Gazzetta n. 289 del 12 dicembre 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 2000, n. 367
Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi a rilevamenti e riprese aeree sul territorio nazionale e sulle acque territoriali (n. 112-undecies dell'allegato 1 della legge n. 59/1997 e successive modificazioni).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 112-undecies, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356;
Visto il regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732;
Visto il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161;
Visti gli articoli 788, 789, 790, 791, 793 e 1200 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404;
Vista la legge 2 febbraio 1960, n. 68;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 1968, n. 178;
Visto l'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801;
Vista la legge 25 marzo 1985, n. 106;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 giugno 2000;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 28 luglio 2000 e del 22 settembre 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della difesa, dei trasporti e della navigazione e dell'interno;

E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina i rilevamenti e le riprese aeree, fotografiche e cinematografiche, sul territorio nazionale e sulle acque territoriali, nonche' l'uso dei fotogrammi derivati dalle riprese e dai rilevamenti medesimi.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione,
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.".
- Si riporta l'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n.
59, recante: "Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa":
"Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni
anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la
delegificazione di norme concernenti procedimenti
amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni
centrali, locali o autonome, indicando i criteri per
l'esercizio della potesta' regolamentare nonche' i
procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto
previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al
disegno di legge e' presentata una relazione sullo Stato di
attuazione della semplificazione dei procedimenti
amministrativi.
2. In sede di attuazione della delegificazione, il
Governo individua, con le modalita' di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i procedimenti o gli
aspetti del procedimento che possono essere autonomamente
disciplinati dalle regioni e dagli enti locali.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa
acquisizione del parere delle competenti Commissioni
parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario,
promuove, anche su richiesta del Ministro competente,
riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta
giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i
regolamenti possono essere comunque emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto
dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge,
regolatrici dei procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e
principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le
funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che
risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica
procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o
presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti
amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo in una
unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze
di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni
provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che
pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo
di porre in essere le procedure stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione
alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di
disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi di funzioni anche decisionali, che non
richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio
in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi
procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilita' e delle
procedure di verifica e controllo;
g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino
non piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi
fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che
risultino in contrasto con i principi generali
dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino,
per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati
dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
dell'attivita' amministrativa diretta con forme di
autoregolamentazione da parte degli interessati;
g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e
procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi
ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
al regime concessorio quello autorizzatorio;
g-quinquies) soppressione dei procedimenti che
derogano alla normativa procedimentale di carattere
generale, qualora non sussistano piu' le ragioni che
giustifichino una difforme disciplina settoriale;
g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli
aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove
tecnologie informatiche.
5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli
elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato
1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del
presente articolo si intendono estesi ai successivi
provvedimenti di modificazione.
6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti
sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei
regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle
norme stesse e per il miglioramento dell'azione
amministrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie
disciplinate dai commi da 1 a 6 nel rispetto dei principi
desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che
costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico.
Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle
regioni fino a quando esse non avranno legiferato in
materia. Entro due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad
adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali
contenute nella legge medesima.
8. In sede di prima attuazione della presente legge e
nel rispetto dei principi, criteri e modalita' di cui al
presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono
emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla
presente legge, nonche' le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema
universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e
successive modificazioni, nonche' valutazione del medesimo
sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali
nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del
sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di
un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi,
con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi
universitari. Le norme sono finalizzate a garantire
l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e
meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono
degli studi, a determinare percentuali massime
dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico
degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello
Stato per le universita', graduando la contribuzione
stessa, secondo criteri di equita', solidarieta' e
progressivita' in relazione alle condizioni economiche del
nucleo familiare, nonche' a definire parametri e
metodologie adeguati per la valutazione delle effettive
condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui
alla presente lettera sono soggette a revisione biennale,
sentite le competenti Commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di
dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per
ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge
24 dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle
universita' di eredita', donazioni e legati, prescindendo
da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o
prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e
c), sono emanati previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui
al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2
dicembre 1991, n. 390, e' emanato anche nelle more della
costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli
studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il
Governo propone annualmente al Parlamento le norme di
