Gazzetta n. 265 del 13 novembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
CIRCOLARE 30 ottobre 2000, n. 34
Chiusura delle contabilita' dell'esercizio finanziario 2000, in attuazione delle vigenti disposizioni in materia contabile.

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Alle Amministrazioni centrali dello
Stato
Agli Uffici centrali del bilancio
presso le Amministrazioni centrali
dello Stato
Agli Uffici centrali di ragioneria
presso le Amministrazioni autonome
dello Stato
Alle ragionerie provinciali dello
Stato
Alla Banca d'Italia -
Amministrazione centrale - Servizio
rapporti col Tesoro
Al Magistrato alle acque - Venezia,
al Magistrato per il Po
All'Ufficio di ragioneria presso il
Magistrato per il Po di Parma
Alla Corte dei conti
Alle sezioni e procure regionali
della Corte dei conti
Alla Corte dei conti - Ufficio
controllo atti del Magistrato per
il Po - Parma
Al Consiglio di Stato
Ai Tribunali amministrativi
regionali
All'Avvocatura generale dello Stato
Alle Avvocature distrettuali dello
Stato
Alle prefetture
Alle Direzioni regionali delle
entrate
Alle sezioni staccate delle
direzioni regionali delle entrate e
agli uffici delle entrate
Alle direzioni compartimentali del
territorio
Alle sezioni staccate delle
direzioni compartimentali del
territorio e agli uffici del
territorio
Alle direzioni compartimentali
delle dogane
Al Dipartimento del tesoro -
Direzione V
Alle direzioni provinciali dei
servizi vari
e, per conoscenza:
Alla Corte dei conti - Servizio
relazioni al Parlamento
Alle amministrazioni autonome dello
Stato
Ai commissari o rappresentanti del
Governo per le regioni a statuto
ordinario, le regioni a statuto
speciale e le provincie autonome di
Trento e Bolzano
Alle ragionerie delle regioni a
statuto ordinario, delle regioni a
statuto speciale e delle province
autonome di Trento e Bolzano
Alle Poste italiane S.p.a.

Per opportuna norma degli uffici in indirizzo, ad evitare ritardi od incomplete comunicazioni, si riportano qui di seguito le disposizioni relative alla chiusura delle contabilita' per l'anno finanziario 2000 raccomandandone l'osservanza.
N. B. - Per motivi tecnici connessi con il sistema di elaborazione del Servizio di tesoreria, diversi adempimenti non possono essere effettuati entro i termini prescritti dalla vigente normativa, con conseguenti ripercussioni nelle successive operazioni di chiusura delle contabilita'.
Pertanto, i termini indicati nella presente circolare, in attesa di una revisione generale della materia, s'intendono anche per l'esercizio 2000, prorogati fino ad un massimo di giorni quindici.

TITOLO I - ENTRATE

Paragrafo 1

ADEMPIMENTI DA OSSERVARSI PER I VERSAMENTI DEI FONDI E LA RESA DELLA
CONTABILITA'

Per le entrate erariali, le Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato compileranno e trasmetteranno, entro il 5 gennaio 2001, agli Uffici che amministrano le entrate stesse gli elenchi mod. 55 T. e mod. 55 T. (riepilogo) per i versamenti riguardanti l'esercizio 2000 (competenza e residui).

Per quanto riguarda la resa della contabilita' amministrativa delle entrate, si richiamano gli Uffici interessati alla rigorosa osservanza degli articoli 254 e 257 del vigente Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, circa l'invio entro il 10 gennaio 2001 a gli Uffici centrali del bilancio presso le varie Amministrazioni ed al Dipartimento del tesoro, dei prospetti o rendiconti riassuntivi con i conti e documenti prescritti, con esclusione di quelli prodotti dal Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato come da istruzioni emanate dal Ministero del Tesoro-Ragioneria generale dello Stato - con le circolari n. 1 del 10 gennaio 1973 e n. 53 del 31 agosto 1973, per i capi dal I al X, con circolare n. 69 del 21 ottobre 1974, per i capi dall'XI al XXVII, con circolare n. 97 del 28 dicembre 1974 e lettera n. 100469 del 14 aprile 1975, per il capo XXVIII, e con circolare n. 7 del 29 gennaio 1977, per il capo XXIX. Per i capi XXXII e XXXIII dovra' operarsi con le modalita' previste per le entrate gestite direttamente dalle Amministrazioni centrali.

Ai fini di quanto sopra il Ministero delle finanze e' invitato ad intervenire presso i propri agenti contabili, in particolare presso i concessionari del servizio della riscossione dei tributi, affinche' provvedano a rendere le proprie contabilita' amministrative entro i termini prescritti ed a sanare le irregolarita' rilevato dalle Ragionerie provinciali dello Stato.

Le stesse Ragionerie provinciali, alla chiusura dell'esercizio finanziario, scaduti i termini previsti per la presentazione delle contabilita' in argomento, provvederanno ad inoltrare al Ministero delle finanze - Segretariato generale e al Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione - l'elenco degli agenti contabili inadempienti sia nella resa che nella regolarizzazione dei conti.

Per i versamenti risultanti dalle contabilita' amministrative si rinvia alle istruzioni contenute nella circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 57 dell'11 luglio 1996, prot. n. 164567.

Eventuali variazioni avvenute negli importi dei versamenti, dopo l'invio delle contabilita' amministrative che gli uffici sono tenuti a rendere in base al 3º comma del presente paragrafo devono essere tempestivamente segnalate, oltre che al Dipartimento del Tesoro - Direzione V (Ufficio I), agli Uffici centrali del bilancio competenti.

Le prenotazioni di variazione ai versamenti saranno effettuate dagli Uffici centrali del bilancio e dalle Ragionerie provinciali dello Stato, secondo le rispettive competenze, seguendo le istruzioni fornite dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.I.C.S.

E' da ricordare, in merito alle operazioni relative alle variazioni da apportare ai versamenti, che e' stata eliminata la possibilita' di operare, in casi eccezionali, le eventuali rettifiche di quietanza oltre il termine ordinario previsto per le prenotazioni da parte degli Uffici centrali del bilancio e delle Ragionerie provinciali dello Stato, per le quali veniva interessato l'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni (I.G.E.P.A.). Pertanto, i predetti Uffici dovranno inviare le prenotazioni per modifica di imputazione nonche' per riduzione dell'importo o per annullamento delle quietanze di versamento, esclusivamente tramite il Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il termine improrogabile del 30 marzo 2001. Entro lo stesso termine gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie provinciali dello Stato interessato debbono far pervenire alle Sezioni di tesoreria provinciale competenti gli originali delle quietanze da variare.

Detto termine si applica anche alle richieste di variazione alle entrate fuori bilancio.

Si richiama altresi' l'attenzione sul disposto dell'art. 290 delle Istruzioni generali sui servizi del tesoro secondo il quale le quietanze provenienti dalla riduzione e annullamento del titoli d'entrata rilasciati nel termine dell'esercizio chiuso debbono essere emesse a data corrente con l'annotazione "per il 31 dicembre".

Sara' cura poi delle Sezioni di tesoreria provinciale eseguire le variazioni prenotate entro il termine improrogabile del 13 aprile 2001 e renderle disponibili al Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato non oltre il 20 aprile 2001.

Per gli indicati termini del 30 marzo, 13 e 20 aprile 2001, non trova applicazione la proroga stabilita nel N.B. riportato nelle premesse.

Gli eventuali casi di inadempienza, in relazione alle disposizioni vigenti in materia di entrate, saranno segnalati per gli opportuni provvedimenti al Dipartimento del tesoro, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed all'Ufficio centrale del bilancio competente.

TITOLO II - SPESE

Paragrafo 1

TERMINI DI EMISSIONE DEI TITOLI DI SPESA

A) Ordini di pagare.

Le Amministrazioni centrali e periferiche avranno cura di inoltrare gli ordini di pagare ai competenti Uffici centrali del bilancio, ed alle Ragionerie provinciali dello Stato entro e non oltre il 5 dicembre 2000.

Gli Uffici centrali del bilancio potranno trasmettere, via terminale, i relativi mandati informatici al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.GE.P.A. fino al 19 dicembre 2000, mentre le Ragionerie provinciali dello Stato, sempre entro tale data, continueranno ad immettere al Sistema informativo i dati relativi ai propri ordini di pagare.

Le Sezioni di tesoreria provinciale accetteranno mandati informatici, emessi in conto dell'esercizio 2000, fino alla data ultima del 21 dicembre 2000 (cosi' come da protocollo di intesa del 18 dicembre 1998 fra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Banca d'Italia, per la gestione del mandato informatico).

Pertanto, tenuto conto degli adempimenti connessi alla trasformazione degli ordini di pagare in mandati informatici e del calendario sopra indicato, le Amministrazioni interessate dovranno necessariamente evitare l'invio, massiccio di ordini di pagare a chiusura di esercizio, anticipando opportunamente l'emissione di quelli per i quali e' gia' noto il nome del creditore, l'esatto ammontare del debito e la scadenza dello stesso (ad esempio rate di ammortamento mutui, pagamento di canoni e abbonamenti, ecc.).

B) Ordini di accreditamento e altri titoli di spesa.

Le Amministrazioni centrali e periferiche avranno cura di far pervenire ai competenti Uffici centrali del bilancio ed alle Ragionerie provinciali dello Stato gli ordini di accreditamento non oltre il termine del 15 novembre 2000 per consentire l'emissione in tempo utile degli ordinativi e dei buoni tratti sui titoli della specie.

Gli Uffici centrali del bilancio devono trasmettere i predetti ordini al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.GE.P.A. entro il 1º dicembre 2000, onde evitare che i titoli non vadano a buon fine.

Si fa presente che entro il termine del 20 dicembre 2000 le Amministrazioni emittenti devono far pervenire alle Sezioni di tesoreria provinciale gli ordinativi tratti su ordini di accreditamento per i quali puo' essere operato il trasporto. Entro il medesimo termine devono pervenire alle suddette Sezioni anche:

a) i titoli tratti su ordine di accreditamento non trasportabili salvo che gli stessi non riguardino il pagamento di retribuzioni, il riversamento di ritenute ovvero il versamento al bilancio dello Stato delle rimanenze sugli ordini di accreditamento inferiori alle lire 10.000 di cui alla lettera F) del successivo paragrafo 2º;

b) gli ordinativi tratti sulle contabilita' speciali e tutti gli altri titoli emessi da Amministrazioni periferiche.

Le Sezioni di tesoreria provinciale restituiranno alle Amministrazioni emittenti i titoli di spesa che pervenissero dopo il suddetto termine del 20 dicembre 2000. ad eccezione dei casi in cui il quantitativo dei titoli sia limitato e la stessa Amministrazione emittente segnali per iscritto l'urgenza del pagamento.

Le Sezioni restituiranno, in ogni caso, i titoli di spesa emessi in conto esercizio 2000 e pervenuti dopo la chiusura dello stesso.

I buoni di prelevamento in contanti vanno pagati esclusivamente presso le Sezioni di tesoreria provinciale, quando l'emissione avviene nel mese di dicembre.

Si invitano i funzionari delegati che emettono entro il 30 novembre 2000 buoni di prelevamento in contanti pagabili presso gli uffici delle Poste italiane S.p.A., di volerne curare la riscossione con ogni sollecitudine e si raccomanda ai suddetti Uffici pagatori di procedere, al piu' presto possibile, alla richiesta di rimborso di tali pagamenti alla Sezione di tesoreria provinciale.

Paragrafo 2

SPESE DA SISTEMARE

A) Riduzione ed annullamento degli ordini di accreditamento.

Tutti i funzionari delegati a favore dei quali siano stati emessi nell'esercizio ordini di accreditamento, dovranno inviare, entro il 31 gennaio 2001, alle competenti Sezioni di tesoreria provinciale un prospetto - in duplice copia - degli ordini di accreditamento rimasti in tutto od in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio da cui risultino, per ciascun ordine e distintamente per competenza e residui, il numero, il capitolo, l'importo dell'ordine, nonche' l'importo dei pagamenti effettuati e la somma rimasta da pagare sull'ordine medesimo.

