Gazzetta n. 273 del 22 novembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 2000
Modificazioni dell'assetto territoriale di taluni uffici giudiziari.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva degli uffici del giudice di pace e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, della medesima legge, con cui si istituiscono uffici del giudice di pace presso ogni comune sede degli uffici mandamentali di pretura soppressi con la legge 1o febbraio 1989, n. 30;
Visti i decreti ministeriali 3 e 28 luglio 1992, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 1993, con cui sono stati individuati nell'ambito di ciascun distretto di corte di appello e, all'interno di essi, nell'ambito di ciascun circondario di tribunale, i comuni sede dell'ufficio del giudice di pace, provvedendo all'accorpamento presso una stessa sede, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge citata, di alcuni uffici tra loro contigui;
Visto, in particolare, il decreto ministeriale 3 luglio 1992 relativo al distretto di corte di appello di Roma, che ha istituito sedi distaccate dell'ufficio del giudice di pace di Roma nel comune di Fiumicino e nella Circoscrizione XIII (Ostia) del comune di Roma;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 2 marzo 1998, con cui si e' proceduto all'accorpamento presso la sede di Colle Sannita degli uffici del giudice di pace di Morcone e San Bartolomeo in Galdo;
Visto l'articolo 16 della legge n. 374 del 1991, che attribuisce al Consiglio superiore della magistratura la sorveglianza sugli uffici del giudice di pace, con possibilita' di delegare l'esercizio di tale funzione ai presidenti dei tribunali territorialmente competenti;
Visti l'articolo 34 della medesima legge e l'articolo 19 della legge 24 novembre 1999, n. 468, che attribuiscono ai tribunali la competenza a trattare gli appelli avverso le sentenze emesse dai giudici di pace che hanno sede nei rispettivi circondari;
Preso atto delle modifiche apportate dal decreto legislativo 18 febbraio 1998, n. 51, attuativo della legge 16 luglio 1997, n. 254, dalla legge 25 marzo 1999, n. 73, dal decreto legislativo 7 giugno 1999, n. 160, e dal decreto legislativo 3 dicembre 1999, n. 491, attuativo della legge 5 maggio 1999, n. 155, alla competenza territoriale dei tribunali e delle sezioni distaccate dei medesimi;
Vista la legge 18 agosto 2000, n. 237, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 2000, con la quale la tabella A allegata al citato decreto legislativo n. 51/1998 e' stata ulteriormente modificata, con effetto a decorrere dal centoventesimo giorno dalla pubblicazione, limitatamente ai circondari dei tribunali di Bergamo, Como e Lecco;
Considerato che a seguito di tali modifiche presso alcuni circondari non sussiste piu' coincidenza totale fra i comuni attribuiti alla competenza degli uffici del giudice di pace con sede nel circondario e i comuni attribuiti alla competenza del corrispondente tribunale dalla tabella A allegata al decreto legislativo n. 51 del 1998, modificativa della corrispondente tabella allegata al Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
Rilevato che, per effetto della normativa in precedenza citata, il contenuto dei citati decreti ministeriali 3 e 28 luglio 1992 non risulta oggi pienamente rappresentativo dell'assetto territoriale vigente;
Rilevato, in particolare, che in alcuni casi tutti i comuni attribuiti alla competenza di un ufficio del giudice di pace risultano nella citata tabella attribuiti alla competenza di un circondario diverso da quello previsto dai decreti ministeriali 3 e 28 luglio 1992, mentre in altri casi solo una parte dei comuni attribuiti alla competenza dell'ufficio del giudice di pace risultano assegnati alla competenza di un diverso circondario;
Rilevato, altresi', che presso la sede di Fiumicino risulta costituita una sede distaccata dell'ufficio del giudice di pace di Roma, mentre il medesimo comune e' oggi dalla citata tabella A allegata al decreto legislativo n. 51 del 1998, inserito nell'ambito nel circondario di Civitavecchia;
Preso atto che in tale contesto si e' verificata una non totale coincidenza nell'attribuzione di numerosi comuni alla competenza dell'ufficio del giudice di pace e del tribunale corrispondente, cosi' che per alcuni uffici il tribunale competente, secondo i citati decreti ministeriali, per la vigilanza e per la trattazione delle impugnazioni non coincide con quello competente su tutti o parte dei comuni ai sensi della tabella A piu' volte richiamata;
