Gazzetta n. 263 del 10 novembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 26 settembre 2000
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarieta' in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atlantide editoriale, unita' di Roma. (Decreto n. 28884).

IL DIRETTORE GENERALE
della previdenza e assistenza sociale
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 35 della legge n. 416/1981;
Visto l'art. 24 della legge n. 67/1987;
Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta' stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
Vista l'istanza della societa' S.p.a. Atlantide editoriale, inoltrata presso la competente direzione regionale del lavoro come da protocollo della stessa, in data 23 novembre 1999, che unitamente al contratto di solidarieta' per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;
Visto il decreto direttoriale n. 25872 del 4 marzo 1999;
Considerato che il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 30 giugno 1998 e 29 gennaio 1999, stabilisce per un periodo di 24 mesi, decorrente dal 6 luglio 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38,5 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria editoriale applicato a 25,10 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 5 unita', impiegati grafici su un organico complessivo di 20 unita';
Vista la documentazione istruttoria dalla quale risulta che la situazione economica della societa' si e' deteriorata sino alla decisione di deliberare la messa in liquidazione della societa' stessa a decorrere dal 9 dicembre 1999;
Considerato che, dalla verifica ispettiva datata 21 febbraio 2000, risulta, comunque, che il C.d.S. in questione e' stato attuato sino alla messa in liquidazione della societa';
Considerato comunque che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo piu' razionale impiego;
Ritenuto, sulla base delle motivazioni sopraesposte, di poter superare il parere negativo espresso dall'ufficio regionale del lavoro competente per territorio e di poter autorizzare la concessione del trattamento richiesto fino alla data in cui la societa' e' stata posta in liquidazione;
Decreta:
Art. 1.
Per le motivazioni in premessa esplicitate, e' autorizzata, per il periodo dal 6 luglio 1999 all'8 dicembre 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atlantide editoriale, con sede in Roma, unita' di Roma, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38,5 ore settimanali a 25,10 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 5 unita', impiegati grafici su un organico complessivo di 20 unita'.
 
Art. 2.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani, ove interessato, sono altresi' autorizzati, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atlantide editoriale, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 settembre 2000
Il direttore generale: Daddi
 
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