Gazzetta n. 301 del 28 dicembre 2000 (vai al sommario)
LEGGE 14 dicembre 2000, n. 385
Nuove norme in materia di integrazione al trattamento al minimo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:

Art. 1.
1. In deroga all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sostituito dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, nei confronti di coloro che siano nella condizione di cui all'articolo 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 503 del 1992 ed ai quali, alla data del 31 dicembre 1992, mancavano non piu' di due anni al raggiungimento dell'eta' pensionabile prevista dalla normativa vigente alla predetta data, l'integrazione al trattamento minimo, fermo restando il limite di reddito proprio, e' attribuita, a decorrere dal 1° gennaio 2000, nella misura del 70 per cento in presenza di reddito cumulato con quello del coniuge di importo superiore a quattro volte e non eccedente cinque volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1 gennaio di ciascun anno e nella misura del 40 per cento in presenza di reddito cumulato non eccedente sei volte l'ammontare del trattamento minimo medesimo.
2. Ai soggetti di cui al comma 1, ai quali, alla data del 31 dicembre 1992, mancavano non piu' di tre anni al raggiungimento dell'eta' pensionabile prevista dalla normativa vigente alla predetta data, l'integrazione al trattamento minimo, fermo restando il limite di reddito proprio, e' attribuita, nelle stesse misure percentuali e per le stesse fasce di reddito di cui al comma 1, con decorrenza dal 1° gennaio 2001 e dal 1° gennaio 2002 a seconda che la data di nascita cada nel primo oppure nel secondo semestre dello stesso anno di nascita.
3. L'integrazione e' attribuita nell'aliquota prevista per la fascia in cui il reddito si colloca in misura tale da non comportare il superamento del limite massimo di reddito previsto per tale fascia e la parte di integrazione eventualmente eccedente e' ridotta in ragione del rapporto tra l'aliquota prevista per la fascia successiva e quella prevista per la fascia in cui il reddito si colloca.
4. Per le pensioni con decorrenza nell'anno 1994 e' fatta salva, se piu' favorevole, la previgente disciplina.
5. L'importo erogato a titolo di integrazione al trattamento minimo ai sensi dei commi 1 e 2 e' rideterminato ovvero sospeso in relazione alle variazioni dell'ammontare del reddito cumulato che dovessero intervenire successivamente alla data di decorrenza della pensione.
6. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, quantificato in lire 68 miliardi per il 2000 e in lire 80 miliardi a decorrere dal 2001, si provvede:
a) quanto a lire 29.650 milioni per il 2000, 30.000 milioni per il 2001 e 30.000 milioni per il 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;
b) quanto a lire 350 milioni per l'anno 2000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;
c) quanto a lire 38.000 milioni per l'anno 2000 ed a lire 50.000 milioni per gli anni 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo rifinanziata dalla tabella D della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 14 dicembre 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Fassino

