Gazzetta n. 271 del 20 novembre 2000 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 5 ottobre 2000, n. 334
Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78;
Ritenuto di dover esercitare la delega di cui all'articolo 5 della predetta legge;
Ritenuto, inoltre, di dover esercitare parzialmente la delega di cui all'articolo 9, comma 1, della medesima legge, limitatamente alla riduzione di talune dotazioni organiche del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e di quello che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica, alla disciplina della sospensione della partecipazione agli scrutini, alla compilazione dei rapporti informativi e all'individuazione dei profili professionali del personale che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 2000;
Acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative a livello nazionale;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2000;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro della difesa e con il Ministro delle finanze;

E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Qualifiche dei ruoli dei commissari e dei dirigenti

1. Il ruolo dei commissari e' articolato nelle seguenti qualifiche: commissario, limitatamente alla frequenza del corso di formazione; commissario capo; vice questore aggiunto.
2. Il ruolo dei dirigenti e' articolato nelle seguenti qualifiche: primo dirigente; dirigente superiore; dirigente generale di pubblica sicurezza; dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B.
3. La dotazione organica del ruolo dei commissari, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' ridotta di mille unita' ai fini della costituzione del ruolo previsto dall'articolo 14, secondo le modalita' e la graduazione previste dall'articolo 24. La predetta dotazione e quella del ruolo dei dirigenti sono indicate nella tabella 1, allegata al presente decreto, che sostituisce la citata tabella A.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legisiativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo
2000, n. 78, e' riportato nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione
della Repubblica italiana:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti".
- L'art. 87 della Costituzione della Repubblica
italiana conferisce, tra l'altro, al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo degli articoli 5 e 9, comma 1,
della legge 31 marzo 2000, n. 78 (delega al Governo in
materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo
forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e
della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento
delle Forze di polizia):
"Art. 5 (Delega al Governo per il riordino della
Polizia di Stato). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare,
entro il termine di cui all'art. 1, comma 1, uno o piu'
decreti legislativi per la revisione dell'ordinamento del
personale dei ruoli di cui alla legge 1o aprile 1981, n.
121, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordinamento dei ruoli del personale direttivo e
dirigente della Polizia di Stato, mediante soppressione o
istituzione di nuovi ruoli e qualifiche, anche prevedendo
la qualifica apicale di dirigente generale di livello B con
consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere e
all'armonico sviluppo delle carriere, con conseguente
rideterminazione del livello dirigenziale del prefetto
avente funzioni di capo della polizia - direttore generale
della pubblica sicurezza, al fine di assicurare la
sovraordinazione gerarchica di cui all'articolo 65 della
legge lo aprile 1981, n. 121, ed il mantenimento della
posizione funzionale connessa all'esercizio delle sue
attribuzioni, provvedendo anche alla revisione delle
modalita' di accesso, dei relativi corsi di formazione in
modo coerente con la riforma dei cicli universitari e
dell'avanzamento, prevedendo, per i ruoli di nuova
istituzione, le relative funzioni, ad esclusione di quelle
che comportano una specifica qualificazione;
b) integrazione delle disposizioni relative
all'accesso alle qualifiche dirigenziali della Polizia di
Stato, prevedendo che l'accesso alla qualifica di primo
dirigente possa avvenire, per un'aliquota predeterminata e
comunque non inferiore al venti per cento delle vacanze,
mediante concorso per titoli ed esami riservato al
personale, in possesso del diploma di laurea
rispettivamente prescritto, dei ruoli dei commissari, dei
direttori tecnici e dei sanitari e conseguente
determinazione delle relative disposizioni di raccordo;
c) previsione che i dirigenti della Polizia di Stato
possano essere temporaneamente collocati, entro limiti
determinati, non superiori al cinque per cento della
dotazione organica, e per particolari esigenze di servizio,
in posizione di disponibilita', anche per incarichi
particolari o a tempo determinato assicurando comunque la
possibilita', per l'amministrazione, di provvedere al
conferimento degli incarichi dirigenziali per i posti di
funzione non coperti;
d) adeguamento delle disposizioni concernenti l'eta'
pensionabile e il trattamento pensionistico, gia' in vigore
per il personale della Polizia di Stato, tenendo conto,
relativamente all'eta' pensionabile, delle disposizioni in
vigore per il personale dei corrispondenti ruoli delle
Forze di polizia anche ad ordinamento militare;
e) previsione dell'abrogazione dell'art. 51 della
legge 10 ottobre 1986, n. 668;
f) previsione delle occorrenti disposizioni
transitorie.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
sono trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale del personale della
Polizia di Stato, che esprimono il parere nei successivi
venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti
pareri pervenuti entro il termine ed agli altri pareri
previsti dalla legge, sono trasmessi alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle
commissioni parlamentari, competenti per materia, esteso
anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si
esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, e'
consentito, a domanda e previa intesa tra le
amministrazioni interessate, il trasferimento dei
dipendenti appartenenti alle qualifiche dirigenziali e
direttive della Polizia di Stato nelle altre
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nei limiti dei
posti disponibili per le medesime qualifiche possedute
nelle rispettive piante organiche, nel rispetto delle
disposizioni di cui all'art. 20 della legge 23 dicembre
1999, n. 488. Qualora il trattamento economico
dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello
percepito nell'amministrazione di provenienza, il
dipendente trasferito percepisce, fino al suo
riassorbimento, un assegno ad personam di importo
corrispondente alla differenza di trattamento. Per un
periodo non superiore a novanta giorni dalla data di
entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma
1, il trasferimento
puo' essere effettuato, con le medesime modalita', ad
istanza dei dipendenti interessati, salvo rifiuto
dell'amministrazione destinataria dell'istanza, da
esprimere entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza
medesima.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai
sensi dell'art. 8".
"Art. 9 (Delega al Governo per l'emanazione di
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi 12 maggio 1995, nn. 196, 197, 198 e 199,
28 novembre 1997, n. 464, e 30 dicembre 1997, n. 490). -
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 dicembre
2000 e senza oneri a carico del bilancio dello Stato, uno o
piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi 12 maggio 1995, nn. 196,
197, 198 e 199, attenendosi ai principi, ai criteri
direttivi e alle procedure di cui all'art. 3 della legge
6 marzo 1992, n. 216".
Nota all'art. 1:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 335, reca: "Ordinamento del personale della
Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia".



 
Art. 2.
Funzioni del personale dei ruoli dei commissari e dei dirigenti
1. Gli appartenenti al ruolo dei commissari rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria, svolgono funzioni implicanti autonoma responsabilita' decisionale, rilevante professionalita' in relazione ai compiti istituzionali della Polizia di Stato e sono preposti alla direzione degli uffici che comportano l'esercizio delle attribuzioni di autorita' locale di pubblica sicurezza.
2. Ai commissari capo e ai vice questori aggiunti, oltre alle funzioni di cui al comma 1, sono attribuite quelle di indirizzo e coordinamento di piu' unita' organiche, nell'ambito dell'ufficio o reparto cui sono addetti. Essi sono, altresi', preposti ad uffici o reparti non riservati al personale del ruolo dei dirigenti, con piena responsabilita' per le direttive impartite e per i risultati conseguiti. Gli stessi sono diretti collaboratori dei dirigenti della Polizia di Stato e li sostituiscono nella direzione di uffici e reparti in caso di assenza o impedimento.
3. Il personale del ruolo dei commissari provvede, altresi', all'addestramento del personale dipendente e svolge, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale della Polizia di Stato.
4. Gli appartenenti al ruolo dei dirigenti, ferme restando le funzioni previste dalla legge 1o aprile 1981, n. 121, e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e successive modificazioni, sono ufficiali di pubblica sicurezza. Essi sono autorita' di pubblica sicurezza nei casi previsti dalla legge. Ai primi dirigenti che non svolgono funzioni vicarie e' attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
5. I primi dirigenti della Polizia di Stato, oltre a svolgere le funzioni indicate nella tabella 1 allegata, che sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono preposti alle funzioni vicarie presso le questure, alle divisioni presso il dipartimento della pubblica sicurezza, nonche' ai commissariati di particolare rilevanza e agli altri uffici e reparti determinati con decreto del Ministro dell'interno.
6. I dirigenti superiori della Polizia di Stato, oltre a svolgere le funzioni indicate nella tabella A di cui al comma 5, sono preposti alle questure, ai servizi presso il dipartimento della pubblica sicurezza, nonche' agli uffici di particolare rilevanza determinati con decreto del Ministro dell'interno.
7. I dirigenti generali di pubblica sicurezza svolgono le funzioni indicate nella tabella A di cui al comma 5. Nell'ambito della relativa dotazione organica, l'individuazione delle questure di sedi di particolare rilevanza e' effettuata con decreto del Ministro dell'interno.
8. I dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B svolgono le funzioni indicate nella tabella di cui al comma 5.
9. I dirigenti della Polizia di Stato svolgono anche funzioni ispettive e quando sono preposti agli uffici o reparti o istituti d'istruzione hanno, altresi', la responsabilita' dell'istruzione, della formazione e dell'addestramento del personale dipendente.
10. Nulla e' innovato per quanto attiene all'equiparazione, nell'ambito degli uffici e delle direzioni centrali del dipartimento della pubblica sicurezza, tra i primi dirigenti e i dirigenti superiori e il personale delle altre amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo di corrispondente grado, qualifica o livello dirigenziale, anche ai fini della sostituzione dei titolari dei medesimi uffici in caso di assenza o impedimento.



Nota all'art. 2:
- La legge 1o aprile 1981, n. 121, reca: "Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n. 748, reca: "Disciplina delle funzioni dirigenziali
nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo".
- Per l'argomento del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, vedi nelle note all'art.
1.



 
Art. 3.
Accesso al ruolo dei commissari
1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei commissari avviene mediante concorso pubblico per esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici e che sono in possesso dei requisiti previsti dai regolamenti di cui ai commi 2 e 3. I limiti di eta' per la partecipazione al concorso sono quelli stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Le qualita' morali e di condotta sono quelle previste dalle disposizioni di cui all'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. Con regolamento del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presento decreto, sono indicati la classe di appartenenza dei corsi di studio ad indirizzo giuridico ed economico per il conseguimento delle lauree specialistiche, i percorsi formativi specifici, nonche' gli insegnamenti dei corsi di studio ad indirizzo economico il cui superamento costituisce condizione per la partecipazione al concorso. Sono fatti salvi i diplomi di laurea in giurisprudenza e in scienze politiche rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle sue disposizioni attuative.
3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia e le relative modalita' di accertamento. Con il medesimo regolamento sono altresi' previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso, le prove di esame, scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalita' di svolgimento del concorso, di composizione della commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria.
4. Al concorso sono altresi' ammessi a partecipare, con riserva di un quinto dei posti disponibili e purche' in possesso dei prescritti requisiti, ad eccezione del limite d'eta' stabilito con il regolamento adottato ai sensi dall'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, gli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti e al ruolo dei sovrintendenti con almeno tre anni di anzianita' alla data del bando che indice il concorso, gli appartenenti al ruolo degli ispettori e gli appartenenti al ruolo direttivo speciale di cui all'articolo 14. I posti riservati non coperti sono conferiti secondo la graduatoria del concorso.
5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 3, comma 6, e 17,
comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure
urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e
dei procedimenti di decisione e di controllo):
"Art. 3 (Disposizioni in materia di dichiarazioni
sostitutive e di semplificazione delle domande di
ammissione agli impieghi). - 6. La partecipazione ai
concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non e'
soggetta a limiti di eta', salvo deroghe dettate da
regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla
natura del servizio o ad oggettive necessita'
dell'amministrazione".
"Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).
- 95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con
esclusione del dottorato di ricerca, e' disciplinato dagli
atenei, con le modalita' di cui all'art. 11, commi 1 e 2,
della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformita' a
criteri generali definiti, nel rispetto della normativa
comunitaria vigente in materia, sentiti il consiglio
universitario nazionale e le commissioni parlamentari
competenti, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente
ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il
medesimo concerto e' previsto alla data di entrata in
vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei
commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui
al presente comma determinano altresi':
a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma,
accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente
comprensiva del percorso formativo gia' svolto, l'eventuale
serialita' dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli
obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli
sbocchi occupazionali e della spendibilita' a livello
internazionale, nonche' la previsione di nuove tipologie di
corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in
sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3,
comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di
cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in
corrispondenza di attivita' didattiche di base,
specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta
formazione permanente e ricorrente;
b) modalita' e strumenti per l'orientamento e per
favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia
informazione sugli ordinamenti degli studi, anche
attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e
telematici;
c) modalita' di attivazione da parte di universita'
italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati
di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al
capo II del titolo III del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
- Si riporta l'art. 36, comma 6, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, (Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e
revisione della disciplina in materia di pubblico impiego,
a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
"6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni
che esercitano competenze istituzionali in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia
ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in
giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui
all'art. 26 della legge 1o febbraio 1989, n. 53".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".



 
Art. 4. Corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo dei
commissari
1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 3 frequentano un corso di formazione iniziale della durata di due anni presso l'Istituto superiore di polizia, finalizzato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello, sulla base di programmi e modalita' coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. L'insegnamento e' impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i principi stabiliti dall'articolo 60 della legge 1o aprile 1981, n. 121.
2. Il corso di formazione iniziale e' articolato in due cicli annuali comprensivi di un tirocinio operativo presso strutture della Polizia di Stato finalizzato all'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 2. Durante la frequenza del corso i commissari rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.
3. Il direttore dell'Istituto superiore di polizia, sentito il comitato direttivo, al termine del primo ciclo esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di idoneita' per l'ammissione al secondo ciclo, al termine del quale gli stessi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, sostengono l'esame finale.
4. Salvo quanto previsto dal comma 5, i commissari che hanno superato l'esame finale e che, anche in relazione agli esiti del tirocinio operativo, sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia, prestano giuramento e sono confermati nel ruolo dei commissari con la qualifica di commissario capo, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Il giudizio di idoneita' al servizio di polizia e' espresso dal direttore dell'Istituto superiore di polizia, sentito il comitato direttivo.
5. Ai fini della determinazione del posto in ruolo e della progressione in carriera, il personale proveniente dal ruolo direttivo speciale, di cui all'articolo 14, conserva l'anzianita' maturata nella qualifica di provenienza e, qualora rivestiva la qualifica di vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale, e' confermato nella qualifica di vice questore aggiunto. Restano fermi i requisiti di effettivo servizio nelle qualifiche del ruolo dei commissari previsti dall'articolo 7 per l'accesso alla qualifica di primo dirigente.
6. Le modalita' di svolgimento e i programmi del corso di formazione iniziale, i criteri generali del tirocinio operativo e delle relative funzioni, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneita', le modalita' di svolgimento dell'esame finale, nonche' i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso sono determinati con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
7. I commissari capo sono assegnati ai servizi d'istituto presso gli uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ad esclusione degli uffici centrali del dipartimento della pubblica sicurezza, permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1.
8. L'assegnazione di cui al comma 7 e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'Amministrazione.
9. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, secondo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121.



Note all'art. 4:
- Si riporta il testo degli articoli 59, secondo comma,
e 60, della legge 1o aprile 1981, n. 121 (per l'argomento
vedi nelle note all'art. 2):
"Art. 59 (Trattamento economico degli allievi e
modalita' dei concorsi). - Agli allievi provenienti dagli
altri ruoli della Polizia di Stato verra' assegnato il
trattamento economico piu' favorevole".
"Art. 60 (Istruzione e formazione professionale). - Gli
istituti di istruzione per la formazione del personale
della Polizia di Stato sono i seguenti:
1) scuole per agenti di polizia;
2) istituti per sovrintendenti di polizia;
3) istituto di perfezionamento per ispettori di
polizia;
4) istituto superiore di polizia;
5) centri e scuole di specializzazione, addestramento
e aggiornamento.
Nei programmi e' dedicata particolare cura
all'insegnamento della Costituzione e dei diritti e doveri
del cittadino all'insegnamento delle materie giuridiche e
professionali e alle esercitazioni pratiche per la lotta
alla criminalita' e la tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica. La formulazione dei programmi, i metodi di
insegnamento e di studio, il rapporto numerico fra docenti
e allievi, la previsione e la conduzione delle prove
pratiche rispondono al fine di conseguire la piu' alta
preparazione professionale del personale e di promuovere il
senso di responsabilita' e capacita' di iniziativa.
Salvo quanto disposto per l'Istituto superiore di
polizia, presso gli istituti di istruzione di cui al primo
comma possono essere chiamati a svolgere attivita' di
insegnamento docenti universitari o di istituti
specializzati, docenti non di ruolo delle scuole secondarie
di primo e secondo grado, purche' abilitati per le materie
corrispondenti a quelle d'insegnamento nelle scuole stesse,
inseriti in appositi elenchi formati presso ogni istituto o
scuola o centro di polizia sulla base dei nominativi
risultanti dalle graduatorie provinciali del provveditorato
agli studi ove ha sede l'istituto di polizia interessato,
nonche' magistrati, funzionari appartenenti ai ruoli di
Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato,
ufficiali delle Forze armate ed esperti in singole
discipline, i quali abbiano comunicato la propria
disponibilita' al direttore dell'istituto o scuola o centro
di polizia.
Per l'insegnamento delle materie
specialistico-professionali ed operative, gli incarichi
sono conferiti al personale appartenente ai ruoli dei
dirigenti, dei commissari e degli ispettori della Polizia
di Stato; per l'addestramento fisico e tecnico-operativo i
relativi incarichi sono conferiti al personale di polizia
di qualsiasi ruolo in possesso della qualifica di
istruttore o della necessaria professionalita', nonche' ad
esperti. Per motivi di contingente necessita' gli incarichi
di insegnamento possono essere conferiti anche ad altri
appartenenti alla Polizia di Stato, in servizio presso gli
istituti interessati, aventi la qualifica non inferiore a
quella di sovrintendente o equiparata. Gli incarichi hanno
la durata del corso e sono rinnovabili. La scelta degli
insegnanti spetta al Ministro dell'interno, su proposta del
capo della polizia - direttore generale della pubblica
sicurezza, sentito il direttore dell'istituto o scuola o
centro di polizia. I docenti non di ruolo della scuola di
istruzione seconda
ria, incaricati dell'insegnamento presso un istituto o
scuola o centro di polizia, qualora siano nominati
supplenti annuali del provveditore agli studi, possono
essere autorizzati dal capo istituto a mantenere l'incarico
presso l'istituto di istruzione della Polizia di Stato,
purche' l'orario di insegnamento non superi
complessivamente le diciotto ore settimanali e risulti
compatibile con l'attivita' di insegnamento che il docente
deve svolgere presso la scuola di istruzione secondaria. Il
servizio prestato dai docenti non di ruolo della scuola di
istruzione secondaria presso l'istituto o scuola o centro
di polizia e' considerato come servizio non di ruolo
prestato presso le scuole statali.
Coloro che sono chiamati a svolgere attivita' di
insegnamento possono essere collocati, ad eccezione del
personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato,
nella posizione di fuori ruolo dall'amministrazione di
appartenenza e, in tal caso, svolgeranno attivita' di
insegnamento a tempo pieno. Gli insegnanti di cultura
generale gia' in servizio nelle scuole di polizia alla data
di entrata in vigore della legge 11 giugno 1974, n. 253,
confermati nell'insegnamento e per lo stesso abilitati ai
sensi degli articoli 1 e 3 della legge 27 ottobre 1975, n.
608, rimangono, a domanda, nell'attuale posizione e vengono
utilizzati fino al collocamento a riposo.
Fuori dei casi previsti dal quinto comma, per
l'insegnamento o per l'addestramento fisico e
tecnico-operativo svolti presso gli istituti o scuole o
centri dell'Amministrazione della pubblica sicurezza viene
corrisposto un compenso orario stabilito con le modalita'
indicate nell'art. 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, concernente la Scuola
superiore della pubblica amministrazione.
Le materie d'insegnamento, i piani di studio, lo
svolgimento dei corsi, le modalita' degli esami, il
collegio dei docenti e gli appositi organismi di
collaborazione tra docenti e allievi sono previsti dai
regolamenti degli istituti o scuole o centri di cui al
primo comma, da emanarsi con decreto del Ministro
dell'interno.
Il collegio dei docenti esprime al direttore il parere
sul giudizio di idoneita' di cui agli articoli 48, comma
secondo, 53, comma secondo, e 56, comma terzo".
- Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, vedi nelle note all'art. 3.
- Si riporta il testo dell'art. 55, quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335 (per l'argomento vedi nelle note all'art. 1):
"Il trasferimento ad altra sede puo' essere disposto
anche in soprannumero all'organico dell'ufficio o reparto
quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al
prestigio dell'amministrazione o si sia determinata una
situazione oggettiva di rilevante pericolo per il
dipendente stesso, o per gravissime ed eccezionali
situazioni personali".



 
Art. 5
Dimissioni dal corso di formazione iniziale

1. Sono dimessi dal corso di cui all'articolo 4 i commissari che: a) dichiarano di rinunciare al corso; b) non ottengono il giudizio di idoneita' previsto al termine del
primo ciclo del corso, nonche' il giudizio di idoneita' al
servizio di polizia; c) non superano le prove, ovvero non conseguono, nei tempi stabiliti,
tutti gli obiettivi formativi previsti per il primo ed il secondo
ciclo del corso; d) non superano l'esame finale del corso; e) sono stati per qualsiasi motivo assenti dall'attivita' corsuale
per piu' di novanta giorni anche se non consecutivi, ovvero di
centottanta nel caso di assenza per infermita' contratta durante
il corso, per infermita' dipendente da causa di servizio qualora
si tratti di personale proveniente da altri ruoli della Polizia di
Stato, ovvero per maternita' se si tratta di personale femminile.
2. I commissari la cui assenza oltre i centottanta giorni e' stata determinata da infermita' contratta a causa delle esercitazioni pratiche, da infermita' dipendente da causa di servizio, ovvero da maternita' se si tratta di personale femminile, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneita' psico-fisica, ovvero successivo ai periodi di assenza previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
3. Sono espulsi dal corso i commissari responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'Istituto superiore di polizia, sentito il direttore centrale del personale.
5. Salvo quanto previsto dall'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, i provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso determinano la cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione. I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per la nomina a commissario.



Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 28 della legge
10 ottobre 1986, n. 668 (Modifiche e integrazioni alla
legge 1o aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di
attuazione, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza):
"Art. 28. - 1. L'allievo ammesso a frequentare i corsi
di cui agli articoli 48, 53, 56 e 102 della legge lo aprile
1981, n. 121, e all'art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, appartenente ai ruoli
della Polizia di Stato o della amministrazione del
Ministero dell'interno o degli altri corpi di polizia,
durante il periodo di frequenza al corso e' posto in
aspettativa con il trattamento economico piu' favorevole di
cui all'art. 59 della legge 1o aprile 1981, n. 121".



 
Art. 6.
Promozione a vice questore aggiunto
1. La promozione a vice questore aggiunto si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di commissario capo che abbia compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica.
 
Art. 7.
Nomina a primo dirigente
1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia avviene:
a) nel limite dell'ottanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo e' ammesso il personale del ruolo dei commissari in possesso della qualifica di vice questore aggiunto, con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica;
b) nel limite del restante venti per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale del ruolo dei commissari, in possesso di una delle lauree indicate all'articolo 3, comma 2, che rivesta la qualifica di vice questore aggiunto ovvero abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario capo.
2. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli effetti dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed e' conferita secondo l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso per il personale di cui al comma 1, lettera a) e secondo l'ordine della graduatoria di merito del concorso per il personale di cui al comma 1, lettera b). Ai fini della determinazione del posto in ruolo i vincitori del concorso precedono i funzionari che hanno superato il corso di formazione dirigenziale.
3. Il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, lettera a), che si svolge presso l'Istituto superiore di polizia, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed e' finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico, gestionale e giuridico necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.
4. Le modalita' di svolgimento e i programmi del corso di formazione dirigenziale, le modalita' di svolgimento dell'esame finale, nonche' i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso, sono determinati con il regolamento ministeriale di cui all'articolo 4, comma 6.
 
