Gazzetta n. 4 del 5 gennaio 2001 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 28 dicembre 2000
Adozione di disposizioni in materia di tariffe per la fornitura di energia elettrica ai clienti del mercato vincolato per l'anno 2001 in attuazione e ad integrazione della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99. (Deliberazione n. 243/00).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 dicembre 2000,

Premesso che:

- ai sensi dell'articolo 2, comma 14, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95) devono intendersi trasferite all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita') tutte le funzioni amministrative esercitate da organi statali e da altri enti e amministrazioni pubbliche, anche a ordinamento autonomo, relative alle sue attribuzioni;
- ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 481/95, sono in particolare trasferite all'Autorita' le funzioni in materia di energia elettrica e gas attribuite dall'articolo 5, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprite 1994, n. 373, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- l'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481/95 prevede che l'Autorita' stabilisce e aggiorna, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe di cui ai commi 17, 18 e 19, nonche' le modalita' per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la qualita', l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonche' la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 1, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo od onere improprio; prevede, inoltre, che l'Autorita' verifica la conformita' ai criteri di cui alla presente lettera delle proposte di aggiornamento delle tariffe annualmente presentate e si pronuncia, sentiti eventualmente i soggetti esercenti il servizio, entro novanta giorni dal ricevimento della proposta; e prevede, infine, che, qualora la pronuncia dell'Autorita' non intervenga entro tale termine, le tariffe si intendono verificate positivamente;
- l'articolo 3, comma 4, della legge n. 481/95 prevede che i soggetti esercenti il servizio predispongono la proposta di aggiornamento delle tariffe da sottoporre entro il 30 settembre di ogni anno alla verifica da parte dell'Autorita' nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 12, della medesima legge; prevede, inoltre, che trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione della proposta di aggiornamento senza che l'Autorita' abbia verificato la proposta la stessa si intende positivamente verificata; che ove l'Autorita' ritenga necessario richiedere notizie o effettuare approfondimenti, il suddetto termine e' prorogato di 15 giorni; e prevede, infine, che le tariffe relative ai servizi di fornitura dell'energia elettrica, aggiornate entro il 31 dicembre di ogni anno, entrano in vigore dall'1 gennaio dell'anno successivo;
- con la deliberazione 29 dicembre 1999, n. 204/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306, del 31 dicembre 1999, Supplemento ordinario n. 235 (di seguito deliberazione n. 204/99), l'Autorita' ha emanato norme per la regolamentazione della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per la determinazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481/95;
- ai sensi dell'articolo 5, comma 5.4, della deliberazione dell'Autorita' n. 204/99, le imprese esercenti presentano all'Autorita', ai fini della verifica di cui all'articolo 3, comma 4, della legge n. 481/95, le opzioni tariffarie base e speciali che intendono offrire per l'anno 2001 alle tipologie di utenza di cui all'articolo 2, comma 2.1, lettere da b) a i) della deliberazione n. 204/99;
- il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con sentenze 06165/2000, 06166/2000 e 06167/2000 depositate in data 30 ottobre 2000, in parziale accoglimento di alcuni dei ricorsi proposti, ha disposto l'annullamento della deliberazione n. 204/99;
- con ordinanze dell'1 dicembre 2000, n. 6203/2000, n. 6204/2000 e n. 6205/2000, il Consiglio di Stato ha sospeso l'efficacia delle sentenze sopra citate rese dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia;
- la deliberazione dell'Autorita' 20 dicembre 2000, n. 230, recante norme per la modificazione e integrazione delle deliberazioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, 28 ottobre 1997, n. 108/97, 29 dicembre 1999, n. 204/99, (di seguito: deliberazione n. 230/00) ha soppresso la parte B della tariffa;
- la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 238/00, recante norme per la definizione dei prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso per i clienti del mercato vincolato per l'anno 2001, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, (di seguito: deliberazione n. 238/00) ha aggiornato il parametro PG di cui all'articolo 1, comma 1.1, lettera cc) della deliberazione n. 204/99;
- la deliberazione dall'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 242/00, recante norme per l'adozione di ulteriori disposizioni in materia di codici di condotta commerciale e di integrazione dell'articolo 4 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n. 204/99, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, (di seguito: deliberazione n. 242/00) ha definito un codice di condotta commerciale per i soggetti esercenti ai quali non sia stato approvato il codice di condotta commerciale entro il 31 dicembre 2000.

