Gazzetta n. 273 del 22 novembre 2000 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI PERUGIA
DECRETO RETTORALE 23 ottobre 2000
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE
Visto lo statuto di autonomia di questo Ateneo approvato con decreto rettorale 30 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 1996, n. 235;
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;
Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1994;
Visto il comma 95, art. 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Perugia;
Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale del 13 luglio 2000;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Gli articoli dal 10 al 12, titolo II, facolta' di giurisprudenza, corso di laurea in giurisprudenza, vengono soppressi e sostituti dai nuovi articoli dal 10 al 16 con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi: "Corso di laurea in giurisprudenza Art. 10. - 1. Nella facolta' di giurisprudenza e' impartito l'insegnamento di tutte le materie previste come fondamentali nel presente statuto e delle altre materie, attivate per delibera del consiglio di facolta' in osservanza delle norme vigenti. L'elenco degli insegnamenti impartiti nella facolta' viene comunicato di anno in anno agli studenti nel notiziario.
2. Puo' essere impartito per delibera del consiglio di facolta', e deve intendersi previsto nel presente statuto, l'insegnamento di ogni altra materia compresa nei settori scientifico-disciplinari determinati dai decreti ministeriali del 12 aprile 1994 e del 6 maggio 1994, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 184 dell'8 agosto 1994 e nelle rispettive integrazioni e modificazioni; rideterminati dal decreto ministeriale del 23 giugno 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 175 del 29 luglio 1997, in quanto solo richiamati nell'art. 5 del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 11 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 148 del 27 giugno 1994, integrato e sostituito con il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 31 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 266 del 14 novembre 1995, salva ogni successiva modifica od integrazione delle norme suddette.
Art. 11. - 1. Per venire ammessi all'esame di laurea, gli studenti debbono aver seguito il corso e superato l'esame di tutti gli insegnamenti fondamentali e di tanti insegnamenti complementari, con durata annuale o semestrale, da raggiungere il numero di ventisei annualita'.
2. La scelta delle materie complementari spetta a ciascuno studente, con il solo limite costituito dall'esserne impartito l'insegnamento di anno in anno nella facolta' di giurisprudenza, oppure in altra facolta' determinata dal consiglio; e viene esercitata secondo gli orientamenti di cui all'art. 13.
Art. 12. - 1. Sono fondamentali gli insegnamenti di diritto amministrativo per il settore disciplinare N10X, Diritto civile per il settore N01X, Diritto commerciale per il settore N04X, Diritto costituzionale per il settore N08X, Diritto del lavoro per il settore N07X, Diritto internazionale per il settore N14X, Diritto penale per il settore N17X, Diritto processuale civile per il settore N15X, Economia politica per il settore P01A, Filosofia del diritto per il settore N20X, Istituzioni di diritto privato per il settore N01X, Istituzioni di diritto romano per il settore N18X, Procedura penale per il settore NI6X, Storia del diritto italiano medievale e moderno per il settore N19X.
2. E' non di meno obbligatorio un insegnamento scelto fra quelli di Diritto costituzionale comparato per il settore N11X, Diritto delle comunita' europee per il settore N14X, Diritto privato comparato per il settore N02X.
3. Sono fondamentali per gli studenti che non esercitino l'opzione prevista nel comma precedente, oltre gli insegnamenti elencati nel comma 1, quelli di Diritto ecclesiastico per il settore N12X, Scienza delle finanze per il settore P01C, Storia del diritto romano per il settore N18X.
Art. 13. - 1. Nell'esercizio della funzione attribuitale dall'art. 13, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, e per il fine di cui all'art. 8, comma 5, della tabella allegata al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, 11 febbraio 1994, la facolta' dispone quelle materie diverse dalle fondamentali, al cui insegnamento provveda, in orientamenti che gli studenti seguono anche per la scelta delle materie non comprese tra quelle elencate nel comma 1 dell'art. 12.
2. Il regolamento previsto dall'art. 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, determina le materie che compongono gli orientamenti.
3. Ciascun orientamento ricomprende, oltre a quelli individuati come fondamentali dall'art. 12, i sette insegnamenti che lo caratterizzano come obbligatori, nonche' due che lo studente sceglie tra quelli impartiti nella facolta' di giurisprudenza o in altre facolta' dell'ateneo, purche' siano ritenuti mutuabili dai consiglio.
Art. 14. - 1. Nel regolamento previsto dall'art. 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, la facolta', conformandosi al regolamento didattico di ateneo previsto dal comma 1 del medesimo articolo, determina la successione degli insegnamenti fondamentali e dei complementari nei quattro anni del corso di laurea.
2. Salvo ed osservato quanto sia specialmente disposto, possono sostenere l'esame sulle materie del secondo, del terzo e del quarto anno del corso di laurea gli studenti che abbiano superato l'esame su almeno quattro fra le materie del primo anno, compresi il diritto costituzionale e le istituzioni di diritto privato.
3. Il consiglio di facolta' puo' autorizzare lo studente, che ne faccia motivata richiesta entro il mese di dicembre, ad anticipare la prova d'esame su non piu' di due materie appartenenti ad un anno diverso da quello cui il medesimo e' iscritto, sempre osservate le precedenze stabilite nel comma 2 di questo articolo e nel regolamento didattico della facolta'; e sentita la commissione di tutorato.
Art. 15. - 1. Per la funzione attribuita alla facolta' dall'art. 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e' costituita nel consiglio di facolta' una commissione di tutorato, composta dai direttori degli istituti o da loro delegati. I lavori della commissione sono coordinati dal preside.
2. La commissione si riunisce ogni due mesi e puo' avvalersi, per il primo esame delle pratiche a lei sottoposte, di ciascuno dei suoi membri.
Art. 16. - Gli studenti gia' in corso nella facolta' ed i fuori corso possono completare gli studi secondo l'ordinamento vigente all'atto della loro immatricolazione od optare per il nuovo ordinamento entro il quarto anno dall'entrata in vigore di questo, come prevedono i commi 1 e 3 dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 11 febbraio 1994".
Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Perugia, 23 ottobre 2000
Il pro-rettore: Taticchi
 
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