Gazzetta n. 4 del 5 gennaio 2001 (vai al sommario)
ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA
DECRETO 21 dicembre 2000
Emanazione del regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

IL PRESIDENTE del comitato per la costituzione dell'Istituto nazionale di geofisica
e vulcanologia

Visto l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381;
Visto l'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la deliberazione 20 dicembre 2000 con la quale il comitato nominato con decreto ministeriale 24 luglio 2000, n. 537, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 381/1999, ha approvato definitivamente il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia;
Decreta:
Art. 1.
E' emanato il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
 
Art. 2.
Il presente decreto e il regolamento allegato sono trasmessi al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 dicembre 2000
Il presidente: Boschi
 
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO NAZIONALE
DI GEOFISICA E' VULCANOLOGIA.
TITOLO I
Natura giuridica e finalita'
Art. 1.
L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia
Ai sensi del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 (da ora in avanti: decreto), l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (da ora in avanti: Istituto o ente) e' un ente di ricerca non strumentale dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico con autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile.
L'Istituto ha sede in Roma e persegue le seguenti finalita':
a) promuovere e svolgere, anche nell'ambito di programmi dell'Unione europea e di organismi internazionali, attivita' di ricerca nel campo delle discipline geofisiche, della vulcanologia e delle loro applicazioni, ivi compresi lo studio dei fenomeni fisici e chimici precursori dei terremoti e delle eruzioni vulcaniche, nonche' dei metodi di valutazione del rischio sismico e vulcanico e della pericolosita' sismica e vulcanica del territorio, anche in collaborazione con le universita' e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali, comunitari e internazionali;
b) progettare e coordinare programmi nazionali, comunitari e internazionali di ricerca finalizzati al rilevamento sistematico dei fenomeni geofisici, vulcanici e geochimici, anche a mezzo di osservatori geofisici, sismici e vulcanici;
c) svolgere funzioni di sorveglianza sismica e vulcanica del territorio nazionale e di coordinamento delle reti sismiche regionali e locali, ivi comprese le funzioni di sorveglianza sismica e vulcanica della Sicilia orientale, di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito dalla legge 3 luglio 1991, n. 195;
d) provvedere alla organizzazione e gestione della rete sismica nazionale integrata;
e) fornire supporto all'attivita' del gruppo nazionale per la difesa dai terremoti e del gruppo nazionale per la vulcanologia, dei quali e' sede, istituiti ai sensi dell'art. 17 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con le condizioni di autonomia previste dalla predetta disposizione normativa;
f) rendere disponibili per tutta la comunita' scientifica i dati raccolti dalle proprie reti di monitoraggio, nazionali e locali;
g) curare la valorizzazione, lo sviluppo pre-competitivo, e il trasferimento tecnologico dei risultati delle attivita' di ricerca svolte dalla propria rete scientifica;
h) svolgere, anche attraverso propri programmi di assegnazione di borse di studio, attivita' di formazione nei corsi universitari di dottorato di ricerca in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 3 luglio 1998, n. 210, attivita' di alta formazione post-universitaria e attivita' di formazione permanente, continua e ricorrente;
i) fornire supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni pubbliche, su loro richiesta;
j) fornire, nell'ambito del perseguimento delle proprie finalita', servizi a terzi in regime di diritto privato.
L'Istituto, inoltre, e' componente del servizio nazionale di protezione civile di cui all'art. 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e le attivita' di cui alle lettere a), relativamente alla valutazione del rischio e della pericolosita', c), d) ed e) del primo comma del presente articolo sono svolte in regime di convenzione con il dipartimento della protezione civile.
Il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica (da ora in avanti: Ministero), infine, si avvale dell'Istituto per promuovere, sostenere e coordinare la partecipazione italiana a organismi, progetti e iniziative comunitarie e internazionali nel campo della ricerca geofisica, vulcanica e sismica.
Nello svolgimento delle predette attivita', l'Istituto puo' stipulare, secondo criteri e modalita' da stabilirsi con delibera del consiglio direttivo ovvero con apposito regolamento, da adottarsi ai sensi del successivo art. 7, comma 1, lettere m) e n), accordi e convenzioni e puo' partecipare o costituire consorzi, fondazioni o societa' con soggetti pubblici e privati, nazionali, comunitari e internazionali.
Il Ministero esercita nei confronti dell'Istituto le competenze di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168, e al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
Art. 2.
Principi generali di organizzazione e funzionamento
L'Istituto determina le regole di organizzazione e funzionamento, nonche' definisce i propri programmi e progetti in funzione del piano triennale di attivita' e dei suoi aggiornamenti annuali approvati dal Ministero con le procedure di cui all'art. 4 del decreto.
L'assetto organizzativo dell'Istituto, articolato in un sistema flessibile e cooperativo di uffici dotati di elevata efficienza e autonomia, oltre a garantire la coerenza tra le decisioni strategiche e la gestione operativa, favorisce lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane e delle attivita' scientifiche, anche pre-competitive.
Il piano triennale di attivita', aggiornabile annualmente, stabilisce gli indirizzi generali e determina gli obiettivi, le priorita', le linee guida, le risorse disponibili e da acquisire per l'intero periodo, con indicazione dei tempi e dei costi associati alle attivita', e le sinergie da attivare con altri enti e soggetti interessati, in coerenza con il piano nazionale della ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonche' con i programmi di ricerca dell'unione europea.
Oltre che alle disposizioni del decreto, i principi di organizzazione e funzionamento dell'Istituto fanno particolare riferimento:
alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;
al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
agli articoli 12, 13 e 14 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, in quanto compatibili.
L'Istituto articola la propria rete scientifica sul territorio nazionale in sezioni, anche multidisciplinari, con compiti di ricerca, osservazione e monitoraggio, dotate di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 5, commi 5 e 6 del decreto.
Per lo svolgimento di specifiche attivita' e per le finalita' di cui all'art. 5, comma 7, del decreto, l'Istituto puo' costituire sezioni autonome presso le universita' e persegue le maggiori sinergie fra risorse umane e finanziarie proprie e di enti o soggetti, pubblici e privati, aventi le medesime finalita' ovvero strumentali a queste.
TITOLO II
O r g a n i
Art. 3.
Gli organi
Sono organi dell'Istituto:
il presidente;
il consiglio direttivo;
il comitato di consulenza scientifica;
il collegio dei revisori dei conti.
Art. 4.
Il presidente
Il presidente e' organo di direzione politica ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e stabilisce, unitamente al consiglio direttivo, gli obiettivi programmatici generali dell'attivita' dell'ente e le direttive per il conseguimento dei fini istituzionali.
Il presidente, scelto tra personalita' di alta qualificazione scientifica, e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite le commissioni parlamentari competenti. Il presidente dura in carica quattro anni e puo' essere confermato solo per il successivo quadriennio.
