Gazzetta n. 302 del 29 dicembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 13 dicembre 2000
Utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti in materia di atti immobiliari: approvazione del modello unico informatico e delle modalita' tecniche necessarie per la trasmissione dei dati.

IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento delle entrate
del Ministero delle finanze

e
IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento del territorio
del Ministero delle finanze

di concerto con
IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento degli affari civili
e delle libere professioni
del Ministero della giustizia

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9, che ha aggiunto tra l'altro gli articoli 3-bis, 3-ter e 3-sexies del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463 riguardanti l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e di voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili;
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 308, predisposto ai sensi dell'art. 3-sexies del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, che ha apportato le modifiche, conseguenti all'introduzione delle procedure telematiche, alla disciplina dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
Visto l'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, recante criteri e modalita' per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti informatici e telematici;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135, recante disposizioni in materia di dati particolari da parte di soggetti pubblici;
Visto l'art. 17, comma 2, lettera h-ter, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai sensi del quale il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi alle imposte, tasse e sanzioni non espressamente indicate nello stesso articolo, individuate con decreto del Ministro delle finanze;
Visto l'art. 24, commi 39 e 40, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, secondo il quale il pagamento dei tributi e delle altre entrate puo' essere effettuato anche con modalita' diverse dal contante, definite con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze;
Considerata l'opportunita' di definire le modalita' tecniche con le quali e' effettuato il pagamento telematico dei tributi dovuti in relazione all'esecuzione degli adempimenti in materia di atti immobiliari;
Visti gli articoli 3, comma 2, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;
Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, ai sensi del quale le disposizioni normative concernenti l'amministrazione finanziaria successive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, vanno intese nel senso che il Ministro delle finanze adotta esclusivamente provvedimenti che siano espressione del potere di indirizzo politico-amministrativo, di cui agli articoli 3, comma 1, e 14 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999, recante regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, recante norme su perfezionamento e revisione del sistema catastale;
Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, e successive modifiche, recante modifiche al libro VI del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;
Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1995 emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, recante l'approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione, nonche' le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;
Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1997 emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, recante le nuove modalita' di presentazione su supporto informatico e di trasmissione telematica alle conservatorie dei registri immobiliari e agli uffici del territorio delle note di trascrizione, iscrizione e domande di annotazione;
Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1997 emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, che prevede l'obbligo di presentazione su supporto informatico, presso le conservatorie dei registri immobiliari e gli uffici del territorio delle note di trascrizione, iscrizione e delle domande di annotazione;
Considerato che, in attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 3-bis, 3-ter e 3-sexies, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, nonche' dagli articoli 2 e 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 308, occorre tra l'altro approvare il modello unico informatico e stabilire le modalita' tecniche necessarie per la trasmissione dei dati relativi alla procedura telematica;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "servizio telematico": il sistema informatico che consente la trasmissione e la ricezione del modello unico informatico, unitamente a copia dell'atto, e degli altri dati necessari per l'esecuzione degli adempimenti di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463;
b) "modello unico informatico": il modello informatico contenente le richieste di registrazione, le note di trascrizione e di iscrizione, le domande di annotazione e di voltura catastale, nonche' le informazioni per il pagamento dei tributi dovuti in base all'autoliquidazione, relative agli atti per i quali e' utilizzata la procedura telematica;
c) "adempimento": la registrazione, la trascrizione, l'iscrizione e l'annotazione nei registri immobiliari, nonche' la voltura catastale, di singoli atti relativi a diritti sugli immobili;
d) "utenti": i pubblici ufficiali di cui all'art. 10, lettera b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
e) "file": l'archivio elettronico che contiene i dati necessari per l'esecuzione degli adempimenti di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, relativi ad uno o piu' atti inerenti ad un singolo utente.
 
Art. 2. Approvazione del modello unico informatico e delle modalita' di
trasmissione
1. E' approvato il modello unico informatico con le specifiche tecniche di cui all'allegato 1 contenenti le informazioni da trasmettere telematicamente.
2. Sono approvate le modalita' tecniche per la trasmissione dei dati riportate nell'allegato 2.
 
