Gazzetta n. 278 del 28 novembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DECRETO 13 novembre 2000
Attuazione, in via amministrativa, del regolamento (CE) n. 1334/2000 del 22 giugno 2000, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
Visto il regolamento (CE) n. 1334/2000 del 22 giugno 2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie di duplice uso;
Vista la decisione del Consiglio dell'Unione europea n. 2000/402/PESC del 22 giugno 2000 relativa all'azione comune riguardante il controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89, recante norme di attuazione del regolamento (CE) n. 3381/1994 e della decisione 94/942/PESC sull'esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso;
Considerato che il regolamento (CE) n. 1334/2000, all'art. 23, abroga il regolamento (CE) n. 3381/1994 e che la decisione del Consiglio dell'Unione europea n. 2000/402/PESC abroga, all'art. 1, la decisione n. 94/942/PESC;
Considerato che, nelle more dell'adozione della normativa nazionale applicativa, occorre definire le modalita' per rendere immediatamente operativo il regolamento (CE) 1334/2000 all'interno del sistema nazionale delle competenze e procedure delineate dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89, nella parte in cui lo stesso non contrasti con il regolamento (CE) 1334/2000, anche al fine di evitare difficolta' alle imprese che esportano prodotti e tecnologie di duplice uso;
Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 302, e successive modifiche, recante: "Regolamento concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale del Ministero del commercio con l'estero";
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
A d o t t a
il presente decreto:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende:
a) per regolamento, il regolamento (CE) n. 1334/ 2000 del Consiglio del 22 giugno 2000;
b) per il decreto legislativo, il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89.
 
Art. 2.
Autorita' competente
1. L'autorita' incaricata della applicazione del presente decreto e' il Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi - Divisione IV, che provvede al rilascio delle autorizzazioni all'esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso nonche' alle relative misure di controllo ai sensi del regolamento e del decreto legislativo, nella parte in cui quest'ultimo non contrasti con il regolamento medesimo.
 
Art. 3.
Comitato consultivo
1. Il comitato consultivo di cui all'art. 5 del decreto legislativo, entro trenta giorni dalla richiesta del Ministero, esprime il proprio parere obbligatorio ma non vincolante ai fini del rilascio, diniego, annullamento, revoca, sospensione e modifica delle autorizzazioni previste dal regolamento. Il termine predetto e' prorogato di novanta giorni qualora il comitato ritenga necessario svolgere ulteriore attivita' istruttoria.
 
Art. 4.
Assistenza agli operatori
1. In esecuzione dell'art. 15, paragrafo 2, del regolamento, il Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi - Divisione IV, fornira' alle categorie esportatrici interessate adeguata assistenza.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 novembre 2000
Il Ministro: Letta
 
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