Il presidente non puo' essere amministratore o dipendente di imprese o societa' di produzione di beni o servizi che partecipano a programmi di ricerca dell'ente.
Qualora venga nominato presidente un dipendente pubblico, con esclusione dei ricercatori e professori universitari, lo stesso puo' essere collocato fuori ruolo per tutta la durata del mandato; al termine del mandato il dipendente e' riammesso, a domanda, nei ruoli del personale dell'ente di appartenenza con il profilo e il livello professionali posseduti all'atto della nomina; all'anzianita' maturata al momento della nomina a presidente si aggiunge per intero, a tutti i fini, quella maturata in tale posizione. Se ricercatore o professore universitario, il presidente e' collocato in aspettativa, a domanda, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1980, n. 382.
In caso di temporaneo impedimento del presidente, le sue funzioni sono svolte dal consigliere anziano.
Art. 5.
Il presidente: funzioni
Il presidente:
a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto;
b) convoca e presiede il consiglio direttivo e il comitato di consulenza scientifica;
c) formula proposte al consiglio direttivo in ordine alle delibere da adottare;
d) sottopone al consiglio direttivo le proposte di programmi triennali di attivita', e i relativi aggiornamenti annuali, elaborati sulla base degli obiettivi programmatici generali fissati dal consiglio stesso, sentite le organizzazioni sindacali per la parte di loro competenza, e li trasmette al Ministero ai fini dell'approvazione;
e) sottopone all'approvazione del consiglio direttivo le relazioni annuali sull'attivita' svolta e sullo stato di realizzazione dei programmi triennali di cui al punto precedente e le trasmette al Ministero;
f) promuove le attivita' di collaborazione scientifica dell'ente con altre istituzioni nazionali e internazionali e nomina i rappresentanti dell'Istituto nell'ambito degli organismi, progetti e iniziative internazionali di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto, fatte salve le competenze del Ministero di cui al comma 3 dello stesso articolo;
g) nomina, su parere conforme del consiglio direttivo, il direttore generale di cui al successivo art. 13;
h) sovrintende all'andamento generale dell'ente, verificando la rispondenza dei risultati della gestione agli obiettivi fissati, e adotta tutti i provvedimenti demandati alla sua competenza dalla legge, dai regolamenti e dal consiglio direttivo;
i) nei casi di necessita' e urgenza adotta i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo ai quale gli stessi sono sottoposti nella prima riunione successiva per la necessaria ratifica.
I provvedimenti adottati dal presidente assumono forma di decreti. I decreti vengono numerati in ordine progressivo di data, raccolti in volumi annuali e conservati nell'archivio degli atti ufficiali dell'ente. Essi, di norma, vengono pubblicizzati a cura dell'amministrazione centrale.
Nell'esercizio delle sue attivita' il presidente si avvale di un ufficio di presidenza con funzioni istruttorie e di supporto tecnico-professionale, con particolare riferimento alle relazioni con organismi scientifici nazionali, comunitari e internazionali e ai rapporti con gli organi dello Stato, le regioni e gli enti locali.
L'ufficio e' posto funzionalmente alle sue dirette dipendenze ed e' costituito da personale dell'ente; per specifiche e motivate esigenze e previa delibera del consiglio direttivo, possono essere chiamati a collaborare con l'ufficio di presidenza, con incarico temporaneo di consulenza ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. consulenti ed esperti esterni di particolare professionalita' e specializzazione nelle materie di competenza dell'Istituto e in quelle giuridico-amministrative. I criteri e le modalita' per la costituzione dell'ufficio di presidenza e per l'affidamento degli incarichi temporanei sono definiti da specifica delibera del consiglio direttivo.
Art. 6.
Il consiglio direttivo
Il consiglio direttivo svolge funzioni di indirizzo, di programmazione e di verifica delle attivita' dell'Istituto.
Il consiglio direttivo e' presieduto dal presidente dell'ente ed e' costituito da sei esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica ovvero di comprovata esperienza nelle applicazioni della ricerca del settore.
I componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica su designazione:
del Ministero (due componenti);
del Ministro incaricato per il coordinamento della protezione civile (un componente);
della conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome (un componente);
del Consiglio scientifico nazionale di cui all'art. 4 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 (due componenti, con specializzazione rispettivamente nello studio dei terremoti e dei vulcani).
Fatto salvo quanto diversamente stabilito dal decreto ministeriale di nomina, il consiglio direttivo dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere confermati solo per il quadriennio successivo.
La carica di membro del consiglio direttivo e' incompatibile con quella di direttore di una struttura dell'ente e di membro delle commissioni scientifiche di cui al successivo art. 25.
I membri del consiglio direttivo non possono essere amministratori o dipendenti di imprese o societa' di produzione di beni o servizi che partecipano a programmi di ricerca dell'ente.
Art. 7.
Il consiglio direttivo: funzioni
Il consiglio direttivo:
a) stabilisce i criteri generali per l'elaborazione del piano triennale di attivita';
b) delibera, sulla base delle proposte del presidente e sentito il comitato di consulenza scientifica, i programmi triennali di attivita' e i relativi aggiornamenti annuali, contenenti l'indicazione delle risorse finanziarie e di personale necessarie al perseguimento dei relativi obiettivi, e i progetti esecutivi annuali;
c) approva, sulla base delle proposte del presidente e sentito il comitato di consulenza scientifica, le relazioni annuali sull'attivita' svolta e sullo stato di realizzazione dei programmi triennali di cui al punto precedente;
d) delibera i bilanci di previsione e le relative variazioni, nonche' il conto consuntivo, predisposti dal direttore generale secondo i criteri della contabilita' pubblica e secondo quanto espressamente previsto dal regolamento di amministrazione, contabilita' e finanza;
e) delibera, sulla base delle proposte del presidente e con l'osservanza di quanto previsto dall'art. 5, comma 4, del decreto, le eventuali modifiche del presente regolamento, nonche' del regolamento di amministrazione, contabilita' e finanza dell'Istituto e del regolamento del personale dell'Istituto;
f) delibera, sulla base delle proposte del presidente, su altri regolamenti, nonche' sui principali aspetti della operativita' dell'ente;
g) nomina il collegio dei revisori dei conti di cui al successivo art. 11, nonche', sulla base delle proposte del presidente, le commissioni scientifiche e gli organismi incaricati della valutazione di cui ai successivi articoli 26 e 27;
h) delibera, secondo i criteri e con le modalita' di cui al successivo art. 12, le indennita' e i compensi spettanti agli organi dell'Istituto;
i) delibera, sulla base delle proposte del presidente e sentito il comitato di consulenza scientifica, in materia di istituzione e di soppressione di strutture dell'ente;
j) nomina, sulla base delle proposte del presidente, i direttori delle strutture;
k) delibera sull'assunzione di mutui e in materia di anticipazioni di cassa da parte dell'Istituto cassiere;
l) delibera in ordine alle deleghe da conferire al presidente e, sulla base delle proposte del presidente, in ordine alle deleghe da conferire al direttore generale;
m) delibera in ordine alle deleghe da conferire, sulla base delle proposte del presidente, ai direttori di struttura o ad altro personale circa:
l'assunzione di impegni di spesa;
la stipula di contratti e convenzioni;
l'emissione di ordinativi di fornitura e di pagamento;
n) delibera la partecipazione a consorzi, fondazioni o societa';
o) delibera sui compensi da attribuire a consulenti ed esperti esterni, anche in relazione ai criteri di cui all'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ove gli incarichi non siano conferiti a titolo gratuito;
p) delibera su ogni altro argomento di interesse dell'ente che non sia demandato ad altri organi dalla legge e dai regolamenti.
