Gazzetta n. 281 del 1 dicembre 2000 (vai al sommario)
CASSA DEPOSITI E PRESTITI
CIRCOLARE 1 novembre 2000, n. 1240
Istruzioni per la concessione da parte della Cassa depositi e prestiti dei finanziamenti a valere sul fondo per la progettazione preliminare istituito ai sensi dell'art. 4 della legge n. 144/1999.

Alle presidenze delle giunte
regionali
Alle presidenze delle province
autonome di Trento e Bolzano
Alle amministrazioni provinciali e
comunali
Alle comunita' montane
Alle aziende speciali, ai consorzi,
e alle S.p.a. e S.r.l. esercenti
pubblici servizi locali
Ai consorzi di bonifica e
d'irrigazione
e, per conoscenza:
Alla conferenza dei presidenti
delle regioni e delle province
autonome
Alla conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e
Bolzano
All'Associazione nazionale comuni
italiani (A.N.C.I.)
All'Unione province italiane
(U.P.I.)
All'Unione nazionale comuni montani
(U.N.C.E.M.)
Alla Confservizi (C.I.S.P.E.L.) Premessa.
L'art. 4 della legge n. 144/1999, ha istituito un fondo per il finanziamento della progettazione preliminare ai soggetti richiamati espressamente dall'art. 1, comma 54, della legge n. 549/1995, come modificato dall'art. 8 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, ed ha individuato la Cassa depositi e prestiti quale istituto erogatore di detti finanziamenti a fondo perduto.
I finanziamenti non assumono la configurazione di mutui ma di erogazione di risorse che affluiscono direttamente dal bilancio dello Stato.
Al fine di agevolare e rendere spedite le operazioni di finanziamento, si rendono note le principali modalita' operative. Dotazione del fondo e ripartizione territoriale.
Lo stanziamento a fondo perduto e' pari a 110 miliardi di lire per il triennio 1999-2001, di cui 70 miliardi per il biennio 1999-2000 e 40 miliardi per il 2001.
Le suddette risorse sono ripartite per il 50% ciascuna fra le due macro-aree delle regioni dell'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/1988 e successive modificazioni, e delle regioni dell'obiettivo 2.
La delibera CIPE n. 76 del 4 agosto 2000, pubblicata in data 18 ottobre 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 244), ha provveduto a ripartire territorialmente le risorse stanziate ed ha definito i criteri e le modalita' per l'accesso alle stesse ai sensi dell'art. 4, comma 5, della citata legge n. 144/1999.
Per ciascuna macro-area una parte delle risorse assegnate (lire 38,5 miliardi) e' suddivisa tra le regioni come indicato nelle tabelle 1 e 2, e la restante parte (lire 16,5 miliardi) e' attribuita, secondo un criterio premiale, in base all'ordine cronologico di spedizione delle domande che eccedano la quota attribuita alla singola regione. Soggetti ammessi ai finanziamenti.
Possono usufruire delle risorse del fondo i soggetti richiamati espressamente dall'art. 1, comma 54, della legge n. 549/1995, e successive modificazioni, e cioe':
le regioni, le province, i comuni, i loro consorzi anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, le comunita' montane, i consorzi di bonifica e d'irrigazione, le societa' per la gestione dei servizi pubblici cui partecipino gli enti locali, le aziende speciali di detti enti. Oggetto dei finanziamenti.
E' finanziabile la progettazione preliminare relativa ad opera il cui costo di realizzazione previsto sia pari o superiore a 3 miliardi di lire e per la quale sia stato redatto lo studio di fattibilita' approvato e certificato dal nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della legge n. 144/1999, oppure dalle similari strutture cui la regione ha specificamente attribuito tale competenza ai sensi del comma 3 del medesimo art. 1.
Inoltre, il suddetto studio di fattibilita' dovra' essere giudicato, con provvedimento del Presidente della regione, compatibile:
con le previsioni dei rapporti interinali di cui alla delibera CIPE n. 140 del 22 dicembre 1998, per le regioni ricadenti nell'obiettivo 1, ovvero dei programmi operativi con cui e' stata data attuazione a detti rapporti;
con gli indirizzi della programmazione regionale, per le regioni comprese nell'obiettivo 2. Documenti istruttori.
Ai fini istruttori dovra' essere trasmessa la domanda di finanziamento con l'indicazione dell'importo che, comunque, non potra' eccedere quello della tariffa professionale prevista per la redazione del progetto preliminare dell'opera in questione.
Per la formazione delle graduatorie saranno ritenute valide soltanto le domande corredate dalla seguente documentazione:
attestazione del responsabile del servizio/dirigente (allegato 1);
certificazione del nucleo di valutazione regionale relativa allo studio di fattibilita';
provvedimento del presidente della regione. Procedura per l'assegnazione e l'erogazione dei finanziamenti.
La Cassa depositi e prestiti, senza procedere a valutazioni di tipo tecnico, registra le domande di finanziamento, complete della documentazione sopra indicata, secondo l'ordine cronologico di spedizione e separatamente per le due macro-aree, ai fini della formazione di due distinte graduatorie.
Le domande dovranno essere trasmesse esclusivamente con raccomandata a.r. e per l'ordine di priorita' fara' fede il timbro postale di spedizione.
Le richieste di finanziamento saranno accolte in base al seguente ordine di imputazione:
1) quota regionale per il biennio 1999-2000;
2) quota premiale generale del biennio 1999-2000 per ciascuna macro-area;
3) quota regionale relativa all'anno 2001;
4) quota premiale generale dell'anno 2001 per ciascuna macro-area.
La quota premiale di ciascuna macro-area viene attribuita, secondo l'ordine cronologico di spedizione, alle richieste che non abbiano trovato copertura nei singoli plafond regionali.
Le domande presentate entro il 31 dicembre 2000 che non abbiano trovato capienza nello stanziamento stabilito per l'anno 2000, concorreranno con le istanze presentate nel 2001, ai fini dell'imputabilita' anche sullo stanziamento dell'anno 2001 (regionale e premiale).
Il finanziamento sara' assegnato con determinazione del direttore generale della Cassa depositi e prestiti entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta completa della documentazione istruttoria e contestualmente verra' emesso il mandato di pagamento di pari importo. Il decorso del termine di trenta giorni sara' sospeso nel caso in cui la Cassa non abbia la materiale disponibilita' dei fondi stanziati dallo Stato. Revoche.
L'assegnazione del finanziamento sara' revocata con determinazione del direttore generale se entro novanta giorni dalla concessione non verra' data comunicazione alla Cassa depositi e prestiti dell'avvenuto affidamento dell'incarico di progettazione preliminare. La Cassa comunica, entro i successivi trenta giorni, l'avvenuta revoca al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che provvedera' al recupero dell'importo erogato e alla riassegnazione al plafond della macro-area sul quale e' stato imputato il finanziamento revocato.
Roma, novembre 2000
Il direttore generale: Salvemini
 
