Gazzetta n. 301 del 28 dicembre 2000 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 ottobre 2000, n. 311
Testo del decreto-legge 30 ottobre 2000, n. 311 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 2000), coordinato con la legge di conversione 23 dicembre 2000, n. 386 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 9), recante: "Differimento della decorrenza dei termini per il rinnovo del consiglio di presidenza della Giustizia tributaria.".

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Sul video tali modifiche sono riportate tra i segni ((...))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1. (( 1. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il consiglio di presidenza della Giustizia tributaria procede alla definizione di tutti gli adempimenti connessi con l'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni. A tale fine i componenti del consiglio di presidenza della Giustizia tributaria che siano magistrati ordinari, amministrativi o pubblici dipendenti sono esonerati dalle rispettive funzioni per tale periodo, su richiesta del consiglio stesso.))
2. I termini di cui al comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, per il rinnovo del consiglio di presidenza della Giustizia tributaria, attualmente in carica, decorrono dal centoventesimo giorno successivo alla scadenza del periodo di cui al comma 1.
3. L'attivita' di professore incaricato non temporaneo presso la Scuola centrale tributaria, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, e' incompatibile con l'esercizio delle funzioni giurisdizionali in materia tributaria. Cessato l'incarico, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, per i magistrati, anche tributari, i quali sono riammessi nelle magistrature di provenienza con gli effetti di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 211 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
Riferimenti normativi:
- Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545,
reca: "Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione
tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione
in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art.
30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413".
- Si riporta il testo dell'art. 21, comma 1 del
succitato decreto legislativo:
"1. Le elezioni del consiglio di presidenza hanno luogo
entro i tre mesi anteriori alla scadenza del precedente
consiglio e sono indette con decreto del Ministro delle
finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana almeno trenta giorni prima della data
stabilita. Esse si svolgono in un giorno festivo dalle ore
9 alle ore 21.".
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 5, del decreto
del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301
(Regolamento recante norme per il riordino della Scuola
centrale tributaria):
"5. Il numero complessivo dei professori incaricati non
temporanei di cui ai commi 3 e 4 non puo' superare le
trenta unita'.".
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 4, del citato
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545:
"4. I componenti delle commissioni tributarie, che
vengano a trovarsi in una delle condizioni di cui al comma
1, lettere a) e b) o che siano nominati giudici
costituzionali, sono sospesi dall'incarico fino alla data
di cessazione dell'incompatibilita'; successivamente alla
suddetta data essi riassumono le rispettive funzioni anche
in soprannumero presso la commissione tributaria di
appartenenza.
- Si riporta il testo dell'art. 211, commi terzo e
quarto dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 3.
"Questi puo' essere riammesso, a domanda, previa
valutazione del Consiglio superiore della magistratura. Il
Consiglio, acquisito il fascicolo personale del
richiedente, nel deliberare la riammissione, colloca il
magistrato, anche in soprannumero, nel posto di ruolo
risultante dalla ricongiunzione dei servizi prestati dalle
valutazioni e relative nomine da effettuarsi
contestualmente, ai sensi delle leggi 25 luglio 1966, n.
570, 20 dicembre 1973, n. 831, e successive modificazioni.
In nessun caso gli interessati possono essere collocati
in ruolo in un posto anteriore a quello che avrebbero
normalmente avuto se non fossero transitati nelle
magistrature speciali".
 
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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