Gazzetta n. 301 del 28 dicembre 2000 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 20 dicembre 2000
Assegnazione temporanea di frequenze nella banda GSM 1800. (Deliberazione n. 895/00/CONS).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di consiglio del 19 dicembre 2000, in particolare nella prosecuzione;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";
Visto il decreto-legge 1 maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 1997, n. 189, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997 "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 1997, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 5 febbraio 1998 "Determinazione dei contributi per le autorizzazioni generali e le licenze individuali concernenti l'offerta al pubblico di servizi di telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1998;
Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni del 20 marzo 1998 "Modificazioni al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998;
Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni 25 marzo 1998, n. 113 "Regolamento recante norme per la copertura degli oneri derivanti al Ministero della difesa a seguito di modifiche al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze" ed, in particolare, gli articoli 2 e 3;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 1 aprile 1998 "Numero delle licenze rilasciabili per il servizio di comunicazione numerico DCS 1800", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1998;
Visto il provvedimento del Comitato dei Ministri del 4 aprile 1998 "Misure per garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1998;
Visto il provvedimento del Ministero delle comunicazioni n. 0044642 del 18 dicembre 1998, che assegna frequenze GSM a 900 MHz e GSM a 1800 MHz agli operatori Telecom Italia Mobile, Omnitel Pronto Italia e Wind Telecomunicazioni;
Vista la propria delibera n. 20/99 del 22 marzo 1999 "Riesame del numero di licenze rilasciabili per il servizio di comunicazione numerico GSM (DCS) 1800", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 1999;
Visto il bando di gara per il rilascio di una licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico di comunicazione numerico GSM (DCS) 1800 della durata di quindici anni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, foglio inserzioni n. 121 del 26 maggio 1999;
Vista la propria delibera n. 69/99 del 9 giugno 1999 "Misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali da parte di tutti gli operatori e criteri e modalita' per l'assegnazione delle frequenze", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 1999;
Vista la propria delibera n. 339/99 del 6 dicembre 1999 "Modifica del termine per la determinazione dei valori ponderali da attribuire ai criteri per l'assegnazione di frequenze per il GSM 1800" fissato dalla delibera n. 69/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2000;
Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni del 28 febbraio 2000, che approva il piano di ripartizione delle frequenze, pubblicato nel supplemento ordinario n. 45 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2000;
Vista la propria delibera n. 289/00/CONS del 24 maggio 2000 "Misure in materia di assegnazione di frequenze nella banda GSM", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2000;
Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 12 luglio 2000 "Misure e modalita' di versamento del contributo dovuto all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'art. 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 luglio 2000;
Vista la propria delibera n. 544/00/CONS del 1 agosto 2000 "Condizioni regolamentari relative all'ingresso di nuovi operatori nel mercato dei sistemi radiomobili", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2000;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 14 dicembre 2000, con il quale sono state apportate modifiche al Piano nazionale di ripartizione delle frequenze per i sistemi radiomobili GSM 1800;
Vista la direttiva 96/2/CE della Commissione europea del 16 gennaio 1996, che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e personali;
Vista la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 aprile 1997, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni;
Vista la decisione della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) n. ERC/DEC/(95)03 del 1 dicembre 1995 sulla attribuzione delle bande di frequenza a livello europeo per l'introduzione dei servizi mobili GSM (DCS) 1800;
Considerato che il mercato nazionale dei servizi di comunicazioni mobili ha subito un'evoluzione della dinamica competitiva tale da mutare il quadro di riferimento posto alla base del provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 1998 e della delibera dell'Autorita' n. 69/99, in relazione ai criteri per l'assegnazione di nuove frequenze GSM;
Considerato che i gestori dei sistemi radiomobili pubblici hanno auspicato, nel corso delle audizioni tenute presso l'Autorita', l'utilizzo, da parte dell'Autorita' stessa, in sede di assegnazione delle ulteriori risorse di spettro, di criteri flessibili tali da assicurare il rispetto dei principi di equita', proporzionalita' e non discriminazione, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;
Considerato che i gestori dei sistemi radiomobili pubblici GSM presenti da piu' tempo sul mercato hanno richiesto, nel corso delle audizioni tenute presso l'Autorita', l'assegnazione urgente di ulteriori bande di frequenze GSM al fine di risolvere il problema derivante dalla congestione di rete dovuta all'elevato traffico per unita' di banda;
Considerato che il decreto ministeriale del 20 marzo 1998 definisce la progressiva riduzione della banda di frequenze assegnata al TACS, fino alla sua completa cessazione al piu' tardi entro il 31 dicembre 2005;
Considerato che la delibera dell'Autorita' n. 69/99, all'art. 10, comma 1, prevede che l'Autorita', a partire dal 1 gennaio 2000, accerti periodicamente le esigenze del sistema GSM su banda 900 MHz e stabilisca la progressiva riduzione delle frequenze utilizzate dal sistema radiomobile TACS, e che l'Autorita' ritiene quindi opportuno procedere all'avvio di un apposito procedimento istruttorio in merito;
Considerato che il provvedimento di variazione al Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, del 14 dicembre 2000, del Ministero delle comunicazioni prevede l'anticipata destinazione al servizio GSM, a partire dal 1 gennaio 2001, delle porzioni di spettro radioelettrico nella banda 1740-1755 MHz e 1835-1850 MHz e la allocazione ulteriore al GSM di altre porzioni di spettro radioelettrico nella banda 1800 MHz (1715-1740 MHz e 1810-1835 MHz), della quale un primo blocco di 2 x 5 MHz entro il 2001;
Considerato che la suddetta variazione al Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, all'art. 1, comma 2, prevede il coordinamento su base non interferenziale del servizio radiomobile pubblico GSM con i servizi fissi e mobili svolti dal Ministero della difesa, che potranno operare fino al 31 dicembre 2001, nella banda 1740-1755 MHz e 1835-1850 MHz;
Considerato che, ai sensi della suddetta variazione al Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, sia l'anticipata destinazione al 1 gennaio 2001 al servizio pubblico radiomobile GSM delle porzioni di spettro radioelettrico nella banda 1740-1755 MHz e 1835-1850 MHz, sia la destinazione entro il 2001 allo stesso servizio della porzione di spettro radioelettrico da 2x5 MHz da reperire nella banda 1715-1740 MHz e 1810 - 1835 MHz, sono disciplinate dal regolamento emanato con decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 113;
Considerato che, ai fini della determinazione della porzione di spettro radioelettrico da 2x5 MHz da reperire nella banda 1715-1740 MHz e 1810-1835 MHz, la soluzione piu' efficiente tra le diverse ipotesi risulta essere quella che prevede che essa sia costituita dalla banda 1735-1740 MHz e 1830-1835 MHz in quanto immediatamente contigua al resto della banda destinata al servizio radiomobile GSM;
Considerato che, allo stato, lo schema di assegnazione delle frequenze nelle bande a 900 MHz e 1800 MHz destinate ai sistemi radiomobili pubblici, come banda lorda, e' il seguente:

===================================================================== Operatore TACS 900 GSM 900 GSM 1800 Totale GSM Totale GSM
sistema nazionale 16 maggiori
escluse città
16 maggiori
città ---------------------------------------------------------------------

TIM 12 8.4 + 3 (1) 5 13.4 16.4 Omnitel 8.4 + 2 (2) 5 13.4 15.4 Wind 5 (3) 10 15 10 Blu 10 10 10

I dati sono in MHz accoppiati:
(1) 3 MHz (a 900 MHz) sono assegnati solo nelle 16 maggiori citta'.
(2) 2 MHz (a 900 MHz) sono assegnati solo nelle 16 maggiori citta'.
(3) 5 MHz (a 900 MHz) sono assegnati solo fuori dalle 16 maggiori citta'.
Considerato che:
a) il provvedimento del Comitato dei Ministri del 4 aprile 1998 dispone che l'ampiezza minima di spettro sull'intero territorio nazionale assicurata ad un gestore dei sistemi radiomobili pubblici GSM a partire dal 1 gennaio 2002 sia fissata in 14.8 MHz complessivi nelle bande 900 MHz e 1800 MHz;
b) l'art. 2 del provvedimento del Comitato dei Ministri del 4 aprile 1998, prevede che sia comunque assicurata l'assegnazione di almeno 14.8 MHz lordi sul territorio nazionale al gestore di sistemi radiomobili pubblici all'aggiudicatario della gara per l'assegnazione della licenza al terzo gestore nazionale, poi risultato Wind Telecomunicazioni;
c) l'art. 3 del provvedimento del Comitato dei Ministri del 4 aprile 1998, prevede la possibilita' di assegnazione di 5 MHz lordi sull'intero territorio nazionale ai due concessionari dei sistemi radiomobili pubblici, a valere sulle frequenze nella banda GSM 1740-1755 MHz e 1835-1850 MHz;
d) la delibera n. 20/99 e il bando di gara per l'assegnazione della licenza al quarto gestore nazionale e la relativa licenza individuale, in coerenza con quanto richiamato al punto a), prevede l'assegnazione, oltre alla dotazione iniziale di 10 MHz, di 5 MHz sull'intero territorio nazionale, entro il 1 gennaio 2002;
e) nell'ambito del procedimento istruttorio si e' evidenziata l'urgenza di destinare nuove risorse spettrali ai sistemi radiomobili pubblici GSM, nell'interesse sia dei gestori presenti da piu' tempo sul mercato sia degli altri gestori, i quali beneficiano di misure pro-competitive, tra le quali il roaming, che hanno un impatto anche sull'utilizzo delle risorse dei gestori concedenti, nonche' nell'interesse dei gestori nuovi entranti con licenza per i sistemi mobili di terza generazione, per il roaming previsto dalla delibera n. 388/00/CONS;
f) si e' constatato, all'esito dell'accertamento tecnico sull'effettivo utilizzo delle risorse frequenziali previsto dalla delibera n. 289/00/CONS, un aumento esponenziale del numero di utenti a fronte di una disponibilita' delle risorse frequenziali dei gestori nazionali nettamente inferiore alla media europea, (cosi' come evidenziato nelle premesse, alla tabella n. 4, della delibera n. 544/00/CONS), e si rende necessario ed indifferibile, al fine di garantire agli utenti una adeguata qualita' del servizio e l'introduzione di nuovi servizi, al pari di quanto possibile negli altri Paesi europei, una urgente assegnazione delle frequenze che tenga conto delle accertate esigenze;
g) l'Autorita', con la delibera n. 289/00/CONS, ha deciso di stabilire entro il 30 giugno 2001 le condizioni regolamentari relative all'assegnazione delle frequenze GSM, prevedendo altresi' che, per il 2001, tenendo conto dell'anticipata liberazione dello spettro radioelettrico destinato ai sistemi radiomobili pubblici GSM da parte del Ministero della difesa e nelle more della suddetta revisione del quadro normativo e della razionalizzazione dell'uso dello spettro stesso, si possa provvedere ad assegnazioni temporanee;
Considerato che, con le misure di assegnazione temporanea che l'Autorita' intende adottare nel presente provvedimento, lo schema di assegnazione delle frequenze nelle bande a 900 MHz e 1800 MHz, destinate ai sistemi radiomobili pubblici, come banda lorda, risulta essere, nel corso del 2001, il seguente:
----> vedere tabella a pag. 66 della G.U. <----
I dati sono in MHz accoppiati.
L'assegnazione di frequenze di cui al presente provvedimento e' temporanea e valida fino al 31 dicembre 2001.
(1) 3 MHz (a 900 MHz) sono assegnati solo nelle 16 maggiori citta'.
(2) 2 MHz (a 900 MHz) sono assegnati solo nelle 16 maggiori citta'.
(3) 5 MHz (a 900 MHz) sono assegnati solo fuori dalle 16 maggiori citta'.
(4) 5 MHz (a 1800 MHz) sono assegnati solo nelle 16 maggiori citta'.
(5) a partire dalla effettiva liberazione.
Considerato che l'Autorita', nel corso dell'anno 2001, intende completare le attivita' necessarie ad una razionalizzazione dell'utilizzo delle bande di spettro a 900 MHz e a 1800 MHz riservate ai sistemi radiomobili, con l'obiettivo di ottenere una distribuzione dello spettro piu' efficiente nell'interesse dell'utenza e di un equilibrato sviluppo della concorrenza, mediante una revisione delle procedure di assegnazione utilizzando criteri equi, proporzionali e non discriminatori, ispirati all'utilizzo efficiente dello spettro, alla promozione dell'innovativita' ed alla tutela dell'utenza;
Considerato che ciascun gestore assegnatario delle frequenze, ai sensi del presente provvedimento, e' tenuto al pagamento in favore del Ministero della difesa degli oneri previsti dal decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 113, dei contributi previsti dalla vigente normativa nonche' di quelli che saranno stabiliti dall'Autorita', anche con riferimento alle frequenze oggetto della presente assegnazione, ai sensi dell'art. 6, comma 21, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997;
Ritenuto di non assegnare, con il presente provvedimento, una porzione di spettro pari a 5 MHz al di fuori delle 16 maggiori citta', all'interno dello spettro destinato al servizio radiomobile pubblico GSM e liberabile a partire dal 1 gennaio 2001, con la previsione che i servizi svolti dal Ministero della difesa potranno operare su base di non interferenza fino al 31 dicembre 2001, anche al fine di favorire la progressiva liberazione delle utilizzazioni del Ministero della difesa nonche' per aumentare le opzioni possibili in vista della manovra di riordino delle frequenze 900 e 1800 MHz;
Sentiti i gestori dei servizi radiomobili pubblici GSM nell'ambito del procedimento istruttorio finalizzato alla determinazione dei valori ponderali da attribuire ai criteri per l'assegnazione di nuove frequenze nella banda GSM 1800;
Sentiti i gestori dei servizi radiomobili pubblici GSM in merito alle misure relative alla determinazione dei contributi per l'uso delle risorse scarse, in particolare per lo spettro di frequenze destinato al servizio radiomobile GSM;
Visti i risultati dell'accertamento tecnico sull'effettivo utilizzo delle risorse frequenziali assegnate a ciascun attuale gestore del servizio radiomobile, avviato a seguito della delibera n. 289/00/CONS;
Udita la relazione del commissario ing. Mario Lari, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
Delibera:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
a) "banda lorda": porzione di spettro radioelettrico comprensiva dei canali eventualmente necessari per la protezione dalle interferenze generate dall'utilizzo delle porzioni di spettro contigue;
b) "16 maggiori citta'": le citta' italiane incluse nel seguente elenco: Milano, Roma, Napoli, Torino, Palermo, Padova, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Cagliari, Catania, Messina, Taranto, Trieste, Verona.
2. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.
3. Tutte le porzioni di spettro indicate nel presente provvedimento si intendono accoppiate, cioe' formate da una porzione utilizzata per le comunicazioni dal terminale mobile alla rete e da una porzione, della medesima ampiezza, utilizzata per le comunicazioni dalla rete al terminale mobile.
 