Art. 8.
Concorso per la nomina a primo dirigente
1. Il concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), e' indetto annualmente con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del personale.
2. L'esame e' diretto ad accertare l'attitudine del candidato a fornire soluzioni corrette sotto il profilo della legittimita', dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicita' dell'azione amministrativa e consiste in:
a) due prove scritte, di cui una di carattere professionale;
b) un colloquio volto a verificare, oltre al grado di preparazione professionale del candidato, anche la sua capacita' di sviluppo delle risorse umane ed organizzative assegnate agli uffici di livello dirigenziale.
3. L'esame non si intende superato se il candidato abbia riportato una votazione inferiore a trentacinque cinquantesimi nel colloquio e in ciascuna prova scritta.
4. Il personale che per tre volte non sia stato compreso nella graduatoria degli idonei non e' ammesso a ripetere la prova concorsuale.
5. Non e' ammesso al concorso il personale che, alla data del relativo bando, abbia riportato:
a) nei tre anni precedenti, un giudizio complessivo inferiore a "distinto";
b) nell'anno precedente, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;
c) nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione;
d) nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.
6. Le modalita' del concorso, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio da attribuire a ciascuna categoria di titoli sono determinati con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
7. La commissione del concorso per titoli ed esami, di cui al comma 1, nominata con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, e' presieduta dal vice direttore generale con funzioni vicarie ed e' composta da:
a) un direttore di ufficio o direzione centrale del dipartimento della pubblica sicurezza;
b) un dirigente dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia con qualifica non inferiore a dirigente superiore, che svolga funzioni di questore;
c) un consigliere di Stato o della Corte dei conti;
d) un docente universitario esperto in materia di organizzazione del settore pubblico od aziendale.
8. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario del ruolo dei commissari in servizio presso il dipartimento della pubblica sicurezza.
9. Con il decreto di nomina sono designati altrettanti componenti supplenti prescelti, ai fini della sostituzione dei componenti interni, tra i dirigenti dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, con qualifica non inferiore a dirigente superiore.



Nota all'art. 8:
- Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, vedi nelle note all'art. 3.



 
Art. 9.
Promozione alla qualifica di dirigente superiore
1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente che, alla stessa data, abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.
2. Le promozioni hanno effetto dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.
 
Art. 10.
Percorso di carriera
1. Non puo' partecipare allo scrutinio per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente ne' al concorso per titoli ed esami, previsti dall'articolo 7, comma 1, il personale appartenente al ruolo dei commissari che non ha prestato servizio, per almeno un anno, presso questure o altri uffici a competenza territoriale e, per lo stesso periodo, presso reparti mobili o istituti di istruzione.
2. Per l'ammissione allo scrutinio per la promozione alla qualifica di dirigente superiore, i primi dirigenti devono aver svolto in tale qualifica e durante la permanenza nel ruolo dei commissari, in almeno due sedi diverse, incarichi in aree differenziate d'impiego per un periodo non inferiore ad un anno.
3. Le funzioni di direzione di uffici connesse alla qualifica di dirigente superiore vengono conferite tenendo conto anche dell'esperienza professionale maturata nei ruoli dei commissari e dei dirigenti nell'espletamento di compiti affarenti all'area d'impiego cui si rapporta l'incarico da assegnare.
 
Art. 11.
Nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza
1. I dirigenti generali di pubblica sicurezza sono nominati tra i dirigenti superiori.
2. Con decreto del Ministro dell'interno e' costituita la commissione consultiva per la nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza ed a dirigente generale medico, composta dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, che la presiede, e dai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B.
3. La commissione consultiva individua, nella misura non inferiore a due volte il numero dei posti disponibili, i funzionari aventi la qualifica di dirigente superiore idonei alla nomina a dirigente generale, sulla base delle esperienze professionali maturate e dell'intero servizio prestato nei ruoli direttivi e dirigenziali della Polizia di Stato, nonche' dell'attitudine ad assolvere le piu' elevate funzioni connesse alla qualifica superiore.
4. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 3, la direzione centrale del personale trasmette alla commissione tutti gli elementi valutativi e informativi in suo possesso.
5. Il Ministro dell'interno sceglie, in vista della sua proposta al Consiglio dei Ministri, fra i funzionari indicati dalla commissione.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per le nomine da conferire a partire dal 1o gennaio 2002. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.
 
Art. 12
Modifica all'articolo 42
della legge 1 aprile 1981, n. 121

1. L'articolo 42 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e' sostituito dal seguente: "Art. 42 (Nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B e nomina e inquadramento a prefetto). - 1. Nell'ambito della dotazione organica di cui alla tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, alla copertura fino al massimo di 17 posti di prefetto si provvede mediante nomina e inquadramento riservati ai dirigenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia. 2. I dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B sono nominati tra i dirigenti generali di pubblica sicurezza. 3. I dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B sono inquadrati nella qualifica di prefetto a norma del comma 1 nel termine massimo di tre anni dal conseguimento della qualifica, conservando a tutti gli effetti l'anzianita' maturata anche nella qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza. 4. L'inquadramento fra i prefetti di cui al comma 3 puo' essere disposto anche in soprannumero da riassorbirsi con le successive vacanze. Fino al riassorbimento del soprannumero non si possono effettuare nomine dei dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B. 5. Per la preposizione dei prefetti e dei dirigenti di pubblica sicurezza di livello B e dei dirigenti generali di cui all'articolo 11, alla direzione degli uffici del dipartimento della pubblica sicurezza si osservano criteri di professionalita', che tengono conto anche delle esperienze maturate. 6. In relazione a quanto previsto al comma 3 e ai provvedimenti da adottarsi a norma dell'articolo 20 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, la qualifica di prefetto di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto n. 139 del 2000, deve intendersi di rango non inferiore a livello dirigenziale B".



Note all'art. 12:
- Per l'argomento della legge 1o aprile 1981, n. 121,
vedi nelle note all'art. 2.
- Si riporta il testo degli articoli 2, comma 1, 20,
nonche' la tabella B, del decreto legislativo 19 maggio
2000, n. 139 (disposizioni in materia di rapporto di
impiego del personale della carriera prefettizia a norma
dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266):
"Art. 2 (Qualifiche). - 1. In relazione alle esigenze
connesse all'espletamento dei compiti di cui all'articolo
1, comma 1, la carriera prefettizia si articola nelle

qualifiche di prefetto, viceprefetto e viceprefetto
aggiunto, alle quali corrisponde l'esercizio delle funzioni
indicate nell'allegata tabella B. Detta tabella,
limitatamente alla individuazione delle funzioni proprie di
ciascuna qualifica, puo' essere modificata, in relazione a
sopravvenute esigenze connesse all'attuazione dei decreti
legislativi 30 luglio 1999, n. 300 e n. 303, con
regolamento da adottare ai sensi dell'art. 11, comma 4, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'art. 17,
comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400".
"Art. 20 (Retribuzione di posizione). - 1. La
componente del trattamento economico, correlata alle
posizioni funzionali ricoperte ed agli incarichi ed alle
responsabilita' esercitati, e' attribuita a tutto il
personale della carriera prefettizia. Con decreto del
Ministro dell'interno si provvede alla graduazione delle
posizioni funzionali ricoperte, sulla base dei livelli di
responsabilita' e di rilevanza degli incarichi assegnati.
La determinazione della retribuzione di posizione, in
attuazione delle disposizioni emanate con il predetto
decreto, e' effettuata attraverso il procedimento
negoziale.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono periodicamente
individuati, ai fini della determinazione della
retribuzione di posizione, gli uffici di particolare
rilevanza, nonche' le sedi disagiate in relazione alle
condizioni ambientali ed organizzative nelle quali il
servizio e' svolto.
3. Per i funzionari titolari di incarichi conferiti con
provvedimento del Ministro dell'interno possono essere
individuate piu' posizioni graduate, secondo la diversa
rilevanza degli incarichi, tenendo conto della qualifica
rivestita".

Tabella B.
(art. 2, comma 1)
Qualifiche della carriera prefettizia e funzioni conferibili

=====================================================================
Qualifica |Posti di organico| Funzioni =====================================================================
| |Capo della polizia -
| |direttore generale della
| |pubblica sicurezza, capo
| |di gabinetto del
| |Ministro, capo di
| |dipartimento, titolare
| |dell'ufficio territoriale
| |del Governo nelle sedi
| |capoluogo di regione e
| |nelle altre sedi, capo
| |dell'ufficio legislativo,
| |capo dell'ispettorato
| |generale di
| |amministrazione,
| |sovrintendente ai servizi
| |di sicurezza della
| |Presidenza della
| |Repubblica, vice capo
| |della polizia, vice capo
| |di gabinetto del
| |Ministro, vice capo
| |dell'ufficio legislativo,
| |direttore della scuola
| |superiore
| |dell'amministrazione
| |dell'interno, direttore
| |della scuola di
| |perfezionamento per le
| |Forze di polizia,
| |direttore dell'Istituto
| |superiore di polizia,
| |titolare di ufficio di
| |livello dirigenziale
| |generale competente
| |all'esercizio delle
| |funzioni indicate nella
| |tabella A, ispettore
| |generale di
| |amministrazione, titolare Prefetto | 146 |di incarico speciale. ---------------------------------------------------------------------
| |Vicario del titolare
| |dell'ufficio territoriale
| |del Governo, vice
| |commissario del Governo
| |nelle sedi capoluogo di
| |regione, coordinatore
| |dell'ufficio territoriale
| |del Governo; capo di
| |gabinetto nell'ufficio
| |territoriale del Governo;
| |responsabile nell'ufficio
| |territoriale del Governo
| |delle aree funzionali in
| |materia di: ordine e
| |sicurezza pubblica;
| |raccordo con gli enti
| |locali; consultazioni
| |elettorali; diritti
| |civili, cittadinanza,
| |condizione giuridica
| |dello straniero,
| |immigrazione e diritto di
| |asilo; responsabile
| |nell'ufficio territoriale
| |del Governo delle sedi
| |capoluogo di regione
| |delle aree funzionali in
| |materia di: protezione
| |civile, difesa civile e
| |coordinamento del
| |soccorso pubblico;
| |applicazione del sistema
| |sanzionatorio
| |amministrativo; affari
| |legali e contenzioso
| |anche ai fini della
| |rappresentanza in
| |giudizio
| |dell'amministrazione;
| |responsabile di area
| |funzionale nell'ambito
| |dei dipartimenti, degli
| |uffici centrali di
| |livello dirigenziale

| |generale e degli uffici Viceprefetto | 535 |di diretta collaborazi --------------------------------------------------------------------- one del Ministro; | | ispettore generale. | | ---------------------------------------------------------------------
| |Capo di gabinetto e vice
| |capo di gabinetto
| |nell'ufficio territoriale
| |del governo; responsabile
| |di area funzionale
| |nell'ufficio territoriale
| |del Governo; responsabile
| |di servizio nelle aree
| |funzionali dei
| |dipartimenti, degli
| |uffici di livello
| |dirigenziale generale e
| |degli uffici di diretta
| |collaborazione del
| |Ministro; responsabile
| |dell'area degli affari
| |legali e del contenzioso
| |anche ai fini della
| |rappresentanza in
| |giudizio Viceprefetto aggiunto | 1065 |dell'amministrazione. --------------------------------------------------------------------- Totale | 1746 |



 
Art. 13.
Limiti di eta' per il collocamento a riposo d'ufficio
1. Il personale appartenente ai ruoli dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato e' collocato a riposo d'ufficio al raggiungimento dei seguenti limiti di eta', in relazione alla qualifica rivestita:
dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B e dirigente generale di pubblica sicurezza: 65 anni;
dirigente superiore: 63 anni;
qualifiche inferiori: 60 anni.
2. Gli appartenenti al ruolo direttivo speciale sono collocati a riposo d'ufficio al compimento del sessantesimo anno di eta'.
3. La tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' sostituita dalla tabella 2 allegata al presente decreto.



Nota all'art. 13:
- Per l'argomento del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, vedi nelle note all'art.
1.



 
Art. 14.
Istituzione del ruolo direttivo speciale
1. Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, tra i ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e successive modifiche ed integrazioni, e' istituito il ruolo direttivo speciale, articolato nelle seguenti qualifiche:
vice commissario del ruolo direttivo speciale, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;
commissario del ruolo direttivo speciale;
commissario capo del ruolo direttivo speciale;
vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale.
2. La dotazione organica del ruolo di cui al comma 1 e' costituita, per mille unita', ai sensi dell'articolo 1, comma 3, e, per trecento unita', con contestuale riduzione della dotazione organica del ruolo degli ispettori, come indicato nella tabella 1 che sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.



Note all'art. 14:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (per
l'argomento vedi nelle note all'art. 1), come sostituito
dall'art. 68 del decreto legislativo qui pubblicato:
"Art. 1. - 1. Nell'ambito dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza sono istituiti i seguenti ruoli del
personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di
polizia:
a) ruolo degli agenti e assistenti;
b) ruolo dei sovrintendenti;
c) ruolo degli ispettori;
d) ruolo direttivo speciale;
e) ruolo dei commissari;
f) ruolo dei dirigenti.
2. Salvo quanto specificato nei successivi articoli, il
personale appartenente ai predetti ruoli, nello svolgimento
dei compiti istituzionali sanciti dalla legge 1o aprile
1981, n. 121, svolge anche le attivita' accessorie
necessarie al pieno assolvimento dei compiti di istituto.



 
Art. 15
Funzioni del personale del ruolo direttivo speciale

1. Il personale appartenente al ruolo direttivo speciale riveste le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria e svolge le funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, con esclusione di quelle che comportano l'esercizio delle attribuzioni di autorita' locale di pubblica sicurezza.
2. I commissari del ruolo direttivo speciale espletano le funzioni di cui al comma 1 in collaborazione con i funzionari preposti alla direzione degli uffici e reparti cui sono addetti. Ai medesimi e', altresi', affidata la direzione di uffici o reparti, con le connesse responsabilita' per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i commissari capo ed i vice questori aggiunti del ruolo direttivo speciale svolgono, rispettivamente, le funzioni dei commissari capo e dei vice questori aggiunti del ruolo dei commissari.
4. Gli appartenenti al ruolo direttivo speciale provvedono altresi' all'addestramento del personale dipendente e svolgono in relazione alla professionalita' posseduta compiti di istruzione e formazione del personale della Polizia di Stato.
 
Art. 16
Accesso al ruolo direttivo speciale

1. Alla qualifica iniziale del ruolo direttivo speciale si accede, nel limite dei posti disponibili nella relativa dotazione organica e, salvo quanto previsto all'articolo 24, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame consistente in due prove scritte e in un colloquio. Il concorso e' riservato al personale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato con la qualifica di ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, in possesso del titolo di studio di scuola media superiore o equivalente.
2. Non e' ammesso al concorso il personale che alla data del relativo bando abbia riportato: a) nei tre anni precedenti, un giudizio complessivo inferiore a
"distinto"; b) nell'anno precedente, la sanzione disciplinare della pena
pecuniaria; c) nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della
deplorazione; d) nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della
sospensione dal servizio.
3. Le eventuali forme di preselezione, le prove di esame, scritte ed orali, le modalita' di svolgimento del concorso, di composizione della commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria sono stabilite con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con il medesimo regolamento sono individuate le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, tra le quali assume particolare rilevanza l'anzianita' di effettivo servizio nel ruolo degli ispettori, e i punteggi massimi da attribuire a ciascuna di esse.
4. A coloro che partecipano al concorso di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 1o febbraio 1989, n. 53.
5. Durante il periodo di frequenza del corso il personale interessato e' collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.



Note all'art 16:
- Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, vedi nelle note all'art. 3.
- Si riporta il testo dell'art. 24 della legge
1o febbraio 1989, n. 53 (modifiche alle norme sullo stato
giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei
graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e
del Corpo della guardia di finanza nonche' disposizioni
relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di
custodia e al Corpo forestale dello Stato):
"Art. 24. - 1. L'appartenente ai ruoli della Polizia di
Stato che espleta funzioni di polizia il quale partecipi a
concorsi, interni o pubblici con riserva di posti, per il
passaggio o l'accesso ai ruoli superiori della Polizia di
Stato non e' sottoposto alla ripetizione degli accertamenti
psico-attitudinali per la parte gia' effettuata all'atto
dell'ingresso in carriera, ne' agli accertamenti medici
previsti dai regolamenti approvati con i decreti del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, nn. 903 e
904.
2. Devono in ogni caso essere effettuati gli
accertamenti medici e psico-attitudinali specificamente
previsti per l'accesso ai ruoli superiori, per il
conseguimento di particolari abilitazioni professionali o
di servizio e per impieghi speciali".
- Per il testo dell'art. 28 della legge 10 ottobre
1976, n. 668, vedi nelle note all'art. 5.



 
Art. 17.
Corso di formazione per l'immissione nel ruolo direttivo speciale
1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 16 frequentano un corso di formazione della durata di diciotto mesi presso l'Istituto superiore di polizia. Il corso, articolato in due cicli di nove mesi comprensivi di un tirocinio operativo presso strutture della Polizia di Stato, si svolge secondo programmi e modalita' coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. L'insegnamento e' impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i principi stabiliti dall'articolo 60 della legge 1o aprile 1981, n. 121. Durante la frequenza del corso i vice commissari del ruolo direttivo speciale rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.
2. Il direttore dell'Istituto superiore di polizia, sentito il comitato direttivo, al termine del primo ciclo esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di idoneita' per l'ammissione al secondo ciclo, al termine del quale gli stessi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, sostengono l'esame finale sulle materie oggetto di studio.
3. I vice commissari del ruolo direttivo speciale che hanno superato l'esame di fine corso sono confermati nel ruolo direttivo speciale con la qualifica di commissario, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.
4. Le modalita' di svolgimento e i programmi del corso di formazione, i criteri per la formulazione del giudizio di idoneita' previsto dal comma 2, nonche' le modalita' dell'esame finale e di formazione della graduatoria finale sono determinati con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n 400, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
5. Per l'assegnazione ai servizi d'istituto dei commissari del ruolo direttivo speciale si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 4.
6. L'assegnazione di cui al comma 5 e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate nel bando di concorso.
7. Ai frequentatori del corso di formazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, secondo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121.
8. L'anzianita' pregressa maturata nei ruoli sottostanti a quello del ruolo direttivo speciale non concorre a determinare l'attribuzione del trattamento economico previsto dai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43 della legge 1o aprile 1981, n. 121.



Note all'art. 17:
- Per il testo degli articoli 59, secondo comma, e 60,
della legge 1o aprile 1981, n. 121 (per l'argomento vedi
nelle note all'art. 2), vedi nelle note all'art. 4.
- Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, vedi nelle note all'art. 3.
- Si riporta il testo dell'art. 43, commi ventiduesimo
e ventitreesimo, della legge 1o aprile 1981, n. 121 (per
l'argomento vedi nelle note all'art. 2):
"Art. 43 (Trattamento economico). - Ai funzionari del
ruolo dei commissari ed equiparati della Polizia di Stato e
ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza
demerito per venticinque anni, e' attribuito il trattamento
economico spettante al dirigente superiore.
Al personale appartenente ai ruoli dell'amministrazione
civile dell'interno in servizio presso il dipartimento
della pubblica sicurezza o negli uffici dipendenti dalle
autorita' nazionali e provinciali di pubblica sicurezza,
nonche' al personale di altre amministrazioni dello Stato
che presta servizio nell'ufficio per il coordinamento e la
pianificazione delle Forze di polizia, spetta una
indennita' mensile speciale non pensionabile di importo
complessivo pari al cinquanta per cento di quella di cui al
terzo comma. L'indennita' speciale non compete al personale
che beneficia dell'indennita' di cui al terzo comma del
presente articolo".



 
Art. 18.
Dimissioni dal corso di formazione
1. Sono dimessi dal corso i vice commissari del ruolo direttivo speciale che:
a) dichiarano di rinunciare al corso;
b) non ottengono il giudizio di idoneita' previsto al termine del primo ciclo del corso;
c) non superano le prove, ovvero non conseguono nei tempi stabiliti tutti gli obiettivi formativi del corso;
d) non superano l'esame finale del corso;
e) sono stati per qualsiasi motivo assenti dall'attivita' corsuale per piu' di novanta giorni anche se non consecutivi e di centottanta giorni per infermita' contratta durante il corso, ovvero per infermita' dipendente da causa di servizio, o, nel caso di personale femminile, per maternita'.
2. Si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 5.
3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso determinano la cessazione dalla posizione di aspettativa di cui all'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e la restituzione al ruolo di provenienza. I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per la nomina a vice commissario del ruolo direttivo speciale.



Nota all'art. 18:
- Per il testo dell'art. 28 della legge 10 ottobre
1986, n. 668, vedi nelle note all'art. 5.



 
Art. 19.
Promozione a commissario capo del ruolo direttivo speciale
1. La promozione a commissario capo del ruolo direttivo speciale si consegue, nel limite dei posti disponibili, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale e' ammesso il personale con la qualifica di commissario del ruolo direttivo speciale che abbia compiuto sei anni di effettivo servizio nella qualifica.
 
Art. 20.
Promozione a vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale
1. La promozione a vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale e' ammesso il personale con la qualifica di commissario capo del ruolo direttivo speciale che abbia compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica.
2. Ricorrendo i presupposti per il conferimento della promozione per merito straordinario, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, al personale che riveste la qualifica di vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale possono essere attribuiti i benefici economici di cui all'articolo 75, ultimo comma, del medesimo decreto n. 335 del 1982.



Note all'art. 20:
- Si riporta il testo dell'art. 74 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (per
l'argomento vedi nelle note all'art. 1):
"Art. 74 (Promozione per merito straordinario degli
appartenenti al ruolo dei commissari e dei dirigenti). - La
promozione alla qualifica superiore puo' essere conferita
anche per merito straordinario ai vice commissari, ai
commissari, ai commissari capo, ai vice questori aggiunti
ed ai primi dirigenti che nell'esercizio delle loro
funzioni, al fine di tutelare l'ordine e la sicurezza
pubblica abbiano corso grave ed effettivo pericolo di vita
ovvero, nel portare a compimento operazioni di servizio di
eccezionale rilevanza, abbiano messo in luce eccezionali
capacita' professionali dimostrando di poter adempiere alle
funzioni della qualifica superiore".
- Per il testo vigente dell'art. 75 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (per
l'argomento vedi nelle note all'art. 1), vedi nelle note
all'art. 68.



 
Art. 21.
Conferimento di promozioni connesse alla cessazione dal servizio
1. Gli ispettori superiori - sostituti ufficiali di pubblica sicurezza conseguono la nomina alla qualifica di commissario del ruolo direttivo speciale il giorno successivo alla cessazione dal servizio per anzianita', per limiti di eta', infermita' o decesso, se nel quinquennio precedente abbiano prestato servizio senza demerito.
2. I vice questori aggiunti del ruolo direttivo speciale conseguono la nomina alla qualifica di primo dirigente dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia il giorno successivo alla cessazione dal servizio per limiti di eta', infermita' o decesso, se nel quinquennio precedente abbiano prestato servizio senza demerito.
 
Art. 22.
Disposizioni transitorie per l'accesso al ruolo dei commissari
1. Fino all'emanazione dei regolamenti previsti dagli articoli 3 e 4, ai concorsi straordinari per titoli ed esami per l'accesso al ruolo dei commissari, di cui all'articolo 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85, cosi' come modificato dall'articolo 68, comma 11, ed ai relativi corsi di formazione continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.