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 273):
Presentato dal sen. Galdi ed altri il 10 maggio
1996.
Assegnato alla 11a commissione (Lavoro), in sede
referente, il 25 giugno 1996 con pareri delle commissioni
1a e 5a.
Esaminato dalla 11a commissione il 16 luglio 1996;
17 e 19 settembre 1996; 3 ed 8 ottobre 1996; 15 gennaio
1997; 2, 16 e 30 aprile 1997; 13, 20 e 21 maggio 1997;
19 giugno 1997; 10 luglio 1997; 11 e 17 dicembre 1997; 15 e
29 gennaio 1998; 12 febbraio 1998; 28 maggio 1998.
Relazione scritta presentata il 9 luglio 1998 (atto
n. 273/A relatore sen. Piloni).
Esaminato in aula ed approvato il 15 luglio 1998.
Camera dei deputati (atto n. 6250):
Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede
referente, il 23 luglio 1999 con pareri delle commissioni
I, II e V.
Esaminato dalla XI commissione il 19, 27 e 28
ottobre 1999; 9 novembre 1999; 2 dicembre 1999;
27 gennaio 2000.
Relazione scritta presentata il 19 aprile 2000 (atto
n. 6250/A - relatore on. Bitelli).
Esaminato in aula il 14 luglio 2000 e approvato il
27 luglio 2000.
Senato della Repubblica (atto n. 273/B):
Assegnato alla 11a commissione (Lavoro), in sede
deliberante, il 5 settembre 2000 con parere della
commissione 5a.
Esaminato dalla 5a commissione, in sede deliberante,
il 20 e 27 settembre 2000.
Nuovamente assegnato alla 11a commissione (Lavoro),
in sede referente, il 27 settembre 2000.
Esaminato dalla 11a commissione, in sede referente,
il 27 settembre 2000.
Relazione scritta presentata il 3 ottobre 2000 (atto
n. 273/C - relatore sen. Smuraglia).
Esaminato in aula e approvato il 17 novembre 2000.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 6, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 683 (Misure
urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il
contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari
settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni
termini), come sostituito dall'art. 4, comma 1, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive
modificazioni, e' il seguente:
"Art. 6. - 1. L'integrazione al trattamento minimo
delle pensioni a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni
sostitutive ed esclusive della medesima, nonche' delle
gestioni previdenziali per i commercianti, gli artigiani, i
coltivatori diretti, mezzadri e coloni, della gestione
speciale minatori e dell'ENASARCO non spetta ai soggetti
che posseggano:
a) (Omissis);
b) nel caso di persona coniugata, non legalmente
ed effettivamente separata, redditi propri per un importo
superiore a quello richiamato al punto a), ovvero redditi
cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a
quattro volte il trattamento minimo medesimo. Per i
lavoratori andati in pensione successivamente al
31 dicembre 1993 e fino al 31 dicembre 1994, il predetto
limite di reddito e' elevato a cinque volte il trattamento
minimo.".
- Il testo dell'art. 2, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il
riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori
privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge
23 ottobre 1992, n. 421), e' il seguente:
"3. In deroga ai commi 1 e 2:
a) continuano a trovare applicazione i requisiti
di assicurazione e contribuzione previsti dalla previgente
normativa nei confronti dei soggetti che li abbiano
maturati alla data del 31 dicembre 1992, ovvero che
anteriomente a tale data siano stati ammessi alla
prosecuzione volontaria di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive
modificazioni ed integrazioni;
b) per i lavoratori subordinati che possono far
valere una anzianita' assicurativa di almeno venticinque
anni, occupati per almeno dieci anni per periodi di durata
inferiore a 52 settimane nell'anno solare, e' fatto salvo
il requisito contributivo per il pensionamento di vecchiaia
previsto dalla previgente normativa;
c) nei casi di lavoratori dipendenti che hanno
maturato al 31 dicembre 1992 una anzianita' assicurativa e
contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi
intercorrenti tra la predetta data e quella riferita
all'eta' per il pensionamento di vecchiaia, non
consentirebbe loro di conseguire i requisiti di cui ai
commi 1 e 2, questi ultimi sono corrispondentemente ridotti
fino al limite minimo previsto dalla previgente
normativa.".
- Il testo dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (Interventi urgenti a
sostegno dell'occupazione), come da ultimo rifinanziata
dalla tabella D della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' il
seguente:
"7. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle
risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al
comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi
comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di
cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i
contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnati al predetto Fondo".
- Il testo della tabella D della legge 23 dicembre
1999, n. 488 [Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2000)], e' il seguente:

"Tabella D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI
SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE
SPESE IN CONTO CAPITALE

Oggetto del provvedimento 2000 2001 2002
milioni di lire)

(Omissis)

Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:

Art. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (Lavoro e previdenza: 7.2.1.3 - Occupazione - cap. 7670) 800.000 - -

Articoli 3, comma 9, e 8, comma 4-bis: Contributo speciale alla regione Calabria (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.12 - Interventi straordinari per la Calabria - cap. 8640) 150.000 150.000 150.000

(Omissis)".



 
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