Gazzetta n. 9 del 12 gennaio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 29 novembre 2000
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. European Vinyls Corporation, in Porto Marghera, unita' di Brindisi. (Decreto n. 29168).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, contenente, tra l'altro, norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione speciale;
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
Visti gli articoli l e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
Visto il decreto ministeriale n. 29099 del 3 novembre 2000, con cui e' stato approvato il programma per crisi aziendale della European Vinyls Corporation S.p.a., relativo al periodo dal 13 dicembre 1999 al 12 dicembre 2000;
Visto il proprio decreto n. 29101 del 3 novembre 2000, con il quale, all'art. 1, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale intervenuta con il sopracitato provvedimento ministeriale, e' stata autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il primo semestre, dal 13 dicembre 1999 al 12 giugno 2000, in favore lavoratori interessati, dipendenti dalla precitata ditta;
Considerato che la societa' European Vinyls Corporation, ha presentato, in data 31 ottobre 2000, domanda per l'erogazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, relativamente al secondo semestre di attuazione del programma sopra indicato (13 giugno 2000/12 dicembre 2000);
Considerato che questa amministrazione, avrebbe dovuto, essendo stata l'istanza aziendale presentata oltre il termine fissato dall'art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993, operare la decurtazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 164/1975, nel caso di presentazione tardiva della domanda medesima;
Considerato che, per fattispecie analoghe, il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi proposti da questa amministrazione, avverso l'annullamento, da parte dei T.A.R., di provvedimenti con i quali, in applicazione di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993, era stata applicata, ad istanze di proroga della C.I.G.S. presentate tardivamente, la decurtazione del trattamento prevista dall'art. 7 della legge n. 164/1975;
Preso atto che il Consiglio di Stato ha stabilito che "ancorche' possa ritenersi applicabile a qualsiasi tipo di istanza, attinente alla procedura in questione, la previsione di cui al comma l dell'art. 7 della legge n. 164/1975, la decorrenza del termine ivi previsto non potra' che individuarsi in un momento successivo alla conoscenza dell'esito della domanda, ossia del provvedimento di concessione parziale del beneficio".
Ritenuto, stante l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, di dover procedere alla concessione della succitata istanza di proroga del programma di crisi aziendale presentata dalla S.p.a. European Vinyls Corporation;
Decreta:
A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale intervenuta con il succitato decreto ministeriale del 3 novembre 2000, n. 29099, per le motivazioni in premessa esplicitate, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. European Vinyls Corporation, con sede in Porto Marghera (Venezia), unita' di Brindisi, per un massimo di centosei dipendenti, per il periodo dal 13 giugno 2000 al 12 dicembre 2000.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazione temporanee di mercato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 novembre 2000
Il direttore generale: Daddi
 
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