Nota all'art. 22:
- Il testo vigente dell'art. 7 della legge 28 marzo
1987, n. 85 (Disposizioni in materia di avanzamento, di
reclutamento e di adeguamento del trattamento economico
degli ufficiali delle Forze armate e qualifiche equiparate
delle Forze di polizia), come modificato dall'art. 68 del
decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 7. - 1. Il Ministro dell'interno e' autorizzato a
bandire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un concorso straordinario per
titoli ed esami per l'accesso alle qualifiche iniziali dei
ruoli dei commissari e dei direttori tecnici della Polizia
di Stato, per non oltre il 50 per cento dei posti
disponibili alla data del 31 agosto 1996, e non piu' di due
concorsi straordinari nel quinquennio successivo, nel
limite del 50 per cento delle vacanze verificatesi in
ciascun ruolo successivamente alla data del bando del
precedente concorso straordinario.
2. Ai concorsi di cui al comma 1 e' ammesso a
partecipare il personale della Polizia di Stato in possesso
del prescritto diploma di laurea e dei requisiti
attitudinali richiesti, il quale non abbia riportato, nei
tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della
deplorazione o altra sanzione piu' grave ed abbia
riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo
non inferiore a "buono", appartenente ad uno dei ruoli del
personale che espleta funzioni di polizia o ad uno dei
ruoli del personale che espleta funzioni
tecnico-scientifiche o tecniche.
3. L'esame consiste in due prove scritte e un colloquio
nelle materie previste per i corrispondenti concorsi
pubblici. La composizione della commissione giudicatrice, i
titoli da porre in valutazione e le modalita' di
svolgimento del concorso sono stabiliti con il decreto del
Ministro dell'interno che indice il concorso.
4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono
nominati rispettivamente vice commissari o direttori
tecnici della Polizia di Stato e sono ammessi a frequentare
i rispettivi corsi di formazione di durata non inferiore a
nove mesi, con l'applicazione dell'art. 28 della legge
10 ottobre 1986, n. 668. Nei confronti degli stessi non si
applicano le disposizioni dell'art. 51 della predetta legge
n. 668 del 1986.
5. Il primo concorso straordinario di cui al comma 1,
per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici selettori del
Centro psico-tecnico della Polizia di Stato e' bandito per
tutti i posti disponibili alla data del 31 agosto 1996. Al
medesimo concorso sono inoltre ammessi coloro che, in
possesso del prescritto titolo di studio, svolgono o
abbiano svolto le attivita' di psicologo o perito selettore
nelle strutture della Polizia di Stato, successivamente
alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 1990,
n. 232".



 
Art. 22-bis (1)
(( Inquadramenti del personale del ruolo dei commissari ))

(( 1. Il personale del ruolo dei commissari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e' inquadrato, con decorrenza 15 marzo 2001, anche in soprannumero riassorbibile, nelle sottoelencate qualifiche del medesimo ruolo: a) nella qualifica di vice questore aggiunto, i commissari e i
commissari capo con un'anzianita' di effettivo servizio nel ruolo
dei commissari non inferiore a sette anni e sei mesi, nonche' i
vice questori aggiunti; b) nella qualifica di commissario capo, i vice commissari e i
commissari con un'anzianita' di effettivo servizio nel ruolo dei
commissari inferiore a sette anni e sei mesi.
2. Gli inquadramenti di cui al comma 1 sono effettuati secondo l'ordine delle qualifiche di provenienza e, nell'ambito di queste, secondo l'ordine di ruolo. Il personale di cui al comma 1, lettera a), conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento. Il personale di cui al comma 1, lettera b), conserva, ai medesimi fini, l'anzianita' maturata nel ruolo.
3. Dall'anzianita' richiesta per gli inquadramenti di cui al comma 1 sono detratti i periodi di ritardo nella progressione in carriera derivanti dall'applicazione di una delle cause di esclusione dagli scrutini previste dall'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Il personale di cui al comma 1, promosso per merito straordinario ai sensi dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' comunque inquadrato nella stessa qualifica attribuita al funzionario del ruolo dei commissari che lo seguiva in ruolo prima della data di inquadramento, andandosi a collocare in ruolo immediatamente prima di quest'ultimo.
5. In relazione alle eventuali posizioni soprannumerarie sulla dotazione organica del ruolo dei commissari, di cui all'articolo 1, comma 3, e alla tabella 1, e' reso indisponibile un eguale numero di posti nella qualifica iniziale del ruolo direttivo speciale. ))
 
Art. 22-ter (1)
(( Disposizioni conseguenti agli inquadramenti ))

(( 1. Il personale inquadrato nella qualifica di commissario capo consegue la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al compimento di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei commissari.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, il personale inquadrato nella qualifica di vice questore aggiunto ed i commissari capo promossi vice questori aggiunti ai sensi del comma 1, partecipano allo scrutinio per merito comparativo di ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente al compimento di due anni di anzianita' nella qualifica; il personale inquadrato nella qualifica di commissario capo puo' partecipare al concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), al compimento di sette anni di effettivo servizio nel ruolo dei commissari.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 23, agli scrutini e ai concorsi di cui all'articolo 7, comma 1, per il conferimento dei posti che si renderanno disponibili nella qualifica di primo dirigente fino al 31 dicembre 2002 e' ammesso esclusivamente il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto riveste la qualifica di vice questore aggiunto, ovvero quelle di commissario capo e di commissario, sempre che, alla stessa data, sia in possesso di un'anzianita' complessiva nel ruolo non inferiore a nove anni e sei mesi. ))
 
Art. 23. Disposizioni transitorie in materia di progressione in carriera del
personale appartenente al ruolo dei commissari e dei dirigenti.
1. Ai fini della partecipazione agli scrutini per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale per la nomina a primo dirigente, nei confronti del personale del ruolo dei commissari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi l'articolo 1-bis del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, convertito con legge 17 febbraio 1985, n. 19, limitatamente ai requisiti ivi previsti.
2. Il primo concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente e' indetto con riferimento all'aliquota dei posti disponibili al 31 dicembre 2001.
3. Fino all'emanazione del regolamento ministeriale indicato nell'articolo 7, comma 4, il corso di formazione dirigenziale continua ad essere disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. I posti corrispondenti alla dotazione organica della qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B, anche qualora non coperti, sono utili ai fini delle promozioni da conferire nelle qualifiche inferiori con decorrenza 1o gennaio 2001, ai sensi dell'articolo 206 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
5. Le disposizioni concernenti il percorso di carriera di cui all'articolo 10 si applicano con le seguenti modalita':
a) quelle di cui al comma 1, al personale appartenente al ruolo dei commissari immesso in ruolo a partire dal 1o gennaio 2001;
b) quelle di cui al comma 2, ai primi dirigenti nominati a tale qualifica a partire dal 1o gennaio 2006.
6. Gli appartenenti al ruolo dei commissari, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, conseguono la nomina alla qualifica di primo dirigente dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia il giorno successivo alla cessazione dal servizio per limiti di eta', infermita' o decesso, se rivestono la qualifica di vice questore aggiunto e nel quinquennio precedente abbiano prestato servizio senza demerito.



Note all'art. 23:
- Si riporta il testo dell'art. 1-bis del decreto-legge
19 dicembre 1984, n. 858, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 febbraio 1985, n. 19 (Norme per il
trattenimento o il richiamo in servizio di alcune categorie
di personale della Polizia di Stato):
"Art. 1-bis. - 1. L'accesso alle qualifiche
dirigenziali iniziali dei ruoli di cui alla legge 1o aprile
1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione, avviene
mediante corso di formazione dirigenziale della durata di
tre mesi con esame finale, al quale e' ammesso il personale
direttivo con qualifica apicale ovvero in possesso
dell'anzianita' di nove anni e sei mesi di effettivo
servizio nel rispettivo ruolo di appartenenza.
2. L'ammissione al corso, nel limite dei posti
disponibili al 31 dicembre di ogni anno, si consegue
mediante scrutinio per merito comparativo.
3. La nomina decorre a tutti gli effetti dal 1o gennaio
dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate
le vacanze ed e' conferita secondo l'ordine di graduatoria
dell'esame finale del corso.
4. Le norme di cui ai precedenti commi si applicano
anche per il conferimento di posti disponibili alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto".
- Si riporta il testo dell'art. 206 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato):
"Art. 206 (Promozioni e posti disponibili). - Le
promozioni non possono essere conferite se non ci sia
disponibilita' di posti nella qualifica cui si deve
accedere od in quelle ad essa superiori".



 
Art. 24. Disposizioni di prima applicazione per la costituzione del ruolo
direttivo speciale
1. Fermo restando il disposto dell'articolo 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85, a partire dal 2001 e fino al raggiungimento della nuova dotazione organica del ruolo dei commissari e alla copertura della dotazione organica del ruolo direttivo speciale, i concorsi per l'accesso al ruolo dei commissari e al ruolo direttivo speciale sono indetti annualmente per un numero di posti pari, rispettivamente, al quaranta e al sessanta per cento delle vacanze complessive esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente nei due ruoli, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2.
2. Per i concorsi di accesso al ruolo direttivo speciale sono utilizzate, entro l'anno 2003, trecento unita' della relativa dotazione organica, in aggiunta a quelle determinate ai sensi del comma 1.
3. I posti non coperti a seguito dei concorsi per l'accesso al ruolo dei commissari e al ruolo direttivo speciale sono utilizzati per i rispettivi concorsi dell'anno successivo.



Nota all'art. 24:
- Per il testo vigente dell'art. 7 della legge 28 marzo
1997, n. 85 (per l'argomento vedi nelle note all'art. 22),
vedi nelle note all'art. 22.



 
Art. 25.
Disposizioni transitorie per l'accesso al ruolo direttivo speciale
1. In sede di prima attuazione del presente decreto, alla qualifica di vice commissario del ruolo direttivo speciale accedono mediante concorso per titoli ed esame, consistente in una prova scritta e in un colloquio, gli appartenenti al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, con la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, in possesso dei requisiti previsti dal comma 2. I concorsi sono indetti annualmente, a partire dal 2001 e fino al 2005, per il numero dei posti disponibili ai sensi dell'articolo 24.
2. Ai concorsi puo' partecipare il suddetto personale in possesso del titolo di studio di scuola media superiore o equivalente, che al 1o gennaio di ciascuno degli anni indicati al comma 1 ha maturato almeno dieci anni di effettivo servizio nel ruolo e che, alla data dei relativi bandi, non si trovi nelle condizioni ostative previste dall'articolo 16, comma 2. Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 1o febbraio 1989, n. 53.
3. I vincitori dei concorsi di cui ai commi precedenti sono nominati vice commissari del ruolo direttivo speciale e frequentano un corso di formazione di nove mesi presso l'Istituto superiore di polizia, comprensivo di un tirocinio operativo della durata di tre mesi presso strutture della Polizia di Stato. Ai medesimi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 5. Le cause di dimissioni e di espulsione dal corso sono quelle previste dall'articolo 18, salvo che per i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e) del medesimo articolo, che sono ridotti della meta'.
4. I vice commissari che hanno concluso con profitto il corso di formazione sono confermati nel ruolo direttivo speciale con la qualifica di commissario del ruolo direttivo speciale, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Ai predetti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 5, 6, 7 e 8.
5. Le modalita' di espletamento dei concorsi, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, nonche' le modalita' di svolgimento del corso di formazione, del tirocinio operativo, di valutazione finale del profitto ed i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso, sono stabiliti, rispettivamente, con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 3, e con quello di cui all'articolo 17, comma 4.



Nota all'art. 25:
- Si riporta il testo dell'art. 24 della legge
1o febbraio 1989, n. 53 (Modifiche alle norme sullo stato
giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei
graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e
del Corpo della guardia di finanza nonche' disposizioni
relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di
custodia e al Corpo forestale dello Stato):
"Art. 24 - 1. L'appartenente ai ruoli della Polizia di
Stato che espleta funzioni di polizia il quale partecipi a
concorsi, interni o pubblici con riserva di posti, per il
passaggio o l'accesso ai ruoli superiori della Polizia di
Stato non e' sottoposto alla ripetizione degli accertamenti
psico-attitudinali per la parte gia' effettuata all'atto
dell'ingresso in carriera, ne' agli accertamenti medici
previsti dai regolamenti approvati con i decreti del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, numeri 903 e
904.
2. Devono in ogni caso essere effettuati gli
accertamenti medici e psico-attitudinali specificamente
previsti per l'accesso ai ruoli superiori, per il
conseguimento di particolari abilitazioni professionali o
di servizio e per impieghi speciali".



 
Art. 26
Disposizioni transitorie riguardanti i
dirigenti generali di pubblica sicurezza

1. Nella prima applicazione del presente decreto, ai dirigenti generali di pubblica sicurezza che hanno maturato due anni di anzianita' nella qualifica alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che non vengano nominati dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B, continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni concernenti l'inquadramento alla qualifica di prefetto.
2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, ai dirigenti generali di pubblica sicurezza in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, al compimento dei quattro anni di anzianita' nella qualifica, e' comunque attribuito il trattamento economico del dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B, salvo che non siano gia' nominati a tale ultima qualifica.
 
Art. 27
Collocamento a riposo del personale in servizio

1. I limiti di eta' per il collocamento a riposo d'ufficio di cui all'articolo 13 sono applicati, con criteri di progressivita', agli appartenenti al ruolo dei commissari e al ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato con qualifica inferiore a dirigente generale, gia' in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336. A tal fine il predetto personale e' collocato a riposo d'ufficio con l'anticipazione massima, rispetto alla data di cessazione dal servizio per raggiungimento del sessantacinquesimo anno di eta', di seguito indicata:

=====================================================================
|Anticipazione del collocamento "a riposo

===================================================================== Anno del raggiungimento | |
dei 65 anni di età |Dirigenti superiori| Altre qualifiche

--------------------------------------------------------------------- 2001 | -| -

--------------------------------------------------------------------- 2002 | 8 mesi| 9 mesi

--------------------------------------------------------------------- 2003 | 11 mesi| 13 mesi

--------------------------------------------------------------------- 2004 | 14 mesi| 19 mesi

--------------------------------------------------------------------- 2005 | 17 mesi| 27 mesi

--------------------------------------------------------------------- 2006 | 20 mesi| 34 mesi

--------------------------------------------------------------------- 2007 | 24 mesi| 41 mesi

--------------------------------------------------------------------- 2008 | | 47 mesi

--------------------------------------------------------------------- 2009 | | 53 mesi

--------------------------------------------------------------------- 2010 | | 60 mesi

2. Il collocamento a riposo d'ufficio di cui al comma 1 e' disposto, con anticipazione differenziata rispetto alla data di cessazione dal servizio per il raggiungimento del sessantacinquesimo anno di eta', secondo lo schema indicato nell'allegata tabella 3.
3. Ai funzionari di cui al comma 1 che raggiungono il sessantacinquesimo anno di eta' a partire dal 2002, vengono corrisposti, in aggiunta alla pensione determinata come stabilito dall'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, quattro scatti del 2,5 per cento calcolati sullo stipendio goduto all'atto del pensionamento ed e' assicurata, per il periodo intercorrente dalla data del collocamento a riposo e fino al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di eta', la riliquidazione del trattamento di quiescenza sulla base degli aumenti retributivi pensionabili di qualsiasi natura concessi ai pari qualifica in attivita' di servizio.
4. Nei confronti dei funzionari di cui al comma 3, il cui trattamento sara' liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, trovera' applicazione il coefficiente di trasformazione relativo al sessantacinquesimo anno di eta', previsto dalla tabella A allegata alla legge medesima, fermo restando il beneficio di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
5. Agli appartenenti al ruolo dei commissari e al ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato con qualifica inferiore a dirigente generale di pubblica sicurezza, gia' in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, non ricompresi nella previsione di cui al comma 1 e che saranno collocati a riposo con i nuovi limiti di eta' di cui all'articolo 13, saranno applicate le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
6. A decorrere dall'anno 2004 i pensionamenti previsti dal presente articolo sono effettuati assicurando l'invarianza della spesa attraverso la disciplina autorizzatoria delle assunzioni del personale, di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.



Note all'art. 27:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 336, reca: "Inquadramento nei ruoli della Polizia
di Stato del personale che espleta funzioni di polizia".
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il
riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori
privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge
23 ottobre 1992, n. 421):
"Art. 13 (Norma transitoria per il calcolo delle
pensioni). - 1. Per i lavoratori dipendenti iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme sostitutive ed
esclusive della medesima, e per i lavoratori autonomi
iscritti alle gestioni speciali amministrative
dall'I.N.P.S., l'importo della pensione e' determinato
dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente all'importo
relativo alle anzianita' contributive acquisite
anteriormente al 1o gennaio 1993, calcolato con riferimento
alla data di decorrenza della pensionesecondo la normativa
vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine
resta confermata in via transitoria, anche per quanto
concerne il periodo di riferimento per la determinazione
della retribuzione pensionabile;
b) della quota di pensione corrispondente all'importo
del trattamento pensionistico relativo alle anzianita'
contributive acquisite a decorrere dal 1o gennaio 1993,
calcolato secondo le norme di cui al presente decreto".
- Si riporta la tabella A della legge 8 agosto 1995, n.
335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e
complementare):

Tabella A

Coefficienti di trasformazione

=====================================================================
Divisori | Età | Valori =====================================================================
21,1869|57 |4,720%
20,5769|58 |4,860%
19,9769|59 |5,006%
19,3669|60 |5,163%
18,7469|61 |5,334%
18,1369|62 |5,514%
17,5269|63 |5,706%
16,9169|64 |5,911%
16,2969|65 |6,136%
Tasso di|sconto = |1,5%

