Gazzetta n. 4 del 5 gennaio 2001 (vai al sommario)
ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA
DECRETO 21 dicembre 2000
Emanazione del regolamento per l'amministrazione, la contabilita' e la finanza dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

IL PRESIDENTE del comitato per la costituzione dell'Istituto nazionale di geofisica
e vulcanologia

Visto l'art. 6, comma 2 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381;
Visto l'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la deliberazione 20 dicembre 2000 con la quale il comitato nominato con decreto ministeriale 24 luglio 2000, n. 537, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 381/1999, ha approvato definitivamente il regolamento per l'amministrazione, la contabilita' e la finanza dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia;
Decreta:
Art. 1.
E' emanato il regolamento per l'amministrazione, la contabilita' e la finanza dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
 
Art. 2.
Il presente decreto e il regolamento allegato sono trasmessi al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 dicembre 2000
Il presidente: Boschi
 
Allegato REGOLAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE, LA CONTABILITA' E LA FINANZA
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA.

TITOLO I
Criteri generali
Art. 1.
Finalita' e ambito di applicazione
1.1. L'attivita' amministrativa dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (da ora in avanti: Istituto o ente) e' diretta ad assicurare il perseguimento delle finalita' istituzionali definite dal decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 (da ora in avanti: decreto).
1.2. L'attivita' amministrativa dell'Istituto tende alla riduzione dei costi fissi e all'aumento di quelli variabili in coerenza con le attivita' di partecipazione e di realizzazione con successo ai fini strategici del piano nazionale della ricerca.
1.3. L'attivita' amministrativa dell'Istituto si attua attraverso le gestioni dei centri di spesa dell'Istituto secondo i principi enunciati nell'art. 5, comma 5, del decreto e nelle disposizioni di cui al regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto.
1.4. I centri di spesa sono costituiti dall'amministrazione centrale e dalle altre strutture di cui all'art. 14 del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto.
1.5. Il presente regolamento detta norme sulle procedure amministrative, contrattuali e finanziarie, sulla amministrazione dei beni, sulla programmazione dell'attivita', sulla predisposizione e gestione dei bilanci di previsione annuali e pluriennali e del conto consuntivo. Esso ha lo scopo di realizzare l'efficiente, efficace ed economica acquisizione e amministrazione del complesso delle risorse nel rispetto delle finalita' istituzionali.
1.6. Il presente regolamento tende a garantire la capacita' di verificare l'efficienza operativa dell'Istituto anche attraverso i controlli interni di cui al successivo art. 4.
Art. 2.
Princi'pi fondamentali
2.1. Il presente regolamento e i manuali di cui al successivo art. 5 sono adottati nel rispetto dei principi fondamentali vigenti in materia di ordinamento finanziario pubblico e di contabilita' pubblica e, in particolare, si uniformano alle seguenti linee guida:
legalita', pubblicita' e trasparenza degli atti e delle procedure;
individuazione delle competenze e delle responsabilita' dell'amministrazione centrale e degli altri centri di spesa;
autonomia di gestione dei centri di spesa;
quadro di riferimento pluriennale per la gestione;
annualita', unita', universalita', integrita', pubblicita', veridicita' e specificazione dei bilanci;
equilibrio tra le entrate e le spese;
utilizzazione delle risorse acquisite dall'esterno e degli stanziamenti di bilancio nel rispetto del vincolo di destinazione;
limiti per il ricorso al credito;
autonomia negoziale nel rispetto dei fini istituzionali;
rispetto dei principi di parita' di trattamento e di trasparenza della scelta del contraente;
rapidita', efficienza e concentrazione nell'erogazione della spesa;
rispetto della destinazione del patrimonio pubblico a finalita' pubbliche;
individuazione dei responsabili delle entrate e delle spese;
controllo sull'efficienza e sui risultati della gestione;
divieto di effettuare gestioni fuori bilancio.
2.2. I principi suddetti costituiscono, anche in assenza di specifico richiamo nel presente regolamento o nei manuali di cui al successivo art. 5, le linee guida alle quali e' costantemente ispirata l'attivita' amministrativa dell'Istituto.
Art. 3.
Pubblicita' dell'amministrazione
3.1. L'Istituto adegua la propria organizzazione e le proprie procedure al fine di realizzare la migliore circolazione e comprensibilita' delle informazioni all'interno dell'amministrazione e la loro diffusione all'esterno, anche con riferimento ai principi generali di cui all'art. 2 del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto.
3.2. I regolamenti, i manuali, i bilanci e gli atti di interesse generale sono pubblici.
Art. 4.
Attivita' di controllo
4.1. L'attivita' di controllo interno si attua con riferimento ai principi generali stabiliti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
4.2. Il collegio dei revisori dei conti e il servizio di valutazione strategica esercitano i controlli di cui agli articoli 11 e 26 del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto; l'attuazione del controllo di gestione, nonche' i criteri e le modalita' per la costituzione dei relativi servizi, che operano presso l'amministrazione centrale, sono definiti con delibera del consiglio direttivo ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera g), del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto.
Art. 5.
Manuali
5.1. Allo scopo di agevolare l'applicazione del presente regolamento, il consiglio direttivo, su proposta del direttore generale e sentito il collegio dei revisori dei conti, adotta con apposite delibere, i manuali che disciplinano modalita' di attuazione, schemi e procedure inerenti le materie cui espressamente si fa rinvio nelle disposizioni contenute nei successivi articoli.
5.2. In ogni caso, conformemente alle norme del presente regolamento, i manuali possono riguardare le seguenti materie: attivita' finanziaria, gestione patrimoniale e attivita' negoziale.
TITOLO II
Attivita' finanziaria
Capo I
BILANCIO DI PREVISIONE
Art. 6.
Programmazione e analisi programmatica e funzionale della spesa
6.1. Contestualmente al piano triennale di attivita' di cui all'art. 4 del decreto, l'istituto predispone il bilancio triennale che ha la funzione di rappresentare la previsione delle risorse finanziarie impiegabili nel triennio e di consentire la correlazione dei flussi di entrata e di spesa.
6.2. L'istituto, nell'ambito del piano triennale di cui al punto precedente, provvede a programmare la propria attivita' annuale secondo un progetto esecutivo annuale articolato per aree scientifiche e funzionali.
6.3. Il progetto esecutivo annuale costituisce documento preliminare per il bilancio di previsione dei centri di spesa e per il bilancio di previsione dell'istituto.
6.4. Contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione dell'istituto, di cui all'art. 7 e seguenti, il consiglio direttivo approva un addendum al bilancio di previsione, contenente la ripartizione delle risorse finanziarie tra i centri di spesa, in conformita' ai bilanci di previsione dei centri di spesa.
