Gazzetta n. 288 del 11 dicembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 24 ottobre 2000, n. 366
Applicazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni effettuate nel settore delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale viene istituita l'imposta sul valore aggiunto;
Visto l'articolo 22, primo comma, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che stabilisce la non obbligatorieta' dell'emissione della fattura, se non a richiesta del cliente, per le attivita' di commercio al minuto ed attivita' assimilate;
Visto l'articolo 22, secondo comma, del medesimo decreto il quale stabilisce che la non obbligatorieta' dell'emissione della fattura, prevista nel comma precedente dello stesso articolo, possa essere dichiarata applicabile, con decreto del Ministro delle finanze, ad altre categorie di contribuenti che prestino servizio al pubblico con caratteri di uniformita', frequenza e importo limitato tali da rendere particolarmente onerosa l'osservanza dell'obbligo di fatturazione e degli adempimenti connessi;
Visto l'articolo 73, primo comma, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che rimette, tra l'altro, al Ministro delle finanze la determinazione, con propri decreti, di particolari modalita' e termini per l'emissione, numerazione e registrazione delle fatture, le liquidazioni periodiche e i versamenti relativi alle somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e simili;
Visto l'articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che stabilisce, in deroga a quanto disposto nei titoli primo e secondo, che l'imposta sul valore aggiunto e' dovuta per le prestazioni dei gestori dei telefoni posti a disposizione del pubblico, nonche' per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico per fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, dal titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente;
Visto l'articolo 74, terzo comma, del citato decreto n. 633 del 1972, che dispone che le modalita' e i termini per l'applicazione delle disposizioni dei commi primo e secondo del medesimo articolo 74 saranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze;
Visto l'articolo 74, quarto comma, dello stesso decreto, concernente la possibilita' per determinati enti ed imprese di essere autorizzati, con decreto del Ministro delle finanze, ad eseguire le liquidazioni e versamenti trimestralmente anziche' mensilmente senza che si applichino le disposizioni di cui al precedente articolo 33 relativo alle semplificazioni per i contribuenti minori in ordine alle liquidazioni ed ai versamenti;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1994, n. 489;
Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1978, concernente l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni effettuate nel settore delle telecomunicazioni;
Visto il decreto ministeriale 11 marzo 1996, concernente gli obblighi tributari nel settore del servizio pubblico radiomobile di comunicazione denominato "GSM";
Vista la decisione del Consiglio delle Comunita' europee del 17 marzo 1997, n. 97/207/CE che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura di deroga all'articolo 9 della sesta direttiva I.V.A. 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, con la quale, tra l'altro, e' stata fornita la definizione del servizio di telecomunicazione;
Considerato il continuo ed accelerato sviluppo tecnico del particolare settore delle telecomunicazioni, nel quale vengono ad essere ricomprese in numero sempre maggiore nuove realta' le quali comportano un ampliamento dell'ambito dei servizi di telecomunicazione;
Considerato che, per l'elevato numero delle operazioni poste in essere nei confronti degli utenti, i servizi di telecomunicazione rientrano tra i servizi di cui all'articolo 73, primo comma, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
Ritenuta l'opportunita' di avvalersi delle facolta' conferitegli dai detti articoli per quanto concerne la determinazione di particolari modalita' di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate, nel territorio dello Stato, nel settore delle telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 aprile 2000, n. 190/99;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota n. 3-14619 dell'8 settembre 2000;

