Gazzetta n. 303 del 30 dicembre 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 2000, n. 396
Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione,
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 30 aprile 1999 e del 7 luglio 2000;
Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Consultato il Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 maggio 2000;
Acquisito il parere della competente Commissione della Camera del deputati;
Considerato che il termine per l'emissione del parere della competente commissione parlamentare del Senato della Repubblica, ai sensi dell'art. 2, comma 13, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' decorso in data 11 agosto 2000 senza la pronuncia del predetto parere;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica, del Ministro della giustizia e del Ministro dell'interno;
EMANA
il seguente regolamento

Art. 1
Ufficio ed ufficiale dello stato civile

1. Ogni comune ha un ufficio dello stato civile.
2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, o chi lo sostituisce a norma di legge, e' ufficiale dello stato civile.
3. Le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate ai dipendenti a tempo indeterminato del comune, previo superamento di apposito corso, o al presidente della circoscrizione ovvero ad un consigliere comunale che esercita le funzioni nei quartieri o nelle frazioni, o al segretario comunale. Per il ricevimento del giuramento di cui all'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e per la celebrazione del matrimonio, le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate anche a uno o piu' consiglieri o assessori comunali o a cittadini italiani che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale.



AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.

Nota al titolo.

- Per il testo dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio
1997, n. 127, vedasi nelle note alle premesse.

Note alle premesse:

- Si riporta l'art. 87 della Costituzione della Repubblica
italiana:
"Art. 87. Il Presidente della Repubblica e' il capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.".
Si riporta il testo dell'art. 2, commi 12 e 13, della
legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo):
"12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore:
della presente legge, con regolamento da adottarsi ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il
Governo adotta misure per la revisione e la semplificazione
dell'ordinamento dello stato civile di cui al regio decreto
9 luglio 1939, n. 1238, sulla base dei seguenti criteri:

a) riduzione e semplificazione dei registri dello stato
civile:
h) eliminazione o riduzione delle fasi procedimentali che
si svolgono tra uffici di diverse amministrazioni o
della medesima amministrazione:
c) eliminazione, riduzione e semplificazione degli
adempimenti richiesti al cittadino in materia di stato
civile:
d) revisione delle competenze e dei procedimenti degli
organi della giurisdizione volontaria in materia di
stato civile;
e) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti:
f) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo
che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso
diversi uffici della medesima amministrazione;
g) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e
accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla
medesima attivita', anche riunendo in una unica fonte
regolamentare, ove cio' non ostacoli la conoscibilita'
normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango
diverso, ovvero che richiedano particolari procedure,
fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure
stesse.

"13. Sullo schema di regolamento di cui al comma 12 le
Commissioni parlamentari si esprimono entro trenta giorni
dalla data di ricezione. Decorso tale termine il decreto e'
emanato anche in mancanza del parere ed entra in vigore
novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale".
Il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, reca:
"Ordinamento dello stato civile".
- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materia ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
"3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo'
sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta
delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di
preminente interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane.".

Nota all'art. 1:

- Si riporta il testo dell'art. 10 della legge 5
febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza):
"Art. 10 - 1. Il decreto di concessione della
cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si
riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del
decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla
Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello
Stato".



 
Art. 2
(Delega di funzioni)

1. Il conferimento della delega non priva il sindaco della titolarita' delle funzioni di ufficiale dello stato civile.
2. La delega ai dipendenti a tempo indeterminato del comune ed al segretario comunale deve essere conferita con provvedimento del sindaco da comunicare al prefetto e resta valida sino a quando non viene revocata.
3. La delega di cui al comma 2 puo' riguardare l'esercizio totale o parziale delle funzioni e non richiede accettazione. Il delegato puo' rinunciarvi per gravi e comprovati motivi con atto ricevuto dal sindaco. La rinuncia ha effetto dopo trenta giorni se entro tale termine non viene respinta.
4. La delega conferita a soggetti diversi da quelli indicati al comma 2 deve essere espressamente accettata dagli interessati e puo' formare oggetto di rinuncia con atto indirizzato al sindaco che produce i suoi effetti dal giorno successivo a quello del suo ricevimento.
5. Il sindaco puo' revocare la delega. La revoca e la rinuncia sono comunicate al prefetto.
6. Avverso l'atto che respinge la rinuncia l'interessato puo' presentare, entro 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, ricorso al prefetto.
 
Art. 3
(Uffici separati)

1. I comuni possono disporre, anche per singole funzioni, l'istituzione di uno o piu' separati uffici dello stato civile.
2. Gli uffici separati dello stato civile vengono istituiti o soppressi con deliberazione della giunta comunale. Il relativo atto e' trasmesso al prefetto.
 
Art. 4
(Corsi di formazione)

1. I corsi di cui all'articolo 1, comma 3, sono organizzati e disciplinati con decreto del Ministro dell'interno, adottato sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Associazione nazionale di categoria degli ufficiali dello stato civile.
2. Fino alla conclusione dei corsi di cui al comma 1, il sindaco puo' delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile a coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno svolto per almeno cinque anni le funzioni di ufficiale dello stato civile ovvero le hanno svolte per un periodo inferiore ed hanno frequentato uno dei corsi di aggiornamento professionale organizzati dal Ministero dell'interno.
3. Per gravi motivi, ciascun dipendente a tempo indeterminato del comune puo' essere delegato ad esercitare le funzioni di ufficiale dello stato civile.
 
Art. 5
(Compiti degli ufficiali dello stato civile)

1. L'ufficiale dello stato civile, nel dare attuazione ai principi generali sul servizio dello stato civile di cui agli articoli da 449 a 453 del codice civile e nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, espleta i seguenti compiti: a) forma, archivia, conserva e aggiorna tutti gli atti concernenti lo
stato civile e cura, nelle forme previste, la trasmissione dei
dati al centro nazionale di raccolta di cui all'articolo 10, comma
2, lettera d); b) trasmette alle pubbliche amministrazioni che ne fanno richiesta in
base alle norme vigenti gli estratti e i certificati che
concernono lo stato civile, in esenzione da ogni spesa; c) rilascia, nei casi previsti, gli estratti e i certificati che
concernono lo stato civile, nonche' le copie conformi dei
documenti depositati presso l'ufficio dello stato civile; d) verifica, per le pubbliche amministrazioni che ne fanno richiesta,
la veridicita' dei dati contenuti nelle autocertificazioni
prodotte dai cittadini in tutti i casi consentiti dalla legge.
 
Art. 6
(Incompatibilita)

1. L'ufficiale dello stato civile non puo' ricevere gli atti nei quali egli, il coniuge, i suoi parenti o affini in linea retta in qualunque grado, o in linea collaterale fino ai secondo grado, intervengono come dichiaranti.
 
Art. 7
(Rifiuto di atti)

1. Nel caso in cui l'ufficiale dello stato civile rifiuti l'adempimento di un atto da chiunque richiesto, deve indicare per iscritto al richiedente i motivi del rifiuto.
 
Art. 8
(Altri casi di esercizio delle funzioni)

1. Adempiono le funzioni di ufficiale dello stato civile, nei casi previsti dalla legge, le autorita' diplomatiche o consolari, i comandanti di navi, i commissari di bordo, i comandanti di aeromobili, i direttori sanitari e coloro che ne fanno le veci secondo le disposizioni vigenti, nonche' le autorita' militari responsabili del comando nelle zone di operazioni eseguite come forze di pace o di guerra.
 
Art. 9
(Indirizzo e vigilanza)

1. L'ufficiale dello stato civile e' tenuto ad uniformarsi alle istruzioni che vengono impartite dal Ministero dell'interno.
2. La vigilanza sugli uffici dello stato civile spetta al prefetto.
 
Art. 10
(Archivio informatico)

1. In ciascun ufficio dello stato civile sono registrati e conservati in un unico archivio informatico tutti gli atti formati nel comune o comunque relativi a soggetti ivi residenti, riguardanti la cittadinanza, la nascita, i matrimoni e la morte.
2. Le modalita' tecniche per la iscrizione, la trascrizione, la annotazione, la trasmissione e la tenuta degli atti dello stato civile conservati negli archivi di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro dodici mesi dalla pubblicazione del presente regolamento su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentiti l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) formazione degli atti su base informatica e conservazione dei dati
sia nel luogo in cui sono formati gli atti che nel comune di
attuale residenza della persona cui si riferiscono; b) garanzia della sicurezza e della inalterabilita' dei dati, una
volta formati e sottoscritti i relativi atti, e possibilita' della
loro rettificazione ed annotazione; c) trasmissione telematica dei dati, eventualmente utilizzando la
rete unitaria della pubblica amministrazione, nel rispetto della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, e in modo da assicurare la
verifica dell'effettivo trasferimento dei dati medesimi; d) istituzione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato,
di un centro nazionale di raccolta dei supporti informatici
contenente tutti i dati registrati negli archivi informatici
comunali per assicurarne la conservazione in caso di eventi
dannosi o calamitosi; tale centro e' tenuto a svolgere i compiti
di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 5, comma 1, in caso
di prolungata impossibilita' di accesso ai dati conservati negli
archivi comunali; i dati sono conservati separatamente per ciascun
comune, secondo modalita' che ne rendano possibile la
consultazione, per le sole finalita' indicate nella presente
lettera, da parte dei rispettivi ufficiali dello stato civile; e) previsione della possibilita' di redigere provvisoriamente gli
atti su base cartacea sotto forma di processo verbale, in caso di
inutilizzabilita' temporanea dei sistemi informatici, con obbligo
di inserirli appena possibile negli archivi di cui al comma 1; f) adozione, per gli atti formati all'estero dalle autorita'
diplomatiche o consolari, di strumenti idonei ad assicurare quanto
previsto nelle lettere a), b), c), e); g) indicazione delle modalita' e fissazione del termine a partire dal
quale potranno essere attivati e di quello entro il quale dovranno
essere resi pienamente operanti gli archivi di cui al comma 1
prevedendo eventualmente una fase preliminare di sperimentazione; h) definizione delle modalita' e dei tempi per la graduale
archiviazione mediante supporti informatici dei registri dello
stato civile utilizzati prima della entrata in funzione degli
archivi di cui al comma 1 e previsione delle modalita' per la
successiva immissione nei suddetti archivi dei dati gia' contenuti
nei registri.



Nota all'art. 10.

- li titolo della legge n. 675/1996 e' riportato nella
precedente nota.



 
Art. 11
(Contenuto degli atti)

1. Gli atti dello stato civile, oltre a quanto e' prescritto da altre particolari disposizioni, devono enunciare: il comune, il luogo, l'anno, il mese, il giorno e l'ora in cui sono formati; il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza e la cittadinanza delle persone che vi sono indicate in qualita' di dichiaranti; le persone cui gli atti medesimi si riferiscono; i testimoni, ove richiesti; i documenti presentati dalle parti.
2. I documenti di cui occorre fare menzione nel redigere gli atti dello stato civile devono essere enunciati con precisione, indicando di ciascuno la specie, la data, l'autorita' che lo ha emanato o il pubblico ufficiale che lo ha formato e quelle altre particolarita' che secondo i casi valgono a designarlo esattamente.
3. L'ufficiale dello stato civile non puo' enunciare, negli atti di cui e' richiesto, dichiarazioni e indicazioni diverse da quelle che sono stabilite o permesse per ciascun atto.
 
Art. 12
(Modalita' di redazione degli atti)

1. Gli atti dello stato civile sono redatti secondo le formule e le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro dodici mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, le cui disposizioni entrano in vigore contestualmente a quelle contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2.
2. Gli atti di nascita, matrimonio e morte sono formati nel comune in cui tali fatti accadono. Nei casi in cui il presente ordinamento preveda la possibilita' della formazione degli atti in comuni diversi da quello dove il fatto e' avvenuto, l'indicazione del luogo dell'evento dovra' essere comunque specificata.
3. L'atto, se compiuto alla presenza dei dichiaranti e dei testimoni, ove richiesti, e' immediatamente sottoscritto dai medesimi e dall'ufficiale dello stato civile che ne da' previamente lettura.
4. Se i dichiaranti o i testimoni non possono sottoscrivere l'atto, si fa menzione della causa dell'impedimento.
5. Se, iniziata la redazione di un atto, sopravviene una causa che ne impedisce il compimento, l'ufficiale dello stato civile deve, nell'atto medesimo, farne menzione.
6. Gli atti dello stato civile sono chiusi con la firma dell'ufficiale dello stato civile competente. Successivamente alla chiusura gli atti non possono subire variazioni.
7. Le parti interessate possono farsi rappresentare da persona munita di procura speciale risultante da scrittura privata, quando non e' espressamente previsto che esso debba risultare da atto pubblico.
8. Gli atti formati in comuni diversi da quello di residenza devono essere comunicati dall'ufficiale dello stato civile che li forma all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza delle persone cui gli atti si riferiscono, per la trascrizione.
9. In caso di cambiamento di residenza, gli atti conservati nel comune di provenienza devono essere comunicati dall'ufficiale dello stato civile del comune di provenienza a quello del comune dove la persona stabilisce la propria residenza, per la trascrizione.
10. La trascrizione degli atti e dei provvedimenti negli archivi di cui all'articolo 10, quando e' richiesta, si compie mediante verbalizzazione dell'atto o del provvedimento. Nel verbale l'atto e' riprodotto per intero quando cio' e' espressamente previsto; altrimenti e' brevemente riassunto a cura dell'ufficiale dello stato civile.
11. La trascrizione puo' essere domandata da chiunque vi ha interesse, con istanza verbale o con atto redatto per iscritto e trasmesso anche a mezzo posta, o dalla pubblica autorita'.
12. Quando l'atto e' scritto in lingua straniera, se ne trascrive la traduzione eseguita nel modo stabilito dall'articolo 22.
 
Art. 13
(Casi speciali)

1. La dichiarazione resa da persona che non conosce la lingua italiana e' ricevuta con l'ausilio di un interprete che deve previamente prestare il giuramento di bene e fedelmente adempiere all'incarico ricevuto. Se la persona e' sorda, muta o non vedente o altrimenti impedita a comunicare oralmente e per iscritto, la dichiarazione e' ricevuta o con l'ausilio di un interprete, scegliendolo di preferenza fra le persone abituate a trattare con l'interessato, o comunque con forme e mezzi idonei a garantire la conformita' della dichiarazione stessa alla volonta' del dichiarante. L'ufficiale dello stato civile fa menzione nell'atto dei modi usati per ricevere la dichiarazione.
2. Sono fatte salve le disposizioni di legge in materia di bilinguismo e di tutela delle minoranze linguistiche.
 
Art. 14
(Trasmissione di atti)

1. I provvedimenti dell'autorita' giudiziaria italiana che devono essere trascritti annotati negli archivi di cui all'articolo 10 sono trasmessi senza indugio dal cancelliere del giudice che li ha pronunciati all'ufficiale dello stato civile competente.
 
Art. 15
(Dichiarazioni rese all'estero)

1. Le dichiarazioni di nascita e di morte relative a cittadini italiani nati o deceduti all'estero sono rese all'autorita' consolare.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 devono farsi secondo le norme stabilite dalla legge del luogo alle autorita' locali competenti, se cio' e' imposto dalla legge stessa. In questi casi copia dell'atto e' inviata senza indugio, a cura del dichiarante, all'autorita' diplomatica o consolare.
 
Art. 16
(Matrimonio celebrato all'estero)

1. Il matrimonio all'estero, quando gli sposi sono entrambi cittadini italiani o uno di essi e' cittadino italiano e l'altro e' cittadino straniero, puo' essere celebrato innanzi all'autorita' diplomatica o consolare competente, oppure innanzi all'autorita' locale secondo le leggi del luogo. In quest'ultimo caso una copia dell'atto e' rimessa a cura degli interessati all'autorita' diplomatica o consolare.
 
