Gazzetta n. 270 del 18 novembre 2000 (vai al sommario)
ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
PROVVEDIMENTO 8 novembre 2000
Modificazioni allo statuto della SIS Compagnia di assicurazioni S.p.a., in Roma. (Provvedimento n. 01728).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalita' e onorabilita' dei membri del collegio sindacale, regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;
Visto il decreto ministeriale in data 23 aprile 1988 di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa in alcuni rami danni rilasciata alla SIS Compagnia di assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, via Cristoforo Colombo n. 70, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;
Viste le delibere assunte in data 18 maggio 2000, 5 settembre 2000 e 28 settembre 2000 dalle assemblee straordinarie degli azionisti della SIS Compagnia di assicurazioni S.p.a. che hanno approvato le modifiche apportate agli articoli 2, 5, 11, 20, 22 e 23 dello statuto sociale;
Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;
Dispone:
E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della SIS Compagnia di assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, con le modifiche apportate agli articoli:
"Art. 2 (Denominazione - Sede - Durata - Oggetto). - Nuova sede legale dell'impresa: Roma, via Cristoforo Colombo n. 70 (trasferimento dalla precedente sede sita in Milano, via Senigallia n. 18/2)".
"Art. 5 (Capitale sociale). - Nuova determinazione del capitale sociale in euro 15.000.000 (in luogo del precedente ammontare pari a L. 30.000.000.000) diviso in 15.000.000 di azioni da euro 1 nominali cadauna (a seguito di conversione in euro del valore nominale delle 30.000.000 di azioni da nominali L. 1.000 cadauna applicando il tasso di conversione di 1.936,27 ed arrotondando il risultato per difetto ai decimi, e cioe' a euro 0,5, con conseguente riduzione del capitale sociale a euro 15.000.000; accredito alla riserva legale dell'importo eccedente di euro 493.706,97; raggruppamento, contestualmente all'esecuzione dell'operazione di conversione, delle 30.000.000 di azioni da nominali euro 0,5 cadauna e sostituzione con 15.000.000 di azioni da nominali euro 1 cadauna, godimento 1o gennaio 2000, da assegnare all'unico azionista)".
"Art. 11 (Assemblea). - Introduzione dell'inciso "organo amministrativo in relazione al soggetto preposto alla convocazione dell'assemblea e introduzione della possibilita', anche da parte di almeno due sindaci, di convocare l'assemblea previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione".
"Art. 20 (Amministrazione). - Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina in materia di modalita' soggettive e temporali di convocazione del consiglio: "Il consiglio si riunisce ... su convocazione del presidente o di un vice presidente o di un amministratore delegato con periodicita' almeno trimestrale ... Inoltre il consiglio si aduna ogni qualvolta ne sia fatta domanda dalla meta' dei consiglieri (in luogo della precedente previsione statutaria: "Il consiglio si riunisce ... ogni qualvolta il presidente, o che ne fa le veci, o l'eventuale amministratore delegato, lo creda necessario, o ne sia fatta domanda dalla meta' dei consiglieri o dai sindaci. La convocazione viene effettuata dal presidente o dall'eventuale amministratore delegato ...) .
Nuova disciplina: possibilita' di convocazione del consiglio di amministrazione, nonche' del comitato esecutivo, da parte di almeno due sindaci, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione".
"Art. 22 (Amministrazione). - Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina in materia di competenze soggettive nell'ambito dei poteri di firma e di rappresentanza della societa': "La firma e la rappresentanza legale della societa' ... spettano al presidente del consiglio di amministrazione oltreche', se nominati, a ciascuno dei vice presidenti e degli amministratori delegati (in luogo della precedente previsione statutaria: "La rappresentanza della societa' ... spetta, disgiuntamente, al presidente del consiglio di amministrazione, all'amministratore delegato e al direttore generale ... ).
Riformulazione dell'articolo altresi' in materia di competenze oggettive nell'ambito dell'esercizio dei poteri di firma e di rappresentanza della societa': "Ciascuno dei predetti puo' compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salvo le limitazioni di legge, ai sensi dell'art. 2384 del codice civile (in luogo della precedente previsione statutaria, in tema di promozione di azioni giudiziarie, in nome della societa', soppressa dal testo e riformulata come sopra)".
"Art. 23 (Sindaci). - Riformulazione dell'articolo in materia di composizione del collegio sindacale: "Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti (in luogo della precedente previsione statutaria: "La gestione della societa' e' controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati e funzionanti ai sensi di legge ).
Nuova disciplina in materia di:
a) nomina dei sindaci, del presidente del collegio e determinazione della loro retribuzione: organo competente;
b) scelta del presidente del collegio sindacale: criteri;
c) possesso dei requisiti di onorabilita' e professionalita', di cui alla vigente normativa, in capo ai sindaci;
d) decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, art. 1, comma 2, lettere b) e c): individuazione delle materie e dei settori di attivita' strettamente attinenti all'oggetto sociale;
e) limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale: effetti".
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 novembre 2000
Il presidente: Manghetti
 
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