Gazzetta n. 264 del 11 novembre 2000 (vai al sommario)
LEGGE 7 novembre 2000, n. 326
Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, in materia di sanzioni per le violazioni valutarie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il comma 2 dell'articolo 23 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e' abrogato.
2. Dopo l'articolo 23 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e' inserito il seguente:
"Art. 23-bis (Principio di legalita'). - 1. Nessuno puo' essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.
2. Nessuno puo' essere assoggettato a sanzioni amministrative per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile, salvo che la sanzione sia gia' stata irrogata con provvedimento definitivo. In tale caso, il debito residuo si estingue, ma non e' ammessa ripetizione di quanto pagato.
3. Se la legge in vigore al momento in cui e' stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entita' diversa, si applica la legge piu' favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 novembre 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri Visto, il Guardasigilli: Fassino
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 5736):
Presentato dall'on. Berruti Massimo Maria ed altri il
24 febbraio 1999.
Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede
referente, il 19 marzo 1999, con pareri delle commissioni I
e II.
Esaminato dalla VI commissione il 14, 28 aprile 1999;
il 14, 20 ottobre 1999.
Esaminato in aula il 14 febbraio 2000 ed approvato il
22 feb-braio 2000.
Senato della Repubblica (atto n. 4489):
Assegnato alla 2a commissione (Giustizia), in sede
referente, il 7 marzo 2000, con pareri delle commissioni la
e 6a.
Esaminato dalla 2a commissione il 29 marzo 2000 ed il
19 settembre 2000.
Esaminato in aula ed approvato l'11 ottobre 2000.



Avvertenza
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura della disposizione di legge
modificata e della quale restano invariati il valore e
l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 23 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 (Approvazione del
testo unico delle norme in materia valutaria), come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 23 (Criteri di determinazione delle sanzioni). -
1. Il Ministro del tesoro determina, con decreto, la
sanzione amministrativa pecuniaria, tenendo conto della
gravita' della violazione, della natura dolosa o colposa
della condotta illecita, dei motivi che l'hanno
determinata, della personalita' dell'autore e delle sue
condizioni economiche, dell'eventuale recidiva, dell'opera
svolta dall'autore per l'eliminazione o l'attenuazione
degli effetti provocati dalla condotta illecita. Si
applicano gli articoli da 2 a 9, primo comma, della legge
24 novembre 1981, n. 689.
2. (Abrogato).
3. Il valore della valuta, dei beni e diritti e'
computato con riferimento alla data della violazione.
4. Il Ministro del tesoro, quando gli elementi di
valutazione di cui al comma 1 giustificano la riduzione
delle sanzioni pecuniarie prescritte, puo' infliggere
all'autore il pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria non eccedente il 25 per cento del valore della
sanzione applicabile.".



 
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