Gazzetta n. 292 del 15 dicembre 2000 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2000, n. 373
Attuazione della direttiva 98/84/CE sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante delega al Governo per il recepimento, fra l'altro, della direttiva 98/84/CE;
Vista la predetta direttiva 98/84/CE sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato;
Visto il comma 2 dell'articolo 2 della legge 29 marzo 1999, n. 78;
Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191, che ha disposto l'attuazione della direttiva 95/47/CE in materia di emissione di segnali televisivi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 novembre 2000;
Su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) servizio protetto, un servizio ad accesso condizionato o un servizio di accesso condizionato;
b) servizio ad accesso condizionato, uno dei seguenti servizi se forniti a pagamento e mediante un sistema di accesso condizionato:
1) trasmissioni televisive, cioe' le trasmissioni via cavo o via radio anche via satellite di programmi televisivi destinati al pubblico;
2) trasmissioni sonore, cioe' le trasmissioni via cavo o via radio, anche via satellite, di programmi sonori destinati al pubblico;
3) servizi della societa' dell'informazione, ovvero qualsiasi servizio fornito a distanza per via elettronica ed a richiesta individuale di un destinatario di servizi;
c) servizio di accesso condizionato, il servizio di fornitura di un accesso condizionato ai servizi di cui alla lettera b);
d) accesso condizionato, ogni misura e sistema tecnico in base ai quali l'accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva ed individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio;
e) dispositivo per l'accesso condizionato, apparecchiatura o programma per elaboratori elettronici concepiti o adattati al fine di consentire l'accesso in forma intelligibile ad un servizio protetto;
f) servizio connesso, l'installazione, la manutenzione o la sostituzione di dispositivi di accesso condizionato, nonche' la prestazione di servizi di comunicazione commerciale relativi a detti dispositivi o a servizi protetti;
g) dispositivo illecito, apparecchiatura o programma per elaboratori elettronici concepiti o adattati al fine di rendere possibile l'accesso ad un servizio protetto in forma intelligibile senza l'autorizzazione del fornitore del servizio.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (G.U.C.E.).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 21 dicembre 1999, n. 526, reca:
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
Legge comunitaria 1999".
- La direttiva 98/84/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 novembre 1998 sulla tutela dei servizi ad
accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee n. L 320 del 28 novembre 1998.
- La legge 29 marzo 1999, n. 78, reca: "Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio
1999, n. 15, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo
equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la
costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel
settore radiotelevisivo".
- Il testo vigente dell'art. 2, comma 2, del
decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, come convertito dalla
legge 29 marzo 1999, n. 78, cosi' recita:
"2. I decodificatori devono consentire la fruibilita'
delle diverse offerte di programmi digitali con accesso
condizionato e la ricezione dei programmi radiotelevisivi
digitali in chiaro mediante l'utilizzo di un unico
apparato. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
determina gli standard di tale apparato entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Dal 1o luglio 2000 la
commercializzazione e la distribuzione di apparati non
conformi alle predette caratteristiche sono vietate".
- Il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191, reca:
"Attuazione della direttiva 95/47/CE in materia di
emissione di segnali televisivi".
- La direttiva 95/47/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa all'impiego di
norme per l'emissione di segnali televisivi e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 281
del 23 novembre 1995.



 
Art. 2.
Campo di applicazione

1. Il presente decreto legislativo stabilisce le misure atte a contrastare le attivita' di cui all'articolo 4 con riferimento ai dispositivi illeciti.
 
Art. 3.
Mercato interno

1. Sono consentite la fornitura di servizi protetti o di servizi connessi aventi origine in un altro Stato membro, nonche' la libera circolazione dei dispositivi per l'accesso condizionato, fermo restando il disposto del comma 2 dell'articolo 2 della legge 29 marzo 1999, n. 78.



Nota all'art. 3:
- Per la legge 29 marzo 1999, n. 78, comma 2, art. 2,
vedi nelle note alle premesse.



 
Art. 4.
Attivita' illecite

1. Sono vietate le seguenti attivita':
a) la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio ovvero il possesso a fini commerciali di dispositivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g);
b) l'installazione, la manutenzione o la sostituzione a fini commerciali di dispositivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g);
c) la diffusione con ogni mezzo di comunicazioni commerciali per promuovere la distribuzione e l'uso di dispositivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g).
 
Art. 5.
Sorveglianza e controllo

1. Il personale del Ministero delle comunicazioni ed i competenti organi di polizia provvedono alla sorveglianza ed al controllo sul rispetto delle disposizioni del presente decreto.
2. I controlli possono essere svolti:
a) mediante prelievo di apparecchiature presso i costruttori, gli importatori, i grossisti, i distributori, i noleggiatori, i dettaglianti, nonche' presso gli installatori ed i manutentori;
b) mediante ispezioni presso i fornitori di servizi di accesso condizionato.
3. Gli organi di cui al comma 1 possono disporre verifiche tecniche da eseguirsi presso i laboratori dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione del Ministero delle comunicazioni.
4. I risultati dei controlli e delle verifiche tecniche sono comunicati ai soggetti interessati entro il termine di novanta giorni dal prelievo del dispositivo per l'accesso condizionato.
5. I soggetti di cui al comma 2 sono tenuti al pagamento delle spese connesse all'esecuzione delle prove qualora sia stato accertato il mancato rispetto delle disposizioni del presente decreto. Qualora, al termine del procedimento, non siano rilevate irregolarita', i dispositivi sono restituiti ai medesimi soggetti entro lo stesso termine di cui al comma 4.
 
Art. 6
Sanzioni

1. Chiunque pone in essere una delle attivita' illecite di cui all'articolo 4 e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni oltre al pagamento di una somma da lire centomila a lire cinquecentomila per ciascun dispositivo illecito. In ogni caso la sanzione amministrativa non puo' superare la somma complessiva di lire duecento milioni.
2. Gli organi di cui all'articolo 5, comma 1, procedono al sequestro cautelare dei dispositivi illeciti.
3. I dispositivi oggetto di sequestro cautelare di cui al comma 2 sono confiscati a seguito dell'accertamento definitivo della loro illiceita'.
 
Art. 7.
Modifica del decreto legislativo n. 191 del 1999

1. Nel comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191, le parole: "I fornitori di servizi ad accesso condizionato" sono sostituite dalle seguenti: "I fornitori di servizi di accesso condizionato".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 novembre 2000

CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Mattioli, Ministro per le politiche
comunitarie
Cardinale, Ministro delle comunicazioni
Dini, Ministro degli affari esteri
Fassino, Ministro della giustizia
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica Visto, il Guardasigilli: Fassino



Note all'art. 7:
- Per il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191,
vedi nelle note alle premesse.
- Il testo vigente dell'art. 7, comma 1, del succitato
decreto legislativo, cosi' come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"1. I fornitori di servizi di accesso condizionato
utilizzano sistemi tali da non rendere ingiustificatamente
costoso il controllo dei segnali di transito e da
consentire il pieno controllo dei servizi medesimi da parte
dei distributori secondari di servizi ad accesso
condizionato che utilizzano reti televisive via cavo".



 
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