Le Ragionerie provinciali dello Stato che avessero necessita' di conoscere gli effettivi carichi dei funzionari delegati potranno chiedere le notizie occorrenti attraverso interrogazioni - via terminale - al Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

I funzionari delegati in carica, cosi' come previsto dall'art. 333 del Regolamento di contabilita' generale dello Stato (quale risulta modificato da ultimo dal D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367 per effetto di quanto disposto dall'art. 9, comma 4, dello stesso decreto), dovranno attenersi scrupolosamente a quanto disposto dall'art. 60 modificato da ultimo dall'art. 9, comma 5, del citato D.P.R. 367/94) e dall'art. 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

In proposito si precisa:

a) i funzionari delegati debbono presentare i rendiconti del II semestre entro il 25 gennaio 2001;

b) le somme prelevate in contanti, per la parte eventualmente da trattenersi oltre il 31 dicembre 2000, perche' non utilizzata entro tale data, debbono essere strettamente commisurate alle effettive necessita'. Le quietanze concernenti il versamento di tali somme presso la Sezione di tesoreria provinciale, per la parte non ancora erogata entro il 31 marzo 2001, termine tassativo per la presentazione del rendiconto suppletivo, dovranno essere allegate al rendiconto medesimo. Tale termine di rendicontazione e' tassativo anche per il funzionario delegato titolare di contabilita' speciale.

Allo scopo di ridurre al minimo, per quanto possibile, le operazioni di annullamento delle aperture di credito, si raccomanda a tutte le Amministrazioni di interessare i funzionari delegati a richiedere i fondi soltanto nella misura occorrente per far fronte alle spese che prevedono di potere, con certezza, pagare entro il 29 dicembre 2000, tenendo presente il criterio che gli ordini di accreditamento sono da estinguersi secondo il loro ordine di emissione, come dispone l'art. 59 bis della legge di contabilita' generale, istituito con l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1272, n. 627 - modificato nei termini dalla legge n. 468 del 1978 (art. 33 - distinguendo, in tale ordine di emissione, gli ordini emessi in conto competenza da quelli emessi in conto residui e, per questi ultimi, anche avuto riguardo all'esercizio di provenienza dei residui di relativa imputazione.

Ovviamente, detta disposizione non e' da applicarsi a quegli ordini di accreditamento emessi allo scopo, di dotare i funzionari delegati di fondi destinati a particolari e specifiche erogazioni. In tali casi le Amministrazioni che hanno emesso gli ordini di accreditamento dovranno indicare sui titoli che trattasi di fondi destinati agli scopi sopra menzionati. Occorre tenere presente che gli ordini devono essere utilizzati al lordo e non al netto.

Correlativamente, si raccomanda alle Amministrazioni centrali nonche' agli Uffici periferici competenti ad emettere aperture di credito a valere sui fondi assegnati ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908, di effettuare un oculato esame e vaglio dei fabbisogni prima di concedere l'apertura di credito, onde evitare che, per effetto di errate previsioni, a fine esercizio rimangano sulle aperture di credito cospicui fondi non utilizzati.

La predetta raccomandazione a commisurare l'importo delle aperture di credito alle effettive necessita' dei funzionari delegati trae anche giustificazione - specialmente per i capitoli con gestione esclusivamente delegata - dal fatto che la riduzione piuttosto consistente degli ordini di accreditamento comporta l'accertamento di residui passivi non quantificabili in sede di bilancio di previsione, con la determinazione di una massa spendibile assolutamente inadeguata ai fini degli stanziamenti di cassa. In tali casi gli stanziamenti di cassa del nuovo esercizio risulterebbero insufficienti per l'emissione di ordini di accreditamento in conto residui a fronte di mod. 32 bis C.G. o di mod. 62 C.G.

Va peraltro precisato che una valutazione piu' attenta di tali necessita' consentirebbe di non lasciare privo di fondi il capitolo interessato per le necessita' proprie delle Amministrazioni centrali e periferiche.

Analoghe considerazioni vanno svolte in ordine all'applicazione delle disposizioni recate dall'art. 2 della citata legge n. 908/1960.

In particolare tale norma, nel disporre che le Amministrazioni centrali possano ripartire, in tutto o in parte; le somme stanziate sui singoli capitoli di spesa tra i dipendenti Uffici periferici, prevede la possibilita' di effettuare, nel corso dell'esercizio, le variazioni che si rendessero necessarie alle ripartizioni medesime.

Cio', ovviamente, al fine di consentire l'adeguamento delle risorse in relazione alle effettive necessita' dei singoli Uffici e, nel contempo, di evitare che da un lato rimangano somme non impegnate, quindi destinate ad economia di gestione, e dall'altro che i fondi assegnati risultino insufficienti per far fronte ai pagamenti di competenza di altri centri di spesa.

In proposito corre l'obbligo di segnalare che nei decorsi esercizi finanziari, in sede di bilancio consuntivo, sui capitoli gestiti ai sensi della menzionata legge n. 908/1960, sono state rilevate numerose economie sulle quote di stanziamento assegnate a vari Uffici periferici mentre sugli stessi capitoli sono state registrate eccedenze di spesa sulle quote mantenute in gestione dalle corrispondenti Amministrazioni centrali.

Al fine di evitare il ripetersi del problema segnalato, si raccomanda a queste ultime di procedere, ove occorra nel corso dell'esercizio, ma in ogni caso non oltre la data di sistemazione dei titoli di spesa, con le stesse modalita' previste per la ripartizione delle somme stanziate sui singoli capitoli, alle variazioni che si rendessero necessarie, quindi anche riducendo le assegnazioni degli Uffici periferici per la parte non impegnata ad integrazione della quota a se stesse riservata.

Si reputa essenziale rivolgere invito agli Uffici periferici affinche' comunichino tempestivamente alla propria Amministrazione centrale gli eventuali esuberi di assegnazioni ricevute per consentire a ciascuna di esse di procedere alle conseguenti variazioni, prima della predisposizione dei D.A.R. di propria competenza.

Sempre per evitare che a fine esercizio rimangano sulle e aperture di credito cospicui fondi non utilizzati e per ridurre al minimo la formazione dei residui passivi ed il trasporto al nuovo esercizio di ordinativi su ordini di accreditamento, e' necessario che tutti gli uffici ed i funzionari preposti alla ordinazione e liquidazione delle spese adottino le opportune e tempestive misure perche' la liquidazione ed il pagamento delle medesime avvengano al piu' presto, senza attendere gli ultimi giorni dell'esercizio finanziario in corso.

Per la gestione dei fondi assegnati a carico del bilancio statale, in favore del Commissario del Governo per la Regione Friuli-Venezia Giulia, trova applicazione la legge 17 agosto 1960, n. 908, richiamata nell'art. 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 99, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli -Venezia Giulia.

E' da rammentare poi che, in applicazione dell'art. 4 della legge 3 marzo 1960, n. 169, le disposizioni di cui all'art. 61 della legge di contabilita' generale - primo, secondo e terzo, comma - si applicano anche ai fondi accreditati, a carico degli stanziamenti di bilancio, nelle contabilita' dei funzionari delegati delle diverse Amministrazioni dello Stato. Inoltre, a tali fondi, si applicano anche le disposizioni di cui all'art. 60 della vigente legge di contabilita' generale e dell'art. 9 del D.P.R. 367/1994.

Pertanto tali funzionari delegati tono tenuti, al pari di tutti gli altri, alla rigorosa osservanza delle citate disposizioni concernenti la presentazione dei rendiconti semestrali relativi agli ordinativi che hanno trovato estinzione sia nei semestri dell'anno finanziario in cui l'ordine di accreditamento e' stato disposto, sia (fatta eccezione per la contabilita' in discorso degli Enti militari - come precisato al paragrafo 3º - Spese, punto 2, relativo ai funzionari delegati titolari di contabilita' speciali) nei rispettivi semestri dell'anno seguente durante il quale, com'e' noto, potranno trovare estinzione i titoli della specie il cui importo non e' stato riscosso entro l'esercizio di emissione.

B) Spese in gestione ai funzionari delegati rimaste insolute.

Entro il 31 gennaio 2001, i funzionari delegati dovranno inviare, in doppio esemplare, agli Uffici centrali del bilancio e alle Ragionerie provinciali dello Stato che hanno effettuato il controllo preventivo sugli ordini di accreditamento, corredati dell'elenco analitico dei creditori e delle somme da pagare, gli elenchi mod. 62 C.G. delle spese delegate insoddisfatte al 31 dicembre 2000, in conto della gestione dell'esercizio 2000, distintamente per capitolo e per esercizio di imputazione al bilancio delle spese medesime e con l'indicazione del numero degli ordini di accreditamento in tutto o in parte non utilizzati. Un altro esemplare dei suddetti elenchi dovra' essere inviato dai funzionari delegati alle Amministrazioni che hanno emesso gli ordini di accreditamento.

Nel caso in cui la compilazione analitica del mod. 62 C.G. dovesse risultare particolarmente laboriosa e non determinante ai fini' di specifiche esigenze di controllo, potranno, in via del tutto eccezionale, indicare globalmente - in detti elaborati - l'importo delle spese rimaste da pagare a fine esercizio, precisando comunque i numeri degli ordini di accreditamento, ridotti.

Quanto ai modelli 62 C.G., si precisa che essi dovranno essere compilati in due distinti elenchi nel modo che segue:

- nel primo saranno riportati gli ordinativi su ordini di accreditamento emessi entro il 31 dicembre 2000 e non portati in uscita entro la stessa data dalle Sezioni di tesoreria provinciale, che sono quindi da trasportare all'esercizio 2001; sul predetto elenco va anche indicato l'importo netto e quello delle relative ritenute erariali di ciascun ordinativo. Per cio' che concerne le eventuali ritenute erariali rimaste da versare relativamente a ordinativi estinti, dovranno essere emessi appositi elenchi mod. 62 C.G., solo se trattasi di spese non riguardanti stipendi, altri assegni fissi e pensioni. In proposito vedere piu' avanti anche la lettera G);

- nel secondo saranno riportate tutte le spese relative ad obbligazioni assunte, per le quali non e' stato ancora emesso il relativo titolo di pagamento.

Si raccomanda una particolare attenzione nella compilazione dei detti modelli, tenuto conto che alla nuova imputazione nell'esercizio 2001 degli ordinativi rimasti insoluti (o scritturati in conto sospeso) e al pagamento delle spese insolute, sara' provveduto mediante distinti ordini di accreditamento in conto residui.

Gli ordini di accreditamento emessi in conto residui nel prossimo esercizio, per dare nuova imputazione agli anzidetti ordinativi rimasti insoluti (o scritturati in conto sospeso), dovranno essere utilizzati dai funzionari delegati esclusivamente per la regolarizzazione contabile degli ordinativi stessi.

A tale fine sui predetti ordini di accreditamento deve essere apposta, ben appariscente la indicazione: "esclusivamente per ordinativi da trasportare". Inoltre le Amministrazioni interessate avranno cura di emettere con ogni sollecitudine gli ordini di accreditamento suddetti mentre i funzionari delegati, da parte loro, solleciteranno alle predette Amministrazioni l'emissione degli ordini di accreditamento, se non pervenuti alla data del 30 agosto 2001.

Si richiama altresi' l'attenzione delle Amministrazioni ad una tempestiva emissione degli ordini di accreditamento per la sistemazione contabile degli ordinativi emessi e pagati negli esercizi 1999 e precedenti e tuttora scritturati al conto sospeso "collettivi". La Banca d'Italia trasmettera' agli Uffici centrali del bilancio presso le singole Amministrazioni nonche' alle Ragionerie provinciali dello Stato gli elenchi (mod. 79 R.T.) dei predetti ordinativi, per i quali le Amministrazioni dovranno emettere improrogabilmente entro il 30 giugno 2001 i relativi ordini di accreditamento, segnalando al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per le politiche di bilancio - gli eventuali motivi ostativi all'emissione di tali ordini di accreditamento.

Le Sezioni di tesoreria provinciale non daranno corso ad ordinativi emessi dai funzionari delegati sui predetti ordini di accreditamento.

Si dovra' aver cura di fare con detti elenchi l'accertamento completo dei residui passivi riguardanti ciascun capitolo, con l'avvertenza che l'ammontare delle somme al lordo di eventuali ritenute, da comprendere negli elenchi mod. 62 C.G., sia contenuto nei limiti delle riduzioni da apportare alle corrispondenti aperture di credito disposte nel corso dell'esercizio finanziario scaduto a favore dei funzionari delegati.