6.5. Il bilancio di previsione e gli allegati al bilancio, la definizione dei capitoli e le procedure e gli schemi relativi alla gestione dei centri di spesa sono definiti in un apposito manuale (n. 1).
Art. 7.
Esercizio finanziario, bilancio di previsione e centri di spesa
7.1. L'esercizio finanziario dell'Istituto ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione deliberato dal consiglio direttivo non oltre il 30 novembre dell'anno precedente.
7.2. Il bilancio dell'Istituto e' unico; la sua gestione si attua attraverso i centri di spesa i quali gestiscono i mezzi finanziari assegnati nei limiti di materia e di valore definiti dalle delibere del consiglio direttivo e sulla base dei propri bilanci di previsione.
7.3. Il bilancio dei centri di spesa e' formulato in termini finanziari di sola cassa; nel bilancio dell'Istituto, ciascun capitolo di spesa risultera' pari alla somma della dotazione dei corrispondenti capitoli dei singoli bilanci dei centri di spesa.
Art. 8.
Criteri di formazione del bilancio di previsione
8.1. Il bilancio di previsione e' formulato in termini finanziari di competenza e di cassa; l'unita' elementare del bilancio e' rappresentata dal capitolo, espressione di un'aggregazione funzionale anche per programmi e per progetti.
8.2. Il capitolo puo' comprendere piu' oggetti di entrata o di spesa funzionalmente collegati tra loro e dovra' comunque essere chiaramente definito.
8.3. Per ciascun capitolo di entrata e di spesa il bilancio di previsione indica l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente, quello delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce, nonche' l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nello stesso esercizio, senza distinzione tra operazioni in conto competenza e in conto residui.
8.4. Nel bilancio di previsione e' iscritta come posta a se stante, rispettivamente, dell'entrata e della spesa, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce; e' iscritto, altresi', rispettivamente, tra le entrate da incassare e tra le spese da pagare del bilancio di cassa, ugualmente come posta autonoma, l'ammontare presunto del fondo o del deficit di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
8.5. Gli stanziamenti previsionali di entrata sono iscritti in bilancio previo accertamento della loro attendibilita', mentre quelli relativi alle spese sono iscritti in relazione alle concrete capacita' operative dell'Istituto nel periodo di riferimento.
8.6. Il bilancio di previsione e' corredato dalla tabella di cui al successivo art. 11, dal quadro riassuntivo della pianta organica del personale, comprendente la consistenza numerica del personale stesso all'atto della formulazione del documento previsionale, nonche' da altri allegati previsti da norme di legge.
8.7. Il bilancio di previsione, annuale e triennale, e' accompagnato:
a) dalla relazione del presidente dell'Istituto in cui devono essere chiaramente indicati gli obiettivi dell'azione da svolgere;
b) da una relazione tecnico-amministrativa che illustri i criteri in base ai quali sono stati quantificati gli stanziamenti di bilancio ed eventuali elaborati contabili e statistici atti a conferire maggiore chiarezza alle poste del bilancio;
c) la relazione del collegio dei revisori dei conti; a tal fine la proposta di bilancio preventivo e' messa a disposizione del collegio dei revisori dei conti almeno quindici giorni prima dell'approvazione del consiglio direttivo.
8.8. Il bilancio di previsione, con i relativi allegati e' trasmesso, entro dieci giorni dalla delibera di approvazione da parte del consiglio direttivo al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, al Ministero del tesoro e al Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, richiamato dall'art. 5, comma 1, lettera e), del decreto.
Art. 9.
Classificazione delle entrate e delle spese
9.1. Le entrate e le spese si ripartiscono in titoli, categorie, secondo la loro natura economica e in capitoli secondo la destinazione funzionale.
Art. 10.
Partite di giro
10.1. Le partite di giro comprendono le entrate e le spese che l'Istituto effettua in qualita' di sostituto d'imposta, di sostituto di dichiarazione ovvero per conto di terzi, le quali costituiscono al tempo stesso un debito e un credito per l'Istituto, nonche' le somme somministrate al cassiere e ai funzionari delegati e da questi rendicontate o rimborsate.
Art. 11.
Avanzo o disavanzo di amministrazione
11.1. Al bilancio di previsione e' allegata una tabella dimostrativa del presunto avanzo o disavanzo di amministrazione al termine dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce; in caso di avanzo, nella tabella sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlativi all'utilizzazione del presunto avanzo di amministrazione. Di detti stanziamenti l'Istituto non potra' disporre se non quando sia dimostrata l'effettiva disponibilita' dell'avanzo di amministrazione e a misura che l'avanzo stesso venga realizzato.
11.2. Nell'avanzo di amministrazione presunto confluiscono anche le quote dei fondi finalizzati a progetti di ricerca che non sono state impegnate entro il termine dell'esercizio finanziario. Tali quote vengono automaticamente destinate a costituire o a integrare la dotazione dei capitoli di spesa relativi in conto competenza dell'esercizio successivo.
11.3. Del presunto disavanzo di amministrazione risultante dalla suddetta tabella deve tenersi obbligatoriamente conto all'atto della formulazione delle previsioni di esercizio, al fine del relativo assorbimento e il consiglio direttivo deve, nella deliberazione del bilancio preventivo, illustrare i criteri adottati per pervenire a tale assorbimento.
11.4. Nel caso di accertamento, in sede consuntiva, del disavanzo di amministrazione in misura maggiore rispetto a quello presunto, il consiglio direttivo deve adottare i necessari provvedimenti atti a eliminare gli effetti di detto scostamento.
Art. 12.
Fondo di riserva
12.1. Nel bilancio di previsione, sia di competenza che di cassa, e' iscritto un fondo di riserva per le spese impreviste, nonche' per le maggiori spese che potranno verificarsi durante l'esercizio, il cui ammontare non potra' superare il tre per cento del totale delle spese inizialmente previste a esclusione delle partite di giro.
12.2. Su tale fondo non possono gravare impegni ed essere emessi mandati di pagamento; il fondo e' utilizzato, in caso di necessita', esclusivamente mediante storni.
Art. 13.
Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso
13.1. Nel bilancio di previsione, sia di competenza che di cassa, e' istituito un fondo speciale per i presumibili oneri recati dai rinnovi in corso del contratto di lavoro del personale dipendente, limitatamente alla parte concernente l'esercizio di riferimento.
13.2. Su tale capitolo non possono essere emessi mandati di pagamento e il capitolo e' utilizzato, in caso di necessita', esclusivamente mediante storni.
Art. 14.
Variazioni e storni al bilancio
14.1. Le variazioni al bilancio di previsione di competenza e di cassa possono essere deliberate entro il mese di novembre secondo le procedure previste per il bilancio di previsione. I relativi provvedimenti si concludono con un sintetico quadro riepilogativo delle variazioni disposte.
