Gazzetta n. 261 del 8 novembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DECRETO 21 ottobre 2000
Attuazione dell'art. 56, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante modifica delle procedure di pagamento della quota nazionale posta a carico del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per il cofinanziamento dei programmi adottati dall'Italia nell'ambito degli interventi dei Fondi strutturali comunitari.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, che approva il regolamento concernente l'organizzazione e le procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;
Visto l'art. 56, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994 - con il quale viene autorizzato il Ministro del tesoro ad apportare, con propri decreti, modifiche all'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 568/1988, intese ad aggiornare le procedure di pagamento ivi previste;
Considerato che la suddetta disposizione consente un piu' efficace e tempestivo utilizzo delle risorse provenienti dalle istituzioni dell'Unione europea;
Ritenuto necessario, a tal fine, adeguare le procedure di pagamento dei contributi nazionali relativi agli interventi strutturali della programmazione 2000/2006, di competenza del richiamato Fondo di rotazione, a quelle adottate dalla Commissione europea per l'erogazione della quota di cofinanziamento a proprio carico, con cio' semplificando anche i rapporti tra operatori e pubblica amministrazione;
Vista la deliberazione CIPE n. 60 del 22 giugno 2000 concernente il "Cofinanziamento nazionale dei programmi operativi QCS 2000-2006";
Decreta:
Articolo unico
Ai fini dell'adeguamento delle procedure di pagamento nazionali alle modalita' previste dall'art. 32 del regolamento CE n. 1260/1999, per i pagamenti della programmazione 2000/2006 dei Fondi strutturali, l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, come modificato dal decreto del Ministro del tesoro del 27 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 18 del 23 gennaio 1997 e successive integrazioni e modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"1. Il Fondo provvede alle erogazioni delle quote di cofinanziamento nazionale di cui all'art. 7, poste a proprio carico, a seguito di richiesta della competente autorita' di pagamento, secondo i seguenti criteri:
a) versamento di un acconto pari al 7% della quota a proprio carico relativa alla singola forma di intervento; detta anticipazione puo' essere frazionata su due esercizi di bilancio.
Tutto o parte dell'acconto, viene rimborsato al Fondo di rotazione dall'autorita' di pagamento qualora nessuna domanda di pagamento sia stata trasmessa al Fondo medesimo entro diciotto mesi dal provvedimento di assegnazione del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica. Il Fondo procede a tale disimpegno, in corrispondenza del disimpegno delle quote di cofinanziamento comunitario;
b) pagamenti intermedi a rimborso delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali e certificate dall'autorita' di pagamento. Le domande di pagamento intermedio vengono inoltrate al Fondo di rotazione tre volte l'anno, fermo restando che l'ultima richiesta di pagamento deve essere presentata al Fondo entro il 31 ottobre di ciascun anno.
Le autorita' di pagamento presentano le richieste di pagamento, certificando le spese effettivamente sostenute, contestualmente al Ministero del tesoro, del bilancio, e della programmazione economica - Dipartimento ragioneria generale dello Stato, IGRUE ed alle amministrazioni capofila dei singoli fondi per il successivo inoltro, da parte di queste ultime, alla Commissione europea. L'autorita' di pagamento elabora un'unica domanda di pagamento per richiedere sia la quota comunitaria, sia la quota nazionale;
c) erogazione del saldo, sulla base di una dichiarazione certificata delle spese effettivamente pagate, rilasciata dall'autorita' di pagamento e presentata al Fondo di rotazione entro sei mesi dal termine fissato nella decisione comunitaria per il pagamento.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno, le autorita' di pagamento trasmettono al Fondo di rotazione le previsioni annuali sulle domande di pagamento per l'esercizio in corso e quelle per l'esercizio finanziario successivo.
3. Per i pagamenti relativi ad interventi non compresi nella programmazione 2000/2006 dei Fondi strutturali, restano immutate le procedure di pagamento previste dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e dal predetto decreto del Ministro del tesoro del 27 dicembre 1996 e successive modifiche ed integrazioni".
Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 ottobre 2000
Il Ministro: Visco Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2000 Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 336
 
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