Premesso che:

- centosessantotto soggetti esercenti hanno presentato all'Autorita' proposte di opzioni tariffarie base ai fini della verifica di conformita' ai criteri di cui all'articolo 2, comma 12, lettera e) della legge n. 481/95 e alla deliberazione dell'Autorita' n. 204/99;
- ventidue soggetti esercenti non hanno presentato all'Autorita' opzioni tariffarie base ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 481/95, secondo le disposizioni della deliberazione dell'Autorita' n. 204/99, vale a dire: - l'azienda Interessenza Elettrica Vicina Armentarola - l'azienda Interessenza Utilizzazioni Idrauliche Pedraces-Costalta - la Societa' Elettrica Musellarese di Emilio Sarra & Co. - la Ditta Ebenkofler Laurentius - la Casa di Reclusione di Gorgogna - il Comune di Jenne - la Centrale Elettrica Colz Spessa - il Comune di Montecompatri - il Comune di Moso in Passiria - il Consorzio Azienda Elettrica Corvara - il Comune di Perdifumo - il Comune di Rocca Pia - il Consorzio Utenti Luce Elettrica Salza - il Comune di Sessa Cilento - il Comune di Tres - il Comune di Ussita - il Comune di Valprato Soana - Servizi Elettrici - il Comune di Vermiglio - Servizi Elettrici - l'Azienda Elettrica Comunale di Vervo' - il Comune di Saracinesco - Servizi Elettrici - l'Azienda Elettrica Stelvio - l'Azienda Ahrntaler Bauindustrie;

- trentuno soggetti esercenti hanno presentato all'Autorita' proposte di opzioni tariffarie speciali e ulteriori ai fini della verifica di conformita' ai criteri di cui all'articolo 2, comma 12, lettera e) della legge n. 481/95 e alla deliberazione dell'Autorita' n. 204/99;

Visti:

- la legge n. 481/95;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

Visti:

- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, Supplemento ordinario, n. 302 del 29 dicembre 1990 (di seguito: provvedimento Cip n. 45/90);
- i provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi 14 dicembre 1993, n. 15 e 29 dicembre 1993, n. 17, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 301 del 24 dicembre 1993 e nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre 1993 (di seguito: provvedimenti Cip n. 15/93 e 17/93);
- il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 39 del 16 febbraio 1996;
- il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, Supplemento ordinario, n. 151 del 30 giugno 1999;

Viste:

- la delibera dell'Autorita' 30 maggio 1997, n. 61/97, recante disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorita';
- la deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997 come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 70/97);
- la deliberazione dell'Autorita' 25 marzo 1998, n. 28/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 77 del 2 aprile 1998;
- la deliberazione n. 204 /99;
- la deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 1999, n. 205/99, recante definizione delle tariffe di cessione dell'energia elettrica alle imprese distributrici per l'integrazione della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, e per la definizione dell'ulteriore componente di ricavo concernente l'energia elettrica prodotta dalle imprese distributrici e destinata ai clienti del mercato vincolato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306, del 31 dicembre 1999, Supplemento ordinario n. 235 (di seguito deliberazione n. 205/99);
- la deliberazione dell'Autorita' 27 gennaio 2000, n. 4/00, recante integrazione della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 24 del 31 gennaio 2000;
- la deliberazione dell'Autorita' 27 gennaio 2000 n. 5/00, recante rettifica di errori materiali nelle deliberazioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99 e n. 205/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 24 del 31 gennaio 2000;
- la comunicazione dell'Autorita' 27 gennaio 2000, recante modalita' applicative della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99 recante regolazione della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per la determinazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, come integrata dalla deliberazione dell'Autorita' 27 gennaio 2000, n. 04/00; modalita' applicative della deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 1999, n. 205/99 recante la definizione delle tariffe di cessione dell'energia elettrica alle imprese distributrici, l'integrazione della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, e la definizione dell'ulteriore componente di ricavo concernente l'energia elettrica prodotta dalle imprese distributrici e destinata ai clienti del mercato vincolato e modalita' applicative della deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 1999 n. 206/99 in materia di aggiornamento della parte B della tariffa elettrica per il bimestre gennaio-febbraio 2000, ai sensi della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97;
- la deliberazione dell'Autorita' 16 marzo 2000 n. 55/00, recante direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricita' ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettere h) ed 1) della legge 14 novembre 1995, n. 481, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 78 del 3 aprile 2000;
- la deliberazione dell'Autorita' 22 giugno 2000, n. 112/00, recante norme per l'adozione di disposizioni in materia di tariffe per la fornitura di energia elettrica ai clienti del mercato vincolato per il secondo semestre dell'anno 2000 in attuazione e ad integrazione della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99 (di seguito: deliberazione n. 112/00);
- la deliberazione dell'Autorita' 16 maggio 2000, n. 94/00 recante approvazione del codice di condotta commerciale presentato da Enel distribuzione Spa ai sensi dell'articolo 4, comma 4.1, della deliberazione 29 dicembre 1999, n. 204/99 dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
- la deliberazione dell'Autorita' 19 luglio 2000, n. 123/00 recante aggiornamento dei parametri dei vincoli e delle tariffe dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato, ai sensi dell'articolo 17 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 186 del 10 agosto 2000 (di seguito: deliberazione n. 123/00);
- la deliberazione dell'Autorita' 3 agosto 2000, n. 141/00, recante verifica delle opzioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica ai clienti del mercato vincolato per il secondo semestre dell'anno 2000, presentate ai sensi dell'articolo 2, comma 2.3, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 22 giugno 2000, n. 112/00, e per la correzione di errori materiali della medesima deliberazione (di seguito: deliberazione n. 141/00);
- la deliberazione 3 agosto 2000, n. 142/00 recante verifica dei codici di condotta commerciale presentati dai soggetti esercenti il servizio di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato, ai sensi dell'articolo 4, comma 4. 1, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n. 204/99;
- la deliberazione 27 settembre 2000, n. 176/00 recante verifica dei codici di condotta commerciale presentati dai soggetti esercenti il servizio di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato, ai sensi dell'articolo 7, comma 4.1, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n. 204/99;
- la deliberazione 24 ottobre 2000, n. 200/00 recante verifica dei codici di condotta commerciale presentati dai soggetti esercenti il servizio di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato, ai sensi dell'articolo 4, comma 4.1, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 2000, n. 204;
- la deliberazione n. 230/00;
- la deliberazione n. 238/00;
- la deliberazione n. 242/00;
- la proposta di deliberazione per la verifica dei codici di condotta commerciale presentati dai soggetti esercenti il servizio di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato, ai sensi dell'articolo 4, comma 4.1, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n. 204/99;
Considerato che centocinquantatre soggetti esercenti hanno presentato, per ogni tipologia di utenza dei livelli di tensione per i quali l'esercente dispone di reti di distribuzione, opzioni tariffarie base conformi ai criteri di cui all'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481/95 e alla deliberazione n. 204/99;
Considerato che le opzioni tariffarie base di cui al punto precedente sono conformi alla disciplina di cui alla deliberazione n. 204/99, quando:
- per le opzioni tariffarie base presentate che includono un corrispettivo espresso in lire per kW e in assenza di diversa indicazione, la nozione di potenza impegnata rilevante ai fini della determinazione degli importi dovuti dal cliente e' quella definita all'articolo 1, comma 1.1, lettera q), della deliberazione n. 204/99;
- non e' prevista l'applicazione ai clienti di corrispettivi per prelievi di potenza superiori alla potenza contrattualmente impegnata qualora non esplicitamente evidenziata dall'esercente nella comunicazione delle opzioni tariffarie base;
- per le opzioni tariffarie base presentate nelle quali la potenza elettrica e' una delle caratteristiche elettriche della fornitura rilevante ai fini dell'identificazione dei clienti ai quali l'opzione tariffaria base stessa deve essere applicata, in assenza di diversa indicazione circa la nozione di potenza rilevante, per potenza si intende la potenza disponibile ai sensi dell'articolo 1, comma 1.1, lettera w), della deliberazione n. 204/99;
- per le opzioni tariffarie base presentate che non includono le componenti tariffarie GR(e) e GR(n) di cui all'articolo 3, comma 3.2, della deliberazione n. 204/99, ai corrispettivi indicati per ciascuna opzione tariffaria base si sommano tali componenti e, ai sensi del medesimo articolo 3, comma 3.2 della deliberazione n. 204/99, a decorrere dall'1 gennaio 2001 i valori delle componenti tariffarie GR(n) e GR(e) di cui al medesimo comma sono ridotti del 50% rispetto a quelli applicati nell'anno 2000;
- per le opzioni tariffarie base in cui alcuni dei corrispettivi delle opzioni tariffarie base stesse sono differenziati per fasce orarie, in assenza di diversa specificazione e nel caso in cui il numero di fasce orarie sia pari a quattro, si applica la definizione di fasce orarie di cui all'articolo 1, comma 1.1, lettera s), della deliberazione n. 204/99, mentre nel caso in cui il numero di fasce orarie sia pari a due si applicano le definizioni di fasce orarie di cui al titolo II, punto 1), lettera a), del provvedimento Cip n. 45/90;
- per le opzioni tariffarie base che includono corrispettivi espressi in lire per kW differenziati per fasce orarie, in assenza di diversa specificazione, tali corrispettivi si intendono applicati secondo le modalita' previste dal provvedimento Cip n. 15/93;
- per le opzioni tariffarie base espresse in funzione dei parametri del vincolo V2 e del vincolo V1 per le quali non e' stata data specificazione del valore, si intende che tali parametri assumano i valori di cui alla deliberazione n. 123/00;
- per l'offerta di opzioni tariffarie base per le tipologie di utenza allacciate in bassa tensione e in media tensione diverse dalle forniture per illuminazione pubblica e per le tipologie di utenza allacciate in alta tensione vanno considerate congiuntamente le coppie di tipologie di utenza "clienti vincolati" e "clienti potenzialmente idonei", ai sensi dell'articolo 5, comma 5.2, della deliberazione 204/99;
- per le opzioni tariffarie base in cui le componenti tariffarie previste dalla deliberazione n. 204/99 siano ottenute come prodotto di elementi, parametri o coefficienti, le suddette componenti devono intendersi arrotondate alla prima cifra decimale con criterio commerciale ai sensi dell'articolo 19, comma 19.2 della medesima deliberazione;
- per le opzioni tariffarie base che prevedono la rilevazione della potenza impegnata in diversi periodi dell'anno, il corrispettivo di potenza, se espresso in lire/KW/anno, si intende applicato considerando il rapporto tra il numero di giorni di ciascun periodo e 365;
Considerato che nel caso in cui gli esercenti abbiano presentato come opzioni tariffarie base per le Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica e le Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica l'opzione tariffaria TV1, di cui all'articolo 6 della deliberazione n. 204/99, fino a certi livelli di utilizzo della potenza impegnata e la tariffa TV2 di cui all'articolo 7 della medesima deliberazione per livelli di utilizzo superiori, il rispetto del vincolo V2 si ha per un livello di ore di utilizzo pari a 4265 per le Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica e a 4356 per le Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica;
Considerato che quindici proposte di opzioni tariffarie base, tra quelle presentate, sono difformi ai criteri di cui all'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481/95 e alla deliberazione n. 204/99, vale a dire:
- La societa' ACEGAS S.p.A. con sede legale in via Maestri del Lavoro 8, 34123 Trieste, ha presentato un'opzione tariffaria base per la tipologia di utenza Forniture in bassa tensione per tutti gli altri usi fino a 1,5 kW di potenza impegnata che comporta, per alcuni livelli di utilizzazione della potenza impegnata, un esborso complessivo per cliente superiore a quello ammesso dal vincolo V2, di cui all'articolo 8, comma 8.2, della deliberazione n. 204/99;
- l'Azienda Elettrica di Dobbiaco srl, con sede in p.zza Municipio, 1, 39034 Dobbiaco (BZ) ha presentato un'opzione tariffaria per la tipologia di utenza Forniture in media tensione per tutti gli altri usi oltre 190 kW di potenza impegnata che comporta, per alcuni livelli di utilizzazione della potenza impegnata, un esborso complessivo per cliente superiore a quello ammesso dal vincolo V2, di cui all'articolo 8, comma 8.2, della deliberazione n. 204/99;
- l'Azienda Elettrica Monguelfo con sede in via Rienza 7, 39035 Monguelfo (BZ), ha presentato un'opzione tariffaria per la tipologia di utenza Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica che comporta, per alcuni livelli di utilizzazione della potenza impegnata, un esborso complessivo per cliente superiore a quello ammesso dal vincolo V2, di cui all'articolo 8, comma 8.2, della deliberazione n. 204/99;