Art. 17
(Trasmissione di atti)

1. L'autorita' diplomatica o consolare trasmette ai fini della trascrizione copia degli atti e dei provvedimenti relativi al cittadino italiano formati all'estero all'ufficiale dello stato civile del comune in cui l'interessato ha o dichiara che intende stabilire la propria residenza, o a quello del comune di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o, in mancanza, a quello del comune di iscrizione o trascrizione dell'atto di nascita, ovvero, se egli e' nato e residente all'estero, a quello del comune di nascita o di residenza della madre o del padre di lui, ovvero dell'avo materno o paterno. Gli atti di matrimonio, se gli sposi risiedono in comuni diversi, saranno inviati ad entrambi i comuni, dando ad essi comunicazione del doppio invio. Nel caso in cui non e' possibile provvedere con i criteri sopra indicati, l'interessato, su espresso invito dell'autorita' diplomatica o consolare, dovra' indicare un comune a sua scelta.
 
Art. 18
(Casi di intrascrivibilita)

1. Gli atti formati all'estero non possono essere trascritti se sono contrari all'ordine pubblico.
 
Art. 19
(Trascrizioni)

1. Su richiesta dei cittadini stranieri residenti in Italia possono essere trascritti, nel comune dove essi risiedono, gli atti dello stato civile che li riguardano formati all'estero. Tali atti devono essere presentati unitamente alla traduzione in lingua italiana e alla legalizzazione, ove prescritta, da parte della competente autorita' straniera.
2. Possono altresi' essere trascritti gli atti dei matrimoni celebrati fra cittadini stranieri dinanzi all'autorita' diplomatica o consolare straniera in Italia, se cio' e' consentito dalle convenzioni vigenti in materia con il Paese cui detta autorita' appartiene.
3. L'ufficiale dello stato civile puo' rilasciare copia integrale dell'atto trascritto a richiesta degli interessati.
 
Art. 20
(Certificazione sostitutiva)

1. L'autorita' diplomatica o consolare che non e' in grado di ottenere dalle autorita' locali copie degli atti di stato civile formati all'estero, che devono essere trascritti in Italia, puo' rilasciare, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, dopo avere effettuato gli accertamenti del caso, una certificazione sostitutiva della documentazione non potuta acquisire che verra' trascritta presso i comuni italiani.



Nota all'art. 20:

- Si riporta il testo dell'art. 49 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200
(Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari):

"Art. 49 (Certificati, legalizzazioni, vidimazioni). -
L'autorita' consolare:

rilascia certificati di esistenza in vita a cittadini;

li rilascia anche a non cittadini quando debbano farne
uso in Italia;

rilascia e vidima certificati di origine delle merci ed
ogni altro certificato o documento previsto dalle leggi
italiane o dalle convenzioni internazionali;
rilascia copia autentica degli atti da essa ricevuti o
presso di essa depositati;
legalizza gli atti rilasciati o autenticati dalle
autorita' locali previa, ove possibile, legalizzazione
delle competenti autorita' locali, e quelli rilasciati o
autenticati dalle autorita' italiane previo accertamento
che l'atto e' stato legalizzato ai sensi dell'art. 11
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
2 agosto 1957, n. 678;
puo' rilasciare attestazioni concernenti leggi e
consuetudini vigenti in Italia o nello Stato di residenza;
puo' rilasciare certificati concernenti gli atti
compiuti ed i fatti accertati nell'esercizio delle proprie
funzioni;
puo' rilasciare e certificare traduzioni di atti dalla
lingua italiana in quella dello Stato di residenza e
viceversa.".



 
Art. 21
(Registrazione e legalizzazione di atti)

1. Le procure e gli altri documenti che si presentano all'ufficiale dello stato civile, per comprovare stati, fatti o qualita' da riportare nei relativi atti, sono da lui registrati negli archivi di cui all'articolo 10 indicando di seguito agli atti stessi la provenienza e l'amministrazione pubblica o il pubblico ufficiale che li conserva o, qualora cio' non sia possibile, registrandone tutti gli elementi essenziali.
2. Quando i documenti occorrenti per la formazione dell'atto sono reperibili presso gli uffici di una pubblica amministrazione, l'ufficiale dello stato civile e' tenuto ad acquisirli direttamente. Altrimenti essi sono sostituiti, salvo diversa disposizione di legge o del presente regolamento, da autocertificazioni.
3. I documenti e gli atti dello stato civile formati all'estero da autorita' straniere devono essere legalizzati dall'autorita' diplomatica o consolare competente, se non e' disposto diversamente.
 
Art. 22
(Traduzione del contenuto di documenti)

1. Fermo restando quanto stabilito da convenzioni internazionali, i documenti scritti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al testo straniero dall'autorita' diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale o da un interprete che attesti con giuramento davanti all'ufficiale dello stato civile la conformita' al testo straniero.
 
Art. 23
(Iscrizioni)

1. Negli archivi di cui all'articolo 10 sono iscritte dall'ufficiale dello stato civile le dichiarazioni relative alla cittadinanza
previste dalla legge. 2. Nelle dichiarazioni previste dal comma 1 il dichiarante deve indicare gli elementi di fatto e, ove previsto dalle disposizioni vigenti, deve produrre gli atti in base ai quali ritiene di poterle
rendere.
 
Art. 24
(Atti trascrivibili)

1. Negli archivi di cui all'articolo 10 si trascrivono: a) i decreti di concessione della cittadinanza italiana e quelli che
ne dispongano la perdita; b) le comunicazioni del sindaco, del Ministero dell'interno e dell'autorita' diplomatica o consolare sull'esito degli accertamenti e le attestazioni del sindaco e dell'autorita' diplomatica o consolare relative all'acquisto, alla perdita o al riacquisto della
cittadinanza italiana;
c) i decreti di inibizione al riacquisto della cittadinanza; d) i provvedimenti di riconoscimento delle opzioni per la cittadinanza italiana di cui all'articolo 19 della legge 5 febbraio
1992, n. 91; e) le sentenze che accertano l'acquisto, la perdita o il riacquisto
della cittadinanza italiana.



Nota all'art. 24:

- Si riporta il testo dell'art. 19 della legge 5
febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza):
"Art. 19 - 1. Restano salve le disposizioni della legge
9 gennaio 1956, n. 27, sulla trascrizione nei registri
dello stato civile dei provvedimenti di riconoscimento
delle opzioni per la cittadinanza italiana, effettuate ai
sensi dell'art. 19 del Trattato di pace tra le potenze
alleate ed associate e l'Italia, firmato a Parigi il 10
febbraio 1947.".



 
Art. 25
Giuramento)

1. L'ufficiale dello stato civile non puo' trascrivere il decreto di concessione della cittadinanza se prima non e' stato prestato il giuramento prescritto dall'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992,
n. 91. 2. Della prestazione del giuramento e del relativo processo verbale e' fatta menzione nell'atto di trascrizione del decreto di
concessione.



Nota all'art. 25:

Per il testo dell'art. 10 della legge 5 febbraio 1992,
n. 91, verifica la nota all'art. 1.



 
Art. 26
(Attivita' dell'ufficiale dello stato civile)

1. Le dichiarazioni e la prestazione del giuramento, di cui agli articoli 23 e 25, sono raccolte dall'ufficiale dello stato civile del comune dove l'interessato ha o intende stabilire la propria residenza ovvero, in caso di residenza all'estero, dall'autorita' diplomatica o consolare della circoscrizione di residenza. Quest'ultima autorita' trasmette, per la trascrizione, il decreto di concessione della cittadinanza all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza o di ultima residenza dell'interessato o, in mancanza, del comune dove e' iscritto o trascritto l'atto di matrimonio ovvero del comune scelto dall'interessato medesimo, dando notizia dell'avvenuto
giuramento. 2. L'ufficiale dello stato civile che riceve copia della dichiarazione e della comunicazione dell'esito dell'accertamento provvede alla loro annotazione sull'atto di nascita dell'interessato
ed ai conseguenti adempimenti anagrafici.
 
Art. 27
(Acquisto della cittadinanza)

1. L'acquisto della cittadinanza italiana ha effetto dal giorno successivo a quello in cui e' stato prestato il giuramento, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 10 e 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, anche quando la trascrizione del decreto, di concessione
avviene in data posteriore.



Note all'art. 27:

Per il testo dell'art. 10 della legge 5 febbraio 1992,
n. 91, vedi la nota all'art. 1; si riporta il testo
dell'art. 15 della medesima legge;
"Art. 15 - 1. L'acquisto o il riacquisto della
cittadinanza ha effetto, salvo quanto stabilito dall'art.
13, comma 3, dal giorno successivo a quello in cui sono
adempiute le condizioni e le formalita' richieste.".



 
Art. 28
(Iscrizioni e trascrizioni)

1. Negli archivi di cui all'articolo 10 si iscrivono: a) le dichiarazioni di nascita rese direttamente all'ufficiale dello
stato civile; b) gli atti di riconoscimento di filiazione naturale ricevuti
dall'ufficiale dello stato civile a norma dell'articolo 254, primo
comma, del codice civile; c) gli atti di assenso prestati ai sensi dell'articolo 250, secondo
comma, del codice civile, se successivi al riconoscimento,
ricevuti dall'ufficiale dello stato civile; d) gli atti di consenso prestati ai sensi dell'articolo 250, terzo
comma, del codice civile, se anteriori al riconoscimento
dell'altro genitore, ricevuti dall'ufficiale dello stato civile; e) i processi verbali di cui all'articolo 38.

2. Nei medesimi archivi si trascrivono:

a) le dichiarazioni di nascita rese al direttore sanitario
dell'ospedale o della casa di cura in cui e' avvenuta la nascita; b) gli atti di nascita ricevuti all'estero; c) gli atti e i processi verbali relativi a nascite avvenute durante
un viaggio marittimo, aereo o ferroviario; d) gli atti di nascita ricevuti dagli ufficiali designati per le
operazioni eseguite dalle forze di pace o di guerra; e) le sentenze straniere e i provvedimenti stranieri di volontaria
giurisdizione in materia di nascita; f) i decreti di cambiamento o aggiunta di nome e cognome e i
provvedimenti che revocano o annullano i decreti medesimi; g) i provvedimenti in materia di adozione. 3. Negli archivi suddetti si iscrivono anche gli atti che si
sarebbero dovuti iscrivere o trascrivere e che vengono formati per
ordine del tribunale perche' in precedenza omessi.



Note all'art. 28:

- Si riporta il testo degli articoli 250 e 254 del
codice civile:

"Art. 250 (Riconoscimento). - Il figlio naturale puo'
essere riconosciuto, nei modi previsti dall'art. 254, dal
padre e dalla madre, anche se gia' uniti in matrimonio con
altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento
puo' avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente.
Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i sedici
anni non produce effetto senza il suo assenso.
Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i
sedici anni non puo' avvenire senza il consenso dell'altro
genitore che abbia gia' effettuato il riconoscimento.
Il consenso non puo' essere rifiutato ove il
riconoscimento risponda all'interesse del figlio. Se vi e'
opposizione, su ricorso del genitore che vuole effettuare
il riconoscimento, sentito il minore in contraddittorio con
il genitore che si oppone e con l'intervento del pubblico
ministero, decide il tribunale con sentenza che, in caso di
accoglimento della domanda, tiene luogo del consenso
mancante.
Il riconoscimento non puo' essere fatto dai genitori che
non abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta'.
Art. 254 (Forma del riconoscimento). - Il riconoscimento
del figlio naturale e' fatto nell'atto di nascita, oppure
con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o
al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile
o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la
forma di questo.
La domanda di legittimazione di un figlio naturale
presentata al giudice o la dichiarazione della volonta' di
legittimarlo espressa dal genitore in un atto pubblico o in
un testamento importa riconoscimento, anche se la
legittimazione non abbia luogo".



 
Art. 29
(Atto di nascita)

1. La dichiarazione di nascita e' resa nei termini e con le modalita' di cui all'articolo 30.
2. Nell'atto di nascita sono indicati il luogo, l'anno, il mese, il giorno e l'ora della nascita, le generalita', la cittadinanza, la residenza dei genitori legittimi nonche' di quelli che rendono la dichiarazione di riconoscimento di filiazione naturale e di quelli che hanno espresso con atto pubblico il proprio consenso ad essere nominati, il sesso del bambino e il nome che gli viene dato ai sensi dell'articolo 35.
3. Se il parto e' plurimo, se ne fa menzione in ciascuno degli atti indicando l'ordine in cui le nascite sono seguite.
4. Se il dichiarante non da' un nome al bambino, vi supplisce l'ufficiale dello stato civile.
5. Quando si tratta di bambini di cui non sono conosciuti i genitori, l'ufficiale dello stato civile impone ad essi il nome ed il cognome.
6. L'ufficiale dello stato civile accerta la verita' della nascita attraverso l'attestazione o la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 30, commi 2 e 3.
7. Nell'atto di nascita si fa menzione del modo di accertamento della nascita.
 
Art. 30
(Dichiarazione di nascita)

1. La dichiarazione di nascita e' resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volonta' della madre di non essere nominata.
2. Ai fini della formazione dell'atto di nascita, la dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile e' corredata da una attestazione di avvenuta nascita contenente le generalita' della puerpera nonche' le indicazioni del comune, ospedale, casa di cura o altro luogo ove e' avvenuta la nascita, del giorno e dell'ora della nascita e del sesso del bambino.
3. Se la puerpera non e' stata assistita da personale sanitario, il dichiarante che non e' neppure in grado di esibire l'attestazione di constatazione di avvenuto parto, produce una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
4. La dichiarazione puo' essere resa, entro dieci giorni dalla nascita, presso il comune nel cui territorio e' avvenuto il parto o in alternativa, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui e' avvenuta la nascita. In tale ultimo caso la dichiarazione puo' contenere anche il riconoscimento contestuale di figlio naturale e, unitamente all'attestazione di nascita, e' trasmessa, ai fini della trascrizione, dal direttore sanitario all'ufficiale dello stato civile del comune nel cui territorio e' situato il centro di nascita o, su richiesta dei genitori, al comune di residenza individuato ai sensi del comma 7, nei dieci giorni successivi, anche attraverso la utilizzazione di sistemi di comunicazione telematici tali da garantire l'autenticita' della documentazione inviata secondo la normativa in vigore.
5. La dichiarazione non puo' essere ricevuta dal direttore sanitario se il bambino e' nato morto ovvero se e' morto prima che e' stata resa la dichiarazione stessa. In tal caso la dichiarazione deve essere resa esclusivamente all'ufficiale dello stato civile del comune dove e' avvenuta la nascita.
6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, gli uffici dello stato civile, nei loro rapporti con le direzioni sanitarie dei centri di nascita presenti sul proprio territorio, si attengono alle modalita' di coordinamento e di collegamento previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2.
7. I genitori, o uno di essi, se non intendono avvalersi di quanto previsto dal comma 4, hanno facolta' di dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la nascita nel proprio comune di residenza. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita e' resa nel comune di residenza della madre. In tali casi, ove il dichiarante non esibisca l'attestazione della avvenuta nascita, il comune nel quale la dichiarazione e' resa deve procurarsela presso il centro di nascita dove il parto e' avvenuto, salvo quanto previsto al comma 3.
8. L'ufficiale dello stato civile che registra la nascita nel comune di residenza dei genitori o della madre deve comunicare al comune di nascita il nominativo del nato e gli estremi dell'atto ricevuto.
 
Art. 31
(Dichiarazione tardiva)

1. Se la dichiarazione e' fatta dopo piu' di dieci giorni dalla nascita, il dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo. In tal caso l'ufficiale dello stato civile procede alla formazione tardiva dell'atto di nascita e ne da' segnalazione al procuratore della Repubblica.
2. Nel caso in cui il dichiarante non produca la documentazione di cui all'articolo 30, commi 2 e 3, o non indichi le ragioni del ritardo, la dichiarazione di nascita puo' essere ricevuta solo in forza di decreto dato con il procedimento della rettificazione. A tale fine l'ufficiale dello stato civile informa senza indugio il procuratore della Repubblica per il promovimento del relativo giudizio.
 