14.2. Le variazioni per nuove o maggiori spese possono proporsi soltanto se e' assicurata la necessaria copertura finanziaria.
14.3. Sono vietati gli storni tra capitoli nella gestione dei residui, nonche' tra gestione dei residui e quella di competenza o viceversa.
14.4. Durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario non possono essere adottati provvedimenti di variazione al bilancio, salvo casi eccezionali da motivare.
14.5. Nei limiti dei precedenti commi, eventuali storni possono essere effettuati all'interno dei bilanci di previsione dei centri di spesa su provvedimento dei direttori dei centri di spesa, da trasmettere al direttore generale ai fini della ratifica del consiglio direttivo; tali variazioni comportano corrispondenti variazioni del bilancio di previsione dell'Istituto.
Art. 15.
Esercizio provvisorio
15.1. Quando l'adozione del bilancio di previsione non intervenga prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce e' disposta la gestione provvisoria del bilancio. Tale gestione non puo' protrarsi per un periodo superiore a quattro mesi ed e' effettuata in dodicesimi, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi.
Art. 16.
M u t u i
16.1. Il consiglio direttivo, di norma in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione o in sede di variazione, puo' deliberare il ricorso al mercato finanziario per contrarre mutui destinati esclusivamente a spese in conto capitale che non possono sostenersi con le disponibilita' di bilancio e comunque sempre nel rispetto dei limiti legislativi imposti per la salvaguardia del patrimonio.
16.2. L'onere complessivo delle quote di ammortamento del mutuo, entro il limite stabilito dall'art. 7, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168, dovra' comunque garantire il funzionamento ordinario della gestione dell'Istituto.
Art. 17.
Esigenze di cassa
17.1. Per fare fronte a esigenze di cassa per il funzionamento dell'Istituto il consiglio direttivo puo' far ricorso, con motivata deliberazione, ad anticipazioni di conto da parte dell'Istituto cassiere. Tale eventualita' va prevista e disciplinata nella convenzione per l'affidamento del servizio di cassa di cui al successivo art. 30.
Capo II
ENTRATE
Art. 18.
Entrate
18.1. Le entrate dell'Istituto sono costituite:
dal contributo a carico del fondo ordinario per gli enti e istituzioni di ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
da eventuali contributi per singoli progetti o interventi a carico del fondo integrativo speciale di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
da assegnazioni e contributi da parte di pubbliche amministrazioni per l'esecuzione di particolari progetti o accordi di programma;
dal contributo a carico degli organi nazionali della protezione civile per le attivita' di cui all'art. 2, comma, lettere a), c), d) ed e), del decreto;
da eventuali contributi dell'Unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi e progetti;
contributi di enti pubblici e privati versati per convenzione o a titolo di liberalita';
finanziamenti e contributi da parte degli enti locali per la predisposizione e realizzazione di progetti diretti al territorio e di divulgazione;
finanziamenti provenienti da enti pubblici e privati per studi, consulenza, ricerca e realizzazione di progetti;
assegnazioni da parte di universita' e di altri enti per il funzionamento di laboratori e strutture di ricerca dell'Istituto;
ogni altra entrata specificamente destinata per legge, accordi o convenzioni alle attivita' dell'Istituto.
Art. 19.
Accertamento delle entrate
19.1. Le entrate sono accertate allorche' l'Istituto, appurata la ragione del suo credito e il debitore, iscrive come competenza dell'esercizio finanziario l'ammontare del credito.
19.2. Quando trattasi di entrate la cui acquisizione e' sottoposta a oneri o condizioni, e' necessario che l'accertamento sia preceduto da apposita delibera del consiglio direttivo.
19.3. L'accertamento di entrata da' luogo ad annotazione nelle scritture, con imputazione al competente capitolo di bilancio.
19.4. Le entrate accertate e non riscosse costituiscono residui attivi i quali sono compresi tra le attivita' del conto patrimoniale.
Art. 20.
Riscossione delle entrate
20.1. Le entrate sono riscosse dall'Istituto di credito che ai sensi del successivo art. 30 gestisce il servizio di cassa, previa emissione di reversali di incasso da parte dell'Istituto.
20.2. La riscossione delle entrate puo' avere luogo anche senza reversali d'incasso: in tal caso l'Istituto cassiere, contestualmente all'operazione d'incasso, ne da' comunicazione all'Istituto per l'emissione della relativa reversale di regolarizzazione.
20.3. Con i fondi pervenuti direttamente all'Istituto non possono essere disposti i pagamenti di spese.
20.4. Le entrate introitate direttamente tramite il servizio di cassa interna, devono affluire all'Istituto di credito di cui al primo comma.
20.5. Le reversali d'incasso debbono essere cronologicamente registrate nel giornale di cassa e nei partitari.
20.6. La emissione delle reversali d'incasso e' disciplinata dalle disposizioni contenute nel relativo manuale (n. 2).
Art. 21.
Contributi e prestazioni a pagamento
21.1. L'Istituto puo' ricevere contributi da parte di enti pubblici o privati, italiani, comunitari o stranieri, finalizzati ad attivita' rientranti fra i propri compiti istituzionali, incluse le attivita' di studio e ricerca, l'istituzione di borse di studio o di ricerca, l'organizzazione di mostre, congressi, corsi, conferenze, stampa di pubblicazioni, l'organizzazione di programmi di collaborazione con ricercatori o scienziati italiani e stranieri, o con universita' o centri di ricerca italiani, stranieri o internazionali, l'organizzazione di programmi educativi o divulgativi.
21.2. L'Istituto puo' richiedere contributi sotto forma di quote di iscrizione ai congressi, convegni, corsi e altre manifestazioni che esso organizza, nonche' contributi alle spese della documentazione relativa.
21.3. L'Istituto puo' effettuare prestazioni a pagamento a favore di terzi.
21.4. Le entrate di cui ai precedenti commi sono regolate da convenzioni o contratti stipulati secondo le procedure di cui all'art. 7, comma 1, lettera m) e all'art. 15, comma 4, del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto.
Art. 22.
Vigilanza sulla gestione delle entrate
22.1. Ciascuna struttura cura che l'accertamento, la riscossione e il versamento delle entrate siano fatti prontamente e integralmente e ne da' comunicazione al competente ufficio dell'amministrazione centrale.
Capo III
SPESE
Art. 23.
Fasi della spesa e assunzione di impegni
23.1. La gestione delle spese segue le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento.
23.2. Le spese sono impegnate dal consiglio direttivo e, nei limiti dei poteri a essi delegati, dal presidente e dai responsabili dei centri di spesa. A tal fine, i direttori dei centri di spesa si configurano quali ordinatori primari di spesa.