A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Servizi di telecomunicazione
1. Ai fini del presente decreto costituiscono servizi di telecomunicazione l'emissione, trasmissione e ricezione di segni, segnali, scritti, immagini e suoni o informazioni di qualsiasi natura, resi tramite filo, radio, cavo, od altri mezzi o sistemi elettromagnetici, elettronici, ottici e similari all'uopo predisposti dalla tecnica. Si considerano altresi' servizi di telecomunicazione la cessione e la concessione di diritti di utilizzazione dei mezzi o sistemi per le predette emissioni, trasmissioni o ricezioni, la distribuzione di segnali radiotelevisivi, via cavo o satellite, la messa a disposizione di reti in cavo o satellitari, l'autorizzazione all'accesso alle reti informatiche, nonche' le altre operazioni accessorie o comunque connesse ai servizi in precedenza indicati, quando le stesse sono considerate parte integrante del servizio in forza delle previsioni contrattuali.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, concernente "Istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto" e' stato pubblicato nel
supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 292
dell'11 novembre 1972.
- Si riporta il testo dell'art. 22 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
come modificato dalla legge n. 7 del 17 gennaio 2000:
"Art. 22 (Commercio al minuto ed attivita' assimilate).
- L'emissione della fattura non e' obbligatoria, se non e'
richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione
dell'operazione:
1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti
al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in
spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione
automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma
ambulante;
2) per le prestazioni alberghiere e le
somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai
pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante
apparecchi di distribuzione automatica;
3) per le prestazioni di trasporto di persone nonche'
di veicoli e bagagli al seguito;
4) per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio
di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante
o nell'abitazione dei clienti;
5) per le prestazioni di custodia e amministrazioni
di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o
istituti di credito e da societa' finanziarie o fiduciarie;
6) per le operazioni esenti indicate ai numeri da 1)
a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10.
La disposizione del comma precedente puo' essere
dichiarata applicabile, con decreto del Ministro delle
finanze, ad altre categorie di contribuenti che prestino
servizi al pubblico con carattere di uniformita', frequenza
e importo limitato tali da rendere particolarmente onerosa
l'osservanza dell'obbligo di fatturazione e degli
adempimenti connessi.
Gli imprenditori che acquistano beni che formano
oggetto dell'attivita' propria dell'impresa da commercianti
al minuto ai quali e' consentita l'emissione della fattura
sono obbligati a richiederla".
- Si riporta il testo dell'art. 73 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 48 del 7 febbraio 2000:
"Art. 73 (Modalita' e termini speciali). - Il Ministro
per le finanze, con propri decreti, puo' determinare le
modalita' ed i termini:
a) per l'emissione, numerazione, registrazione,
conservazione delle fatture o per la registrazione dei
corrispettivi relativi ad operazioni effettuate dalla
stessa impresa in diversi settori di attivita' e a
operazioni effettuate a mezzo di sedi secondarie od altre
dipendenze di cui al secondo comma dell'art. 35 e di
commissionari, nonche' per la registrazione dei relativi
acquisti;
b) per l'emissione delle fatture relative a cessioni
di beni inerenti a contratti estimatori, a cessioni di
imballaggi e recipienti di cui all'art. 15, n. 4), non
restituiti in conformita' alle pattuizioni contrattuali e a
cessioni di beni il cui prezzo e' commisurato ad elementi
non ancora conosciuti alla data di effettuazione
dell'operazione;
c) per l'emissione, numerazione, registrazione e
conservazione delle fatture relative a prestazioni di
servizi effettuate nell'esercizio di arti e professioni per
le quali risulti particolarmente onerosa e complessa
l'osservanza degli obblighi di cui al titolo secondo del
presente decreto;
d) per le annotazioni prescritte dal presente decreto
da parte dei contribuenti che utilizzino macchine
elettrocontabili, fermo restando l'obbligo di tenere conto,
nelle dichiarazioni annuali e nelle liquidazioni periodiche
di tutte le operazioni soggette a registrazione nel periodo
cui le dichiarazioni e liquidazioni stesse si riferiscono;
e) per l'emissione, numerazione e registrazione delle
fatture, le liquidazioni periodiche e i versamenti relativi
alle somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e
simili e all'esercizio di impianti di lampade votive.
Con decreti del Ministro delle finanze possono inoltre
essere determinate le formalita' che devono essere
osservate per effettuare, senza applicazione dell'imposta,
la restituzione alle imprese produttrici o la sostituzione
gratuita di beni invenduti, previste da disposizioni
legislative usi commerciali o clausole contrattuali.
Il Ministro delle finanze puo' disporre con propri
decreti, stabilendo le relative modalita', che le
dichiarazioni delle societa' controllate siano presentate
dall'ente o societa' controllante all'ufficio del proprio
domicilio fiscale e che i versamenti di cui agli articoli
27, 30 e 33 siano fatti all'ufficio stesso per l'ammontare
complessivamente dovuto dall'ente o societa' controllante e
dalle societa' controllate, al netto delle eccedenze
detraibili. Le dichiarazioni, sottoscritte anche dall'ente
o societa' controllante, devono essere presentate anche
agli uffici del domicilio fiscale delle societa'
controllate, fermi restando gli altri obblighi e le
responsabilita' delle societa' stesse. Si considera
controllata la societa' le cui azioni o quote sono
possedute dall'altra per oltre la meta' fin dall'inizio
dell'anno solare precedente".
- Si riporta il testo dell'art. 74 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
come modificato dalla legge n. 133 del 13 maggio 1999:
"Art. 74 (Disposizioni relative a particolari settori).
- In deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo,
l'imposta e' dovuta:
a) per il commercio di sali e tabacchi importati o
fabbricati dall'amministrazione autonoma dei monopoli dello
Stato, ceduti attraverso le rivendite dei generi di
monopoli, dall'amministrazione stessa, sulla base del
prezzo di vendita al pubblico;
b) per il commercio dei fiammiferi, limitatamente
alle cessioni successive alle consegne effettuate al
Consorzio industrie fiammiferi, dal Consorzio stesso, sulla
base del prezzo di vendita al pubblico. Lo stesso regime si
applica nei confronti del soggetto che effettua la prima
immissione al consumo di fiammiferi di provenienza
comunitaria. L'imposta concorre a formare la percentuale di
cui all'art. 8 delle norme di esecuzione annesse al decreto
legislativo 17 aprile 1948, n. 525;
c) per il commercio di giornali quotidiani, di
periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di
cataloghi, dagli editori sulla base del prezzo di vendita
al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute.
L'imposta puo' applicarsi in relazione al numero delle
copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di
forfettizzazione della resa del 60 per cento per i libri e
del 60 per cento per i giornali quotidiani e periodici,
esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a
supporti integrativi o ad altri beni. Per periodici si
intendono i prodotti editoriali registrati come
pubblicazioni ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47,
e successive modificazioni. Per supporti integrativi si
intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri
supporti sonori o videomagnetici ceduti, anche
gratuitamente, in unica confezione, unitamente a giornali
quotidiani, periodici e libri a condizione che i beni
unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che il costo
dei supporti integrativi non sia superiore al cinquanta per
cento del prezzo della confezione stessa. Qualora non
ricorrano tali condizioni, l'imposta si applica con
l'aliquota del supporto integrativo. La disposizione di cui
al primo periodo della presente lettera c) si applica anche
se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono
ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi,
con prezzo indistinto ed in unica confezione, sempreche' il
costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente
alla pubblicazione non sia superiore al cinquanta per cento
del prezzo dell'intera confezione; se il costo del bene
ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla
pubblicazione e superiore al dieci per cento del prezzo
dell'intera confezione, l'imposta si applica con l'aliquota
di ciascuno dei beni ceduti. I soggetti che esercitano
l'opzione per avvalersi delle disposizioni della legge 16
dicembre 1991, n. 398, applicano, per le cessioni di
prodotti editoriali, l'imposta in relazione al numero delle
copie vendute, secondo le modalita' previste dalla predetta
legge. Non si considerano supporti integrativi o altri beni
quelli che, integrando il contenuto dei libri, giornali,
quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici, sono
ad esso funzionalmente connessi e tale connessione risulti
da dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui alla
legge 4 gennaio 1968, n. 15, presentata prima della
commercializzazione, ai sensi dell'art. 35, presso il
competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto;
d) per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a
disposizione del pubblico, nonche' per la vendita di
qualsiasi mezzo tecnico per fruire dei servizi di
telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, dal
titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i
servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente;
e) per la vendita al pubblico, da parte di
rivenditori autorizzati, di documenti di viaggio relativi
ai trasporti pubblici urbani di persone, dall'esercente
l'attivita' di trasporto e per la vendita al pubblico di
documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari
dall'esercente l'attivita' di gestione dell'autoparcheggio;
e-bis) (soppressa).
Le operazioni non soggette all'imposta in virtu' del
precedente comma sono equiparate per tutti gli effetti del
presente decreto alle operazioni non imponibili di cui al
terzo comma dell'art. 2.
Le modalita' ed i termini per l'applicazione delle
disposizioni dei commi precedenti saranno stabiliti con
decreti del Ministro delle finanze.
Gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico
con caratteri di uniformita', frequenza e diffusione tali
da comportare l'addebito dei corrispettivi per periodi
superiori al mese possono essere autorizzati, con decreto
del Ministro delle finanze, ad eseguire le liquidazioni
periodiche di cui all'art. 27 e i relativi versamenti
trimestralmente anziche' mensilmente. La stessa
autorizzazione puo' essere concessa agli esercenti impianti
di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e
agli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti
all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298. Non si
applicano le disposizioni di cui all'art. 33 per le
liquidazioni ed i versamenti trimestrali effettuati dagli
esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso
di autotrazione e dagli autotrasportatori iscritti
nell'albo sopra indicato, nonche' per le liquidazioni ed i
versamenti trimestrali disposti con decreti del Ministro
delle finanze, emanati a norma dell'art. 73, primo comma,
lettera e), e del primo periodo del presente comma. Per le
prestazioni di servizi degli autotrasportatori indicati nel
periodo precedente, effettuate nei confronti del medesimo
committente, puo' essere emessa, nel rispetto del termine
di cui all'art. 21, quarto comma, primo periodo, una sola
fattura per piu' operazioni di ciascun trimestre solare. In
deroga quanto disposto dall'art. 23, primo comma, le
fatture emesse per le prestazioni di servizi dei suddetti
autotrasportatori possono essere comunque annotate entro il
trimestre solare successivo a quello di emissione".
- L'art. 33 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, soppresso dall'art. 11
del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre
1999, n. 542, recava:
"Art. 33 (Semplificazione per i contribuenti minori
relative alle dichiarazioni e ai versamenti).".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), come modificato dalla legge 5 febbraio 1999, n.
25:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1.-2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministero o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto-legge 10
giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, nella
legge 8 agosto 1994, n. 489 (Disposizioni tributarie
urgenti per accelerare la ripresa dell'economia e
dell'occupazione, nonche' per ridurre gli adempimenti a
carico del contribuente):
"Art. 7 (Semplificazione di adempimenti e riduzione di
sanzioni per irregolarita' formali). - 1.-2. (Soppressi).
3. In caso di irregolarita' nella compilazione dei
documenti di accompagnamento dei beni viaggianti di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n.
627, la pena pecuniaria non si applica se il trasgressore
versa all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto
competente una somma pari a un centesimo del massimo della
suddetta pena entro sessanta giorni successivi alla data
della consegna o della notifica del verbale di
constatazione.
4. Nell'art. 39, terzo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono
soppresse le parole da: e' ammesso fino alla fine del
comma.
4-bis. All'art. 41 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, successive
modificazioni, dopo il quarto comma e' inserito il
seguente:
"Tuttavia, qualora la violazione degli obblighi
previsti al quarto comma non comporti variazioni nelle
risultanze delle liquidazioni periodiche o in sede di
dichiarazione annuale, si applicano esclusivamente le
sanzioni previste all'art. 47, primo comma, n. 3), e non e'
dovuto pagamento d'imposta .
4-ter. A tutti gli effetti di legge, la tenuta di
qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici e'
considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti
cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi
all'esercizio corrente allorquando anche in sede di
controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati
sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati
contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi
competenti ed in loro presenza".
- Il decreto ministeriale 13 aprile 1978, reca:
"Applicazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa
alle operazioni effettuate nel settore delle
telecomunicazioni".
- Il decreto ministeriale 11 marzo 1996, reca:
"Obblighi tributari nel settore del servizio pubblico
radiomobile di comunicazione denominato "GSM ".
- La decisione del Consiglio delle Comunita' europee
del 17 marzo 1997, n. 97/207/CE, che autorizza la
Repubblica italiana ad applicare una misura di deroga
all'art. 9 della stessa direttiva 77/388/CEE in materia di
armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
relative alle imposte sulla cifra di affari, e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
del 28 marzo 1997, n. L 86/19.
- La stessa direttiva I.V.A. 77/388/CEE del 17 maggio
1977 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee L145 del 13 giugno 1977.