Art. 32
(Omessa dichiarazione)

1. L'ufficiale dello stato civile, quando viene a conoscenza che la dichiarazione di nascita non e' stata fatta neppure tardivamente, ne riferisce al procuratore della Repubblica ai fini del promovimento del giudizio di rettificazione. Dopo che ne ha riferito al procuratore della Repubblica, non puo' piu' ricevere la dichiarazione tardiva di nascita, ma forma l'atto di nascita soltanto in base al relativo decreto.
 
Art. 33
(Disposizioni sul cognome)

1. Il figlio legittimato ha il cognome del padre, ma egli, se maggiore di eta' alla data della legittimazione, puo' scegliere, entro un anno dal giorno in cui ne viene a conoscenza, di mantenere il cognome portato precedentemente, se diverso, ovvero di aggiungere o di anteporre ad esso, a sua scelta, quello del genitore che lo ha legittimato.
2. Uguale facolta' di scelta e' concessa al figlio maggiorenne che subisce il cambiamento o la modifica del proprio cognome a seguito della variazione di quello del genitore da cui il cognome deriva, nonche' al figlio naturale di ignoti riconosciuto, dopo il raggiungimento della maggiore eta', da uno dei genitori o contemporaneamente da entrambi.
3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rese all'ufficiale dello stato civile del comune di nascita dal figlio personalmente o con comunicazione scritta. Esse vengono annotate nell'atto di nascita del figlio medesimo.
 
Art. 34
(Limiti all'attribuzione del nome)

1. E' vietato imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi.
2. I nomi stranieri che sono imposti ai bambini aventi la cittadinanza italiana devono essere espressi in lettere dell'alfabeto italiano, con la estensione alle lettere: J, K, X, Y, W e, dove possibile, anche con i segni diacritici propri dell'alfabeto della lingua di origine del nome.
3. Ai figli di cui non sono conosciuti i genitori non possono essere imposti nomi o cognomi che facciano intendere l'origine naturale, o cognomi di importanza storica o appartenenti a famiglie particolarmente conosciute nel luogo in cui l'atto di nascita e' formato.
4. Se il dichiarante intende dare al bambino un nome in violazione del divieto stabilito nel comma 1 o in violazione delle indicazioni del comma 2, l'ufficiale dello stato civile lo avverte del divieto, e, se il dichiarante persiste nella sua determinazione, riceve la dichiarazione, forma l'atto di nascita e, informandone il dichiarante, ne da' immediatamente notizia al procuratore della Repubblica ai fini del promovimento del giudizio di rettificazione.
 
Art. 35
(Nome)

1. Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e puo' essere composto da uno o da piu' elementi onomastici, anche separati, non superiori a tre. In quest'ultimo caso, tutti gli elementi del prenome dovranno essere riportati negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e dall'ufficiale di anagrafe.
 
Art. 36
(Indicazioni sul nome)

1. Chi ha avuto attribuito alla nascita, prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, un nome composto da piu' elementi, anche se separati tra loro, puo' dichiarare per iscritto all'ufficiale dello stato civile del luogo di nascita l'esatta indicazione con cui, in conformita' alla volonta' del dichiarante o, all'uso fattone, devono essere riportati gli elementi del proprio nome negli estratti per riassunto e nei certificati rilasciati dagli uffici dello stato civile e di anagrafe.
2. La sottoscrizione della dichiarazione non e' soggetta ad autenticazione ove presentata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identita' del sottoscrittore. L'istanza e la copia fotostatica del documento di identita' possono essere inviate per via telematica o a mezzo posta o via fax.
3. La dichiarazione medesima e' annotata senza altre formalita' nell'atto di nascita ed e' comunicata ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228



Nota all'art. 36:

- Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 24
dicembre 1954, n. 1228 (Ordinamento delle anagrafi della
popolazione residente):
"Art. 6. Gli ufficiali di stato civile devono comunicare
il contenuto degli atti dello stato civile e delle relative
annotazioni all'ufficio d'anagrafe del comune di residenza
delle persone cui gli atti o le annotazioni si
riferiscono.".



 
Art. 37
(Casi particolari)

1. Quando al momento della dichiarazione di nascita il bambino non e' vivo, il dichiarante deve far conoscere se il bambino e' nato morto o e' morto posteriormente alla nascita. Tali circostanze devono essere comprovate dal dichiarante con certificato medico.
2. L'ufficiale dello stato civile forma il solo atto di nascita se il bambino e' nato morto e fa cio' risultare nell'atto stesso; egli forma anche quello di morte, se il bambino e' morto posteriormente alla nascita.
 
Art. 38
(Ritrovamento di minori abbandonati)

1. Chiunque trova un bambino abbandonato deve affidarlo ad un istituto o ad una casa di cura. Il direttore della struttura che accoglie il bambino ne da' immediata comunicazione all'ufficiale dello stato civile del comune dove e' avvenuto ritrovamento. L'ufficiale dello stato civile iscrive negli archivi di cui all'articolo 10 apposito processo verbale nel quale indica l'eta' apparente ed il sesso del bambino, cosi' come risultanti nella comunicazione a lui pervenuta, ed impone un cognome ed un nome, informandone immediatamente il giudice tutelare e il tribunale per i minorenni per l'espletamento delle incombenze di rispettiva competenza.
 
Art. 39
(Nascita in viaggio marittimo o aereo)

1. Se la nascita avviene durante un viaggio marittimo, il relativo atto deve essere formato entro ventiquattro ore dall'evento.
2. Si osservano le disposizioni degli articoli 203, 205, 207, 208, e 210 del codice della navigazione o, in caso si tratti di navi militari, quelle del relativo regolamento per il servizio di bordo, in quanto compatibili con il presente regolamento.
3. Se la nascita avviene durante un viaggio aereo, si osservano le disposizioni degli articoli 835 e 836 del codice della navigazione, in quanto compatibili con il presente regolamento.



Note all'art. 39:

- Si riporta il testo degli articoli 203, 205, 207, 208,
210, 835 e 836 del codice della navigazione:
"Art. 203 (Funzioni di ufficiale dello stato civile). -
Durante la navigazione, il comandante della nave marittima
esercita le funzioni di ufficiale dello stato civile,
secondo le disposizioni sull'ordinamento dello stato
civile.
Le stesse funzioni il comandante esercita anche quando
la nave trovasi ancorata in un porto, se sia impossibile
promuovere l'intervento della competente autorita' nella
Repubblica, o di quella consolare all'estero.
Art. 205 (Atti di stato civile compilati a bordo). - Gli
alti di stato civile compilati a bordo delle navi devono
essere iscritti sul ruolo di equipaggio.
Delle circostanze che hanno dato luogo alla compilazione
degli atti, nonche' dell'avvenuta iscrizione dei medesimi
sul ruolo di equipaggio, deve essere fatta menzione nel
giornale generale e di contabilita'.
Art. 207 (Consegna degli atti all'autorita' marittima o
consolare).
- Copia degli atti di stato civile e dei processi
verbali di scomparizione compilati a bordo deve essere dal
comandante della nave consegnata in duplice esemplare nel
primo porto di approdo al comandante del porto o
all'autorita' consolare unitamente ad un estratto, del pari
in duplice esemplare, delle relative annotazioni nel
giornale generale.
Art. 208 (Attribuzioni delle autorita' marittime e
consolari).
Quando si tratti di nave non provvista del ruolo di
equipaggio e del giornale generale, dei fatti che danno
luogo alla compilazione degli atti di stato civile e dei
processi verbali di scomparizione, il comandante deve fare
dichiarazione nel primo porto di approdo al comandante del
porto o all'autorita' consolare.
Le autorita' predette raccolgono con processo verbale la
dichiarazione del comandante e quella dei testimoni,
inserendo nel verbale medesimo le enunciazioni prescritte
per la compilazione degli atti di stato civile ovvero
indicando le circostanze della scomparizione a norma
dell'art. 206.
Analogamente procedono le autorita' marittime e
consolari quando all'approdo di una nave rilevino l'omessa
compilazione degli atti predetti, facendo constare in tal
caso nel processo verbale i motivi della omissione.
Art. 210 (Trasmissione degli atti alle autorita'
competenti). - Le autorita' marittime o consolari
trasmettono alle autorita', competenti a norma delle
disposizioni sull'ordinamento dello stato civile, un
esemplare delle copie degli atti di stato civile e dei
relativi estratti del giornale generale, consegnati dai
comandanti delle navi; al procuratore della Repubblica un
esemplare delle copie dei processi verbali di scomparizione
e dei relativi estratti del giornale generale.
Analogamente trasmettono alle predette autorita' copia
dei processi verbali compilati a norma degli articoli
precedenti.
Art. 835 (Nascite, morti e scomparizioni da bordo). -
Delle nascite e delle morti avvenute a bordo nonche' della
scomparizione da bordo di persone, delle quali non sia
stato possibile ricuperare il cadavere, il comandante
dell'aeromobile deve prendere nota sul giornale di bordo e
fare dichiarazione nel primo aeroporto di approdo al
direttore dell'aeroporto o all'autorita' consolare.
Le autorita' predette raccolgono con processo verbale la
dichiarazione del comandante e quelle dei testimoni,
indicando le enunciazioni prescritte per la compilazione
dei relativi atti di stato civile, o le circostanze della
scomparizione e le ricerche effettuate.
Art. 836 (Trasmissione degli alti alle autorita'
competenti). - L'autorita' aeronautica o consolare
trasmette copia degli atti di matrimonio e dei processi
verbali relativi alle dichiarazioni delle nascite e delle
morti alle autorita' competenti a norma delle disposizioni
sull'ordinamento dello stato civile; al procuratore della
Repubblica, trasmette copia dei processi verbali di
scomparizione.".



 
Art. 40
(Nascita in viaggio per ferrovia)

1. Se la nascita avviene durante un viaggio per ferrovia, la dichiarazione deve essere fatta al responsabile del convoglio che redige un processo verbale con le dichiarazioni prescritte per gli atti di nascita e lo consegna al capo della stazione nella quale si effettua la prima fermata del convoglio. Il capo della stazione lo trasmette all'ufficiale dello stato civile del luogo, per la trascrizione.
 
Art. 41
(Trascrizioni)

1. Per la trascrizione degli atti e dei processi verbali relativi a nascite avvenute durante un viaggio marittimo o aereo e' competente l'ufficiale dello stato civile del luogo di primo approdo della nave o dell'aeromobile. Se tale luogo si trova all'estero si applica l'articolo 15.
2. Di ogni documento trasmesso e' fatta menzione negli archivi di cui all'articolo 10.
 
Art. 42
(Riconoscimento di figli naturali)

1. Chi intende riconoscere un figlio naturale davanti all'ufficiale dello stato civile deve dimostrare che nulla osta al riconoscimento ai sensi di legge. Se il riconoscimento e' fatto con atto distinto, posteriore alla riuscita, e questa e' avvenuta in altro comune, l'ufficiale dello stato civile deve acquisire direttamente la relativa documentazione ai sensi dell'articolo 21, comma 2.
2. Per gli atti di riconoscimento che riguardano figli incestuosi, deve essere prodotta copia del provvedimento di autorizzazione al riconoscimento.
 
Art. 43
(Annotazioni)

1. La dichiarazione di riconoscimento di un figlio naturale, fatta a norma dell'articolo 254 del codice civile, e' annotata nell'atto di
nascita.
2. Se il riconoscimento riguarda un figlio nato fuori del comune in cui l'atto e' ricevuto, l'ufficiale dello stato civile trasmette copia dell'atto di riconoscimento, ai fini dell'annotazione nell'atto di nascita, all'ufficiale dello stato civile del comune dove e' stata dichiarata la nascita.



Nota all'art. 43:

- Per il testo dell'art. 254 del codice civile, vedi la
nota all'art. 28.



 
Art.44
(Riconoscimento del nascituro)

1. Il riconoscimento di un figlio nascituro puo' essere fatto dal padre o contestualmente a quello della gestante o dopo il riconoscimento di quest'ultima e la prestazione del suo consenso, ai sensi dell'articolo 250, terzo comma, del codice civile.
2. L'ufficiale dello stato civile che riceve una dichiarazione di riconoscimento di figlio nascituro, rilascia di ufficio a chi la effettua copia di tale dichiarazione.



Nota all'art. 44:

- Per il testo dell'art. 250 del codice civile, vedi la
nota all'art. 28.



 
Art. 45
(Altri casi di riconoscimento)

1. Il riconoscimento del figlio naturale che non ha compiuto i sedici anni non puo' essere ricevuto dall'ufficiale dello stato civile in mancanza del consenso del genitore che lo ha riconosciuto per primo o della sentenza del tribunale per i minorenni che tiene luogo del consenso mancante. Il consenso puo' essere manifestato, anteriormente al riconoscimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo, oppure puo' essere manifestato contestualmente al riconoscimento medesimo.
2. Se il figlio ha compiuto i sedici anni, il riconoscimento e' ricevuto dall'ufficiale dello stato civile ma non produce effetto senza l'assenso di cui al secondo comma dell'articolo 250 del codice civile e di cio' si fa menzione nell'atto di riconoscimento. Se l'assenso e' manifestato successivamente, di esso e' fatta annotazione nell'atto di riconoscimento iscritto.
3. In caso di riconoscimento contenuto in un testamento, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con riguardo al momento in cui si chiede l'annotazione del riconoscimento nell'atto di nascita.



Nota all'art. 45:

- Per il testo dell'art. 250 del codice civile, vedi la
nota all'art. 28.



 
Art. 46
(Adempirnenti d'ufficio)

1. Il pubblico ufficiale che ha ricevuto una dichiarazione di riconoscimento di figlio naturale deve, nei venti giorni successivi, inviarne copia all'ufficiale dello stato civile competente per l'annotazione.
2. Se la dichiarazione e' contenuta in un testamento, la copia deve essere trasmessa dal notaio entro venti giorni dalla pubblicazione del testamento olografo o del testamento segreto, o dal passaggio del testamento pubblico dal fascicolo a repertorio speciale degli atti di ultima volonta' a quello generale degli atti fra vivi.
3. L'annotazione puo' essere chiesta all'ufficiale dello stato civile da chiunque vi ha interesse.
4. Il giudice, nel caso previsto dall'articolo 268 del codice civile, puo' ordinare che sia sospesa l'annotazione del riconoscimento impugnato. Puo' ordinare, altresi', che la domanda di impugnazione sia annotata nell'atto di nascita, quando vi e' stato gia' annotato il riconoscimento.
5. Se la persona riconosciuta e' sottoposta a tutela, l'ufficiale dello stato civile deve dare notizia al giudice tutelare, nel termine di dieci giorni, dell'avvenuta iscrizione o annotazione del riconoscimento.



Nota all'art. 46:

- Si riporta il testo dell'art. 268 del codice civile;
"Art. 268 (Provvedimenti in pendenza del giudizio). -
Quando e' impugnato il riconoscimento, il giudice puo'
dare, in pendenza del giudizio, i provvedimenti che ritenga
opportuni nell'interesse del figlio".



 
Art. 47
(Adempimenti particolari)

1. In caso di riconoscimento di un figlio naturale, gia' riconosciuto dall'altro genitore, l'ufficiale dello stato civile deve darne notizia al genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento e che non ha prestato il proprio consenso.
 
Art. 48
(Impugnazioni dell'atto di riconoscimento)

1. La sentenza passata in giudicato che accoglie l'impugnazione dell'atto di riconoscimento e' comunicata, a cura del procuratore della Repubblica, o e' notificata, a cura degli interessati, all'ufficiale dello stato civile che ne fa annotazione nell'atto di nascita.
2. Nel caso di rigetto dell'impugnazione, qualora questa sia stata annotata nell'atto di nascita, la sentenza e' parimenti comunicata o notificata all'ufficiale dello stato civile affinche' annoti, di seguito alle precedenti annotazioni, anche il rigetto dell'impugnazione.
3. La dichiarazione giudiziale di paternita' o maternita' naturale, dopo il passaggio in giudicato, e' comunicata, a cura del procuratore della Repubblica, o e' notificata dagli interessati, all'ufficiale dello stato civile che ne fa annotazione nell'atto di nascita.
 