- La Centrale Elettrica Fleres, con sede in Frazione di Fleres 124, Colle Isarco, 39040 (BZ) ha presentato un'opzione tariffaria per la tipologia di utenza Forniture in media tensione per tutti gli altri usi oltre 192,5 kW di potenza impegnata che comporta, per alcuni livelli di utilizzazione della potenza impegnata, un esborso complessivo per cliente superiore a quello ammesso dal vincolo V2, di cui all'articolo 8, comma 8.2 , della deliberazione n. 204/99;
- la Centralina elettrica Costa (Anton Leimegger), di Onies, con sede in Localita' Stegona - Via Althing, 50, 39031 Brunico (BZ) ha presentato un'opzione tariffaria per la tipologia di utenza Forniture in bassa tensione per tutti gli altri usi che comporta, per alcuni livelli di utilizzazione della potenza impegnata, un esborso complessivo per cliente superiore a quello ammesso dal vincolo V2, di cui all'articolo 8, comma 8.2, della deliberazione n. 204/99;
- il Comune di Alpette, con sede in via Senta 22, 10080 Alpette (TO) ha presentato opzioni tariffarie base per le tipologie di utenza Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica, Forniture in bassa tensione per tutti gli altri usi, Forniture in media tensione per tutti gli altri usi che prevedono una nozione di potenza elettrica di riferimento per l'applicazione dei corrispettivi espressi in lire/kW non coerente con quella di cui all'articolo 1, comma 1.1, lettera q), della deliberazione n. 204/99, e cio' comporta per alcuni livelli di utilizzazione della potenza impegnata, un esborso complessivo per cliente superiore a quello ammesso dal vincolo V2, di cui all'articolo 8, comma 8.2, della deliberazione n. 204/99;
- il Comune di Berchidda con sede in p.zza del Popolo 5, 07022 Berchidda (SS) ha presentato un'opzione tariffaria per la tipologia di utenza Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica che comporta, per alcuni livelli di utilizzazione della potenza impegnata, un esborso complessivo per cliente superiore a quello ammesso dal vincolo V2, di cui all'articolo 8, comma 8.2, della deliberazione n. 204/99;
- il Comune di Cles con sede incorso Dante, 28, 38023 Cles (TN), ha presentato un'opzione tariffaria per la tipologia di utenza Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica che comporta, per alcuni livelli di utilizzazione della potenza impegnata, un esborso complessivo per cliente superiore a quello ammesso dal vincolo V2, di cui all'articolo 8, comma 8.2, della deliberazione n. 204/99;
- il Comune di Lillianes, con sede in via Roma 35, 11020 Lillianes (AO), ha presentato un'opzione tariffaria per la tipologia di utenza Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica che comporta, per alcuni livelli di utifizzazione della potenza impegnata, un esborso complessivo per cliente superiore a quello ammesso dal vincolo V2, di cui all'articolo 8, comma 8.2, della deliberazione n. 204/99;
- il Comune di Oschiri con sede in via Marconi, 9, 07027 Oschiri (SS) ha presentato un'opzione tariffaria per la tipologia di utenza Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica che comporta, per alcuni livelli di utilizzazione della potenza impegnata, un esborso complessivo per cliente superiore a quello ammesso dal vincolo V2, di cui all'articolo 8, comma 8.2, della deliberazione n. 204/99;
- il Comune di Santo Stefano di Sessanio, con sede in via Benedetta, 67020 Santo Stefano di Sessanio (AQ) ha presentato opzioni tariffarie per le tipologie di utenza Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica, Forniture in bassa tensione per tutti gli altri usi e Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica pubblica che comportano, per alcuni livelli di utilizzazione della potenza impegnata, un esborso complessivo per cliente superiore a quello ammesso dal vincolo V2, di cui all'articolo 8, comma 8.2 , della deliberazione n. 204/99;
- la Ditta Compassi Gelindo con sede in via Stazione 1, 33010 Dogna (UD) ha presentato un'opzione tariffaria per la tipologia di utenza Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica che comporta, per alcuni livelli di utilizzazione della potenza impegnata, un esborso complessivo per cliente superiore a quello ammesso dal vincolo V2, di cui all'articolo 8, comma 8.2, della deliberazione n. 204/99;
- La Societa' Impianti Elettrici (SIE) s.r.l. con sede in via Condotta, 10, 50122 Firenze ha presentato un'opzione tariffaria base per la tipologia di utenza Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica e un'opzione tariffaria base per la tipologia di utenza Forniture in bassa tensione per tutti gli altri usi che prevedono una nozione di potenza elettrica di riferimento per l'applicazione dei corrispettivi espressi in lire/kW non coerente con quella di cui all'articolo 1, comma 1.1, lettera q), della deliberazione n. 204/99, e cio' comporta per alcuni livelli di utilizzazione della potenza impegnata, un esborso complessivo per cliente superiore a quello ammesso dal vincolo V2, di cui all'articolo 8, comma 8.2, della deliberazione n. 204/99;
- la societa' SIPPIC S.p.A. con sede legale il via G. Rossini, 22, 80128 Napoli, ha presentato opzioni tariffarie base per tutte le tipologie di utenza che comportano, per alcuni livelli di utilizzazione della potenza impegnata, un esborso complessivo per cliente superiore a quello ammesso dal vincolo V2, di cui all'articolo 8, comma 8.2, della deliberazione n. 204/99;
- la Societa' Cooperativa Idroelettrica di Forni di Sopra, con sede in via Nazionale, localita' Santaviela, 33024 Forni di Sopra (UD) ha presentato un'opzione tariffaria per la tipologia di utenza Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica che comporta, per alcuni livelli di utilizzazione della potenza impegnata, un esborso complessivo per cliente superiore a quello ammesso dal vincolo V2, di cui all'articolo 8, comma 8.2, della deliberazione n. 204/99;
Considerato che i soggetti esercenti che hanno presentato le proposte di cui al punto precedente ne hanno confermato l'impostazione anche nell'ambito degli approfondimenti svolti dagli uffici dell'Autorita' mediante richieste formali di chiarimenti e integrazioni;