Art. 3.
Controlli di trasmissione
1. La trasmissione non si considera effettuata qualora il file cui si riferisce sia scartato per uno dei seguenti motivi:
a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione;
b) file doppio o non elaborabile in quanto non conforme alle modalita' tecniche di cui all'allegato 2;
c) mancata o erronea indicazione degli estremi identificativi necessari per il pagamento di cui all'art. 10.
2. La trasmissione non si considera effettuata relativamente al singolo atto, qualora le informazioni non rispondano ai requisiti riportati nelle specifiche tecniche di cui all'allegato 1.
 
Art. 4.
Abilitazione al servizio telematico
1. Gli utenti sono abilitati alla trasmissione dei file relativi agli atti le cui copie non sono integralmente predisposte con strumenti informatici e l'impiego della firma digitale, nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, secondo le modalita' indicate nei commi successivi.
2. Gli utenti presentano domanda di abilitazione all'ufficio del territorio competente in relazione alla loro sede, utilizzando il modello predisposto dall'amministrazione finanziaria.
3. L'ufficio, verificata l'identita' e la qualifica dell'utente e la regolarita' della domanda, rilascia l'attestazione di abilitazione, la cui copia controfirmata dal richiedente e' acquisita agli atti, nonche' le istruzioni, le parole chiave e gli altri strumenti idonei al corretto utilizzo del servizio telematico.
4. L'abilitazione ha effetto dal giorno lavorativo successivo al rilascio.
 
Art. 5.
Revoca dell'abilitazione
1. L'abilitazione al servizio telematico e' revocata, su segnalazione degli organi competenti, per sospensione o cessazione della pubblica funzione.
2. Il provvedimento di revoca e' notificato al soggetto abilitato.
 
Art. 6.
Trasmissione tramite soggetti autorizzati
1. Gli utenti possono avvalersi, per la sola trasmissione dei dati richiesti per l'esecuzione dell'adempimento per via telematica, di soggetti autorizzati dall'amministrazione finanziaria su segnalazione dei competenti organi istituzionali nazionali di categoria degli utenti, ovvero, in assenza di questi, degli organi comunque competenti per territorio.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata a soggetti che siano in possesso di adeguate capacita' tecniche, economiche e finanziarie, e che operino nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, limitandosi al trattamento dei dati per le sole finalita' del servizio di trasmissione telematica e per il tempo a cio' necessario.
3. L'autorizzazione alla trasmissione dei dati e' revocabile in caso di gravi irregolarita' nell'utilizzo del servizio telematico.
4. Gli utenti danno comunicazione all'amministrazione finanziaria della scelta del soggetto autorizzato di cui intendono avvalersi e di eventuali variazioni della stessa.
 
Art. 7.
Codice di autenticazione dei file
1. Il file da trasmettere all'amministrazione finanziaria e' corredato di un codice di autenticazione che consente di verificare l'identita' dell'utente e l'integrita' delle informazioni.
2. Il codice di autenticazione e' il risultato della procedura telematica basata su un sistema di chiavi asimmetriche, di cui una privata, nota solo al soggetto abilitato, e una pubblica, nota almeno al soggetto abilitato e all'amministrazione, che permette di verificare la provenienza e l'integrita' del file.
3. In caso di perdita, di impossibilita' di utilizzo o di uso improprio da parte di terzi della chiave privata, l'utente presenta apposita comunicazione al competente ufficio del territorio, che provvede tempestivamente alla disattivazione ed alla sostituzione della stessa.
4. Il codice di autenticazione e' apposto dall'amministrazione finanziaria sui file contenenti le ricevute, utilizzando la propria chiave privata e la chiave pubblica nota anche all'utente.
 