Art. 2.
Assegnazione temporanea delle frequenze
1. A partire dal 1 gennaio 2001, previo coordinamento con il Ministero della difesa per l'utilizzo delle bande di frequenza GSM 1800 da 1740 a 1755 MHz e da 1835 a 1850 MHz, e' autorizzato l'uso temporaneo dei seguenti canali radio da parte dei gestori dei sistemi radiomobili pubblici:
a) Telecom Italia Mobile: 24 canali, dal canale 712 al canale 735, corrispondenti alle frequenze da 1750.1 MHz a 1754.9 MHz e da 1845.1 MHz a 1849.9 MHz, su tutto il territorio nazionale;
b) Omnitel Pronto Italia: 24 canali, dal canale 687 al canale 710, corrispondenti alle frequenze da 1745.1 MHz a 1749.9 MHz e da 1840.1 MHz a 1844.9 MHz, su tutto il territorio nazionale;
c) Wind Telecomunicazioni: 24 canali, dal canale 662 al canale 685, corrispondenti alle frequenze da 1740.1 MHz a 1744.9 MHz e da 1835.1 MHz a 1839.9 MHz, solo nelle aree territoriali e periferiche delle 16 maggiori citta'.
2. A far data dalla effettiva disponibilita', previo coordinamento con il Ministero della difesa, e' autorizzato l'uso temporaneo dei seguenti canali radio da parte del gestore dei sistemi radiomobili pubblici BLU:
a) 24 canali, dal canale 637 al canale 660, corrispondenti alle frequenze da 1735.1 MHz a 1739.9 MHz e da 1830.1 MHz a 1834.9 MHz, su tutto il territorio nazionale, ovvero altri 24 canali in accordo alla definitiva definizione della porzione da 2 x 5 MHz da reperire nella banda da 1715 a 1740 MHz e da 1810 a 1835 MHz.
 
Art. 3.
Coordinamento delle frequenze assegnate
1. Le modalita' di coordinamento delle frequenze nelle aree territoriali e periferiche delle 16 maggiori citta', ove applicabili, sono quelle derivanti dall'applicazione delle aree di rispetto definite nelle mappe allegate al provvedimento di assegnazione frequenze del Ministero delle comunicazioni n. 0044642 del 18 dicembre 1998.
 
Art. 4.
Ristoro degli oneri per la liberazione delle bande
1. Ciascun gestore assegnatario delle frequenze di cui all'art. 2 e' tenuto al pagamento al Ministero della difesa degli oneri previsti dal decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 113.
 
Art. 6.
Contributi
1. I gestori assegnatari delle frequenze di cui all'art. 2 sono tenuti al pagamento dei contributi previsti dalla normativa vigente, nonche' quelli stabiliti dall'Autorita' anche con riferimento alle frequenze oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 21, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997.
 
Art. 7.
Disposizioni finali
1. L'assegnazione temporanea delle frequenze di cui all'art. 2 non modifica la durata dei titolo autorizzatorio dell'assegnatario, ne' costituisce titolo per l'assegnazione definitiva delle stesse o per l'assegnazione temporanea o definitiva di ulteriori frequenze.
2. Le assegnazioni temporanee oggetto del presente provvedimento hanno validita' fino al 31 dicembre 2001.
La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorita'.
Napoli, 20 dicembre 2000

Il presidente
Cheli

Il commissario relatore
Lari

Il segretario degli organi collegiali
Belati
 
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