----> Vedere TABELLA 1 e 2 alla Pag. 33 della G.U. <----
 
Allegato 1

Documenti da prodursi per i finanziamenti
di cui all'art. 4 della legge n. 144/1999.

Domanda con l'indicazione dell'opera e dell'importo della progettazione preliminare da finanziare.
Dichiarazione del legale rappresentante dell'ente o del responsabile del servizio attestante che:
il costo di realizzazione previsto dell'opera, per la quale e' stato redatto lo studio di fattibilita', e' pari o superiore a lire 3 miliardi;
il finanziamento richiesto non supera l'importo della tariffa professionale prevista per la redazione del progetto preliminare dell'opera.
Copia della certificazione relativa allo studio di fattibilita', rilasciata dal nucleo regionale di valutazione e verifica istituito ai sensi dell'art. 1 della legge n. 144/1999, ovvero dalle similari strutture cui la regione ha specificamente attribuito tale competenza ai sensi del comma 3 del medesimo art. 1.
Copia del provvedimento del Presidente della regione con il quale i risultati dello studio di fattibilita' sono giudicati compatibili, per le regioni dell'obiettivo 1, con le previsioni dei rapporti interinali ovvero dei programmi operativi con i quali e' stata data attuazione a detti rapporti o, per le regioni dell'obiettivo 2, con gli indirizzi della programmazione regionale.
 
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