Gazzetta n. 12 del 16 gennaio 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 2000, n. 412
Regolamento recante disposizioni integrative del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, concernente il regolamento di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
Visto il regolamento generale di attuazione di cui al citato articolo 3 della legge n. 109 del 1994, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 aprile 2000;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, reso con voto n. 20 del 29 marzo 1999;
Visto il parere del Consiglio di Stato n. 123/99 espresso dall'adunanza generale del 12 luglio 1999;
Acquisito in data 23 settembre 1999, il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati espressi rispettivamente in data 10 novembre 1999 e 24 novembre 1999;
Vista la delibera della Corte dei conti, Sezione controllo I Collegio, n. 40/2000, adottata nell'adunanza del 30 marzo 2000, con la quale il regolamento generale e' stato ammesso al visto ed alla conseguente registrazione, con l'esclusione degli articoli 52 e 75;
Considerato che vi era urgenza a dar corso alla pubblicazione dell'intero regolamento in relazione alle vive attese delle amministrazioni pubbliche nonche' degli operatori del settore e che le norme non ammesse a registrazione regolavano le cause di esclusione dalle gare nei servizi attinenti alla architettura ed all'ingegneria e negli appalti e concessioni di lavori pubblici per le quali l'applicazione diretta della disciplina comunitaria poteva momentaneamente supplire, in attesa di una piu' approfondita valutazione del portato della pronuncia dell'organo di controllo;
Considerato quindi che si ritiene possibile dare attuazione alla delibera n. 40/2000, della Corte dei conti, emanando un provvedimento che adegua il testo degli articoli 52 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, alle osservazioni espresse nella predetta delibera;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2000;
Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro per i beni e le attivita' culturali; Emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. L'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e' sostituito dal seguente:
"Art. 52. Esclusione dalle gare di affidamento dei servizi di architettura e di
ingegneria
1. Sono esclusi dalle procedure di affidamento dei servizi disciplinati dal presente titolo e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettere d), e), f) e g), della legge che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, cosi' come da ultimo modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000,
n. 65, che disciplina gli affidamenti di appalti pubblici di
servizi. 2. (Comma non ammesso al "Visto della Corte dei conti).".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico, delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizipni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi (93) ed emana i decreti aventi valore
di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onoreficenze della Repubblica".
- La legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni recante: "legge quadro in materia di lavori
pubblici" e' pubblicata nel supplemento ordinario n. 180/L
alla Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 1999, n. 234.
- Il testo dell'art. 3 della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni e' il seguente:
"Art. 3 (Delegificazione). - 1. E' demandata alla
potesta' regolamentare del Governo, ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le
modalita' di cui al presente articolo e secondo le norme di
cui alla presente legge, la materia dei lavori pubblici con
riferimento:
a) alla programmazione, alla progettazione, alla
direzione dei lavori, al collaudo e alle attivita' di
supporto tecnico-amministrativo con le annesse normative
tecniche;
b) alle procedure di affidamento degli appalti e
delle concessioni di lavori pubblici nonche' degli
incarichi di progettazione;
c) alle forme di pubblicita' e di conoscibilita'
degli atti procedimentali, anche mediante informazione
televisiva o trasmissione telematica, nonche' alle
procedure di accesso a tali atti;
d) ai rapporti funzionali fra i soggetti che
concorrono alla realizzazione dei lavori e alle relative
competenze.
2. Nell'esercizio della potesta' regolamentare di cui
al comma 1, il Governo, entro il 30 settembre 1995, adotta
apposito regolamento, di seguito cosi' denominato, che,
insieme alla presente legge, costituisce l'ordinamento
generale in materia di lavori pubblici, recando altresi'
norme di esecuzione al sensi del comma 6. Il predetto atto
assume come norme regolatrici, nell'ambito degli istituti
giuridici introdotti dalla normativa comunitaria vigente e
comunque senza pregiudizio dei principi della liberta' di
stabilimento e della libera prestazione dei servizi, la
presente legge, nonche', per quanto non da essa disposto,
la legislazione antimafia, e le disposizioni nazionali di
recepimento della normativa comunitaria vigente nella
materia di cui al comma 1. Il regolamento e' adottato su
proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con
i Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e
ambientali, sentiti i Ministri interessati, previo parere
del Consiglio superiore dei lavori pubblici nonche' delle
competenti commissioni parlamentari, che si esprimono entro
sessanta giorni dalla trasmissione dello schema. Con la
procedura di cui al presente comma si provvede altresi'
alle successive modificazioni ed integrazioni del
regolamento. Sullo schema di regolamento il consiglio di
Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data
di trasmissione, decorsi i quali il regolamento e' emanato.
