreto, da emanare
ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, criteri e modalita' di
liquidazione tali da assicurare anche la semplificazione
del procedimento amministrativo.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo si provvede mediante utilizzo, nei limiti di lire
250 miliardi, delle disponibilita' del Fondo di cui
all'art. 2, secondo comma, della legge 28 novembre 1980, n.
782, introdotto dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. Tali somme sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro,
all'apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato".
- Il decreto ministeriale (Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato) 23 febbraio 1998, n. 92,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile
1998, reca: "Regolamento recante norme per la concessione
del contributo sostitutivo previsto dell'art. 26, comma 1,
della legge 7 agosto 1997, n. 266".
Nota all'art. 1:
- Per il riferimento alla legge 10 ottobre 1975, n.
517, abrogata dal presente regolamento, si vedano le note
alle premesse.



 
Art. 2.
Soppressione dei procedimenti e abrogazioni
1. Sono soppressi i procedimenti per la concessione di contributi a favore del commercio di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni.
2. E' abrogata la legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, fatta salva, con riferimento alle procedure in corso, l'applicazione della disciplina ivi contenuta fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 1.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 dicembre 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bassanini, Ministro della funzione
pubblica
Letta, Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del
commercio con l'estero
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2001
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 45



Nota all'art. 2:
- Per il riferimento alla legge 10 ottobre 1975, n.
517, abrogata dal presente regolamento, si vedano le note
alle premesse.



 
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