Considerato che:

- per gli esercenti che hanno presentato opzioni tariffarie base non conformi ai criteri di cui all'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481/95 e alla deliberazione n. 204/99, si determina una situazione di carenza della disciplina tariffaria per l'anno 2001 per i clienti finali del mercato vincolato appartenenti alle tipologie di utenza di cui all'articolo 2, comma 2.1, lettere da b) a i), della deliberazione n. 204/99, nel caso in cui tali opzioni tariffarie siano le uniche opzioni presentate per la tipologia di utenza;
- tale situazione di carenza della disciplina tariffaria per l'anno 2001 si verifica anche per gli esercenti che non hanno presentato opzioni tariffarie base per tutte le tipologie di utenza servite con la propria rete;
- la situazione di carenza di cui ai precedenti due alinea deve essere affrontata prevedendo soluzioni diverse tra gli esercenti che, per il secondo semestre dell'anno 2000, non avevano presentato opzioni tariffarie base o avevano presentato opzioni tariffarie base non conformi ai criteri di cui all'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481/95 e alla deliberazione n. 204/99, e quelli che, per il secondo semestre 2000, avevano presentato opzioni tariffarie conformi ai criteri di cui al medesimo articolo;

Ritenuto che:

- il procedimento di verifica delle opzioni tariffarie per l'anno 2001 sia stato riavviato per effetto delle ordinanze dell'1 dicembre 2000, n. 6203/2000, n. 6204/2000 e n. 6205/2000 del Consiglio di Stato e che, pertanto, le istanze presentate dagli esercenti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 481/95 e della deliberazione dell'Autorita' n. 204/99 sono fatte salve, restando impregiudicati gli altri effetti collegati dalla legge n. 481/95 al mancato rispetto del termine di presentazione.

Ritenuto che sia necessario:

- prevedere che, nel caso in cui gli esercenti abbiano presentato come opzioni tariffarie base per le Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica e le Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica l'opzione tariffaria TV1 fino a livelli di utilizzo della potenza impegnata, rispettivamente, diversi da 4265 e 4356 ore, e la tariffa TV2 di cui all'articolo 7 della medesima deliberazione per livelli di utilizzo superiori, il livello di utilizzazione presentato dagli esercenti sia sostituito da 4265 ore per le Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica e da 4356 per le Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica;
- imporre un regime tariffario per il periodo 1 gennaio 2001 - 31 dicembre 2001 nel caso in cui non siano state presentate o siano state presentate opzioni tariffarie non conformi ai criteri della deliberazione n. 204/99 e che tale regime debba fare riferimento alle opzioni tariffarie base applicate dagli esercenti nel secondo semestre dell'anno 2000 opportunamente corrette o, in assenza di tali opzioni, agli elementi e alle componenti del vincolo V2 di cui all'articolo 7 della deliberazione n. 204/99;
- correggere la disparita' di trattamento derivante dall'inosservanza da parte di numerosi soggetti esercenti delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 204/99, e prevedere pertanto che il vincolo V1 trovi applicazione nell'anno 2001 anche per quelle tipologie di utenza a cui, in tale anno, si applica il regime tariffario imposto dall'Autorita' per il periodo 1 gennaio 2001 - 31 dicembre 2001;

DELIBERA
Articolo 1
Definizioni

Ai fini della presente deliberazione:
a) Autorita' e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
b) deliberazione n. 204/99 e' la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, per la regolazione della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per la determinazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306, del 31 dicembre 1999, Supplemento ordinario n. 235, e successive modificazioni ed integrazioni;
c) deliberazione n. 55/00 e' la deliberazione dell'Autorita' 16 marzo 2000 n. 55/00, recante direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricita' ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettere h) ed 1) della legge 14 novembre 1995, n. 481, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 78 del 3 aprile 2000;
d) deliberazione n. 112/00 e' la deliberazione dell'Autorita' 22 giugno 2000, n. 112/00, recante norme per l'adozione di disposizioni in materia di tariffe per la fornitura di energia elettrica ai clienti del mercato vincolato per il secondo semestre dell'anno 2000 in attuazione e ad integrazione della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99
e) deliberazione n. 123/00 e' la deliberazione dell'Autorita' 19 luglio 2000, n. 123/00 recante aggiornamento dei parametri dei vincoli e delle tariffe dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato, ai sensi dell'articolo 17 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 186 del 10 agosto 2000;
f) deliberazione n. 238/00 e' la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 238/00, recante norme per la definizione dei prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso per i clienti del mercato vincolato per l'anno 2001, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
g) legge n. 481/95 e' la legge 14 novembre 1995, n. 481;
h) parametro PG e' la stima della media bimestrale dei prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso, espressa in lire/kWh, pubblicata dall'Autorita' prima dell'inizio di ciascun bimestre di cui all'articolo 1, comma 1.1, lettera cc) della deliberazione n. 204/99.
 