 
Art. 2.
Emissione delle fatture
1. Per i servizi di cui all'articolo 1 e per le altre operazioni accessorie o comunque connesse effettuate dal titolare della concessione, autorizzazione o licenza individuale, le fatture possono essere emesse in unico esemplare ed ordinate secondo serie articolate di numerazioni progressive; i corrispettivi soggetti all'imposta sono indicati complessivamente in fattura, distinti per aliquota, indipendentemente dalla loro spettanza al titolare della concessione, autorizzazione o licenza individuale o agli altri soggetti di cui all'articolo 7.
2. Il secondo esemplare delle fatture puo' essere sostituito da distinte meccanografiche di fatturazione ovvero da supporti magnetici o di immagini riportanti tutti gli elementi indicati in ciascuna fattura.
3. Sulle fatture di cui al comma 1 puo' essere indicato, in sostituzione del numero di ordine progressivo, il numero telefonico completo di ciascun utente, ovvero altro idoneo codice identificativo.
4. Nei confronti dello stesso utente puo' essere emessa un'unica fattura per prestazioni rese in relazione a contratti distinti.
5. Le variazioni in diminuzione previste dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni possono essere indicate, mediante distinta annotazione, nelle fatture emesse anche successivamente.
6. L'emissione delle fatture relative ai contributi per nuovi collegamenti, traslochi, variazioni di abbonato e altre prestazioni accessorie al contratto di abbonamento, incassati presso locali aperti al pubblico, non e' obbligatoria se non e' richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione. Le eventuali fatture potranno essere emesse entro novanta giorni dalla data di effettuazione dell'operazione.