Le proposte del presidente di cui alle lettere e), f), i), j), k), m), n) e o) sono formulate sentito il direttore generale.
Le proposte del presidente di cui alle lettere e), f) e i) sono formulate sentito il collegio di Istituto di cui al successivo art. 24.
La delibere di cui alle lettere a), b) ed e) sono adottate con la maggioranza dei membri del consiglio.
Le delibere del consiglio direttivo, a eccezione di quelle di cui alle lettere b) e c), per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto, nonche' di quelle di cui alla lettera e), per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono immediatamente esecutive.
Art. 8.
Il consiglio direttivo: funzionamento
Il consiglio direttivo e' convocato presso la sede dell'Istituto dal presidente con avviso scritto, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno e i principali atti relativi, spedito almeno otto giorni prima della data fissata per la seduta. E' convocato, inoltre, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. In caso di urgenza il consiglio puo' essere convocato telegraficamente ovvero, ove possibile, per posta elettronica, con un preavviso di ventiquattro ore.
I provvedimenti adottati dal consiglio direttivo assumono forma di delibere. Le delibere vengono firmate dal presidente, raccolte in volumi annuali unitamente ai verbali delle relative sedute e conservate nell'archivio degli atti ufficiali dell'ente. Esse vengono pubblicizzate a cura dell'amministrazione centrale.
Le sedute del consiglio direttivo sono valide quando e' presente almeno la meta' piu' uno dei suoi componenti.
Le delibere sono adottate con la maggioranza dei presenti, fatto salvo i casi di cui al precedente art. 7, comma 4, in caso di parita' dei voti prevale il voto del presidente.
Alle sedute del consiglio direttivo partecipa, con voto consultivo, il direttore generale e, con funzioni istruttorie e di segretario verbalizzante, il direttore amministrativo di cui al successivo art. 23.
Art. 9.
Il comitato di consulenza scientifica
Il comitato di consulenza scientifica esprime pareri obbligatori e formula proposte in ordine ai programmi triennali di attivita' e ai relativi aggiornamenti annuali, nonche' ai progetti esecutivi annuali di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b) e svolge, su richiesta del consiglio direttivo, attivita' consultiva e istruttoria, avvalendosi, ove necessario, di esperti del settore.
Il comitato di consulenza scientifica e' nominato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed e' costituito, oltre che dal presidente dell'ente che lo presiede, da:
cinque membri eletti nel proprio ambito dal personale di ricerca in servizio presso l'Istituto;
cinque membri eletti nel proprio ambito dai ricercatori e professori universitari nei settori scientifico-disciplinari di geofisica e vulcanologia.
Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con propri decreti, provvede a disciplinare le relative procedure elettorali.
I membri del comitato di consulenza scientifica durano in carica quattro anni e possono essere confermati solo per il quadriennio successivo.
La carica di membro del comitato di consulenza scientifica e' incompatibile con quella di direttore di una struttura dell'ente e di membro delle commissioni scientifiche.
Il comitato di consulenza scientifica, inoltre:
a) esprime il proprio parere sulle relazioni di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera c);
b) esprime pareri e formula proposte in ordine all'istituzione e alla soppressione di strutture;
c) esprime il proprio parere su ogni argomento di carattere scientifico relativo all'attivita' dell'ente, sottoposto al comitato stesso dal presidente dell'Istituto o dal consiglio direttivo.
Art. 10.
Il comitato di consulenza scientifica: funzionamento
Il comitato di consulenza scientifica e' convocato presso la sede dell'Istituto dal presidente con avviso scritto, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno e i principali atti relativi, spedito almeno otto giorni prima della data fissata per la seduta. E' convocato, inoltre, su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti. In caso di urgenza il comitato puo' essere convocato telegraficamente ovvero, ove possibile, per posta elettronica, con un preavviso di ventiquattro ore.
I pareri del comitato di consulenza scientifica vengono trasmessi al consiglio direttivo entro i dieci giorni successivi alla data della seduta del comitato stesso. Essi vengono raccolti in volumi annuali e conservati nell'archivio degli atti ufficiali dell'ente.
Le sedute del comitato di consulenza sono valide quando e' presente almeno la meta' piu' uno dei suoi componenti.
Alle sedute del comitato di consulenza scientifica partecipano il direttore generale e, con funzioni istruttorie e di segretario verbalizzante, il direttore amministrativo.
Art. 11.
Il collegio dei revisori dei conti
Il collegio dei revisori dei conti e' nominato dal consiglio direttivo e, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto, e' composto da:
un revisore designato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con funzioni di presidente del collegio;
due revisori designati dal Ministero;
due revisori designati dal consiglio direttivo stesso.
Con lo stesso provvedimento sono nominati tre revisori supplenti di cui uno designato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno designato dal Ministero e uno designato dal consiglio direttivo stesso.
Il collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere confermati solo per il quadriennio successivo. Per la nomina a revisore dei conti e' necessaria l'iscrizione al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
I revisori possono assistere alle riunioni del consiglio direttivo.
A tal fine copia della convocazione del predetto organo e' inviata con le stesse modalita' al presidente e ai membri del collegio.
Le riunioni del collegio si svolgono su iniziativa del presidente del collegio stesso, cui compete la convocazione, e quando ne facciano richiesta almeno due membri.
I verbali delle sedute del collegio vengono trasmessi entro i dieci giorni successivi alla data della seduta del collegio stesso al presidente dell'Istituto e ai membri del consiglio direttivo. Essi vengono raccolti in volumi annuali e conservati nell'archivio ufficiale dell'ente.
Le funzioni dei revisori dei conti sono svolte collegialmente; i membri effettivi possono, tuttavia, procedere anche individualmente ad atti ispettivi, a operazioni di riscontro e di verifica nell'ambito dei programmi di attivita' deliberati dal collegio e previa comunicazione al presidente.