Articolo 2 Verifica delle proposte di opzioni tariffarie base per il periodo
1^ gennaio - 31 dicembre 2001

2.1 Le proposte aventi ad oggetto le opzioni tariffarie base per l'anno 2001 per le tipologie di utenza indicate nella tabella 1 allegata alla presente deliberazione sono rigettate.
2.2 Le proposte aventi ad oggetto le opzioni tariffarie base per l'anno 2001 presentate dagli esercenti e non riportate nella tabella 1 allegata alla presente deliberazione si intendono approvate in quanto conformi ai criteri di cui all'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481/95 e alla deliberazione n. 204/99.
 
Articolo 3
Verifica delle proposte di opzioni tariffarie speciali e ulteriori
per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2001

Le proposte aventi ad oggetto le opzioni tariffarie speciali e ulteriori per l'anno 2001 presentate dagli esercenti si intendono approvate in quanto conformi ai criteri di cui all'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481/95 e alla deliberazione n. 204/99.
 
Articolo 4
Obblighi di informazione

4.1 I soggetti esercenti pubblicano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione, con i mezzi idonei, e comunque in un quotidiano ad ampia diffusione nell'area territoriale nella quale e' erogato il servizio di fornitura dell'energia elettrica e nel Bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma ovvero nel Foglio annunzi legali delle province interessate, le opzioni tariffarie base, speciali e ulteriori di cui ai precedenti articoli 2 comma 2.2, e 3 comma 3.2 inviando, entro la stessa data, copia del materiale pubblicato all'Autorita'. 4.2 I soggetti esercenti che al 31 dicembre 2000 avevano meno di 100.000 clienti del mercato vincolato forniti in bassa e media tensione adempiono all'obbligo di cui al precedente comma 4.1, limitatamente alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma ovvero nel Foglio annunzi legali delle province interessate.
 
Articolo 5 Opzioni tariffarie base per le tipologie di utenza Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica e Forniture in media
tensione per usi di illuminazione pubblica

5.1 Gli esercenti che hanno presentato come opzioni tariffarie base per le Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica l'opzione tariffaria TV1 di cui all'articolo 6 della deliberazione n. 204/99, come aggiornata dalla deliberazione n. 123/00, fino a certi livelli di utilizzo della potenza impegnata e l'opzione tariffarie corrispondente ai parametri del vincolo TV2 di cui all'articolo 7 della medesima deliberazione, come aggiornata dalla deliberazione n. 123/00, per livelli di utilizzo superiori, fissano tale livello di ore di utilizzazione pari a 4265 ore. 5.2 Gli esercenti che hanno presentato come opzioni tariffarie base per le Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica l'opzione tariffaria TV1 di cui all'articolo 6 della deliberazione n. 204/99, come aggiornata dalla deliberazione n. 123/00, fino a certi livelli di utilizzo della potenza impegnata e l'opzione tariffarie corrispondente ai parametri del vincolo TV2 di cui all'articolo 7 della medesima deliberazione, come aggiornata dalla deliberazione n. 123/00, per livelli di utilizzo superiori, fissano tale livello di ore di utilizzazione pari a 4356 ore.
 
Articolo 6 Regime tariffario imposto per il periodo 1^ gennaio 2001 - 31
dicembre 2001

6.1 Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soggetti esercenti per le tipologie di utenza di cui all'articolo 2, comma 2.1, lettere da b) ad i), della deliberazione n. 204/99 per le quali dopo l'1 gennaio 2001 non siano in vigore opzioni tariffarie base.
6.2 I soggetti esercenti applicano alle tipologie di utenza per le quali non siano in vigore dopo l'1 gennaio 2001 opzioni tariffarie base, le opzioni tariffarie base del secondo semestre dell'anno 2000, verificate conformi ai criteri di cui all'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481/95 e alla deliberazione n. 204/99, con le seguenti modificazioni:
a) la componente gamma PG di cui all'articolo 1, comma 1.1, lettera cc) della deliberazione n. 204/99 e' aggiornata secondo quanto disposto dalla deliberazione n. 238/00;
b) le componenti tariffarie GR(n) e GR(e) di cui all'articolo 3, comma 3.2 della deliberazione n. 204/99 sono ridotte secondo quanto disposto dal medesimo articolo 3, comma 3.2 per l'anno 2001;
c) gli altri elementi o componenti delle opzioni tariffarie, diversi dalle componenti A e UC di cui all'articolo 3 della deliberazione n. 204/99, sono ridotti applicando le variazioni percentuali indicate nella tabella 2.
6.3 I soggetti esercenti applicano alle tipologie di utenza per le quali, nel secondo semestre dell'anno 2000 non erano in vigore opzioni tariffarie base, le seguenti tariffe:
a) la componente gamma PG di cui all'articolo 1, comma 1.1, lettera cc) della deliberazione n. 204/99, aggiornata secondo quanto disposto dalla deliberazione n. 238/00;
b) le componenti tariffarie GR(n) e GR(e) di cui all'articolo 3, comma 3.2 della deliberazione n. 204/99 ridotte secondo quanto disposto dal medesimo articolo 3, comma 3.2 per l'anno 2001;
c) gli altri elementi o componenti delle opzioni tariffarie, diversi dalle componenti A e UC di cui all'articolo 3 della deliberazione n. 204/99, della tariffa TV2 di cui all'articolo 7 della deliberazione n. 204/99, aggiornati secondo quanto disposto dalla deliberazione n. 123/00.
6.4 I soggetti esercenti applicano le disposizioni previste dalla deliberazione n. 204/99 all'articolo 2, all'articolo 3, all'articolo 6, all'articolo 7, all'articolo 9, all'articolo 11, all'articolo 15, all'articolo 16, all'articolo 19, comma 19.2.
 