3. Il Governo, nell'ambito delle materie disciplinate
dal regolamento, attua, con modifiche al medesimo
regolamento, le direttive comunitarie nella materia di cui
al comma 1, che non richiedono la modifica di disposizioni
della presente legge.
4. Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in
vigore del regolamento, gli atti normativi indicati che
disciplinano la materia di cui al comma 1, ad eccezione
delle norme della legislazione antimafia. Il regolamento
entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione in
apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale, che avviene
contestualmente alla ripubblicazione della presente legge,
coordinata con le modifiche ad essa apportate fino alla
data di pubblicazione del medesimo regolamento, dei decreti
previsti dalla presente legge e delle altre disposizioni
legislative non abrogate in materia di lavori pubblici.
5. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici sentito
il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e' adottato, ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n.
400, il nuovo capitolato generale d'appalto, che trova
applicazione ai lavori affidati dai soggetti di cui
all'art. 2, comma 2, lettera a), della presente legge, e
che entra in vigore contestualmente al regolamento. Con
decreto del Ministro dei lavori pubblici emanato di
concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali
sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e
ambientali sono adottati uno o piu' capitolati speciali per
lavori aventi ad oggetto beni sottoposti alle disposizioni
della legge 1o giugno 1939, n. 1089.
6. Il regolamento, con riferimento alle norme di cui
alla presente legge, oltre alle materie per le quali e' di
volta in volta richiamato, definisce in particolare:
a) le modalita' di esercizio della vigilanza di cui
all'art. 4;
b) le sanzioni previste a carico del responsabile del
procedimento e la ripartizione dei compiti e delle funzioni
dell'ingegnere capo fra il responsabile del procedimento e
il direttore del lavori;
c) le forme di pubblicita' dei lavori delle
conferenze di servizi di cui all'art. 7;
d) i requisiti e le modalita' per l'iscrizione,
all'albo nazionale dei costruttori, dei consorzi stabili di
cui all'art. 12, nonche' le modalita' per la partecipazione
dei consorzi stabili alle gare per l'aggiudicazione di
appalti e di concessioni di lavori pubblici;
e) la disciplina delle associazioni temporanee di
tipo verticale e l'individuazione dei lavori ad alta
tecnologia ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma
7;
f) i tempi e le modalita' di predisposizione, di
inoltro e di aggiornamento dei programmi di cui all'art.
14;
g) le ulteriori norme tecniche di compilazione dei
progetti, gli elementi progettuali relativi a specfiche
categorie di lavori;
h) gli ulteriori requisiti delle societa' di
ingegneria di cui all'art. 17, comma 7;
i) abrogata;
l) specifiche modalita' di progettazione e di
affidamento dei lavori di scavo, restauro e manutenzione
dei beni tutelati ai sensi della legge 1o giugno 1939, n.
1089, e successive modificazioni, anche in deroga agli
articoli 16, 19, 20 e 23 della presente legge;
m) le modalita' di espletamento dell'attivita' delle
commissioni giudicatrici di cui all'art. 21;
n) abrogata;
o) le procedure di esame delle proposte di variante
di cui all'art. 25;
p) l'ammontare delle penali di cui all'art. 26, comma
6, secondo l'importo dei lavori e le cause che le
determinano, nonche' le modalita' applicative;
q) le modalita' e le procedure accelerate per la
deliberazione prima del collaudo, da parte del soggetto
appaltante o concedente o di altri soggetti sulle riserve
dell'appaltatore;
r) i lavori in relazione ai quali il collaudo si
effettua sulla base di apposite certificazioni di qualita'
dell'opera e dei materiali e le relative modalita' di
rilascio; le norme concernenti le modalita' del collaudo di
cui all'art. 28 e il termine entro il quale il collaudo
stesso deve essere effettuato e gli ulteriori casi nei
quali e' obbligatorio effettuare il collaudo in corso
d'opera; le condizioni di incompatibilita' dei
collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi i
relativi compensi, i requisiti professionali secondo le
caratteristiche dei lavori;
s) le forme di pubblicita' di appalti e concessioni
ai sensi dell'art. 29;
t) le modalita' di attuazione degli obblighi
assicurativi di cui all'art. 30, le condizioni generali e
particolari delle polizze e i massimali garantiti, nonche'
le modalita' di costituzione delle garanzie fideiussorie di
cui al medesimo art. 30; le modalita' di prestazione della
garanzia in caso di riunione di concorrenti di cui all'art.