Le riunioni del collegio devono essere verbalizzate su apposito libro vidimato e numerato progressivamente. Le risultanze delle verifiche, dei riscontri e delle ispezioni effettuate individualmente sono riferite ai collegio nella prima riunione successiva.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; il membro o i membri dissenzienti devono indicare a verbale i motivi del proprio dissenso.
Per l'esercizio delle proprie funzioni ciascun revisore ha diritto di prendere visione di tutti gli atti amministrativi e contabili, nonche' di accedere, a mezzo dei competenti operatori, ai sistemi informatici e telematici con cui siano abitualmente formati, conservati e gestiti i predetti atti.
Oltre a svolgere le funzioni previste dall'art. 2403 del codice civile, per quanto compatibile, il collegio dei revisori dei conti:
a) vigila sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale;
b) accerta la regolarita' della tenuta dei libri e scritture contabili;
c) esamina i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi e le situazioni contabili, redigendo apposite relazioni, contenenti il proprio parere;
d) effettua almeno trimestralmente verifiche di cassa e dei valori dei titoli in proprieta', deposito, cauzione o custodia;
e) puo' richiedere chiarimenti al consiglio direttivo in merito ad atti e, in generale, sulle scelte gestionali e amministrative;
f) esercita ogni altra funzione espressamente prevista da norme di legge e di regolamento.
Art. 12.
Organi: indennita' e compensi
Al presidente, ai membri del consiglio direttivo, del comitato di consulenza scientifica e del collegio dei revisori dei conti compete un'indennita' di carica determinata dal consiglio direttivo secondo criteri e parametri definiti con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali spetta un gettone di presenza, per non piu' di una seduta al giorno, nella misura e con le modalita' stabilite dal consiglio direttivo sulla base dei criteri e parametri di cui al precedente comma.
Le spese di missione, effettivamente sostenute e documentate per la partecipazione alle sedute di cui al precedente comma sono rimborsabili con riferimento al personale dell'Istituto di livello professionale piu' elevato.
Art. 13.
Il direttore generale
Il direttore generale e' nominato dal presidente, su parere conforme del consiglio direttivo, scegliendolo tra dirigenti delle pubbliche amministrazioni o tra esperti di elevata qualificazione professionale in campo amministrativo o aziendale.
Il rapporto di lavoro del direttore generale e' regolato da un contratto a tempo determinato della durata massima di quattro anni, rinnovabile una sola volta.
La retribuzione del direttore generale e' determinata dal consiglio direttivo secondo criteri e parametri definiti con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Le funzioni di direttore generale sono incompatibili con qualsiasi altra attivita', fatti salvi eventuali particolari incarichi affidatigli dal consiglio direttivo; se affidati da altri enti o organismi pubblici o privati, e purche' temporanei e saltuari, devono essere preventivamente assentiti dal consiglio direttivo.
Il direttore generale non puo' avere interessi diretti o indiretti nelle imprese che partecipano a programmi di ricerca dell'ente.
Qualora venga nominato direttore generale un dipendente pubblico, lo stesso e' collocato in aspettativa per tutta la durata del mandato; al termine del mandato il dipendente e' riammesso, a domanda, nei ruoli del personale dell'ente di appartenenza con il profilo e il livello professionali posseduti all'atto della nomina; all'anzianita' maturata ai momento della nomina a direttore generale si aggiunge per intero, a tutti i fini, quella maturata in tale posizione.
Il direttore generale:
a) assicura il coordinamento delle attivita' e la loro unita' operativa e di indirizzo nel rispetto dei criteri generali e delle direttive stabilite dagli organi dell'ente;
b) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi dell'ente:
c) partecipa alle sedute del consiglio direttivo e del comitato di consulenza scientifica;
d) formula proposte ed esprime pareri in materia di:
ristrutturazione operativa;
consistenza degli organici;
conferimento degli incarichi dirigenziali e di responsabilita';
conferimento di deleghe;
predisposizione dei regolamenti per la disciplina dei principali aspetti della operativita' dell'ente;
e) esercita ogni altra funzione conferitagli dalla legge, dai regolamenti, dal consiglio direttivo e dal presidente.
TITOLO III
Strutture
Art. 14.
Le strutture
Per il perseguimento delle finalita' istituzionali, l'Istituto si articola nelle seguenti strutture:
sezioni istituzionali;
centri nazionali;
sezioni universitarie;
gruppi nazionali;
amministrazione centrale.
Alle predette strutture afferisce il personale di ruolo e non di ruolo dell'Istituto, nonche', secondo le modalita' di cui al regolamento del personale dell'Istituto:
personale docente delle universita' associato alla struttura tramite conferimento di apposito incarico di ricerca;
personale di altri enti appositamente comandato presso la struttura con provvedimento a termine;
titolari di borse di studio fruite presso la struttura, finanziate dall'Istituto ovvero dall'esterno;
titolari di assegni di ricerca fruiti presso la struttura, finanziati dall'Istituto ovvero dall'esterno;
titolari di borse di dottorato di ricerca finanziate dall'Istituto ovvero istituite da altri enti purche' fruite presso la struttura.
Art. 15.
Le sezioni istituzionali
Le sezioni istituzionali sono strutture scientifiche aventi il fine di svolgere le attivita' necessarie alla realizzazione degli obiettivi programmatici generali dell'ente.
Le sezioni istituzionali vengono istituite e soppresse dal consiglio direttivo, sulla base delle proposte del presidente, sentito il comitato di consulenza scientifica e il collegio di Istituto.
Le sezioni istituzionali:
a) concorrono alla qualificazione professionale di personale nei campi di loro competenza;
b) collaborano ai programmi di assistenza allo sviluppo promossi dal Ministero degli affari esteri o dagli organi dell'Unione europea;
c) collaborano alla preparazione e alla stampa di pubblicazioni nel campo delle attivita' istituzionali.
Le sezioni istituzionali, inoltre, purche' non vi osti lo svolgimento delle funzioni istituzionali in riferimento agli obiettivi programmatici generali dell'ente e fermo restando quanto stabilito dal precedente art. 7, comma 1, lettera m), possono eseguire attivita' di ricerca e consulenza mediante contratti e convenzioni per conto di societa' e di enti pubblici o privati, nazionali, comunitari o internazionali.
I principi di autonomia scientifica, finanziaria e di gestione previsti dalle norme in vigore, si attuano:
a) nella fase di proposta dei progetti esecutivi annuali di attivita';
b) nella fase di attuazione dei programmi, mediante l'adozione di autonome forme organizzative, purche' non in contrasto con la normativa vigente;
c) mediante il conferimento delle deleghe di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera m).
Art. 16.
