Gazzetta n. 27 del 2 febbraio 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 novembre 2000
Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di salute umana e sanita' veterinaria.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"
VISTO, in particolare, l'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, che prevede: "Con le modalita' previste dai rispettivi statuti si provvede a trasferire alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, in quanto non siano gia' attribuite, le funzioni ed i compiti conferiti dal presente decreto legislativo alle regioni a statuto ordinario";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 di individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di salute umana e sanita' veterinaria;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2000 recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attivita' inerenti l'attuazione della legge n. 59 del 1997;
VISTO l'accordo generale quadro sancito, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e dell'articolo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 del 1998, dalla Conferenza unificata in data 22 aprile 1999, come successivamente modificato ed integrato;
CONSIDERATI i risultati dell'istruttoria, concordemente raggiunti in sede tecnica tra Governo, regioni ed enti locali in merito al riparto delle risorse in materia di salute umana e sanita' veterinaria, sulla base dei criteri definiti dall'accordo quadro generale;
ACQUISITO, in data 20 luglio 2000, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato, citta' e autonomie locali;
SENTITA l'Unione Italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
ACQUISITO, in data 17 ottobre 2000, il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa, istituita ai sensi dell'art. 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;
SENTITI il Ministro della sanita', il Ministro della funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro dell'interno;

Decreta:

Art.1
(Ambito operativo)

1. Il presente decreto provvede alla ripartizione tra le regioni dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative ad essi trasferite per l'esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di salute umana e sanita' veterinaria, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 di individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed enti locali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di salute umana e sanita' veterinaria.
 
Art.2
(Riparto delle risorse tra le regioni)

1. Le risorse finanziarie, individuate dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, da trasferire alle regioni, pari a lire 168.028.952.000, sono ripartite tra le singole regioni sulla base dell'entita' demografica di ognuna di esse. Di tali risorse quelle destinate all'attivita' di prevalenza veterinaria - pari a 79.900.000 - sono state ripartite sulla base del medesimo criterio ma con la previsione di una percentuale di attribuzione fissa pari al 10%, cosi' come specificato nella tabella allegata al presente decreto, tenuto conto della necessita' di garantire a ciascuna regione una base finanziaria idonea ad esercitare le funzioni in materia di salute umana e sanita' veterinaria nonche' delle tipologie di intervento cui sono destinate le risorse medesime.
L'importo di 108.865.000, di cui alla tabella del DPCM del 26 maggio citato, e' destinato alle regioni a statuto speciale e alle province autonome per l'erogazione di contributi a favore dei titolari di patenti di guida a, b, c, speciali, con incapacita' motorie permanenti.
2. I residui esistenti alla data del 31 dicembre 2000, di cui all'articolo 2, comma 2, del DPCM 26 maggio citato, sono ripartiti proporzionalmente agli importi spettanti a ciascuna regione, sulla base della tabella allegata al presente DPCM.
3. Il contingente di 32 unita' di personale, individuato dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, da trasferire alle regioni, e' ripartito tra le stesse sulla base dell'entita' demografica di ciascuna regione e con la previsione di una percentuale di attribuzione fissa pari al 10%, cosi' come specificato nella tabella allegata al presente decreto.
 
Articolo 3
(Regioni a statuto speciale e province autonome)

1. Le risorse destinate alle regioni a statuto speci'ale e alle province autonome di Trento e Bolzano, sulla base della ripartizione di cui alla tabella A, allegata al presente decreto, saranno trasferite alle stesse ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei limiti e con le modalita' previste dai rispettivi statuti.

Roma, 13 novembre 2000

p. Il Presidente del Consiglio
dei Ministri: BASSANINI
 
----> vedere Tabella a pag. 43 della G.U. <----
 
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