Articolo 7
Disposizioni finali

La presente deliberazione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore il 1^ gennaio 2001.

Milano, 28 dicembre 2000

Il presidente: Ranci
 
Tabella 1: Proposte di opzioni tariffarie base presentate dai
soggetti esercenti per l'anno 2001 e rigettate
dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas =================================================================== 1 ACEGAS - Trieste

Forniture in media tensione per tutti gli altri usi
fino a 1,5 kW ------------------------------------------------------------------- 2 Azienda Elettrica di Dobbiaco - Dobbiaco (BZ)

Forniture in media tensione per tutti gli altri usi oltre
190 kW di potenza impegnata (clienti potenzialmente idonei e
clienti vincolati) ------------------------------------------------------------------- 3 Azienda Elettrica Monguelfo - Monguelfo (BZ)

Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica ------------------------------------------------------------------- 4 Centrale Elettrica Fleres - Fleres (BZ)

Forniture in media tensione per tutti gli altri usi oltre
192,5 kW di potenza impegnata (clienti potenzialmente idonei e
clienti vincolati) ------------------------------------------------------------------- 5 Centralina Elettrica Costa di Onies di
Anton leimegger - Stegona (BZ)

Forniture in bassa tensione per tutti gli altri usi (clienti
potenzialmente idonei e clienti vincolati) ------------------------------------------------------------------- 6 Comune di Alpette - Alpette (TO)

Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica
Forniture in bassa tensione per tutti gli altri usi (clienti
potenzialmente idonei e clienti vincolati)
Forniture in media tensione per tutti gli altri usi (clienti
potenzialmente idonei e clienti vincolati) ------------------------------------------------------------------- 7 Comune di Berchidda - Berchidda (SS)

Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica ------------------------------------------------------------------- 8 Comune di Cles - Cles (TN)

Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica ------------------------------------------------------------------- 9 Comune di Lillianes - Lillianes (AO)

Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica ------------------------------------------------------------------- 10 Comune di Oschiri - Oschiri (SS)

Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica ------------------------------------------------------------------- 11 Comune di Santo Stefano di Sessanio
S.Stefano di Sessanio (AQ)

Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica
Forniture in bassa tensione per tutti gli altri usi (clienti
potenzialmente idonei e clienti vincolati)
Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica ------------------------------------------------------------------- 12 Ditta Compassi Gelindo - Dogna (UD)

Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica ------------------------------------------------------------------- 13 Società Impianti Elettrici (SIE) - Firenze

Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica
Forniture in bassa tensione per tutti gli altri usi (clienti
potenzialmente idonei e clienti vincolati) ------------------------------------------------------------------- 14 SIPPIC - Napoli

Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica
Forniture, in bassa tensione per tutti gli altri usi (clienti
potenzialmente idonei e clienti vincolati)
Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica
Forniture in media tensione per tutti gli altri usi (clienti
potenzialmente idonei e clienti vincolati)
Forniture in alta tensione ------------------------------------------------------------------- 15 Società Cooperativa Elettrica Forni di Sopra
Forni di Sopra (UD)

Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica -------------------------------------------------------------------

=================================================================== Tabella 2: Variazioni percentuali di cui all'articolo 6,
comma 6.2 lettera c) -------------------------------------------------------------------
Tipologie di utenza Variazioni
percentuali

b) Forniture in bassa tensione per usi di -1,4%
illuminazione pubblica c) Forniture in bassa tensione a clienti -1,3%
potenzialmente idonei per tutti gli altri usi d) Forniture in bassa tensione a clienti vincolati -1,3%
per tutti gli altri usi e) Forniture in media tensione per usi di -1,0%
illuminazione pubblica f) Forniture in media tensione a clienti -1,3%
potenzialmente idonei per tutti gli altri usi g) Forniture in media tensione a clienti vincolati -1,3%
per tutti gli altri usi h) Forniture in alta tensione a clienti -1,5%
potenzialmente idonei i) Forniture in alta tensione a clienti vincolati -1,5% -------------------------------------------------------------------
 
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