- Per completezza d'informazione, si riporta il testo
dell'art. 1, nonche' dell'art 3, comma 7, del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 165 (Attuazione delle
deleghe conferite dall'art. 2, comma 23, della legge
8 agosto 1995, n. 335, e dall'art. 1, commi 97, lettera g),
e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di
armonizzazione al regime previdenziale generale dei
trattamenti pensionistici del personale militare, delle
Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, nonche' del personale non contrattualizzato del
pubblico impiego):
"Art. 1 (Campo di applicazione). - 1. Le disposizioni
di cui al presente titolo armonizzano ai principi
ispiratori della legge 8 agosto 1995, n. 335, il
trattamento pensionistico del personale militare delle
Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo
della guardia di finanza, nonche' del personale delle Forze
di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco".
"Art. 3 (Ausiliaria). - 7. Per il personale di cui
all'art. 1 escluso dall'applicazione dell'istituto
dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento
dei limiti di eta' previsto dall'ordinamento di
appartenenza e per il personale militare che non sia in
possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o
permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento
di pensione e' liquidato in tutto o in parte con il sistema
contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il
montante individuale dei contributi e' determinato con
l'incremento di un importo pari a 5 volte la base
imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per
l'aliquota di computo della pensione. Per il personale
delle Forze di polizia ad ordinamento militare il predetto
incremento opera in alternativa al collocamento in
ausiliaria, previa opzione dell'interessato".
- Si riporta il testo dell'art. 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica):
"Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di
personale delle amministrazioni pubbliche e misure di
potenziamento e di incentivazione del part-time). - 1. Al
fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e di
ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei
servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e
di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni
pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del
fabbisogno di personale, comprensivo delle unita' di cui
alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il
personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo
dei dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche
omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato
entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo
della riduzione complessiva del personale in servizio alla
data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1
per cento rispetto al numero delle unita' in servizio al
31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene
assicurata una riduzione complessiva del personale in
servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto
al numero delle unita' in servizio alla data del
31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 e' assicurata una
ulteriore ridiuzione non inferiore all'1 per cento rispetto
al pers
onale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 2001 deve
essere realizzata una riduzione di personale non inferiore
all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione
previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di
riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Nell'ambito della programmazione e delle procedure di
autorizzazione delle assunzioni, deve essere
prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli
addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei
concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999.
2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle
percentuali annue di riduzione del personale di cui al
comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei
risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno
precedente, separatamente per i Ministeri e le altre
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
per gli enti pubblici non economici con organico superiore
a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di
polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai
predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
riferiscono al Consiglio dei Ministri entro il primo
bimestre di ogni anno.
3. Per consentire lo sviluppo dei processi di
riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi
all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il
rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del
personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, definisce preliminarmente le priorita' e le
necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in
particolare delle correlate esigenze di introduzione di
nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo
semestre di ciascun anno, il Consiglio dei Ministri
determina il numero massimo complessivo delle assunzioni
delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle
cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano
comunque subordinate all'indisponibilita' di personale da
trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e
possono essere disposte esclusivament
e presso le sedi che presentino le maggiori carenze di
personale. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali
o derogatorie.
3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina
autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla
generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di
reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare a
decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede
criteri, modalita' e termini anche differenziati delle
assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e delle
specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno
adempimento dei compiti istituzionali.
3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli
obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione
funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste
di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da
una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e
riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla
definizione di modelli organizzativi rispondenti ai
principi di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai
compiti e ai programmi, con specifico riferimento,
eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi
da fornire all'utenza. Le predette richieste sono
sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri, ai fini
dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa
istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. L'istruttoria e' diretta a riscontrare le
effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e
l'impraticabilita' di soluzio
ni alternative collegate a procedure di mobilita' o
all'adozione di misure di razionalizzazione interna. Per le
amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo,
nonche' per gli enti pubblici non economici con organico
superiore a duecento unita', i contratti integrativi
sottoscritti, corredati da una apposita relazione
tecnico-finanziaria riguardante gli oneri derivanti
dall'applicazione della nuova classificazione del
personale, certificata dai competenti organi di controllo,
di cui all'art. 52, comma 5, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, laddove
operanti, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, che, entro trenta giorni dalla data di
ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la
compatibilita' economico-finanziaria, ai sensi dell'art.
45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29. Decorso tale termine, la delegazione di pa
rte pubblica puo' procedere alla stipula del contratto
integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito
negativo, le parti riprendono le trattative.
4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da
1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unita'
di personale, secondo le modalita' di cui ai commi da 5 a
15.
5. Per il potenziamento delle attivita' di controllo
dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri
e le modalita' di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400
unita' di personale.
6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di
lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di
300 unita' di personale destinate al servizio ispettivo
delle direzioni provinciali e regionali del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e di 300 unita' di
personale destinate all'attivita' dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a
destinare un numero non inferiore di unita' al servizio
ispettivo.
7. Con regolamento da emanare su proposta del
Presidente del Consiglio dei mimstri e del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previo parere delle competenti commissioni
parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le
modalita', nonche' i processi formativi, per disciplinare
il passaggio, in ambito regionale, del personale delle
amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa
vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al
servizio ispettivo delle direzioni regionali e provinciali
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri
e modalita':
a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale
corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali,
per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in
relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del
Ministero delle finanze;
b) il numero dei posti da mettere a concorso nella
settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione
territoriale e' determinato sulla base della somma delle
effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici
aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima,
fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della
provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili
professionali di settima, ottava e nona qualifica
funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche,
la disponibilita' dei posti vacanti. Per il profilo
professionale di ingegnere direttore la determinazione dei
posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse
modalita', avendo a riferimento il profilo professionale
medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore
appartenente alla nona qualifica funzionale;
c) i concorsi consistono in una prova attitudinale
basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati
all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita'
specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico,
contabile, economico e finanziario, per svolgere le
funzioni del corrispondente profilo professionale. I
candidati che hanno superato positivamente la prova
attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio
interdisciplinare;
d) la prova attitudinale deve svolgersi
esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni
territoriali;
e) ciascun candidato puo' partecipare ad una sola
procedura concorsuale.
9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le
disposizioni dell'art. 11, commi settimo e ottavo, della
legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria
unica
nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della stessa
legge, con esclusione di qualsiasi effetto economico,
nonche' quelle di cui al comma 2 dell'art. 43 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni.
10. Per assicurare forme piu' efficaci di contrasto e
prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il
Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze
individua all'interno del contingente di cui all'art. 55,
comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali
composte da personale di alta professionalita' destinato ad
operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e
del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa
specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il
personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi
del comma 5, nonche' altri funzionari gia' addetti agli
specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza
professionale e formativa, secondo criteri e modalita' di
carattere oggettivo.
11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui
al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle
dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori
alla settima nella misura complessiva corrispondente al
personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai
sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli
ruoli.
12. Per la copertura dei posti vacanti le graduatorie
dei concorsi pubblici per il personale del Servizio
sanitario nazionale, approvate successivamente al
31 dicembre 1993, possono essere utilizzate fino al
31 dicembre 1998.
13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai
sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
conservano validita' per un periodo di diciotto mesi dalla
data della loro approvazione.
14. Per far fronte alle esigenze connesse con la
salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree
soggette a rischio sismico il Ministero per i beni
culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto
dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni
organiche complessive, ad assumere 600 unita' di personale
anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli
profili professionali, ferme restando le dotazioni di
ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono
effettuate tramite concorsi da espletare anche su base
regionale mediante una prova attitudinale basata su una
serie di quesiti a risposta multipla mirati
all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita'
specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico,
contabile, informatico, per svolgere le funzioni del
corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno
superato con esito positivo la prova attitudinale sono
ammessi a sostenere un colloquio
interdisciplinare. Costituisce titolo di preferenza la
partecipazione per almeno un anno, in corrispondente
professionalita', ai piani o progetti di cui all'art. 6 del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e
successive modificazioni.
15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere,
nel limite di 200 unita' complessive, con le procedure
previste dal comma 3, personale dotato di alta
professionalita', anche al di fuori della dotazione
organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro
prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla
predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti
legislativi di attribuzione di nuove e specifiche
competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si
applicano per le assunzioni di cui al presente comma le
disposizioni previste dai commi 8 e 11.
16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono
subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia'
espletati le cui graduatorie siano state approvate a
decorrere dal 1o gennaio 1994 secondo quanto previsto
dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art.
12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di
mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data di
entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli
ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il
31 dicembre 1998.
18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove
assunzioni il Consiglio dei Ministri, con la determinazione
da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo
semestre di ciascun anno, anche la percentuale del
personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a
tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili,
salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non
puo' comunque essere inferiore al 50 per cento delle
assunzioni autorizzate. Per le amministrazioni che non
hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale
pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le
assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate
deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale.
L'eventuale trasformazione a tempo pieno puo' intervenire
purche' cio' non comporti riduzione complessiva delle
unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale.
18-bis. E consentito l'accesso ad un regime di impegno
ridotto per il personale non sanitario con qualifica
dirigenziale che non sia preposto alla titolarita' di
uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico
secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali
di lavoro.
19. Le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti
del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti
di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui
al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle
spese di personale.
20. Gli enti pubblici non economici adottano le
determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di
cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri
ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese
per il personale. Agli enti pubblici non economici con
organico superiore a 200 unita' si applica anche il
disposto di cui ai commi 2 e 3.
20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si
applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo
restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le
proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di
riduzione complessiva della spesa di personale, in
particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3,
3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche
mediante l'incremento della quota di personale ad orario
ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel
quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della
programmazione e giustificate dai processi di riordino o di
trasferimento di funzioni e competenze. Per le universita'
restano ferme le disposizioni dell'art. 51.
20-ter. Le ulteriori economie conseguenti
all'applicazione del presente articolo, realizzate in
ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non
economici con organico superiore a 200 unita', sono
destinate, entro i limiti e con le modalita' di cui
all'art. 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione
integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi
nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del
personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai
sensi del predetto art. 43, comma 5, le amministrazioni e
gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria
consistenza di personale di una percentuale superiore allo
0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di
riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque
utilizzare le maggiori economie conseguite.
21. Per le attivita' connesse all'attuazione del
presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica possono avvalersi di personale
comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga
al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto
1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'.
22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997,
n. 59, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad
avvalersi, per non piu' di un triennio, di un contingente
integrativo di personale in posizione di comando o di fuori
ruolo, fino ad un massimo di 50 unita', appartenente alle
amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi
4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
nonche' ad enti pubblici economici. Si applicano le
disposizioni previste dall'art. 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127. Il personale di cui al presente
comma mantiene il trattamento economico fondamentale delle
amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi
oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Al
personale di cui al presente comma sono attribuiti
l'indennita' e il trattamento economico accessorio
spettanti al personale di ruolo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, se piu' favorevoli. Il servizio
prestato presso la Pr
esidenza del Consiglio dei Ministri e' valutabile ai fini
della progressione della carriera e dei concorsi.
23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1o ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 novembre 1996, n. 608, le parole: "31 dicembre 1997"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". Al
comma 18 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
come modificato dall'art. 6, comma 18, lettera c), della
legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole "31 dicembre 1997"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998".
L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla
citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito della
programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente
articolo.
24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entita' complessiva
di giovani iscritti alle liste di leva di cui all'art. 37
del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio
1964, n. 237, da ammettere annualmente al servizio
ausiliario di leva nelle Forze di polizia, e' incrementato
di 3.000 unita', da assegnare alla Polizia di Stato,
all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di
finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni
organiche. A decorrere dall'anno 1999 e' disposto un
ulteriore incremento di 2.000 unita' da assegnare all'Arma
dei carabinieri, nell'ambito delle procedure di
programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al
presente articolo.
25. Al fine di incentivare la trasformazione del
rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a
tempo parziale e garantendo in ogni caso che cio' non si
ripercuota negativamente sulla funzionalita' degli enti
pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli
comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva
puo' prevedere che i trattamenti accessori collegati al
raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di
progetti, nonche' ad altri istituti contrattuali non
collegati alla durata della prestazione lavorativa siano
applicati in favore del personale a tempo parziale anche in
misura non frazionata o non direttamente proporzionale al
regime orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma
58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto
dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. In
mancanza, la
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale puo'
essere negata esclusivamente nel caso in cui l'attivita'
che il dipendente intende svolgere sia in palese contrasto
con quella svolta presso l'amministrazione di appartenenza
o in concorrenza con essa, con motivato provvedimento
emanato d'intesa fra l'amministrazione di appartenenza e la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica.
26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data
di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate
d'ufficio secondo i criteri e le modalita' indicati al
comma 25, tenendo conto dell'attualita' dell'interesse del
dipendente.
27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di
lavoro a tempo parziale, si applicano al personale
dipendente delle regioni e degli enti locali finche' non
diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto
normativo.
28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1,
comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo
della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di
polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel
corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, non e' opponibile il
segreto d'ufficio.



 
Art. 28.
Disciplina del collocamento a riposo per i ruoli ad esaurimento
1. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto appartenente ai ruoli ad esaurimento dei commissari e dei dirigenti conserva i limiti di eta' per il collocamento a riposo d'ufficio previsti dai precedenti ordinamenti.
 
Art. 28-bis (1)
(( Collocamento in disponibilita' a domanda ))

(( 1. I destinatari delle disposizioni dell'articolo 27, i quali ne facciano richiesta almeno trenta giorni prima dell'ultimo anno di servizio, sono collocati in disponibilita' a norma dell'articolo 64, anche oltre il limite percentuale di cui al comma 1 di quest'ultimo articolo, purche': a) abbiano raggiunto un'eta' anagrafica di non meno di un anno e di
non piu' di tre anni inferiore a quella stabilita dallo stesso
articolo per il collocamento a riposo; b) abbiano compiuto sessantatre' anni di eta' se rivestono la
qualifica di dirigente superiore ovvero di sessanta negli altri
casi.
2. Al termine del periodo massimo della disponibilita', che non puo' comunque protrarsi oltre il sessantacinquesimo anno di eta', i funzionari di cui al comma 1 sono collocati a riposo d'ufficio con il trattamento pensionistico determinato a norma dell'articolo 27, commi 3 e 4.
3. I collocamenti in disponibilita' previsti dal presente articolo sono effettuati assicurando l'invarianza della spesa attraverso la disciplina autorizzatoria delle assunzioni del personale, di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. ))
 
Art. 29.
Ruoli dei direttori e dei dirigenti tecnici
1. I ruoli dei direttori tecnici si distinguono come segue:
ruolo degli ingegneri;
ruolo dei fisici;
ruolo dei chimici;
ruolo dei biologi;
ruolo degli psicologi.
2. I ruoli di cui al comma 1 si articolano nelle seguenti qualifiche:
direttore tecnico, limitatamente alla frequenza del corso di formazione iniziale;
direttore tecnico principale;
direttore tecnico capo.
3. I ruoli dei dirigenti tecnici si distinguono come segue:
ruolo degli ingegneri;
ruolo dei fisici;
ruolo dei chimici;
ruolo dei biologi;
ruolo degli psicologi.
4. I ruoli di cui al comma 3 si articolano nelle seguenti qualifiche:
primo dirigente tecnico;
dirigente superiore tecnico.
5. La denominazione del ruolo degli psicologi di cui ai commi 1 e 3 sostituisce quelle di ruolo dei selettori del centro psicotecnico e ruolo dei dirigenti selettori del centro psicotecnico.
6. I ruoli dei direttori e dei dirigenti tecnici medico-legali, previsti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono soppressi e le relative dotazioni organiche sono portate in aumento a quelle dei corrispondenti ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato. Nei confronti del personale appartenente ai ruoli soppressi e' disposto il transito nei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, secondo le modalita' previste dall'articolo 55.
7. Le dotazioni organiche dei ruoli di cui ai commi 1 e 3 sono indicate nella tabella 4 che sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337. E' conseguentemente ridotta la dotazione organica del ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici come indicato nella predetta tabella 4.



Nota all'art. 29
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 337, reca: "Ordinamento del personale della
Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica
o tecnica".



 
Art. 30
Funzioni del personale appartenente ai
ruoli dei direttori e dei dirigenti tecnici

1. Il personale appartenente ai ruoli dei direttori tecnici svolge attivita' richiedente preparazione professionale di livello universitario, con conseguente apporto di competenza specialistica in studi, ricerche ed elaborazione di piani e programmi tecnologici.
2. L'attivita' comporta preposizione ad uffici, laboratori scientifici o didattici, non riservati al personale del ruolo dei dirigenti, con facolta' di decisione sull'uso di sistemi e procedimenti tecnologici nell'ambito del settore di competenza, e facolta' di proposte sull'adozione di nuove tecniche scientifiche.
3. Il personale di cui al comma 1 assume la responsabilita' derivante dall'attivita' delle unita' organiche sottordinate, dal lavoro direttamente svolto e dall'attivita' di collaborazione col personale dirigente.
4. Ai direttori tecnici principali e ai direttori tecnici capo, oltre alle suddette funzioni, sono attribuite quelle di indirizzo e coordinamento di piu' unita' organiche, con piena responsabilita' per le direttive impartite e per i risultati conseguiti. Essi sostituiscono il personale dirigente nella direzione di uffici, laboratori scientifici o didattici, in caso di assenza o di impedimento.
5. Il personale appartenente ai ruoli dei direttori tecnici svolge, altresi', compiti di istruzione del personale della Polizia di Stato, in relazione alla professionalita' posseduta.
6. Il personale appartenente ai ruoli dei dirigenti tecnici svolge le funzioni indicate a fianco di ciascuna qualifica nella tabella 4 che sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, con le attribuzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Gli uffici periferici cui puo' essere preposto il suddetto personale sono individuati con decreto del Ministro dell'interno.



Note all'art. 30:
- Per l'argomento del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, vedasi nelle note
all'art. 29.
- Per l'argomento del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, vedasi nelle note
all'art. 2.



 
Art. 31.
Accesso ai ruoli dei direttori tecnici
1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttori tecnici avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici e che sono in possesso dei requisiti previsti dai regolamenti di cui ai commi 2 e 3. Le qualita' morali e di condotta sono quelle previste dalle disposizioni di cui all'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. Con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, sono indicate le lauree specialistiche per la partecipazione al concorso, individuate secondo le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, e le abilitazioni professionali ove previste dalla legge. Sono fatti salvi i diplomi di laurea previsti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e delle relative disposizioni attuative.
3. Con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, sono stabiliti i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale all'espletamento delle mansioni professionali previste e le relative modalita' di accertamento. Con il medesimo regolamento sono altresi' previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso, le prove di esame sulle materie attinenti ai profili professionali, scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalita' di svolgimento del concorso, di composizione della commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.
4. Al concorso sono altresi' ammessi a partecipare, con riserva di un quinto dei posti disponibili e purche' in possesso dei prescritti requisiti, gli appartenenti al ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici e al ruolo dei revisori tecnici, con almeno tre anni di anzianita' alla data del bando che indice il concorso, e gli appartenenti al ruolo dei periti tecnici. I posti riservati non coperti sono conferiti secondo la graduatoria del concorso.
5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.



Note all'art. 31:
- Per il testo dell'art. 36, comma 6, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, vedasi nelle note
all'art. 3.
- Per il testo dell'art. 17, comma 95, della legge
15 maggio 1997, n. 127, vedasi nelle note all'art. 3.



 
Art. 32. Corso di formazione iniziale per l'immissione nei ruoli dei direttori
tecnici
1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 31 sono ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale teorico-pratico della durata di dodici mesi presso un istituto di istruzione della Polizia di Stato. L'insegnamento e' impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i principi stabiliti dall'articolo 60 della legge 1o aprile 1981, n. 121. Durante la frequenza del corso i direttori tecnici rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.
2. Le modalita' di svolgimento ed i programmi del corso di formazione iniziale, la composizione della commissione esaminatrice, le modalita' di attribuzione del giudizio di idoneita' e di svolgimento dell'esame finale, nonche' di formazione della graduatoria finale sono determinate con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 6.
3. Per le dimissioni e le espulsioni dal corso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, salvo che per i periodi massimi di assenza, indicati nel comma 1, lettera e), del medesimo articolo, che sono rispettivamente della durata di quarantacinque e novanta giorni.
4. Al termine del corso, i direttori tecnici che hanno ottenuto il giudizio di idoneita' e superato l'esame finale prestano giuramento e sono confermati nel ruolo con la qualifica di direttore tecnico principale secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Gli stessi sono assegnati ai servizi d'istituto secondo le modalita' previste dall'articolo 4, comma 8.
5. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale, provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, secondo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121.



Note all'art. 32:
- Per il testo degli articoli 59, secondo comma, e 60,
della legge 1o aprile 1981, n. 121 (per l'argomento vedasi
nelle note all'art. 2), vedasi nelle note all'art. 4.



 
Art. 33.
Promozione a direttore tecnico capo
1. La promozione a direttore tecnico capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico principale che abbia compiuto sei anni e sei mesi di servizio effettivo nella qualifica.
 
Art. 34.
Nomina alla qualifica di primo dirigente tecnico
1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica avviene:
a) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un successivo corso di formazione dirigenziale, della durata di tre mesi, con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo e' ammesso il personale del ruolo dei direttori tecnici in possesso della qualifica di direttore tecnico capo, con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica;
b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale che riveste la qualifica di direttore tecnico capo ovvero abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di direttore tecnico principale. Se i posti complessivamente disponibili sono due, uno di questi e' comunque riservato al concorso.
2. La nomina a primo dirigente tecnico decorre a tutti gli effetti dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed e' conferita secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale del corso per il personale di cui al comma 1, lettera a), e secondo l'ordine della graduatoria di merito del concorso per il personale di cui al comma 1, lettera b). Ai fini della determinazione del posto in ruolo i vincitori del concorso precedono i funzionari che hanno superato il corso di formazione dirigenziale.
3. Per il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 3 e 4.
 
Art. 35.
Concorso per la nomina a primo dirigente tecnico
1. Il concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), e' indetto annualmente con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del personale.
2. L'esame consiste in:
a) due prove scritte, di cui una di carattere professionale;
b) un colloquio rivolto ad accertare il grado di preparazione professionale del candidato, con particolare riferimento alle funzioni dirigenziali che sara' chiamato a svolgere.
3. L'esame non si intende superato se il candidato non abbia riportato la votazione di almeno trentacinque cinquantesimi nel colloquio e in ciascuna prova scritta.
4. Le modalita' del concorso, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio da attribuire a ciascuna categoria di titoli sono determinati con il regolamento ministeriale di cui all'articolo 8, comma 6.
5. Le cause di esclusione dal concorso sono quelle previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 8.
6. La commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami, nominata con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, e' presieduta dal vice direttore generale con funzioni vicarie ed e' composta da:
a) due dirigenti dei ruoli tecnici con qualifica di dirigente superiore, di cui uno del ruolo per il quale e' indetto il concorso;
b) un consigliere di Stato o della Corte dei conti;
c) un docente universitario esperto nelle materie su cui vertono le prove d'esame.
7. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario direttivo della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
8. Con il decreto di nomina sono designati altrettanti componenti supplenti prescelti, ai fini della sostituzione dei componenti interni, tra i dirigenti dei ruoli tecnici con qualifica di dirigente superiore.
 
Art. 36.
Promozione alla qualifica di dirigente superiore tecnico
1. La promozione a dirigente superiore tecnico si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente tecnico che, alla stessa data, abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.
2. Nello scrutinio per merito comparativo si tiene conto, in modo particolare, delle eventuali specializzazioni professionali che hanno maggiore attinenza con i compiti di istituto dei tecnici della Polizia di Stato.
3. Le promozioni hanno effetto dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.
 
Art. 37.
Norma di rinvio
1. Al personale appartenente ai ruoli dei dirigenti e direttori tecnici, si applicano gli articoli 13 e 27.
 
Art. 37-bis (1)
(( Inquadramenti del personale
dei ruoli dei direttori tecnici ))


(( 1. Il personale dei ruoli dei direttori tecnici in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e' inquadrato, con decorrenza 15 marzo 2001, nelle sottoelencate qualifiche del medesimo ruolo: a) nella qualifica di direttore tecnico capo, i direttori tecnici e i
direttori tecnici principali con un'anzianita' di effettivo
servizio nel ruolo dei direttori tecnici non inferiore a sette
anni e sei mesi, nonche' i direttori tecnici capo; b) nella qualifica di direttore tecnico principale, i direttori
tecnici con un'anzianita' di effettivo servizio nel ruolo dei
direttori tecnici inferiore a sette anni e sei mesi.
2. Gli inquadramenti nelle qualifiche di cui al comma 1 sono effettuati secondo l'ordine delle qualifiche di provenienza e, nell'ambito di queste, secondo l'ordine di ruolo. Il personale di cui al comma 1, lettera a), conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento. Il personale di cui al comma 1, lettera b) conserva, ai medesimi fini, l'anzianita' maturata nel ruolo. Si applica la disposizione di cui all'articolo 22-bis, comma 4.
3. Dall'anzianita' richiesta per gli inquadramenti di cui al comma 1 sono detratti i periodi di ritardo nella progressione in carriera derivanti dall'applicazione di una delle cause di esclusione dagli scrutini previste dall'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. ))
 
Art. 37-ter (1)
(( Disposizioni conseguenti agli inquadramenti ))

(( 1. Il personale inquadrato nella qualifica di direttore tecnico principale consegue la promozione alla qualifica di direttore tecnico capo, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al compimento di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttori tecnici.
2. Il personale inquadrato nella qualifica di direttore tecnico capo e i direttori tecnici principali promossi direttori tecnici capo ai sensi del comma 1, partecipano allo scrutinio per merito comparativo di ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico, al compimento di due anni di anzianita' nella qualifica.
3. Il personale inquadrato nella qualifica di direttore tecnico principale puo' partecipare al concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), al compimento di sette anni di effettivo servizio nel ruolo dei direttori tecnici. ))
 
Art. 38. Disposizioni transitorie in materia di progressione in carriera del
personale dei ruoli dei direttori tecnici
1. Ai fini della partecipazione agli scrutini per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale per la nomina a primo dirigente tecnico, nei confronti del personale del ruolo dei direttori tecnici, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi l'articolo 1-bis del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, convertito con legge 17 febbraio 1985, n. 19, limitatamente ai requisiti ivi previsti.
2. Il primo concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente e' indetto con riferimento all'aliquota dei posti disponibili al 31 dicembre 2001.
3. Fino all'emanazione del regolamento ministeriale indicato nell'articolo 7, comma 4, il corso di formazione dirigenziale continua ad essere disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.



Nota all'art. 38:
- Per il testo dell'art. 1-bis del decreto-legge
19 dicembre 1984, n. 858, convertito dalla legge
17 febbraio 1985, n. 19, vedasi nelle note all'art. 23.



 
Art. 39. Disposizioni transitorie per l'accesso al ruolo dei direttori tecnici
1. Fino all'emanazione dei regolamenti previsti dagli articoli 31 e 32, ai concorsi per l'accesso al ruolo dei direttori tecnici, compresi quelli straordinari per titoli ed esami, di cui all'articolo 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85, cosi' come modificato dall'art. 68, comma 11, ed ai relativi corsi di formazione continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.



Nota all'art. 39:
- Per il testo vigente dell'art. 7 della legge 28 marzo
1997, n. 85 (per l'argomento vedasi nelle note all'art.
22), vedasi nelle note all'art. 22.



 
Art. 40.
Istituzione del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici
1. Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, tra i ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modifiche ed integrazioni, e' istituito il ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici, riservato al personale del ruolo dei periti tecnici, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia superato il concorso di cui all'articolo 41.
2. Il ruolo di cui al comma 1 si articola nelle seguenti qualifiche:
vice direttore tecnico del ruolo speciale ad esaurimento, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;
direttore tecnico del ruolo speciale ad esaurimento;
direttore tecnico principale del ruolo speciale ad esaurimento;
direttore tecnico capo del ruolo speciale ad esaurimento.
3. La dotazione del ruolo e' fissata in centoventi unita', di cui ottanta riservate alle qualifiche di vice direttore tecnico e di direttore tecnico del ruolo speciale ad esaurimento e quaranta a quelle di direttore tecnico principale e di direttore tecnico capo del ruolo speciale ad esaurimento.
4. La ripartizione della dotazione di cui al comma 3, tra i settori di attivita' previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, cosi' come modificato dal presente decreto, nonche' l'individuazione dei profili professionali e relativi contingenti, sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno.
5. Il personale del ruolo speciale ad esaurimento di cui al comma 1, salvo quanto previsto dal comma 6 per quello impiegato nel settore sanitario, espleta le stesse funzioni demandate agli appartenenti ai ruoli dei direttori tecnici, con esclusione dei compiti che presuppongono necessariamente il possesso dei titoli di studio universitari prescritti per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici medesimi e, ove richiesto, le specifiche abilitazioni professionali.
6. II personale del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici impiegato nel settore sanitario, nell'ambito delle relative strutture della Polizia di Stato, svolge compiti di coordinamento e di supporto amministrativo, gestionale e tecnico-organizzativo che non richiedono la qualificazione della professione medica, ed e' preposto ad unita' organizzative presso uffici sanitari di livello dirigenziale.
7. Salvo quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli 41 e 42, al personale del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici si applicano le disposizioni relative al personale dei ruoli dei direttori tecnici.
8. Fino alla cessazione dal servizio del personale immesso nel ruolo di cui al comma 1 e di quello avente titolo a partecipare ai concorsi di cui all'articolo successivo, sono rese indisponibili centosessantasette unita' nella dotazione organica del ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici della Polizia di Stato.