Quelle partite che, per circostanze eventuali, non potessero iscriversi negli elenchi principali, inviati entro il mese di gennaio, formeranno, eccezionalmente oggetto di appositi elenchi suppletivi, il cui invio potra' aver luogo fino al termine massimo del 15 febbraio 2001, termine che non e' suscettibile della proroga di cui al N.B. indicato nella premesse.

La possibilita' di ricorrere ad elenchi suppletivi potra' essere utilizzata per le ritenute erariali da calcolarsi sugli importi degli ordinativi estinti nel mese di dicembre 2000 quando la relativa comunicazione della locale Sezione di tesoreria provinciale non perviene nei termini previsti.

Negli eventuali casi in cui vengano emessi elenchi suppletivi, i motivi eccezionali che ne giustificano il ricorso dovranno essere indicati in calce agli stessi.

Il suddetto termine del 15 febbraio 2001 dovra' essere rigorosamente osservato, essendo assolutamente indispensabile che le Amministrazioni centrali ricevano in tempo debito gli elementi che loro occorrono per la compilazione del conto consuntivo.

Gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie provinciali dello Stato non prenderanno in considerazione le richieste contenute in elenchi modello 62 C.G., che in base al timbro postale risultassero spediti oltre i termini piu' sopra precisati e, pertanto, restituiranno ai funzionari delegati i modelli di che trattasi, ad eccezione del caso in cui i predetti modelli 62 C.G. si riferiscano a ordinativi emessi nell'esercizio 2000 e trasportati all'esercizio 2001.

Negli elenchi 62 C.G., si specifichera' in annotazione:

1) se si tratta di spese derivanti o meno da obblighi contrattuali;

2) distintamente per esercizio finanziario, la parte da soddisfare in contanti della somma complessiva delle spese pagabili con i fondi delle aperture di credito.

Ai fini della regolazione di tutti gli ordinativi tratti sugli ordini di accreditamento, si raccomanda anche ai funzionari delegati di effettuare, tempestivamente, gli adempimenti. richiamati al paragrafo 3º - Spese, punto 1 relativo ai funzionari delegati.

C) Trasporto degli ordini di accreditamento.

L'art. 61-bis della legge di contabilita' generale, istituito con l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, prevede che "gli ordini di accreditamento riguardanti le spese in conto capitale emessi sia in conto competenza che in conto residui, rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio, possono essere trasportati interamente o per la parte inestinta all'esercizio successivo, su richiesta del funzionario delegato. La disposizione di cui al precedente comma non si applica agli ordini di accreditamento emessi sui residui che, ai sensi dell'art. 36, terzo comma, della vigente legge di contabilita', devono essere eliminati alla chiusura dell'esercizio".

Ad evitare possibili incertezze, si ricorda l'attuale numerazione dei capitoli della "spesa":

- dal n. 1001 al 6999: Spese correnti;

- dal n. 7000 al 9499: Spese in conto capitale;

- dal n. 9500 al 9999: Rimborso prestiti.

Si ritiene opportuno precisare che continuano ad avere piena efficacia le disposizioni di carattere particolare che regolano il trasporto degli ordini di accreditamento facenti carico a capitoli relativi a spese correnti. Tali disposizioni sono contenute nell'art. 1 del decreto legislativo n. 700, del 20 marzo 1948 e nella legge n. 232, del 16 marzo 1951, per gli ordini di accreditamento emessi dal Ministero dei lavori pubblici.

La facolta' di trasporto dei relativi ordini di accreditamento, per effetto della legge 23 dicembre 1999, n. 489 concernente il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002, e del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 28 dicembre 1999, di ripartizione in capitoli delle unita' previsionali di base, e' estesa per quanto riguarda i Ministeri e, nell'ambito dei relativi centri di responsabilita' anche ai seguenti capitoli di parte corrente:

a) TRASPORTI E NAVIGAZIONE: Capitanerie di di porto, U.P.B. 10.1.1.5: 2337, 2338, 2339;

b) DIFESA: Armamenti navali, U.P.B. 10.1.1.4: 1432, U.P.B. 10.1.2.2: 1476; Armamenti aeronautici, U.P.B. 11.1.1.3: 1665, U.P.B. 11.1.2.3: 1711 Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate, U.P.B. 12.1.1.3: 1885, U.P.B. 12.1.2.2: 1927; Lavori e demanio, U.P.B. 15.1.1.3: 2073, U.P.B. 15.1.2.4: 2150; Sanita', militare, U.P.B. 16.1.1.3: 2291; Bilancio e affari finanziari. U.P.B. 22.1.2.1: 2545; Arma dei carabinieri. U.P.B. 23.1.1.5: 2891; Armamenti terrestri, U.P.B. 26.1.1.3: 3773, U.P.B. 26.1.2.1: 3811; Commissariato e servizi generali U.P.B. 27.1.1.6: 4021; Ispettorato logistico dell'esercito, U.P.B. 28.1.1.3: 4261;. Ispettorato supporto logistico navale e dei fari, U.P.B. 29.1.1.3: 4381; Ispettorato logistico/Comando logistico dell'aeronautica, U.P.B. 30.1.1.3: 4551; Ufficio del segretariato generale per la gestione degli enti dell'area industriale U.P.B. 31.1.1.4: 4731.

Le Sezioni di tesoreria provinciale ed i funzionari delegati, ai fini del trasporto degli ordini di accreditamento, si atterranno alle indicazioni riportate sulla fascia meccanografica riguardante gli ordini stessi, fatte salve le variazioni al regime di trasportabilita' degli ordini di accreditamento intervenute nel corso dell'esercizio, che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato comunichera' alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro, per via informatica.

Per il trasporto di tali titoli trova applicazione il combinato disposto degli art. 443, comma 3º, 444 e 448 del Regolamento di contabilita' generale dello Stato, quali risultano modificati con decreto del Presidente della Repubblica n. 402 del 21 ottobre 1989.

I funzionari delegati dovranno far pervenire, entro il termine ultimo del 10 gennaio 20O1, alle Sezioni di tesoreria provinciale la richiesta per gli ordini di accreditamento da trasportare.

Dopo tale data, le stesse Sezioni di tesoreria provinciale, per le operazioni di riduzione o annullamento, restituiranno alle rispettive Amministrazioni, per il tramite degli Uffici centrali del bilancio o delle Ragionerie provinciali dello Stato competenti, gli ordini di accreditamento relativi a spese in conto capitale o assimilate per i quali non e' stato richiesto il trasporto. Si rammenta in proposto che non possono essere ulteriormente trasportati gli ordini di accreditamento per i quali il trasporto e' gia' avvenuto nell'anno precedente.

Sulla base delle parifiche effettuate dalle Sezioni di tesoreria provinciale con le scritture dei funzionari delegati in ordine al movimento avvenuto sugli ordini di accreditamento ed in conseguenza delle eventuali richieste avanzate da detti funzionari, l'Istituto incaricato del servizio di tesoreria elabora, entro il 19 gennaio 2001, una raccolta di dati informatici, contenente gli estremi identificativi di tali titoli da trasportare e ne cura l'invio al Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

I funzionari delegati solo dopo tale data potranno emettere sugli ordini di accreditamento trasportati ordinativi e buoni di prelevamento.

Le Sezioni di tesoreria provinciale, una volta ricevute le informazioni da detto Sistema informativo, provvederanno ad indicare la nuova imputazione su ciascun ordine di accreditamento esistente presso di esse e cureranno l'invio di un elenco dei titoli trasportati, con l'indicazione degli estremi della nuova imputazione, ai funzionari delegati, come viene richiamato al successivo paragrafo 3º (Adempimenti delle Sezioni di tesoreria provinciale).

Gli ordini di accreditamento di cui sopra, ai quali per qualsiasi motivo non dovesse essere attribuita dal Sistema informativo la nuova imputazione, andranno restituiti dalle Sezioni di tesoreria provinciale alle rispettive Amministrazioni emittenti per il tramite degli Uffici centrali del bilancio o delle Ragionerie provinciali dello Stato competenti. I pagamenti nel frattempo disposti su tali ordini di accreditamento, andranno sistemati dalle competenti Amministrazioni mediante emissione di nuovi ordini di accreditamento nell'esercizio 2001, in conto residui.

D) Mandati informatici, non pagati entro il 31 dicembre 2000.

Il trasporto dei mandati informatici emessi sia in conto competenza che in conto residui, viene disposto con la procedura di cui all'art. 443 del Regolamento di contabilita' generale dello Stato, quale risulta modificato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 402 del 21 ottobre 1989.

A tal fine l'Istituto incaricato del servizio di tesoreria elabora entro il 19 gennaio 2001 l'elenco dei mandati informatici inestinti a fine esercizio.

Gli uffici delle Poste italiane S.p.A. debbono restituire entro il giorno 5 del mese di gennaio 2001 (prorogabile al 10 per necessita' operative) alle Sezioni di tesoreria provinciale i documenti sostitutivi dei mandati informatici inestinti e perenti al 31 dicembre 2000.

E) Ordinativi su ordini di accreditamento, ordinativi su contabilita' speciali ed ordini di pagamento di ruoli di spesa fissa non pagati entro il 31 dicembre 2000.

Si premette che i funzionari delegati dovranno aver cura di emettere i titoli di spesa entro i termini di cui alla lettera B) del paragrafo 1º, al fine di consentirne l'agevole pagamento non oltre il 29 dicembre 2000 da parte delle competenti Sezioni di tesoreria provinciale.

Il trasporto degli ordinativi, eventualmente rimasti insoluti, al 31 dicembre 2000, viene effettuato dalle competenti Sezioni di tesoreria provinciale che, non appena ricevuti i fondi in conto residui, riportano la nuova imputazione sui singoli titoli. Gli ordinativi che, per qualunque ragione, non debbano piu' essere pagati, sono richiesti dai funzionari delegati alle Sezioni di tesoreria provinciale per essere annullati.

Per gli ordinativi tratti su contabilita' speciali rimasti insoluti alla fine dell'esercizio, le Sezioni di tesoreria provinciale, dopo aver nuovamente effettuata la prenotazione sul mod. 89 T, comunicano all'Amministrazione emittente la nuova numerazione attribuita agli stessi per l'esercizio corrente.

Il trasporto degli ordini di pagamento su ruoli di spesa fissa inestinti alla chiusura dell'esercizio viene ugualmente effettuato dalle Sezioni di tesoreria provinciale che provvederanno ad apporre il nuovo codice sugli ordini medesimi.

F) Rimanenze di importi non superiori alle lire 10.000 sui singoli ordini di accreditamento relativi all'anno finanziario 2000.

I funzionari delegati hanno l'obbligo di utilizzare interamente i fondi di ciascuna apertura di credito prima di emettere ordinativi o buoni sulle successive partite di credito. I medesimi funzionari delegati qualora accertino al 20 dicembre 2000 una rimanenza di importi, non utilizzabili, non superiori alle lire 10.000 sui singoli ordini di accreditamento relativi all'anno in corso, dovranno provvedere al versamento della detta rimanenza con imputazione al capitolo "Entrate eventuali e diverse" del bilancio del Ministero su cui fanno carico gli ordini di accreditamento emessi.

E' opportuno precisare che per il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per il Ministero delle finanze i capitoli da utilizzare per tali versamenti, sono rispettivamente il n. 2368 (u.p.b. 6.2.2) e il n. 2319 (u.p.b. 1.2.5); per quanto riguarda invece le Amministrazioni autonome dello Stato, le rimanenze di cui sopra dovranno affluire all'entrata dei rispettivi bilanci.

Inoltre poiche' nei decorsi esercizi non sempre e' stato provveduto alla estinzione degli ordini di accreditamento con rimanenze uguali o inferiori a lire 10.000, si raccomanda la stretta osservanza della norma citata, onde evitare di appesantire le operazioni di chiusura dell'esercizio per i richiesti adempimenti di riduzione dell'apertura di credito.