Ritenuto, quindi, improrogabile l'emanazione di decreti ministeriali che sostituiscono o modificano i citati decreti ministeriali del 3 e 28 luglio 1992, nella parte in cui questi ultimi risultano non piu' corrispondenti alle disposizioni di legge vigenti e, in particolare, al nuovo assetto territoriale;
Considerato, infatti, che l'intero sistema normativo che disciplinava, anteriormente al 1989, la competenza processuale e la vigilanza sugli uffici di conciliazione e sulle preture mandamentali si fondava sulla coincidenza fra i comuni complessivamente attribuiti a ciascun tribunale e quelli specificamente assegnati agli uffici mandamentali compresi nel rispettivo territorio;
Considerato che le leggi delega n. 254 del 1997 e n. 155 del 1999, cosi' come i relativi decreti legislativi di attuazione, pur realizzando un effetto modificativo delle attribuzioni territoriali di sezioni distaccate e tribunali, non hanno contestualmente previsto disposizioni per l'adeguamento delle attribuzioni territoriali degli uffici del giudice di pace;
Rilevato che la citata legge 18 agosto 2000, n. 237, non prevede alcuna specifica disposizione in ordine alla competenza territoriale degli uffici del giudice di pace compresi nei distretti di Brescia e Milano;
Considerato che neppure la legge delega 24 novembre 1999, n. 468, e il relativo decreto legislativo di attuazione contengono esplicite previsioni sul punto, sebbene realizzino l'ampliamento al settore penale delle competenze dei giudici di pace;
Ritenuto che le citate soluzioni normative rappresentano una chiara scelta che conferma l'automaticita' dell'adeguamento delle competenze territoriali degli uffici del giudice di pace alle mutate competenze territoriali dei tribunali, cosi' da evitare irragionevoli discrasie in tema di competenza sulle impugnazioni e di vigilanza sull'attivita' dei singoli uffici del giudice di pace;
Rilevato che l'articolo 6 del decreto legislativo n. 491 del 1999 delega il Ministro della Giustizia ad apportare alle tabelle A e B vigenti le variazioni introdotte dallo stesso decreto legislativo alla competenza dei tribunali e delle rispettive sezioni distaccate;
Considerato che dalle ulteriori modifiche alla predetta tabella A apportate dalla legge 18 agosto 2000, n. 237, limitatamente ai distretti di Brescia e Milano, conseguono, pur in assenza di specifica disposizione, analoghe esigenze ricognitive;
Ritenuto inoltre che, in attesa di un complessivo riassetto della geografia giudiziaria per il quale si stanno predisponendo le opportune iniziative, occorre provvedere con urgenza all'emanazione di provvedimenti che effettuino una esplicita ricognizione delle attuali competenze territoriali degli uffici del giudice di pace, cosi' da evitare incertezze operative e interpretative e discrasie in tema di competenza sulle impugnazioni e di vigilanza sull'attivita' dei singoli uffici del giudice di pace, ivi compreso l'ufficio costituito presso il comune di Fiumicino, gia' sede distaccata dell'ufficio del giudice di pace di Roma ed oggi incluso nell'ambito del circondario di Civitavecchia;
Considerato, quindi, opportuno procedere contestualmente agli adempimenti sopra illustrati, cosi' da coordinare le competenze territoriali di tutti gli uffici giudiziari interessati dalle variazioni apportate dal decreto legislativo n. 491 del 1999 e dalla legge 18 agosto 2000, n. 237;
Ritenuto che, come espressamente disposto per le citate tabelle A e B, l'adeguamento delle competenze territoriali degli uffici del giudice di pace va dichiarato con decreti ministeriali ricognitivi;
Rilevato che, ai sensi dei commi 5 e 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 491 del 1999, alcune delle modifiche sulla competenza territoriale introdotte hanno avuto efficacia decorso il centottantesimo giorno dall'entrata in vigore dello stesso decreto, mentre le modifiche relative ai circondari di Tivoli e Giugliano in Campania avranno efficacia a partire dalla data di inizio del funzionamento dei nuovi uffici, quale sara' fissata con specifico decreto ministeriale;
Ritenuto, quindi, che per i distretti di corte di appello di Roma e Napoli si deve procedere alla ricognizione dell'attuale assetto territoriale, nonche', fin da ora, alla ricognizione dell'assetto che conseguira' all'entrata in funzione dei tribunali di nuova istituzione di Tivoli e Giugliano in Campania;