13;
u) la disciplina riguardante i lavori segreti di cui
all'art. 33;
v) la quota subappaltabile dei lavori appartenenti
alla categoria o alle categorie prevalenti ai sensi
dell'art. 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55,
come sostituito dall'art. 34, comma 1, della presente
legge;
z) le norme riguardanti la consegna dei lavori e le
sospensioni disposte dal titolare dei lavori al fine di
assicurare l'effettiva e continuativa prosecuzione dei
lavori stessi le modalita' di corresponsione agli
appaltatori e ai concessionari di acconti in relazione allo
stato di avanzamento dei lavori;
aa) la disciplina per la tenuta dei documenti
contabili.
7. Ai fini della predisposizione del regolamento, e'
istituita, dal Ministro dei lavori pubblici, apposita
commissione di studio composta da docenti universitari,
funzionari pubblici ed esperti di particolare qualficazione
professionale. Per il funzionamento della commissione e per
la corresponsione dei compensi, da determinarsi con decreto
del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro del tesoro in riferimento all'attivita' svolta, e'
autorizzata la spesa di lire 500 milioni da imputarsi sul
capitolo 1030 dello stato di previsione del Ministero dei
lavori pubblici.
7-bis. Entro il 1o gennaio 1996, con decreto del
Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
della difesa, e' adottato apposito regolamento, in armonia
con le disposizioni della presente legge, per la disciplina
delle attivita' del Genio militare, in relazione a lavori
connessi alle esigenze della dfesa militare. Sino alla data
di entrata in vigore del suddetto regolamento restano ferme
le disposizioni attualmente vigenti.
7-ter. Per assicurare la compatibilita' con gli
ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed
esecuzione dei lavori, eseguiti sul territorio dei
rispettivi Stati esteri nell'ambito di attuazione della
legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo
sviluppo, il regolamento ed il capitolato generale, sentito
il Ministero degli affari esteri, tengono conto della
specialita' delle condizioni per la realizzazione di detti
lavori e delle procedure applicate in materia dalle
organizzazioni internazionali e dalla Unione europea".
- Il decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554, recante: "Regolamento di
attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni" e'
pubblicato nel supplemento ordinario n. 66/L alla Gazzetta
Ufficiale del 28 aprile 2000".
Note all'art. 1:
- Nel presente decreto la denominazione "Legge" deve
intendersi come la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni come sancito dall'art. 1, comma 1
del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554.
- Il testo dell'art. 17, comma 1, lettere d), e), f) e
g) della legge e' il seguente:
"Art. 17. - 1. Le prestazioni relative alla
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonche'
alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto
tecnico-amministrativo alle attivita' del responsabile
unico del procedimento e del dirigente competente alla
formazione del programma triennale di cui all'art. 14, sono
espletate:
a)-c) (Omissis);
d) da liberi professionisti singoli od associati
nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e
successive modificazioni;
e) dalle societa' di professionisti di cui al
comma 6, lettera a);
f) dalle societa' di ingegneria di cui al comma 6,
lettera b);
g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai
soggetti di cui alle lettere d), e) ed f), ai quali si
applicano le disposizioni di cui all'art. 13 in quanto
compatibili".



 
Art. 2.
1. L'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e' sostituito dal seguente:
"Art. 75. Cause di esclusione dalle gare di appalto per l'esecuzione di lavori
pubblici
1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti e' pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; il divieto opera se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di societa' in nome collettivo o in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di societa';
c) nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilita' morale e professionale; il divieto opera se la sentenza e' stata emessa nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di societa' in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di societa' o consorzio. In ogni caso il divieto opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata. (Seguivano alcune parole non ammesse al "Visto della Corte dei conti). Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici;
f) che hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara;
g) che abbiano commesso irregolarita', definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici.
2. I concorrenti dichiarano ai sensi delle vigenti leggi l'inesistenza delle situazioni di cui al comnma 1, lettere a), d), e), f), g) e h) e dimostrano mediante la produzione di certificato del casellario giudiziale o dei carichi pendenti che non ricorrono le condizioni prescritte al medesimo comma 1, lettere b) e c).
3. Se nessun documento o certificato tra quelli previsti dal comma 2 e' rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata rilasciata dall'interessato innanzi a un'autorita' giudiziaria o amministrativa, a un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso o, negli Stati dell'Unione europea in cui non e' prevista la dichiarazione giurata, una dichiarazione solenne".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 agosto 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Nesi, Ministro dei lavori pubblici
Bordon, Ministro dell'ambiente
Melandri, Ministro per i beni e le
attivita' culturali Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2000
Atti di Governo, registro n. 123, foglio n. 11
La Sezione del controllo, nell'adunanza del 7 dicembre 2000, ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione il regolamento, con esclusione:
dell'art. 1, nella parte in cui introduce il comma 2 nell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
dell'art. 2, nella parte in cui introduce nell'art. 75, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, la seguente frase: "Le disposizioni di cui alla presente lettera, nei limiti in cui innovano nella materia, si applicano in relazione a pronunce di condanna emesse successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento".



Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, recante: "Misure di prevenzione nei confronti delle
persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica
moralita'" e' il seguente:
"Art. 3. - 3. Alle persone indicate nell'art. 1 che non
abbiano cambiato condotta nonostante l'avviso orale di cui
all'art. 4, quando siano pericolose per la sicurezza
pubblica, puo' essere applicata, nei modi stabiliti negli
articoli seguenti, la misura di prevenzione della
sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.
Alla sorveglianza speciale puo' essere aggiunto ove le
circostanze del caso lo richiedano il divieto di soggiorno
in uno o piu' comuni, diversi da quelli di residenza o di
dimora abituale o in una o piu' province.
Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono
ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica puo'
essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di
residenza o di dimora abituale".
- Il testo dell'art. 444 del codice di procedura penale
e' il seguente:
"Art. 444 (Applicazione della pena su
richiesta). - 1. L'imputato e il pubblico ministero possono
chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella
misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena
pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena
detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e
diminuita fino a un terzo, non supera due anni di
reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena
pecuniaria.
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha
formulato la richiesta e non deve essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il
giudice, sulla base degli atti se ritiene che la
qualificazione giuridica del fatto e l'applicazione e la
comparizione delle circostanze prospettate dalle parti sono
corrette, dispone con sentenza l'applicazione della pena
indicata, enunciando nel dispositivo che vi e' stata la
richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte
civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; non
si applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo'
subordinarne l'efficacia, alla concessione della
sospensione condizionale della pena. In questo caso il
giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non
puo' essere concessa, rigetta la richiesta".
- Il testo dell'art. 178 del codice penale e' il
seguente:
"Art. 178 (Riabilitazione). - La riabilitazione
estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale
della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti.
- Il testo dell'art. 445, comma 2, del codice di
procedura penale e' il seguente:
"2. Il reato e' estinto se nel termine di cinque anni,
quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni,
quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato
non commette un delitto ovvero una contravvenzione della
stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto
penale, e se e' stata applicata una pena pecuniaria o una
sanzione sostitutiva, l'applicazione non e' comunque di
ostacolo alla concessione di una successiva sospensione
condizionale della pena".
- Il testo dell'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n.
55, recante: "Nuove disposizioni per la prevenzione della
delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di
manifestazione di pericolosita' sociale" e' il seguente:
"Art. 17. - 1. Per l'esecuzione di opere e lavori di
competenza di amministrazioni, enti pubblici e societa' a
prevalente capitale pubblico o che comunque derivino da una
qualsiasi forma di convenzionamento con soggetti privati,
fino all'integrale recepimento delle direttive comunitarie
in materia di contratti per l'esecuzione di opere pubbliche
ed in attesa della disciplina organica dei sistemi di
aggiudicazione di opere pubbliche, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 18.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri su proposta del Ministro dei lavori pubblici,
sentiti i Ministri dell'interno e per il coordinamento
delle politiche comunitarie, sono definite disposizioni per
garantire omogeneita' di comportamenti delle stazioni
committenti relativamente ai contenuti dei bandi, avvisi di
gara e capitolati speciali, nonche', per le finalita' della
presente legge, disposizioni per la qualificazione dei
soggetti partecipanti alle gare. Dette disposizioni si
applicano a tute le procedure delle amministrazioni e degli
enti pubblici relative agli appalti di opere e di lavori
pubblici, nonche' alle concessioni di costruzione e di
gestione.
3. Entro lo stesso termine di cui al comma 2, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro dei lavori
pubblici, sono altresi', definite disposizioni per il
controllo sulle composizioni azionarie dei soggetti
aggiudicatari di opere pubbliche, ivi compresi i
concessionari, e sui relativi mutamenti societari. Con lo
stesso decreto sono comunque vietate intestazioni ad
interposte persone, di cui deve essere comunque prevista la
cessazione entro un termine predeterminato, salvo le
intestazioni a societa' fiduciarie autorizzate ai sensi
della legge 23 novembre 1939, n. 1966, a condizione che
queste ultime provvedano, entro trenta giorni dalla
richiesta effettuata dai soggetti aggiudicatari, a
comunicare alle amministrazioni interessate l'identita' dei
fiducianti; in presenza di violazioni delle disposizioni
del presente comma, si procede alla sospensione all'albo
nazionale dei costruttori o, nei casi di recidiva, alla
cancellazione all'albo stesso".



 
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