Gazzetta n. 303 del 30 dicembre 2000 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
COMUNICATO
Cessione di rapporti giuridici ex art. 58 TUB.

L'art. 58 del testo unico bancario (TUB) prevede che la Banca d'Italia emani istruzioni in materia di cessione a banche di aziende, rami d'azienda e beni e rapporti giuridici individuali in blocco. Inoltre, la Banca d'Italia puo' stabilire che le operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad autorizzazione.
Le vigenti istruzioni di vigilanza (titolo III, capitolo 5) sottopongono all'obbligo di autorizzazione le operazioni in cui la somma delle attivita' e delle passivita' oggetto della cessione superi il 10% del patrimonio di vigilanza della banca cessionaria.
Cio' premesso, si ravvisa l'esigenza che, con riferimento alle operazioni in cui anche il cedente sia una banca, tale criterio debba essere integrato avendo riguardo alla rilevanza della cessione medesima rispetto agli assetti tecnici e gestionali della banca cedente.
Pertanto, fermo restando quanto gia' previsto nelle richiamate istruzioni di vigilanza, sono sottoposte ad autorizzazione anche le cessioni in cui il valore globale delle attivita' cedute sia superiore al 50% del totale delle attivita' di bilancio della banca cedente.
Ove ricorrano le condizioni sopra descritte, la banca cedente dovra' richiedere l'autorizzazione seguendo la procedura prevista nel paragrafo 3, sezione II, del citato capitolo delle istituzioni di vigilanza, indipendentemente dall'eventuale richiesta della banca cessionaria.
Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la Banca d'Italia verifichera' che non vengano meno le condizioni di sana e prudente gestione in capo all'azienda cedente.
Per quanto riguarda le cessioni in cui il cedente sia una banca di credito cooperativo e il cessionario una banca di diversa natura (ivi comprese le "popolari"), verra' altresi' valutata la coerenza dell'operazione con i principi contenuti nelle specifiche norme del TUB concernenti le banche di credito cooperativo e, in particolare, nell'art. 36.
Resta ferma l'esigenza che la Banca d'Italia sia tempestivamente informata in merito alle operazioni di cessione che comunque comportino un significativo riassetto dell'azienda cedente.
 
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