23.3. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dall'Istituto a creditori determinati, in base alla legge, a contratto o ad altro titolo valido, nonche' le somme destinate a specifiche finalita' in base a delibere adottate dal consiglio direttivo.
23.4. Gli impegni non possono in nessun caso superare gli stanziamenti di bilancio.
Fanno eccezione quelli relativi:
1) a spese in conto capitale ripartite in piu' esercizi per le quali l'impegno puo' estendersi a piu' anni, anche se i pagamenti devono essere contenuti nei limiti dei fondi assegnati per ogni esercizio;
2) a spese correnti per le quali sia indispensabile, allo scopo di assicurare la continuita' del servizio, assumere impegni a carico dei successivi esercizi;
3) a spese per affitti e altre continuative e ricorrenti, per le quali l'impegno puo' estendersi a piu' esercizi quando cio' rientri nelle consuetudini o quando l'Istituto ne riconosca la necessita' o la convenienza;
4) a spese obbligatorie, per le quali l'impegno nasce contemporaneamente all'atto con cui viene accertato e liquidato l'importo.
23.5. Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni e senza la necessita' di ulteriori atti, e' costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute:
a) per il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale dipendente e i relativi oneri riflessi;
b) per il trattamento di quiescenza del personale che cessa dal servizio;
c) per l'assegnazione di borse di studio o assegni di ricerca comunque denominati;
d) per le spese dovute in base a contratti o disposizioni di legge, regolamentari o di atti deliberativi generali;
e) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento e ulteriori oneri accessori;
f) per i debiti e i residui passivi effettivi.
23.6. Chiuso col 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessun impegno puo' essere assunto a carico del predetto esercizio.
23.7. La differenza fra somme stanziate e somme impegnate costituisce l'avanzo di competenza.
23.8. Le spese impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio costituiscono residui passivi i quali sono compresi tra le passivita' del conto patrimoniale.
23.9. Non e' ammessa l'iscrizione nel conto residui di somme non impegnate nella competenza.
Art. 24.
Registrazione degli impegni di spesa
24.1. Tutti gli atti che comportino oneri a carico del bilancio devono essere annotati nelle apposite scritture contabili, previa verifica della regolarita' formale della documentazione della spesa e della relativa copertura finanziaria, pena la loro non registrazione.
Art. 25.
Liquidazione della spesa
25.1. La liquidazione della spesa e' effettuata previo accertamento dell'esistenza dell'impegno, nonche' della regolarita' della fornitura di beni, opere, servizi e sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.
Art. 26.
Ordinazione della spesa
26.1. Il pagamento delle spese e' ordinato mediante l'emissione di mandati di pagamento, numerati in ordine progressivo e muniti del codice dei capitoli, tratti sull'Istituto di credito incaricato del servizio di cassa.
26.2. L'Istituto potra' avvalersi di carte di credito secondo quanto previsto dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549.
26.3. I mandati di pagamento non eseguiti dall'Istituto cassiere alla chiusura dell'esercizio finanziario sono annullati e debbono essere riemessi nell'esercizio successivo in conto residui.
Art. 27.
Ordine scritto
27.1. Gli atti di impegno, di ordinazione e di pagamento che non siano ritenuti regolari possono essere ammessi a registrazione qualora vi sia l'ordine scritto da parte del presidente, ovvero dal direttore della struttura, nei limiti delle competenze di materia e di valore a esso spettanti.
27.2. L'ordine non puo' essere dato quando si tratti di spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo di bilancio, o che sia da imputare a un capitolo diverso da quello indicato oppure che sia riferibile ai residui anziche' alla competenza, o a questa piuttosto che a quelli.
Art. 28.
Documentazione dei mandati di pagamento
28.1. Ogni mandato di pagamento e' corredato, a seconda dei casi, dalla copia degli atti d'impegno o dall'annotazione degli estremi dell'atto di impegno, da documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture e servizi, dai buoni di carico, quando si tratta di beni inventariabili, dalle note di liquidazione e da ogni altro documento che giustifichi la spesa.
28.2. La documentazione della spesa, unitamente al mandato successivamente alla sua estinzione, e' conservata agli atti per non meno di cinque anni.
28.3. Le modalita' di emissione e di estinzione dei mandati di pagamento nonche' le procedure per la distruzione del mandato e della documentazione allegata saranno definite nel manuale (n. 2).
Art. 29.
Spese di rappresentanza
29.1. Sono spese di rappresentanza quelle fondate sulla esigenza dell'Istituto di manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti a esso estranei in rapporto ai propri fini istituzionali. Esse debbono essere finalizzate, nella vita di relazione dell'Istituto, nell'intento di suscitare su di esso, sulla sua attivita' e sui suoi scopi, l'attenzione e l'interesse di ambienti e di soggetti qualificati nazionali, comunitari o internazionali, onde ottenere i vantaggi che per una pubblica istituzione derivano dal fatto di essere conosciuta, apprezzata e seguita nella sua azione a favore della collettivita'.
29.2. Sono da considerare spese di rappresentanza gli oneri connessi a:
a) colazioni e piccole consumazioni in occasione di incontri di lavoro del presidente o suoi incaricati con personalita' o autorita' estranee all'Istituto o di riunioni prolungate ad adeguati livelli di rappresentanza;
b) consumazioni, eventuali colazioni di lavoro e servizi fotografici, di stampa e di relazioni pubbliche, addobbi a impianti in occasione di visite presso le strutture dell'Istituto di autorita', di membri di missioni di studio nazionali, comunitarie o internazionali;
c) omaggi floreali e necrologi, in occasione della morte di personalita' estranee all'Istituto;
d) cerimonie di apertura di strutture o di inaugurazioni di immobili strumentali (stampa di inviti, affitto locali, addobbi e impianti vari, servizi fotografici, eventuali rinfreschi), alle quali partecipino autorita' rappresentative estranee all'Istituto;
e) piccoli doni a carattere simbolico a personalita' nazionali, comunitarie o internazionali o a membri di delegazioni straniere in visita all'Istituto, oppure in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali dell'Istituto.
Capo IV
SERVIZIO DI CASSA
Art. 30.
Affidamento del servizio
30.1. Il servizio di cassa e' affidato a un Istituto di credito in base ad apposita convenzione deliberata dal consiglio direttivo con l'osservanza di quanto previsto dalle disposizioni della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni e integrazioni.
30.2. Il servizio di cassa delle sezioni diverse da quelle di Roma, puo' essere affidato, in base ad apposita convenzione stipulata dal direttore, a un Istituto di credito avente sede presso la localita' della sezione.
Art. 31.
