Gazzetta n. 4 del 5 gennaio 2001 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 28 dicembre 2000
Disposizioni in materia di corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. (Deliberazione n. 241/00).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 dicembre 2000,

Premesso che:

- con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 178 dell'1 agosto 2000 (di seguito decreto del Ministro dell'industria 17 luglio 2000), e' stata emanata la concessione alla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: Gestore della rete) delle attivita' di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- l'articolo 3, comma 10, del decreto legislativo n. 79/99, prevede che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') determina la misura del corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale e che tale corrispettivo e' tale da incentivare il Gestore della rete allo svolgimento delle attivita' di propria competenza secondo criteri di efficienza economica;
- le attivita' relative ai servizi di trasporto sulle reti di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica sono remunerate attraverso il gettito dei corrispettivi per il trasporto dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale a carico delle imprese distributrici ai sensi della deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 1999, n. 205/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306, del 31 dicembre 1999, Supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 205/99), e dei corrispettivi per il servizio di vettoriamento dell'energia elettrica di cui alla deliberazione dell'Autorita' 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 49 del 1^ marzo 1999 (di seguito: deliberazione n. 13/99); - con deliberazione 3 dicembre 1999, n. 180/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 286 del 6 dicembre 1999 (di seguito: deliberazione n. 180/99), l'Autorita' ha fissato, all'articolo 6, comma 6.1, il corrispettivo per la copertura dei costi sostenuti dal Gestore della rete a fronte dell'acquisto di energia elettrica da produttori nazionali a garanzia degli impegni contrattuali sull'interconnessione per l'anno 2000;
- con deliberazione dell'Autorita' 29 marzo 2000, n. 63/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 88 del 14 aprile 2000 (di seguito deliberazione n. 63/00), sono state adottate disposizioni in materia di finanziamento del Gestore della rete per l'anno 2000 e che, ai sensi dell'articolo 2 della medesima deliberazione, sono stati richiesti al Gestore della Rete il bilancio preconsuntivo relativo all'esercizio 1 gennaio 2000 - 31 dicembre 2000 ed il bilancio previsionale per l'esercizio 1 gennaio 2001 - 31 dicembre 2001, nonche' ogni altra documentazione utile al fine di quantificare le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle attivita' di competenza del Gestore in detti esercizi;
- con nota in data 5 aprile 2000, indirizzata al Gestore della rete, prot. PR/M00/559, (di seguito: nota 5 aprile 2000) l'Autorita' osserva che la normativa al momento vigente non frappone impedimenti all'utilizzo da parte del medesimo Gestore della capacita' che si renda disponibile sulla rete di interconnessione con l'estero in modo non prevedibile e che risulta non allocabile o non allocata sulla base di quanto disposto dalle deliberazioni dell'Autorita' 28 ottobre 1999, n. 162/99, 11 novembre 1999, n. 172/99, 3 dicembre 1999, n. 180/99, e 16 dicembre 1999, n. 182/99, al fine di importare energia elettrica acquisita dall'estero sulla base di contratti di brevissimo termine;
- con la stessa nota l'Autorita' richiede al Gestore della rete di mantenere contabilita' separata dei costi sostenuti per gli acquisti di energia elettrica dall'estero e dei ricavi derivanti dall'utilizzo della medesima energia in Italia;
- il Gestore della rete ha allocato, sulla base delle disposizioni contenute nella deliberazione dell'Autorita' 3 agosto 2000, n. 140/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 204 dell'1 settembre 2000 (di seguito: deliberazione n. 140/00), la quota di capacita' sulla rete di interconnessione relativa ai mesi di ottobre, novembre e dicembre dell'anno 2000 resasi disponibile a seguito del potenziamento della rete di trasmissione nazionale e che da tale allocazione sono derivati dei proventi destinati dal Gestore della rete, per una quota pari al 50% dei medesimi, ai gestori delle reti di trasmissione dei paesi confinanti con l'Italia;
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo n. 79/99;
Visti:
- il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 21 del 27 gennaio 2000;
- il decreto del Ministro dell'industria 17 luglio 2000;