delega ovvero di delegificazione necessarie alla
compilazione di testi unici legislativi o regolamentari,
con particolare riferimento alle materie interessate dalla
attuazione della presente legge. In sede di prima
attuazione della presente legge, il Governo e' delegato ad
emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data
di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui
all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di
cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva
assoluta di legge, nonche' testi unici delle leggi che
disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4,
lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche,
integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri
previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo".
- Si trascrive il testo del punto n. 112-undecies,
dell'allegato 1, previsto dall'art. 20, comma 8, della
succitata legge n. 59/1997:
"112-undecies. Procedimenti relativi a sorvoli,
rilevamenti e riprese aeree e satellitari sul territorio
nazionale e sulle acque territoriali:
regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732;
regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161;
codice della navigazione, approvato con regio decreto
30 marzo 1942, n. 327, articoli 793, 825 e 1200;
legge 2 febbraio 1960, n. 68;
legge 30 gennaio 1963, n. 141, art. 1;
decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno
1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 15
luglio 1968;
legge 24 ottobre 1977, n. 801, art. 12;
legge 25 marzo 1985, n. 106;
decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto
1988, n. 404, art. 6, come sostituito dall'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n.
207".
- Il regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356, reca:
"Approvazione del regolamento per la navigazione aerea".
- Il regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 1o dicembre 1939, n. 279, e
abrogato dal presente regolamento, recava: "Esecuzione e
diffusione di rilevamenti aerofotografici,
aerocinematografici e aerofotogrammetrici per conto di
privati o di enti nazionali o stranieri".
- Il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, reca:
"Norme relative al segreto militare".
- Si trascrivono gli articoli 788, 789, 790, 791, 793
del codice della navigazione, approvato con regio decreto
30 marzo 1942, n. 327, nonche' l'art. 1200 cosi' come
modificato dal presente regolamento:
"Art. 788 (Licenze ed autorizzazioni). - I servizi di
trasporto aereo non di linea, di lavoro aereo e le scuole
di pilotaggio, non possono essere esercitati senza la
preventiva licenza del Ministero dei trasporti, rilasciata
alle condizioni e nei limiti stabiliti dagli articoli 789,
790, 791 e dal regolamento di attuazione del presente capo,
emanato con decreto del Ministro dei trasporti.
I servizi di trasporto aereo non di linea possono
essere effettuati anche da stranieri a condizioni di
reciprocita', previa autorizzazione per singoli voli o per
serie di voli da rilasciarsi di volta in volta, salvo che
non sia altrimenti disposto in convenzioni internazionali e
fatto salvo il disposto dell'art. 780 (riserva del
cabotaggio). Gli esercenti stranieri devono essere
preventivamente accreditati dalle competenti autorita'
dello Stato di appartenenza.
Conseguita la licenza o l'autorizzazione i voli possono
essere effettuati nel rispetto di tutte le condizioni
operative prescritte, nonche' delle disposizioni del
regolamento di cui al primo comma.
Le scuole di pilotaggio possono operare anche su
aviosuperfici disciplinate dalla legge 2 aprile 1968, n.
518. Il Ministero dei trasporti e della navigazione puo',
in applicazione dell'art. 10 del decreto del Ministro dei
trasporti 10 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 205 del 1o settembre 1988, modificativo del
decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
27 dicembre 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
164 del 28 giugno 1972, recante norme di attuazione della
legge 2 aprile 1968, n. 518, emanare disposizioni
limitative dell'attivita' di scuola di pilotaggio avuto
riguardo alle condizioni delle singole aviosuperfici".
"Art. 789 (Condizioni per il rilascio delle licenze). -
Le licenze previste dall'articolo precedente possono essere
rilasciate soltanto alle persone, enti o societa' indicate
nell'art. 751.
Al vettore che esercita i servizi di trasporto aereo
non di linea si applicano le disposizioni di cui all'art.
941 e agli articoli da 996 a 1000".
"Art. 790 (Durata). - Le licenze di cui all'art. 788
hanno la durata da tre a cinque anni.
Dette licenze sono revocabili prima del la loro
scadenza solo per comprovato motivo di pubblico interesse e
si intendono rinnovate per uguale periodo qualora il
titolare, che abbia presentato domanda di rinnovo corredata
della documentazione prescritta almeno centottanta giorni
prima della scadenza, non riceva notifica del rigetto
motivato della domanda o della irregolarita' della
documentazione presentata almeno novanta giorni prima di
detta scadenza".
"Art. 791 (Divieto di cessioni e sanzioni). - Il
servizio per il quale e' stata rilasciata la licenza non
puo' essere ceduto, nemmeno in parte, senza il preventivo
assenso del Ministro dei trasporti.
Chiunque non osservi le disposizioni del presente
titolo nonche' del regolamento di attuazione del presente
capo, e' punito con la sanzione amministrativa da lire un
milione a lire 50 milioni e inoltre, nei casi piu' gravi e
limitatamente agli esercenti italiani, con la sospensione
e, per i recidivi, con la revoca della licenza.
Le sanzioni sono applicate con decreto del Ministro dei
trasporti".
"Art. 793 (Divieti di volo). - Il sorvolo su
determinate zone del territorio della Repubblica puo'
essere vietato dal Ministro per l'aeronautica per motivi
militari o di sicurezza pubblica.
Lo stesso Ministro puo' altresi', per eccezionali
motivi di interesse pubblico, vietare la navigazione aerea
su tutto il territorio della Repubblica".
"Art. 1200 (Abusivo trasporto o impiego di apparecchi
fotografici o radiotrasmittenti). - Chiunque trasporta ed
usa apparecchi radiotrasmittenti, senza l'autorizzazione
prescritta, e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici
milioni.
Alla stessa sanzione soggiace chiunque esercita il
servizio di radiocomunicazioni a bordo di aeromobili, senza
la concessione prescritta nell'art. 814.
Se il fatto di cui al primo comma e' commesso da un
componente dell'equipaggio, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire tre
milioni a lire quindici milioni".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto
1988, n. 404, recante: "Regolamento di attuazione della
legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del
volo da diporto o sportivo" e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 settembre 1988, n. 215.
- La legge 2 febbraio 1960, n. 68, recante: "Norme
sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina
della produzione e del rilevamenti terrestri e idrografici"
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1o marzo 1960, n.
52.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno
1968, abrogato dal presente regolamento, recava:
"Particolari topografici aventi carattere di riservatezza
di cui e' vietata l'inserzione nelle carte geologiche e
nelle carte, piante e piani ricavati dalle carte e dai
documenti cartografici ufficiali, in libero commercio".
- Si trascrive l'art. 12 della legge 24 ottobre 1977,
n. 801, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 novembre
1977, n. 303, recante: "Istituzione e ordinamento dei
servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del
segreto di Stato":
"Art. 12. - Sono coperti dal segreto di Stato gli atti,
i documenti, le notizie, le attivita' e ogni altra cosa la
cui diffusione sia idonea a recar danno alla integrita'
dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi
internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla
Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle
funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza
dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con
essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato.
In nessun caso possono essere oggetto di segreto di
Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale".
- La legge 25 marzo 1985, n. 106, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 1o aprile 1985, n. 78, reca: "Disciplina
del volo da diporto o sportivo".



