Gazzetta n. 27 del 2 febbraio 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 novembre 2000
Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni e tra gli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di istruzione scolastica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"
VISTO, in particolare, l'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che prevede: "Con le modalita' previste dai rispettivi statuti si provvede a trasferire alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, in quanto non siano gia' attribuite, le funzioni ed i compiti conferiti dal presente decreto legislativo alle regioni a statuto ordinario";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2000 recante "Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di istruzione scolastica di competenza del Ministero della pubblica istruzione"
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2000 recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attivita' inerenti l'attuazione della legge n. 59 del 1997;
VISTO l'accordo generale quadro sancito, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e dell'articolo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 del 1998, dalla Conferenza unificata in data 22 aprile 1999, come successivamente modificato ed integrato;
CONSIDERATI i risultati dell'istruttoria, concordemente raggiunti in sede tecnica tra Governo, regioni ed enti locali in merito al riparto delle risorse in materia di istruzione scolastica, sulla base dei criteri definiti dall'accordo quadro generale;
ACQUISITO, in data 20 luglio 2000, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, con la Conferenza Stato, citta' e autonomie locali;
SENTITA l'Unione Italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
ACQUISITO in data 17 ottobre 2000, il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa, istituita ai sensi dell'art. 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;
SENTITI il Ministro della pubblica istruzione, il Ministro della funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro dell'interno;

Decreta:

Articolo 1
(Ambito operativo)

1. Il presente decreto provvede alla ripartizione tra le regioni e gli enti locali dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di istruzione scolastica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2000 recante "Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed enti locali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di istruzione scolastica di competenza del Ministero della pubblica istruzione".
 
Articolo 2
(Riparto delle risorse tra le regioni)

1. Le risorse finanziarie, individuate dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2000, pari a lire 511.974.000.000, sono ripartite tra le singole regioni, in fase di prima applicazione e con decorrenza dal secondo anno scolastico immediatamente successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di riordino delle strutture dell'amministrazione centrale e periferica, di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, al fine di garantire a ciascuna regione una base finanziaria idonea ad esercitare le funzioni in materia di istruzione scolastica e le tipologie di intervento cui sono destinate le risorse medesime, come segue:

- in relazione ai contributi per il mantenimento per scuole
elementari parificate, i criteri seguiti sono quelli fissati
dal DM. del 16/7/1998 (tabella a), sommando per ciascuna regione
la quota parte assegnata alle singole province della stessa con
l'esclusione delle somme assegnate agli enti a carattere nazionale
che gestiscono scuole materne non statali, somme che saranno
attribuite alle regioni sedi degli enti stessi; - in relazione ai contributi per il mantenimento e per la diffusione
delle scuole materne non statati i criteri sono quelli di cui al
D.M. 10/1991, n. 210 (tabella a), sommando per ciascuna regione
la quota parte assegnata alle singole province della stessa; - in relazione ai contributi per il mantenimento delle scuole
magistrali convenzionate e scuole medie legalmente riconosciute e
pareggiate i criteri adottati sono quelli previsti rispettivamente
dai D.D.M.M. 8/6/98, n. 261 e 19/11/99, n. 279 (tabella a),
sommando per ciascuna regione la quota parte assegnata alle
singole province della stessa. Le risorse relative alle spese per la partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato e i sussidi straordinari alle scuole materne, sono ripartite in misura direttamente proporzionale alla quota derivante a ciascuna regione dal totale parziale dei contributi per le scuole elementari e materne non statali (tabella a e b). Le spese di funzionamento sono state ripartite in misura direttamente proporzionale alle unita' di personale assegnate a ciascuna regione (tabelle c). Il contingente di 103 unita' di personale, individuato dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2000, da trasferire alle regioni, e' ripartito tra le regioni in via principale, sulla base della popolazione scolastica, riferita all'anno scolastico 1999/2000 di ciascuna regione, assicurando ad ognuna un contingente di personale omogeneo in termini di quantita' e qualita', secondo quanto indicato nella tabella d) allegata al presente decreto. 2. Per le successive annualita', il riparto delle risorse di cui al comma 1, potra' avvenire anche sulla base di nuovi o ulteriori criteri, definiti in sede di Conferenza unificata.
 
Articolo 3
(Riparto delle risorse tra le province ed i comuni)

1. Le risorse finanziarie, individuate dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2000, da trasferire agli enti locali, pari a lire 70.050.000.000, sono ripartite tra le province ed i comuni, sulla base dell'entita' delle funzioni conferite, nelle percentuali del 40% alle province e del 60% ai comuni.
2. Le 103 unita' di personale, individuate dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2000, da trasferire agli enti locali, sono attribuite alle province.
3. Con successivo DPCM verranno individuati i criteri di riparto ed i riparti, tra le singole province e i singoli comuni delle risorse finanziarie complessivamente attribuite ai predetti enti, per l'esercizio delle funzioni ad essi direttamente conferite dal decreto legislativo 112/98.
 
Articolo 4
(Regioni a statuto speciale e province autonome)

1. Le risorse destinate alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, sulla base della ripartizione di cui alle tabelle allegate al presente decreto, saranno trasferite alle stesse ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei limiti e con le modalita' previste dai rispettivi statuti.

Roma, 13 novembre 2000

p. Il Presidente del Consiglio
dei Ministri: BASSANINI
 
----> vedere Tabella A a pag. 50 della G.U. <----
 
TABELLA B

RIPARTO DELLA QUOTA ACCANTONATA DI L. 26.649.498.000 SECONDO CRITERIO ADOPERATO PER IL RIPARTO DEL CAPITOLO 4151/2000

================================================================== REGIONE PERCENTUALE QUOTA RIPARTITA ================================================================== ABRUZZO 1,64 438.118.000 BASILICATA 0,453 120.722.000 CALABRIA 2,779 740.590.000 CAMPANIA 18,207 4.852.074.000 EMILIA ROMAGNA 8,158 2.174.066.000 FRIULI V.GIULIA 2,125 566.302.000 LAZIO 9,047 2.410.980.000 LIGURIA 2,36 628.928.000 LOMBARDIA 21,371 5.695.264.000 MARCHE 1,611 429.323.000 MOLISE 0,302 80.482.000 PIEMONTE 5,401 1.439.339.000 PUGLIA 6,352 1.692.776.000 SARDEGNA 1,663 443.181.000 SICILIA 0 0 TOSCANA 5,785 1.541.674.000 UMBRIA 0,899 239.579.000 VENETO 11,843 3.156.100.000 ------------------------------------------------------------------ TOTALE 100 26.649.498.000 ------------------------------------------------------------------
 
----> vedere Tabella C a pag. 52 della G.U. <----
 
----> vedere Tabella D a pag. 53 della G.U. <----
 
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