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto):
"Art. 26 (Variazione dell'imponibile o dell'imposta). -
Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere
osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le
volte che successivamente all'emissione della fattura o
alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare
imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta
viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la
rettifica di inesattezze della fatturazione o della
registrazione.
Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura,
successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23
e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce
l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di
nullita', annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e
simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa
di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste
infruttuose o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o
sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o
prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione
ai sensi dell'art. 19 l'imposta corrispondente alla
variazione, registrandola a norma dell'art. 25. Il
cessionario o committente, che abbia gia' registrato
l'operazione ai sensi di questo ultimo articolo, deve in
tal caso registrare la variazione a norma dell'art. 23 o
dell'art. 24, salvo il suo diritto alla restituzione
dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di
rivalsa.
Le disposizioni del comma precedente non possono essere
applicate dopo il decorso di un anno dalla effettuazione
dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati
si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le
parti e possono essere applicate, entro lo stesso termine,
anche in caso di rettifica di inesattezze della
fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione del
settimo comma dell'art. 21.
La correzione di errori materiali o di calcolo nelle
registrazioni di cui agli articoli 23, 25 e 39 e nelle
liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27 e 33 deve
essere fatta mediante annotazione delle variazioni
dell'imposta in aumento nel registro di cui all'art. 23 e
delle variazioni dell'imposta in diminuzione nel registro
di cui all'art. 25. Con le stesse modalita' devono assere
corretti, nel registro di cui all'art. 24, gli errori
materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle
fatture o nei registri tenuti a norma di legge.
Le variazioni di cui al secondo comma e quelle per
errori di registrazione di cui al quarto comma possono
essere effettuate dal cedente o prestatore del servizio e
dal cessionario o committente anche mediante apposite
annotazioni in rettifica rispettivamente sui registri di
cui agli articoli 23 e 24 e sul registro di cui all'art.
25".