Nota all'art. 40:
- Il testo vigente dell'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 (per
l'argomento vedasi nelle note all'art. 29), come modificato
dall'art. 68 del decreto legislativo qui pubblicato e' il
seguente:
"Art. 1 (Istituzione dei ruoli). - Per le esigenze
operative di polizia e, in generale, di supporto del
Ministero dell'intemo nonche', fatte salve le predette
esigenze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in
relazione all'ultimo comma dell'art. 1 della legge
1o aprile 1981, n. 121, nell'ambito dell'amministrazione
della pubblica sicurezza sono istituiti i seguenti ruoli
del personale della Polizia di Stato che svolge attivita'
tecnico-scientifica o tecnica, attinente ai settori di
polizia scientifica, di telematica, di motorizzazione, di
equipaggiamento, di accasermamento, di arruolamento e
psicologia e del servizio sanitario:
1) ruolo degli operatori e collaboratori tecnici;
2) ruolo dei revisori tecnici;
3) ruolo dei periti tecnici;
4) ruolo dei direttori tecnici;
5) ruolo dei dirigenti tecnici.
Le relative dotazioni organiche sono fissate nella
allegata tabella A.
I profili professionali degli appartenenti ai ruoli
degli operatori e collaboratori, dei revisori, dei periti e
dei direttori tecnici sono individuati con decreto del
Ministro dell'interno".



 
Art. 41.
Accesso al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici
1. Alla qualifica iniziale del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici accedono, mediante concorso per titoli ed esame, consistente in una prova scritta ed un colloquio, gli appartenenti al ruolo dei periti tecnici in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, in possesso del titolo di studio di scuola media superiore o equivalente, che rivestono la qualifica di perito tecnico superiore.
2. I concorsi sono indetti, a partire dal 2001, nei contingenti fissati per ciascun profilo professionale con il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 4 dell'articolo 40.
3. Non e' ammesso al concorso il personale che alla data del relativo bando abbia riportato:
a) nei tre anni precedenti, un giudizio complessivo inferiore a "distinto";
b) nell'anno precedente, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;
c) nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione;
d) nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.
4. A coloro che partecipano al concorso di cui al comma l si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 1o febbraio 1989, n. 53.
5. I vincitori del concorso di cui al comma 1 sono nominati vice direttori tecnici del ruolo speciale ad esaurimento e frequentano un corso di formazione di nove mesi, comprensivo di un tirocinio operativo della durata di tre mesi presso strutture della Polizia di Stato, in uno degli istituti di istruzione di cui all'articolo 60 della legge 1o aprile 1981, n. 121. Durante tale periodo, gli stessi sono collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.
6. Le cause di dimissioni e di espulsione dal corso sono quelle previste dall'articolo 18, salvo che per i pe-riodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e), del medesimo articolo, che sono ridotti della meta'.
7. I vice direttori tecnici del ruolo speciale ad esaurimento che hanno concluso con profitto il corso di formazione sono confermati nel ruolo con la qualifica di direttore tecnico del ruolo speciale ad esaurimento, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Ai predetti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 6, 7 e 8.
8. Le modalita' di espletamento dei concorsi, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, nonche' le modalita' di svolgimento del corso di formazione, del tirocinio operativo, di valutazione finale del profitto ed i criteri per la formazione della graduatoria finale, sono stabiliti, rispettivamente, con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 3 e con quello di cui all'articolo 17, comma 4.



Note all'art. 41:
- Per il testo dell'art. 24 della legge 10 febbraio
1989, n. 53, vedasi nelle note all'art. 25.
- Per il testo dell'art. 60 della legge 1o aprile 1981,
n. 121 (per l'argomento vedasi nelle note all'art. 2),
vedasi nelle note all'art. 4.
- Per il testo dell'art. 28 della legge 10 ottobre
1986, n. 668, vedasi nelle note all'art. 5.



 
Art. 42. Progressione in carriera del personale appartenente al ruolo speciale
ad esaurimento dei direttori tecnici
1. La promozione a direttore tecnico principale del ruolo speciale ad esaurimento si consegue, nel limite dei posti disponibili, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale e' ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico del ruolo speciale ad esaurimento che abbia compiuto sei anni di effettivo servizio nella qualifica.
2. La promozione a direttore tecnico capo del ruolo speciale ad esaurimento si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale e' ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico principale del ruolo speciale ad esaurimento con almeno cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che abbia frequentato con profitto il corso di cui all'articolo 57, comma 1, lettera a).
3. Ricorrendo i presupposti per il conferimento della promozione per merito straordinario, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, al personale che riveste la qualifica di direttore tecnico capo del ruolo speciale ad esaurimento possono essere attribuiti i benefici economici di cui all'articolo 75, ultimo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982.



Nota all'art. 42:
- Per il testo dell'art. 74 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (per l'argomento
vedasi nelle note all'art. 1), vedasi nelle note all'art.
20.
- Per il testo vigente dell'art. 75, ultimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335 (per l'argomento vedasi nelle note all'art. 1), vedasi
nelle note all'art. 20.



 
Art. 43.
Ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti medici
1. Il ruolo dei direttivi medici si articola nelle seguenti qualifiche:
medico, limitatamente alla frequenza del corso di formazione iniziale;
medico principale;
medico capo.
2. Il ruolo dei dirigenti medici si articola nelle seguenti qualifiche:
primo dirigente medico;
dirigente superiore medico;
dirigente generale medico.
3. Le dotazioni organiche dei ruoli di cui ai commi precedenti sono indicate nella tabella 5 che sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338. E' conseguentemente ridotta la dotazione organica dei ruoli degli operatori e dei collaboratori tecnici come indicato nella tabella 4 che sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.



Note all'art. 43:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 338, reca: "Ordinamento dei ruoli professionali
dei sanitari della Polizia di Stato".
- Per l'argomento del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, vedasi nelle note
all'art. 29.



 
Art. 44.
Attribuzioni dei direttivi e dei dirigenti medici
1. I sanitari della Polizia di Stato, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, hanno le seguenti attribuzioni:
a) provvedono all'accertamento dell'idoneita' psicofisica dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato ed alla verifica, anche collegiale, della persistenza dei requisiti psicofisici per il personale in servizio;
b) provvedono all'assistenza sanitaria e di medicina preventiva del personale della Polizia di Stato;
c) in relazione alle esigenze di servizio, e limitatamente alle proprie attribuzioni, possono essere impiegati in operazioni di polizia ed in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamita' ed infortuni;
d) svolgono attivita' di medico nel settore del lavoro nell'ambito delle strutture dipendenti dal Ministero dell'interno e, coloro che hanno esercitato per almeno quattro anni tali attribuzioni, espletano altresi' le attivita' di sorveglianza e vigilanza, nonche' quella di medico competente, previste dalle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nell'ambito delle citate strutture e di quelle di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni;
e) rilasciano certificazioni di idoneita' psicofisica anche con le stesse attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze armate;
f) provvedono all'istruttoria delle pratiche medico legali del personale della Polizia di Stato e partecipano, con voto deliberativo, alle commissioni di cui agli articoli 1 e 5 della legge 11 marzo 1926, n. 416 e successive modificazioni, allorche' vengono prese in esame pratiche relative a personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato;
g) partecipano al collegio medico legale di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 913;
h) svolgono, presso gli istituti di istruzione della Polizia di Stato, attivita' didattica nel settore di competenza;
i) fanno parte delle commissioni mediche locali di cui all'articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e all'articolo 319 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e di quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
j) svolgono le funzioni gia' previste per i soppressi ruoli dei direttori e dei dirigenti tecnici medico legali;
k) non possono esercitare l'attivita' libero-professionale nei confronti degli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza.
2. Ai fini dell'espletamento delle attivita' previste dal comma precedente, l'Amministrazione della pubblica sicurezza puo' stipulare particolari convenzioni con strutture sanitarie pubbliche.



Note all'art. 44:
- Si riporta il testo dell'art. 6, lettera z), della
legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio
sanitario nazionale):
"Art. 6 (Competenze dello Stato). - Sono di competenza
dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
a) - v) (Omissis);
z) i servizi sanitari istituiti per le Forze armate
ed i Corpi di polizia, per il Corpo degli agenti di
custodia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
nonche' i servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie
dello Stato relativi all'accertamento tecnicosanitario
delle condizioni del personale dipendente".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 23, comma 4,
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626
(Attuazione delle direttive n. 89/391/CEE, n. 89/654/CEE,
n. 89/655/CEE, n. 89/656/CEE, n. 90/269/CEE, n. 90/270/CEE,
n. 90/394/CEE e n. 90/679/CEE riguardanti il miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di
lavoro):
"Art. 23 (Vigilanza). - 4. Restano ferme le competenze
in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite
dalle disposizioni vigenti agli uffici di sanita' aerea e
marittima ed alle autorita' marittime, portuali ed
aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei
lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito
portuale ed aeroportuale, ed ai servizi sanitari e tecnici
istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia; i
predetti servizi sono competenti altresi' per le aree
riservate o operative e per quelle che presentano analoghe
esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le
modalita' di attuazione, con decreto del Ministro
competente di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e della sanita'. L'amministrazione della
giustizia puo' avvalersi dei servizi istituiti per le Forze
armate e di polizia, anche mediante convenzione con i
rispettivi ministeri, nonche' dei servizi istituiti con
riferimento alle strutture penitenziarie".
- Si riporta il testo vigente degli articoli 1 e 5
della legge 11 marzo 1926, n. 416 (Nuove disposizioni sulle
procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali
delle ferite, lesioni ed infermita' dei personali
dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre
amministrazioni dello Stato):
"Art. 1. - Per i personali civili, militari ed operai
dipendenti dall'amministrazione della guerra, le pratiche
tendenti al riconoscimento da causa di servizio delle
ferite, lesioni ed infermita' comunque produttrici di
minorazione fisica o psichica o di morte, verranno istruite
a cura del comandante del corpo o del capo dell'ufficio, al
quale il militare, impiegato, operaio ed agente appartiene
e decise da una commissione medica presso un ospedale
militare, secondo le norme indicate nei seguenti articoli".
"Art. 5. - Salvo quanto disposto dagli articoli 7 e 8,
nel termine di novanta giorni dall'avvenuta partecipazione
il militare, l'impiegato o l'operaio puo' ricorrere alla
competente Direzione di sanita' militare territoriale. In
tal caso la pratica viene deferita all'esame di una
Commissione di seconda istanza, composta:
dal direttore di sanita' militare territoriale, il
quale puo' delegare un colonnello medico piu' anziano del
presidente della Commissione di prima istanza, presidente;
da due ufficiali superiori medici, membri.
A richiesta del presidente puo' intervenire ai lavori
della Commissione, con parere consultivo e senza diritto a
voto, un ufficiale superiore o un impiegato della carriera
direttiva o di concetto designato dal comandante del Corpo
o capo dell'ufficio, cui appartiene l'interessato.
La procedura prevista dal primo comma deve essere
seguita anche quando vi sia discrepanza tra il parere del
comandante del Corpo o del capo ufficio e la decisione
della Commissione medica ospedaliera.
La Commissione di seconda istanza, ove lo creda previa
visita diretta, emette la propria determinazione. Tale
determinazione e' considerata definitiva, salvo contrario
provvedimento dell'amministrazione centrale in sede
competente".
- L'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 913 (Norme
per la composizione del collegio medico-legale del
Ministero della difesa) ha modificato l'art. 11 della legge
11 marzo 1926, n. 416 che, per completezza di informazione,
si riporta integralmente:
"Art. 11. - Alle dipendenze del Ministero della difesa
e' istituito un collegio medico-legale, articolato in sei
sezioni, di cui una distaccata presso la Corte dei conti e
in gabinetti diagnostici in numero adeguato ai compiti
attribuiti. Al collegio medico-legale e' assegnato il
seguente personale medico:
a) un generale medico in servizio permanente
effettivo, presidente;
b) un generale medico in servizio permanente
effettivo appartenente possibilmente a forza armata diversa
da quella del presidente, con funzioni di vice presidente;
c) due ufficiali superiori medici dell'Esercito, di
cui uno segretario del collegio medico-legale e l'altro
della sezione staccata presso la Corte dei conti;
d) quattro generali o colonnelli medici
dell'Esercito, un contrammiraglio o capitano di vascello
medico, un generale o un colonnello medico del Corpo
sanitario aeronautico con funzioni di presidenti delle sei
sezioni di cui una distaccata presso la Corte dei conti;
e) quattordici ufficiali superiori medici
dell'Esercito, sette ufficiali superiori medici della
Marina, sette ufficiali superiori del Corpo sanitario
aeronautico, due ufficiali superiori medici o funzionari
medici di qualifica equipollente di polizia, con funzioni
di membri effettivi delle sei sezioni;
f) quattordici ufficiali inferiori medici
dell'Esercito, sette ufficiali inferiori medici della
Marina, sette ufficiali inferiori medici del Corpo
sanitario aeronautico, due ufficiali inferiori medici o
funzionari medici di qualifica equipollente di polizia, con
funzione di membri aggiunti delle sei sezioni.
I componenti del collegio sono scelti possibilmente fra
liberi docenti o specializzati in una branca
medico-chirurgica. In mancanza di maggior generali o
contrammiragli in servizio permanente, le funzioni di
presidente di sezione sono affidate a maggior generali o
contrammiragli in ausiliaria o nella riserva o a colonnelli
o capitani di vascello medici in servizio permanente, fermo
restando il numero complessivo degli ufficiali medici di
cui alle lettere c), d) ed e) del comma precedente.
Tra i membri effettivi ed aggiunti di cui alle lettere
e) ed f) del primo comma vengono tratti gli ufficiali
medici specializzati per le esigenze dei gabinetti di
radiologia, di analisi cliniche, di cardiologia, di
elettroencefalografia, di neurologia, di oculistica, di
otorinolaringoiatria.
Gli ufficiali medici di cui alle lettere c), d), e) ed
f) del primo comma possono appartenere oltre che al
servizio permanente anche alle categorie in congedo, anche
se collocati in quest'ultima posizione ai sensi dell'art. 3
della legge 24 maggio 1970, n. 336.
In presenza di vacanze organiche nei ruoli degli
ufficiali medici in servizio permanente effettivo delle
Forze armate o in mancanza di ufficiali medici delle altre
categorie richiamate, gli ufficiali medici di cui alle
lettere e) ed f) del primo comma possono essere sostituiti,
fino ad un terzo dell'organico predetto, da medici civili
convenzionati scelti fra liberi docenti o specializzati in
una branca medico-chirurgica, particolarmente competenti in
medicina legale militare.
La nomina dei componenti del collegio e' fatta con
decreto del Ministro della difesa, da registrarsi alla
Corte dei conti.
Il presidente del collegio medico-legale puo'
richiedere l'intervento, con parere consultivo e senza
diritto al voto, di medici estranei al collegio, scelti tra
specialisti civili che siano titolari o liberi docenti
universitari.
Ai predetti consulenti e' corrisposto un gettone di
presenza nella misura di lire ventimila per ciascuna
giornata di adunanza del collegio tenuta con il loro
intervento.
Per le esigenze di funzionamento del collegio e dei
gabinetti diagnostici i compententi Ministeri disporranno
l'assegnazione di personale adeguato nelle qualifiche e nel
numero fino a raggiungere un organico massimo complessivo
di sessanta elementi.
Secondo le esigenze, il personale assegnato dovra'
comprendere tecnici di radiologia medica, di laboratorio
analisi, di elettrofonocardiografia, e di
elettroencefalografia, nonche' dattilografi, impiegati
civili d'ordine, operai per analisi e gabinetti.
In tutti i casi in cui si verificano nella definizione
delle pratiche sanitarie arretrati di lavoro superiori agli
anni due, i competenti Ministeri devono assicurare il
pronto raggiungimento del suddetto organico complessivo".
- Si riporta il testo dell'art. 119, comma 4 (Requisiti
fisici e psichici per il conseguimento della patente di
guida), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(Nuovo codice della strada):
"L'accertamento dei requisiti fisici e psichici e'
effettuato da commissioni mediche locali costituite in ogni
provincia presso le unita' sanitarie locali del capoluogo
di provincia, nei riguardi:
a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il
giudizio di idoneita' non possa essere formulato in base ai
soli accertamenti clinici si dovra' procedere ad una prova
pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle
particolari esigenze;
b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque
anni di eta' ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa
complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni
ed autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui
massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20
t, macchine operatrici;
c) di coloro per i quali e' fatta richiesta dal
prefetto o dall'ufficio provinciale della Direzione
generale della M.C.T.C.;
d) di coloro nei confronti dei quali l'esito degli
accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia
sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneita'
e la sicurezza della guida;
d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il
conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C,
D, CE, DE e sottocategorie. In tal caso la commissione
medica e' integrata da un medico specialista diabetologo,
sia ai fmi degli accertamenti relativi alla specifica
patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio
finale".
- Si riporta il testo dell'art. 319 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
(Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
della strada):
"Art. 319 (Art. 119 Cod. Str.) (Requisiti fisici e
psichici per il conseguimento, la revisione e la conferma
di validita' della patente di guida). - 1. Per il
conseguimento, la revisione o la conferma di validita'
della patente di guida per autoveicoli o motoveicoli
occorre che il richiedente, all'accertamento sanitario
praticato con i comuni esami clinici e con gli accertamenti
specialistici ritenuti necessari, non risulti affetto da
malattia fisica o psichica, deficienza organica o
minorazione psichica, anatomica o funzionale, tale da
impedire di condurre con sicurezza i tipi di veicoli alla
guida dei quali la patente abilita.
2. I medici di cui all'art. 119, comma 2, del codice,
nel rilasciare il certificato d'idoneita' alla guida,
dovranno tenere in particolare considerazione le affezioni
morbose di cui all'art. 320.
3. Quando dalle constatazioni obiettive, o dai
risultati della visita psicologica di cui all'art. 119,
comma 9, del codice, e dalle altre indagini cliniche e di
laboratorio ritenute indispensabili, si evidenzino malattie
fisiche o psichiche o deficienze organiche o minorazioni
anatomiche o funzionali di cui agli articoli 320, 321, 322
e 323, il medico puo' rilasciare il certificato di
idoneita' solo quando accerti e dichiari che esse non
possono comunque pregiudicare la sicurezza nella guida di
quei tipi di veicoli ai quali la patente abilita.
4. Nei casi dubbi, o quando sia espressamente previsto,
il giudizio di idoneita' viene demandato alla competenza
della commissione medica locale di cui all'art. 119, comma
4, del codice, che indichera' anche l'eventuale scadenza
entro la quale effettuare il successivo controllo, cui e'
subordinato il rilascio o la conferma o la revisione della
patente di guida.
5. Il medico accertatore di cui all'art. 119, comma 2,
del codice, effettua la visita medica di idoneita' alla
guida presso la struttura pubblica di appartenenza o
comunque all'interno di gabinetti medici dotati delle
attrezzature necessarie allo scopo".
- Il decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1973, n. 1092, reca: "Approvazione del testo
unico delle nonne sul trattamento di quiescenza dei
dipendenti civili e militari dello Stato".



 
Art. 45
Attribuzioni particolari dei
direttivi e dei dirigenti medici

1. I medici principali ed i medici capo svolgono le funzioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338.
2. I primi dirigenti medici dirigono le divisioni della Direzione centrale di sanita' o gli uffici periferici di pari livello, svolgono funzioni ispettive e di vice consigliere ministeriale, presiedono le commissioni per l'accertamento dei requisiti psicofisici dei candidati ai concorsi per l'accesso nei ruoli della Polizia di Stato e possono altresi' presiedere commissioni medico legali.
3. I dirigenti superiori medici dirigono i servizi della Direzione centrale di sanita', coordinano, con funzioni di consigliere ministeriale aggiunto, l'attivita' di studio e di ricerca in materia sanitaria e svolgono funzioni ispettive.
4. Il dirigente generale medico svolge le funzioni di direttore centrale di sanita'.



Nota all'art. 45:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338 (per
l'argomento vedasi nelle note all'art. 43):
"Art. 5 (Attribuzioni particolari dei direttivi). - Il
medico capo e' preposto agli uffici sanitari presso le
questure, nonche' ai servizi sanitari presso gli istituti
di istruzione e presso gli altri uffici o reparti nei quali
si ritenga necessaria la presenza di un medico.
Il medico principale e' preposto ai servizi sanitari
presso i reparti mobili, nonche' agli uffici e reparti di
cui al precedente comma ai quali non sia preposto un medico
capo ed e' addetto agli uffici sanitari ai quali sono
preposti medici primi dirigenti o medici capo.
Il medico espleta le funzioni di cui all'art. 3,
secondo le direttive dei funzionari preposti agli uffici
sanitari cui e' addetto".



 
Art. 46.
Accesso al ruolo dei direttivi medici
1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi medici avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici, in possesso della laurea in medicina e chirurgia, fatta salva l'eventuale diversa denominazione in sede di attuazione del regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei adottato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509, dell'abilitazione all'esercizio professionale e dell'iscrizione al relativo albo, nonche' dei requisiti previsti dal regolamento di cui al comma 2. Le qualita' morali e di condotta sono quelle previste dalle disposizioni di cui all'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. Con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, sono stabiliti i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale all'espletamento delle mansioni professionali previste per i sanitari della Polizia di Stato e le relative modalita' di accertamento. Con il medesimo regolamento sono altresi' previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso, le prove di esame scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalita' di svolgimento del concorso, di composizione della commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.
3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione.



Note all'art. 46
- Il decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica. 3 novembre 1999, n. 509
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2, del 4 gennaio
2000), reca: "Regolamento recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei".
- Per il testo dell'art. 36, comma 6, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, vedi nelle note
all'art. 3.



 
Art. 47. Corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo dei direttivi
medici
1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 46 sono ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale teorico-pratico di un anno, presso l'Istituto superiore di polizia. L'insegnamento e' impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i principi stabiliti dall'articolo 60 della legge 1o aprile 1981, n. 121. Durante la frequenza del corso i medici della Polizia di Stato rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di Polizia giudiziaria limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.
2. Le materie d'insegnamento, le modalita' di svolgimento ed i programmi del corso di formazione iniziale, la composizione della commissione esaminatrice, le modalita' di attribuzione del giudizio di idoneita', di svolgimento dell'esame finale e di formazione della graduatoria finale sono determinate con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 6.
3. Per le dimissioni e le espulsioni dal corso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, salvo che per i periodi massimi di assenza, indicati nel comma 1, lettera e), del medesimo articolo, che sono rispettivamente della durata di quarantacinque e novanta giorni.
4. Al termine del corso i medici che hanno ottenuto il giudizio di idoneita' e superato l'esame finale prestano giuramento e sono confermati nel ruolo professionale dei direttivi medici, con la qualifica di medico principale, secondo la graduatoria di fine corso. Gli stessi sono assegnati ai servizi d'istituto secondo le modalita' previste dall'articolo 4, comma 8.
5. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale, provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, secondo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121.



Nota all'art. 47.
- Per il testo degli articoli 59, secondo comma, e 60,
della legge 1o aprile 1981, n. 121 (per l'argomento vedi
nelle note all'art. 2), vedi nelle note all'art. 4.



 
Art. 48.
Promozione a medico capo
1. La promozione a medico capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di medico principale che abbia compiuto sei anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica.
 