Art. 8.
Ricevute di trasmissione dei file e di registrazione
1. L'amministrazione finanziaria attesta l'avvenuta ricezione del file contenente i dati necessari per l'esecuzione degli adempimenti di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, mediante ricevuta resa contestualmente disponibile per via telematica nella quale sono indicati:
a) la data e l'ora di ricezione del file;
b) l'identificativo del file attribuito dal soggetto abilitato e quello attribuito dall'amministrazione finanziaria;
c) il numero degli atti contenuti nel file;
d) il numero degli atti registrati, il relativo numero di repertorio, nonche' la data, il numero di registrazione e l'ufficio delle entrate competente;
e) il numero degli atti scartati ai sensi dell'art. 3, comma 2, ed il loro repertorio, nonche' il motivo dello scarto;
f) l'importo per cui viene disposto il prelievo da parte dell'amministrazione finanziaria, ovvero l'importo dichiarato come versato con le modalita' di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
2. La ricevuta di cui al comma precedente non e' prodotta nei casi di cui all'art. 3, comma 1.
3. L'amministrazione finanziaria rende disponibile per via telematica, entro dieci giorni lavorativi dall'invio dei dati, il file contenente l'attestazione del versamento della somma autoliquidata, eseguito secondo le modalita' del successivo art. 10, comma 1.
 
Art. 9.
Esecuzione dell'adempimento
1. La registrazione si considera effettuata nel giorno in cui i dati sono ricevuti.
2. Le note di trascrizione e di iscrizione, le domande di annotazione e di voltura catastale, si considerano presentate nel momento della consegna del titolo allo sportello di accettazione, successivo a quello in cui i dati sono ricevuti.
3. L'amministrazione finanziaria rende disponibile per via telematica agli utenti il file contenente gli esiti dell'elaborazione delle volture, per ciascun ufficio del territorio.
 
Art. 10.
Modalita' di pagamento telematico
1. Gli utenti effettuano il pagamento dei tributi dovuti in base all'autoliquidazione attraverso addebito sul conto corrente, bancario o postale, disposto direttamente dall'amministrazione finanziaria.
2. Per consentire i pagamenti di cui al comma 1, le banche e le Poste italiane S.p.a. stipulano con il Ministero delle finanze apposita convenzione. Nel caso in cui il conto corrente sia intrattenuto con banca non convenzionata, e' consentito, per un periodo non superiore a sei mesi a decorrere dalla data di attivazione del servizio telematico, il pagamento secondo le modalita' di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. L'amministrazione finanziaria richiede il pagamento della maggiore imposta e degli eventuali interessi moratori e sanzioni dovuti ai sensi dell'art. 3-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, determinati dagli uffici in sede di controllo dell'autoliquidazione, o dispone il prelievo delle relative somme a fronte dell'assenso comunicato, per via telematica, dagli utenti.
4. Qualora ricorra l'ipotesi di compensazione delle somme versate in eccesso in sede di autoliquidazione con le imposte dovute per atti di data posteriore, i notai evidenziano il credito nel file da trasmettere per l'esecuzione dell'adempimento.
 
Art. 11.
Utilizzo del servizio telematico
1. L'utilizzo del servizio telematico e' garantito dalle ore 4 alle ore 22 nei giorni dal lunedi' al sabato, con esclusione dei giorni festivi.
2. L'amministrazione finanziaria puo' in ogni caso sospendere il servizio telematico in relazione ad esigenze connesse all'efficienza e alla sicurezza del servizio stesso dandone preventiva comunicazione.
 
Art. 12.
Irregolare funzionamento del servizio telematico
1. Si considera irregolare funzionamento del servizio telematico l'interruzione dello stesso per un periodo superiore alle tre ore nell'arco temporale giornaliero di erogazione.
2. In caso di irregolare funzionamento del servizio telematico, l'amministrazione finanziaria garantisce comunque l'eseguibilita' degli adempimenti, anche mediante presentazione su supporto informatico, all'ufficio competente in relazione alla sede dell'utente, dei dati necessari per l'esecuzione dell'adempimento.
 
Art. 13.
Oneri economici
1. L'utilizzazione del servizio telematico da parte degli utenti, nonche' lo scambio di dati e informazioni tra gli uffici delle entrate e del territorio, sono effettuati senza oneri economici per l'amministrazione finanziaria, tranne quelli relativi al funzionamento del proprio servizio informativo.
 