 
Art. 3.
Registrazione delle fatture
1. Il titolare della concessione, autorizzazione o licenza individuale, entro il mese successivo a ciascun trimestre, per i servizi e le operazioni di cui all'articolo 2, comma 1, effettua le annotazioni di cui al primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, su supporti cartacei oppure su supporti magnetici o di immagini, contenenti, per ciascuna fattura, i dati di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo. I supporti magnetici o di immagini devono essere leggibili in ogni momento, con mezzi messi a disposizione dal predetto titolare.
2. Le registrazioni di cui al comma 1 possono anche essere effettuate riepilogativamente mediante annotazione delle risultanze complessive di tutte le fatture emesse nel corso di ciascun mese del trimestre, riportando nello stesso registro con riferimento ai valori complessivi le eventuali variazioni o correzioni di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sempreche' le singole operazioni risultino individuabili in base alle scritture contabili obbligatorie a norma del codice civile o delle leggi in materia delle imposte sui redditi.
3. Le fatture relative ai contributi per nuovi collegamenti, traslochi, variazioni di abbonato e altre prestazioni accessorie al contratto di abbonamento possono essere annotate riepilogativamente per tutte le operazioni effettuate in ogni giornata.
4. La data di emissione delle fatture puo' essere indicata nei registri con un'unica annotazione per tutte le fatture emesse nello stesso giorno.



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 23 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:
"Art. 23 (Registrazione delle fatture). - Il
contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture
emesse, nell'ordine della loro numerazione e con
riferimento alla data della loro emissione, in apposito
registro. Le fatture di cui al quarto comma, seconda parte,
dell'art. 21, devono essere registrate entro il termine di
emissione e con riferimento al mese di consegna o
spedizione dei beni.
Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero
progressivo e la data di emissione di essa, l'ammontare
imponibile dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare
dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata, e la
ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del
bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi
di cui al terzo comma dell'art. 17, del cedente o del
prestatore.
Se l'altro contraente non e' un'impresa, societa' o
ente devono essere indicati, in luogo della ditta,
denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome. Per
le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti
di cui al sesto comma dell'art. 21 devono essere indicati,
in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di
inapplicabilita' di essa e la relativa norma.
Nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 6 le
fatture emesse devono essere registrate anche dal soggetto
destinatario in apposito registro, bollato e numerato ai
sensi dell'art. 39, secondo modalita' e termini stabiliti
con apposito decreto ministeriale".
- Per il testo dell'art. 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, vedi in nota
all'art. 2.



 
Art. 4
Servizi forniti al pubblico attraverso l'utilizzo di particolari
mezzi tecnici, posti ed apparati pubblici di telecomunicazione