Art. 49
Annotazioni)

1. Negli atti di nascita si annotano:

a) I provvedimenti di adozione e di revoca; b) i provvedimenti di revoca o di estinzione dell'affiliazione; c) le comunicazioni di apertura e di chiusura della tutela,
eccettuati i casi di interdizione legale; d) i decreti di nomina e di revoca del tutore o del curatore
provvisorio in pendenza del giudizio di interdizione o di
inabilitazione; e) le sentenze di interdizione o di inabilitazione e quelle di
revoca; f) gli atti di matrimonio e le sentenze dalle quali risulta
l'esistenza del matrimonio; g) le sentenze che pronunciano la nullita', lo scioglimento o la
cessazione degli effetti civili del matrimonio; h) i provvedimenti della corte di appello previsti nell'articolo 17
della legge 27 maggio 1929, n. 847, e le sentenze con le quali si
pronuncia l'annullamento della trascrizione di un matrimonio
celebrato dinanzi ad un ministro di culto; i) gli atti e i provvedimenti riguardanti l'acquisto, la perdita, la
rinuncia o il riacquisto della cittadinanza italiana; j) le sentenze dichiarative di assenza o di morte presunta e quelle
che, a termini dell'articolo 67 del codice civile, dichiarano la
esistenza delle persone di cui era stata dichiarata la morte
presunta o ne accertano la morte; k) gli atti di riconoscimento di filiazione naturale, in qualunque
forma effettuati; l) le domande di impugnazione del riconoscimento, quando ne e'
ordinata l'annotazione, e le relative sentenze di rigetto; m) le sentenze che pronunciano la nullita' o l'annullamento dell'atto
di riconoscimento; n) le legittimazioni per susseguente matrimonio o per provvedimento
del giudice e le sentenze che accolgono le relative impugnazioni; o) le sentenze che dichiarano o disconoscono la filiazione legittima; p) i provvedimenti che determinano il cambiamento o la modifica del
nome o del cognome relativi alla persona cui l'atto si riferisce;
quelli che determinano il cambiamento o la modifica del cognome
relativi alla persona da cui l'intestatario dell'atto ha derivato
il cognome, salvi i casi in cui il predetto intestatario, se
maggiorenne, si sia avvalso della facolta' di poter mantenere il
cognome precedentemente posseduto; q) le sentenze relative al diritto di uso di uno pseudonimo; r) gli atti di morte; s) i provvedimenti di rettificazione che riguardano l'atto gia'
iscritto o trascritto nei registri. 2. All'annotazione della legittimazione per susseguente matrimonio
provvede l'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla
celebrazione del matrimonio o all'annotazione dell'atto di
riconoscimento, quando questo e' successivo al matrimonio, se ha
notizia dell'esistenza di figli legittimati per effetto di "detto
matrimonio e dell'avvenuto riconoscimento. 3. All'annotazione della legittimazione per provvedimento del
giudice, si provvede a richiesta del procuratore della Repubblica
o di chiunque vi abbia interesse. 4. Le annotazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere richieste,
anche verbalmente, dagli interessati.



Note all'art. 49:

- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 27 maggio
1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del
Concordato dell'11 febbraio 1929 fra la S. Sede e l'Italia,
nella parte relativa al matrimonio).
"Art. 17. La sentenza del tribunale ecclesiastico, che
pronuncia la nullita' del matrimonio, o il provvedimento,
col quale e' accordata la dispensa dal matrimonio rato e
non consumato, dopo che sia intervenuto il decreto del
Supremo Tribunale della Segnatura, preveda dall'art. 34 del
Concordato dell'11 febbraio 1929, fra l'Italia e la Santa
Sede, sono presentati in forma autentica alla Corte di
appello della circoscrizione a cui appartiene il comune,
presso il quale fu trascritto l'atto di celebrazione del
matrimonio.
La Corte di appello, con ordinanza pronunciata in camera
di consiglio, rende esecutiva la sentenza o il
provvedimento di dispensa dal matrimonio celebrato davanti
un ministro del culto cattolico e trascritto nel registro
dello stato civile e ne ordina la annotazione a margine
dell'atto di matrimonio.",

- Si riporta il testo dell'art. 67 del codice civile:

"Art. 67 (Dichiarazione di esistenza o accertamento
della morte) - La dichiarazione di esistenza della persona
di cui e' stata dichiarata la morte presunta e
l'accertamento della morte possono essere sempre fatti su
richiesta del pubblico ministero o di qualunque
interessato, in contraddittorio di tutti coloro che furono
parti nel giudizio in cui fu dichiarata la morte
presunta.".



 
Art. 50
(Richiesta presentata da procuratore speciale)

1. Se la richiesta della pubblicazione di matrimonio e' fatta da persona che, a termini dell'articolo 96 del codice civile ne ha avuto dagli sposi speciale incarico, questo deve risultare nei modi indicati nell'articolo 12, comma 7. Quando l'incarico e' stato conferito a chi esercita la potesta' o la tutela, basta la semplice dichiarazione orale del richiedente di avere ricevuto l'incarico.



Nota all'art. 50:

- Si riporta il testo dell'art. 96 del codice civile:

"Art. 96 (Richiesta della pubblicazione). - La richiesta
della pubblicazione deve farsi da ambedue gli sposi o da
persona che ne ha da essi ricevuto speciale incarico.".



 
Art. 51
(Dichiarazioni)

1. Chi richiede la pubblicazione deve dichiarare il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza degli sposi; il luogo di loro residenza, la loro liberta' di stato; se tra gli sposi esiste un qualche impedimento di parentela, di affinita', di adozione o di affiliazione, a termini dell'articolo 87 del codice civile, se gli sposi hanno gia' contratto precedente matrimonio; se alcuno degli sposi si trova nelle condizioni indicate negli articoli 85 e 88 del codice civile.
2. L'ufficiale dello stato civile deve verificare l'esattezza della dichiarazione di cui al comma 1 e puo' acquisire d'ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per provare l'inesistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio.



Note all'art. 51:

- Si riporta il testo degli articoli 85, 87 e 88 del
codice civile:

"Art. 85 (Interdizione per infermita' di mente). - Non
puo' contrarre matrimonio l'interdetto per infermita' di
mente.
Se l'istanza di interdizione e' soltanto promossa, il
pubblico ministero puo' richiedere che si sospenda la
celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione
non puo' aver luogo finche' la sentenza che ha pronunziato
sull'istanza non sia passata in giudicato.
Art. 87 (Parentela, affinita', adozione e affiliazione).
- Non possono contrarre matrimonio fra loro:

1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi
o naturali;
2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini:
3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
4) gli affini in linea retta il divieto sussiste anche nel
caso in cui l'affinita' deriva da matrimonio dichiarato
nullo o sciolto o per il quale e' stata pronunziata la
cessazione degli effetti civili;
5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;
6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
7) i figli adottivi della stessa persona;
8) l'adottato e i figli dell'adottante;
9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il
coniuge dell'adottato.

I divieti contenuti ai numeri 6), 7), 8) e 9) sono
applicabili all'affiliazione.
I divieti contenuti nei numeri 2) e 3) si applicano
anche se il rapporto dipende da filiazione naturale.
Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto
emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico
ministero, puo' autorizzare il matrimonio nei casi indicati
dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione o di
filiazione naturale. L'autorizzazione puo' essere accordata
anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinita'
deriva da un matrimonio dichiarato nullo.

Il decreto e' notificato agli interessati e al pubblico
ministero.

Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e
sesto dell'art. 84.

Art. 88 (Delitto) Non possono contrarre matrimonio tra
loro persone delle quali l'una e' stata condannata per
omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra.
Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu
ordinata la cattura, si sospende la celebrazione del
matrimonio fino a quando non e' pronunziata sentenza di
proscioglimento.



 
Art. 52
(Impedimenti)

1. Quando a contrarre matrimonio osta un impedimento per il quale e' stata concessa autorizzazione, a termini delle disposizioni del codice civile, uno degli sposi deve presentare copia del relativo provvedimento.
2. Se si tratta di vedova o di donna nei cui confronti e' stato dichiarato l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio, l'ufficiale dello stato civile deve accertare se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 89 del codice civile.



Nota all'art. 52:

- Si riporta l'art. 89 del codice civile:

"Art. 89. (Divieto temporaneo di nuove nozze). - Non
puo' contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento
giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla
cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio.
Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la
cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio
siano stati pronunciati in base all'articolo 3, numero 2,
lettere b) ed f), della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e
nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo
per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei
coniugi.
Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio,
sentito il pubblico ministero, puo' autorizzare il
matrimonio quando e' inequivocabilmente escluso lo stato di
gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato
che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento
giorni precedenti lo scioglimento, l'annullamento o la
cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si
applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto
dell'articolo 84 e del comma quinto dell'articolo 87.

Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza e'
terminata".



 
Art. 53
(Casi particolari)

1. Se gli sposi risiedono in comuni diversi, l'ufficiale dello stato civile cui e' stata chiesta la pubblicazione provvede a richiederla anche all'ufficiale dello stato civile del comune in cui risiede l'altro sposo.
2. Quando uno degli sposi ha la residenza all'estero, l'ufficiale dello stato civile cui ne e' fatta richiesta in Italia fa eseguire la pubblicazione alla competente autorita' diplomatica o consolare nei modi previsti dall'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200. Se invece la richiesta di pubblicazione viene fatta alla competente autorita' diplomatica o consolare, quest'ultima la trasmette, in esenzione da ogni onere, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza attuale in Italia di uno degli sposi.
3. Nel caso previsto nel comma 2, il capo dell'ufficio diplomatico o consolare, una volta eseguita la pubblicazione, puo' richiedere la celebrazione del matrimonio all'ufficiale dello stato civile del comune, in Italia, nel quale gli sposi eventualmente intendano contrarre matrimonio, avvalendosi della facolta' di cui all'articolo 109 del codice civile.
4. Gli uffici cui e' richiesta la pubblicazione sono tenuti, quando questa e' stata eseguita, a trasmettere senza indugio all'autorita' richiedente il certificato di eseguita pubblicazione.



Note all'art. 53:

- Si riporta il testo dell'articolo 11, terzo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
200 (Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari):
"Le pubblicazioni di matrimonio nell'ufficio consolare
hanno luogo mediante affissione nell'albo consolare di un
atto contenente nome, cognome, data e luogo di nascita,
residenza e professione dei nubendi".

- Si riporta il testo dell'art. 109 del codice civile:

"Art. 109. (Celebrazione in un comune diverso). - Quando
vi e' necessita' o convenienza di celebrare il matrimonio
in un comune diverso da quello indicato nell'articolo 106,
l'ufficiale dello stato civile, trascorso il termine
stabilito nel primo comma dell'articolo 99, richiede per
iscritto l'ufficiale del luogo dove il matrimonio si deve
celebrare.
La richiesta e' menzionata nell'atto di celebrazione e
in esso inserita. Nel giorno successivo alla celebrazione
del matrimonio, l'ufficiale davanti al quale esso fu
celebrato, invia, per la trascrizione, copia autentica
dell'atto all'ufficiale da cui fu fatta la richiesta".



 
Art. 54
(Attivita' d'ufficio)

1. Ricevuta la richiesta della pubblicazione, l'ufficiale dello stato civile redige processo verbale in cui indica l'identita' delle persone comparse, la richiesta a lui fatta, le dichiarazioni degli sposi o di chi li rappresenta, la documentazione acquisita, la durata della pubblicazione o se essa e' stata abbreviata o dispensata. Provvede quindi, all'affissione con atto separato sul quale annota l'eventuale riduzione dei termini della pubblicazione.
2. Il processo verbale e l'atto affisso sono inseriti negli archivi di cui all'articolo 10 con le modalita' di cui all'articolo 21, comma 1.
 
Art. 55
(Spazi per le pubblicazioni)

1. In ogni comune, presso la porta della casa comunale, deve essere destinato uno spazio ad uso esclusivo delle pubblicazioni di matrimonio. Sopra tale spazio deve essere scritta, in carattere ben visibile, l'indicazione "Pubblicazioni di matrimonio".
2. L'autorita' comunale provvede affinche' sia evitato che gli atti di pubblicazione esposti al pubblico siano dispersi o comunque deteriorati.
3. L'atto di pubblicazione resta affisso presso la porta della casa comunale almeno per otto giorni.
 
Art. 56
(Registrazioni)

1. I documenti che giustificano le enunciazioni contenute nel processo verbale di richiesta della pubblicazione sono registrati, celebrato il matrimonio, di seguito all'atto di matrimonio negli archivi di cui all'articolo 10. il;
 
Art. 57
(Celebrazione del matrimonio)

1. Trascorsi i tre giorni successivi alla pubblicazione di cui all'articolo 99 del codice civile senza che sia stata fatta alcuna opposizione, l'ufficiale dello stato civile puo' procedere alla celebrazione del matrimonio.
2. Fra i documenti registrati di seguito all'atto di matrimonio, l'ufficiale dello stato civile, che procede alla celebrazione o che richiede per questa altro ufficiale, inserisce negli archivi di cui all'articolo 10 anche i certificati attestanti che la pubblicazione e' stata eseguita e che non e' stata notificata alcuna opposizione.



Nota all'art. 57:

- Si riporta il testo dell'art. 99 del codice civile:

"Art. 99 (Termine per la celebrazione del matrimonio). -
Il matrimonio non puo' essere celebrato prima del quarto
giorno dopo compiuta la pubblicazione.
Se il matrimonio non e' celebrato nei centottanta giorni
successivi, la pubblicazione si considera come non
avvenuta".



 
Art. 58
(Omissione della pubblicazione)

1. Quando e' stata autorizzata l'omissione della pubblicazione, ai sensi dell'articolo 100, primo comma, del codice civile, gli sposi, per essere ammessi alla celebrazione del matrimonio, devono presentare all'ufficiale dello stato civile il provvedimento di autorizzazione previsto dall'articolo 52, comma 1, e rendere la dichiarazione di cui all'articolo 51, comma 1.



Nota all'art. 58:

- Si riporta il testo dell'art. 100, primo comma, del
codice civile:

"Art. 100 (Riduzione del termine e omissione della
pubblicazione).
- Il tribunale, su istanza degli interessati, con
decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio,
sentito il pubblico ministero, puo' ridurre, per gravi
motivi, il termine della pubblicazione. In questo caso la
riduzione del termine e' dichiarata nella pubblicazione".



 
Art. 59 (Opposizione del pubblico ministero e di altri soggetti legittimati)

1. L'ufficiale dello stato civile, se conosce che osta al matrimonio un impedimento che non e' stato dichiarato, deve immediatamente informare il procuratore della Repubblica, affinche' questi possa proporre opposizione al matrimonio.
2. L'atto di opposizione deve essere proposto con ricorso al presidente del tribunale del luogo dove e' stata eseguita la pubblicazione che fissa con decreto la comparizione delle parti davanti al collegio per una data compresa tra i tre e i dieci giorni da quella di presentazione del ricorso e dispone che ricorso e decreto siano comunicati al procuratore della Repubblica e siano notificati, a cura del ricorrente, entro il giorno precedente a quello fissato per la comparizione, ai nubendi e all'ufficiale dello stato civile del comune nel quale il matrimonio deve essere celebrato o a quello che ha rilasciato l'autorizzazione o il nulla osta per la celebrazione del matrimonio davanti a un ministro di culto.
3. Il tribunale, sentite le parti ed acquisiti senza particolari formalita' gli elementi del caso, decide con decreto motivato avente efficacia immediata, indipendentemente dall'eventuale reclamo.
4. Se l'opposizione e' stata proposta da chi ne ha facolta', per causa ammessa dalla legge, il presidente del tribunale puo', con proprio decreto, ove ne sussista la opportunita', sospendere la celebrazione del matrimonio sino a che sia stata rimossa l'opposizione.
 