Decreta:
Art. 1. La tabella A allegata al Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' sostituita, per la parte relativa ai distretti di corte di appello di Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino, dall'allegato 1 al presente decreto.
 
Art. 2. La tabella B allegata al Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' sostituita, per la parte relativa ai distretti di corte di appello di Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino, dall'allegato 2 al presente decreto.
 
Art. 3. A decorrere dalla data di inizio del funzionamento del tribunale e della relativa procura della Repubblica istituiti presso la sede di Giugliano in Campania, la tabella A allegata al Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' sostituita, per la parte relativa al distretto di corte di appello di Napoli, dall'allegato 3 al presente decreto.
 
Art. 4. A decorrere dalla data di inizio del funzionamento del tribunale e della relativa procura della Repubblica istituiti presso la sede di Giugliano in Campania, la tabella B allegata al Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' sostituita, per la parte relativa al distretto di corte di appello di Napoli, dall'allegato 4 al presente decreto.
 
Art. 5. A decorrere dalla data di inizio del funzionamento del tribunale e della relativa procura della Repubblica istituiti presso la sede di Tivoli, la tabella A allegata al Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' sostituita, per la parte relativa al distretto di corte di appello di Roma, dall'allegato 5 al presente decreto.
 
Art. 6. A decorrere dalla data di inizio del funzionamento del tribunale e della relativa procura della Repubblica istituiti presso la sede di Tivoli, la tabella B allegata al Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' sostituita, per la parte relativa al distretto di corte di appello di Roma, dall'allegato 6 al presente decreto.
 
Art. 7. La competenza territoriale degli uffici del giudice di pace compresi nell'ambito del distretto di corte di appello di Milano e' riportata, a titolo ricognitivo, dall'allegato 7 al presente decreto.
 
Art. 8. La competenza territoriale degli uffici del giudice di pace compresi nell'ambito del distretto di corte di appello di Napoli e' riportata, a titolo ricognitivo, dall'allegato 8 al presente decreto.
 
Art. 9. A decorrere dalla data di inizio del funzionamento del tribunale e della relativa procura della Repubblica istituiti presso la sede di Giugliano in Campania, la competenza territoriale degli uffici del giudice di pace compresi nell'ambito del distretto di corte di appello di Napoli e' riportata, a titolo ricognitivo, dall'allegato 9 al presente decreto che sostituisce integralmente l'allegato di cui all'articolo precedente.
 
Art. 10. La competenza territoriale degli uffici del giudice di pace compresi nell'ambito del distretto di corte di appello di Palermo e' riportata, a titolo ricognitivo, dall'allegato 10 al presente decreto.
 
Art. 11. La competenza territoriale degli uffici del giudice di pace compresi nell'ambito del distretto di corte di appello di Roma e' riportata, a titolo ricognitivo, dall'allegato 11 al presente decreto.
 
Art. 12. A decorrere dalla data di inizio del funzionamento del tribunale e della relativa procura della Repubblica istituiti presso la sede di Tivoli, la competenza territoriale degli uffici del giudice di pace compresi nell'ambito del distretto di corte di appello di Roma e' riportata, a titolo ricognitivo, dall'allegato 12 al presente decreto, che sostituisce integralmente l'allegato di cui all'articolo precedente.
 
Art. 13. La competenza territoriale degli uffici del giudice di pace compresi nell'ambito del distretto di corte di appello di Torino e' riportata, a titolo ricognitivo, dall'allegato 13 al presente decreto.
 
Art. 14. A decorrere dall'entrata in vigore della legge 18 agosto 2000, n. 237, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 2000, la tabella A allegata al Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' sostituita, per la parte relativa al distretto di corte di appello di Brescia, dall'allegato 14 al presente decreto.
 
Art. 15. A decorrere dall'entrata in vigore della legge 18 agosto 2000, n. 237, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 2000, la tabella A allegata al Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificata dall'allegato 1 di cui al precedente art. 1, e' sostituita, per la parte relativa al distretto di corte di appello di Milano, dall'allegato 15 al presente decreto.
 
Art. 16. A decorrere dall'entrata in vigore della legge 18 agosto 2000, n. 237, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 2000, la competenza territoriale degli uffici del giudice di pace compresi nell'ambito del distretto di corte di appello di Brescia e' riportata, a titolo ricognitivo, dall'allegato 16 al presente decreto.
 
Art. 17. A decorrere dall'entrata in vigore della legge 18 agosto 2000, n. 237, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 2000, la competenza territoriale degli uffici del giudice di pace compresi nell'ambito del distretto di corte di appello di Milano e' riportata, a titolo ricognitivo, dall'allegato 17 al presente decreto, che sostituisce integralmente l'allegato di cui al precedente articolo 7.

Roma, 11 ottobre 2000

Il Ministro: Fassino
 
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Allegato 4
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Allegato 5
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Allegato 8
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Allegato 9
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Allegato 10
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Allegato 11
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