Gazzetta n. 294 del 18 dicembre 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 novembre 2000, n. 378
Modificazioni al regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente la concessione di un contributo diretto volto ad agevolare le spedizioni di libri, giornali e periodici e pubblicazioni informative di associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'articolo 41, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 448, che introduce un contributo diretto volto ad agevolare le spedizioni di libri, giornali e periodici e pubblicazioni informative di associazioni e di organizzazioni senza fini di lucro;
Visto il comma 2 del medesimo articolo che prevede che con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i requisiti dei soggetti beneficiari del contributo diretto di cui trattasi, le caratteristiche dei prodotti editoriali oggetto del beneficio, l'entita' del contributo medesimo e le modalita' per usufruirne;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato il 4 ottobre 2000, ed in corso di perfezionamento;
Ritenuto di dover integrare tale decreto precisando che non rientrano, nelle pubblicazioni escluse dal contributo in quanto a carattere postulatorio, quelle pubblicazioni utilizzate dalle organizzazioni senza fini di lucro e fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalita' di autofinanziamento;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2000;

A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Caratteristica dei prodotti esclusi dal contributo
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 ottobre 2000, recante disposizioni di attuazione dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente la concessione di un contributo diretto volto ad agevolare le spedizioni di libri, giornali e periodici e pubblicazioni informative di associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro, dopo le parole "di denaro" sono inserite le seguenti "ad esclusione di quelle utilizzate dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalita' di autofinanziamento".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 15 novembre 2000
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
AMATO Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
VISCO

Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte di conti il 12 dicembre 2000
Registro n. 4 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 35



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni dall'amministrazione competente per materia
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 41, commi 1 e 2, della legge
23 dicembre 1998 n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo) e' il seguente:
"Art. 41 (Tariffe postali agevolate). - 1. Con
decorrenza dal 1o gennaio 2000 le agevolazioni tariffarie
per le spedizioni postali di cui all'art. 2, comma 20,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed agli articoli 17 e
20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono soppresse.
Dalla medesima data e' introdotto un contributo diretto,
volto ad agevolare le spedizioni postali di:
a) libri;
b) giornali e periodici di cui al registro previsto
dall'art. 1, comma 6, lettera a), n. 5), della legge
31 luglio 1997, n. 249:
c) pubblicazioni informative di associazioni ed
organizzazioni senza fini di lucro.
2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri, da emanare entro il 1o ottobre 1999, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica , sono stabiliti i requisiti dei
soggetti che possono beneficiare del contributo diretto di
cui al comma 1, privilegiando le associazioni e le
organizzazioni senza fini di lucro e l'editoria minore, le
caratteristiche dei prodotti editoriali oggetto del
beneficio, l'entita' del contributo medesimo e le modalita'
per usufruirne. Per le imprese che editano i prodotti di
cui al comma 1 ed il cui fatturato non supera i 5 miliardi
di lire annui, i citati decreti dovranno prevedere le
modalita' per gli eventuali anticipi da richiedere fino al
50 per cento del contributo spettante per l'anno
precedente. Per tali imprese l'erogazione dei restanti
contributi avviene entro i tre mesi successivi alle
relative richieste."
- Il testo dell'art. 27, comma 7, della citata legge
23 dicembre 1999, n. 488, e' il seguente:
"7. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 16,
comma 3, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, i
termini di cui all'art. 41, commi 1 e 2, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, sono differiti, rispettivamente,
al 1o ottobre 2000 e al 1o aprile 2000. Conseguentemente,
le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 41, comma 3,
della predetta legge n. 448 del 1998, sono rideterminate, a
decorrere dall'anno 2001, rispettivamente, in lire 350
miliardi per le finalita' di cui alle lettere a) e b) del
comma 1 del predetto art. 41 e in lire 80 miliardi per le
finalita' di cui alla lettera c) del medesimo comma 1; per
il periodo 1o ottobre-31 dicembre 2000 le medesime
autorizzazioni sono fissate in lire 93 miliardi per le
finalita' di cui alle predette lettere a) e b) e in lire 22
miliardi per le finalita' di cui alla citata lettera c).
Fermo restando quanto stabilito dall'art. 41, comma 2,
della predetta legge n. 448 del 1998, nei decreti ivi
previsti sono indicati i termini di presentazione delle
domande di accesso ai contributi, nonche' i requisiti di
ammissione ai contributi medesimi a favore dei soggetti da
definire nell'ambito delle categorie di cui all'art. 41,
comma 1, della citata legge n. 448 del 1998.".
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della
legge 23 agosto 1988, n. 440 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"Art. 17 (Regolamenti). - 1.-2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
Autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1, ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale".
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 4 ottobre 2000, come
modificato dal decreto qui pubblicato:
"Art. 2 (Caratteristiche dei prodotti esclusi dalla
fruizione del contributo). - Sono esclusi dal contributo i
quotidiani e periodici che contengano inserzioni
pubblicitarie per un'area superiore al 45 per cento
dell'intero stampato e quelli per i quali i relativi
abbonamenti siano stati stipulati a titolo oneroso dai
destinatari per una percentuale inferiore al 60 per cento
del totale degli abbonamenti postali. Dal contributo sono
inoltre esclusi i giornali di pubblicita'; di promozione
delle vendite di beni o servizi; di vendita per
corrispondenza; i cataloghi; i giornali non posti in
vendita, ad eccezione delle pubblicazioni informative di
cui al comma 1, lettera c) dell'art. 41 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, quelli a carattere puramente
postulatorio; quelli editi da enti pubblici; quelli
contenti supporti integrativi o altri beni diversi da
quelli definiti nell'art. 74, primo comma, lettera c), del
decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 ai fini
dell'ammissione al regime speciale previsto dallo stesso
art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n.
633/1972, nonche' i giornali pornografici. Per i giornali
di pubblicita' si intendono quelli diretti a pubblicizzare
prodotti e/o servizi contraddistinti con il nome o altro
elemento distintivo diretti prevalentemente ad incentivarne
l'acquisto. Per cataloghi si intendono le elencazioni di
prodotti e/o servizi anche se contenenti indicazioni sulle
caratteristiche dei medesimi. Si intendono per giornali
posti in vendita quelli distribuiti con un prezzo effettivo
per copia e/o abbonamento. Sono considerate pubblicazione a
carattere postulatorio quelle finalizzate all'acquisto di
contributi, offerte, ovvero elargizioni di somme di denaro
ad esclusione di quelle utilizzate dalle organizzazioni
senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose
esclusivamente per le proprie finalita'
d'autofinanziamento. Ai fini dell'applicazione della legge
23 dicembre 1998, n. 448, si considerano enti pubblici
tutti gli organismi, comprese le societa', riconducibili
allo Stato ovvero ad altri enti territoriali o che svolgano
una pubblica funzione.".



 
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