Art. 60
(Termine per l'opposizione)

1. L'opposizione al matrimonio puo' essere sempre proposta prima che questo e' celebrato, anche se e' trascorso il termine durante il quale l'atto di pubblicazione deve rimanere affisso.
 
Art. 61
(Comunicazione dell'opposizione)

1. Nel caso di matrimonio da celebrare davanti a ministro di culto diverso, da quello cattolico, l'ufficiale dello stato civile che riceve la notizia di una opposizione, dopo aver rilasciato l'autorizzazione o il nulla osta previsti dalla legge, ne' da' immediata notizia al ministro medesimo.
2. Se il matrimonio e' stato celebrato nonostante l'opposizione, l'ufficiale dello stato civile sospende la trascrizione del relativo atto fino a che non sia definito il procedimento di opposizione.
 
Art. 62
(Annotazione dell'opposizione)

1. Nel processo verbale di richiesta della pubblicazione deve essere annotato l'atto di opposizione.
2. Nello stesso verbale si deve altresi' annotare il decreto che rigetta od accoglie l'opposizione o il provvedimento di estinzione del giudizio.
 
Art. 63
(Iscrizioni e trascrizioni)

1. Negli archivi di cui all'articolo 10, l'ufficiale dello stato civile iscrive:

a) gli atti dei matrimoni celebrati davanti a lui; b) gli atti dei matrimoni celebrati fuori dalla casa comunale a norma
dell'articolo 11 del codice civile; c) gli atti dei matrimoni celebrati in caso di imminente pericolo di
vita di uno degli sposi, ai sensi dell'articolo 101 del codice
civile; d) gli atti dei matrimoni celebrati per richiesta, ai sensi
dell'articolo 109 del codice civile; e) gli atti dei matrimoni celebrati per procura; f) gli atti del matrimoni ai quali, per la particolarita' del caso,
non si adattano le formule stabilite; g) le dichiarazioni con le quali i coniugi separati manifestano la
loro riconciliazione, ai sensi dell'articolo 157 del codice
civile. 2. Nei medesimi archivi l'ufficiale dello stato civile trascrive: a) gli atti dei matrimoni celebrati nello stesso comune davanti ai
ministri di culto; b) gli atti dei matrimoni, celebrati ai sensi dell'articolo 109 del
codice civile, trasmessi all'ufficiale dello stato civile dei
comuni di residenza degli sposi; c) gli atti dei matrimoni celebrati all'estero; d) gli atti dei matrimoni celebrati dinanzi all'autorita' diplomatica
o consolare straniera in Italia fra cittadini stranieri quando
esistono convenzioni in materia; e) gli atti e i processi verbali dei matrimoni celebrati in caso di
imminente pericolo di vita di uno degli sposi, a norma degli
articoli 204, 208 e 834 del codice della navigazione; f) le sentenze dalle quali risulta la esistenza del matrimonio; g) le sentenze e gli altri atti con cui si pronuncia all'estero la
nullita', lo scioglimento, la cessazione degli effetti civili di
un matrimonio ovvero si rettifica in qualsiasi modo un atto di
matrimonio gia' iscritto o trascritto negli archivi di cui
all'articolo 10; h) le sentenze della corte di appello previste dall'articolo 17 della
legge 27 maggio 1929, n. 847, e dall'articolo 8, comma 2,
dell'accordo del 18 febbraio 1984 tra la Repubblica italiana e la
Santa Sede ratificato dalla legge 25 marzo 1985, n. 121. 3. Gli atti indicati nelle lettere a) e b) del comma 2 devono essere
trascritti per intero.



Note all'art. 63.

- Per il testo dell'art. 109 del codice civile, vedi la
nota all'art. 53.

Si riporta il testo degli articoli 101, 110 e 157 del
codice civile:

"Art. 101 (Matrimonio in imminente pericolo di vita). -
Nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi,
l'ufficiale dello stato Civile del luogo puo' procedere
alla celebrazione del matrimonio senza pubblicazioni e
senza l'assenso al matrimonio, se questo e' richiesto,
purche' gli sposi prima giurino che non esistono tra loro
impedimenti noti suscettibili di dispensa.
L'ufficiale dello stato civile dichiara nell'atto di
matrimonio il modo con cui ha accertato l'imminente
pericolo di vita.
Art. 110 (Celebrazioni fuori della casa comunale). - Se
uno degli sposi, per infermita' o per altro impedimento
giustificato all'ufficio dello stato civile, e'
nell'impossibilita' di recarsi alla casa comunale,
l'ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui
si trova lo sposo impedito, e ivi, alla presenza di quattro
testimoni, procede alla celebrazione del matrimonio secondo
l'articolo 107.
Art. 157 (Cessazione degli effetti della separazione). -
I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti
della sentenza di separazione, senza che sia necessario
l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o
con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con
lo stato di separazione.
La separazione puo' essere pronunziata nuovamente
soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti
dopo la riconciliazione".
- Per il testo dell'articolo 208 del codice della
navigazione, vedi le note all'articolo 39; si riporta il
testo degli articoli 204 e 834 del citato codice:
"Art. 204 (Matrimonio in imminente pericolo di vita). -
Il comandante della nave marittima puo' procedere alla
celebrazione del matrimonio nel caso e con le forme di cui
all'articolo 101 del codice civile.
Art. 834 (Matrimonio in imminente pericolo di vita). -
Durante la navigazione e quando comunque sia impossibile
promuovere l'intervento della competente autorita' nella
Repubblica o di quella consolare all'estero, il comandante
dell'aeromobile puo' procedere alla celebrazione del
matrimonio nel caso e con le forme di cui all'articolo 101
del codice civile.
L'atto di matrimonio, compilato dal comandante, deve
essere annotato sul giornale di rotta e consegnato
nell'aeroporto di primo approdo al direttore dell'aeroporto
o all'autorita' consolare, insieme con un estratto del
giornale di bordo".

- Per il testo dell'art. 17 della legge n. 847/1929 vedi
la nota all'art. 49.
- Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 2,
dell'accordo del 18 febbraio 1984 tra la Repubblica
italiana e la Santa Sede ratificato dalla legge 25 marzo
1985, n. 121:
"2. Le sentenze di nullita' di matrimonio pronunciate
dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto
di esecutivita' del superiore organo ecclesiastico di
controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse,
dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza
della corte d'appello competente, quando questa accerti:
a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a
conoscere della causa in quanto matrimonio celebrato in
conformita' del presente articolo;
b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici
e' stato assicurato alle parti il diritto di agire e di
resistere in giudizio in modo non difforme dai principi
fondamentali dell'ordinamento italiano;
c) che ricorrono le altre condizioni richieste dalla
legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia
delle sentenze straniere.
La corte d'appello potra', nella sentenza intesa a rendere
esecutiva una sentenza canonica, statuire provvedimenti
economici provvisori a favore di uno dei coniugi il cui
matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le
parti al giudice competente per la decisione sulla
materia".



 
Art.64
(Contenuto dell'atto di matrimonio)

1. L'atto di matrimonio deve specificamente indicare:

a) il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la
cittadinanza e la residenza degli sposi; il nome, il cognome, il
luogo e la data di nascita e la residenza dei testimoni; b) la data della eseguita pubblicazione o il decreto di
autorizzazione alla omissione, salvo il caso di cui all'articolo
101 del codice civile; c) il decreto di autorizzazione quando ricorra alcuno degli
impedimenti di legge, salvo il caso di cui all'articolo 101 del
codice civile; d) la menzione dell'avvenuta lettura agli sposi degli articoli 143,
144 e 147 del codice civile; e) la dichiarazione degli sposi di volersi prendere rispettivamente
in marito e in moglie; f) il luogo della celebrazione del matrimonio nei casi previsti dagli
articoli 101 e 110 del codice civile, ed il motivo del
trasferimento dell'ufficiale dello stato civile in detto luogo; g) la dichiarazione fatta dall'ufficiale dello stato civile che gli
sposi sono uniti in matrimonio.
2. Quando contemporaneamente alla celebrazione del matrimonio gli sposi dichiarano di riconoscere figli naturali, la dichiarazione e' inserita nell'atto stesso di matrimonio. Ugualmente si provvede nel caso di scelta del regime di separazione dei beni o di scelta della legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 218.



Note all'art. 64:

Per il testo degli articoli 101 e 110 del codice civile,
vedi le note all'art. 63.

- Si riporta il testo degli articoli 143, 144 e 147 del
codice civile:

"Art. 143 (Diritti e doveri reciproci dei coniugi). -
Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli
stessi diritti e assumono i medesimi doveri.
Dai matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedelta',
all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione
nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.
Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione
alle proprie sostanze e alla propria capacita' di lavoro
professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni
della famiglia.
Art. 144 (Indirizzo della vita familiare e residenza
della famiglia). - I coniugi concordano tra loro
l'indirizzo della vita famigliare e fissano la residenza
della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle
preminenti della famiglia stessa.

A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare
l'indirizzo concordato.

Art. 147 (Doveri verso i figli). - Il matrimonio impone
ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed
educare la prole tenendo conto delle capacita',
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei
figli".
- Si riporta il testo dell'articolo 30, comma 1, della
legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema
italiano di diritto internazionale privato):
"1. I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati
dalla legge applicabile ai loro rapporti personali. I
coniugi possono tuttavia convenire per iscritto che i loro
rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge dello Stato
di cui almeno uno di essi e' cittadino o nel quale almeno
uno di essi risiede".



 
Art. 65
(Imminente pericolo di vita)

1. Se il matrimonio, nell'imminente pericolo di vita di uno degli sposi, e' celebrato durante un viaggio marittimo o aereo, si osservano, rispettivamente le disposizioni degli articoli 204, 205, 207, 208, 210 e 834 del codice della navigazione.
2. Per la trascrizione degli atti o dei processi verbali relativi a matrimoni celebrati nelle ipotesi previste nel comma 1 e' competente l'ufficiale dello stato civile del comune di residenza degli sposi, al quale la capitaneria di porto o il comandante dell'aeroporto, se l'approdo o l'atterraggio avviene in Italia, o l'autorita' diplomatica o consolare, se l'approdo o l'atterraggio avviene all'estero, trasmette copia dei relativi atti consegnati dal comandante della nave o dell'aereo.



Note all'art. 65:

- Per il testo degli articoli 204, 205, 207, 208, 210 e 834
del codice della navigazione, vedi le note agli articoli
39 e 63.



 
Art. 66
(Casi particolari)

1. Nella ipotesi in cui lo sposo non conosce la lingua italiana nonche' in quelle in cui e' sordo, muto, o comunque impedito a comunicare, l'ufficiale dello stato civile celebra il matrimonio o con l'ausilio di un interprete o avvalendosi di mezzi idonei per rivolgere allo sposo le domande, riceverne le risposte e dargli comunicazione delle disposizioni contenute negli articoli 143, 144 e 147 del codice civile e della dichiarazione di unione degli sposi in matrimonio.
2. Nei casi di cui al comma 1 l'ufficiale dello stato civile fa menzione nell'atto dei mezzi usati per la celebrazione del matrimonio.



Note all'art. 66:

- Per il testo degli articoli 143, 144 e 147 del codice
civile, vedi le note all'art. 64.



 
Art. 67
(Matrimonio celebrato da altro ufficiale)

1. L'ufficiale dello stato civile che, valendosi della facolta' concessa dall'articolo 109 del codice civile, richiede un altro ufficiale per la celebrazione del matrimonio deve esprimere nella richiesta il motivo di necessita' o di convenienza che lo ha indotto a fare la richiesta stessa.
2. I documenti sono tenuti dall'ufficiale richiedente per essere poi inseriti negli archivi di cui all'articolo 10, con le modalita' di cui all'articolo 2 1, comma 1



Nota all'art. 67:

- Per il testo dell'art. 109 del codice civile, vedi le
note all'art. 63.



 
Art. 68
(Comunicazioni)

1. L'ufficiale dello stato civile che ha celebrato il matrimonio deve darne prontamente avviso agli ufficiali dello stato civile dei comuni di nascita degli sposi ai fini dell'annotazione sugli atti di nascita.
2. Se il matrimonio e' stato celebrato per delegazione, l'avviso e' dato dall'ufficiale dello stato civile delegante, dopo aver ricevuto la copia dell'atto di matrimonio da quello delegato.

3. Uguale avviso deve essere dato:

a) dall'ufficiale dello stato civile che ha trascritto l'atto
originale del matrimonio celebrato davanti a un ministro di culto; b) dall'ufficiale dello stato civile che ha trascritto l'atto
originale del matrimonio celebrato all'estero ovvero una sentenza
dalla quale risulta la esistenza, la nullita', lo scioglimento o
la cessazione degli effetti civili di un matrimonio.

4. L'ufficiale dello stato civile del comune che ha ricevuto l'avviso provvede per le relative annotazioni.
 
Art. 69
(Annotazioni)

1. Negli atti di matrimonio si fa annotazione:

a) della trasmissione al ministro di culto della comunicazione
dell'avvenuta trascrizione dell'atto di matrimonio da lui
celebrato; b) delle convenzioni matrimoniali, delle relative modificazioni,
delle sentenze di omologazione di cui all'articolo 163 del codice
civile, delle sentenze di separazione giudiziale dei beni di cui
all'articolo 193 del codice civile, e della scelta della legge
applicabile ai loro rapporti patrimoniali ai sensi dell'articolo
30, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 218; c) dei ricorsi per lo scioglimento o la cessazione degli effetti
civili del matrimonio, e delle relative pronunce; d) delle sentenze, anche straniere, di scioglimento o di cessazione
degli effetti civili del matrimonio; di quelle che dichiarano
efficace nello Stato la pronuncia straniera di nullita' o di
scioglimento del matrimonio; di quelle che dichiarano efficace
nello Stato la pronuncia dell'autorita' ecclesiastica di nullita'
del matrimonio; e di quelle che pronunciano la separazione
personale dei coniugi o l'omologazione di quella consensuale; e) delle sentenze con le quali si pronuncia l'annullamento della
trascrizione dell'atto di matrimonio; f) delle dichiarazioni con le quali i coniugi separati manifestano la
loro riconciliazione; g) delle sentenze dichiarative di assenza o di morte presunta di uno
degli sposi e di quelle che dichiarano l'esistenza dello sposo di
cui era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la
morte; h) dei provvedimenti che determinano il cambiamento o la
modificazione del cognome o del nome o di entrambi e dei
provvedimenti di revoca relativi ad uno degli sposi; i) dei provvedimenti di rettificazione.



Note all'art. 69.

- Si riporta il testo degli articoli 163 e 193 del codice
civile:
"Art. 163 (Modifica delle convenzioni). - Le modifiche
delle convenzioni matrimoniali, anteriori o successive al
matrimonio, non hanno effetto se l'atto pubblico non e'
stipulato col consenso di tutte le persone che sono state
parti nelle convenzioni medesime, o dei loro eredi.
Se uno dei coniugi muore dopo aver consentito con atto
pubblico alla modifica delle convenzioni, questa produce i
suoi effetti se le altre parti esprimono anche
successivamente il loro consenso, salva l'omologazione del
giudice. L'omologazione puo' essere chiesta da tutte le
persone che hanno partecipato alla modificazione delle
convenzioni o dai loro eredi.
Le modifiche convenute e la sentenza di omologazione
hanno effetto rispetto ai terzi solo se ne e' fatta
annotazione in margine all'atto del matrimonio.
L'annotazione deve inoltre essere fatta a margine della
trascrizione delle convenzioni matrimoniali ove questa sia
richiesta a norma degli articoli 2643 e seguenti.
Art. 193 (Separazione dei beni). - La separazione
giudiziale dei beni puo' essere pronunziata in caso di
interdizione o di inabilitazione di uno dei coniugi o di
cattiva amministrazione della comunione.
Puo' altresi' essere pronunziata quando il disordine
degli affari di uno dei coniugi o la condotta da questi
tenuta nell'amministrazione dei beni mette in pericolo gli
interessi dell'altro o della comunione o della famiglia,
oppure quando uno dei coniugi non contribuisce ai bisogni
di questa in misura proporzionale alle proprie sostanze e
capacita' di lavoro.
La separazione puo' essere chiesta da uno dei coniugi o
dal suo legale rappresentante.
La sentenza che pronunzia la separazione retroagisce al
giorno in cui e' stata proposta la domanda ed ha l'effetto
di instaurare il regime di separazione dei beni regolato
nella sezione V del presente capo, salvi i diritti dei
terzi.
La sentenza e' annotata a margine dell'atto di
matrimonio e sull'originale delle convenzioni
matrimoniali".
- Per il testo dell'articolo 30, comma 1, della legge n.
218/1995, vedi le note all'art. 64.