Servizio di cassa interno
31.1. Quando ricorrano particolari esigenze di funzionamento, il consiglio direttivo autorizza l'istituzione del servizio di cassa interno presso i centri di spesa dell'Istituto anche attraverso l'apertura di un apposito conto corrente bancario o postale.
31.2. L'incarico di cassiere e' conferito dal consiglio direttivo, su proposta del direttore di struttura, a un dipendente di ruolo per una durata non superiore a tre anni ed e' rinnovabile; il cassiere e' responsabile delle somme affidategli.
31.3. Il cassiere tiene un unico registro per tutte le operazioni di cassa da lui effettuate; a esso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del presidente della repubblica 30 novembre 1979, n. 718, e successive modificazioni e integrazioni.
31.4. Il manuale (n. 3) disciplina le procedure di dotazione e di gestione relative al fondo di cassa interno.
Capo V
FUNZIONARI DELEGATI
Art. 32.
Funzionari delegati
32.1. Per l'effettuazione di spese per le quali si renda necessario il pagamento mediante funzionari delegati, il consiglio direttivo puo' autorizzare, entro limiti fissati con successive delibere, la costituzione di fondi in favore delle persone nominate funzionari delegati, mediante accensione di appositi conti correnti bancari o postali, operata in modo che risulti ben chiara la loro esclusiva appartenenza all'Istituto e la destinazione dei fondi stessi. Gli interessi che maturano sui conti correnti predetti debbono essere accreditati all'Istituto.
32.2. I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle somme loro anticipate, delle spese ordinate e dei pagamenti effettuati e sono soggetti agli obblighi imposti ai depositari dal codice civile.
32.3. Ogni funzionario delegato e' tenuto a presentare a scadenze predeterminate apposito rendiconto nel quale deve giustificare l'impiego delle somme erogate, distintamente per capitolo di bilancio, per competenza e residui.
32.4. Il conto e' ammesso a discarico dopo che ne sia riconosciuta la regolarita' contabile dall'amministrazione centrale.
32.5. Ai funzionari delegati e' preclusa ogni attivita' gestionale riguardante le entrate.
32.6. Il manuale (n. 4) disciplina le modalita' e le procedure di gestione e di rendicontazione.
Capo VI
CONTO CONSUNTIVO
Art. 33.
Deliberazione del conto consuntivo
33.1. Il conto consuntivo si compone del rendiconto finanziario, della situazione patrimoniale, del conto economico, nonche' di un rendiconto programmatico finanziario che comprende i risultati della gestione secondo l'articolazione per progetti e funzioni di cui al precedente art. 6.2. Sono allegati al conto consuntivo la situazione amministrativa, la situazione del personale al 31 dicembre di ogni anno e la situazione dei residui attivi e passivi.
33.2. La proposta di conto consuntivo, unitamente alla relazione illustrativa del presidente e agli allegati, e' sottoposta almeno quindici giorni prima del termine di cui all'ultimo comma del presente articolo, all'esame del collegio dei revisori dei conti che redige apposita relazione, da allegare alla predetta proposta, contenente, fra l'altro, l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili, nonche' valutazioni in ordine alla regolarita' ed economicita' della gestione.
33.3. La relazione illustrativa dovra' riguardare l'andamento della gestione dell'Istituto nei suoi settori operativi e i risultati conseguiti dall'Istituto nelle sue articolazioni operative e di ricerca.
33.4. Dalla relazione devono in ogni caso risultare:
1) i criteri seguiti nel computo degli ammortamenti e degli accantonamenti e le modifiche eventualmente a essi apportati rispetto al precedente esercizio;
2) le variazioni intervenute nella consistenza delle poste dell'attivo e del passivo della situazione patrimoniale, compresi i conti d'ordine;
3) i dati relativi al personale dipendente e agli accantonamenti per indennita' di anzianita' ed eventuali trattamenti di quiescenza e previdenza;
4) le variazioni intervenute nei crediti e nei debiti.
33.5. Il conto consuntivo e' deliberato dal consiglio direttivo entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, salvo diverso termine previsto da norme di legge ed e' trasmesso, entro trenta giorni dalla data della delibera, al Ministero vigilante e al Ministero del tesoro, unitamente alla documentazione sopra elencata.
33.6. Il rendiconto finanziario, la situazione patrimoniale, il conto economico e gli allegati al conto consuntivo, ivi compreso il rendiconto programmatico-finanziario, sono redatti secondo gli schemi previsti dal relativo manuale (n. 5).
Art. 34.
Trasferimento e riaccertamento dei residui
34.1. Annualmente l'Istituto e' tenuto a compilare la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per l'esercizio di provenienza e per capitolo.
34.2. Detta situazione dovra' indicare la consistenza al 1o gennaio, le somme riscosse o pagate nel corso dell'anno di gestione, quelle eliminate perche' non piu' realizzabili o dovute, nonche' quelle rimaste da riscuotere o da pagare.
34.3. Le variazioni dei residui attivi e passivi formano, in fase di approvazione del conto consuntivo, oggetto di apposita deliberazione del consiglio direttivo. Sulle suddette variazioni il collegio dei revisori dei conti manifesta il suo parere.
Capo VII
SCRITTURE CONTABILI
Art. 35.
Scritture finanziarie e patrimoniali
35.1. Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio devono consentire di rilevare per ciascun capitolo, separatamente per competenza e residui, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonche' la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare.
35.2. Nell'ambito delle scritture contabili puo' essere prevista una contabilita' separata relativa alla gestione articolata per progetti e funzioni.
35.3. Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione del valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio e per altre cause, nonche' la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio.
Art. 36.
Sistema di scritture
36.1. Ciascun centro di spesa dovra' tenere le seguenti scritture sezionali:
a) un partitario degli accertamenti, contenente le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere;
b) un partitario degli impegni, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare;
c) il giornale cronologico di cassa delle reversali e dei mandati emessi;
d) un partitario dei residui attivi e passivi, contenente, per capitoli e per esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse o pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare;
e) un registro degli inventari dei beni mobili e immobili.
36.2. L'Istituto dovra' tenere le seguenti scritture riepilogative:
a) un partitario generale degli accertamenti, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere;
b) un partitario generale e per struttura degli impegni, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare;
c) un partitario generale e per struttura dei residui attivi e passivi, per capitoli e per esercizio di provenienza;
d) il registro degli inventari, generale e per struttura, contenente la descrizione, la valutazione dei beni dell'Istituto all'inizio dell'esercizio, le variazioni intervenute nelle singole voci nel corso dell'esercizio, per effetto della gestione del bilancio o per altre cause (ammortamenti, deperimenti, sopravvenienze, insussistenza ecc.), nonche' la consistenza alla chiusura dell'esercizio.