I centri nazionali
I centri nazionali sono strutture prevalentemente tecnologiche aventi il fine di sviluppare, realizzare o gestire grandi sistemi strumentali per le attivita' dell'Istituto, nonche' di svolgere le attivita' necessarie alla realizzazione degli obiettivi programmatici generali dell'ente.
I centri nazionali vengono istituiti e soppressi dal consiglio direttivo, sulla base delle proposte del presidente, sentito il comitato di consulenza scientifica e il collegio di Istituto.
I centri nazionali:
a) concorrono alla qualificazione professionale di personale nei campi di loro competenza;
b) collaborano ai programmi di assistenza allo sviluppo promossi dal Ministero degli affari esteri o dagli organi dell'Unione europea;
c) collaborano alla preparazione e alla stampa di pubblicazioni nel campo delle attivita' istituzionali.
I centri nazionali hanno, inoltre, il compito di assicurare il supporto tecnologico e scientifico alle attivita' dell'Istituto.
I principi di autonomia scientifica, finanziaria e di gestione previsti dalle norme in vigore, si attuano:
a) nella fase di proposta dei progetti esecutivi annuali di attivita';
b) nella fase di attuazione dei programmi, mediante l'adozione di autonome forme organizzative, purche' non in contrasto con la normativa vigente;
c) mediante il conferimento delle deleghe di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera m).
Art. 17.
Le sezioni universitarie
Le sezioni universitarie sono strutture scientifiche aventi il fine di svolgere l'attivita' di ricerca in collaborazione con universita' e altri organismi scientifici, nel quadro degli obiettivi programmatici generali dell'ente; esse vengono costituite e hanno sede presso dipartimenti universitari, sulla base di apposite convenzioni, e integrano le risorse dell'Istituto con quelle disponibili presso la struttura ospitante.
Le sezioni universitarie vengono istituite e soppresse dal consiglio direttivo, sulla base delle proposte del presidente, sentito il comitato di consulenza scientifica e il collegio di Istituto. Con la stessa delibera ne viene definito l'assetto organizzativo.
Con successivo regolamento, da adottarsi ai sensi del precedente art. 7, comma 1, lettera f), il consiglio direttivo disciplina le modalita' di costituzione e di funzionamento di analoghe sezioni da istituire presso altri enti di ricerca.
Art. 18.
I gruppi nazionali
Al fine di promuovere e sviluppare, nell'ambito dei fini istituzionali, programmi di ricerca multidisciplinari in coordinamento tra l'Istituto, universita' ed enti pubblici e privati, possono essere costituiti gruppi nazionali finanziati anche con fondi degli organi di protezione civile ovvero di altri enti pubblici o privati.
I gruppi nazionali vengono istituiti e soppressi dal consiglio direttivo, sulla base delle proposte del presidente, sentito il comitato di consulenza scientifica.
A essi e' preposto un direttore nominato dal consiglio direttivo, sulla base delle proposte del presidente, scelto tra gli esperti del settore.
Il direttore e' coadiuvato da un collegio di gruppo nominato dal consiglio direttivo e costituito da:
il direttore che lo presiede;
tre membri designati dal direttore tra i coordinatori dei progetti finanziati, su indicazione degli stessi;
due membri designati dal presidente dell'Istituto tra i ricercatori e tecnologi dell'Istituto;
un membro designato dagli enti finanziatori dei progetti tra gli esperti del settore.
Il direttore dura in carica tre anni e puo' essere rinnovato una sola volta e svolge le funzioni di funzionario delegato del gruppo per la gestione dei fondi di funzionamento assegnati dall'Istituto alla direzione del gruppo. Per quanto compatibile, il direttore del gruppo e' equiparato ai direttori delle strutture nelle quali si articola l'ente.
Il collegio ha il compito di:
a) predisporre, armonizzandolo con il piano triennale di attivita' dell'Istituto, il programma quadro pluriennale del gruppo;
b) emanare il bando per la presentazione dei progetti di ricerca;
c) stabilire le modalita' di valutazione dei progetti di ricerca, in sintonia con i criteri utilizzati per la definizione del piano triennale di attivita' dell'Istituto;
d) predisporre i progetti esecutivi annuali da trasmettere al direttore generale.
Il consiglio direttivo puo' assegnare alla direzione dei gruppi unita' di personale per le attivita' di gestione del gruppo stesso.
Art. 19.
Il direttore di struttura
Ogni struttura e' retta da un direttore di struttura il quale responsabile del conseguimento dei risultati previsti, dell'osservanza delle direttive generali deliberati dagli organi direttivi dell'ente e dell'imparzialita' e della legittimita' dell'azione della struttura cui e' preposto.
Il direttore di struttura e' nominato dal consiglio direttivo sulla base delle proposte del presidente formulata dopo aver proceduto alla valutazione comparativa delle candidature proposte con le modalita' di cui al successivo art. 21, comma 2, lettera c) e aver acquisito il parere del direttore generale.
Nella valutazione comparativa di cui al precedente comma, si dovra' tenere conto delle attitudini e delle capacita' professionali dei candidati anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, nonche' delle esperienze scientifiche, organizzative e gestionali nei campi di competenza.
I direttori delle sezioni istituzionali e dei centri nazionali sono scelti tra i ricercatori e i tecnologi dell'Istituto, con priorita' per le fasce piu' elevate.
I direttori delle sezioni universitarie sono scelti tra i dirigenti di ricerca e i primi ricercatori dell'Istituto assegnati a prestare servizio presso la sezione universitaria ovvero tra i professori ordinari e straordinari, dotati di incarico di ricerca.
Il direttore dura in carica tre anni e puo' essere confermato consecutivamente per un solo triennio.
L'incarico di direttore e' incompatibile con la nomina a membro del consiglio direttivo, del comitato di consulenza scientifica e delle commissioni scientifiche.
L'incarico di direttore di struttura puo' essere revocato dal consiglio direttivo su motivata proposta del presidente formulata dopo aver sentito il direttore generale.
Ai direttori di struttura compete un'indennita' nella misura stabilita dal consiglio direttivo nell'ambito di quanto disposto in materia di trattamento retributivo accessorio dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.
Art. 20.