 
Art. 70
(Fascia tricolore)

1. L'ufficiale dello stato civile, nel celebrare il matrimonio, deve indossare la fascia tricolore di cui all'articolo 50, comma 12, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da portarsi a tracolla.



Nota all'art. 70:

- Si riporta il testo dell'articolo 50, comma 12, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):
"12. Distintivo del sindaco e' la fascia tricolore con
lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da
portarsi a tracolla. Distintivo del presidente della
provincia e' una fascia di colore azzurro con lo stemma
della Repubblica e lo stemma della propria provincia, da
portare a tracolla".



 
Art. 71
(Iscrizioni e trascrizioni)

1. Negli archivi di cui all'articolo 10, si iscrivono:

a) le dichiarazioni di morte che sono fatte direttamente
all'ufficiale dello stato civile; b) gli atti di morte che l'ufficiale dello stato civile forma in
seguito ad avviso, notizia e denuncia avuti da ospedali, da case
di cura o di riposo, da collegi, da istituti o da qualsiasi altro
stabilimento, da magistrati o da ufficiali di polizia giudiziaria; c) gli atti di morte ai quali, per la particolarita' del caso, non si
adattano le formule predisposte; d) gli atti formati ai sensi degli articoli 75 e 78.

2. Nei medesimi archivi si trascrivono:

a) gli atti di morte ricevuti dall'estero; b) gli atti e i processi verbali relativi a morti avvenute durante un
viaggio marittimo, aereo o ferroviario; c) gli atti di morte, compilati dagli ufficiali designati nelle zone
di operazioni eseguite come forze di pace o di guerra.
 
Art. 72
(Dichiarazione di morte)

1. La dichiarazione di morte e' fatta non oltre le ventiquattro ore dal decesso all'ufficiale dello stato civile del luogo dove questa e' avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo dove il cadavere e' stato deposto.
2. La dichiarazione e' fatta da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza da persona informata del decesso.
3. In caso di morte in un ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento, il direttore o chi ne e' stato delegato dall'amministrazione deve trasmettere avviso della morte, nel termine fissato dal comma 1, all'ufficiale dello stato civile, con le indicazioni stabilite nell'articolo 73.
 
Art. 73
(Atto di morte)

1. L'atto di morte deve enunciare il luogo, il giorno e l'ora della morte, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza e la cittadinanza del defunto, il nome e il cognome del coniuge, se il defunto era coniugato, vedovo o divorziato; il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza del dichiarante. Se taluna delle anzidette indicazioni non e' nota, ma il cadavere e' stato tuttavia riconosciuto, l'ufficiale dello stato civile fa di cio' espressa menzione nell'atto.
2. In qualunque caso di morte violenta o avvenuta in un istituto di prevenzione o di pena non si fa menzione nell'atto di tali circostanze.
 
Art. 74
(Inumazione, tumulazione e cremazione)

1. Non si puo' far luogo ad inumazione o tumulazione di un cadavere senza la preventiva autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile, da rilasciare in carta semplice e senza spesa.
2. L'ufficiale dello stato civile non puo' accordare l'autorizzazione se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvi i casi espressi nei regolamenti speciali, e dopo che egli si e' accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopo o di un altro delegato sanitario; questi deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta nel quale, se del caso, deve indicare la esistenza di indizi di morte dipendente da reato o di morte violenta. Il certificato e' annotato negli archivi di cui all'articolo 10.
3. In caso di cremazione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 79 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.



Nota all'art. 74:

- Si riporta il testo degli articoli 79, 80 e 81 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia
mortuaria):
"Art. 79. - 1. La cremazione di ciascun cadavere deve
essere autorizzata dal sindaco sulla base della volonta'
testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In
mancanza disposizione testamentaria, la volonta' deve
essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente
piu' prossimo individuato secondo gli articoli 74 e
seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di
piu' parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
2. La volonta' del coniuge o dei parenti deve risultare
da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o
dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20
della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
3. Per coloro, i quali, al momento della morte risultino
iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i
propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri
associati, e' sufficiente la presentazione di una
dichiarazione in carta libera scritta e datata,
sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi
non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni,
dalla quale chiaramente risulti la volonta' di essere
cremato. La dichiarazione deve essere convalida dal
presidente dell'associazione.
4. L'autorizzazione di cui al comma I non puo' essere
concessa se la richiesta non sia corredata da certificato
in carta libera redatto dal medico curante o dal medico
necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore
sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte
dovuta a reato.
5. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la
presentazione del nulla osta dell'autorita' giudiziaria.
Art. 80. - 1. La cremazione deve essere eseguita da
personale appositamente autorizzato dall'autorita'
comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro.
2. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun
cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria
portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di
morte del defunto.
3. Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per
accogliere queste urne: le urne possono essere collocate
anche in spazi dati in concessione ad enti morali o
privati.
4. Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche
edilizie di questi edifici vengono stabilite dai
regolamenti comunali.
5. Il trasporto delle urne contenenti i residui della
cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli
articoli 24, 27, 28 e 29, non e' soggetto ad alcuna delle
misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto
delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore
sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.
6. Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la
raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle
ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le
quali sia stata espressa la volonta' del defunto di
scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione
oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano
provveduto ad altra destinazione.
Art. 81. - 1. La consegna dell'urna cineraria agli
effetti dell'art. 343 del testo unico delle leggi
sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre
esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal
responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in
consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso
all'ufficio di stato civile.
2. Il secondo esemplare del verbale deve essere
conservato dall'incaricato del servizio di custodia del
cimitero in cui vengono custodite le ceneri".



 
Art. 75
(inumazioni, tumulazioni e cremazioni senza autorizzazione)

1. Chi ha notizia che un cadavere e' stato inumato o tumulato senza l'autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile, o e' stato cremato senza l'autorizzazione del sindaco, ne deve riferire immediatamente al procuratore della Repubblica; questi, a sua volta, da' immediata comunicazione del fatto all'ufficiale dello stato civile se non e' stato costui a riferirgliene. Se l'atto di morte non e' stato gia' formato, l'ufficiale dello stato civile lo redige esclusivamente in conformita' agli elementi contenuti nel decreto del tribunale dato con il procedimento di rettificazione, su istanza di persona interessata o del procuratore della Repubblica. Il decreto deve essere menzionato nell'atto e inserito negli archivi di cui all'articolo 10.
 
Art. 76
(Denuncia di ipotesi di reato)

1. L'ufficiale dello stato civile che, nell'accertare la morte di una persona ai fini dell'autorizzazione alla inumazione o alla tumulazione, o il sindaco che, ai fini dell'autorizzazione alla cremazione, rilevi qualche indizio di morte dipendente da reato, o ne abbia comunque conoscenza, deve farne immediata denuncia al procuratore della Repubblica dando, intanto, se occorre, le disposizioni necessarie affinche' il cadavere non sia rimosso dal luogo in cui si trova.
 
Art. 77
(Accertamenti legali)

1. Quando risultano segni o indizi di morte violenta, o vi e' ragione di sospettarla per altre circostanze, non si puo' inumare, tumulare o cremare il cadavere se non dopo che il magistrato o l'ufficiale di polizia giudiziaria, assistito da un medico, ha redatto il processo verbale sullo stato del cadavere, sulle circostanze relative alla morte e sulle notizie che ha potuto raccogliere circa il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza del defunto.
2. Il magistrato o l'ufficiale di polizia giudiziaria deve prontamente dare all'ufficiale dello stato civile del luogo dove e' morta la persona e, quando questo non e' noto, del luogo dove il cadavere e' stato deposto, le notizie necessarie alla formazione dell'atto di morte.
 
Art. 78
(Irreperibilita' o irriconoscibilita' di cadavere)

1. Nel caso di morte di una o piu' persone senza che sia possibile rinvenirne o riconoscerne i cadaveri, il procuratore della Repubblica redige processo verbale dell'accaduto.
2. L'atto di morte viene formato con la procedura di rettificazione sulla base del decreto emesso dal tribunale.
3. La relativa azione e' promossa dal procuratore della Repubblica.
 
Art. 79
(Morte in viaggio marittimo o aereo)

1. Se la morte avviene durante un viaggio marittimo, si osservano le disposizioni degli articoli 203 e 212 del codice della navigazione o, in caso si tratti di navi militari, quelle del relativo regolamento per il servizio di bordo, in quanto compatibili con il presente regolamento.
2. Se la morte avviene durante un viaggio aereo, si osservano le disposizioni degli articoli 835 e 838 del codice della navigazione, in quanto compatibili con il presente regolamento. 3. Per la trascrizione degli atti e dei processi verbali relativi a morti avvenute durante un viaggio marittimo o aereo, e' competente l'ufficiale dello stato civile del luogo di primo approdo della nave o dell'aeromobile o, in caso di naufragio della nave o di perdita dell'aeromobile, del luogo in cui vengono formati i processi verbali di scomparsa; se tale luogo si trova in Paese estero, le autorita' diplomatiche o consolari devono trasmettere all'ufficiale dello stato civile competente, ai sensi dell'articolo 17, copia degli atti formati o acquisiti. 4. L'estratto delle annotazioni fatte nel giornale generale e di contabilita' di cui agli articoli 205, secondo comma, e 207 del codice della navigazione, e ogni altro documento trasmesso, sono annotati negli archivi di cui all'articolo 10.



Note all'art. 79:

- Per il testo degli articoli 203, 205, 207 e 835 del
codice della navigazione, vedi le note all'articolo 39;
si riporta il testo degli articoli 212 e 838 del citato
codice:
"Art. 212 (Autorizzazione del tribunale). - Le
autorizzazioni di cui all'articolo precedente sono date dal
tribunale con decreto, assunte, ove sia ritenuto
necessario, le informazioni del caso.
Art. 838 (Conseguenze della scomparizione). - Le
conseguenze della scomparizione da bordo o per perdita
dell'aeromobile sono regolate dagli articoli 211 e 212.".



 
Art. 80
(Morte in viaggio per ferrovia)

1. Se la morte avviene durante un viaggio ferroviario, il capo del convoglio redige un processo verbale con le dichiarazioni stabilite nel presente titolo e lo consegna al capo della stazione nella quale si effettua la prima fermata del convoglio; il capo della stazione lo trasmette all'ufficiale dello stato civile del luogo, competente per la sua trascrizione.
 
Art. 81
(Annotazioni)

1. L'ufficiale dello stato civile che registra l'atto di morte, lo annota su quello di nascita del defunto. Se la nascita e' avvenuta in altro comune o il defunto risiedeva altrove al momento della morte, egli deve dare prontamente comunicazione della morte agli ufficiali dello stato civile del luogo di nascita e di quello di residenza del defunto, che devono provvedere rispettivamente all'annotazione o alla trascrizione del relativo atto.
2. Negli atti di morte si annotano i decreti di rettificazione ad essi relativi e l'intervenuto riconoscimento o la legittimazione del defunto, ai sensi degli articoli 255 e 282 del codice civile, nonche' le sentenze che, ai sensi dell'articolo 67 del codice civile, dichiarano la esistenza delle persone di cui era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte.



Note all'art. 81:

- Si riporta il testo degli articoli 67, 255 e 282 del
codice civile:

"Art. 67 (Dichiarazione di esistenza o accertamento
della morte). - La dichiarazione di esistenza della persona
di cui e' stata dichiarata la morte presunta e
l'accertamento della morte possono essere sempre fatti, su
richiesta del pubblico ministero o di qualunque
interessato, in contraddittorio di tutti coloro che furono
parti nel giudizio in cui fu dichiarata la morte presunta.
Art. 255 (Riconoscimento di un figlio premorto). - Puo'
anche aver luogo il riconoscimento del figlio premorto, in
favore dei suoi discendenti legittimi e dei suoi figli
naturali riconosciuti.
Art. 282 (Legittimazione di figli premorti). - La
legittimazione dei figli premorti puo' anche aver luogo in
favore dei loro discendenti legittimi e dei loro figli
naturali riconosciuti.".



 
Art. 82
(Comunicazione al giudice tutelare)

1. L'ufficiale dello stato civile che ha formato o trascritto l'atto di morte, entro dieci giorni dalla formazione dell'atto, deve dare notizia al giudice tutelare della morte di persona che ha lasciato figli in eta' minore, ai sensi dell'articolo 345, primo comma, del codice civile.



Nota all'art. 82:

- Si riporta il testo dell'articolo 345 del codice civile:

"Art. 345 (Denunzie al giudice tutelare). - L'ufficiale
di stato civile, che riceve la dichiarazione di morte di
una persona la quale ha lasciato figli in eta' minore
ovvero la dichiarazione di nascita di un figlio di genitori
ignoti, e il notaio, che procede alla pubblicazione di un
testamento contenente la designazione di un tutore o di un
protutore, devono darne notizia al giudice tutelare entro
dieci giorni.
Il cancelliere, entro quindici giorni dalla
pubblicazione o dal deposito in cancelleria, deve dare
notizia al giudice tutelare delle decisioni dalle quali
derivi la apertura di una tutela.
I parenti entro il terzo grado devono denunziare al
giudice tutelare il fatto da cui deriva l'apertura della
tutela entro dieci giorni da quello in cui ne hanno avuto
notizia. La denunzia deve essere fatta anche dalla persona
designata quale tutore o protutore entro dieci giorni da
quello in cui ha avuto notizia della designazione.".



 
Art. 83
(Morte dello straniero)

1. Nel caso di morte di cittadino straniero nello Stato, l'ufficiale dello stato civile spedisce sollecitamente copia dell'atto di morte al Ministero degli affari esteri per la trasmissione all'autorita' diplomatica o consolare dello Stato di cui il defunto era cittadino.
 
Art. 84
(Cambiamento del cognome)

1. Chiunque vuole cambiare il cognome od aggiungere al proprio un altro cognome deve farne richiesta al Ministero dell'interno esponendo le ragioni della domanda.
 
Art. 85
(Presentazione della richiesta)

1. La richiesta e' presentata al prefetto della provincia in cui il richiedente ha la sua residenza.
2. Il prefetto assume sollecitamente informazioni sulla domanda e la spedisce al Ministero dell'interno con il parere e con tutti i documenti necessari.
 
Art. 86
(Affissioni)

1. Qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione, il richiedente e' autorizzato a fare affiggere all'albo pretorio del comune di nascita e del comune di sua residenza attuale un avviso contenente il sunto della domanda. L'affissione deve avere la durata di giorni trenta consecutivi e deve risultare dalla relazione del responsabile fatta in calce all'avviso.
2. Con il decreto con cui si autorizza la pubblicazione, si puo' prescrivere che il richiedente notifichi a determinate persone il sunto della domanda.
 
Art. 87
(Opposizione)

1. Chiunque crede di avervi interesse puo' fare opposizione alla domanda non oltre il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione o notificazione.
2. L'opposizione si propone con atto notificato al Ministro dell'interno.
 
Art. 88
(Decreto di concessione del Ministro)

1. Il richiedente, al fine della emanazione del decreto di concessione, trascorso il termine di cui all'articolo 87, comma 1, senza che sia stata fatta opposizione presenta alla prefettura competente per il successivo inoltro al Ministero: a) un esemplare dell'avviso con la relazione che attesta la eseguita
affissione e la sua durata; b) la prova delle eseguite notificazioni quando queste sono state
prescritte.