36.3. Le forme dei modelli relativi alle suindicate scritture, con esclusione dei registri inventariali, nonche' ogni altro registro aggiuntivo, saranno disciplinate nel relativo manuale (n. 2), tenendo conto di quanto previsto dal decreto del presidente della repubblica 20 aprile 1994, n. 367, in tema di procedure di spesa svolte con tecnologie informatiche, anche per quanto riguarda i pagamenti.
Art. 37.
Aggregazione dei conti dei centri di spesa
37.1. In base a quanto previsto dall'art. 7.2 del presente regolamento e ai fini dell'aggregazione dei dati provenienti dai centri di spesa, gli stessi sono tenuti a inviare periodicamente, e in particolare, a fine esercizio, all'amministrazione centrale la situazione contabile, secondo le modalita' e gli schemi contenuti nel relativo manuale (n. 1).
TITOLO III
Gestione patrimoniale
Art. 38.
B e n i
38.1. I beni dell'Istituto si distinguono in immobili e mobili secondo le norme del codice civile. Essi sono descritti in registri inventariali redatti con riferimento alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, e successive modificazioni e integrazioni e di quelle contenute nel presente regolamento e secondo modalita' definite nel relativo manuale (n. 6).
Art. 39.
Consegnatari dei beni
39.1. I beni mobili e immobili sono dati in consegna ai responsabili dei centri di spesa. Essi sono personalmente responsabili dei beni loro affidati, nonche' di qualsiasi danno che possa derivare all'Istituto dalla loro azione od omissione e ne rispondono secondo le norme di contabilita' generale dello Stato.
39.2. La consegna si effettua in base a verbali redatti in contraddittorio fra chi effettua la consegna e chi la riceve o fra il responsabile cessante e quello subentrante, con l'assistenza di un funzionario all'uopo incaricato.
Art. 40.
Criteri di valutazione
40.1. I beni mobili sono valutati al prezzo di acquisto, ovvero di stima e di mercato se trattasi di oggetti pervenuti per altra causa. Le aliquote di deperimento stabilite dal consiglio direttivo trovano annualmente evidenziazione nell'apposito fondo del passivo della situazione patrimoniale.
40.2. I titoli e i valori pubblici e privati sono valutati al prezzo di borsa del giorno precedente a quelle della compilazione o revisione dell'inventario, se il prezzo e' inferiore al valore nominale e per il valore nominale qualora il prezzo sia superiore.
40.3. L'inventario del materiale bibliografico e' costituito da appositi registri cronologici o da schedari analitici.
40.4. Gli inventari dei beni sono redatti in duplice esemplare di cui uno e' conservato presso l'Istituto e l'altro dai responsabili dei beni ricevuti in consegna.
Art. 41.
Carico e scarico dei beni
41.1. I beni mobili e immobili sono inventariati sulla base di buoni di carico emessi dal competente centro di spesa e firmati dal direttore dello stesso.
41.2. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione, permuta o altri motivi e' disposta sulla base di motivata proposta del responsabile del centro di spesa ed e' comunicata al competente ufficio dell'amministrazione centrale.
41.3. Il provvedimento di cui al precedente comma indica l'eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento di danni a carico dei responsabili.
Art. 42.
Chiusura annuale degli inventari
42.1. Gli inventari sono chiusi al termine di ogni anno finanziario.
42.2. Le variazioni inventariali dell'anno sono comunicate dai direttori dei centri di spesa entro un mese dalla chiusura dell'anno finanziario e al competente ufficio dell'amministrazione centrale per le conseguenti annotazioni nelle proprie scritture.
42.3. Non sono inventariati i beni di modico valore e di facile consumo; il consiglio direttivo stabilira' il limite al di sotto del quale non ha luogo la registrazione inventariale.
Art. 43.
Ricognizione dei beni mobili
43.1. Almeno ogni cinque anni si provvede alla ricognizione dei beni mobili e almeno ogni dieci anni al rinnovo degli inventari secondo le norme di contabilita' pubblica.
Art. 44.
Materiale di consumo
44.1. Gli oggetti di cancelleria, stampati, schede, supporti meccanografici e altri materiali di consumo sono registrati sulla base delle bollette di consegna emesse dai fornitori.
Art. 45.
Automezzi
45.1. Per lo svolgimento delle proprie attivita', l'Istituto puo' dotarsi di automezzi, anche speciali.
I consegnatari degli automezzi ne controllano l'efficienza e accertano, tra l'altro, che la loro utilizzazione sia regolarmente autorizzata dal direttore della struttura ovvero dal dirigente responsabile e che il rifornimento dei carburanti e dei lubrificanti sia effettuato mediante apposita documentazione in relazione al movimento risultante dal libretto di marcia.
45.2. Il consegnatario provvede, mensilmente, alla compilazione del prospetto che riepiloga le spese per il consumo dei carburanti e dei lubrificanti, per la manutenzione ordinaria e per le piccole riparazioni e lo trasmette al competente servizio amministrativo.
TITOLO IV
Attivita' negoziale
Art. 46.
Norme generali
46.1. Alle opere, ai lavori, alle forniture, alle concessioni, alle permute, alle locazioni e ai servizi si provvede, nell'ambito delle scelte organizzative e ordinamentali di autonomia dei centri di spesa dell'Istituto, con contratti, stipulati secondo le procedure di gara previste dalle disposizioni comunitarie recepite nell'ordinamento, in esso direttamente applicabili, ovvero con le procedure di contabilita' pubblica.
46.2. Salvo i casi previsti negli articoli 48 e 53, l'Istituto utilizza di regola la procedura della licitazione privata e dell'appalto concorso. Per i contratti attivi concernenti la cessione di beni la forma prevista di regola e' quella dell'asta pubblica e della licitazione privata.
Art. 47.
Deliberazioni in materia contrattuale
47.1. La scelta della forma di contrattazione, la determinazione delle modalita' essenziali del contratto, gli eventuali capitolati d'onere e la deliberazione di addivenire al contratto sono approvati dal consiglio direttivo e, nei limiti dei poteri a essi delegati, dal presidente, nonche' dai direttori dei centri di spesa.
47.2. I procedimenti relativi alla forma di contrattazione, compresa la trattativa privata, sono contenuti in apposito Manuale (n. 7).
Art. 48.