Il direttore di struttura: compiti
I direttori delle sezioni e dei centri nazionali, nel rispetto degli obiettivi programmatici generali stabiliti dal consiglio direttivo, provvedono a:
a) predisporre, sentito il collegio di struttura, il bilancio di previsione di struttura, che trasmette al direttore generale, e curare l'attuazione dei programmi deliberati dagli organi direttivi dell'Istituto, promuovendo e coordinando l'attivita' della struttura;
b) esercitare le funzioni che a essi siano direttamente attribuite da norme, regolamenti dell'ente e deleghe specifiche da parte del consiglio direttivo e del presidente;
c) disporre, sentito il collegio di struttura, l'eventuale articolazione e le norme di funzionamento interno della struttura; in sede di prima attuazione dei nuovi regolamenti, il direttore dispone, sentito l'insieme dei dipendenti di ruolo e non di ruolo, in possesso di un contratto di durata almeno triennale, afferenti alla struttura, riuniti in assemblea;
d) adottare gli atti di gestione del personale in servizio presso la struttura;
e) adottare gli atti relativi all'attribuzione, nei limiti e con i criteri, stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi sindacali sottoscritti in materia a livello nazionale e locale, degli emolumenti accessori;
f) esercitare, nei limiti stabiliti dal consiglio direttivo e nelle forme stabilite dal regolamento di amministrazione, contabilita' e finanza dell'Istituto, le funzioni di ordinatore primario di spesa mediante: assunzione di impegni di spesa, stipula di convenzioni e contratti, indizione e aggiudicazione di gare, emissione di ordinativi per forniture di beni e servizi e di prestazioni professionali e, nel caso rivestano anche il ruolo di funzionario delegato, liquidazione e pagamento di spese;
g) provvedere al mantenimento e al corretto utilizzo dei beni mobili durevoli affidati alla struttura, sulla base delle disposizioni dell'amministrazione centrale;
h) gestire il servizio di cassa della struttura, incaricando eventualmente del concreto espletamento del servizio un dipendente di ruolo formalmente assegnato alla struttura;
i) stipulare, sentito il collegio di struttura, contratti e convenzioni di ricerca, con le modalita' di cui al precedente art. 15, comma 4.
I provvedimenti adottati dai direttori di struttura assumono forma di decreti direttoriali.
All'inizio di ogni anno ciascun direttore di struttura presenta al direttore generale una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente, ai fini della redazione del conto consuntivo dell'esercizio finanziario nonche' degli adempimenti relativi ai sistemi di valutazione dell'attivita' di ricerca di cui al successivo art. 27.
Art. 21.
I collegi di struttura
Per ogni sezione istituzionale e centro nazionale e' costituito un collegio di struttura nominato dal presidente e costituito dal direttore della struttura, dai responsabili delle unita' funzionali, delle unita' di progetto e dei servizi di cui al successivo art. 23, da un rappresentante eletto da e tra i dipendenti di ruolo e non di ruolo, in possesso di un contratto di durata almeno triennale, inquadrati nei primi tre livelli professionali della struttura e da due rappresentanti eletti da e tra il restante personale di ruolo e non di ruolo, in possesso di un contratto di durata almeno triennale, della struttura.
Il collegio ha il compito di:
a) esprimere il parere sul bilancio di previsione della struttura, predisposto dal direttore della struttura, sulla base del progetto esecutivo annuale;
b) esprimere il parere sulle proposte, predisposte dal direttore della struttura, relative all'ulteriore eventuale articolazione della struttura stessa, sulla stipulazione di contratti e convenzioni di ricerca e su tutti i problemi interni di funzionamento;
c) predisporre la rosa di candidati per la nomina del direttore della struttura; in sede di prima attuazione dei nuovi regolamenti, tale funzione viene svolta dall'insieme dei dipendenti di ruolo e non di ruolo, in possesso di un contratto di durata almeno triennale, afferenti alla struttura, riuniti in assemblea.
Il collegio di struttura e' convocato dal direttore della struttura con avviso scritto, eventualmente anche per posta elettronica, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, spedito almeno due giorni prima della data fissata per la seduta. E' convocato, inoltre, ogni volta che ne faccia richiesta la meta' piu' uno dei componenti.
Art. 22.
Le unita' funzionali, le unita' di progetto e i servizi
Le sezioni istituzionali e i centri nazionali, in relazione agli obiettivi programmatici generali e alle esigenze operative, ovvero in funzione dell'esecuzione di convenzioni e contratti di ricerca attivi particolarmente complessi stipulati con industrie e con enti pubblici o privati, nazionali, comunitari o internazionali, possono articolarsi in unita' funzionali, per le attivita' tecnico-scientifiche ordinarie, in unita' di progetto, per le attivita' legate a obblighi contrattuali temporanei, e in servizi, per le attivita' amministrative e tecnico-culturali.
Le predette unita' e servizi possono assumere anche la denominazione di osservatorio, laboratorio, centro elaborazione dati, museo o biblioteca.
Il direttore di struttura, sentito il collegio di struttura, ne dispone la costituzione e la composizione, caratterizzata da un'ampia fungibilita' di mansioni, e ne nomina il responsabile tra i dipendenti di ruolo inquadrati nei tre livelli professionali piu' elevati, determinandone le competenze. Ai servizi sono preposti dirigenti amministrativi ovvero, in mancanza, funzionari amministrativi.
Presso la sezione "Osservatorio vesuviano" di cui all'art. 5, comma 5 del decreto, al servizio amministrativo e' preposto un dirigente amministrativo con le funzioni di direttore amministrativo della sezione.
Ai dipendenti che siano chiamati a svolgere funzioni di responsabile di unita' ovvero di servizio compete un'indennita' nella misura stabilita dal consiglio direttivo nell'ambito di quanto disposto in materia di trattamento retributivo accessorio dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.
Art. 23.
L'amministrazione centrale
Per amministrazione centrale si intende la struttura complessa di servizio finalizzata all'espletamento delle funzioni non attribuite alle altre strutture nelle quali si articola l'Istituto.
All'amministrazione centrale e' preposto un dirigente che svolge le funzioni di direttore amministrativo dell'Istituto.
L'amministrazione centrale svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e verifica dell'attivita' amministrativa decentrata, interagendo con i servizi amministrativi istituiti presso le altre strutture.
L'amministrazione centrale svolge compiti di supporto agli organi dell'Istituto, di supporto amministrativo alle attivita' delle strutture nelle quali si articola l'Istituto, nonche' tutti i compiti amministrativi correlati con le attivita' istituzionali.
Ai fini di cui al precedente comma, l'amministrazione centrale si articola in uffici.
L'amministrazione centrale assicura alla rete delle strutture scientifiche servizi di supporto che comprendono:
i compiti di prevenzione e protezione di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni;
la consulenza giuridico-amministrativa e il contenzioso;
il servizio del patrimonio immobiliare;
i servizi generali della sede di Roma.
Ai fini di cui al precedente comma, l'amministrazione centrale si articola in servizi.
Agli uffici e ai servizi sono preposti dirigenti amministrativi ovvero, in mancanza, funzionari amministrativi o personale equiparato.
I responsabili degli uffici e dei servizi sono nominati dal direttore amministrativo.
In sede di prima attuazione del presente regolamento, sono, inoltre, collocate presso l'amministrazione centrale le attivita' di coordinamento relative:
al centro elaborazione dati e alle reti di comunicazione;
alle nuove tecnologie;
alla biblioteca centrale e alla rivista dell'Istituto;
al centro editoriale e alle attivita' didattiche e divulgative.