 
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) rilevamenti: l'acquisizione di dati attraverso un qualunque sensore;
b) restituzioni cartografiche dai fotogrammi: la trasposizione, su qualunque supporto, di quanto rilevabile dal materiale fotografico acquisito.
 
Art. 3.
Disciplina delle attivita' di ripresa aerea
1. Ferme restando le disposizioni in materia di servizi di trasporto aereo non di linea e di lavoro aereo contenute negli articoli 788, 789, 790 e 791 del codice della navigazione, l'effettuazione di rilevamenti e riprese aeree sul territorio nazionale e sulle acque territoriali e' consentita senza preventivi atti di assenso da parte di autorita' o enti pubblici.
2. Sono, altresi', consentiti l'uso dei fotogrammi derivati dai rilevamenti e riprese di cui al comma 1 e le restituzioni cartografiche dai medesimi fotogrammi.
3. E' fatta salva l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali relativamente ai dati raccolti nell'esercizio delle attivita' disciplinate dal regolamento.



Nota all'art. 3:
- Per il riferimento agli articoli 788, 789, 790 e 791
del codice della navigazione, si vedano le note alle
premesse.



 
Art. 4.
Divieti temporanei delle attivita' di ripresa aerea
1. Quando, per motivi di pubblica sicurezza, di sicurezza nazionale o per altri rilevanti interessi nazionali, le competenti Autorita' militari o di pubblica sicurezza dispongono divieti temporanei delle attivita' di rilevamento e ripresa aerea sul territorio nazionale e sulle acque territoriali o su parte di essi, le medesime assicurano che dei divieti sia data tempestiva comunicazione ai soggetti interessati attraverso idonea pubblicazione edita dal Servizio di informazioni aeronautiche nazionale.
2. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 1, le competenti Autorita' militari o di pubblica sicurezza, possono disporre il sequestro o la consegna del materiale prodotto ai soggetti che hanno realizzato le riprese.
 
