Gazzetta n. 263 del 10 novembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 26 settembre 2000
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarieta' in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Barboglio confezioni, unita' di Casale Monferrato. (Decreto n. 28885).

IL DIRETTORE GENERALE
della previdenza e assistenza sociale
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta' stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 - registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
Vista l'istanza della societa' S.r.l. Barboglio confezioni, inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 22 ottobre 1999, che unitamente al contratto di solidarieta' per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;
Considerato che il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 21 settembre 1999, stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 1o ottobre 1999, la riduzione massima dell' orario di lavoro da quaranta ore settimanali - come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore confezioni in serie applicato - a ventisei ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sedici unita', su un organico complessivo di diciannove unita';
Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo piu' razionale impiego;
Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;
Considerato che la societa' ha gia' usufruito, nell'ambito del quinquennio, previsto dalla vigente normativa, del trattamento di integrazione salariale per contratto di solidarieta' dal 1o luglio 1996 al 30 giugno 1997 e dal 21 luglio 1997 al 20 luglio 1998 e di CIGO secondo il prospetto riepilogativo fornito dall'I.N.P.S. di Novara con nota del 1o agosto 2000, che si allega;
Decreta:
Art. 1.
E' autorizzata, per il periodo dal 1o ottobre 1999 al completamento del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Barboglio confezioni, con sede in Casale Monferrato (Alessandria), unita' di Casale Monferrato (Alessandria), (NID 9901000023), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventisei ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sedici unita', su un organico complessivo di diciannove unita'.
 
Art. 2.
L'istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Barboglio confezioni, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto Ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto direttoriale n. 27873 del 25 febbraio 2000.
Roma, 26 settembre 2000
Il direttore generale: Daddi
 
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