Viste:

- la deliberazione n. 13/99;
- la deliberazione n. 180/99;
- la deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 1999, n. 204/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre 1999, Supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 204/99);
- la deliberazione n. 205/99;
- la deliberazione n. 63/00;
- la deliberazione n. 140/00;

Visti:

- la nota 5 aprile 2000;
- la nota dell'Autorita' in data 28 novembre 2000, prot. PR/M00/2628 (di seguito: nota 28 novembre 2000);
- il documento del Gestore della rete recante Probabile 2000 e preliminare di budget 2001 in data 21 dicembre 2000 (di seguito: documento 21 dicembre 2000), trasmesso in allegato alla lettera del Gestore della rete in data 27 dicembre 2000, prot. AD/P/20000197;
Considerato che il Gestore della rete, con lettere in data 21 luglio 2000, prot. AD/P/20000067 (prot. Autorita' n. 11264 del successivo 25 luglio), in data 19 dicembre 2000, prot. AD/P/20000187 (prot. Autorita' n. 17149 del successivo 20 dicembre) e in data 27 dicembre 2000, prot. AD/P/20000197 (prot. Autorita' n. 17395 del successivo 28 dicembre) ha trasmesso la documentazione di cui all'articolo 2 della deliberazione n. 63/00 e che da tale documentazione si ricavano elementi conoscitivi sufficienti alla determinazione della quota parte del corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto legislativo n. 79/99, destinata al finanziamento delle attivita' di trasmissione e di dispacciamento per l'anno 2001, tenuto conto del criterio dei costi riconosciuti per le attivita' di competenza;
Considerato che:
- per l'attivita' di importazione di energia elettrica dall'estero per l'anno 2000, il corrispettivo di cui all'articolo 6, comma 6.1, della deliberazione n. 180/99 ha determinato un gettito pari a 25,5 miliardi di lire come risulta dal documento 21 dicembre 2000 e che, allo stato, non sono disponibili i dati relativi ai costi sostenuti dal Gestore della rete a fronte dell'acquisto di energia elettrica da produttori nazionali a garanzia degli impegni contrattuali sull'interconnessione per l'intero anno 2000;
- anche per l'esercizio 2001, permane l'esigenza di prevedere modalita' atte a garantire gli impegni contrattuali dell'attivita' di importazione di energia elettrica dall'estero;
Considerato che con la nota 28 novembre 2000, l'Autorita' ha precisato al Gestore della rete alcuni criteri rilevanti ai fini della definizione delle misure in materia di finanziamento del medesimo ed, in particolare:
a) quanto alla destinazione dei proventi derivanti dall'allocazione della capacita' sulla rete di interconnessione per i mesi di ottobre, novembre e dicembre dell'anno 2000 e dall'utilizzo da parte del medesimo Gestore della capacita' che si renda disponibile, per l'anno 2000, sulla rete di interconnessione con l'estero in modo non prevedibile e che risulta non allocabile o non allocata sulla base di quanto disposto dalle deliberazioni dell'Autorita' 28 ottobre 1999, n. 162/99, 11 novembre 1999, n. 172/99, 3 dicembre 1999, n. 180/99, e 16 dicembre 1999, n. 182/99, che l'ammontare delle somme dovute a tale titolo alla data dell'1 dicembre, sia introitato dal Gestore della rete;
b) quanto alle determinazioni connesse agli oneri per l'avvio delle attivita' delle societa' Acquirente unico Spa e Gestore del mercato elettrico Spa per l'anno 2001, che le stime di tali oneri vengano incluse con separata evidenza nella documentazione che il Gestore della rete deve trasmettere ai sensi dell'articolo 2 della deliberazione n. 63/00;

Ritenuto che:

- il criterio di riconoscimento dei costi sostenuti dal Gestore della rete per le attivita' di trasmissione e di dispacciamento debba essere coerente con i criteri utilizzati ai fini della determinazione dei corrispettivi per il trasporto dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale pagati dalle imprese distributrici ai sensi della deliberazione n. 205/99 e dei corrispettivi per il servizio di vettoriamento dell'energia elettrica di cui alla deliberazione n. 13/99 e che, conseguentemente, la quota massima del corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto legislativo n. 79/99, destinata al finanziamento per l'anno 2001 delle attivita' di competenza del Gestore della rete, sia comunque non superiore all'equivalente di 0,6 lire per kWh consumato dai clienti finali;
- sia opportuno riconoscere la quota massima di cui al precedente alinea al Gestore della rete anche al fine di coprire i maggiori costi da sostenere per l'avvio delle societa' Acquirente unico Spa e Gestore del mercato elettrico Spa, limitatamente al primo semestre 2001, come evidenziato dal documento 21 dicembre 2000;
- sia opportuno rinviare a successivo provvedimento la destinazione del residuo di gestione relativo all'attivita' di importazione di energia elettrica dall'estero per l'anno 2000 derivante dal gettito generato dal versamento del corrispettivo di cui all'articolo 6, comma 6.1, della deliberazione n. 180/99, anche in funzione della definizione delle modalita' di garanzia degli impegni contrattuali dell'attivita' di importazione di energia elettrica dall'estero per l'anno 2001;

DELIBERA

Articolo 1 Disposizioni in materia di corrispettivo di accesso ed uso alla rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 3, comma 10, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79

1.1 Per l'esercizio 1 gennaio 2001 - 31 dicembre 2001, al Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e' riconosciuta, a copertura dei costi riconosciuti per il proprio funzionamento:
a) in relazione all'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato, una quota del corrispettivo per il trasporto sulla rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 3 della deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 1999, n. 205/99;
b) in relazione all'energia elettrica vettoriata, sino all'emanazione del provvedimento previsto dall'articolo 6, comma 6.1, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13, una quota del corrispettivo di potenza di cui all'articolo 7 della medesima deliberazione, relativo alla componente del percorso convenzionale dell'energia elettrica vettoriata di cui all'articolo 6, comma 6.3, lettera e), della deliberazione stessa, nonche' la componente del corrispettivo per l'uso del sistema a copertura dei costi di dispacciamento di cui all'articolo 8, comma 8.1, lettera c), della medesima deliberazione.
1.2 La quota di cui al precedente comma 3.1, lettera b), viene versata dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 4.3, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, entro trenta giorni dalla riscossione del corrispettivo di potenza di cui all'articolo 7 della medesima deliberazione, relativo alla componente del percorso convenzionale dell'energia elettrica vettoriata di cui all'articolo 6, comma 6.3, lettera e), della deliberazione stessa, nonche' dalla riscossione della componente del corrispettivo per l'uso del sistema a copertura dei costi di dispacciamento di cui all'articolo 8, comma 8.1, lettera c), della medesima deliberazione.
1.3 Per l'anno 2001 le quote di cui al precedente comma 3.1, lettere a) e b) sono rispettivamente pari a 0,60 lire/kWh e 0,30 lire/kW/ora.
 
Articolo 2
Disposizioni finali

2.1 Entro il 31 gennaio 2001, il Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa trasmette all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas un documento recante evidenza dei costi dal medesimo sostenuti nell'anno 2000 a fronte dell'acquisto di energia elettrica da produttori nazionali a garanzia degli impegni contrattuali sull'interconnessione, nonche' dei ricavi connessi al versamento del corrispettivo di cui all'articolo 6, comma 6.1, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 3 dicembre 1999, n. 180/99.
2.2 Con successivo provvedimento l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce i criteri di efficienza economica di cui all'articolo 3, comma 10, secondo periodo, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 al fine dell'adozione delle ulteriori determinazioni aventi ad oggetto il corrispettivo di cui al medesimo comma.
2.3 Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 marzo 2000, n. 63/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 88 del 14 aprile 2000 e' revocata.
2.4 La presente deliberazione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore l'1 gennaio 2001.

Milano, 28 dicembre 2000
Il presidente: Ranci
 
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