Giova far presente, che i titoli (buoni mod. 31-bis C.G.), relativi alle disponibilita' in parola, andranno emessi non oltre il, 22 dicembre 2000, con l'intestazione "Tesoro dello Stato mediante commutazione in quietanza di entrata". Tali titoli dovranno recare l'indicazione del capitolo e del capo di entrata a cui dovranno affluire detti versamenti ed essere accompagnati dalla distinta di versamento - mod. 124T - vistata, ove previsto, dalla competente Ragioneria provinciale dello Stato.

G) Applicazione dell'art. 37 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981).

L'art. 37 della legge finanziaria 30 marzo 1981, n. 119 - da considerarsi di efficacia permanente - dispone che le ritenute per imposte sui redditi delle persone fisiche nonche' i contributi previdenziali ed assistenziali relativi a stipendi ed altri assegni fissi e pensioni, corrisposti al personale statale in attivita', ed in quiescenza, sono imputati alla competenza del bilancio dell'anno finanziario nel quale vengono effettuati i relativi versamenti.

Pertanto, sia le ritenute erariali che i contributi previdenziali e assistenziali - riguardanti esclusivamente le menzionate spese - rimasti da versare al 31 dicembre 2000, dovranno imputarsi alla competenza dell'anno 2001. Si raccomanda alle Amministrazioni centrali la scrupolosa osservanza di tali disposizioni, al fine di non determinare difficolta' nella gestione e nella contabilizzazione delle relative entrate.

Non rientrano nella disposizione contenuta nel citato art. 37 della legge finanziaria 1981:

1) i mandati informatici emessi per la regolazione delle ritenute dell'esercizio 2000 e non estinti nello stesso esercizio, i quali, ovviamente, fruendo dell'istituto del trasporto trovano imputazione nel 2001, in conto residui;

2) gli ordinativi mod. 31 C.G. tratti sugli ordini di accreditamento emessi nell'anno 2000 e non estinti entro il 31 dicembre dello stesso anno, i quali trovano imputazione nell'anno 2001, logicamente, per effetto del trasporto, in conto residui. Per questi ultimi il funzionario delegato dovra' emettere il mod. 62 C.G. per l'ammontare lordo della spesa. Sul mod. 32 - bis C.G., che contiene la nuova imputazione del titolo che si trasporta dovra', naturalmente, essere esposto l'importo netto. Il modello 31 - bis C.G., con il quale dovra' essere regolata la relativa ritenuta, nel caso di versamento all'erario, verra' imputato al competente capitolo in conto residui, mediante commutazione in quietanza di entrata, quest'ultima da imputarsi in conto competenza, in deroga all'art. 1450 delle vigenti Istruzioni sui servizi generali del tesoro e in applicazione degli articoli 152 e 154 del Regolamento di contabilita' generale dello Stato;

3) i mandati informatici emessi nell'anno 2000 e non estinti entro il 31 dicembre dello stesso anno i quali, come e' noto, vengono trasportati al netto. Per questi ultimi le relative ritenute dovranno essere regolate, per quanto attiene alla spesa, in conto residui.

Per quanto concerne le ritenute previdenziali, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle disposizioni emanate in attuazione della legge 8 agosto 1995, n. 335.

H) Applicazione dell'art. 2 della legge 7 agosto 1985, n. 428.

L'impegno delle spese, per stipendi ed altri assegni fissi equivalenti, pensioni ed assegni similari, deve essere assunto a carico dei pertinenti capitoli di bilancio dell'esercizio in cui viene ordinato il relativo pagamento, come dispone l'art. 2 della legge 7 agosto 1985, n. 428 che ha integrato l'art. 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Ulteriori e piu' dettagliate istruzioni sull'applicazione di tale norma sono riportate nella circolare n. 62, del 7 novembre 1985, emanata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Paragrafo 3

ADEMPIMENTI DELLE SEZIONI DI TESORERIA PROVINCIALE

Le Sezioni di tesoreria provinciale, entro il 19 gennaio 2001. dovranno inviare:

a) agli Uffici centrali del bilancio e alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti, che hanno eseguito il controllo preventivo sui titoli, l'elenco dei mandati informatici emessi nell'esercizio 1999 per i quali non debba effettuarsi il pagamento, perche' colpiti da perenzione.

Per quanto concerne i mandati in limite di perenzione, non pagati entro il 30 dicembre 2000, si raccomanda agli uffici delle Poste italiane S.p.A. di tenere presente che tali titoli dovranno essere subito restituiti alla Sezione di tesoreria provinciale mittente per le successive operazioni di annullamento. Inoltre, ad evitare sospesi di tesoreria, si interessano le medesime Sezioni ad inoltrare le comunicazioni di pagamento in tempo utile dei titoli di spesa in limite di perenzione non oltre il 30 marzo 2001:

b) ai funzionari a favore dei quali sono state disposte sub - anticipazioni, a norma dell'art. 728 delle vigenti Istruzioni sui servizi del tesoro, l'elenco degli ordini di prelievo mod. 31 - quinquies C.G., rimasti inestinti al 31 dicembre prossimo, allegando tali ordini all'elenco stesso (sull'argomento vedere anche le disposizioni richiamate a conclusione del presente paragrafo per l'accennato articolo 728);

c) alle Sezioni staccate delle Direzioni regionali delle entrate sedi di estrazione del lotto, (per la gestione stralcio) nonche' all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato mediante la nota mod. 100 T., redatta in duplice esemplare, l'elenco degli ordini del lotto emessi nell'esercizio 2000 d'imminente chiusura e inestinti al 31 dicembre 2000 e con altra nota mod. 100 T., in duplice esemplare, l'elenco degli ordini del lotto gia' trasportati all'esercizio 2000 ed inestinti alla fine dell'esercizio medesimo; tale elenco dovra' comprendere in allegato gli ordini nel medesimo descritti o la dichiarazione di smarrimento datata e sottoscritta dal capo della Sezione di tesoreria provinciale, salve le disposizioni di cui agli articoli 583 e seguenti delle vigenti Istruzioni generali sui servizi del tesoro, nonche', eventualmente, gli elenchi degli ordini del lotto emessi nell'esercizio 1999, pagati in tempo utile ma non conteggiati nel mese di dicembre 2000 (circolare della Direzione generale del tesoro 23 agosto 1926, n. 19915, Bollettino finanze, 1926, pagina 1999).

Le Sezioni di tesoreria provinciale, inoltre, per effetto del disposto di cui al 2º comma dell'art. 448 del Regolamento di contabilita' generale dello Stato, quale risulta modificato dal D.P.R. n. 402 del 1989, restituiranno, dopo il 10 gennaio 2001 con apposito elenco alle Amministrazioni emittenti, per il tramite degli Uffici centrali del bilancio e delle Ragionerie provinciali dello Stato competenti, gli ordini di accreditamento relativi a spese in conto capitale o assimilate per i quali non e' stato richiesto il trasporto entro la predetta data.

In relazione alla modifica dell'art. 330 del suddetto Regolamento, introdotta con il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 656, si richiama l'attenzione delle Sezioni di tesoreria provinciale sul fatto che gli ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio 2000 non devono piu' essere trasmessi ai funzionari delegati ma vanno inviati direttamente dalle Sezioni ai competenti Uffici di controllo centrali o regionali della Corte dei conti, in apposito piego.

I funzionari delegati trasmettono entro il 31 gennaio 2001 (come gia' indicato nel paragrafo 2º) alle Sezioni di tesoreria provinciale un elenco, in duplice copia, contenente il capitolo, il numero, l'importo e l'imputazione a competenza o residui dei singoli ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inestinti, concernenti spese sia di parte corrente che in conto capitale in quanto non piu' trasportabili, nonche' le somme che risultano pagate a valere sugli ordini medesimi e quelle rimaste da pagare a chiusura dell'esercizio.

Le Sezioni di tesoreria provinciale appongono poi sui predetti elenchi il visto di concordanza sulla base delle proprie risultanze e ne trattengono una copia. Le medesime Sezioni di tesoreria provinciale, dopo gli adempimenti inerenti alla "chiusura" degli ordini di accreditamento, nonche' la riduzione o l'annullamento degli stessi rimasti parzialmente o interamente inestinti, entro cinque giorni dalla ricezione dei detti elenchi da parte dei funzionari delegati, o al piu' tardi entro il 20 aprile 2001. trasmettono:

- ai predetti Uffici di controllo della Corte dei conti gli ordini rimasti in tutto o in parte inestinti corredati del mod. 15 C.G., della scheda mod. 14 C.G., nonche' di una copia del mod. 34 C.G.;

- all'Ufficio centrale del bilancio o alla Ragioneria provinciale competente, altra copia del suddetto mod. 34 C.G.;

- all'Amministrazione emittente una terza copia del ripetuto mod. 34 C.G.

Qualora i funzionari delegati non provvedano a trasmettere entro il 13 aprile 2001 l'elenco predetto, le Sezioni di tesoreria provinciale - dopo gli adempimenti di chiusura degli ordini, nonche' la riduzione o l'annullamento degli stessi invieranno, comunque, agli Uffici di cui sopra i modelli innanzi specificati.

Per l'Amministrazione dei monopoli di Stato, le Sezioni di tesoreria provinciale provvederanno a trasmettere gli ordini di accreditamento, rimasti in tutto o in parte, inutilizzati, all Ufficio centrale di ragioneria corredati del mod. 15 C.G., della scheda mod. 14 C.G., nonche' di due copie del mod. 34 C.G..

Una copia del predetto mod. 34 C.G. verra' trasmessa direttamente all'Amministrazione emittente.

I suddetti Uffici di ragioneria provvederanno, successivamente, a trasmettere i titoli annullati o ridotti, unitamente ai modelli 14 e 15 C.G., nonche' una copia dell'elenco mod. 34 C.G., ai competenti Uffici di controllo della Corte dei conti.

Si fa presente, tuttavia, che per quanto concerne l'Amministrazione dei monopoli di Stato, sara' provveduto con separata circolare da parte dei competenti uffici a impartire le occorrenti istruzioni per la chiusura delle contabilita'.

Inoltre le medesime Sezioni di tesoreria provinciale, entro il 10 febbraio 2001 (termine per il quale non trova applicazione la proroga stabilita nel N.B. indicato nelle premesse), dovranno trasmettere:

1) ai funzionari delegati, l'elenco in doppio esemplare (mod. 32-bis C.G.) degli ordinativi tratti sugli ordini di accreditamento e rimasti insoluti al 31 dicembre 2000. Per detti ordinativi, che saranno frattanto trattenuti dalle Sezioni di tesoreria provinciale ed il cui importo e' stato gia' compreso (in base agli elementi contenuti nel mod. 31-ter C.G.) negli elenchi mod. 62 C.G., verra' successivamente indicata la nuova imputazione per l'esercizio 2001.

Gli ordinativi stessi possono essere pagati dalle Sezioni di tesoreria provinciale e dagli altri uffici pagatori anche prima che pervenga il nuovo ordine di accreditamento in conto residui al quale dovranno far carico per l'esercizio 2001 e prima che sia indicata la nuova imputazione.

Gli ordinativi cosi' pagati sono scritturati fra i pagamenti in conto sospeso e registrati definitivamente in uscita al ricevimento dell'ordine di accreditamento emesso a sistemazione dei predetti ordinativi.

Gli ordinativi che, per qualunque ragione, non debbano piu' essere pagati, saranno dai funzionari delegati chiesti in restituzione alle Sezioni di tesoreria provinciale per essere annullati. Le stesse Sezioni restituiranno per l'annullamento gli ordinativi emessi nell'esercizio 1999 trasportati all'esercizio 2000 e non ancora estinti al 31 dicembre 2000, nonche' gli ordinativi in conto residui emessi nell'esercizio 2000 con la stampigliatura "da non trasportare" rimasti inestinti alla data del 31 dicembre anzidetto.

Per gli ordinativi che eventualmente non si rinvenissero, le Sezioni di tesoreria provinciale provvederanno alla loro elencazione in una speciale nota modello 32-bis C.G., da trasmettere ai funzionari delegati, corredata della dichiarazione di smarrimento datata e sottoscritta dal capo della Sezione di tesoreria provinciale, salvo le disposizioni di cui agli articoli 583 e seguenti delle vigenti Istruzioni generali sui servizi del tesoro;

2) ai funzionari delegati titolari di contabilita' speciali, per l'annullamento, gli ordinativi tratti sulle stesse contabilita', rimasti inestinti alla fine dell'esercizio successivo a quello di emissione; per quanto concerne i titoli tratti su contabilita' speciali accese ad Enti militari vanno trasmessi, per l'annullamento quelli rimasti inestinti alla fine dello stesso esercizio di emissione;

3) agli Uffici centrali del bilancio e, alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti, una copia dei modelli 32-bis C.G. inviati ai funzionari delegati.