Art. 14.
Disposizioni di attuazione
1. Con successivi decreti del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, e' fissata la progressiva attivazione del servizio telematico di cui al presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 dicembre 2000

Il direttore generale del Dipartimento delle entrate
del Ministero delle finanze
Romano

Il direttore generale del Dipartimento del territorio
del Ministero delle finanze
Picardi

Il direttore generale del Dipartimento degli affari civili
e delle libere professioni del Ministero della giustizia
Hinna Danesi
 
----> Vedere Allegato 1 da pag. 33 a pag. 60 della G.U. <----
 
Allegato 2 MODALITA' TECNICHE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI RELATIVI AGLI
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE,
ANNOTAZIONE E VOLTURA DEGLI ATTI RELATIVI A DIRITTI SUGLI
IMMOBILI.

1. Caratteristiche generali.
Gli utenti di cui all'art. 1 inviano il file che contiene un modello unico informatico utilizzando il servizio telematico predisposto dall'amministrazione finanziaria.
L'ufficio del territorio, all'atto dell'abilitazione di cui all'art. 4, rende disponibile gratuitamente il software che consente agli utenti l'accesso e l'utilizzo del servizio telematico.
Verra' attivato un servizio di assistenza telefonico e un servizio di assistenza on line disponibile all'interno del servizio telematico.
Ogni variazione significativa alle caratteristiche tecniche descritte nel presente allegato e, in generale, le novita' piu' rilevanti per gli utenti, vengono rese pubbliche dall'amministrazione finanziaria mediante un servizio di informativa agli utenti, disponibile all'interno del servizio telematico. 2. Modalita' di accesso.
L'accesso al servizio telematico avviene secondo una delle seguenti modalita':
a) rete IP privata: L'accesso avviene in tal caso tramite connessione con linee telefoniche commutate ordinarie o ISDN, raggiungibili, da tutto il territorio nazionale, mediante un numero telefonico, che verra' comunicato dagli uffici finanziari unitamente alle istruzioni;
b) rete Internet.
La trasmissione prevista al punto b) avviene con protocollo di sicurezza crittografato.
I soggetti di cui all'art. 6 possono concordare con l'amministrazione finanziaria l'accesso mediante linee dedicate. 3. Prodotti software.
I prodotti software distribuiti dall'amministrazione finanziaria sono certificati per personal computer dotati di un Browser (Netscape Communicator o Microsoft Internet Explorer, versione 4.X o superiori, o browser equivalenti), Adobe Acrobat Reader (versione 4.X o superiore) ed operanti in Ambiente WIN o MAC/OS.
Le modalita' di distribuzione del software vengono comunicate dall'ufficio del territorio al momento dell'abilitazione di cui all'art. 4. 4. Trasmissione dei file e delle ricevute. 4.1. Codice di autenticazione.
La presentazione del modello unico informatico comporta la necessita' di adottare un meccanismo che permetta all'amministrazione finanziaria di verificare:
a) l'identita' e la qualifica dell'utente;
b) l'integrita' dei dati ricevuti, cioe' l'impossibilita' che il file sia stato alterato indebitamente durante la trasmissione.
Analogamente l'utente, quando ricve un file che contiene le ricevute di cui all'art. 8, ha necessita' di disporre di strumenti che gli permettano di verificare che la ricevuta sia stata prodotta dall'amministrazione finanziaria esattamente nella forma e nel contenuto rilevabile dal file elettronico.
Il servizio telematico prevede quindi che i file inviati o diretti all'utente siano corredati di un codice di autenticazione che permetta le verifiche sopra descritte. 4.2. Costituzione e invio del file da trasmettere.
Prima di procedere alla trasmissione l'utente e' tenuto a costituire il modello unico informatico secondo le modalita' descritte nell'allegato 1 e a calcolarne il codice di autenticazione.
A tal ultimo fine utilizza il software distribuito dall'amministrazione finanziaria che:
a) sottopone il modello ad una funzione che ne calcola l'impronta informatica;
b) cifra l'impronta del modello con la chiave privata dell'utente (ottenuta con le modalita' indicate nel successivo paragrafo 5). generando il codice di autenticazione.