Art. 49.
Nomina a primo dirigente medico
1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente medico dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato avviene:
a) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un successivo corso di formazione dirigenziale, della durata di tre mesi, con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo e' ammesso il personale del ruolo dei di-rettivi medici in possesso della qualifica di medico capo, con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica;
b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale che riveste la qualifica di medico capo ovvero abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di medico principale. Se i posti complessivamen-te disponibili sono due, uno di questi e' riservato al concorso.
2. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli effetti dal lo gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed e' conferita secondo l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso per il personale di cui al comma 1, lettera a) e l'ordine della graduatoria di merito del concorso per il personale di cui al comma 1, lettera b). Ai fini della determinazione del posto in ruolo i vincitori del concorso precedono i sanitari che hanno superato il corso di formazione dirigenziale.
3. Per il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 3 e 4.
 
Art. 50.
Concorso per la nomina a primo dirigente medico
1. Il concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 49 e' indetto annualmente con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del personale.
2. L'esame consiste in:
a) due prove scritte, di cui una di carattere professionale;
b) un colloquio rivolto ad accertare il grado di preparazione professionale del candidato, con particolare riferimento alle funzioni dirigenziali che sara' chiamato a svolgere.
3. L'esame non si intende superato se il candidato non abbia riportato la votazione di almeno trentacinque cinquantesimi nel colloquio e in ciascuna prova scritta.
4. Le modalita' del concorso, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio da attribuire a ciascuna categoria di titoli sono determinati con il regolamento di cui all'articolo 8, comma 6.
5. Le cause di esclusione dal concorso sono quelle previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 8.
6. La commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 49, nominata con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, e' presieduta dal vice direttore generale con funzioni vicarie ed e' composta da:
a) il direttore centrale di sanita' e un dirigente superiore medico;
b) un consigliere di Stato o della Corte dei conti;
c) un docente universitario esperto nelle materie su cui vertono le prove d'esame.
7. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario direttivo della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
8. Con il decreto di nomina sono designati altrettanti componenti supplenti prescelti, ai fini della sostituzione dei componenti interni, tra i dirigenti dei ruoli sanitari con qualifica di dirigente superiore.
 
Art. 51.
Promozione alla qualifica di dirigente superiore medico
1. La promozione a dirigente superiore medico si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente medico che, alla stessa data, abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.
2. Nello scrutinio per merito comparativo si tiene conto, in modo particolare, delle eventuali specializzazioni professionali che hanno maggiore attinenza con i compiti di istituto dei medici della Polizia di Stato.
3. Le promozioni hanno effetto dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.
 
Art. 52.
Formazione specialistica
1. Al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, dopo le parole "sanita' militare" sono aggiunte le seguenti: "e, d'intesa con il Ministero dell'interno, una riserva di posti complessivamente non superiore al cinque per cento per le esigenze della sanita' della Polizia di Stato.".



Nota all'art. 52.
- Si riporta il testo dell'art. 35 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della
direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei
medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi,
certificati ed altri titoli), come modificato dal presente
decreto legislativo:
"Art. 35. - 1. Con cadenza triennale ed entro il
30 aprile del terzo anno, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle relative
esigenze sanitarie e sulla base di una approfondita analisi
della situazione occupazionale, individuano il fabbisogno
dei medici specialisti da formare comunicandolo al
Ministero della sanita' e dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica. Entro il 30 giugno del terzo
anno il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentita la conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, determina il numero
globale degli specialisti da formare annualmente, per
ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto delle
esigenze di programmazione delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle
attivita' del serviz
io sanitario nazionale.
2. In relazione al decreto di cui al comma 1, il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, acquisito il parere del Ministro della
sanita', determina il numero dei posti da assegnare a
ciascuna scuola di specializzazione accreditata ai sensi
dell'articolo 43, tenuto conto della capacita' ricettiva e
del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite
nella rete formativa della scuola stessa.
3. Nell'ambito dei posti risultanti dalla
programmazione di cui al comma 1, e' stabilita, d'intesa
con il Ministero della difesa, una riserva di posti
complessivamente non superiore al 5 per cento per le
esigenze della sanita' militare e, d'intesa con il
Ministero dell'interno, una riserva di posti
complessivamente non superiore al cinque per cento per le
esigenze della sanita' della Polizia di Stato, nonche'
d'intesa con il Ministero degli affari esteri, il numero
dei posti da riservare ai medici stranieri provenienti dai
Paesi in via di sviluppo. La ripartizione tra le singole
scuole dei posti riservati e' effettuata con il decreto di
cui al comma 2, sentito, per gli aspetti relativi alla
sanita' militare, il Ministero della difesa.
4. Il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, su proposta del Ministro della
sanita', puo' autorizzare, per specifiche esigenze del
servizio sanitario nazionale, l'ammissione, alle scuole,
nel limite di un dieci per cento in piu' del numero di cui
al comma 1 e della capacita' recettiva delle singole
scuole, di personale medico di ruolo, appartenente a
specifiche categorie, in servizio in strutture sanitarie
diverse da quelle inserite nella rete formativa della
scuola.
5. Per usufruire dei posti riservati di cui al comma 3
e per accedere in soprannumero ai sensi del comma 4, i
candidati devono aver superato le prove di ammissione
previste dall'ordinamento della scuola.



 
Art. 53.
Norma di rinvio
1. Al personale appartenente ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato si applicano gli articoli 13 e 27.
 
Art. 53-bis (1)
(( Inquadramenti del personale del
ruolo dei direttivi medici ))


(( 1. Il personale del ruolo dei direttivi medici in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e' inquadrato, con decorrenza 15 marzo 2001, nelle sottoelencate qualifiche del medesimo ruolo: a) nella qualifica di medico capo, i medici e i medici principali con
un'anzianita' di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi medici
non inferiore a sette anni e sei mesi, nonche' i medici capo; b) nella qualifica di medico principale, i medici con un'anzianita'
di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi medici inferiore a
sette anni e sei mesi.
2. Gli inquadramenti nelle qualifiche di cui al comma 1 sono effettuati secondo l'ordine delle qualifiche di provenienza e, nell'ambito di queste, secondo l'ordine di ruolo. Il personale di cui al comma 1, lettera a), conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento. Il personale di cui al comma 1, lettera b), conserva, ai medesimi fini, l'anzianita' maturata nel ruolo. Si applica la disposizione di cui all'articolo 22-bis, comma 4.
3. Dall'anzianita' richiesta per gli inquadramenti di cui al comma 1 sono detratti i periodi di ritardo nella progressione in carriera derivanti dall'applicazione di una delle cause di esclusione dagli scrutini previste dall'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. ))
 
Art. 53-ter (1)
(( Disposizioni conseguenti agli inquadramenti ))

(( 1. Il personale inquadrato nella qualifica di medico principale
consegue la promozione alla qualifica di medico capo, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al compimento di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi medici.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, il personale inquadrato nella qualifica di medico capo e i medici principali promossi medici capo ai sensi del comma 1, partecipano allo scrutinio per merito comparativo di ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente medico al compimento di due anni di anzianita' nella qualifica; il personale inquadrato nella qualifica di medico principale puo' partecipare al concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente medico, di cui all'articolo 49, comma 1, lettera b), al compimento di sette anni di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi medici.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 54, agli scrutini e ai concorsi di cui all'articolo 49, comma 1, per il conferimento dei posti che si renderanno disponibili nella qualifica di primo dirigente medico fino al 31 dicembre 2002, e' ammesso esclusivamente il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto riveste la qualifica di medico capo, ovvero quelle di medico principale e di medico, sempre che, alla stessa data, sia in possesso di un'anzianita' complessiva nel ruolo non inferiore a nove anni e sei mesi. ))
 
Art. 54. Disposizioni transitorie in materia di progressione in carriera del
personale appartenente ai ruoli professionali dei sanitari.
1. Ai fini della partecipazione agli scrutini per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale per la nomina a primo dirigente medico, nei confronti del personale del ruolo dei direttivi medici in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi l'articolo 1-bis del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, convertito con legge 17 febbraio 1985, n. 19, limitatamente ai requisiti ivi previsti.
2. Il primo concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente e' indetto con riferimento all'aliquota dei posti disponibili al 31 dicembre 2001.
3. Fino all'emanazione del regolamento ministeriale indicato nell'articolo 7, comma 4, il corso di formazione dirigenziale continua ad essere disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.



Nota all'art. 54.
- Per il testo dell'art. 1-bis del decreto-legge
19 dicembre 1984, n. 858, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 febbraio 1985, n. 19, vedi nelle note
all'art. 23.



 
Art. 54-bis (1)
(( Disposizioni transitorie per l'accesso
al ruolo dei direttivi medici ))


(( 1. Fino all'emanazione dei regolamenti previsti dagli articoli 46 e 47, ai concorsi per l'accesso al ruolo dei direttivi medici ed al relativo corso di formazione continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Durante la frequenza del corso di cui al comma 1, i vincitori del concorso rivestono la qualifica di medico. Superato l'esame finale del corso gli stessi sono confermati nel ruolo dei direttivi medici con la qualifica di medico principale. ))
 
Art. 55
Transito dei dirigenti e dei direttori tecnici medico legali
nei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato

1. Nei confronti del personale del ruolo dei dirigenti tecnici medico legali, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' disposto il transito nelle corrispondenti qualifiche del ruolo professionale dei dirigenti medici della Polizia di Stato, conservando, ai fini della progressione in carriera, l'anzianita' maturata.
2. Nei confronti del personale del ruolo dei direttori tecnici medico legali, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' disposto il transito nelle corrispondenti qualifiche del ruolo professionale dei direttivi medici della Polizia di Stato, secondo l'ordine di ruolo, conservando, ai fini della progressione in carriera, l'anzianita' maturata.
3. Su presentazione di domanda revocabile, da prodursi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' riconosciuto al personale di cui ai commi precedenti il diritto di continuare ad esercitare le funzioni corrispondenti al ruolo ed alla qualifica di provenienza.
 
Art. 55
Transito dei dirigenti e dei direttori tecnici medico legali
nei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato

1. Nei confronti del personale del ruolo dei dirigenti tecnici medico legali, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' disposto il transito nelle corrispondenti qualifiche del ruolo professionale dei dirigenti medici della Polizia di Stato, conservando, ai fini della progressione in carriera, l'anzianita' maturata.
2. Nei confronti del personale del ruolo dei direttori tecnici medico legali, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' disposto il transito nelle corrispondenti qualifiche del ruolo professionale dei direttivi medici della Polizia di Stato, secondo l'ordine di ruolo, conservando, ai fini della progressione in carriera, l'anzianita' maturata.
3. Su presentazione di domanda revocabile, da prodursi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' riconosciuto al personale di cui ai commi precedenti il diritto di continuare ad esercitare le funzioni corrispondenti al ruolo ed alla qualifica di provenienza.
 
Art. 55-bis (1)

(( 1. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio nei ruoli del personale di cui al presente decreto.
2. Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. ))
 
Art. 56.
Riconoscimento dei crediti formativi
1. Per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Amministrazione, il capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, puo' attivare corsi di formazione di livello universitario e corsi di formazione. A coloro che abbiano frequentato i predetti corsi, i crediti formativi acquisiti sono riconosciuti ai fini del conseguimento dei titoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), ovvero di quelli di cui al successivo com-ma 8, del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7, dello stesso decreto ministeriale.



Nota all'art. 56.
- Si riporta il testo degli articoli 3, comma 1,
lettere a) e b), comma 8, e 5, comma 7, del decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 (per l'argomento vedi
nelle note all'art. 46):
"Art. 3 (Titoli e corsi di studio). - 1. Le universita'
rilasciano i seguenti titoli di primo e di secondo livello:
a) laurea (L);
b) laurea specialistica (LS);
(Omissis).
8. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6
della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di
formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi.
In particolare, in attuazione dell'articolo 1, comma 15,
della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le universita' possono
attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di
ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta
formazione permanente e ricorrente, successivi al
conseguimento della laurea o della laurea specialistica,
alla conclusione dei quali sono rilasciati i master
universitari di primo e di secondo livello".
"Art. 5 (Crediti formativi universitari). - 7. Le
universita' possono riconoscere come crediti formativi
universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze
e abilita' professionali certificate ai sensi della
normativa vigente in materia, nonche' altre conoscenze e
abilita' maturate in attivita' formative di livello
post-secondario alla cui progettazione e realizzazione
l'universita' abbia concorso".



 
Art. 57
Aggiornamento professionale

1. Al fine di assicurare periodici percorsi formativi per il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato, il dipartimento della pubblica sicurezza, oltre ai corsi per la formazione iniziale, per quella specialistica e di aggiornamento professionale, organizza i seguenti corsi collegati alla progressione in carriera: a) corso di aggiornamento per gli appartenenti ai ruoli direttivi; b) corso di aggiornamento per i primi dirigenti.
2. Con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti la durata, i contenuti, le modalita' di svolgimento, nonche' i criteri per la individuazione dei frequentatori dei corsi di cui al comma 1 che possono essere anche effettuati, attraverso apposite convenzioni, presso strutture formative pubbliche o private.
3. La frequenza con profitto dei corsi di cui al comma 1, lettere a) e b), costituisce requisito necessario, rispettivamente, per gli scrutini per la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale, l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente e la promozione a dirigente superiore.
4. Ai medesimi fini e ferma restando la vigente disciplina relativa ai corsi di alta formazione tenuti dalla Scuola di perfezionamento per le forze di polizia, e' equiparata la frequenza con profitto di corsi organizzati dalla citata Scuola per il personale direttivo e dirigente che espleta funzioni di polizia.
5. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano alle promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2005.



Nota all'art. 57.
- Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, vedi nelle note all'art. 3.



 
Art. 58.
Conferimento dei posti di funzione di livello dirigenziale
1. Tutti gli incarichi di funzione sono conferiti ai dirigenti della Polizia di Stato tenendo conto della natura e delle caratteristiche degli obiettivi e dei programmi da realizzare, nonche' delle attitudini e delle capacita' professionali dei funzionari.
2. Con decreto del Ministro dell'interno possono essere individuate, in rapporto alla medesima qualifica dirigenziale, piu' posizioni graduate secondo la diversa rilevanza degli incarichi.
3. Gli incarichi di livello dirigenziale generale sono conferiti ai dirigenti generali e ai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale, nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, sono conferiti ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.
5. Restano ferme le disposizioni concernenti il collocamento in disponibilita', il comando e il collocamento fuori ruolo.
 
Art. 59.
Commissione per la progressione in carriera
1. Con regolamento del Ministro dell'interno da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, e' istituita la commissione per la progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato, presieduta dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza e composta dal vice direttore generale della pubblica sicurezza con funzioni vicarie e dai dirigenti generali di livello B. Il capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza puo' delegare le funzioni di presidente al vice direttore generale con funzioni vicarie. ll suddetto regolamento determina le norme di organizzazione e funzionamento della commissione.
2. Ai fini della progressione in carriera del personale direttivo e dirigente appartenente ai ruoli professionali dei sanitari e dei ruoli che espletano attivita' tecnico-scientifica o tecnica, la commissione di cui al comma 1, e' integrata dal direttore centrale di sanita' e da un dirigente superiore dei ruoli dei dirigenti tecnici.
3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto, in servizio presso la direzione centrale del personale del dipartimento della pubblica sicurezza.
4. Ai lavori della commissione partecipa, in qualita' di relatore e senza voto, il direttore centrale del personale o, in caso di impedimento, su sua delega, il direttore di un servizio della medesima direzione.
5. Per l'espletamento delle funzioni di cui ai commi precedenti la direzione centrale del personale trasmette alla commissione tutti gli elementi valutativi e informativi in suo possesso.
6. La commissione formula al consiglio di amministrazione la proposta di graduatoria di merito relativa ai funzionari ammessi a valutazione per la promozione alle qualifiche di commissario capo e di vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale, di vice questore aggiunto e di dirigente superiore e qualifiche equiparate e per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente e qualifiche equiparate, sulla base dei criteri di valutazione, determinati dal consiglio di amministrazione secondo le disposizioni di cui agli articoli 61 e 62, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, su proposta della medesima commissione.
7. Il consiglio di amministrazione approva la graduatoria motivando le decisioni adottate in difformita' alla proposta formulata dalla commissione.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle nomine e alle promozioni successive al 31 dicembre 2001.



Note all'art. 59
- Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, vedi nelle note all'art. 3.
- Si riporta il testo degli articoli 61 e 62, ultimo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 335 (per l'argomento vedi nelle note
all'art. 1):
"Art. 61. (Norme relative agli scrutini). - Non e'
ammesso a scrutinio il personale di cui al presente decreto
legislativo che nei tre anni precedenti lo scrutinio stesso
abbia riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della
deplorazione.
Gli scrutini per merito assoluto, previsti dal presente
decreto legislativo, sono disciplinati dall'art. 39 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
n. 1077. Lo scrutinio per merito comparativo consiste nel
giudizio della completa personalita' dell'impiegato emesso
sulla base dei titoli risultanti dal fascicolo personale e
dello stato matricolare, con particolare riferimento ai
rapporti informativi e relativi giudizi complessivi.
Negli scrutini per merito comparativo si dovra' tener
conto, altresi', degli incarichi e servizi svolti e della
qualita' delle funzioni, con particolare riferimento alla
competenza professionale dimostrata ed al grado di
responsabilita' assunte, anche in relazione alle sede di
servizio.
Salvo quanto diversamente previsto dal presente decreto
legislativo, per gli scrutini si applicano le disposizioni
previste dagli articoli 15 e 40 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077".
"Art. 62. (Rapporti informativi). - Il consiglio di
amministrazione ogni triennio determina mediante
coefficienti numerici i criteri di valutazione dei titoli,
in relazione alle esigenze delle singole carriere".



 
Art. 60.
Cause di esclusione dagli scrutini
1. Non e' ammesso a scrutinio il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti che:
a) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato un giudizio complessivo inferiore a "distinto";
b) nell'anno precedente lo scrutinio abbia riportato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;
c) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato la sanzione disciplinare della deplorazione;
d) nei cinque anni precedenti lo scrutinio abbia riportato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, non trovano applicazione con riferimento ai giudizi complessivi espressi ed alle sanzioni disciplinari irrogate fino all'entrata in vigore del presente decreto.
 
Art. 61
Sospensione dalla partecipazione agli scrutini

1. E' sospeso dagli scrutini di promozione il personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.
2. Nei confronti del personale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano agli scrutini per le promozioni successive al 31 dicembre 2001.



Note all'art. 61.
- Si riporta il testo dell'art. 15, comma 1, lettere a)
e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni
per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di
altre gravi forme di manifestazione di pericolosita'
sociale):
"Art. 15. - Non possono essere candidati alle elezioni
regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e non
possono comunque ricoprire le cariche di presidente della
giunta regionale, assessore e consigliere regionale,
presidente della giunta provinciale, sindaco, assessore e
consigliere provinciale e comunale, presidente e componente
del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del
consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e
componente dei consigli e delle giunte delle unioni di
comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle
aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 23
della legge 8 giugno 1990, n. 142, amministratore e
componente degli organi comunque denominati delle unita'
sanitarie locali, presidente e componente degli organi
esecutivi delle comunita' montane:
a) coloro che hanno riportato condanna, definitiva,
per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice
penale o per il delitto di associazione finalizzata al
traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di
cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o
per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo
unico, concernente la produzione o il traffico di dette
sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione,
l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione,
nonche', nei casi in cui sia inflitta la pena della
reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto
e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o
per il delitto di favoreggiamento personale o reale
commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanna definitiva,
per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316
(peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis
(malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318
(corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un
atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in
atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di
un pubblico servizio) del codice penale;".
- Si riporta il testo degli articoli 94 e 95 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3 (per l'argomento vedi nelle note all'art. 23):
"Art. 94 (Ammissione agli esami dell'impiegato
prosciolto da addebiti disciplinari). - L'impiegato escluso
dall'esame che sia stato prosciolto da ogni addebito
disciplinare o punito con la censura e ammesso al primo
esame successivo e, qualora riporti una votazione in virtu'
della quale sarebbe stato promuovibile se ottenuta
nell'esame originario, e' collocato nella graduatoria di
questo, tenuto conto della votazione stessa, ed e'
promosso, anche in soprannumero salvo riassorbimento, con
decorrenza a tutti gli effetti, con esclusione delle
competenze gia' maturate, dalla stessa data con la quale
sarebbe stata conferita la promozione in base al detto
esame.
L'impiegato ammesso all'esame di cui al precedente
comma, qualora non abbia raggiunto una votazione tale da
consentirgli di essere promosso nel primo esame ma abbia
conseguito una votazione superiore all'ultimo dei promossi
di uno dei successivi esami, viene iscritto nella
graduatoria nella quale puo' trovare utile collocazione ed
e' promosso con la medesima anzianita' degli altri
impiegati compresi nella graduatoria in cui e' collocato".
"Art. 95 (Ammissione agli scrutini dell'impiegato
prosciolto da addebiti disciplinari). L'impiegato escluso
dallo scrutinio quando sia prosciolto dagli addebiti
dedotti nel procedimento disciplinare, o questo si concluda
con l'irrogazione della censura, e' scrutinato per la
promozione.
Se il Consiglio di amministrazione delibera che
l'impiegato scrutinato sia maggiormente meritevole almeno
dell'ultimo promosso con lo scrutinio originario, lo
designa per la promozione, indicando il posto che deve
occupare in graduatoria.
La promozione e' conferita, anche in soprannumero salvo
riassorbimento, con decorrenza dalla stessa data delle
promozioni disposte in base allo scrutinio originario.
Se durante il periodo di esclusione si siano svolti
piu' scrutini di promozione ai quali l'impiegato avrebbe
potuto essere sottoposto il Consiglio d'amministrazione
deve valutare l'impiegato per ciascuno dei successivi
scrutini e stabilire in quale di questi avrebbe potuto
essere promosso. La data di decorrenza della promozione e'
quella dello scrutinio per effetto del quale, a giudizio
del Consiglio d'amministrazione, si sarebbe dovuta
conferire la promozione".



 
Art. 62
Valutazione annuale dei dirigenti

1. L'Amministrazione della pubblica sicurezza, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, valuta le prestazioni dei dirigenti superiori e dei primi dirigenti della Polizia di Stato, nonche' i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate.
2. Ai fini di cui al comma 1, i dirigenti superiori e i primi dirigenti presentano, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente.
3. Entro il successivo 30 aprile, un apposito comitato composto da almeno tre dirigenti generali di pubblica sicurezza, costituito con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, redige, sulla base della relazione presentata da ciascun dirigente, una scheda di valutazione.
4. Il giudizio valutativo finale e' espresso dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, entro il successivo 30 giugno.
5. La scheda di valutazione comprensiva del giudizio valutativo finale e' notificata a ciascun interessato entro trenta giorni dalla formulazione del giudizio valutativo finale.
6. La scheda di valutazione per il personale con qualifica di primo dirigente sostituisce il rapporto informativo di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, anche ai fini degli scrutini di promozione.
7. I contenuti della relazione di cui al comma 2, le modalita' della relativa compilazione e presentazione, i parametri della procedura di valutazione e i criteri per la formulazione del giudizio valutativo finale sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sentito il consiglio di amministrazione, su proposta del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.
8. L'esito negativo della valutazione comporta la revoca dell'incarico ricoperto ed e' tenuto in considerazione ai fini della progressione in carriera e dell'attribuzione di nuove funzioni.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'anno 2002, in relazione all'attivita' svolta nell'anno 2001.