Nel caso che le segnalazioni di cui agli elenchi mod. 32-bis C.G. e 34 C.G. fossero negative dovranno essere utilizzati gli appositi mod. 108 C.G., da trasmettere in piego raccomandato.

Ad evitare la giacenza, tra i pagamenti scritturati in conto sospeso, di numerosi titoli pagati nel corso dell'esercizio finanziario di prossima chiusura ed allo scopo di limitare, per quanto possibile, il trasporto al nuovo esercizio di titoli di spesa, si raccomanda alle Sezioni di tesoreria provinciale di provvedere affinche', entro il 31 dicembre 2000, siano portati in esito definitivo tutti i versamenti in titoli pagati dagli uffici delle Poste Italiane S.p.A e da eventuali altri uffici pagatori.

Allo scopo, poi, di non ritardare la chiusura della contabilita' dei pagamenti, si interessano le Sezioni di tesoreria provinciale a rispondere, sollecitamente, ai rilievi relativi alle contabilita' dei titoli estinti e specialmente a quelli relativi alle contabilita' degli ordini di pagamento di spese fisse e di pensioni.

Le Sezioni di tesoreria provinciale assegnatarie degli ordini di accreditamento, sui quali siano stati emessi buoni mod. 31-bis C.G. o buoni speciali modello 31-quater C.G., nei casi previsti, provvederanno, secondo l'art. 728 delle vigenti Istruzioni generali sui servizi del tesoro, a portare in. esito definitivo i pagamenti effettuati sui buoni stessi, previa riduzione di essi, ove non completamente estinti.

Gli ordinativi 1 mod. 31 C.G. e gli ordini di prelievo mod. 31-quinquies C.G., tratti rispettivamente sugli ordini di accreditamento e sui buoni speciali mod. 31-quater C.G., pagati negli ultimi giorni di dicembre dagli uffici postali, da altri uffici pagatori nonche' dalle Sezioni di tesoreria provinciale diverse da quella assegnataria degli ordini di accreditamento e che quest'ultima non abbia potuto portare in uscita entro il 31 del mese, saranno provvisoriamente scritturati fra i pagamenti in conto sospeso dalla Sezione di tesoreria provinciale, che ne dara' notizia ai funzionari delegati mediante invio del mod. 32-bis C.G., in doppio esemplare, come indicato al precedente n. 1). Tali ordinativi e ordini di prelievo mod. 31-quinquies C.G., dovranno essere trasportati dagli stessi funzionari delegati all'esercizio 2001 e considerati come pagati nel corso di tale esercizio.

A tale effetto i funzionari delegati ne daranno notizia immediata, per mezzo di appositi elenchi 62 C.G., di cui al precedente paragrafo 2, all'Ufficio centrale del bilancio o alla Ragioneria provinciale dello Stato competente, ove si tratti di ordinativi di pagamento da trasportare all'esercizio 2001, mentre nel caso che si tratti di ordini di prelievo mod. 31-quinquies C.G., anch'essi da trasportare, i funzionari interessati dovranno inviare i relativi elenchi alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti.

In entrambi i casi, poi non appena pervenuti gli ordini di accreditamento, sui quali gli ordinativi e gli ordini di prelievo anzidetti dovranno farsi gravare per l'esercizio 2001, le Sezioni di tesoreria provinciale completeranno, con l'indicazione della nuova imputazione, gli ordinativi e gli ordini di prelievo elencati nel mod. 32-bis C.G., dandone comunicazione al funzionario delegato.

Per gli ordinativi tratti su ordini di accreditamento in limite di perenzione, estinti dagli uffici pagatori prima del 31 dicembre prossimo, ma versati successivamente, e quindi non portati in uscita in tempo utile, sara' compilato e trasmesso, in piego raccomandato, un elenco in doppio esemplare (mod. 32-bis C.G.) munito di speciale annotazione intesa a porre in evidenza il tempestivo loro pagamento entro il 31 dicembre 2000. Procedura analoga a quella indicata per gli ordinativi tratti su ordini di accreditamento dovra' eseguirsi per i buoni di prelevamento in contanti emessi dell'esercizio 2000 e pagati entro il 31 dicembre 2000, ma versati presso la Sezione di tesoreria provinciale successivamente a tale data. Detti elenchi saranno inviati ai funzionari delegati di cui al precedente n. 1), i quali dovranno comprendere il relativo importo negli appositi elenchi mod. 62 C.G., di cui al paragrafo 2 sub lettera B), affinche' si possa far luogo alla concessione delle aperture di credito alle quali gli ordinativi dovranno far carico per l'esercizio 2001 e provvedere alla nuova imputazione degli ordinativi medesimi.

Le Sezioni di tesoreria provinciale riporteranno sui singoli ordinativi la nuova imputazione mediante stampiglia.

Paragrafo 4

SPESE FISSE E PENSIONI

ADEMPIMENTI DELLE DIREZIONI PROVINCIALI DEI SERVIZI VARI

Le Direzioni provinciali dei servizi vari dovranno trasmettere entro il 15 gennaio 2001 alla Corte dei conti (Ufficio di controllo per le spese fisse ed il debito vitalizio) gli elenchi mod. 63 C.G., in un unico esemplare, compilati per ciascun capitolo di bilancio (anche se negativi) distintamente per le rate o quote di rate di spese fisse e pensioni prescritte al 31 dicembre 2000.

Per le rate di altre spese fisse che fanno capo al titolo delle spese correnti del bilancio, perente al 31 dicembre 2000, saranno compilati separati elenchi tenendo presente la disposizione dell'art. 36 della legge di contabilita' generale dello Stato.

Per la gestione riguardante il Fondo edifici di culto, gli elenchi mod. 63 C.G. delle somme prescritte andranno trasmessi dalle Direzioni provinciali dei servizi vari all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'interno invece che alla Corte dei conti.

Le medesime Direzioni provinciali dei servizi vari dovranno, altresi', trasmettere, entro il 31 gennaio 2001, agli Uffici centrali del bilancio presso le Amministrazioni centrali, gli elenchi, compilati per ciascun capitolo di bilancio (anche se negativi), delle rate o quote di rate di spese fisse rimaste da pagare al 31 dicembre 2000 i cui titoli di spesa siano stati trasportati. Analoghi elenchi dovranno essere inviati all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per le spese a carico del capitolo 2873 (u.p.b. 3.1.4.1) dello stato di previsione dello stesso Ministero per l'anno 2000, avente la seguente denominazione: "Pensioni privilegiate tabellari e decorazioni al valor militare". E' consentito ove l'indicazione nominativa di ciascuna quota o rata insoluta dovesse risultare molto laboriosa, l'indicazione complessiva della somma corrispondente alle suddette rate o quote rimaste da pagare.

Agli stessi Uffici centrali del bilancio deve essere inviata una copia dei modelli 63 C.G., relativi alle quote perente di spese fisse, non riguardanti capitoli attinenti a stipendi .

Paragrafo 5

ADEMPIMENTI DEL MESE DI DICEMBRE 2000

A) Ordini di pagare in conto dell'esercizio 2001.

Gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie provinciali dello Stato potranno effettuare, per gli ordini di pagare a carico dell'esercizio 2001, la registrazione nelle scritture del Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a partire dal 15 dicembre 2000. Inoltre dal 22 dicembre 2000 i relativi mandati informatici potranno essere inviati alla Banca d'Italia, che li rendera' disponibili per le Sezioni di tesoreria provinciale il primo giorno lavorativo del mese di gennaio 2001.

Sara' cura dell'Amministrazione e degli Uffici emittenti far pervenire agli Uffici di ragioneria sopra indicati, con largo anticipo rispetto alla data suddetta tutti gli elementi necessari per provvedere ai pagamenti di che trattasi.

Resta da aggiungere che negli ultimi 10 giorni di dicembre e' confermata la possibilita' di emettere, con una nuova numerazione a partire dal numero 1, ruoli di spese fisse, per poter tempestivamente pagare la prima rata con scadenza ai primi del mese, di gennaio dell'anno successivo.

Sara' compito tuttavia sempre dell'Amministrazione e degli Uffici emittenti inviare tali titoli con separati elenchi evidenziando che trattasi di "esercizio finanziario 2001".

B) Ordini di accreditamento in conto dell'esercizio 2001.

Gli ordini di accreditamento, che verranno emessi dalle Amministrazioni negli ultimi dieci giorni del mese di dicembre 2000, in conto dell'esercizio 2001, dovranno essere trasmessi alle Sezioni di tesoreria provinciale con separati elenchi, avendo cura di evidenziare che trattasi di esercizio finanziario 2001.

C) Debito pubblico.

Per l'esatta imputazione dei pagamenti di debito pubblico si fa riferimento alla circolare n. 1523, del 13 marzo 1981, con la quale la Direzione generale del debito pubblico (ora Dipartimento: del tesoro - Direzione II) ha comunicato le variazioni apportate, con decreto ministeriale del 9 aprile 1981, ai paragrafi 229, 230, 231, delle Istruzioni generali sui servizi del debito pubblico,

Al riguardo si precisa che l'imputazione in conto competenza o in conto residui dei pagamenti di debito pubblico, deve essere effettuata in base alla data di scadenza delle rate di interesse o di pagabilita' dei premi o di rimborsabilita' del capitale.

Gli interessi, i, premi ed i capitali per il rimborso pagabili il 1º gennaio 2001 fanno parte della competenza dell'esercizio finanziario 2001, in quanto solamente dalla predetta data diventano esigibili.

Paragrafo 6

PRESCRIZIONE E PERENZIONE AMMINISTRATIVA

La legge 7 agosto 1975, n. 428, precedentemente citata, per quanto concerne la prescrizione delle rate di stipendi, pensioni ed altri assegni, dispone all'art. 2 che il primo comma dell'art. 2 del regio decreto - legge 19 gennaio 1939, n. 295, sia sostituito dai seguenti:

"Le rate di stipendio e di assegni equivalenti, le rate di pensione e gli assegni indicati nel decreto - legge luogotenenziale 2 agosto 1917, n. 1278, dovuti dallo Stato, si prescrivono con il decorso di cinque anni.

Il termine di prescrizione quinquennale si applica anche alle rate e differenze arretrate degli emolumenti indicati nel comma precedente, spettanti ai destinatari o loro aventi causa e decorre dal giorno in cui il diritto puo' essere fatto valere".

Per la prescrizione dei ratei di stipendi e Pensioni, rimasti insoluti a seguito del decesso degli aventi diritto, si rinvia alle apposite istruzioni impartite dal Ministero del Tesoro - Direzione generale dei servizi periferici, con le circolari n. 4 del 5 novembre 1985 e n. 23 del 5 marzo 1986.

Per quanto riguarda la perenzione occorre ricordare che il primo comma dell'art. 36 della legge di contabilita' generale, tenuto conto dell'art. 39 della legge 7 agosto 1982, n. 526, prevede quanto segue: "i residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli concernenti spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi".

Riguardo poi ai residui provenienti da spese in conto capitale, si fa presente che il 2º comma dell'art. 36 innanzi ricordato, e' stato. cosi' modificato da ultimo dall'art. 3, comma secondo, della legge 3 aprile 1997, n. 94: "Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura, dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre il terzo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione, salvo che non si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso, il periodo di conservazione e' protratto di un anno. Per le spese in annualita' il periodo di conservazione decorre dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciascun limite di impegno". Ai fini di una corretta applicazione di tale norma si rinvia all'annuale circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato concernente l'accertamento dei residui passivi alla chiusura dell'esercizio.