Predisposto il file costituito dal modello unico e dal codice di autenticazione, l'utente si connette al servizio e lo invia. 4.3. Ricezione del modello unico informatico.
L'amministrazione finanziaria, quando riceve il file, attraverso un sistema di validazione, effettua due distinte operazioni che consistono in:
a) decifratura del codice di autenticazione, mediante la chiave pubblica dell'utente; se l'operazione va a buon fine, e' certo che l'origine del file sia proprio quella dichiarata al momento della trasmissione (autenticazione del mittente);
b) ricalcolo dell'impronta del modello; se l'impronta coincide con quello ottenuto effettuando l'operazione descritta al punto precedente, il file non e' stato alterato successivamente al calcolo, da parte dell'utente, del codice di autenticazione (integrita' del dato). 4.4. Predisposizione e restituzione delle ricevute all'utente.
Completato il controllo del codice di autenticazione, il sistema di validazione dell'Amministrazione finanziaria provvede a:
a) controllare la rispondenza del modello pervenuto alle caratteristiche previste nell'allegato 1 del decreto;
b) predisporre la ricevuta che contiene le informazioni di cui all'art. 8 del decreto;
c) sottoporre il file che contiene i dati della ricevuta ad una funzione che calcola l'impronta del file stesso;
d) cifrare l'impronta del file con la chiave privata di firma dell'Amministrazione finanziaria.
Il file contenente le ricevute, predisposto con le modalita' descritte, e' a disposizione dell'utente che, connettendosi al servizio, provvede a scaricarlo sul proprio personal computer. 4.5. Elaborazione delle ricevute da parte dell'utente cui sono destinate.
Per leggere il contenuto del file che contiene le ricevute trasmesse dall'amministrazione finanziaria mediante il servizio telematico, l'utente cui sono destinate utilizza il prodotto software distribuito dall'amministrazione finanziaria che, analogamente a quanto descritto al paragrafo 4.2, effettua due distinte operazioni consistenti in:
a) decifratura del codice di autenticazione, mediante la chiave pubblica dell'amministrazione finanziaria; se l'operazione va a buon fine, e' certo che il file e' stato prodotto dal sistema di validazione dell'amministrazione stessa;
b) ricalcolo dell'impronta del file; se l'impronta coincide con quello ottenuto effettuando l'operazione descritta al punto precedente, il file non e' stato alterato successivamente al calcolo, da parte dell'amministrazione finanziaria, del codice di autenticazione. 5. Chiavi per la generazione del codice di autenticazione dei file.
Completate le procedure di cui all'art. 4 l'utente, utilizzando le istruzioni ricevute dall'Ufficio del Territorio, installa il software che utilizzera' per la generazione dell'ambiente di sicurezza.
Tale software permette di:
creare un canale di comunicazione sicuro con il sistema di certificazione;
generare la coppia di chiavi (una pubblica e una privata), depositandola sul dispositivo di firma che sara' utilizzato per il calcolo dei codici di autenticazione;
inviare la richiesta di iscrizione della chiave pubblica nell'apposito registro che le contiene, gestito dall'Amministrazione finanziaria.
Il sistema di certificazione, ricevuta la richiesta, esegue le seguenti operazioni:
verifica la richiesta di certificazione, controllando la rispondenza dei dati in essa contenuti con le informazioni trasmesse dall'ufficio finanziario al momento dell'abilitazione di cui all'art. 4, nonche' l'univocita' della chiave pubblica;
genera il certificato, utilizzando la chiave privata di certificazione dell'amministrazione finanziaria;
pubblica il certificato nell'apposito registro;
restituisce all'utente il certificato e le chiavi pubbliche dell'amministrazione, che saranno utilizzate per verificare i codici di autenticazione presenti sulle rice'vute di cui all'art. 8.
Il certificato che contiene la chiave pubblica dell'utente ha validita' di un anno a partire dalla data della sua pubblicazione; viene automaticamente rinnovato dall'amministrazione alla scadenza, salvo nei casi previsti dall'art. 5 del decreto.
Le fasi sopra descritte sono eventi registrati in un giornale di controllo.
E' a carico dell'utente la custodia del dispositivo di firma che contiene, tra l'altro, la chiave privata dell'utente.
 
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