Gazzetta n. 4 del 5 gennaio 2001 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 28 dicembre 2000
Definizione dei prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso per i clienti del mercato vincolato per l'anno 2001. (Deliberazione n. 238/00).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 dicembre 2000,

Premesso che:

- l'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto n. 79/99) prevede che entro l'1 gennaio 2001 l'ordine di entrata in funzione delle unita' di produzione di energia elettrica, nonche' la selezione degli impianti di riserva e di tutti i servizi ausiliari offerti e' determinato secondo il dispacciamento di merito economico; - l'articolo 5, comma 2, del medesimo decreto n. 79/99 prevede inoltre che, dalla data in cui viene applicato il dispacciamento di merito economico di cui al precedente alinea, il Gestore del mercato assume la gestione delle offerte di acquisto e di vendita di energia elettrica e di tutti i servizi connessi; - l'articolo 4, comma 6, del medesimo decreto n. 79/99 prevede che l'Acquirente unico, sulla base di direttive dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') stipula contratti di vendita con i distributori elettrici a condizioni non discriminatorie, anche al fine di consentire l'applicazione della tariffa unica ai clienti vincolati, nel contempo assicurando l'equilibrio del proprio bilancio; - l'articolo 4, comma 5, del medesimo decreto n. 79/99 prevede tra l'altro che l'Acquirente unico stipuli contratti di fornitura con procedure di acquisto trasparenti e non discriminatorie; - la deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 1999, n. 205/99, recante la definizione delle tariffe di cessione dell'energia elettrica alle imprese distributrici, l'integrazione della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, e la definizione dell'ulteriore componente di ricavo concernente l'energia elettrica prodotta dalle imprese distributrici e destinata ai clienti del mercato vincolato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306, del 31 dicembre 1999, Supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 205/99) fissa i prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso da applicare alle cessioni di energia elettrica alle imprese distributrici per le forniture ai clienti del mercato vincolato; - la determinazione dei prezzi all'ingrosso di cui al precedente alinea e' stata adottata in via transitoria, in attesa dell'assunzione da parte dell'Acquirente unico della funzione di garante della fornitura ai clienti del mercato vincolato nonche' della entrata in operativita' del sistema delle offerte di cui all'articolo 5 del decreto n. 79/99; - la determinazione dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica ai sensi della deliberazione n. 205/99 costituiscono il primo stadio di un processo da cui risulteranno prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica efficienti, allorche' la raggiunta operativita' del sistema delle offerte di acquisto e vendita dell'energia elettrica e dell'Acquirente unico consentiranno il pieno dispiegarsi degli effetti della concorrenza nella produzione di energia elettrica in termini di riduzione dei prezzi; - l'articolo 2, comma 2.1, lettera a) della deliberazione n. 205/99 stabilisce che la componente del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso a copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica e' differenziata per le fasce orarie F1, F2, F3 ed F4; - il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 27 del 3 febbraio 2000, in materia di individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico (di seguito: decreto 26 gennaio 2000) prevede tra l'altro la reintegrazione, per un periodo di sette anni a partire dal giorno 1 gennaio 2000, alle imprese che alla data del 19 febbraio 1997 svolgevano il servizio di distribuzione producendo in proprio, in tutto o in parte, l'energia elettrica distribuita, della quota dei costi di generazione non recuperabili a seguito dell'attuazione della direttiva europea 96/92/CE; - l'articolo 2, comma 2.1, della deliberazione dell'Autorita' 26 luglio 2000, n. 131/00, recante definizione di modalita' per l'ammissione alla reintegrazione di costi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 27 del 3 febbraio 2000, prevede che i soggetti aventi diritto alla reintegrazione dei costi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000 presentino all'Autorita', entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della medesima deliberazione apposita domanda di ammissione; - la nota informativa approvata dall'Autorita' in data 3 agosto 2000 con deliberazione n. 136/00 in materia di oneri generali afferenti al sistema elettrico, definisce i criteri per la determinazione dei parametri rilevanti ai fini della quantificazione dei costi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000; - nella nota informativa approvata dall'Autorita' in data 3 agosto 2000 con deliberazione n. 137/00 recante osservazioni e proposte dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'attuazione del sistema delle offerte di acquisto e vendita dell'energia elettrica di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, l'Autorita' propone che l'Acquirente unico debba ricorrere alla borsa per l'approvvigionamento di tutta l'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato;

Premesso altresi' che:

- l'articolo 12 della deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 1999, n. 204/99 recante norme per la regolazione della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per la determinazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306, del 31 dicembre 1999, Supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 204/99) fissa, tra l'altro, le tariffe per le forniture in bassa tensione per gli usi domestici da applicare con decorrenza dall'1 gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2002 e che tali tariffe comprendono corrispettivi espressi in lire/kWh articolati per fasce di consumo anche a copertura dei costi fissi riconosciuti per l'attivita' di generazione di energia elettrica; - gli articoli 7, comma 7.4, e 12 comma 12.6 della deliberazione n. 204/99 prevedono che l'Autorita' pubblichi, prima dell'inizio di ciascun bimestre il valore del parametro PG; - ai sensi dell'articolo 4, comma 4.1, della deliberazione dell'Autorita' 22 giugno 2000, n. 112/00, recante adozione di disposizioni in materia di tariffe per la fornitura di energia elettrica ai clienti del mercato vincolato per il secondo semestre dell'anno 2000 in attuazione e ad integrazione della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 151 del 30 giugno 2000 (di seguito: deliberazione n. 112/00), il parametro PG di cui all'articolo 7, comma 7.4, della deliberazione n. 204/99 e' fissato pari a 49,6 lire/kWh e comprende unicamente una componente a copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica; - l'articolo 2 della deliberazione dell'Autorita' 19 luglio 2000, n. 123/00 recante norme per l'aggiornamento delle componenti e degli elementi delle opzioni tariffarie e delle tariffe dei servizi di distribuzione e vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato ai sensi dell'articolo 17 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, aggiornamento dei corrispettivi per il trasporto sulla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato di cui all'articolo 3 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 205/99 e nuove disposizioni in materia di Cassa conguaglio per il settore elettrico, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 186 del 10 agosto 2000 (di seguito: deliberazione n. 123/00), ha aggiornato, tra l'altro, i corrispettivi unitari delle tariffe per le forniture in bassa tensione per usi domestici per l'anno 2001. - il Gestore del mercato non ha ancora assunto la gestione delle offerte di acquisto e di vendita di energia elettrica e di tutti i servizi connessi in quanto il dispacciamento di merito economico non e' al presente operante; - l'Acquirente unico non ha ancora assunto la funzione di garante della fornitura ai clienti del mercato vincolato e non potra' raggiungere la piena operativita', ai sensi dell'Articolo 4, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 79/99, prima dell'1 gennaio 2002;

Visti:

- la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996; - la legge n. 481/95, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita', e in particolare l'articolo 2, commi 12 e 14, e l'articolo 3, comma 1, della medesima legge; - il decreto legislativo n. 79/99; - il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 27 del 3 febbraio 2000, in materia di individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico (di seguito: decreto 26 gennaio 2000)

Viste:

- la deliberazione dell'Autorita' 8 giugno 1999, n. 81/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 158 dell'8 luglio 1999, (di seguito: deliberazione n. 81/99); - la deliberazione n. 204/99; - la deliberazione n. 205/99; - la deliberazione dell'Autorita' 27 gennaio 2000 n. 05/00, recante rettifica di errori materiali nelle deliberazioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99 e n. 205/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 24 del 31 gennaio 2000; - la deliberazione n. 112/00, - la deliberazione n. 123/00; - la nota informativa dell'Autorita' sugli oneri generali afferenti al sistema elettrico del 3 agosto 2000, recante criteri per la determinazione dei parametri di cui all'articolo 5, commi 1 e 9, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000, approvata dall'Autorita' in data 3 agosto 2000 con deliberazione n. 136/00; - la deliberazione dell'Autorita' 20 dicembre 2000, n. 232/00, recante norme per la definizione della maggiorazione ai corrispettivi di accesso e uso della rete di trasmissione nazionale per l'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici per l'anno 2001, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (di seguito: deliberazione n. 232/00);

Considerato che:

- in assenza di regimi volti a garantire dell'equilibrio economico - finanziario delle imprese produttrici che alla data del 19 febbraio 1997 svolgevano il servizio di distribuzione producendo in proprio, in tutto o in parte, l'energia elettrica distribuita, al fine di assicurare la copertura dei costi riconosciuti l'Autorita' ha fissato, con deliberazione n. 205/99, prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica per il mercato vincolato pari ai costi riconosciuti, determinati sulla base dei costi effettivi medi nazionali di generazione di energia elettrica relativi al 1997; - la fissazione di prezzi pari ai costi riconosciuti, determinati sulla base dei costi effettivi medi nazionali di generazione di energia elettrica relativi al 1997, da' luogo ad inefficienze nella misura in cui tali costi si discostino dai prezzi che si determinerebbero attraverso un sistema delle offerte efficiente in un mercato concorrenziale e contendibile; - l'operativita' del meccanismo di copertura dei costi riconosciuti previsto dal decreto 26 gennaio 2000 rende possibile un ulteriore intervento transitorio finalizzato all'avvicinamento alle condizioni che si determinerebbero in un sistema delle offerte efficiente in un mercato concorrenziale e contenibile; - l'Autorita', ai fini della deliberazione n. 81/99 in materia di aggiornamento dei prezzi di cessione dell'energia elettrica e dei contributi riconosciuti alla nuova energia prodotta da impianti utilizzanti fonti rinnovabili e assimilate ai sensi degli articoli 20, comma 1 e 22, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, ha proceduto a rilevazioni di mercato, avvalorate anche da dati forniti da qualificati produttori nazionali ed esteri del settore elettromeccanico, relative ai costi di investimento di un ciclo combinato a gas di nuova tecnologia che hanno indicato un costo fisso unitario di produzione sensibilmente inferiore al livello medio delle componenti del prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica a copertura dei costi fissi, fissate nella deliberazione n. 205/99 con riferimento all'anno 2000; - l'indagine condotta dall'Autorita' sui costi di produzione di energia elettrica, di cui al precedente alinea, ha consentito di determinare le componenti di costo evitato per gli impianti utilizzanti fonti rinnovabili ed assimilate delle imprese produttrici-distributrici la cui nuova energia e' soggetta al Titolo IV, lettera B), del provvedimento CIP n 6/92, tra cui quella relativa al costo evitato di impianto che e' risultata pari a 26,3 lire/kWh e 22,4 lire/kWh, rispettivamente per gli impianti entrati in esercizio nel biennio 1997-1998 e 1999-2000; - il parametro PG di cui agli articoli 7, comma 7.4, e 12 comma 12.6 della deliberazione n. 204/99 rappresenta la stima della media bimestrale dei prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso per il mercato vincolato;

Ritenuto che:

- non essendo entrato in operativita' il sistema delle offerte di acquisto e vendita dell'energia elettrica nei tempi previsti dal decreto n. 79/99 e, non avendo ancora l'Acquirente unico assunto la funzione di garante della fornitura dei clienti vincolati, sia opportuno ridefinire i prezzi all'ingrosso di cessione dell'energia elettrica alle imprese distributrici per le forniture ai clienti del mercato vincolato in modo da avvicinarli ad un livello comparabile a quello che si determinerebbe in un sistema delle offerte di acquisto e vendita dell'energia elettrica all'ingrosso efficiente, quale quello previsto a partire dall'1 gennaio 2001 dalle disposizioni richiamate in premessa; - sia opportuno che l'avvicinamento al livello compatibile con un sistema delle offerte di acquisto e vendita dell'energia elettrica all'ingrosso efficiente della componente dei prezzi all'ingrosso di cessione dell'energia elettrica alle imprese distributrici per le forniture ai clienti del mercato vincolato a copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica avvenga con gradualita'; - sia pertanto opportuno procedere ad una riduzione del 20% della componente del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso a copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica; - sia opportuno mantenere una articolazione per fascia oraria della componente del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso a copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica analoga a quella prevista all'articolo 2, comma 2.1, lettera a) della deliberazione n. 205/99; - sia opportuno istituire un'ulteriore componente tariffaria A6 a carico sia dei clienti del mercato libero, sia dei clienti del mercato vincolato, al fine di assicurare la copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico relativi alla reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici della quota non recuperabile, a seguito dell'attuazione della direttiva europea 96/92/CE, dei costi sostenuti per l'attivita' di produzione di energia elettrica; - sia opportuno istituire un conto presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico per la gestione del gettito della componente tariffaria A6 ai fini della reintegrazione alle imprese che alla data del 19 febbraio 1997 svolgevano il servizio di distribuzione producendo in proprio, in tutto o in parte, l'energia elettrica distribuita, della quota dei costi di generazione non recuperabili a seguito dell'attuazione della direttiva europea 96/92/CE; - sia necessario aggiornare le componenti tariffarie per le forniture in bassa tensione per usi domestici a copertura dei costi fissi di generazione dell'energia elettrica.

