Gazzetta n. 301 del 28 dicembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 13 dicembre 2000
Condizioni per la deducibilita' maggiorata dei contributi versati dai soggetti iscritti al 28 aprile 1993 alle forme di previdenza complementare istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento delle entrate

Visto l'art. 1, comma 1, lettera a), numero 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, il quale ha sostituito la lettera e-bis), comma 1, dell'art. 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede la deducibilita' dal reddito complessivo dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari e dei contributi e dei premi versati alle forme pensionistiche individuali, previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per un importo complessivamente non superiore al 12 per cento del reddito complessivo e comunque non superiore a lire 10 milioni;
Visto l'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, il quale prevede che per i soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ai fini della deducibilita' prevista dall'art. 10, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fermo restando il limite del 12 per cento del reddito complessivo, l'importo massimo deducibile di 10 milioni e' maggiorato, per un periodo transitorio di cinque anni, della differenza tra i contributi effettivamente versati nel 1999 alle suddette forme pensionistiche e il predetto limite di 10 milioni;
Visto l'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, il quale prevede che con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' per fruire della predetta maggiorazione;
Visti gli articoli 3, comma 2, e 16, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali;
Decreta:
Art. 1.
1. I contributi versati dai soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sono deducibili per un importo massimo pari al minore tra il 12 per cento del reddito complessivo e l'importo dei contributi effettivamente versati nel 1999 qualora quest'ultimo sia superiore a lire 10 milioni.
2. Ai fini della deducibilita' dei contributi nella misura prevista nel comma precedente, le forme pensionistiche complementari devono rilasciare a ciascun iscritto di cui al comma 1 una apposita certificazione attestante l'ammontare complessivo dei contributi effettivamente versati nel 1999 e riferibili ad una annualita' di iscrizione, nonche' l'iscrizione dello stesso entro il 28 aprile 1993 a una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
3. La certificazione, sottoscritta dal responsabile della forma pensionistica, e consegnata agli interessati entro il 28 febbraio 2002 ovvero, su richiesta, entro dodici giorni dalla richiesta stessa.
 
Art. 2.
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai fini della deducibilita' dei contributi versati a decorrere dal 1 gennaio 2001 e fino al 31 dicembre 2005.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 dicembre 2000
Il direttore generale: Romano
 
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