2. Il Ministro, accertata la regolarita' delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con decreto.
3. Il decreto di concessione, nei casi in cui vi e' stata opposizione, deve essere notificato, a cura del richiedente, agli opponenti.
 
Art. 89
(Modificazioni del nome o del cognome)

1. Salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome perche' ridicolo o vergognoso o perche' rivela origine naturale, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione e' situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.
2. Nella domanda si deve indicare la modificazione che si vuole apportare al nome o al cognome oppure il nome o il cognome che si intende assumere.
3. In nessun caso puo' essere richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.
 
Art. 90
(Affissione)

1. Il prefetto, assunte informazioni sulla domanda, se la ritiene meritevole di essere presa in considerazione, autorizza con suo decreto il richiedente a fare affiggere all'albo pretorio del comune di nascita e di attuale residenza del medesime richiedente un avviso contenente il sunto della domanda. L'affissione deve avere la durata di giorni trenta consecutivi e deve risultare dalla relazione fatta dal responsabile in calce all'avviso.
 
Art. 91
(Opposizione)

1. Chiunque ne ha interesse puo' fare opposizione alla domanda entro il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione. L'opposizione si propone con atto notificato al prefetto.
 
Art. 92
(Decreto di concessione del prefetto)

1. Trascorso il termine di cui all'articolo 87, comma 1, il richiedente presenta al prefetto un esemplare dell'avviso con la relazione attestante l'eseguita affissione e la sua durata.
2. Il prefetto, accertata la regolarita' delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con decreto.
 
Art. 93
(Esenzione fiscale)

1. In tutti i casi di cambiamento di nomi e cognomi perche' ridicoli o vergognosi o perche' rivelanti origine naturale, le domande e i provvedimenti contemplati in questo capo, le copie relative, gli scritti e i documenti eventualmente prodotti dall'interessato sono esenti da ogni tassa.
 
Art. 94
(Annotazioni ed altre formalita)

1. I decreti che autorizzano il cambiamento o la modificazione del nome o del cognome devono essere annotati, su richiesta degli interessati, nell'atto di nascita del richiedente, nell'atto di matrimonio del medesimo e negli atti di nascita di coloro che ne hanno derivato il cognome. L'ufficiale dello stato civile del luogo di residenza, se la nascita o il matrimonio e' avvenuto in altro comune, deve dare prontamente avviso del cambiamento o della modifica all'ufficiale dello stato civile del luogo della nascita o del matrimonio, che deve provvedere ad analoga annotazione. 2. Gli effetti dei decreti rimangono sospesi fino all'adempimento delle formalita' indicate nel comma 1. 3. Per i membri di una stessa famiglia si puo' provvedere con unico decreto.
 
Art. 95
(Ricorso)

1. Chi intende promuovere la rettificazione di un atto dello stato civile o la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito o la formazione di un atto omesso o la cancellazione di un atto indebitamente registrato, o intende opporsi a un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento, deve proporre ricorso al tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale e' registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento.
2. Il procuratore della Repubblica puo' in ogni tempo promuovere il procedimento di cui al comma 1.
3. L'interessato puo' comunque richiedere il riconoscimento del diritto al mantenimento del cognome originariamente attribuitogli se questo costituisce ormai autonomo segno distintivo della sua identita' personale.
 
Art. 96
(Procedimento)

1. Il tribunale puo', senza particolari formalita', assumere informazioni, acquisire documenti e disporre l'audizione dell'ufficiale dello stato civile.
2. Il tribunale, prima di provvedere, deve sentire il procuratore della Repubblica e gli interessati e richiedere, se del caso, il parere del giudice tutelare.
3. Sulla domanda il tribunale provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile nonche', per quanto riguarda i soggetti cui non puo' essere opposto il decreto di rettificazione, l'articolo 455 del codice civile.



Note all'art. 96:

- Si riporta il testo degli articoli da 737 a 742-bis del
codice di procedura civile:
"Art. 737 (Forma della domanda e del provvedimento). - I
provvedimenti, che debbono essere pronunciati in camera di
consiglio, si chiedono con ricorso al giudice competente e
hanno forma di decreto motivato, salvo che la legge
disponga altrimenti.
Art. 738 (Procedimento). - Il presidente nomina tra i
componenti del collegio un relatore, che riferisce in
camera di consiglio.
Se deve essere sentito il pubblico ministero, gli atti
sono a lui previamente comunicati ed egli stende le sue
conclusioni in calce al provvedimento del presidente.

Il giudice puo' assumere informazioni.

Art. 739. (Reclami delle parti). - Contro i decreti del
giudice tutelare si puo' proporre reclamo con ricorso al
tribunale che pronuncia in camera di consiglio. Contro i
decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in
primo grado si puo' proporre reclamo con ricorso alla corte
d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio.
Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio
di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, se e' dato
in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se e'
dato in confronto di piu' parti.
Salvo che la legge disponga altrimenti, non e' ammesso
reclamo contro i decreti della corte d'appello e contro
quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo.
Art. 740 (Reclami del pubblico ministero). - Il pubblico
ministero, entro dieci giorni dalla comunicazione, puo'
proporre reclamo contro i decreti del giudice tutelare e
contro quelli del tribunale per i quali e' necessario il
suo parere.
Art. 741 (Efficacia dei provvedimenti). - I decreti
acquistano efficacia quando sono decorsi i termini di cui
agli articoli precedenti senza che sia stato proposto
reclamo.
Se vi sono ragioni d'urgenza, il giudice puo' tuttavia
disporre che il decreto abbia efficacia immediata.
Art. 742. (Revocabilita' dei provvedimenti). - I decreti
possono essere in ogni tempo modificati o revocati, ma
restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi
in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla
revoca.
Art. 742-bis (Ambito di applicazione degli articoli
precedenti). - Le disposizioni del presente capo si
applicano a tutti i procedimenti in camera di consiglio,
ancorche' non regolati dai capi precedenti o che non
riguardano materia di famiglia o di stato delle persone.".

- Si riporta l'art. 455 del codice civile:

"Art. 455 (Efficacia della sentenza di rettificazione).
- La sentenza di rettificazione non puo' essere opposta a
quelli che non concorsero a domandare la rettificazione,
ovvero non furono parti in giudizio o non vi furono
regolarmente chiamati".



 
Art. 97
(Atti dell'autorita' diplomatica e consolare)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 95 e 96 si applicano, altresi', per gli atti di competenza dell'autorita' diplomatica o consolare. E' competente in tal caso il tribunale nel cui circondario e' registrato o avrebbe dovuto essere registrato l'atto da rettificarsi.
 
Art. 98
(Correzioni)

1. L'ufficiale dello stato civile, d'ufficio o su istanza di chiunque ne abbia interesse, corregge gli errori materiali di scrittura in cui egli sia incorso nella redazione degli atti mediante annotazione dandone contestualmente avviso al prefetto, al procuratore della Repubblica del luogo dove e' stato registrato l'atto nonche' agli interessati.
2. L'ufficiale dello stato civile provvede con le stesse modalita' di cui al comma 1 nel caso in cui riceva, per la registrazione, un atto di nascita relativo a cittadino italiano nato all'estero da genitori legittimamente uniti in matrimonio ovvero relativo a cittadino italiano riconosciuto come figlio naturale ai sensi dell'articolo 262, primo comma, del codice civile, al quale sia stato imposto un cognome diverso da quello ad esso spettante per la legge italiana. Quest'ultimo cognome deve essere indicato nell'annotazione.
3. Avverso la correzione, il procuratore della Repubblica o chiunque ne abbia interesse puo' proporre, entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso, opposizione mediante ricorso al tribunale che decide in camera di consiglio con decreto motivato che ha efficacia immediata.



Nota all'art. 98.

- Si riporta il testo dell'art. 262 del codice civile:

"Art. 262 (Cognome del figlio). - Il figlio naturale
assume il cognome del genitore che per primo lo ha
riconosciuto. Se il riconoscimento e' stato effettuato
contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio
naturale assume il cognome del padre.
Se la filiazione nei confronti del padre e' stata
accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento
da parte della madre, il figlio naturale puo' assumere il
cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello
della madre.
Nel caso di minore eta' del figlio, il giudice decide
circa, l'assunzione del cognome del padre.".



 
Art. 99
(Correzioni dell'autorita' diplomatica o consolare)

1. Alla correzione degli errori materiali di scrittura in cui sia incorsa l'autorita' diplomatica o consolare, provvede l'autorita' medesima secondo le modalita' di cui all'articolo 98.
2. Il ricorso in opposizione avverso la correzione operata dall'autorita' diplomatica o consolare si propone al tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile in cui e' stato registrato o avrebbe dovuto essere registrato l'atto.
 
Art. 100
(Competenza)

1. I tribunali della Repubblica sono competenti a disporre le rettificazioni e le correzioni di cui ai precedenti articoli anche per gli atti dello stato civile ricevuti da autorita' straniere, trascritti in Italia ed a provvedere per la cancellazione di quelli indebitamente trascritti nonche' per la formazione di quelli omessi o indisponibili che si sarebbero dovuti registrare in Italia, nei casi in cui non sia utilizzabile la procedura di cui all'articolo 20. La competenza spetta al tribunale nel cui circondario si sarebbe dovuto registrare l'atto ovvero al tribunale per i minorenni che ha pronunciato sull'adozione di minore straniero.
 
Art. 101
(Trasmissione di atti)

1. Il cancelliere trasmette di ufficio, per l'esecuzione, all'ufficiale dello stato civile copia dei decreti emessi a norma degli articoli 96, comma 3, e 98, comma 3. Altrimenti gli atti suddetti sono acquisiti dall'ufficiale dello stato civile su richiesta anche verbale di chiunque vi ha interesse.
 
Art. 102
(Procedure di annotazione)

1. Le annotazioni disposte per legge od ordinate dall'autorita' giudiziaria si eseguono per l'atto al quale si riferiscono, registrato negli archivi di cui all'articolo 10, direttamente e senza altra formalita' dall'ufficiale dello stato civile di ufficio o su istanza di parte.
2. Le annotazioni che sono eseguite in base ad atti o provvedimenti dei quali e' anche prescritta la registrazione negli archivi di cui all'articolo 10 devono essere precedute dalla detta registrazione.
3. In ogni caso nelle annotazioni occorre indicare, per la registrazione negli archivi di cui all'articolo 10, l'atto o il provvedimento in base al quale esse sono eseguite.
4. Le annotazioni sono datate e sottoscritte dall'ufficiale dello stato civile.
5. Le annotazioni apposte sugli atti iscritti vanno riportate su quelli trascritti a cura dell'ufficiale dello stato civile che le ha eseguite. In caso di piu' trascrizioni, l'annotazione si effettua soltanto sull'ultimo atto trascritto.
 
Art. 103
(Forma delle annotazioni)

1. Le annotazioni sugli atti contenuti negli archivi di cui all'articolo 10, devono risultare di seguito all'atto cui si riferiscono e di cui costituiscono parte integrante.
 
Art. 104
(Verifiche ordinarie e straordinarie)

1. Il prefetto, o chi da lui delegato, si deve recare almeno una volta ogni anno negli uffici dello stato civile compresi nella propria provincia per verificare se gli archivi sono tenuti con regolarita' e con precisione.
2. Puo' procedersi in ogni tempo a verificazione straordinaria disposta di ufficio.
 
Art. 105
(Verbale di verificazione)

1. Chi ha effettuato la verificazione redige processo verbale nel quale sono indicati il giorno in cui ha avuto luogo la verificazione, il numero degli atti esistenti e verificati e le osservazioni fatte.
 
Art. 106
(Estratti per riassunto)

1. Gli estratti degli atti dello stato civile sono rilasciati per riassunto, riportando le indicazioni contenute nell'atto stesso e nelle relative annotazioni. Se nell'atto sono state fatte annotazioni o apportate rettificazioni o correzioni che modificano o integrano il testo dell'atto, l'estratto e' formato avuto riguardo alle annotazioni e alle rettificazioni o correzioni tralasciando qualsiasi riferimento a quelle parti dell'atto modificate o integrate in base alle annotazioni o rettificazioni o correzioni medesime.
 
Art. 107
(Estratti per copia integrale)

1. Gli estratti degli atti dello stato civile possono essere rilasciati dall'ufficiale dello stato civile per copia integrale soltanto quando ne e' fatta espressa richiesta da chi vi ha interesse e il rilascio non e' vietato dalla legge.

2. L'estratto per copia integrale deve contenere:

a) la trascrizione esatta dell'atto come trovasi negli archivi di cui
all'articolo 10, compresi il numero e le firme appostevi; b) le singole annotazioni che si trovano sull'atto originale; c) l'attestazione, da parte di chi rilascia l'estratto, che la copia
e' conforme all'originale.
 
Art. 108
(Contenuto)

1. Ogni estratto degli atti dello stato civile deve contenere:

a) l'indicazione di estratto per riassunto o per copia integrale; b) la sottoscrizione dell'ufficiale dello stato civile o del
funzionario delegato; c) il bollo dell'ufficio.
2. I certificati di stato civile devono contenere le generalita' come per legge delle persone a cui i singoli eventi si riferiscono e gli estremi dei relativi atti. I dati suddetti possono essere desunti anche dagli atti anagrafici.
3. Restano salve le disposizioni di cui alla legge 31 ottobre 1955, n. 1064, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n. 432.



Note all'art. 108:

- La legge 31 ottobre 1955, n. 1064 reca: "Disposizioni
relative alle generalita' in estratti, atti e documenti,
e modificazioni all'ordinamento dello stato civile.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957,
n. 432 reca: "Regolamento di altuazione della legge 31
ottobre 1955, n. 1064, recante disposizioni relative alle
generalita' in estratti, atti e documenti e modificazioni
all'ordinamento dello stato civile.",



 
Art. 109
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo la disposizione di cui al comma 3, che entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 14, 16, 25, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 59, 60, 124, 125, 134, 136, 137 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, nonche' le disposizioni del decreto del Ministro di grazia e giustizia del 18 novembre 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1967, n. 291. Nei citati articoli 33, 39 e 137, ogni riferimento ad autorita' giudiziarie, al Ministero di grazia e giustizia ed al podesta' si intende fatto rispettivamente al prefetto o ad un suo delegato, al Ministero dell'interno ed al sindaco.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, sono stabilite le disposizioni che si rendono necessarie per la tenuta dei registri nella fase transitoria antecedente alla entrata in funzione degli archivi informatici di cui all'articolo 10.



Note all'art. 109

- Si riporta il testo degli articoli 14, 16, 25, 29, 32,
33, 35, 36, 37, 38, 39, 59, 60, 124, 125, 134, 136 e 137
del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento
dello stato civile):

"Art. 14. - In ciascun ufficio di stato civile si devono
tenere i seguenti registri:
1) di cittadinanza,
2) di nascita;
3) di matrimonio;
4) di morte.

Art. 16. I registri dello stato civile sono tenuti in
doppio originale.