DELIBERA

Articolo 1
Definizioni

1.1 Ai fini della presente deliberazione, si applicano le seguenti definizioni:
a) per deliberazione n. 204/99 si intende la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, recante norme per la regolazione della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per la determinazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306, del 31 dicembre 1999, Supplemento ordinario n. 235;
b) per deliberazione n. 205/99 si intende la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 205/99, recante la definizione delle tariffe di cessione dell'energia elettrica alle imprese distributrici, l'integrazione della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, e la definizione dell'ulteriore componente di ricavo concernente l'energia elettrica prodotta dalle imprese distributrici e destinata ai clienti del mercato vincolato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306, del 31 dicembre 1999, Supplemento ordinario n. 235;
c) per deliberazione n. 123/00 si intende la deliberazione dell'Autorita', n. 123/00, recante norme per l'aggiornamento delle componenti e degli elementi delle opzioni tariffarie e delle tariffe dei servizi di distribuzione e vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato ai sensi dell'articolo 17 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, aggiornamento dei corrispettivi per il trasporto sulla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato di cui all'articolo 3 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 205/99 e nuove disposizioni in materia di Cassa conguaglio per il settore elettrico, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 186 del 10 agosto 2000;
d) per deliberazione n. 232/00 si intende la deliberazione dell'Autorita' 20 dicembre 2000, n. 232/00, recante norme per la definizione della maggiorazione ai corrispettivi di accesso e uso della rete di trasmissione nazionale per l'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici per l'anno 2001, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (di seguito: deliberazione n. 232/00);
 
Articolo 2
Aggiornamento del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso

Il valore della componente a copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica, di cui alla tabella 1 della deliberazione n. 205/99 e' fissato come indicato nella tabella 1 allegata alla presente deliberazione.
 
Articolo 3

Aggiornamento delle componenti e degli elementi delle tariffe D2 e
D3 e determinazione del parametro PG

3.1 La tabella 3 della deliberazione n. 123/00 e' sostituita dalla tabella 2 allegata alla presente deliberazione.
3.2 Il parametro PG, di cui agli articoli 7, comma 7.4, e 12, comma 12.6, della deliberazione n. 204/99, e' fissato pari alla somma di:
a) una componente a copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica, pari a 39,7 lire/kWh;
b) una componente a copertura dei costi variabili di produzione di energia elettrica, non differenziata per fascia oraria, pari, in ciascun bimestre, al costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali, di cui all'articolo 6, comma 6.5, della deliberazione n. 70/97.
 
Articolo 4
Conti operanti presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico

4.1 E' istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico il seguente conto:
"Conto per la reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici dei costi sostenuti per l'attivita' di produzione di energia elettrica nella transizione".
4.2 Il Conto per la reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici dei costi sostenuti per l'attivita' di produzione di energia elettrica nella transizione viene utilizzato per il finanziamento dell'onere relativo alla reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici dei costi sostenuti per l'attivita' di produzione di energia elettrica nella transizione, come determinati dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
4.3 Il Conto per la reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici dei costi sostenuti per l'attivita' di produzione di energia elettrica nella transizione viene alimentato dal gettito della componente A6 della tariffa elettrica.
4.4 Entro sessanta giorni dal termine di ciascun bimestre, ogni impresa distributrice versa alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, in relazione all'energia elettrica fornita nel bimestre ai clienti finali da essa serviti, il gettito della componente A6 della tariffa elettrica.
 
Articolo 5
Disposizioni finali

5.1 L'articolo 4, comma 4.1 della deliberazione n. 232/00 e' modificato mediante sostituzione delle parole "di cui all'articolo 2, comma 2.1, della deliberazione n. 205/99" con le seguenti parole "di cui all'articolo 2, della deliberazione 28 dicembre 2000, n. 238/00".
5.2 La presente deliberazione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore l'1 gennaio 2001.

Milano, 28 dicembre 2000
Il presidente: Ranci
 
Tabella 1 - Prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso: componente
a copertura dei costi fissi di generazione di energia
elettrica

========================== Fascia oraria lire/kWh ========================== F1 180,1 F2 72,4 F3 39,3 F4 0,0 --------------------------

Tabella 2 - Valori delle componenti (1, (2, (3
delle tariffe D2 e D3

====================================================
Componente (3 della tariffa D2 ==================================================== Scaglioni di consurrio (kWh/anno) componente (3
--------------
da a lire/kWh ----------------------------------------------------
0 900 40,0
901 1800 77,0
1801 2640 136,0
2641 2700 288,9
2701 3540 288,9
3541 3600 251,9
3601 4440 251,9
oltre 4440 136,0 ----------------------------------------------------

==================================== Componenti (1 e (2 della tariffa
D2 ==================================== componente (1 componente (2 ------------------------------------ lire/cliente per anno lire/kW per anno ------------------------------------
3600 12000 ------------------------------------

=================================================
Componenti della tariffa D3 ================================================= componente (1 componente (2 componente (2 ------------------------------------------------- lire/cliente per anno lire/kW per anno lire/kWh -------------------------------------------------
40.000 34.000 136 -------------------------------------------------
 
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