In merito all'istituto della perenzione occorre inoltre ricordare la modifica apportata dall'art. 12 della legge 17 maggio 1999, n. 144, al terzo comma dell'art. 36 della legge di contabilita', e precisamente: "I residui delle spese in conto capitale, derivanti da importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, non pagati entro il settimo esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi". Ovviamente seguono la stessa disciplina delle spese in conto capitale quelle spese correnti che, in base a disposizioni contenute nella legge di bilancio o in leggi di carattere particolare, sono soggetti al disposto del secondo e terzo comma dell'art. 36 della legge di contabilita'.

La perenzione non opera nel riguardi dei titoli di spesa che siano stati gia' estinti dalle Sezioni di tesoreria provinciale e si trovino tuttora contabilizzati tra i pagamenti in conto sospeso, per mancanza della nuova imputazione. Per tali titoli gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie provinciali dello Stato competenti dovranno provvedere, con la massima sollecitudine, alla loro sistemazione, in maniera da rendere possibile la scritturazione; naturalmente detti titoli non potranno essere restituiti fino a quando non saranno prodotti in contabilita'.

Si ritiene utile precisare che i suddetti criteri non trovano attuazione nei confronti dell'Amministrazione dei monopoli di Stato in quanto ad essa non si applica il disposto di cui al surrichiamato art. 36 della vigente legge di contabilita'. Cio' per effetto dell'art. 10 della legge n. 951 del 22 dicembre 1977, che ha stabilito, tra l'altro, la non applicabilita' alla predetta Amministrazione delle disposizioni recate dall'art. 4 della legge 20 luglio 1977, n. 407.

TITOLO III - PATRIMONIO

Paragrafo 1
CONTABILITA' DEI BENI MOBILI E IMMOBILI

A) Contabilita' dei beni mobili.

Le contabilizzazioni di tutte le variazioni riguardanti i beni mobili dovranno essere effettuate nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica n. 718 del 30 novembre 1979 - Regolamento per la gestione dei consegnatari - cassieri delle Amministrazioni dello Stato, del decreto ministeriale del 20 giugno 1987, n. 115 - Nuove istruzioni generali sui servizi del Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi centrali dello Stato (Parte VI), nonche' delle seguenti circolari della Ragioneria generale dello Stato:

- n. 11 del 21 febbraio 1987 - Beni mobili dello Stato. Concordanza tra situazione patrimoniale e situazione finanziaria;

- n. 8 del 9 febbraio 1988 - Contabilita' dei beni mobili relativa all'esercizio 1987;

- n. 18 del 30 marzo 1989 - Istituzione di una nuova categoria per i beni mobili iscritti in pubblici registri;

- n. 59 del 13 luglio 1993 - Beni mobili in dotazione agli Uffici scolastici periferici ed alle Istituzioni scolastiche non dotate di personalita' giuridica acquistati con fondi regionali. (Detta circolare trova applicazione nell'ambito della Regione Sicilia);

- n. 88 del 28 dicembre 1994 - Istruzioni per il rinnovo degli inventari dei beni mobili di proprieta' dello Stato;

- n. 48 dell'8 agosto 1995 - Beni mobili - Buoni di carico e scarico mod. 130 P.G.S. meccanizzato;

- n. 10 del 10 febbraio 1997 e n. 23 del 25 marzo 1997 - Nuove scritture contabili tenute dai consegnatari dei beni mobili.

1) Contabilita' modelli 98 C.G.

Il prospetto delle variazioni annuali dei beni mobili (mod. 98 C.G.) compilato per ogni categoria esistente ed in ogni sua parte, deve essere prodotto dai consegnatari in originale e copia (corredato dei buoni di carico e scarico -mod. 130 P.G.S. - figlia e della relativa documentazione nonche' della fotocopia autenticata dallo stesso consegnatario del mod. 96 C.G. relativo alla movimentazione riguardante l'esercizio considerato) entro il termine improrogabile del 15 febbraio 2001 all'Ufficio centrale del bilancio competente, per gli uffici centrali ed alle Ragionerie provinciali dello Stato, per gli uffici periferici, a seconda della competenza territoriale di questi ultimi (art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 718 del 30 novembre 1979).

Le Amministrazioni non tenute alla osservanza della menzionata circolare n. 88 debbono comunicare, immediatamente dopo la chiusura delle proprie contabilita', i dati necessari ai competenti Uffici centrali del bilancio per la formazione del Conto generale del patrimonio. Ovviamente sono esclusi da tali adempimenti gli istituti scolastici ad ordinamento autonomo dotati di personalita' giuridica.

Si ricorda che, agli effetti della compilazione di tale Conto patrimoniale, e' necessario che dai prospetti, delle variazioni dei beni mobili risultino distintamente per ciascun Ufficio e categoria:

- le consistenze finali dell'esercizio 1999;

- gli aumenti per nuovi acquisti con i fondi dell'esercizio 2000 (competenza o residui secondo le modalita' di cui alla menzionata circolare n. 11) con specificazione dei relativi capitoli di spesa;

- gli aumenti per oggetti ricevuti dagli altri Uffici;

- gli aumenti per prodotti di industrie (qualora risultino prodotti della lavorazione);

- gli aumenti per sopravvenienze e rettificazioni contabili e di valore (per i beni acquistati negli anni precedenti, e non contabilizzati a suo tempo, non occorre operare la distinzione tra competenza e residui, poiche' gli stessi vanno inclusi tra le "sopravvenienze");

- le diminuzioni per vendite (indicando il capitolo d'entrata);

- le diminuzioni per cessioni ad altri Uffici;

- le diminuzioni per impiego di dotazioni (qualora risultino materie prime impiegate nella lavorazione);

- le diminuzioni per dismissioni, rettificazioni contabili e di valore e consumi;

- le consistenze finali dell'esercizio 2000.

In particolare nel prospetto delle variazioni dei mobili i consegnatari dovranno indicare, per i beni acquistati e venduti, distintamente per competenza e residui, i capitoli di spesa o di entrata, con riferimento all'anno di assunzione in consistenza o di dismissione dei beni, raffrontato con quello in cui e' stato assunto l'impegno della relativa spesa, ovvero con quello in cui e' stato effettuato l'accertamento della relativa entrata, come specificato nella citata circolare del Ministero del Tesoro - Ragioneria generale dello Stato n. 11 del 21 febbraio 1987. Inoltre, per le vendite, gli stessi consegnatari dovranno contabilizzare il ricavo, quale movimento di entrata, con l'annotazione del capitolo risultante dalla quietanza di versamento, mentre le differenze di valore, in piu' o in meno rispetto a quello d'inventario, dovranno essere riportate tra gli aumenti come sopravvenienze o tra le diminuzioni come insussistenze.

Per le istituzioni scolastiche non dotate di personalita' giuridica, si avra' cura infine di indicare i capitoli di spesa del bilancio del Ministero della pubblica istruzione relativi al trasferimento dei fondi nei propri bilanci da parte dei competenti Provveditorati agli studi, come da questi precisati nella lettera di assegnazione fondi agli istituti. Per gli altri beni, eventualmente acquistati con finanziamenti non provenienti dal bilancio statale ed acquisiti fra i beni patrimoniali dello Stato, le variazioni vanno contabilizzate nel mod. 98 C.G. come "sopravvenienze".

Sempre relativamente alle istituzioni scolastiche, dal 1º settembre 2000, in ossequio alle norme sull'autonomia scolastica, tutte le scuole hanno acquisito la personalita' giuridica, mediante un processo di dimensionamento che ne ha modificato l'assetto, anche sotto il profilo giuridico. Dalla predetta data, pertanto, con le consuete procedure e secondo le modalita' contenute nella circolare n. 10/1997, piu' sopra richiamata, va operato il discarico di tutti i beni in dotazione degli istituti che hanno acquistato la personalita' giuridica. Precise istruzioni sull'argomento sono state diramate dal Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con la circolare in corso di emanazione, alla quale si rimanda.

Quanto poi ai trasferimenti dei beni tra uffici statali dipendenti da Ministeri diversi ed anche dal medesimo Ministero, si ritiene opportuno richiamare al riguardo la circolare n. 8, del 9 febbraio 1988 del Ministero del Tesoro - Ragioneria generale dello Stato, che fa obbligo di allegare necessariamente, nella contabilita' del consegnatario dell'ufficio cedente, il buono di scarico e lo scontrino del buono di carico rilasciato dal consegnatario dell'ufficio ricevente. Ove a cio' non si a stato provveduto, anche a seguito di rilievo all'Ufficio del consegnatario interessato, la registrazione contabile relativa all'operazione non dovra', essere considerata ai fini della immissione dei dati nel Sistema informativo fino a quando la situazione non sia regolarizzata.

Gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie provinciali dello Stato dovranno aver cura, per il rispetto del termine del 15 febbraio 2001, di adottare, opportune iniziative al fine di acquisire i dati in tempo utile per la loro immissione nel Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato non oltre il termine del 30 marzo 2001.

Trascorsa tale data lo stesso Sistema informativo considerera' "inadempienti" tutti gli Uffici per i quali non risulti inserita la contabilita'.

Al fin di ottenere una situazione reale circa il numero degli uffici e' necessario che anche i mod. 98 C.G., che non presentano variazioni in corso d'esercizio, vengano inseriti nel Sistema informativo sopra citato.

2) Modello "97 C.G. - Riassunto delle variazioni".

Entro il termine improrogabile del 30 aprile 2001, in deroga a quanto previsto dalla circolare n. 8 sopracitata, le Ragionerie provinciali dello Stato avranno cura di inviare al competente Ufficio centrale del bilancio, unitamente al modello "estratto 97 C.G.", il modello "97 C.G. - Riassunto delle variazioni" (da richiedere con la funzione DABI, limitatamente al solo riepilogo), debitamente convalidato dal Direttore.

B) Contabilita' dei beni immobili.

Per quanto riguarda l'argomento si richiama l'attenzione sul contenuto della circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza n. 58 del 24 giugno 1998, con la quale sono state impartite alle Ragionerie provinciali dello Stato le istruzioni per la restituzione in via definitiva dei servizi contabili svolti per conto delle ex Intendenze di finanza, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544.

Per effetto di dette istruzioni le contabilita' riguardanti le variazioni verificatesi nella consistenza immobiliare sono compilate dagli Uffici periferici del Ministero delle finanze - Uffici del territorio, ovvero Sezioni staccate delle Direzioni compartimentali del territorio.

Pertanto, i predetti Uffici periferici finanziari devono trasmettere in duplice copia, entro e non oltre il 15 febbraio 2001, alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio, il mod. 91 delle variazioni alla consistenza immobiliare per l'anno 2000 da rendicontare, unitamente al mod. 16 (ex mod. 83) - riassunto delle scritture delle vendite - ed al mod. 78 (ex mod. 198) - riassunto dei dati delle operazioni di affrancazioni.

Si precisa che il mod. 91 deve essere corredato di una nota esplicativa delle variazioni in aumento o in diminuzione, onde consentire l'aggiornamento delle scritture tenute dalle Ragionerie provinciali dello Stato. Devono risultare chiaramente descritte, con dettagliate indicazioni, sia le cause delle variazioni sia le provenienze o destinazioni dei beni. In particolare per la contabilizzazione delle variazioni riguardanti il carico derivante da lavori di manutenzione straordinaria effettuati o da immobili costruiti dalle Amministrazioni della difesa e dei lavori pubblici, per i quali peraltro non vi e' attualmente una procedura automatizzata che rilevi nel corso dell'esercizio. tali variazioni, sara' necessario che il carico in questione risulti anche da appositi elenchi da produrre contestualmente all'Ufficio centrale del bilancio presso le Amministrazioni predette e a quello presso il Ministero delle finanze.

Per le operazioni di scarico, poi, oltre alle indicazioni delle cause e delle destinazioni, nonche' agli estremi delle leggi e dei provvedimenti formali (registrazione compresa) che giustificano le operazioni di scarico effettivo, deve essere fornita ogni notizia utile ai fini della compilazione delle note esplicative da introdurre nelle schede patrimoniali. E' da precisare in particolare la necessita' di indicare i movimenti compensativi, che si originano tra partite diverse, per un cambio di categoria o per un trasferimento tra l'Amministrazione delle finanze e quelle della difesa o dei lavori pubblici.