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta da corrispondersi dal titolare della concessione, autorizzazione o licenza individuale, secondo il disposto dell'articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si considerano vendite di mezzi tecnici per la fruizione di servizi di telecomunicazione le operazioni, effettuate nei confronti del pubblico, di vendita, distribuzione, abilitazione, riabilitazione, ricarica e simili aventi ad oggetto gettoni, schede elettroniche o magnetiche, carte di credito o di pagamento, codici di accesso ed ogni altro mezzo, sistema o modalita' predisposto dalla tecnica per legittimare o consentire l'utilizzazione degli apparati di telecomunicazione fissa o mobile da parte degli utenti. Per le predette operazioni, l'imposta non deve essere comunque indicata, nei documenti eventualmente rilasciati separatamente dal corrispettivo della prestazione, salvo che per quelle effettuate dal titolare della concessione, autorizzazione o licenza direttamente nei confronti di imprese ed esercenti arti e professioni, utilizzatori del servizio; in tal caso la fattura deve essere emessa dal titolare della concessione, autorizzazione o licenza individuale entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta. Agli effetti del presente articolo, non si considerano mezzi tecnici i codici di accesso assegnati agli utenti che abbiano sottoscritto specifico contratto di abbonamento.
2. I soggetti indicati nel comma 1, possono annotare in apposito registro tenuto in conformita' all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le vendite dei mezzi tecnici di cui al comma precedente. L'annotazione deve evidenziare: a) il numero dei mezzi tecnici consegnati o spediti ai rivenditori autorizzati e relativo prezzo unitario, entro il mese successivo a quello di ciascuna consegna o spedizione; b) il numero dei mezzi tecnici eventualmente restituiti, entro il mese successivo ad ogni restituzione, rilevabile dalle note di restituzione; c) il numero totale dei mezzi tecnici effettivamente ceduti in ciascun mese, entro il mese successivo. Il titolare della concessione, autorizzazione o licenza individuale annota su appositi registri oppure su supporti magnetici o di immagini, entro il mese successivo, l'ammontare globale dei corrispettivi relativi al mese anteriore, determinato ai sensi del precedente periodo.
3. Le vendite dei mezzi tecnici di cui al comma 1, in unica confezione con le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico di comunicazione, possono considerarsi operazioni accessorie alla cessione delle apparecchiature stesse ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
4. Per i corrispettivi dei servizi soggetti all'aliquota di cui all'articolo 123-bis, tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, resi attraverso posti ed apparati pubblici di telecomunicazione, anche mediante l'uso dei mezzi tecnici indicati nel primo comma, la fattura non deve essere emessa; su eventuali altri documenti rilasciati agli utenti, l'imposta non puo' essere comunque indicata separatamente dal corrispettivo della prestazione.
5. L'imposta dovuta per i servizi resi attraverso posti telefonici pubblici e telefoni a disposizione del pubblico mediante l'utilizzo di gettoni e monete, ancorche' riscossa tramite soggetti terzi, e' assolta dal titolare della concessione, autorizzazione o licenza individuale sulla base di registrazioni automatizzate appositamente predisposte su supporti cartacei oppure su supporti magnetici o di immagini, riportanti le risultanze fornite periodicamente dagli appositi organi di rilevazione del traffico e recanti l'indicazione dell'ammontare dei corrispettivi e della relativa imposta. Per i servizi resi attraverso l'uso degli altri mezzi tecnici indicati al comma 1, il titolare della concessione, autorizzazione o licenza individuale annota su appositi registri oppure su supporti magnetici o di immagini, entro il mese successivo, l'ammontare globale dei corrispettivi giornalieri con riferimento alla data dell'incasso. Qualora l'annotazione sia eseguita, anteriormente all'incasso, con riferimento alla data di consegna o spedizione dei suddetti mezzi tecnici, l'operazione si considera effettuata all'atto della consegna o spedizione ma, in tal caso, per successiva riduzione dell'imponibile o dell'imposta le annotazioni precedentemente eseguite possono essere rettificate nei termini previsti dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
6. Qualora il titolare della concessione, autorizzazione o licenza individuale o comunque l'esercente dei servizi di telecomunicazione domiciliato o residente fuori della Comunita' economica europea ovvero domiciliato o residente nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera a), dell'articolo 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, non abbia nominato un rappresentante ai sensi del secondo comma, dell'articolo 17, del medesimo decreto, gli obblighi relativi all'applicazione dell'imposta sono assolti dai soggetti terzi che provvedono alla vendita o distribuzione nel territorio dello Stato dei mezzi tecnici di cui al comma 1.
7. Per i compensi riconosciuti ai soggetti terzi per i servizi relativi all'esercizio dei posti ed apparati pubblici di telecomunicazione e per le operazioni connesse, nonche' per tutti i compensi per le operazioni di cui al primo comma da chiunque effettuate, l'imposta e' assolta unitariamente dal titolare della concessione, autorizzazione o licenza individuale sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente ai sensi dell'articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; ai soggetti esercenti i posti e gli apparati pubblici di telecomunicazione, nonche' a quelli che effettuano le predette attivita' non si applicano, limitatamente alle operazioni di cui al presente comma, gli obblighi derivanti dal titolo II del richiamato decreto.