Trattativa privata
48.1. Per gli appalti di forniture e servizi, il cui importo stimato e' inferiore a 200.000 euro, l'Istituto puo' procedere mediante trattativa privata senza ricorrere alla pubblicazione del bando nei seguenti casi:
1) quando, per qualsiasi motivo, la pubblica gara sia andata deserta o si abbiano fondati motivi per ritenere che, ove si sperimentasse, andrebbe deserta;
2) per l'acquisto di beni e prestazione di servizi che una sola impresa puo' eseguire o fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti e quando l'acquisto riguardi beni la cui produzione e' garantita da privativa industriale;
3) per l'acquisto di oggetti fabbricati esclusivamente per fini di ricerca scientifica;
4) per l'acquisto, la permuta e la locazione attiva o passiva di immobili, nonche' per la vendita di immobili alle amministrazioni pubbliche;
5) quando l'urgenza degli acquisti, delle vendite e delle forniture di beni o servizi, dovuta a circostanze imprevedibili ovvero alla necessita' di far eseguire le prestazioni a spese e a rischio degli imprenditori inadempienti, non consenta l'indugio della pubblica gara;
6) per l'affidamento di studi, ricerche e sperimentazioni a persone o ditte aventi alta competenza tecnica o scientifica;
7) per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringesse l'Istituto ad acquistare materiale di tecnica differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe notevoli difficolta' o incompatibilita' tecniche;
8) in tutti gli altri casi non contenuti nei punti precedenti e che non siano superiori al limite di importo precedentemente citato.
48.2. Nei casi indicati ai precedenti punti 5) e 8) devono essere interpellate piu' imprese e, comunque, un numero non inferiore a tre.
48.3. I contratti di cui al punto 4) devono essere preceduti dal parere di congruita', espresso da apposita commissione, nominata dal consiglio direttivo o da altro organo dell'Istituto all'uopo delegato, della quale possono essere chiamati a far parte anche esponenti estranei all'Istituto. Per le locazioni all'estero detto parere puo' essere rilasciato dalla competente rappresentanza diplomatica.
48.4. Il parere di cui al comma precedente non va richiesto per i contratti di locazione, il cui canone e' disciplinato da disposizioni legislative.
48.5. I contratti attivi dell'Istituto aventi per oggetto beni mobili possono essere stipulati a trattativa privata purche' l'ammontare degli stessi non sia superiore a 25.000 euro.
Art. 49.
Stipulazione dei contratti
49.1. Avvenuta l'aggiudicazione si procede alla stipulazione del contratto entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data della comunicazione dell'aggiudicazione all'impresa aggiudicataria, salvo il caso in cui l'offerta abbia assunto la forma di offerta-contratto e sia pervenuta debitamente firmata.
49.2. Qualora l'impresa non provveda entro il termine stabilito alla stipulazione del contratto, l'Istituto ha facolta' di dichiarare decaduta l'aggiudicazione e di agire per il risarcimento dei danni conseguenti.
49.3. I contratti sono stipulati dal presidente dell'Istituto o dai direttori di struttura nei limiti di materia e di valore stabiliti dal consiglio direttivo.
49.4. Le condizioni e le clausole contrattuali non previste nel presente regolamento sono riportate nell'apposito manuale (n. 7) unitamente allo schema di contratto-tipo da adottarsi per forniture, lavori e servizi.
Art. 50.
Collaudo dei lavori e delle forniture
50.1. I lavori sono sottoposti a collaudo o a verifica, anche parziale e in corso d'opera, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
50.2. Le forniture sono soggette a collaudo, secondo le norme stabilite dal contratto.
50.3. Il collaudo o la verifica e' eseguito da personale dell'Istituto, ovvero, in mancanza di personale idoneo, da esperti appositamente nominati dal consiglio direttivo incaricati, muniti delle specifiche competenze che la natura della fornitura richiede.
50.4. In nessun caso il collaudo o l'accertamento della regolarita' della fornitura puo' essere effettuato dalle persone che abbiano stipulato o approvato il contratto medesimo.
Art. 51.
Cauzione
51.1. A garanzia dell'esecuzione dei contratti le ditte debbono prestare idonee cauzioni, anche mediante fideiussioni bancarie o assicurative.
51.2. Su proposta del responsabile della struttura, si puo' prescindere dalla cauzione qualora la ditta contraente sia di notoria solidita', nonche', in ogni caso, per i contratti di importo non superiore a 100.000 euro.
Art. 52.
Penalita'
52.1. Nel contratto devono essere previste una o piu' scadenze per la cessione dei beni o l'attuazione delle prestazioni da parte del contraente, nonche', per i contratti superiori a 100.000 euro, le penalita' per inadempienza o ritardo nell'esecuzione dello stesso. Nel caso di penalita' previste in misura percentuale il contratto stabilisce un limite massimo alle stesse.
52.2. Si puo' prescindere dall'applicazione delle penali nei casi in cui non si sia concretizzato un danno reale per l'Istituto.
Art. 53.
Contratti in economia
53.1. I lavori e le provviste di beni e servizi che possono essere eseguiti in economia, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sono i seguenti:
a) provviste di generi di cancelleria, stampati, registri, materiale per disegno e per fotografie, tabulati e simili;
b) manutenzione, riparazione, assicurazione e noleggio degli autoveicoli e altri mezzi di trasporto, acquisto di carburante, lubrificante, pezzi di ricambio e accessori;
c) provviste di effetti di corredo per il personale comunque occorrenti per l'espletamento del servizio;
d) abbonamenti a giornali, riviste, a pubblicazioni periodiche e simili e acquisti di libri, nonche' relative spese di ordinaria rilegatura;
e) spese postali, telegrafiche, telex e telefoniche;
f) manutenzioni, riparazioni e adattamenti di locali e dei relativi impianti, spese di giardinaggio;
g) pulizia, disinfestazione e derattizzazione di locali;
h) montaggio e smontaggio di attrezzature mobili;
i) trasporti, spedizioni e facchinaggi;
j) smaltimento dei rifiuti solidi assimilabili agli urbani, speciali, tossici e nocivi;
l) provviste di materiali di consumo occorrenti per il funzionamento dei laboratori scientifici e delle loro officine;
m) acquisto, manutenzione, riparazione e noleggio di beni mobili quali: arredi, attrezzature tecniche, strumenti scientifici e di sperimentazione, macchine d'ufficio e simili, acquisto e assistenza software;
n) organizzazione di conferenze, convegni, seminari, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche, nazionali e internazionali, fitto dei locali occorrenti, stampa di inviti e degli atti e altre spese connesse alle suddette manifestazioni;
o) iniziative culturali diverse;
p) spese di rappresentanza;
q) spese per accertamenti medico-fiscali;
r) spese per aggiornamento tecnico-professionale del personale;
s) impianti e spese di illuminazione, riscaldamento, forza motrice, acqua, telefono, strumentazione e collegamenti informatici;
t) divulgazione di bandi di concorso e di pubbliche gare a mezzo stampa o di altre fonti di informazione;
u) spese per traduzione e interpretariato;
v) spese per stampa, tipografia, litografia;
w) altri lavori, forniture e servizi non previsti nei precedenti punti e che per loro natura o per l'urgenza di provvedere non possono essere eseguiti o utilmente e convenientemente realizzati con le ordinarie procedure contrattuali.
