Gazzetta n. 263 del 10 novembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Proposta di modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "Salame di Varzi"

Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha esaminato l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "Salame di Varzi", registrata con regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dal Consorzio di tutela del Salame di Varzi, con sede in Varzi (Pavia), mediante talune variazioni al testo di detto disciplinare. Considerato che la modifica proposta non riduce il legame con l'ambiente geografico che ha rappresentato uno degli elementi sui quali ha trovato fondamento il riconoscimento comunitario e non compromette la qualita' del prodotto ottenuto;
Considerato altresi' che il regolamento (CEE) n. 2081/92 prevede la facolta', ai sensi dell'art. 9, da parte degli Stati membri di proporre modifiche ai disciplinari di produzione gia' approvati in ambito comunitario;
Ritiene di dover procedere alla pubblicazione della proposta di modifica nel testo di seguito riportato.
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposto di bollo" e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - Ufficio tutela qualita' dei prodotti agricoli - Via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, prima della trasmissione della suddetta proposta alla Commissione europea.
E' proposta la modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "Salame di Varzi" nel testo di seguito indicato:
all'art. 5, comma 1, lettera a), anziche':
"a) la pezzatura che presenta le seguenti distinzioni:
1) Salame di Varzi - filzetta; peso da chilogrammi 0,5 a chilogrammi 0,7 - periodo minimo di stagionatura quarantacinque giorni;
2) Salame di Varzi - filzettone: peso da chilogrammi 0,7 a chilogrammi 1 - periodo minimo di stagionatura sessanta giorni;
3) Salame di Varzi - sottocrespone a budello semplice: peso da chilogrammi 1 a chilogrammi 2 - periodo minimo di stagionatura centoventi giorni;
4) Salame di Varzi - cucito a budello doppio: peso da chilogrammi 1 a chilogrammi 2 e piu' - periodo minimo di stagionatura centottanta giorni;",
leggasi:
"a) la pezzatura che, in relazione al periodo minimo di asciugatura e stagionatura, e' distinta nelle seguenti classi di diametro:

Tempi minimi di stagionatura Diametro del salame fresco compreso l'asciugamento
(in mm) (in giorni)
- - fino a 50 15 da 50 a 60 30 da 61 a 80 45 da 81 a 90 60 da 91 a 110 100 Prodotti speciali:
Il Salame di Varzi con budello gentile e budello cucito doppio ha un tempo di stagionatura minimo di cento giorni indipendentemente dal diametro del salame fresco.".
 
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