Ai fini dello svolgimento delle predette attivita', l'amministrazione centrale si articola in piu' unita' funzionali alle quali vengono preposti ricercatori e tecnologi dell'ente. Il direttore amministrativo costituisce le predette unita' funzionali e ne nomina i responsabili, sentito il collegio di Istituto.
Entro un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il consiglio direttivo, sulla base delle proposte del presidente, formulate sentito il collegio di Istituto, provvede alla definitiva organizzazione delle attivita' di cui ai precedenti commi.
Ai dipendenti che siano chiamati a svolgere funzioni di responsabile di ufficio ovvero di servizio ovvero di unita' funzionale compete un'indennita' nella misura stabilita dal consiglio direttivo nell'ambito di quanto disposto in materia di trattamento retributivo accessorio dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.
L'amministrazione centrale costituisce un unico centro di spesa.
All'inizio di ogni anno il direttore amministrativo presenta al direttore generale una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente, ai fini della redazione del conto consuntivo dell'esercizio finanziario nonche' degli adempimenti relativi ai sistemi di controllo dell'attivita' di gestione di cui al successivo art. 26.
Art. 24.
Il collegio di Istituto
Il collegio di Istituto costituisce un organismo di coordinamento gestionale e di raccordo tra gli organi di indirizzo e i responsabili della gestione.
Il collegio di Istituto e' formato da:
il presidente;
il direttore generale;
i direttori di struttura.
Il collegio di Istituto:
a) predispone la proposta di piano triennale di attivita', sulla base del lavoro istruttorio delle commissioni scientifiche, e la proposta di progetto esecutivo annuale, corredato della proposta di ripartizione delle attivita' previste dal piano triennale e dei relativi finanziamenti tra le varie strutture;
b) organizza annualmente il congresso dell'ente per l'illustrazione delle attivita' svolte dalle strutture dell'Istituto nell'ambito del piano triennale di attivita';
c) formula suggerimenti sull'organizzazione dell'ente e, in particolare, sulla istituzione e soppressione delle strutture nelle quali si articola l'Istituto;
d) formula suggerimenti e raccomandazioni in ordine ai regolamenti per la disciplina dei principali aspetti della operativita' dell'ente e su tutte le questioni di carattere generale relative alla gestione dell'ente.
La funzione di membro del collegio di Istituto e' gratuita.
Il collegio di Istituto e' convocato presso la sede dell'Istituto dal presidente con avviso scritto, eventualmente anche per posta elettronica, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, spedito almeno quattro giorni prima della data fissata per la seduta. E' convocato, inoltre, ogni volta che ne faccia richiesta la meta' piu' uno dei componenti.
Art. 25.
Le commissioni scientifiche
Le commissioni scientifiche sono nominate dal consiglio direttivo, sulla base delle proposte del presidente, sentito il comitato di consulenza scientifica, per ciascuna delle aree scientifiche relative agli obiettivi programmatici generali definiti triennalmente dal consiglio direttivo stesso.
Le commissioni sono costituite da un presidente e da due membri scelti tra i ricercatori e i tecnologi dell'ente, con priorita' per le fasce piu' elevate, ovvero tra i professori ordinari, straordinari e associati. dotati di incarico di ricerca.
Ciascuna commissione provvede a raccogliere, valutare e armonizzare i progetti di ricerca presentati dalla comunita' scientifica di riferimento, costituita da ricercatori e tecnologi dell'ente e docenti universitari muniti di incarico di ricerca, attivi in ciascuna area scientifica.
I componenti delle commissioni durano in carica tre anni. La carica e' incompatibile con quella di membro del consiglio direttivo. di membro del comitato di consulenza scientifica e di direttore di struttura.
La funzione di membro delle commissioni scientifiche nazionali e' gratuita.
Art. 26.
Servizio di valutazione e controllo strategico
Ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e' istituito il servizio di valutazione e controllo strategico.
Al servizio e' preposto un collegio nominato dal consiglio direttivo, sulla base delle proposte del presidente, formato da tre esperti esterni all'Istituto con specifiche professionalita', dei quali uno con funzioni di presidente. La composizione deve essere, in ogni caso, tale da garantire l'autonomia, la competenza e l'imparzialita' delle valutazioni e dell'attivita' svolta. Tutti i componenti del collegio durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. A essi e' garantita l'inamovibilita' nel periodo di esercizio della funzione di controllo.
Il servizio, sulla base della normativa di riferimento e di eventuali criteri generali determinati dal consiglio direttivo, procede a definire i criteri e gli strumenti per valutare l'efficacia, efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa delle strutture, le prestazioni del personale con qualifica o funzione dirigenziale e l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di realizzazione dei programmi in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti, nonche' i risultati di tempo, costo e qualita' dei programmi in essere.
Il servizio redige almeno annualmente una relazione sui risultati delle analisi effettuate, che non si estendono all'attivita' di ricerca.
Per lo svolgimento dei propri compiti il servizio fissa annualmente un programma di lavoro, d'intesa con il presidente e il direttore generale.
Il servizio e' dotato di adeguata autonomia operativa e risponde esclusivamente al presidente dell'Istituto.
Il servizio accede e utilizza il sistema informativo dell'Istituto, si avvale delle strutture interne e, ove necessario, di risorse di personale assegnate dal consiglio direttivo, nonche' di locali e mezzi, anche informatici, idonei al corretto svolgimento della funzione.
Per quanto di competenza, segnala al collegio dei revisori dei conti eventuali anomalie riscontrate nel funzionamento dell'Istituto.
Art. 27.
Comitato interno di valutazione scientifica
Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, richiamato dall'art. 5, comma 1 del decreto e al fine di valutare i risultati scientifici e tecnologici dell'attivita' complessiva dell'Istituto e delle sue singole strutture, e' istituito il comitato interno di valutazione scientifica.
Il comitato e' nominato dal consiglio direttivo, sulla base delle proposte del presidente, ed e' formato da cinque esperti esterni all'Istituto, dei quali almeno due stranieri, cosi' suddivisi:
tre esperti di materie attinenti le attivita' dell'Istituto;
uno esperto di trasferimenti tecnologici;
uno esperto di valutazione tecnico-economica, da individuare all'interno della pubblica amministrazione o nel settore bancario o in quello universitario.
I membri devono essere di indiscussa autorevolezza e non devono essere coinvolti direttamente nelle attivita' dell'Istituto.
La composizione deve essere, in ogni caso, tale da garantire l'autonomia, la competenza e l'imparzialita' delle valutazioni; l'attivita' del comitato si svolge con procedure trasparenti ed esiti pubblici.