53.2. Le spese di cui al comma precedente sono disposte dai funzionari dell'Istituto di volta in volta nominati responsabili del procedimento, entro un limite di somma massimo pari, per ciascuna spesa, a quello previsto, con esclusione dell'IVA, dall'art. 24, comma 6, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e comunque entro i poteri di spesa del responsabile del procedimento, se inferiore.
53.3. E' comunque fatto divieto di frazionare la spesa per il medesimo oggetto.
Art. 54.
Esecuzione dei lavori in economia
54.1. I lavori in economia possono essere eseguiti:
a) in amministrazione diretta, con materiali, utensili e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale dell'Istituto;
b) a cottimo fiduciario mediante affidamento a imprese o a persone di notoria capacita' e idoneita', previa acquisizione di preventivi o progetti contenenti le condizioni di esecuzione dei lavori e dei relativi prezzi sulla base delle indicazioni fornite dall'amministrazione, nonche' le modalita' di pagamento, le penalita' da applicare in caso di mancata o ritardata esecuzione e ogni altra condizione ritenuta utile dall'Istituto;
c) con sistema misto, cioe' parte in amministrazione diretta e parte in cottimo fiduciario.
54.2. La convenienza dell'Istituto a ricorrere al cottimo fiduciario o al sistema misto deve risultare da apposita relazione sottoscritta dal funzionario responsabile.
Art. 55.
Provviste in economia
55.1. Le provviste di beni e di servizi possono essere eseguite in economia, dal responsabile del procedimento, previo confronto concorrenziale effettuato mediante una adeguata ricerca di mercato, eseguita interpellando ove possibile almeno tre ditte e con la definizione delle condizioni di esecuzione, i relativi prezzi, le modalita' di pagamento, le penalita' per i difetti di esecuzione e ogni altra clausola ritenuta utile dall'Istituto.
55.2. Quando si tratti di acquisti di importo non superiore a 10.000 euro, puo' prescindersi dalle formalita' di cui al precedente comma.
Art. 56.
Casi particolari di ricorso al sistema in economia
56.1. Possono essere eseguiti in economia:
a) le provviste e i lavori nel caso di rescissione o risoluzione di un contratto quando cio' sia ritenuto necessario o conveniente per assicurarne la esecuzione nel tempo previsto dal contratto rescisso;
b) le provviste e i lavori suppletivi, di completamento o accessori non previsti da contratti in corso di esecuzione e per i quali l'Istituto non puo' avvalersi della facolta' di imporne l'esecuzione;
c) i lavori di completamento e riparazione in dipendenza di deficienza o di danni constatati dai collaudatori e per i quali siano state effettuate le corrispondenti detrazioni agli appaltatori o ditte;
d) le operazioni di sdoganamento di materiali importati e relative assicurazioni.
Art. 57.
Contratto di leasing
57.1. Il ricorso al contratto di leasing e' consentito quando e' dimostrata la convenienza economica rispetto alle tradizionali tipologie di contratto o quando sussiste la necessita' e l'urgenza, in carenza di disponibilita' finanziarie in conto capitale, di disporre di strumenti indispensabili per il conseguimento dei fini istituzionali. Tali circostanze devono risultare dal provvedimento di cui all'art. 47.1.
57.2. I canoni di leasing sono imputati ai pertinenti capitoli di parte corrente del bilancio finanziario e l'importo del riscatto del bene, oggetto del contratto, e' a carico del competente capitolo di spesa in conto capitale.
Art. 58.
Comodato
58.1. Il contratto di comodato e' consentito per un tempo definito e solo nel caso in cui l'oggetto sia un bene materiale ritenuto utile per il conseguimento dei fini istituzionali dell'Istituto, fermo restando l'accertamento della convenienza economica. Tali circostanze devono risultare dal provvedimento di cui all'art. 47.1.
58.2. I beni ricevuti in comodato sono rilevati in una sezione speciale dei conti d'ordine dello stato patrimoniale e sono iscritti al prezzo di mercato.
Art. 59.
Adeguamento dei limiti monetari
59.1. Tutti gli importi indicati nel presente titolo si intendono al netto delle eventuali imposte e possono essere aggiornati sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
TITOLO V
Disposizioni generali, finali e transitorie
Capo I
RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI E DEI CAPI DEGLI UFFICI
Art. 60.
Obbligo di denunzia
60.1. I direttori delle strutture, i dirigenti amministrativi, nonche' i responsabili degli uffici e dei servizi dell'amministrazione centrale che vengono a conoscenza, direttamente o a seguito di rapporto cui siano tenuti i titolari degli uffici a essi sottoposti, di fatti che diano luogo a responsabilita' ai sensi della normativa vigente, debbono darne tempestiva denunzia al procuratore regionale della corte dei conti, previa comunicazione al presidente e al direttore generale dell'Istituto, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilita' e per la determinazione dei danni.
60.2. Se il fatto sia imputabile ai direttori delle strutture, ai dirigenti amministrativi, nonche' ai responsabili degli uffici e dei servizi dell'amministrazione centrale la denunzia e' fatta a cura del presidente.
Capo II
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 61.
Norme di rinvio
61.1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, ove non soccorrano i principi di cui all'art. 2 del presente regolamento, si applicano le norme della contabilita' generale dello Stato.
Art. 62.
Norma transitoria
62.1. Nelle more dell'attuazione del presente regolamento, le attivita' amministrative continuano a svolgersi secondo l'organizzazione, le modalita' e le procedure vigenti presso gli enti e istituti che confluiscono nell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.
62.2. I rapporti contrattuali gia' costituiti e le gare in corso di svolgimento restano regolati dalle norme vigenti all'atto della stipula dei contratti e della indizione delle gare.
62.3. Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 6, comma 4, lettere d), e), f) e i), del decreto, il presidente promuove presso gli enti e istituti che confluiscono nell'Istituto un'accurata revisione degli inventari dei beni mobili e immobili e un'accurata ricognizione dei rapporti attivi e passivi, previo accordo con il consiglio nazionale delle ricerche, con l'osservatorio vesuviano e con il dipartimento della protezione civile.
Art. 63.
Entrata in vigore
63.1. Il presente regolamento viene emanato con decreto del presidente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale a norma di quanto previsto dall'art. 8, ultimo comma, della legge 9 maggio 1989, n. 168; contestualmente viene notificato a tutte le strutture dell'Istituto.
Ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera h) del decreto, il presente regolamento acquista efficacia dalla data di insediamento del consiglio direttivo.
 
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