Gazzetta n. 292 del 15 dicembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DECRETO 5 dicembre 2000
Proroga dei termini indicati nel decreto ministeriale 28 gennaio 2000 inerente la contrazione di mutui da parte delle comunita' montane ex lege n. 144/1999.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2000 recante "Criteri e modalita' per la contrazione dei mutui da parte delle comunita' montane per le finalita' di cui all'art. 34 della legge n. 144/1999" e le leggi in esso richiamate;
Vista la richiesta di proroga dei termini previsti dall'art. 1 del decreto ministeriale sopracitato, avanzata dall'Unione nazionale comuni e comunita' montane (UNCEM) al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con nota n. 3988 del 26 ottobre 2000;
Considerato che diverse comunita' montane hanno solo di recente rinnovato i propri organi ai sensi della legge n. 265/1999 e dell'adeguamento al testo unico sull'ordinamento locale di cui al decreto legislativo n. 267/2000 e che pertanto le procedure di elaborazione dei piani di sviluppo, previsti dall'art. 29 della legge n. 142/1990 e dall'art. 7 della legge n. 97/1994, richiedono tempi piu' lunghi rispetto a quelli attualmente consentiti dal citato decreto ministeriale 28 gennaio 2000;
Considerato, inoltre, che alcune regioni non hanno ancora perfezionato l'iter costitutivo dei nuclei di valutazione ex lege n. 144/1999 e che a seguito delle recenti elezioni in diverse regioni sono stati modificati gli assetti delle deleghe per la materia montagna;
Ritenuto opportuno consentire ai nuovi organi regionali e delle comunita' montane di diventare operativi e di avviare e completare le procedure previste dal decreto ministeriale sopracitato;
Ritenuto necessario dare la massima divulgazione ai criteri e le modalita' per la contrazione dei mutui da parte delle comunita' montane per le finalita' di cui all'art. 34 della legge n. 144/1999, stabiliti dal Comitato tecnico interministeriale per la montagna nella seduta del 12 aprile 2000;

Decreta:
I termini per l'elaborazione e l'approvazione dei piani di sviluppo, indicati nel comma 1 dell'art. 1 del decreto ministeriale 28 gennaio 2000, sono unificati al 15 giugno 2001.
I termini per la presentazione dei progetti da parte delle comunita' montane e per la loro valutazione da parte delle regioni, indicati nel comma 2 dell'art. 1 del decreto ministeriale 28 gennaio 2000, sono prorogati rispettivamente al 31 luglio 2001 ed al 15 dicembre 2001.
I termini per la presentazione dei progetti da parte delle comunita' montane e per la loro valutazione da parte del Comitato interministeriale per la montagna indicati nel comma 4 del decreto ministeriale 28 gennaio 2000, sono rispettivamente prorogati al 31 luglio 2001 ed al 15 dicembre 2001.
I criteri di redazione e di valutazione dei progetti, di cui al precedente comma, sono riportati nell'allegato 1 che fa parte integrante del presente decreto che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 dicembre 2000
Il Ministro: Visco
 
Allegato 1
----> Vedere Allegato da pag. 13 a pag. 21 <----
 
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