Tutti i membri durano in carica tre anni. A essi e' garantita l'inamovibilita' nel periodo di esercizio della funzione di valutazione. Al suo interno il comitato nomina il proprio coordinatore.
Al comitato sono assegnati, ove necessario, dal consiglio direttivo, risorse di personale, nonche' locali e mezzi, anche informatici, idonei al corretto svolgimento della funzione.
Le strutture dell'Istituto devono fornire gli atti, i dati e le informazioni richiesti dal comitato, nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo.
Il presidente dell'Istituto presenta annualmente al consiglio direttivo una relazione del comitato che illustra i risultati dell'attivita' di valutazione svolta.
TITOLO IV
Norme transitorie e finali
Art. 28.
Norma transitoria: comitato di consulenza scientifica
Nelle more della costituzione del comitato di consulenza scientifica di cui all'art. 3, comma 5, del decreto, i pareri di cui al precedente art. 7), comma 1, lettere b), c) e i), vengono espressi da un comitato scientifico nominato dal consiglio direttivo e composto dal presidente dell'ente e da sei membri, dei quali tre scelti tra i ricercatori e tecnologi in servizio presso l'Istituto e tre scelti tra i professori universitari nei settori di interesse dell'Istituto.
Al comitato scientifico cosi' costituito si applicano, fatto salvo quanto diversamente stabilito con la delibera di nomina, le disposizioni di cui ai precedenti articoli 9 e 10.
Art. 29.
Norma transitoria: articolazione iniziale dell'Istituto
In sede di prima attuazione del presente regolamento, l'ente si articola nelle seguenti sezioni istituzionali:
Roma 1;
Roma 2;
Napoli - Osservatorio Vesuviano;
Milano;
Palermo;
Catania,
nel seguente centro nazionale:
Centro nazionale per il monitoraggio della sismicita' - Roma,
e nella seguente struttura complessa di servizio:
Amministrazione centrale - Roma.
Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma:
a) nella sezione di Roma 1 confluiscono le attivita' e il personale afferenti alle attuali unita' organiche dell'Istituto nazionale di geofisica denominate "sismologia e fisica dell'interno della terra", fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera i), e "geodinamica";
b) nella sezione di Roma 2 confluiscono le attivita' e il personale afferenti alle attuali unita' organiche dell'Istituto nazionale di geofisica denominate "aeronomia" e "geomagnetismo";
c) nella sezione di Roma 2 confluiscono, inoltre, le attivita' e il personale afferenti alla attuale unita' organica dell'Istituto nazionale di geofisica denominata "laboratori e centro elaborazione dati", limitatamente ai laboratori di geochimica e di telerilevamento;
d) nella sezione di Napoli confluiscono le attivita' e il personale afferenti all'attuale Osservatorio vesuviano;
e) nella sezione di Milano confluiscono le attivita' e il personale afferenti all'attuale Istituto di ricerca sul rischio sismico;
f) nella sezione di Palermo confluiscono le attivita' e il personale afferenti all'attuale Istituto di goechimica dei fluidi;
g) nella sezione di Catania confluiscono le attivita' e il personale afferenti all'attuale Istituto internazionale di vulcanologia e all'attuale sistema "Poseidon";
h) nel centro nazionale confluiscono le attivita' e il personale afferenti all'attuale unita' organica dell'Istituto nazionale di geofisica denominata "ricerche e monitoraggio sismici";
i) nel centro nazionale confluiscono, inoltre, le attivita' e il personale afferenti all'attuale unita' organica dell'Istituto nazionale di geofisica denominata "sismologia e fisica dell'interno della terra", limitatamente alla rete sismica "MedNet", e all'attuale progetto "SISMOS";
j) nell'amministrazione centrale confluiscono le attivita' e il personale afferenti alle attuali unita' organica dell'Istituto nazionale di geofisica denominate "affari amministrativi e del personale", "affari patrimoniali, ragioneria e servizi generali";
k) nell'amministrazione centrale confluiscono, inoltre, le attivita' e il personale afferenti alla attuale unita' organica dell'Istituto nazionale di geofisica denominata "laboratori e centro elaborazione dati", limitatamente al centro elaborazione dati, reti di comunicazione e nuove tecnologie.
Il personale in servizio presso l'attuale Istituto nazionale di geofisica con contratto a tempo determinato per concorrere alle attivita' del gruppo nazionale per la difesa dai terremoti resta provvisoriamente assegnato alle sedi cui al momento afferisce.
Entro trenta giorni dalla data di approvazione del presente regolamento con provvedimento del consiglio direttivo, da adottarsi sulla base delle proposte del presidente e sentiti il direttore generale e le organizzazioni sindacali, si dispone il passaggio delle competenze in termini di attivita', di attrezzature e di infrastrutture. nonche' del personale, dalle precedenti strutture a quelle previste dal presente regolamento. La destinazione del personale di ruolo, del personale dei ruoli speciali a esaurimento e del personale non di ruolo eventualmente diversa da quella prevista dal precedente comma, potra' essere disposta, su domanda degli interessati, tenendo conto delle obiettive esigenze di funzionalita' dell'ente e delle professionalita' acquisite dai personale interessato.
Entro trenta giorni dalla data del provvedimento di cui ai precedente comma, il consiglio direttivo provvede alla nomina dei direttori delle strutture secondo le modalita' e le procedure previste dal presente regolamento.
Fino alla data di nomina dei direttori delle strutture, le attivita' continuano a svolgersi secondo l'organizzazione, le modalita' e le procedure vigenti presso gli enti e istituti che confluiscono nell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.
Il gruppo nazionale per la vulcanologia e il gruppo nazionale per la difesa dai terremoti, di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), del decreto, costituiscono strutture dell'Istituto ai sensi dei precedenti articoli 1 e 5 e continuano a gestire il programma quadro 2000-2002.
Art. 30.
Norma transitoria: dotazione organica iniziale dell'Istituto
In sede di prima attuazione del presente regolamento, la dotazione organica dell'Istituto e' data dalla sommatoria delle dotazioni organiche e/o delle consistenze del personale in servizio, anche con contratto a tempo determinato alla data di insediamento del comitato di cui all'art. 6, comma 1 del decreto, dell'Istituto nazionale di geofisica, dell'Osservatorio vesuviano, dell'Istituto di ricerca sul rischio sismico, dell'Istituto internazionale di vulcanologia, dell'Istituto di geochimica dei fluidi e del sistema "POSEIDON".
Art. 31.
Entrata in vigore
Il presente regolamento viene emanato con decreto del presidente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale a norma di quanto previsto dall'art. 8, ultimo comma, della legge 9 maggio 1989, n. 168; contestualmente viene notificato a tutte le strutture dell'Istituto.
Ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera h), del decreto, il presente regolamento acquista efficacia dalla data di insediamento del consiglio direttivo.
 
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