Nota all'art. 62:
- Si riporta il testo dell'art. 62 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (per
l'argomento vedi nelle note all'art. 1):
"Art. 62. (Rapporti informativi). Per il personale di
cui al presente decreto legislativo con qualifica inferiore
a dirigente superiore, deve essere redatto, entro il mese
di gennaio di ciascun anno, un rapporto informativo che si
conclude con il giudizio complessivo di "ottimo", "distinto
, "buono , "mediocre o "insufficiente'.
Il giudizio complessivo deve essere motivato.
Al personale nei confronti del quale, nell'anno in cui
si riferisce il rapporto informativo, sia stata inflitta
una sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione,
non puo' essere attribuito un giudizio complessivo
superiore a "buono".
Con decreto del Ministro dell'interno saranno stabilite
le modalita' in base alle quali deve essere redatto il
rapporto informativo, volto a delineare la personalita'
dell'impiegato, tenendo conto dei seguenti parametri di
giudizio, da prevedere in tutto o in parte in relazione
alle diverse funzioni attribuite al personale di ciascun
ruolo ed alle relative responsabilita':
1) competenza professionale;
2) capacita' di risoluzione;
3) capacita' organizzativa;
4) qualita' dell'attivita' svolta;
5) altri elementi di giudizio.
Per ciascuno degli indicati parametri, dovranno essere
previsti piu' elementi di giudizio, per ognuno dei quali
sara' attribuito dall'organo competente alla compilazione
del rapporto informativo, di cui ai successivi articoli 64,
65 e 66, un punteggio variabile da un minimo di 1 ad un
massimo di 3.
Il consiglio di amministrazione ogni triennio determina
mediante coefficienti numerici i criteri di valutazione dei
titoli, in relazione alle esigenze delle singole camere".



 
Art. 63.
Promozioni per merito straordinario alle qualifiche dirigenziali
1. Per il conferimento delle promozioni per merito straordinario alle qualifiche di primo dirigente e di dirigente superiore, la commissione per la progressione in carriera, ai fini della proposta al consiglio di amministrazione, valuta, oltre alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, anche la piena idoneita' del funzionario a svolgere le funzioni della qualifica superiore, sulla base dei criteri di massima relativi agli scrutini di promozione per merito comparativo alle qualifiche anzidette. Non puo' conseguire la promozione per merito straordinario alle qualifiche di primo dirigente o dirigente superiore il funzionario che riporti un punteggio inferiore al settanta per cento del coefficiente totale massimo attribuibile al personale scrutinato ai sensi dei sopracitati criteri di massima.
2. Non possono essere attribuite promozioni per merito straordinario alle qualifiche dirigenziali per piu' di una volta nel corso della carriera; ricorrendo i presupposti di un'ulteriore promozione, al funzionario interessato sono attribuiti i benefici economici di cui all'ultimo comma dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.



Note all'art. 63:
- Per il testo dell'art. 74 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (per l'argomento
vedi nelle note all'art. 1), vedi nelle note all'art. 20.
- Per il testo vigente dell'art. 75, ultimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335 (per l'argomento vedi nelle note all'art. 1), vedi
nelle note all'art. 68.



 
Art. 64.
Collocamento in disponibilita'
1. I dirigenti della Polizia di Stato possono essere collocati in posizione di disponibilita', entro il limite non eccedente il cinque per cento della dotazione organica e per particolari esigenze di servizio, anche per lo svolgimento di incarichi particolari o a tempo determinato.
2. I dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B e gli altri dirigenti generali dei ruoli della Polizia di Stato sono collocati in posizione di disponibilita', previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.
3. I dirigenti superiori e i primi dirigenti sono collocati in posizione di disponibilita' con decreto del Ministro dell'interno su proposta del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.
4. I dirigenti possono permanere nella posizione di disponibilita' per un periodo non superiore al triennio. Con provvedimento motivato puo' esserne disposta la proroga per un periodo non superiore a un anno.
5. I dirigenti collocati in posizione di disponibilita' non occupano posto nella qualifica del ruolo cui appartengono. Nella qualifica iniziale dei rispettivi ruoli direttivi e' reso indisponibile un posto per ciascun dirigente collocato in disponibilita'.
 
Art. 65.
Rideterminazione delle funzioni e delle dotazioni organiche
1. Per le esigenze conseguenti alla determinazione della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, prevista dall'articolo 6, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, le funzioni del personale dei ruoli direttivi e dirigenziali di cui al presente decreto possono essere modificate con il regolamento previsto dal medesimo articolo 6.
2. Le dotazioni organiche, per esigenze operative e funzionali sopravvenute, potranno essere modificate, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e ferma restando la dotazione organica complessiva di ciascun ruolo, con regolamento del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.



Note all'art. 65:
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, della legge
31 marzo 2000, n. 78 (per l'argomento vedi nelle note alle
premesse):
"Art. 6. (Disposizioni per l'Amministrazione della
pubblica sicurezza e per alcune attivita' delle Forze di
polizia e delle Forze armate). - Con regolamento da emanare
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e' determinata la struttura organizzativa
delle articolazioni centrali e periferiche
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui
all'articolo 31, primo comma, numeri da 2) a 9), della
legge 1o aprile 1981, n. 121, nei limiti degli ordinari
stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche
complessive del personale, osservando i seguenti criteri:
a) economicita', speditezza e rispondenza al pubblico
interesse dell'azione amministrativa;
b) articolazione degli uffici per funzioni omogenee,
anche attraverso la diversificazione fra strutture con
funzioni finali e quelle con funzioni strumentali o di
supporto;
c) ripartizione a livello centrale e periferico delle
funzioni di direzione e controllo, con riferimento alla
funzione di cui all'articolo 4, numero 3), della legge 1o
aprile 1981, n. 121, secondo coerenti linee di dipendenza
gerarchica o funzionale;
d) flessibilita' organizzativa, da conseguire anche
con atti amiministrativi".
- Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, vedi nelle note all'art. 3.



 
Art. 65-bis (1)
(( Riconoscimento dell'anzianita' pregressa ))

(( 1. Nei confronti dei funzionari del ruolo dei commissari ed equiparati provenienti da ruoli diversi, nominati vice commissari e qualifica corrispondente a partire dal 1981, ai fini dell'attribuzione dell'incremento della retribuzione individuale di anzianita' in godimento, ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 novembre 2000, n. 356, il valore di riferimento delle classi e scatti stipendiali del livello di inquadramento e del corrispondente VII livello retributivo e' quello in vigore il 31 dicembre 1986, maggiorato dell'importo, ove non attribuito, previsto per tale livello dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147.
2. L'adeguamento economico di cui al comma 1 decorre dal 1o gennaio 1999 ovvero, se successiva, dalla data della nomina e non ha effetto sulle disposizioni di cui alla legge 1o aprile 1981, n. 121, in materia di attribuzione del trattamento economico spettante al primo dirigente e al dirigente superiore e qualifiche corrispondenti.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, altresi', ai funzionari delle corrispondenti qualifiche delle Forze di Polizia ad ordinamento civile. ))
 
Art. 65-ter (2)
(( Ruolo d'onore dell'Amministrazione
della Pubblica Sicurezza ))


(( 1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, il personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato, giudicato assolutamente inidoneo all'assolvimento dei compiti d'istituto per mutilazioni o invalidita' riportati in servizio e per causa di servizio che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie, e' iscritto nel ruolo d'onore dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, previa dispensa dal servizio per inidoneita' assoluta nel ruolo di appartenenza, ovvero, nelle ipotesi di cui al comma 3, previo giudizio medico-legale di inidoneita' assoluta al servizio.
2. Il personale di cui al comma 1, iscritto nel ruolo d'onore, puo' essere richiamato in servizio, con il suo consenso, in casi particolari, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per essere impiegato in incarichi compatibili con l'infermita' riportata e diversi dalla direzione di reparti operativi, sentita la commissione consultiva di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738.
3. Il personale di cui al comma 1, decorato al valor civile o militare, che non abbia superato i limiti di eta' previsti per il collocamento a riposo d'ufficio puo' chiedere di permanere o essere richiamato in servizio per essere impiegato in incarichi compatibili con la condizione fisica, individuati con decreto del Ministro dell'interno, sentita la commissione consultiva di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738. Il trattenimento o il richiamo in servizio sono disposti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
4. Per la progressione in carriera del personale di cui al presente articolo iscritto nel ruolo d'onore, la disciplina prevista per il conferimento delle promozioni nel ruolo di provenienza si applica con le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto delle particolari condizioni degli interessati. Per le promozioni da conferire nel limite dei posti disponibili, il numero dei posti riservati agli appartenenti al ruolo d'onore e' determinato, di volta in volta, in proporzione pari al rapporto tra il numero dei posti disponibili nelle corrispondenti qualifiche del ruolo di provenienza e il numero dei funzionari valutabili per l'accesso alle stesse. Qualora il rapporto sia inferiore a uno, la frazione di posto e' arrotondata per eccesso all'unita'.
5. Al personale di cui ai commi 2 e 3 si applica il trattamento piu' favorevole tra la pensione privilegiata in godimento e il trattamento economico previsto per la qualifica di appartenenza, riconoscendo, ai fini della progressione economica, l'anzianita' maturata al momento della cessazione dal servizio, nonche' il diritto agli assegni di superinvalidita', di assistenza, di accompagnamento e di cumulo, ove spettanti. All'atto della definitiva cessazione dal servizio, ove il richiamo o la permanenza in servizio ai sensi del presente articolo siano superiori ad un anno e siano stati retribuiti con trattamento economico in attivita', sono assicurati la riliquidazione del trattamento di quiescenza e il trattamento di buonuscita sulla base dell'ultimo stipendio spettante in attivita' di servizio.
6. Il richiamo o la permanenza in servizio del personale iscritto nel ruolo d'onore rende indisponibili, fino alla cessazione dal servizio del personale medesimo, un numero di posti nella qualifica iniziale del ruolo di provenienza, tale da assicurare l'invarianza degli oneri per il bilancio dello Stato.
7. Fermo restando quanto stabilito dal presente articolo, al personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato iscritto nel ruolo d'onore si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per gli ufficiali delle forze di polizia ad ordinamento militare iscritti nel ruolo d'onore che prestano servizio ai sensi dell'articolo 116 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1989, n. 79. ))
 
Art. 66. Posizione gerarchica e funzionale del capo della polizia direttore
generale della pubblica sicurezza
1. In attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 31 marzo 2000, n. 78, al prefetto avente funzioni di capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e' attribuito, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, un trattamento tale da assicurare la sovraordinazione gerarchica di cui all'articolo 65 della legge 1o aprile 1981, n. 121 e, nel sistema stabilito dalla medesima legge, la posizione funzionale e le responsabilita' connesse alla direzione del dipartimento della pubblica sicurezza per l'attuazione delle direttive del Ministro dell'interno.



Note all'art. 66:
- Per il testo dell'art. 5, comma 1, lettera a), della
legge 31 marzo 2000, n. 78, vedi nelle note alle premesse.
- per il testo dell'art. 20 del decreto legislativo
19 maggio 2000, n. 139, vedi nelle note all'art. 12.
- Si riporta il testo dell'art. 65 della legge
1o aprile 1981, n. 121 ( per l'argomento vedi nelle note
all'art. 2):
"Art. 65 (Doveri di subordinazione). - Gli appartenenti
ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza
hanno doveri di subordinazione gerarchica nei confronti:
a) del Ministro dell'interno;
b) dei Sottosegretari di Stato per t'interno, quando
esercitano, per delega del Ministro, attribuzioni in
materia di pubblica sicurezza;
c) del capo della polizia-direttore generale della
pubblica sicurezza.
Restano salvi i doveri di subordinazione funzionali
degli appartenenti all'Amministrazione della pubblica
sicurezza verso il prefetto e, nei casi previsti dalla
legge, verso le altre autorita' dello Stato".



 
Art. 67
Riorganizzazione dell'Istituto superiore di polizia

1. In relazione a quanto previsto dal presente decreto, con regolamento del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede all'adeguamento dell'assetto organizzativo e funzionale dell'Istituto superiore di polizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341.
2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, sono abrogati gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18, 19, 20, 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341.



Note all'art. 67:
- Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, vedi nelle note all'art. 3.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 341, reca: "Istituzione dell'Istituto superiore di
polizia".



 
Art. 68.
Modifiche alla normativa vigente
1. Il quinto comma dell'articolo 5 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e' sostituito dal seguente: "Il vice direttore generale della pubblica sicurezza con funzioni vicarie e' prescelto tra i prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato".
2. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' sostituito dal seguente:
"1. Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono istituiti i seguenti ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia:
a) ruolo degli agenti e assistenti;
b) ruolo dei sovrintendenti;
c) ruolo degli ispettori;
d) ruolo direttivo speciale;
e) ruolo dei commissari;
f) ruolo dei dirigenti.
2. Salvo quanto specificato nei successivi articoli, il personale appartenente ai predetti ruoli, nello svolgimento dei compiti istituzionali sanciti dalla legge 1o aprile 1981, n. 121, svolge anche le attivita' accessorie necessarie al pieno assolvimento dei compiti di istituto.".
3. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' sostituito dal seguente:
"1. La gerarchia fra gli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e' determinata come segue: dirigenti, commissari e appartenenti al ruolo direttivo speciale, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, nell'ambito dello stesso ruolo la gerarchia e' determinata dalla qualifica e, nella stessa qualifica, dall'anzianita'.
3. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari e al ruolo direttivo speciale la gerarchia e' determinata dalla qualifica in relazione all'allegata tabella 6 di equiparazione e, nella stessa qualifica, dall'anzianita'. Negli uffici che comportano l'esercizio delle attribuzioni di autorita' di pubblica sicurezza, l'appartenente al ruolo dei commissari preposto all'ufficio e' sempre sovraordinato al personale del ruolo direttivo speciale di pari qualifica.
4. L'anzianita' e' determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione; a parita' di tale data, da quella del decreto di promozione o di nomina alla qualifica precedente e, a parita' delle predette condizioni, dall'eta', salvi, in ogni caso, i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso, negli scrutini per merito comparativo e nelle graduatorie di merito.".
4. All'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti:
"Per il personale dei ruoli direttivi in servizio presso uffici a composizione interforze diretti da ufficiali o fuzionari delle altre Forze di polizia indicate nell'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n 121, competenti alla compilazione sono i dirigenti della Polizia di Stato, individuati con il regolamento di semplificazione previsto dall'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50, previa acquisizione degli elementi di valutazione da parte del competente capo dell'ufficio.
Le disposizioni di cui al terzo comma, con le modalita' ivi previste, si applicano anche al personale non direttivo della Polizia di Stato. In mancanza di dirigenti della Polizia di Stato, organi competenti alla compilazione dei rapporti informativi sono gli appartenenti ai ruoli sottordinati individuati con il regolamento di cui al comma precedente.
Fino all'emanazione del suddetto regolamento di semplificazione, le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi terzo e quarto sono individuate con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.".
5. Al quarto comma dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, dopo le parole "previo parere degli organi di cui agli articoli 68 e 69" sono inserite le seguenti:
"e della commissione per la progressione in carriera".
6. Al primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, le parole "di telecomunicazioni, di informatica" sono sostituite dalle seguenti: "di telematica", e, dopo la parola "arruolamento" vengono aggiunte quelle di: "e psicologia".
7. Il terzo, il quarto e il quinto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono soppressi. Dopo il secondo comma del medesimo articolo e' aggiunto il seguente: "I profili professionali degli appartenenti ai ruoli degli operatori e collaboratori, dei revisori, dei periti e dei direttori tecnici sono individuati con decreto del Ministro dell'interno".
8. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, sono soppresse le parole: "o tra i dirigenti superiori medico legali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337".
9. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
" b) per il personale del ruolo direttivo, dal primo dirigente medico dal quale direttamente dipende. Nel caso in cui il personale stesso non dipenda da un primo dirigente medico, il rapporto informativo e' compilato dal dirigente dell'ufficio o reparto presso il quale presta servizio, previa acquisizione degli elementi di valutazione professionale forniti dal competente dirigente medico, individuato con il regolamento di semplificazione previsto dall'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Fino all'emanazione del suddetto regolamento, le modalita' di attuazione di cui alla presente lettera sono individuate con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.".
10. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, e' aggiunto il seguente:
"Art. 3-bis (Cause di sospensione dagli scrutini). 1. Le disposizioni relative alla sospensione dalla partecipazione agli scrutini del personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato si applicano anche al personale non direttivo.".
11. All'articolo 7, comma 2, della legge 28 marzo 1997, n. 85, le parole "appartenente rispettivamente ad uno dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia o ad uno dei ruoli del personale che espleta funzioni tecnico-scientifiche o tecniche" sono sostituite dalle seguenti:
"appartenente ad uno dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia o ad uno dei ruoli del personale che espleta funzioni tecnico-scientifiche o tecniche.".



Note all'art. 68:
- Si riporta il testo integrale dell'art. 5 della legge
1o aprile 1981, n. 121 (per l'argomento vedi nelle note
all'art. 2), come modificato dal decreto legislativo qui
pubblicato:
"Art. 5. (Organizzazione del Dipartimento della
pubblica sicurezza). - Il dipartimento della pubblica
sicurezza si articola nei seguenti uffici e direzioni
centrali:
a) ufficio per il coordinamento e la pianificazione,
di cui all'articolo 6;
b) ufficio centrale ispettivo;
c) direzione centrale della polizia criminale;
d) direzione centrale per gli affari generali;
e) direzione centrale della polizia di prevenzione;
f) direzione centrale per la polizia stradale,
ferroviaria, di frontiera e postale;
g) direzione centrale del personale;
h) direzione centrale per gli istituti di istruzione;
i) direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e
della gestione patrimoniale;
l) direzione centrale per i servizi di ragioneria.
1-bis) direzione generale di sanita', cui e' preposto,
il dirigente generale medico del ruolo professionale dei
sanitari della Polizia di Stato.
Al dipartimento e' proposto il capo della
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza,
nominato con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'interno.
Al capo della polizia-direttore generale della pubblica
sicurezza e' attribuita una speciale indennita'
pensionabile, la cui misura e' stabilita dal Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro del tesoro. Con le medesime
modalita' si provvede per il Comandante generale dell'Arma
dei carabinieri, per il Comandante generale della Guardia
di finanza, per il Direttore generale per gli istituti di
prevenzione e di pena e per il Direttore generale per
l'economia montana e per le foreste.
Al dipartimento sono assegnati due vice direttori
generali, di cui uno per l'espletamento delle funzioni
vicarie e l'altro per l'attivita' di coordinamento e di
pianificazione.
Il vice direttore generale della pubblica sicurezza con
funzioni vicarie e' prescelto tra i prefetti provenienti
dai ruoli della Polizia di Stato.
L'ufficio centrale ispettivo, su richiesta del Ministro
o del direttore generale, ha il compito di verificare
l'esecuzione degli ordini e delle direttive del Ministro e
del direttore generale; riferire sulla attivita' svolta
dagli uffici ed organi periferie dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza; verificare l'efficienza dei servizi e
la corretta gestione patrimoniale e contabile.
La determinazione del numero e delle competenze degli
uffici, dei servizi e delle divisioni in cui si articola il
Dipartimento della pubblica sicurezza, nonche' la
determinazione delle piante organiche e dei mezzi a
disposizione sono effettuate con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.
Alla direzione degli uffici e delle direzioni centrali
sono preposti dirigenti generali.
Alla direzione centrale per i servizi di ragioneria
puo' essere preposto un dirigente generale di ragioneria
dell'Amministrazione civile dell'interno.
- Si riporta il testo integrale degli articoli 64 e 75
del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335 (per l'argomento vedi nelle note all'art. 1), come
modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:
"Art. 64 (Organi competenti alla compilazione del
rapporto informativo per il personale in servizio presso il
Dipartimento della pubblica sicurezza). - Il rapporto
informativo, per il personale in servizio presso il
Dipartimento della pubblica sicurezza, e' compilato:
a) per il primo dirigente, dal direttore della
direzione centrale o ufficio dove presta servizio; il
rapporto informativo viene vistato dal capo della polizia
che, per il tramite della Direzione centrale del personale,
lo trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di
amministrazione per il giudizio complessivo;
b) per il vice questore aggiunto e per il commissario
capo o qualifiche equiparate, dal direttore della divisione
da cui dipendono; il rapporto informativo viene vistato dal
direttore della direzione o ufficio centrale presso il
quale prestano servizio che, per il tramite della direzione
centrale del personale, lo trasmette con le proprie
osservazioni al consiglio di amministrazione per il
giudizio complessivo;
c) per il commissario ed il vice commissario o
qualifiche equiparate, dal direttore della divisione presso
la quale prestano servizio. Il giudizio complessivo e'
espresso dal capo della polizia;
d) per il personale dei ruoli degli ispettori e dei
sovrintendenti o qualifiche equiparate, dal direttore della
divisione da cui dipende. Il giudizio complessivo e'
espresso dal direttore della direzione o ufficio centrale
presso il quale presta servizio;
e) per il personale dei ruoli degli assistenti e
degli agenti o qualifiche equiparate, dal funzionario dal
quale direttamente dipende. Il giudizio complessivo e'
espresso dal direttore della divisione presso la quale il
personale interessato presta servizio.
Per il personale in servizio presso l'ufficio per il
coordinamento e la pianificazione di cui all'art. 5,
lettera a) della legge 1o aprile 1981, n. 121, competente
alla compilazione del rapporto informativo e' il direttore
dell'ufficio predetto.
Per il personale dei ruoli direttivi in servizio presso
uffici a composizione interforze diretti da ufficiali o
funzionari delle altre Forze di Polizia indicate
nell'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121,
competenti alla compilazione sono i dirigenti della Polizia
di Stato, individuati con il regolamento di semplificazione
previsto dall'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50,
previa acquisizione degli elementi di valutazione da parte
del competente capo dell'ufficio.
Le disposizioni di cui al terzo comma, con le modalita'
ivi previste, si applicano anche al personale non direttivo
della Polizia di Stato. In mancanza di dirigenti della
Polizia di Stato, organi competenti alla compilazione dei
rapporti informativi sono gli appartenenti ai ruoli
sottordinati individuati con il regolamento di cui al comma
precedente.
Fino all'emanazione del suddetto regolamento di
semplificazione, le modalita' per l'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi terzo e quarto sono
individuate con decreto del capo della polizia - direttore
generale della pubblica sicurezza".
"Art. 75 (Decorrenza delle promozioni per merito
straordinario). - Le promozioni di cui agli articoli
precedenti decorrono dalla data del verificarsi del fatto e
vengono conferite anche in soprannumero, riassorbibile con
le vacanze ordinarie. Le promozioni per merito
straordinario possono essere conferite anche a coloro i
quali siano deceduti nel corso o in seguito ai fatti che
hanno dato luogo alla proposta di promozione, con la
decorrenza prevista dal comma precedente.
La proposta di promozione per merito straordinario e'
formulata, non oltre sei mesi dal verificarsi dei fatti,
dal questore della provincia in cui sono avvenuti, su
rapporto del dirigente dell'ufficio o del reparto.
Sulla proposta decide il Ministro, previo parere degli
organi di cui agli articoli 68 e 69 e della commissione per
la progressione di carriera, secondo le rispettive
competenze, salvo che la proposta relativa all'assistente
capo, sulla quale il parere viene espresso dalla
Commissione per i sovrintendenti.
Un'ulteriore promozione per merito straordinario non
puo' essere conferita se non siano trascorsi almeno tre
anni dalla precedente. In tal caso, qualora si verifichino
le condizioni previste dai precedenti articoli, al
personale interessato possono essere attribuiti, o la
classe superiore di stipendio, o se piu' favorevoli, tre
scatti di anzianita'".
- Si riporta il testo dell'art. 16 della legge
lo aprile 1981, n. 121 (per l'argomento vedi nelle note
all'art. 2):
"Art. 16 (Forze di polizia). - Ai fini della tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia
di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi
ordinamenti e dipendenze:
a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in
servizio permanente di pubblica sicurezza;
b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso
al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative
dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e
possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di
servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli
agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.
Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per
il servizio di pubblico soccorso".
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 8 marzo
1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme
concernenti procedimenti amministrativi - legge di
semplificazione 1998):
"Art. 1. (Delegificazione di norme e regolamenti di
semplificazione). - 1. In attuazione dell'art. 20, comma 1,
della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono emanati regolamenti
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, per la delegificazione e la semplificazione
dei procedimenti amministrativi di cui agli allegati 1 e 2
della presente legge. I regolamenti si conformano ai
criteri e principi e sono emanati con le procedure di cui
all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, e agli articoli 2, 3 e 5 della
presente legge.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri sono individuate forme stabili di consultazione
delle organizzazioni produttive e delle categorie, comprese
le associazioni nazionali riconosciute per la protezione
ambientale e per la tutela dei consumatori, interessate ai
processi di regolazione e semplificazione.
- Per il testo vigente dell'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 (per
l'argomento vedi nelle note all'art. 29), vedi nelle note
all'art. 40.
- Si riporta il testo integrale degli articoli 18 e 20
del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 338, (per l'argomento vedi nelle note all'art. 43), come
modificati dal decreto legislativo qui pubblicato:
"Art. 18 (Nomina a dirigente generale medico). - Il
dirigente generale medico e' nominato tra i dirigenti
superiori medici del ruolo professionale di cui all'art.
1".
"Art. 20. (Organi competenti alla compilazione del
rapporto informativo per il personale in servizio presso
gli uffici sanitari periferici). - Il rapporto informativo
del personale di cui al presente decreto legislativo in
servizio presso gli uffici e reparti periferici, e'
compilato:
a) per il primo dirigente medico, dal direttore della
direzione o ufficio centrale del Dipartimento della
pubblica sicurezza dal quale dipende, sentito il dirigente
generale medico; il rapporto viene vistato dal capo della
polizia che, per il tramite della direzione centrale del
personale, lo trasmette con le proprie osservazioni al
consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo;
b) per il personale del ruolo direttivo, dal primo
dirigente medico dal quale direttamente dipende. Nel caso
in cui il personale stesso non dipenda da un primo
dirigente medico, il rapporto informativo e' compilato dal
dirigente dell'ufficio o reparto presso il quale presta
servizio, previa acquisizione degli elementi di valutazione
professionale forniti dal competente dirigente medico,
individuato con il regolamento di semplificazione previsto
dall'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Fino
all'emanazione del suddetto regolamento, le modalita' di
attuazione di cui alla presente lettera sono individuate
con decreto del capo della polizia-direttore generale della
pubblica sicurezza".
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, reca:
"Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
in materia di riordino delle carriere del personale non
direttivo della Polizia di Stato".
- Per il testo vigente dell'art. 7 della legge 28 marzo
1997, n. 85 (per l'argomento vedi nelle note all'art. 22)
vedi nelle note all'art. 22:



 
Art. 69.
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) gli articoli 55, 56 e 57 della legge 1o aprile 1981, n. 121;
b) gli articoli 32, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;
c) l'articolo 45, commi primo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336;
d) gli articoli 32, 33, 38, 39, 40, 41 e 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337;
e) gli articoli 1, 3, 4, 11, 14, 15, 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338;
f) gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17-bis e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341;
g) l'articolo 1-bis del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 1985, n. 19;
h) l'articolo 51 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.
 