Le Ragionerie provinciali dello Stato provvedono a riscontrare entro il 30 marzo 2001 le predette contabilita' con i registri di consistenza, gli schedari e il mod. 23 bis a valore, nonche' con i dati relativi all'anagrafe dei beni patrimoniali inseriti nel Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, aggiornando questi ultimi con le variazioni, eventualmente non gia' rilevate nel corso dell'esercizio. Provvedono, quindi, a compilare e a trasmettere entro il 13 aprile 2001 all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle finanze il prospetto riassuntivo dei modd. 91, allegando copia del mod. 91 stesso, debitamente documentato della nota esplicativa, del mod. 16 (ex mod. 83) e del mod. 78 (ex mod. 198).

A tale scopo vengono inviati alle Ragionerie provinciali dello Stato da parte dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle finanze alcuni esemplari del predetto prospetto riassuntivo secondo la classificazione dei beni medesimi disposta, con decreto ministeriale 13 febbraio 1984 (Gazzetta Ufficiale n. 87 del 28 marzo 1984).

L'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle finanze vigila e provvede alla sistemazione definitiva delle variazioni ai fini della produzione delle schede patrimoniali.

Per quanto concerne, infine, il rapporto finanziario - patrimoniale in ordine alle vendite di beni, si richiama la scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nella circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 78 del 14 dicembre 1970. In particolare e' necessario assicurare la concordanza, per il prezzo ricavato dall'Erario per vendite effettuate nell'esercizio, tra:

a) mod. 91, C.G. nella colonna denominata "prezzo ricavato dalla vendita dell'esercizio in corso (colonna "e")";

b) mod.: 16 C.G. (ex 83), rigo B;

c) prospetto riepilogativo ultima colonna del quadro 1, e colonna 2 del quadro 11.

Per quanto riguarda il prezzo effettivamente riscosso nell'esercizio la concordanza dovra' essere assicurata tra:

1. l'importo indicato nel modello meccanizzato RS-11-UK-0020 ripartito tra competenza e residui;

2. il mod. 16 C.G. (ex 83), rigo P oppure, in caso affrancazioni, il mod. 78 (ex 198) colonna 7;

3. prospetto riassuntivo, colonna 4 del quadro II.

Ove dette concordanze non si verifichino, e' necessario che siano chiariti i motivi delle differenze, particolarmente per quanto attiene alla riscossione di somme relative a beni venduti e non ancora discaricati, come pure il discarico di immobili venduti, il cui ricavo sia stato riscosso nel corso di esercizi precedenti.

Sono da segnalare peraltro le problematiche derivanti dalla modifica apportata al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 dall'art. 1, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 442 che ha di fatto disposto che le entrate sono riscosse dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi senza tenere conto del vincolo di appartenenza alla circoscrizione in cui ha sede l'ufficio finanziario competente. Cio' consente agli acquirenti dei beni immobili dello Stato di versare il corrispettivo dovuto presso il concessionario di una provincia diversa da quella in cui e' ubicato il cespite acquistato. Tale situazione non permette alle Ragionerie provinciali dello Stato di parificare i dati contenuti nella contabilita' patrimoniale con quelli della contabilita' finanziaria. A tal fine come richiesto dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al Ministero delle finanze Dipartimento del territorio con nota n. 0021316 del 26 aprile 2000, gli Uffici del territorio avuta notizia dai competenti concessionari dell'avvenuta riscossione, devono comunicarla alle coesistenti Ragionerie provinciali dello Stato per le opportune registrazioni contabili e per la determinazione della corrispondenza tra il conto finanziario e quello patrimoniale.

Si ritiene inoltre opportuno precisare che sul capitolo 4010 (u.p.b. 3.3.1) dovranno affluire i proventi delle vendite di immobili connesse all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, mentre i proventi afferenti le vendite di altri immobili (esclusi quelli situati all'estero, per i quali i relativi introiti trovano imputazione al capitolo 4005, u.p.b. 3.3.1) dovranno essere attribuiti al capitolo 4003 (u.p.b. 3.3.1).

E' da precisare infine che i proventi derivanti dalla alienazione dei beni immobili, dismessi dall'Amministrazione della difesa ai sensi del comma 112 del suindicato art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dovranno essere invece attribuiti al capitolo 4011 (u.p.b. 3.3.1).

C) Contabilita' dei beni considerati immobili agli effetti inventariali.

Per effetto del 2º comma dell'art. 3 del Regolamento di contabilita' generale dello Stato (R.D. 23.05.1924, n. 827) sono da considerarsi "immobili" agli effetti inventariali i beni di proprieta' dello Stato consistenti in collezioni e raccolte d'arte costituite da statue, disegni, stampe, medaglie, vasi ed oggetti di valore artistico e storico, manoscritti, codici e libri di valore artistico, ecc., nonche' le pinacoteche e le biblioteche pubbliche statali.

Tali beni, che vengono riportati nel Conto generale del patrimonio dello Stato, sono attualmente raggruppati nelle seguenti classi:

- Raccolta discografica presso la Discoteca di Stato;

- Quadri, statue, ecc.;

- Raccolte bibliografiche;

- Materiali destinati alle lavorazioni.

Cio' Premesso, si precisa che ai fini della loro contabilizzazione nel suddetto Conto patrimoniale gli Istituti e gli Uffici centrali e periferici del Ministero per i beni e le attivita' culturali o del Ministero della pubblica istruzione sono tenuti a compilare il prospetto riassuntivo delle variazioni (rispettivamente il modello 15 e il modello 88) in ossequio alla vigente normativa (Regio decreto 26 agosto 1927, n. 1917 e relative istruzioni al 31 maggio 1928).

Sara' cura degli stessi Uffici corredare tali prospetti di ogni notizia utile e piu' precisamente:

- per le operazioni in aumento, distinguere gli importi dei beni acquistati con le disponibilita' di bilancio (indicando il capitolo di spesa, competenza e/o residui) da quelli di altra provenienza, per questi ultimi distinguere altresi', l'importo complessivo dei beni ricevuti in dono, di quelli rinvenuti a seguito di lavori di scavo, dei beni ricevuti con autorizzazioni da altri Uffici o a norma di legge, e l'importo complessivo delle Sopravvenienze o rettificazioni e delle eventuali rivalutazioni;

- per le operazioni in diminuzione, distinguere l'importo complessivo dei beni discaricati con decreti ministeriali, l'importo complessivo delle insussistenze o rettificazioni nonche' dei beni ceduti con autorizzazioni ad altri Uffici. Per quanto riguarda i beni discaricati con i suddetti provvedimenti ministeriali si ricorda di allegare alla contabilita' la copia conforme dell'autorizzazione al discarico.

E' da precisare che i richiamati modelli 15 e 88, da trasmettere in triplice originale ai competenti Uffici centrali delle Amministrazioni per i beni e le attivita' culturali e della pubblica istruzione entro il 10 gennaio 2001, una volta riconosciutane la regolarita', vengono inviati debitamente firmati e in duplice originale ai coesistenti Uffici centrali del bilancio entro il 20 febbraio 2001 per consentire la successiva acquisizione al Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato non oltre il 30 marzo 2001.

Roma, 30 ottobre 2000
Il ragioniere generale dello Stato
Monorchio
 
Allegato n. 1

CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI

15 novembre 2000 - Termine ultimo per l'invio degli ordini di
accreditamento agli Uffici Centrali del bilancio
e alle Ragionerie provinciali dello Stato da
parte delle Amministrazioni centrali e
periferiche.

1º dicembre 2000 - Termine ultimo per la trasmissione degli ordini
di accreditamento al Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato - I.GE.P.A. - da
parte degli Uffici centrali del bilancio.

5 dicembre 2000 - Termine ultimo per l'inoltro agli Uffici
centrali del bilancio e alle Ragionerie
provinciali dello Stato competenti degli ordini
di pagare da parte delle Amministrazioni
centrali e periferiche.

15 dicembre 2000 - Inizio della registrazione nelle scritture del
Sistema informativo del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato degli ordini di
pagare a carico dell'esercizio 2001 da parte
degli Uffici centrali del bilancio e delle
Ragionerie provinciali dello Stato competenti.

19 dicembre 2000 - Termine ultimo per l'inoltro, via terminale, da
parte degli Uffici centrali del bilancio dei
mandati informatici al Dipartimento della
Ragioneria dello Stato - I.GE.P.A;
- Termine ultimo per l'immissione al Sistema
informativo del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato dei dati relativi ai propri
ordini di pagare da parte delle Ragionerie
provinciali dello Stato.

20 dicembre 2000 - Termine per l'accertamento, da parte dei
funzionari delegati, di rimanenze di importi
inferiori alle £. 10.000 sulle rispettive
aperture di credito, al fine della comune
estinzione;
- Termine per l'invio alle Sezioni di tesoreria
provinciale da parte delle Amministrazioni
emittenti, degli ordinativi tratti su ordini di
accreditamento per i quali può essere operato
il trasporto;
- Termine anche per l'invio alle Sezioni di
tesoreria provinciale di:

1) titoli tratti su ordini di accreditamento non
trasportabili con esclusione di quelli che
riguardano il pagamento di retribuzioni, il
riversamento di ritenute o il versamento al
bilancio dello Stato delle rimanenze sugli
ordini di accreditamento inferiore alle lire
10.000 di cui alla lettera F) del paragrafo 2º
Spese da sistemare;
3) ordinativi tratti sulle contabilità speciali e
tutti gli altri titoli emessi dalle
Amministrazioni periferiche.

21 dicembre 2000 - Termine ultimo per l'accettazione dei mandati
informatici da parte delle Sezioni di tesoreria
provinciale;

22 dicembre 2000 - Data di avvio dell'inoltro alla Banca d'Italia
dei mandati informatici relativi agli ordini di
pagare a carico dell'esercizio 2001 perchè siano
disponibili presso le Sezioni di tesoreria
provinciale il primo giorno lavorativo del mese
di gennaio 2001.
- Termine per l'emissione, da parte dei funzionari
delegati, dei titoli di spesa commutabili in
quietanza di entrata estintivi delle aperture di
credito con partite residuali uguali o inferiori
a L. 10.000.

29 dicembre 2000 - Termine ultimo entro il quale possono essere
pagati gli ordinativi "trasportati" emessi
nell'esercizio precedente.

5 gennaio 2001 - Termine per la compilazione e la trasmissione da
parte delle Sezioni di tesoreria provinciale
agli Uffici che amministrano le entrate
erariali, degli elenchi mod. 55 T e 55 T
(riepilogo) per i versamenti avvenuti
nell'esercizio 2000 (competenza e residui).

10 gennaio 2001 - Termine per l'invio, agli Uffici centrali del
bilancio presso i vari Ministeri ed al
Dipartimento del tesoro - Direzione V
(Ufficio 1) della contabilità amministrativa
delle entrate da parte degli Uffici interessati;
- Termine ultimo per far pervenire alle Sezioni di
tesoreria provinciale, da parte dei funzionari
delegati, la richiesta per gli ordini di
accreditamento da trasportare;
- Termine per la restituzione da parte degli
uffici delle Poste italiane S.p.a. alle Sezioni
di tesoreria provinciale degli ordinativi
diretti emessi nel 1999 e dei documenti
sostitutivi dei mandati informatici inestinti,
perenti al 31 dicembre;
- Termine per l'invio dei prospetti riassuntivi
delle variazioni dei beni considerati immobili
agli effetti inventariali ai competenti-Uffici
centrali delle Amministrazioni per i beni e le
attività culturali e della pubblica istruzione
da parte degli Istituti ed Uffici centrali e
periferici.

11 gennaio 2001 - Data di inizio per la restituzione - da parte
delle Sezioni di tesoreria provinciale alle
Amministrazioni emittenti, per il tramite degli
Uffici centrali del bilancio e delle Ragionerie
provinciali dello Stato competenti, degli ordini
di accreditamento relativi a spese, in conto
capitale o assimilate per i quali non è stato
richiesto il trasporto entro la predetta data.

15 gennaio 2001 - Termine per l'inoltro alla Corte dei conti, da
parte delle Direzioni provinciali dei servizi
vari, degli elenchi mod. 63 C.G. delle spese
fisse e pensioni prescritte alla chiusura
dell'esercizio.

