Gazzetta n. 302 del 29 dicembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 28 dicembre 2000
Adeguamento delle modalita' di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni in materia di imposta di registro e di imposta sulle successioni e donazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento delle entrate

di concerto con

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;
Visto l'art. 3, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" che demanda al Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'adeguamento delle modalita' di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni, in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi;
Visto il decreto 11 dicembre 2000 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con il quale la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' fissata al 3,5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1o gennaio 2001;
Visto l'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146;
Decreta:

Art. 1.
1. Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettere a) e b), del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e' fissato in 28,57 volte l'annualita'.
2. Il valore del multiplo indicato nell'art. 17, comma 1, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e' fissato in 28,57 volte l'annualita'.
3. Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, e' variato in ragione della misura del saggio legale degli interessi fissata al 3,5 per cento, come da prospetto allegato al presente decreto.
 
Art. 2.
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1o gennaio 2001.
 
Art. 3.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 dicembre 2000

Il direttore generale
del Dipartimento delle entrate
Romano

Il ragioniere generale dello Stato
Monorchio
 
Allegato

Coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse del 3,5 per cento.

Età del beneficiario (anni compiuti) |Coefficiente da 0 a 20 |27 da 21 a 30 |25,5 da 31 a 40 |24 da 41 a 45 |22,5 da 46 a 50 |21 da 51 a 53 |19,5 da 54 a 56 |18 da 57 a 60 |16,5 da 61 a 63 |15 da 64 a 66 |13,5 da 67 a 69 |12 da 70 a 72 |10,5 da 73 a 75 | 9,5 da 76 a 78 | 7,5 da 79 a 82 | 6 da 83 a 86 | 4,5 da 87 a 92 | 3 da 93 a 99 | 1,5
 
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