Art. 5.
Abrogazioni
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni: il regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732; gli articoli 71, 72, 73, 74 e 75 del regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356; l'articolo 1200 del codice della navigazione limitatamente alle parole: "non osserva le norme stabilite per il trasporto e per l'uso a bordo degli aeromobili di apparecchi fotografici o cinematografici da presa ovvero"; gli articoli 5, 6, 11, 12 e 14 limitatamente alle parole: "delle lastre fotografiche" della legge 2 febbraio 1960, n. 68; il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 1968, n. 178; l'articolo 6, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 29 settembre 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica
Mattarella, Ministro della difesa
Bersani, Ministro dei trasporti e
della navigazione
Bianco, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Fassino

Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2000
Atti di Governo, registro n. 123, foglio n. 7



Note all'art. 5:
- Per il riferimento all'art. 20, comma 4, della legge
15 marzo 1997, n. 59, si vedano le note alle premesse.
- Per il riferimento al regio decreto 22 luglio 1939,
n. 1732, si vedano le note alle premesse.
- Per il titolo del regio decreto 11 gennaio 1925, n.
356, si vedano le note alle premesse.
- Per il riferimento all'art. 1200 del codice della
navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n.
327, si vedano le note alle premesse.
- Si trascrive l'art. 14 della legge 2 febbraio 1960,
n. 68, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1o marzo 1960,
n. 52, recante: "Norme sulla cartografia ufficiale dello
Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti
terrestri e idrografici" come modificato dal presente
regolamento:
"Art. 14. - Le infrazioni alla presente legge
comportano il sequestro degli strumenti e apparati, degli
originali, tipi e copie della cartografia non autorizzata,
senza pregiudizio delle altre sanzioni previste dalle leggi
in vigore".
- Per il riferimento al decreto del Presidente della
Repubblica 14 giugno 1968, si vedano le note alle premesse.
- Si riporta l'art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 agosto 1988, n. 404 ("Regolamento di
attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente
la disciplina del volo da diporto o sportivo"), come
modificato dal presente regolamento:
"Art. 6 (Conduzione dei voli). - 1. L'attivita' di volo
da diporto o sportivo puo' essere condotta dall'alba al
tramonto, fuori dalle nubi ed in condizioni meteorologiche
e di visibilita' tali da consentire il continuo riferimento
visivo con il terreno sottostante, gli ostacoli e la
eventuale presenza di ogni altro tipo di traffico.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, l'attivita' e'
consentita fino ad un'altezza massima di 500 piedi (150
metri circa) dal terreno, misurata rispetto al punto piu'
elevato nel raggio di 3 chilometri, tenendosi a distanza di
sicurezza dagli ostacoli ed in ogni caso non inferiore ai 5
km dagli aeroporti non ubicati entro ATZ (Aerodrome Traffic
Zone).
3. Nei giorni di sabato, domenica e nelle altre
festivita' nazionali il limite di cui al comma 2 e' di
1.000 piedi (300 metri circa). Lo stesso limite si applica
nelle aree individuate con decreto del Ministro dei
trasporti, di concerto con il Ministro della difesa,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
4. E' vietato il sorvolo dei centri abitati, degli
agglomerati di case ed assembramenti di persone, di
caserme, di depositi di munizioni, di porti militari, di
aree riservate ai fini della sicurezza dello Stato, di
stazioni ferroviarie ed altri centri, di vie di
comunicazione, di centrali elettriche, di dighe, di
ospedali, di carceri, di opifici, nonche' il lancio di
oggetti e di liquidi in volo. E' altresi' vietato il
sorvolo delle autostrade, delle strade statali e delle
linee ferroviarie, le quali, quando strettamente
necessario, potranno tuttavia essere sorvolate in senso
ortogonale.
5. E' altresi' vietato impegnare spazi aerei
controllati dai servizi del traffico aereo, zone di
traffico aeroportuale, che non sono controllate, nonche' le
aree regolamentate, pericolose o proibite, fatti salvi i
casi di specifica autorizzazione rilasciata da parte del
Ministero dei trasporti - Direzione generale aviazione
civile, previo nulla osta del Ministero della difesa per le
attivita' condotte entro le aree di pertinenza militare. Le
domande volte ad ottenere la suddetta autorizzazione
dovranno comunque essere inviate all'Aero club d'Italia e
quindi, se ritenute ammissibili, trasmesse da questo alla
direzione generale dell'aviazione civile, competente per la
valutazione finale e l'eventuale rilascio
dell'autorizzazione".



 
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