Art. 25. Nei registri ogni scritturazione e' fatta a
mano con carattere chiaro senza abbreviature, raschiature o
parole sovrascritte ad altre, sia nella linea sia nello
spazio intermedio alle linee.
Occorrendo di cancellare, variare od aggiungere una o
piu' parole all'atto, l'ufficiale dello stato civile
circonda con una linea le parole da cancellare per modo che
possono in ogni tempo essere lette nota le variazioni od
aggiunte alla fine dell'atto per postilla, e dichiara il
numero delle parole cancellate e delle postille fatte,
prima delle sottoscrizioni dei chiarimenti e dei testimoni.
Art. 29. - La trascrizione degli atti nei registri dello
stato civile si compie mediante processo verbale steso
sopra i due registri originali. Nel verbale l'atto e'
riprodotto per intero quando cio' e' espressamente
ordinato; altrimenti e' brevemente riassunto.
Nell'uno e nell'altro caso deve risultare dallo stesso
verbale la inserzione nel volume degli allegati dell'atto
che e' stato trascritto.
Art. 32. - I registri sono chiusi dall'ufficiale dello
stato civile, alla fine di ogni anno, con processo verbale
scritto e sottoscritto nel mattino del primo gennaio di
ciascun anno immediatamente dopo l'ultimo atto. Nel verbale
di chiusura e' indicato il numero degli atti contenuti in
ciascun registro.
Art. 33. - Eseguita la chiusura dei registri,
l'ufficiale dello stato civile forma per ciascun originale
di essi un indice, secondo l'ordine alfabetico dei cognomi,
di coloro a cui gli atti si riferiscono, in conformita' del
modulo stabilito dal Ministro per la grazia e giustizia, ed
entro dieci giorni dalla verifica di gennaio, di cui
all'art. 179, egli deposita uno degli originali dei
registri negli archivi del comune e trasmette l'altro al
procuratore della Repubblica per il deposito presso la
cancelleria del tribunale. A ciascuno degli originali e'
unito il rispettivo indice.
Nei comuni in cui sono piu' uffici di stato civile
l'ufficio primo deve nel proprio indice annuale comprendere
anche gli atti contenuti nei registri di tutti gli altri
uffici.
Art. 35. - Se nella tenuta dei registri si verifica una
mancanza o una interruzione, l'ufficiale dello stato civile
ne avverte sollecitamente il procuratore della Repubblica
per i provvedimenti del caso.
Art. 36. - Se i due originali di un registro in corso
sono smarriti o distrutti, l'ufficio dello stato civile ne
avverte sollecitamente il procuratore della Repubblica, ed
intanto si provvede, secondo le norme sopra stabilite, di
due nuovi originali per ricevere gli atti successivi.
Art. 37. - Se uno solo degli originali in corso e'
smarrito o distrutto, il procuratore della Repubblica
provvede affinche', sotto la vigilanza del giudice delegato
dal presidente del tribunale, sia fatta copia esatta
dell'originale che ancora si conserva. Nello stesso modo
provvede il procuratore della Repubblica quando e' smarrito
o distrutto l'originale depositato presso la cancelleria.
Se e' smarrito o distrutto l'originale gia' depositato
negli archivi del comune, la copia da estrarre
dall'originale depositato presso la cancelleria e' fatta
sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente
del tribunale.
La copia che deve sostituire l'originale distrutto o
smarrito e' vidimata dal procuratore della Repubblica.
La spesa della copia e' a carico del comune o
dell'erario dello Stato, secondo che l'originale smarrito o
distrutto apparteneva all'archivio del comune o a quello
della cancelleria del tribunale.
Art. 38. - Quando si verifica alcuno dei casi indicati
negli articoli 130, comma primo, e 446 del libro primo del
codice civile, il tribunale, sulla istanza del procuratore
della Repubblica, puo' ordinare che siano redatti, se
possibile, gli atti omessi e siano redatti quelli distrutti
o smarriti, ovvero che si supplisca alla loro mancanza con
atti giudiziali di notorieta', mediante le dichiarazioni
giurate di almeno quattro persone informate e degne di
fede, chiamate sempre le parti interessate e senza
pregiudizio dei loro diritti.
La precedente disposizione si applica anche per la
formazione dell'atto di matrimonio nel caso in cui non si
sono tenuti i registri di matrimonio e in quelli previsti
nell'art. 130, comma secondo, del libro primo del codice
civile, purche' risulti in modo non dubbio un conforme
possesso di stato.
Art. 39. - Nel caso di distruzione di registri dello
stato civile, quando per il numero rilevante degli atti da
ricostruire si presenta laboriosa e complessa la loro
ricostituzione secondo le norme ordinarie stabilite
nell'articolo precedente puo' essere disposto con decreto
del Ministro per la grazia e giustizia che alla loro
ricostituzione provvedano, entro un determinato periodo di
tempo, commissioni locali presiedute dal giudice delegato
dal presidente del tribunale e composte del podesta', o di
chi ne fa le veci, di un ministro del culto e del
segretario comunale.
Alle dette commissioni spettano, limitatamente agli atti
suddetti, le attribuzioni dell'autorita' giudiziaria ai
sensi dell'articolo precedente.
Esse, su domanda di parte o di ufficio, procedono agli
accertamenti e alle indagini necessarie, richiedono atti e
notizie, raccolgono documenti, informazioni ed ogni altro
elemento occorrente ed hanno facolta' di sentire testimoni
sotto il vincolo del giuramento. In seguito agli
accertamenti fatti deliberano la ricostituzione degli atti
da trascrivere nei registri dello stato civile, la quale
pero' avviene soltanto dopo che alla deliberazione e' stata
data conveniente pubblicita' ed e' trascorso il termine
fissato nella deliberazione stessa, entro il quale sia gli
interessati sia il pubblico ministero possono fare
opposizione davanti al tribunale.
Gli atti ricostituiti ai sensi dei commi precedenti
tengono luogo di quelli distrutti salvo all'autorita'
giudiziaria, su richiesta del pubblico ministero o delle
parti, di ordinare l'annullamento o la rettifica dell'atto
ricostituito, in base a copia o certificato autentici
legalmente estratti dall'originale, che siano
successivamente ritrovati.
Art. 59. - Nei registri di cittadinanza sono iscritte
dall'ufficiale dello stato civile tutte le dichiarazioni
relative alla cittadinanza prevedute nella legge 13 giugno
1912, n. 555, e successive modificazioni, e che sono a lui
fatte a norma dell'art. 16 della legge stessa e dell'art. 8
del regio decreto 2 agosto 1912, n. 949.

Art. 60. - Nei registri di cittadinanza si trascrivono:

1) i decreti reali di concessione della cittadinanza
italiana;
2) i decreti reali che, a norma della legge 31 gennaio
1926, n. 108 dispongono la perdita della cittadinanza
italiana;
3) gli altri decreti o provvedimenti delle autorita'
competenti che importano riconoscimento, concessione,
perdita o revoca della cittadinanza italiana;
4) le dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana,
prevedute nell'art. 7 della legge 31 giugno 1912, n.
555;
5) i decreti e gli altri provvedimenti con i quali uno
Stato estero concede la propria cittadinanza ad un
cittadino italiano:
6) i decreti con i quali il Ministro per l'interno inibisce
il riacquisto della cittadinanza italiana;
7) le dichiarazioni indicate nell'articolo precedente,
quando sono state fatte all'estero alla regia autorita'
diplomatica o consolare ovvero al capitano della nave, a
norma dell'art. 8, comma secondo, del regio decreto 2
agosto 1912, n. 949.

Art. 124. - Nella prima parte dei registri di matrimonio
l'ufficiale dello stato civile iscrive gli atti dei
matrimoni celebrati davanti a lui, eccetto quelli indicati
nel comma quarto dell'articolo seguente.
Art. 125. - La parte seconda dei registri di matrimonio
e' suddivisa in tre serie, distinte rispettivamente con le
lettere A, B, C.
Nella serie A, composta di fogli con moduli stampati, si
trascrivono gli atti dei matrimoni celebrati nello stesso
comune davanti ai ministri del culto cattolico e davanti ai
ministri dei culti ammessi nello Stato, in conformita'
degli articoli 9 della legge 27 maggio 1929, n. 847, e 10
della legge 24 giugno 1929, n. 1159.
Nella serie B, composta anch'essa di fogli con moduli
stampati, si trascrivono gli atti dei matrimoni celebrati
in un altro comune del Regno davanti ai ministri del culto
cattolico e davanti ai ministri dei culti ammessi nello
Stato, gia' trascritti dall'ufficio di stato civile di quel
comune nella serie A, riproducendo per intero la copia del
verbale della prima trascrizione gia' avvenuta.

Nella serie C, composta di fogli in bianco, si
iscrivono:

1) gli atti dei matrimoni celebrati dall'ufficiale dello
stato civile fuori della casa comunale, a norma
dell'art. 108 del libro primo del codice civile;
2) gli atti dei matrimoni celebrati dall'ufficiale dello
stato civile in caso, d'imminente pericolo di vita di
uno degli sposi, a norma dell'art. 99 del libro primo
del codice civile.
3) gli alti dei matrimoni celebrati per delegazione, a
norma dell'art. 107 del libro primo del codice civile;
4) gli atti dei matrimoni celebrati per procura;
5) gli atti dei matrimoni ai quali per la particolarita'
del caso non si adattano i moduli stampati.

Nella stessa serie C si trascrivono:

1) gli atti dei matrimoni celebrati all'estero;
2) gli atti dei matrimoni celebrati davanti ad un altro
ufficiale dello stato civile competente per la residenza
di uno degli sposi o davanti ad un altro ufficiale dello
stato civile che risulti non competente;
3) gli atti dei matrimoni celebrati davanti ad un altro
ufficiale dello stato civile per delegazione fattagli, a
norma dell'art. 107 del libro primo del codice civile;
4) gli atti dei matrimoni di cui e' stata disposta la
trascrizione a norma dell'art. 21 della legge 27 maggio
1929, n. 847;
5) le sentenze passate in giudicato, dalle quali risulta la
esistenza del matrimonio;
6) le sentenze passate in giudicato, con le quali si
dichiara nullo un matrimonio ovvero si rettifica in
qualsiasi modo un atto di matrimonio gia' iscritto sui
registri, e quelle che rendono esecutive nel Regno
sentenze straniere che pronunziano la nullita' o lo
scioglimento di un matrimonio;
7) le sentenze passate in giudicato, con le quali si ordina
la trascrizione di un atto di matrimonio altrove
celebrato;
8) i provvedimenti della Corte di appello preveduti negli
articoli 17 e 22 della legge 27 maggio 1929, n. 847, e
le sentenze passate in giudicato, con le quali, a norma
dell'art. 16 della medesima legge, si pronuncia
l'annullamento di una trascrizione gia' eseguita.

La trascrizione degli atti indicati nei numeri 1, 2, 3 e
4 deve essere fatta per intero.
Art. 134, - Le sentenze e i provvedimenti indicati
nell'art. 125, comma quinto, ai numeri 5, 6, 7 e 8, devono
essere trasmessi in copia autentica, a cura del cancelliere
del tribunale o della Corte che li ha pronunciati,
all'ufficiale dello stato civile del comune ove il
matrimonio fu celebrato, ai fini della trascrizione e
dell'annotazione, di cui agli articoli 125 e 133.
Se la prova del matrimonio risulta da sentenza penale,
la trascrizione della copia autentica della sentenza e'
fatta a cura del pubblico ministero.
Art. 136. - Nella prima parte dei registri di morte
l'ufficiale dello stato civile iscrive le dichiarazioni di
morte fattagli direttamente nei casi indicati nell'art.
138, comma primo.
Art. 137. - La parte seconda dei registri di morte e'
suddivisa in tre serie, distinte rispettivamente con le
lettere A. B e C.
Nella serie A, composta di fogli con moduli stampati, si
trascrivono gli atti di morte avvenuta fuori del luogo ove
il defunto aveva la sua residenza.
Nella serie B, composta di fogli con moduli stampati, si
iscrivono gli atti di morte che l'ufficiale dello stato
civile redige in seguito ad avviso, notizie e denunzie
avuti da ospedali, da collegi, da istituti o da qualsiasi
altro stabilimento, a norma dell'art. 138, comma secondo,
da magistrati o da ufficiali di polizia giudiziaria nei
casi di cui all'art. 144, dai capi stazione nel caso di cui
all'art. 147, dai comandanti di aeromobili o di aeroporto
nei casi indicati nell'articolo 148, commi primo e quarto,
dai segretari o dai cancellieri dell'autorita' giudiziaria
nel caso di cui all'art. 139.

Nella serie C, composta di fogli in bianco, si trascrivono:

1) gli atti di morte ricevuti all'estero;
2) gli atti di morte ricevuti durante un viaggio di mare e
quelli formati nel Regno dalle autorita' marittime a
termine dell'art. l46, commi primo e terzo;
3) gli atti di morte compilati dagli ufficiali designati ai
sensi della legge di guerra approvata con regio decreto
8 luglio 1938 n. 1415;
4) i processi verbali formati dal podesta' o da altro
pubblico ufficiale nel caso preveduto nell'art. 145; i
processi verbali formati dall'autorita' marittima
portuale nel caso preveduto dell'art. 140, comma quarto,
e, ottenuta l'autorizzazione del tribunale, gli atti di
scomparizione in mare contemplati nell'art. 597 del
regolamento per la esecuzione del codice per la marina
mercantile;
5) le dichiarazioni autentiche delle autorita' marittime e
dei comandanti di aeroporto nei casi preveduti
rispettivamente nell'articolo 146, comma secondo, e
nell'art. 148, comma terzo;
6) le sentenze di rettificazione passate in giudicato;
7) le sentenze di morte presunta divenute eseguibili;
8) le sentenze che, a termini dell'art. 65 del libro primo
del codice civile, dichiarano la esistenza delle persone
di cui era stata dichiarata la morte presunta o ne
accertano la morte.
Nella stessa serie C si iscrivono o si trascrivono gli
atti di morte ai quali, per la particolarita' del caso, non
si adattano i moduli stampati.
La trascrizione degli atti indicati nei numeri 1, 2, 3,
4 e 5 e nel precedente comma e' fatta per intero.".



 
Art. 110
(Abrogazioni e modificrie)

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 109 del presente regolamento, e' abrogato il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.
2. Quando in leggi, regolamenti o altri atti normativi sono richiamate disposizioni dell'ordinamento dello stato civile di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, il richiamo si intende effettuato alle corrispondenti norme del presente regolamento.
3. Sono abrogati: il secondo comma dell'articolo 93, il secondo e il terzo comma dell'articolo 94, l'articolo 95, l'articolo 97, l'ultimo comma dell'articolo 100, il secondo comma dell'articolo 103, il primo comma dell'articolo 104, il secondo comma dell'articolo 115, l'articolo 454, del codice civile.
4. All'articolo 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164, sono soppresse le parole "di cui all'articolo 454 del codice civile" e "anche".
5. Sono abrogati: il secondo periodo dell'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, e l'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
6. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 5, le parole "all'ufficiale dello stato civile
individuato ai sensi dell'articolo 63, secondo comma, del regio
decreto 9 luglio 1939, n. 1238," sono sostituite dalle seguenti:
"all'ufficiale dello stato civile competente"; b) il comma 6 e' abrogato; c) al comma 8 e' aggiunto il seguente periodo: "Le attestazioni per i
minori residenti all'estero, di cui all'articolo 14 della legge 5
febbraio 1992, n. 91, vengono emesse dall'autorita' diplomatica o
consolare sulla base delle risultanze dello stato civile ed
anagrafiche anche straniere, e di quanto disposto dall'articolo 12
del presente regolamento; l'autorita' diplomatica o consolare le
trasmette all'ufficiale dello stato civile competente per
l'annotazione sull'atto di nascita.".

7. E' abrogato il secondo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200. I numeri da 1 a 5 dell'articolo 69, primo comma, del medesimo decreto sono abrogati a far data dalla entrata in funzione degli archivi informatici di cui all'articolo 10.
8. Nel terzo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sono soppresse le parole "e professione".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' Inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 3 novembre 2000

CIAMPI

AMATO, Presidente del Consiglio dei
Ministri
BASSANINI, Ministro per la funzione
pubblica
FASSINO, Ministro della giustizia
BIANCO, Ministro dell'interno

Visto il Guardasigilli: FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2000 Atti di Governo, registro n. 123, foglio n. 13



Note all'art. 110:

- Il titolo del regio decreto n. 1238/39 e' riportato nella
nota precedente.
- La legge 14 aprile 1982, n. 164 reca: "Norme in materia
di rettificazione di attribuzioni di sesso.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre
1993, n. 572 reca: "Regolamento di esecuzione della legge
5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla
cittadinanza".



 
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