Note all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 74, primo comma, lettera d),
del citato decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, vedi nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 39 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:
"Art. 39 (Tenuta e conservazione dei registri e dei
documenti). - I registri previsti dal presente decreto,
compresi i bollettari di cui all'art. 32, devono essere
numerati e bollati ai sensi dell'art. 2215 del codice
civile, in esenzione dai tributi di bollo e di concessione
governativa e devono essere tenuti a norma dell'art. 2219
dello stesso codice. La numerazione e la bollatura possono
essere eseguite anche dall'ufficio dell'I.V.A. o
dall'ufficio del registro. Se la numerazione e la bollatura
non sono state effettuate dallo ufficio dell'I.V.A.
competente l'ufficio o il notaio che le ha eseguite deve
entro trenta giorni darne comunicazione all'ufficio
dell'I.V.A. competente. E' ammesso l'impiego di schedari a
fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili
secondo modalita' previamente approvate
dall'amministrazione finanziaria su richiesta del
contribuente.
I contribuenti hanno facolta' di sottoporre alla
numerazione e alla bollatura un solo registro destinato a
tutte le annotazioni prescritte dagli articoli 23, 24 e 25,
a condizione che nei registri previsti da tali articoli
siano indicati, per ogni singola annotazione, i numeri
della pagina e della riga della corrispondente annotazione
nell'unico registro numerato e bollato.
I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati
nonche' le fatture, le bollette doganali e gli altri
documenti previsti dal presente decreto devono essere
conservati a norma dell'art. 22 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".
- Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:
"Art. 12 (Cessioni e prestazioni accessorie). - Il
trasporto, la posa in opera, l'imballaggio, il
confezionamento, la fornitura di recipienti o contenitori e
le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione
di beni o ad una prestazione di servizi, effettuati
direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto
e a sue spese, non sono soggetti autonomamente all'imposta
nei rapporti fra le parti dell'operazione principale.
Se la cessione o prestazione principale e' soggetta
all'imposta, i corrispettivi delle cessioni o prestazioni
accessorie imponibili concorrono a formarne la base
imponibile".
- Si riporta il testo dell'art. 123-bis, tabella A,
parte III, del citato decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:
"Art. 123-bis. - Servizi telefonici resi attraverso
posti telefonici pubblici e telefoni a disposizione del
pubblico;".
- Per il testo dell'art. 26 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, vedi
in nota all'art. 2.
- Si riporta il testo dell'art. 7, primo comma, lettera
a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633:
"Art. 7 (Territorialita' dell'imposta). - Agli effetti
del presente decreto:
a) per "`Stato o "territorio dello Stato si intende
il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei
comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque
italiane del lago di Lugano;".
- Si riporta il testo dell'art. 17, secondo comma, del
citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633:
"Art. 17 (Soggetti passivi). - (Omissis).
Gli obblighi ed i diritti derivanti dall'applicazione
del presente decreto relativamente ad operazioni effettuate
nel territorio dello Stato da o nei confronti di soggetti
non residenti e senza stabile organizzazione in Italia,
possono essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari,
da un rappresentante residente nel territorio dello Stato e
nominato nelle forme di cui al terzo comma dell'art. 53, il
quale risponde in solido con il rappresentato degli
obblighi derivanti dall'applicazione del presente decreto.
La nomina del rappresentante deve essere comunicata
all'altro contraente anteriormente all'effettuazione
dell'operazione. La disposizione si applica anche
relativamente alle operazioni, imponibili ai sensi
dell'art. 7, quarto comma, lettera f), effettuate da
soggetti domiciliati, residenti o con stabili
organizzazioni operanti nei territori esclusi a norma del
primo comma, lettera a), dello stesso art. 7.".
- Per il testo dell'art. 74 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, vedi
in nota alle premesse.



 
Art. 5.
Registrazioni riepilogative
1. Le risultanze delle registrazioni previste dai precedenti articoli 3 e 4 sono annotate in apposite registrazioni riepilogative da predisporre entro il termine previsto per le annotazioni di liquidazione di cui al successivo articolo 6.
2. L'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 2215 del codice civile e' richiesto unicamente per le registrazioni riepilogative.



Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 2215 del codice civile:
"Art. 2215 (Libro giornale e libro degli inventari). -
Il libro giornale e il libro degli inventari, prima di
essere messi in uso, devono essere numerati
progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio
dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio
secondo le disposizioni speciali.
L'ufficio del registro o il notaio deve dichiarare
nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li
compongono.".



 
Art. 6.
Liquidazioni, dichiarazioni e versamenti periodici
1. Le liquidazioni e i versamenti periodici di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, devono essere eseguiti dal titolare della concessione, autorizzazione o licenza individuale, entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare; entro tale mese devono essere presentate le relative dichiarazioni periodiche. Ai fini delle predette liquidazioni e dichiarazioni periodiche deve tenersi conto di tutte le operazioni per le quali le registrazioni devono eseguirsi in relazione al periodo cui le stesse si riferiscono.



Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100
(Regolamento recante norme per la semplificazione e la
razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in
materia di imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art.
3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), come
modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 14
ottobre 1999, n. 542:
"Art. 1 (Dichiarazioni e versamenti periodici). - 1.
Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente
determina la differenza tra l'ammontare complessivo
dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese
precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da
eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai
corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello
dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei
registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla
base dei documenti di acquisto di cui e' in possesso e per
i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello
stesso mese ai sensi dell'art. 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Gli
elementi necessari per il calcolo dell'imposta sono
indicati in apposita sezione dei registri delle fatture o
dei corrispettivi.
2. A decorrere dal periodo d'imposta 1999, i dati
contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche
effettuate ai sensi del comma 1 sono indicati, unitamente
agli altri elementi richiesti, in apposito modello di
dichiarazione da approvare con decreto dirigenziale. Tale
dichiarazione e' presentata anche nell'ipotesi di
liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati dalla
presentazione della dichiarazione periodica i contribuenti
non soggetti per l'anno in corso all'obbligo di
presentazione della dichiarazione annuale I.V.A. o di
effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempreche' nel
corso dello stesso anno non vengano meno le predette
condizioni di esonero, nonche' i soggetti di cui all'art.
88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917. Le persone fisiche presentano la dichiarazione
sempreche' abbiano realizzato nell'anno precedente un
volume d'affari superiore a cinquanta milioni di lire.
2-bis. In caso di determinazione separata dell'imposta
in presenza di piu' attivita', il contribuente presenta una
sola dichiarazione riepilogativa per ciascun periodo. In
caso di liquidazioni periodiche separate concernenti
periodi mensili e trimestrali, effettuate contestualmente
entro il termine previsto dal comma 1 per le liquidazioni
mensili, il contribuente presenta una sola dichiarazione
contenente i dati riepilogativi delle liquidazioni
effettuate.
2-ter. I contribuenti presentano la dichiarazione di
cui al comma 2 entro l'ultimo giorno del mese nel quale
vanno eseguite le liquidazioni periodiche di cui ai commi 1
e 5. La predetta dichiarazione e' presentata per il tramite
della Poste italiane S.p.a. o di una banca, convenzionate.
I soggetti indicati all'art. 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, trasmettono la dichiarazione in via telematica
entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di
presentazione.
3. A partire dal periodo di imposta in corso alla data
di entrata in vigore del presente regolamento, il
contribuente che affida a terzi la tenuta della
contabilita' e ne abbia dato comunicazione all'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto competente nella prima
dichiarazione annuale presentata nell'anno successivo alla
scelta operata, puo' fare riferimento, ai fini del calcolo
della differenza di imposta relativa al mese precedente,
all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
Per coloro che iniziano l'attivita', l'opzione ha effetto
dalla seconda liquidazione periodica.
4. Entro il termine stabilito nel comma 1, il
contribuente versa l'importo della differenza nei modi di
cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e annota sul registro gli estremi
della relativa attestazione. Se l'importo dovuto non supera
il limite di lire cinquantamila, il versamento e'
effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e
4 si applicano anche nei confronti dei soggetti di cui agli
articoli 33 e 73, primo comma, lettera e), e 74 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, con
riferimento ai termini ivi stabiliti".



 
Art. 7.
Fatturazione per conto
1. I corrispettivi dei servizi di telecomunicazione e delle altre operazioni di cui agli articoli 1 e 2, resi attraverso la messa a disposizione di reti di telecomunicazione, comprese le forniture di informazioni rese agli utenti da terzi, nonche' i corrispettivi di altre operazioni finalizzate o comunque connesse alla loro prestazione, possono essere fatturati o addebitati agli utenti dal titolare della concessione, autorizzazione o licenza individuale, per conto dei soggetti che li effettuano. Per i corrispettivi dei servizi di cui al presente articolo, resi attraverso posti ed apparati pubblici di telecomunicazione, assoggettati unitariamente ad imposta con l'aliquota prevista dall'articolo 123-bis della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la quota d'imposta relativa agli addebiti effettuati per conto di terzi e' attribuita agli stessi dal titolare della concessione, autorizzazione o licenza individuale nella misura corrispondente alla predetta aliquota.
2. Entro i termini previsti dal comma uno dell'articolo 3, il titolare della concessione, autorizzazione o licenza individuale provvede a comunicare ai soggetti per conto dei quali ha emesso le fatture o effettuato gli addebiti, l'ammontare dei corrispettivi e della relativa imposta ad essi attribuibili.



Nota all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 123-bis, tabella A, parte III,
del citato decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, vedi nelle note all'art. 4.



 
Art. 8.
Altre disposizioni applicabili
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni.
 
Art. 9.
Abrogazione
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate e cessano di avere applicazione le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 13 aprile 1978 e nel decreto ministeriale 11 marzo 1996.
2. I riferimenti alle disposizioni dei predetti decreti ministeriali 13 aprile 1978 e 11 marzo 1996, contenuti in provvedimenti emanati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono come fatti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' pubblicato nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 24 ottobre 2000
Il Ministro: Del Turco Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2000
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 10



Nota all'art. 9:
- Per il titolo dei decreti ministeriali 13 aprile 1978
e 11 marzo 1996 vedi nelle note alle premesse.



 
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