Gazzetta n. 4 del 5 gennaio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
CIRCOLARE 27 dicembre 2000, n. 9005
Iniziativa comunitaria P.M.I. - Sottoprogramma III "Interventi multiregionali FESR - obiettivi 1, 2 e 5b". Nuove disposizioni su spese ammissibili (tempi di realizzazione dei progetti), misura dell'agevolazione (fatture attive), erogazione delle agevolazioni (richiesta di saldo).

Alle piccole e medie imprese
interessate
Alla Confindustria
Alla Confapi
Alla Confartigianato
Alla Confederazione nazionale
artigianato
Alla Confederazione artigiana
sindacati autonomi
Alla Confederazione libere
associazioni artigiane italiane
Con la circolare 27 novembre 1997, n. 267 sono stati definiti criteri e modalita' per l'ottenimento delle agevolazioni previste dalle misure III.1 - sottomisura C, III.2 - sottomisure A e C, III.3 - sottomisure A e B, misura III.4, dell'iniziativa comunitaria P.M.I. - Sottoprogramma III "Interventi multiregionali FESR - obiettivi 1, 2 e 5b".
Si forniscono con la presente circolare ulteriori indicazioni per la presentazione della rendicontazione finale che riguardano esclusivamente i progetti con durata triennale (Misura III.2 sottomisure A e C, misura III.3 sottomisure A e B, misura III.4).
Nelle circolari 27 novembre 1997, n. 267, 8 marzo 1999 n. 962070 e 4 agosto 2000, n. 963591, e' previsto che le spese per risultare ammissibili debbano essere effettuate entro il 31 dicembre 2000 e la richiesta di erogazione del saldo, assieme alla documentazione finale della spesa debba pervenire al Ministero entro il 30 giugno 2001.
Al 30 novembre 2000 i programmi presentati dalle imprese localizzate in aree dell'obiettivo 1 al di fuori dell'Abruzzo risulterebbero in uno stato avanzato di realizzazione, ma tali da non poter essere completati entro il 31 dicembre 2000.
La decisione comunitaria C (96) 1333 del 24 giugno 1996, nell'approvare il programma operativo P.M.I., ha stabilito, peraltro, che le risorse finanziarie debbano essere erogate entro il 31 dicembre 2001.
Si ritiene, pertanto, di poter dispone un differimento temporale della data termine di ammissibilita' delle spese sostenute e di rendicontazione delle stesse al fine di non pregiudicare i programmi attuati dalle imprese ed il pieno utilizzo dei fondi FESR resi disponibili per la realizzazione dei predetti programmi.
Il termine di ammissibilita' delle spese e' conseguentemente modificato dal 31 dicembre 2000 al 30 aprile 2001; entro tale data dovra' avvenire la consegna dei beni, l'acquisizione delle fatture e la contabilizzazione delle spese per il personale nonche' l'effettuazione dei versamenti previdenziali ed assistenziali.
La rendicontazione finale e la richiesta di erogazione del saldo del contributo dovra' pervenire al Ministero entro e non oltre il 30 giugno 2001, utilizzando, pena la revoca del contributo, il supporto informatico elaborato e posto a disposizione delle imprese sul sito Internet del Ministero.
Per le imprese localizzate nella regione Abruzzo, la Commissione europea - Direzione generale politica regionale - con nota n. 00104818 del 14 dicembre 2000 non ha concesso una deroga alla decisione C (97) 836 dell'11 aprile 1997, anche se le stesse imprese partecipano a progetti multiregionali; conseguentemente rimane confermata al 31 dicembre 2000 la data termine di ammissibilita' delle spese.
Roma, 27 dicembre 2000
Il Ministro: Letta
 
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