Art. 70.
Rinvio alle disposizioni vigenti
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, al personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato continuano ad applicarsi i decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, numeri 335, 337 e 338 e successive modificazioni e integrazioni, nonche', in quanto compatibili, le altre disposizioni vigenti.



Nota all'art. 70.
- Per l'argomento dei decreti del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, numeri 335, 337 e 338, vedi,
rispettivamente, nelle note agli articoli 1, 29 e 43.



 
Art. 71.
Inquadramenti
1. Con successivo provvedimento legislativo sono determinate le modalita' applicative di inquadramento del personale in servizio negli attuali ruoli direttivi della Polizia di Stato nei nuovi ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei direttivi medici, previsti dal presente decreto, con decorrenza dal 15 marzo 2001.
 
Art. 72. Determinazione dei posti indisponibili nel ruolo degli operatori e
dei collaboratori tecnici
1. La determinazione dei posti indisponibili nella dotazione organica del ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici ai fini dell'attuazione dell'articolo 40, sara' attuata mediante apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in proporzione all'effettivo incremento della consistenza dei ruoli, in modo tale da assicurare che l'onere netto annuo determinato dall'applicazione del presente decreto non ecceda le risorse finanziarie di cui all'articolo 73.
 
Art. 73.
Clausola finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse finanziarie previste dall'articolo 8 della legge 31 marzo 2000, n. 78.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 5 ottobre 2000

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bianco, Ministro dell'interno
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica
Mattarella, Ministro della difesa
Del Turco, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: Fassino



Nota all'art. 73.
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 31 marzo
2000, n. 78 (per l'argomento vedi nelle note alle
premesse):
"Art. 8 (Copertura finanziaria). - 1. All'onere
derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in
lire 3.100 milioni annue relativamente alle previsioni di
cui all'art. 1, in lire 700 milioni annue relativamente
alle previsioni di cui all'art. 3, in lire 3.100 milioni
annue relativamente alle previsioni di cui all'art. 4 ed in
lire 3.100 milioni annue relativamente alle previsioni di
cui all'art. 5, quantificato nella misura massima di lire
10.000 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle finanze.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".



 
Tabella 1
(richiamata dagli artt. 1 e 14)

La Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' sostituita dalla seguente:

=====================================================================
| | Posti di |
Livello di | | qualifica e di |
funzione | Qualifica | funzione | FUNZIONE =====================================================================
B | Dirigente | | Direttore
|generale di | |dell'ufficio
|pubblica | |centrale
|sicurezza di | |ispettivo;
|livello B | |consigliere
| | |ministeriale;
| | |direttore di
| | |ufficio
| | |interregionale
| | |della Polizia di
| | 9 |Stato. ---------------------------------------------------------------------
C | Dirigente | 15 | Direttore di
|generale di | |direzione
|pubblica | |centrale;
|sicurezza | |ispettore
| | |generale capo;
| | |consigliere
| | |ministeriale;
| | |questore di sede
| | |di particolare
| | |rilevanza;
| | |direttore
| | |dell'Istituto
| | |superiore di
| | |polizia;
| | |dirigente di
| | |ispettorato o
| | |ufficio speciale
| | |di pubblica
| | |sicurezza. ---------------------------------------------------------------------
D | Dirigente | 198 | Questore;
|superiore | |ispettore
| | |generale;
| | |consigliere
| | |ministeriale
| | |aggiunto;
| | |dirigente di
| | |servizio
| | |nell'ambito del
| | |dipartimento
| | |della pubblica
| | |sicurezza;
| | |dirigente di
| | |ispettorato o
| | |ufficio speciale
| | |di pubblica
| | |sicurezza;
| | |dirigente di
| | |ufficio
| | |periferico a
| | |livello regionale
| | |per le esigenze
| | |di polizia
| | |stradale o
| | |ferroviaria o di
| | |frontiera;
| | |direttore di
| | |istituto di
| | |istruzione di
| | |particolare
| | |rilievo; vice
| | |direttore
| | |dell'Istituto
| | |superiore di
| | |polizia e della
| | |Scuola di
| | |perfezionamento
| | |per le forze di
| | |polizia;
| | |direttore di
| | |sezione
| | |dell'Istituto
| | |superiore di
| | |polizia. ---------------------------------------------------------------------
E | Primo dirigente| 710 | Vice questore;
| | |direttore di
| | |divisione; vice
| | |consigliere
| | |ministeriale
| | |dirigente di
| | |commissariato di
| | |particolare
| | |rilevanza;
| | |dirigente di
| | |ufficio
| | |periferico a
| | |livello
| | |provinciale per
| | |le esigenze di
| | |polizia stradale
| | |o ferroviaria o
| | |di frontiera o
| | |postale dirigente
| | |di reparto
| | |mobile; direttore
| | |di istituto di
| | |istruzione; vice
| | |direttore di
| | |istituto di
| | |istruzione di
| | |particolare
| | |rilevanza;
| | |dirigente di
| | |gabinetto di
| | |polizia
| | |scientifica a
| | |livello
| | |regionale;
| | |dirigente di
| | |reparto di volo;
| | |dirigente di
| | |centro di
| | |coordinamento
| | |operativo.

===================================================================== Ruolo dei commissari: | n. 1.980* =====================================================================
Commissario, limitatamente alla frequenza del corso | di formazione iniziale | ---------------------------------------------------------------------
Commissario capo | ---------------------------------------------------------------------
Vice questore aggiunto | --------------------------------------------------------------------- Ruolo direttivo speciale: |n. 1.300** ---------------------------------------------------------------------
Vice commissario del ruolo direttivo speciale | limitatamente alla frequenza del corso di formazione |n. 850 ---------------------------------------------------------------------
Commissario del ruolo direttivo speciale | ---------------------------------------------------------------------
Commissario capo del ruolo direttivo speciale | ---------------------------------------------------------------------
Vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale |n. 450

* La previgente dotazione organica del ruolo dei
commissari e' cosi' rideterminata, ai sensi dell'articolo
1, comma 3.
** La dotazione organica del ruolo direttivo speciale
e' cosi' determinata, ai sensi dell'articolo 14, comma 2.

===================================================================== Ruolo degli ispettori: | =====================================================================
Vice ispettore | |
Ispettore | |n. 17.664*
Ispettore capo | |
Ispettore superiore - sostituto ufficiale di P.S |n. 6.000

* La dotazione organica del ruolo degli ispettori e'
ridotta di 336 unita', per le finalita' dell'articolo 14,
comma 2.

===================================================================== Ruolo degli agenti e assistenti: | =====================================================================
Agente |n. 57.336
Agente scelto |
Assistente |
Assistente capo |
 
Tabella 2
(richiamata dall'art. 13)

LIMITI DI ETA' PER IL COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL PERSONALE DELLA
POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA

===================================================================== Ruolo degli agenti e assistenti: |al compimento degli anni 60 ===================================================================== Ruolo dei sovrintendenti: |al compimento degli anni 60 --------------------------------------------------------------------- Ruolo degli ispettori: |al compimento degli anni 60 --------------------------------------------------------------------- Ruolo dei commissari e ruolo direttivo | speciale: |al compimento degli anni 60 --------------------------------------------------------------------- Ruolo dei dirigenti: | ---------------------------------------------------------------------
- primo dirigente |al compimento degli anni 60 ---------------------------------------------------------------------
- dirigente superiore |al compimento degli anni 63 ---------------------------------------------------------------------
- dirigente generale di pubblica | sicurezza e dirigente generale di | pubblica sicurezza di livello B |al compimento degli anni 65
 
Tabella 3
(richiamata dall'art. 27)

DIRIGENTI SUPERIORI

=====================================================================
|Mese di collocamento a|
| riposo per avvenuto | Anno di raggiungimento|raggiungimento del 65°| Anticipazione del
del 65° anno di età | anno di età | collocamento a riposo =====================================================================
2002 |da gennaio ad aprile | 6 mesi ---------------------------------------------------------------------
|da maggio ad agosto | 7 mesi ---------------------------------------------------------------------
|da settembre a |
|dicembre | 8 mesi ---------------------------------------------------------------------
2003 |da gennaio ad aprile | 9 mesi ---------------------------------------------------------------------
|da maggio ad agosto | 10 mesi ---------------------------------------------------------------------
|da settembre a |
|dicembre | 11 mesi ---------------------------------------------------------------------
2004 |da gennaio ad aprile | 12 mesi ---------------------------------------------------------------------
|da maggio ad agosto | 13 mesi ---------------------------------------------------------------------
|da settembre a |
|dicembre | 14 mesi ---------------------------------------------------------------------
2005 |da gennaio ad aprile | 15 mesi ---------------------------------------------------------------------
|da maggio ad agosto | 16 mesi ---------------------------------------------------------------------
|da settembre a |
|dicembre | 17 mesi ---------------------------------------------------------------------
2006 |da gennaio ad aprile | 18 mesi ---------------------------------------------------------------------
|da maggio ad agosto | 19 mesi ---------------------------------------------------------------------
|da settembre a |
|dicembre | 20 mesi ---------------------------------------------------------------------
2007 |da gennaio ad aprile | 21 mesi ---------------------------------------------------------------------
|da maggio ad agosto | 23 mesi ---------------------------------------------------------------------
|da settembre a |
|dicembre | 24 mesi
ALTRE QUALIFICHE

=====================================================================
|Mese di collocamento a|
| riposo per avvenuto | Anno di raggiungimento|raggiungimento del 65°| Anticipazione del
del 65° anno di età | anno di età | collocamento a riposo =====================================================================
2002 |da gennaio a giugno | 8 mesi ---------------------------------------------------------------------
|da luglio a dicembre | 9 mesi ---------------------------------------------------------------------
2003 |da gennaio a marzo | 10 mesi ---------------------------------------------------------------------
|da aprile a giugno | 11 mesi ---------------------------------------------------------------------
|da luglio a settembre | 12 mesi ---------------------------------------------------------------------
|da ottobre a dicembre | 13 mesi ---------------------------------------------------------------------
2004 |da gennaio a marzo | 15 mesi ---------------------------------------------------------------------
|da aprile a giugno | 17 mesi ---------------------------------------------------------------------
|da luglio a settembre | 18 mesi ---------------------------------------------------------------------
|da ottobre a dicembre | 19 mesi ---------------------------------------------------------------------
2005 |da gennaio a febbraio | 20 mesi ---------------------------------------------------------------------
|da marzo ad aprile | 22 mesi ---------------------------------------------------------------------
|da maggio a giugno | 24 mesi ---------------------------------------------------------------------
|da luglio ad agosto | 25 mesi ---------------------------------------------------------------------
|da settembre ad |
|ottobre | 26 mesi ---------------------------------------------------------------------
|da novembre a dicembre| 27 mesi ---------------------------------------------------------------------
2006 |da gennaio a febbraio | 28 mesi ---------------------------------------------------------------------
|da marzo ad aprile | 29 mesi ---------------------------------------------------------------------
|da maggio a giugno | 30 mesi ---------------------------------------------------------------------
|da luglio ad agosto | 32 mesi ---------------------------------------------------------------------
|da settembre ad |
|ottobre | 33 mesi ---------------------------------------------------------------------
|da novembre a dicembre| 34 mesi ---------------------------------------------------------------------
2007 |da gennaio a febbraio | 35 mesi ---------------------------------------------------------------------
|da marzo ad aprile | 36 mesi ---------------------------------------------------------------------
|da maggio a giugno | 37 mesi ---------------------------------------------------------------------
|da luglio ad agosto | 38 mesi ---------------------------------------------------------------------
|da settembre ad |
|ottobre | 40 mesi ---------------------------------------------------------------------
|da novembre a dicembre| 41 mesi ---------------------------------------------------------------------
2008 |da gennaio a febbraio | 42 mesi ---------------------------------------------------------------------
|da marzo ad aprile | 43 mesi ---------------------------------------------------------------------
|da maggio a giugno | 44 mesi ---------------------------------------------------------------------
|da luglio ad agosto | 45 mesi ---------------------------------------------------------------------
|da settembre ad |
|ottobre | 46 mesi ---------------------------------------------------------------------
|da novembre a dicembre| 47 mesi ---------------------------------------------------------------------
2009 |da gennaio a febbraio | 48 mesi ---------------------------------------------------------------------
|da marzo ad aprile | 49 mesi ---------------------------------------------------------------------
|da maggio a giugno | 50 mesi ---------------------------------------------------------------------
|da luglio ad agosto | 51 mesi ---------------------------------------------------------------------
|da settembre ad |
|ottobre | 52 mesi ---------------------------------------------------------------------
|da novembre a dicembre| 53 mesi ---------------------------------------------------------------------
2010 |da gennaio a febbraio | 54 mesi ---------------------------------------------------------------------
|da marzo ad aprile | 56 mesi ---------------------------------------------------------------------
|da maggio a giugno | 57 mesi ---------------------------------------------------------------------
|da luglio ad agosto | 58 mesi ---------------------------------------------------------------------
|da settembre ad |
|ottobre | 59 mesi ---------------------------------------------------------------------
|da novembre a dicembre| 60 mesi
 
Tabella 4
(richiamata dall'art. 29)

RUOLO DEGLI OPERATORI E DEI COLLABORATORI TECNICI

=====================================================================
Operatore tecnico | =====================================================================
Operatore tecnico scelto |
Collaboratore tecnico | n. 6.308 (a) |
Collaboratore tecnico capo |

RUOLO DEI REVISORI TECNICI

=====================================================================
Vice revisore tecnico | =====================================================================
Revisore tecnico | n. 2.400 |
Revisore tecnico capo |

RUOLO DEI PERITI TECNICI

=====================================================================
Vice perito tecnico | =====================================================================
Perito tecnico | n. 380 |
Perito tecnico capo |
Perito tecnico superiore | n. 120 |

(a) La dotazione organica del ruolo degli operatori e
dei collaboratori tecnici e' ridotta di 21 unita' rispetto
alle originarie 6.600 unita'. La medesima e' ulteriormente
ridotta di 271 unita' per compensare l'aumento di 195
unita' delle dotazioni organiche dei seguenti ruoli,
secondo la ripartizione a fianco indicata:
131 unita' nel ruolo dei direttori tecnici;
64 unita' nel ruolo dei direttivi medici.
Della predetta dotazione organica, 167 unita' sono rese
indisponibili per l'istituzione del ruolo speciale ad
esaurimento dei direttori tecnici.

RUOLI DEI DIRETTORI TECNICI

=====================================================================
Qualifiche |Ingegneri|Fisici|Chimici|Biologi|Psicologi ===================================================================== Direttore tecnico, | | | | | limitatamente alla | | | | | frequenza del corso di | | | | | formazione iniziale | 196(a) |161(b)| 30(c) | 16(d) | 40(e) ---------------------------------------------------------------------
Direttore tecnico | | | | | principale | | | | | ---------------------------------------------------------------------
Direttore tecnico capo | | | | |

(a) Aumento di 55 unita' rispetto alla originaria
dotazione organica di 141 unita'.
(b) Aumento di 41 unita' rispetto alla originaria
dotazione organica di 120 unita'.
(c) Aumento di 7 unita' rispetto alla originaria
dotazione organica di 23 unita'.
(d) Aumento di 7 unita' rispetto alla originaria
dotazione organica di 9 unita'.
(e) Aumento di 21 unita' rispetto alla originaria
dotazione organica, di 19 unita', del ruolo dei selettori
del centro psicotecnico di cui all'articolo 32, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 337.

RUOLO DEI DIRIGENTI TECNICI INGEGNERI

=====================================================================
Qualifica |Posti in organico| Funzioni =====================================================================
| |Ispettore generale,
| |consigliere ministeriale
| |aggiunto, direttore di
Dirigente superiore | |servizio e dirigente di tecnico | 13 |ufficio periferico. ---------------------------------------------------------------------
| |Vice consigliere
| |ministeriale, direttore
| |di divisione e dirigente
Primo dirigente tecnico | 25 |di ufficio periferico.

RUOLO DEI DIRIGENTI TECNICI FISICI

=====================================================================
Qualifica |Posti di funzione| Funzioni =====================================================================
| |Ispettore generale,
| |consigliere ministeriale
| |aggiunto, direttore di
Dirigente superiore | |servizio e dirigente di tecnico | 12 |ufficio periferico. ---------------------------------------------------------------------
| |Vice consigliere
| |ministeriale, direttore
| |di divisione e dirigente
Primo dirigente tecnico | 20 |di ufficio periferico.

RUOLO DEI DIRIGENTI TECNICI CHIMICI

=====================================================================
Qualifica |Posti di funzione| Funzioni =====================================================================
| |Ispettore generale,
| |consigliere ministeriale
| |aggiunto, direttore di
Dirigente superiore | |servizio e dirigente di tecnico | 1 |ufficio periferico. ---------------------------------------------------------------------
| |Vice consigliere
| |ministeriale, direttore
| |di divisione e dirigente
Primo dirigente tecnico | 2 |di ufficio periferico.

RUOLO DEI DIRIGENTI TECNICI BIOLOGI

=====================================================================
Qualifica |Posti di funzione| Funzioni =====================================================================
| |Ispettore generale,
| |consigliere ministeriale
| |aggiunto, direttore di
Dirigente superiore | |servizio e dirigente di tecnico | 1 |ufficio periferico. ---------------------------------------------------------------------
| |Vice consigliere
| |ministeriale, direttore
| |di divisione e dirigente
Primo dirigente tecnico | 1 |di ufficio periferico.

RUOLO DEI DIRIGENTI TECNICI PSICOLOGI

=====================================================================
Qualifica |Posti di funzione| Funzioni =====================================================================
| |Ispettore generale,
| |consigliere ministeriale
| |aggiunto, direttore di
Dirigente superiore | |servizio e dirigente di tecnico | 1 |ufficio periferico. ---------------------------------------------------------------------
| |Vice consigliere
| |ministeriale, direttore
| |di divisione e dirigente
Primo dirigente tecnico | 1 |di ufficio periferico.
 
Tabella 5
(richiamata dall'art. 43)

RUOLO DEI DIRETTIVI MEDICI

===================================================================== Medico, limitatamente alla frequenza del corso di formazione| |
iniziale Medico principale Medico capo |355 (a)|

RUOLO DEI DIRIGENTI MEDICI

=====================================================================
Livello di | | Posti di |
funzione | Qualifica | qualifica | Funzioni =====================================================================
| | | Direttore
| Dirigente | |centrale di
C |generale medico | 1 |sanità. ---------------------------------------------------------------------
| | |Ispettore
| | |generale,
| | |consigliere
| | |ministeriale
| | |aggiunto,
| | |direttore di
| | |servizio della
| | |direzione
| | |centrale di
| | |sanità e di
| | |ufficio di
| Dirigente | |vigilanza
D |superiore medico| 8 (b) |periferico. ---------------------------------------------------------------------
| | |Direttore di
| | |divisione della
| | |direzione
| | |centrale di
| | |sanità, vice
| | |consigliere
| | |ministeriale,
| | |dirigente di
| | |ufficio sanitario
| | |periferico e di
| | |ufficio di
| | |vigilanza
| | |periferico,
| | |presidente delle
| | |commissioni
| | |mediche dei
| | |concorsi per
| | |l'ingresso nei
| Primo dirigente| |ruoli della
E |medico | 30 (c) |Polizia di Stato.

(a) Aumento di 86 unita' rispetto all'originaria
dotazione organica di 269 unita', di cui 22 unita' relative
alla dotazione organica del soppresso ruolo dei direttori
tecnici medico legali.
(b) Aumento di una unita' relativa alla dotazione
organica della soppressa qualifica di dirigente superiore
tecnico medico legale.
(c) Aumento di due unita' relative alla dotazione
organica della soppressa qualifica di primo dirigente
tecnico medico legale.
 
Tabella 6
(richiamata dall'art. 68)

EQUIPARAZIONE TRA LE QUALIFICHE DEL PERSONALE DEL RUOLO DEI
COMMISSARI E QUELLE DEL RUOLO DIRETTIVO SPECIALE

===================================================================== Qualifiche del personale del ruolo|Qualifiche del personale del ruolo
dei commissari | direttivo speciale =====================================================================
| Vice commissario del ruolo
| direttivo speciale (1) ---------------------------------------------------------------------
| Commissario del ruolo direttivo
Commissario (1) | speciale ---------------------------------------------------------------------
| Commissario capo del ruolo
Commissario capo | direttivo speciale ---------------------------------------------------------------------
| Vice questore aggiunto del ruolo
Vice questore aggiunto | direttivo speciale

(1) Qualifica attribuita durante la frequenza del corso
di formazione.
 
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