19 gennaio 2001 - Termine per l'elaborazione, da parte
dell'istituto incaricato del servizio di
tesoreria, della raccolta di dati informatici
contenente gli estremi identificativi dei
titoli da trasportare;
- Termine per l'inoltro, da parte delle Sezioni di
tesoreria provinciale, ai funzionari che hanno
ricevuto sub-anticipazioni, dell'elenco degli
ordini di prelievo rimasti inestinti al
31 dicembre;
- Termine ultimo per la trasmissione, da parte
delle Sezioni di tesoreria provinciale, agli
Uffici centrali del bilancio e alle Ragionerie
provinciali Stato competenti dell'elenco dei
mandati informatici emessi nell'esercizio 1999,
per i quali non debba effettuarsi il pagamento
perché colpiti da perenzione;
- Termine per l'elaborazione dei mandati
informatici inestinti da trasportare al nuovo
esercizio da parte dell'Istituto incaricato del
servizio di tesoreria;
- Termine per l'inoltro da parte delle Sezioni di
tesoreria provinciale alle Sezioni staccate delle
Direzioni regionali delle entrate, sedi delle
estrazioni del lotto (per la gestione stralcio),
dell'elenco in duplice esemplare degli ordini
del lotto inestinti alla fine dell'esercizio e
di quelli già trasportati ed egualmente
inestinti.

25 gennaio 2001 - Termine per l'inoltro, da parte dei funzionari
delegati alle Amministrazioni e agli Uffici
centrali del bilancio e alle Ragionerie
provinciali dello Stato competenti, dei
rendiconti delle aperture di credito relative
al II semestre.

31 gennaio 2001 - Termine per l'inoltro, da parte delle Direzioni
provinciali dei servizi vari agli Uffici
centrali del bilancio, degli elenchi delle rate
o quote di rate delle spese fisse e pensioni
rimaste da pagare alla chiusura dell'esercito e
di quelle andate in perenzione amministrativa;
- Termine per l'inoltro, da parte dei funzionari
delegati alle Sezioni di tesoreria provinciale,
del prospetto in duplice copia degli ordini di
accreditamento in tutto o in parte inestinti
alla chiusura dell'esercizio;
- Termine per l'inoltro, da parte dei funzionari
delegati agli Uffici centrali del bilancio e
alle Ragionerie provinciali dello Stato
competenti, degli elenchi 62 C.G. delle spese
delegate insoddisfatte alla chiusura
dell'esercizio e da trasportare al nuovo
esercizio.

10 febbraio 2001 - Termine per l'inoltro, da parte delle Sezioni
di tesoreria provinciale:
1) ai funzionari delegati dell'elenco, in doppio
esemplare (mod. 32-bis C.G.), degli ordinativi
tratti su ordini di accreditamento e rimasti
insoluti alla chiusura dell'esercizio;
2) ai funzionari delegati titolari di contabilità
speciali, per l'annullamento degli ordinativi
tratti sulle stesse contabilità rimasti
inestinti alla fine dell'esercizio successivo
a quello di emissione e se riguardano ordinativi
tratti su contabilità speciali accesi ad Enti
militari, di quelli inestinti alla fine dello
stesso esercizio di emissione;
3) agli Uffici centrali del bilancio e alle
Ragionerie provinciali dello Stato competenti,
dell'elenco degli ordinativi tratti su ordini di
accreditamento rimasti insoluti.

15 febbraio 2001 - Termine ultimo per l'inoltro, da parte dei
funzionari delegati, agli Uffici centrali
del bilancio e alle Ragionerie provinciali dello
Stato competenti, degli elenchi suppletivi delle
spese delegate insoddisfatte, non iscritte per
circostanze particolari negli elenchi principali
mod. 62 C.G. inviati nel mese di gennaio;
- Termine ultimo per l'invio, da parte dei
consegnatari, dei prospetti delle variazioni
annuali dei beni mobili - mod. 98 C.G. ai
competenti Uffici centrali del bilancio per gli
uffici centrali, ed alle Ragionerie provinciali
dello Stato per gli uffici periferici;
- Termine ultimo per l'invio alle Ragionerie
provinciali dello Stato, competenti per
territorio dei modd. 91 delle variazioni annuali
alla consistenza immobiliare da parte degli
Uffici periferici del Ministero delle finanze -
Uffici del territorio, ovvero Sezioni staccate
delle Direzioni compartimentali del territorio.

20 febbraio 2001 - Termine per l'invio agli Uffici centrali del
bilancio presso le Amministrazioni per i beni
e le attività culturali e della pubblica
istruzione dei prospetti riassuntivi delle
variazioni dei beni considerati immobili agli
effetti inventariali.

30 marzo 2001 - Termine ultimo per l'effettuazione, tramite il
Sistema informativo del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, delle
prenotazioni per modifica di imputazione nonché
di riduzione dell'importo o annullamento delle
quietanze di versamento, da parte degli Uffici
centrali del bilancio e delle Ragionerie
provinciali dello Stato;
- Termine entro il quale gli Uffici centrali del
bilancio e le Ragionerie provinciali dello Stato
sono tenute a far pervenire alle Sezioni di
tesoreria provinciale competenti gli originali
delle quietanze da variare;
- Termine ultimo per l'inoltro agli Uffici
centrali del bilancio e alle Ragionerie
provinciali dello Stato competenti, da parte
delle Sezioni di tesoreria provinciale, delle
comunicazioni dei titoli di spesa in limite di
perenzione pagati in tempo utile;
- Termine per il versamento in tesoreria, da parte
dei funzionari delegati, delle somme residuate e
non utilizzate alla chiusura del rendiconto
suppletivo;
- Termine ultimo per l'immissione al Sistema
informativo dei dati relativi variazioni
avvenute nella consistenza dei beni mobili da
parte degli Uffici centrali del bilancio e
delle Ragionerie provinciali dello Stato;
- Termine ultimo per l'immissione al Sistema
informativo del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato dei dati relativi alle
variazioni avvenute nella consistenza dei beni
considerati immobili agli effetti inventariali
da parte degli Uffici centrali del bilancio
presso le Amministrazioni per i beni e le
attività culturali e della pubblica istruzione;
- Termine ultimo per le Ragionerie provinciali
dello Stato per provvedere al riscontro delle
contabilità dei beni immobili (modd. 91, 16
e 78) con i registri di consistenza, gli
schedari e il mod. 23 bis a valore, nonché con
l'anagrafe dei beni immobili patrimoniali
inseriti nel Sistema informativo del
Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato.

31 marzo 2001 - Termine per l'inoltro, da parte dei funzionari
delegati, agli Uffici centrali del bilancio e
alle Ragionerie provinciali dello Stato
competenti del rendiconto suppletivo dei
pagamenti disposti sulle aperture di credito non
ancora erogate alla chiusura dell'esercizio.

13 aprile 2001 - Termine ultimo per le Sezioni di tesoreria
provinciale di eseguire le variazioni da
apportare ai versamenti, prenotate dagli Uffici
centrali del bilancio e dalle Ragionerie
provinciali dello Stato;
- Termine ultimo per l'inoltro alle Sezioni di
tesoreria provinciale, da parte dei funzionari
delegati, del prospetto degli ordini di
accreditamento in tutto o in parte inestinti;
- Termine per provvedere, da parte delle
Ragionerie provinciali dello Stato, all'invio
all'Ufficio centrale del bilancio presso il
Ministero delle finanze del prospetto
riassuntivo dei modd. 91, con allegata copia del
mod. 91 stesso, debitamente documentato della
nota esplicativa del mod. 16 (ex mod. 83) e del
mod. 78 (ex mod. 198).

20 aprile 2001 - Termine ultimo per le Sezioni di tesoreria
provinciale per rendere disponibili al Sistema
informativo del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato le variazioni di entrata
effettuate;
- Termine ultimo per la trasmissione, da parte
delle Sezioni di tesoreria provinciale:
1) alla Corte dei conti, degli ordini di
accreditamento concordati, chiusi, ridotti o
annullati, completi del mod. 34 C.G. (ordinativi
inestinti);
2) all'Ufficio, centrale del bilancio o alla
Ragioneria provinciale competente ed alle
Amministrazioni emittenti, di una copia del
suddetto mod. 34 C.G.

30 aprile 2001 - Termine ultimo per l'invio agli Uffici centrali
del bilancio da parte delle Ragionerie
provinciali dello Stato, dei modelli relativi
alla contabilità dei beni mobili "estratto 97
C.G" e "97 C.G. - Riassunto delle variazioni".
 
Allegato n. 2

MODELLI RICHIAMATI NEL TESTO

Mod. 55 T.

Elenco descrittivo delle quietanze dei versamenti effettuati presso le Sezioni di tesoreria provinciale da ciascun agente e debitore, distintamente per capitoli di entrata.

Mod. 55 T "Riepilogo"

Riepilogo dei versamenti, predisposto a cura delle Sezioni di tesoreria provinciale, distintamente per capi, capitoli, articoli.

Mod. RS-11-UK-0020

Prospetto riepilogativo della contabilita' delle entrate.

Mod. 124 T

Distinta di versamento.

Mod. 100 T

Elenco dei titoli da trasportare e di quelli colpiti da perenzione, distintamente per competenza e residui.

Mod. 89

Schede di contabilita' speciale tenute dalla Banca d'Italia.

Mod. 32-bis C.G.

Elenco degli ordinativi su ordine di accreditamento rimasti inestinti alla fine dell'esercizio e trasportati all'esercizio successivo.

Mod. 79 R.T.

Elenco dei titoli pagati in conto sospeso in attesa di nuova imputazione.

Mod. 62 C.G.

Elenco delle spese variabili, d'ordine e obbligatorio insoddisfatte alla chiusura dell'esercizio.

Mod. 31 C.G.

Ordinativo di pagamento su ordine di accreditamento.

Mod. 31 - bis C.G.

Buono su ordine di accreditamento per prelevamento in contanti.

Mod. 31 - ter C.G. Elenco degli ordinativi estinti tratti sull'ordine di accreditamento prodotto automaticamente dalle Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.

Mod. 31 - quater C.G.

Buono speciale su ordine di accreditamento.

Mod. 31 - quinquies C.G.

Ordine di prelievo su buono speciale.

Mod. 15 C.G.

Decreto di riduzione degli ordini di accreditamento in tutto o in parte inestinti al 31 dicembre.

Mod. 14 C.G.

Scheda prenotazione buoni e ordinativi su ordini di accreditamento.

Mod. 34 C.G.

Ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inestinti

Mod. 108 C.G. Eventuali variazioni negative desunte dai mod. 34 C.G. e mod. 31 - bis C.G. da comunicare all'Ufficio centrale del bilancio a cura delle Sezioni di tesoreria provinciale.

Mod. 63 C.G.

Elenco delle rate di spese fisse perente o prescritte alla chiusura dell'esercizio.

Mod. 91

Situazione dei beni immobili disponibili alla fine dell'esercizio.

Mod. 16 (ex mod. 83)

Riassunto scritturazioni delle vendite dei beni immobili.

Mod. 23 bis

Partite riguardanti beni immobili discaricate nell'esercizio (appendice al mod. 23).

Mod. 78 L (ex mod. 198)

Registro che riassume i dati comunicati dagli Uffici demaniali mediante i rendiconti annuali mod. 197, relativamente alle operazioni fatte e da farsi circa le affrancazioni di canoni, censi, livelli, decime ed altre annue prestazioni e alla riscossione di capitali. mutui redimibili.

Mod. 98 C.G.

Prospetto per "categoria" delle variazioni annuali nella consistenza dei beni mobili del singolo ufficio consegnatario.

Mod. 97 C.G. "Riassunto delle variazioni"

Prospetto meccanografico, prodotto in forma sintetica nella parte del solo riepilogo, riguardante le variazioni annuali nella consistenza dei beni mobili per Amministrazione/categoria.

Mod. 15 Rag. Cent.

Prospetto riassuntivo delle variazioni annuali nel materiale considerato immobile agli effetti dell'art. 7, 2º comma, del Regolamento di contabilita' generale dello Stato, di competenza del Ministero per i beni e le attivita' culturali.

Mod. 88 Rag. Cent.

Prospetto riassuntivo delle variazioni annuali nel materiale considerato immobile agli effetti dell'art.7, comma 2 del Regolamento di contabilita' generale dello Stato, di competenza del Ministero della pubblica istruzione.
 
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